TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 13 61 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni presieduta da Moser, giudice, e composta da Meisser, presidente e da Priuli, vicepresidente, attuaria Krättli-Keller SENTENZA del 27 febbraio 2014 nella vertenza di diritto amministrativo A._____, ricorrente contro Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA), convenuta concernente prestazioni assicurative LAINF

  • 2 - 1.A._____ era impiegato dall'aprile 2012 in qualità di operaio edile presso la ditta B._____ SA, ditta specializzata nella fornitura di personale temporaneo e fisso, e come tale obbligatoriamente assicurato all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (qui di seguito semplicemente assicuratore infortuni) per le conseguenze di infortuni e malattie professionali. In data 14 giugno 2012, mentre stava trasportando un sasso dal peso di circa 30 kg, l'assicurato cadeva sui glutei. In occasione dell'immediato ricovero ospedaliero poteva essere esclusa una lesione ossea, anche se l'interessato lamentava dolori alla deambulazione e irradiantisi nella gamba e spalla destre. L'esame di risonanza magnetica eseguito il 28 giugno 2012 evidenziava importanti alterazioni degenerative e un'ernia discale a livello L5/S1 con irritazione della radice S1 a destra. In data 16 luglio 2012 il paziente veniva sottoposto ad un intervento di terapia del dolore con infiltrazioni, che però apportava solo una breve regressione della sintomatica. Nel frattempo il rapporto di lavoro veniva disdetto e l'assicuratore infortuni, a seguito di uno scambio di persona nella notifica d'infortunio, in un primo tempo negava la propria responsabilità. Su intervento del medico curante e in base alla documentazione medica agli atti, l'assicuratore infortuni riconosceva però in seguito il proprio obbligo di indennizzo. 2.In data 5 ottobre 2012 aveva luogo una visita presso il medico di circondario, in esito alla quale veniva ordinata una indagine specialistica presso il dott. med. C.. Detto specialista in neurologia concludeva la propria valutazione oggettivando una compressione radicolare a livello S1 che rendeva necessario il consulto di un neurochirurgo. Nella propria relazione del 3 dicembre 2012, il dott. med. D. concludeva alla necessità di intervenire chirurgicamente sull'ernia discale, essendosi la terapia conservativa rivelata inefficace cinque mesi dopo l'infortunio. Il 7 dicembre successivo l'assicuratore infortuni decideva la soppressione

  • 3 - delle prestazioni. Ritornava poi sulla propria decisione e convocava l'assicurato per una ulteriore visita specialistica il 14 gennaio 2013. Per il medico di circondario lo status quo sine non era ancora raggiunto e una risposta a tale questione sarebbe stata possibile solo alcuni mesi dopo l'intervento operatorio consigliato dal neurochirurgo. Dalla relazione dell'8 febbraio 2013, risultava l'intenzione del paziente di sottoporsi all'intervento, ma anche quella di perdere un poco di peso prima di subire l'operazione di ernia discale; procedere del resto condiviso anche dal neurochirurgo dott. med. D._____. In seguito, l'assicuratore infortuni si informava sulla data dell'intervento, che sembrava essere stato provvisoriamente fissato a metà giugno. Non ottenendo però indicazioni precise al riguardo, il caso veniva nuovamente sottoposto al medico di circondario, che in data 17 marzo 2013 concludeva al ripristino dello status quo sine a nove mesi dell'evento infortunistico. 3.Con decisione 20 marzo 2013 l'assicuratore infortuni sospendeva pertanto il versamento di prestazioni della fine di marzo 2013, considerando estinta la relazione causale tra i disturbi ancora lamentati dall'assicurato e l'infortunio subito. Tale punto di vista veniva confermato anche con decisione su opposizione datata 1. maggio 2013, benché la valutazione fatta dal medico di circondario il 23 aprile 2013, a cui veniva fatto ampiamente riferimento in sede di opposizione, si riferisse manifestamente ad un evento infortunistico diverso da quello determinante nell'evenienza in oggetto. 4.Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 3 giugno 2013, l'assicurato chiedeva l'annullamento del provvedimento impugnato, l'ulteriore erogazione di prestazioni assicurative, accanto ad una nuova indagine medica ed un'udienza orale. Contrariamente a quanto preteso dall'assicuratore infortuni, egli non si sarebbe mai opposto

  • 4 - all'intervento per la resezione dell'ernia discale, del resto previsto per il 20 giugno 2013, e i disturbi ancora lamentati alla schiena andrebbero a carico dell'infortunio subito il 14 giugno 2012. 5.Nella risposta di causa del 24 giugno 2013, l'assicuratore infortuni postulava la conferma dell'impugnativa, non essendo l'attuale danno alla salute ancora lamentato dell'istante più una conseguenza dall'infortunio assicurato. Anche se la valutazione medica a fondamento della sospensione delle prestazioni farebbe riferimento ad un altro evento infortunistico, il medico di circondario avrebbe già in precedenza negato la causalità dell'instaurarsi di un'ernia discale sulla base dello scivolamento sui glutei. In base alla documentazione agli atti, la sospensione delle prestazioni decisa non darebbe adito a critiche e si conformerebbe alla giurisprudenza sviluppatasi in merito a tali tipi di compromissioni discali. 6.Nella replica e duplica le parti si riconfermavano semplicemente nelle loro precedenti allegazioni e proposte. 7.Alla presenza del ricorrente e della moglie di questi, in data 26 novembre 2013 aveva luogo presso il Tribunale amministrativo un'udienza orale, per la quale l'assicuratore infortuni si scusava di non presenziare. In detta sede, l'assicurato ribadiva di essere sempre stato disposto a sottoporsi all'intervento chirurgico in questione, del resto inizialmente anche auspicato dal medico di circondario, qualora il neurologo lo avesse ritenuto indispensabile. Il ricorrente consegnava pure al tribunale la documentazione medica relativa al periodo posteriore alla sospensione di prestazioni da parte dell'assicuratore infortuni e dalla quale emergeva come il paziente si fosse presentato in ospedale il 19 e 20 giugno 2013 per l'intervento. A quest'ultimo si era poi rinunciato in considerazione della regressione del quadro clinico.

  • 5 - Considerando in diritto: 1.Giusta l'art. 8 della legge sulle lingue del Cantone dei Grigioni (LCLing; CS 492.100), nelle loro memorie e istanze destinate ai Tribunali cantonali le parti possono usare una lingua ufficiale cantonale di loro scelta (cpv. 1). La lingua della procedura si conforma di regola alla lingua ufficiale usata nella decisione impugnata rispettivamente alla lingua ufficiale parlata dalla parte convenuta (cpv. 2). E' il presidente del tribunale a stabilire, sulla base della LCLing, in quale lingua ufficiale si svolga la procedura (art. 7 cpv. 1 LCLing) anche se una deroga alle disposizioni della legge è ammessa con il consenso delle parti (art. 7 cpv. 5 LCLing). Nell'ambito del presente procedimento, la decisione impugnata è stata redatta in tedesco, poiché l'assicurato era patrocinato da un legale che si esprimeva in detta lingua. Dopo la deposizione del mandato di rappresentanza da parte del patrocinatore, l'istante ha richiesta la redazione di una sentenza in lingua italiana non conoscendo la lingua tedesca. Essendo la lingua italiana lingua ufficiale cantonale e la parte convenuta un istituto di carattere nazionale, in ossequio al diritto di audizione, l'assicurato ha diritto alla redazione della sentenza in italiano. Sentito al riguardo l'assicuratore ha del resto acconsentito alla richiesta, mentre da parte del Tribunale amministrativo è stato alla parte convenuta comunque concesso il diritto di inoltrare le proprie prese di posizione in tedesco.

  1. a)La controversia verte sulla legittimità della sospensione delle prestazioni da parte dell'assicuratore infortuni dal 31 marzo 2013. Conformemente all'art. 6 cpv. 1 della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20), per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d'infortuni professionali, d'infortuni non professionali e di malattie professionali. La nozione d'infortunio è definita all'art. 4 della legge federale sulla parte generale del
  • 6 - diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1). L'assicurazione infortuni è di carattere causale. Il diritto a prestazioni assicurative sussiste dal momento in cui il danno alla salute sia in relazione causale naturale ed adeguata con l'infortunio. Cause, nel senso della causalità naturale, sono tutte le circostanze senza le quali un determinato evento non si sarebbe potuto verificare o si sarebbe verificato in altro modo o in altro tempo. Affinché si ammetta l'esistenza di un nesso di causalità naturale, non occorre che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute. È sufficiente che l'evento, unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell' assicurato (DTF 129 V 181 cons. 3.1; 126 V 361 cons. 5c, 119 V 337 cons. 1 e 118 V 289 cons. 1b, con i rispettivi riferimenti). È questione di fatto lo stabilire se tra l'evento infortunistico e il danno alla salute esista un nesso di causalità naturale. Su questa questione assicurazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante, essendo la sola possibilità di una relazione causale insufficiente a fondare un diritto a prestazioni assicurative (DTF 129 V 181 cons. 3.1 e 402 cons. 4.3.1; 119 V 339 cons. 1 e 118 V 289 cons. 1b con i rispettivi riferimenti). Per l'apprezzamento delle prove, assicurazione e giudice si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la loro disattenzione (DTF 113 V 311 ss. e riferimenti). Il diritto a prestazioni assicurative da parte dell'assicurazione infortuni presuppone ancora l'esistenza di un nesso causale adeguato. Tenor costante giurisprudenza, esiste un rapporto di causalità adeguata se, secondo il corso normale delle cose e l'esperienza generale della vita, il fatto è di per sé idoneo a provocare un risultato del genere di quello che si è verificato, in modo tale che questo risultato appaia come favorito dall'evento (DTF 125 V 352 cons. 3b aa e 118 V 290 cons. 1c e riferimenti). Il nesso causale adeguato non deve essere provato con

  • 7 - rigore scientifico; basta invece che il grado della probabilità preponderante deponga per una determinata evoluzione causale. b)Giusta l'art. 36 cpv. 1 LAINF, che costituisce un'espressa rinuncia da parte del legislatore al principio della causalità adeguata, le prestazioni sanitarie, i rimborsi delle spese, le indennità giornaliere e gli assegni per grandi invalidi non sono ridotti se il danno alla salute è solo in parte conseguenza dell'infortunio. Ne consegue che l'assicuratore LAINF può sopprimere tali prestazioni soltanto quando l'infortunio non gioca più un ruolo causale. Se uno stato patologico preesistente è aggravato oppure si manifesta in seguito ad un infortunio, l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni di corrispondere le prestazioni decade se l'evento non costituisce più la causa naturale (e adeguata) del danno, ossia se quest'ultimo è da ricondurre soltanto ed esclusivamente a fattori extra-infortunistici. Ciò si verifica in particolare con il ripristino dello stato di salute esistente immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante) oppure con il raggiungimento di quello stato che, prima o poi, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe intervenuto anche senza l'infortunio (status quo sine; cfr. la sentenza del Tribunale federale 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011 ed i riferimenti). Anche in questo caso l'assenza di qualsiasi relazione causale tra l'infortunio ed il danno alla salute deve essere comprovata con il grado della probabilità preponderante. Poiché trattasi di uno stato di fatto a conclusione di un diritto a prestazioni, all'assicuratore incombe pure un onere probatorio, nel senso che, in caso d'assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole alla parte che intende derivare un diritto da una circostanza rimasta indimostrata (cfr. RAMI 1994 no. U 206, pag. 329 cons. 3b; 1992 no. U 142, pag. 76 cons. 4b in relazione con DTF 117 V 264 cons. 3b).

  • 8 -

  1. a)Nell'evenienza in esame si impongono in primo luogo alcune precisazioni relativamente allo stato di fatto determinante, essendo questa chiarificazione indispensabile per dirimere la questione qui controversa. Un infortunio alla schiena come quello qui in discussione e le sue conseguenze dipendono, infatti, indubbiamente dall'entità della lesione subita nonché dalla dinamica stessa dell'accaduto. Come emerge incontestabilmente dagli atti all'incarto, inizialmente era stata dal datore di lavoro fornita una errata versione dei fatti (spalando ghiaia aveva sentito una fitta alla schiena), poiché il responsabile dell'annuncio d'infortunio si era sbagliato di persona. Durante un colloquio telefonico, da parte della segretaria della ditta veniva in seguito fatto riferimento alla caduta di un sasso sulla schiena. Sulla scorta di tali imprecisioni nella risposta di causa, l'assicuratore infortuni pone in una luce poco chiara l'accaduto in base ai fatti sopra descritti, fondandosi del resto almeno in parte sull'errata valutazione fatta dal medico di circondario il 23 aprile 2013. Questa non è comunque stata l'unica svista che ha caratterizzato il trattamento della pratica, basti ricordare che all'istante le prestazioni sono state rifiutate già una prima volta il 7 dicembre 2012, benché il medico di circondario avesse ordinata una visita da parte del dott. med. C._____ (relazione del 5 ottobre 2012) e confermata la necessità di nuove indagini presso il neurochirurgo dott. med. E._____ (notizia dell'8 novembre 2012). b)Relativamente alla dinamica dell'accaduto, questa è stata chiarita in proseguo di causa e non vi è alcun motivo oggettivo né per rimetterla in discussione né tanto meno per fare velate insinuazioni a questo proposito. Da parte dell'assicurato, che disponeva pure di un testimone e che si era recato al pronto soccorso subito dopo l'accaduto, la versione fornita era sempre rimasta sostanzialmente la stessa: scivolato sui glutei mentre trasportava un sasso di circa 30 kg. Detta versione si conforma perfettamente al reperto del pronto soccorso dell'Ospedale cantonale del
  • 9 - 14 giugno 2012, nel quale, oltre alla versione dell'infortunio nel senso sopra esposto, viene posta la diagnosi di contusione dell'osso sacro. Il tipo di infortunio viene poi confermato parimenti dall'accertamento fatto dal dott. med. F._____ consultato il giorno dopo l'infortunio (15 giugno
  1. e che constatava una escoriazione al basso schiena disinfettata, medicata e asciutta (vedi relazione del 26 luglio 2012). Già quindi il tipo di lesione cutanea riportata quale l'escoriazione non lascia spazio ad illazioni su "fitte alla schiena" o alla "caduta di un sasso sulla schiena", versioni del resto fornite da terzi e di cui l'assicurato non può essere reso responsabile.
  1. a)Non è contestato che l'assicurato presenti numerosi segni degenerativi alla colonna vertebrale. L'esame di risonanza magnetica del 28 giugno 2012 evidenziava un'ernia discale a livello L5/S1 con compressione della radice S1 a destra. Il quadro era ritenuto compatibile con le parestesie irradiantesi alla gamba destra (vedi relazione del dott. med. F._____ del 26 luglio 2012). In occasione della visita presso il medico di circondario in data 5 ottobre 2012, il dott. med. G._____ riteneva indicata un'indagine presso uno specialista in neurologia. Il 6 novembre 2012 il dott. med. C._____ confermava la diagnosi di ernia discale L5/S1 con leggero rigonfiamento della radice S1 a destra, causata o almeno accentuata dalla caduta del 14 giugno 2012. Visto l'insuccesso della terapia conservativa, il medico riteneva doveroso discutere anche di un eventuale intervento e riteneva che il paziente andasse visto da un neurochirurgo. Sentito nuovamente al riguardo, il dott. med. G._____ riteneva di non poter chiudere la pratica prima delle risultanze dell'incontro con il dott. med. E._____ (vedi notizia dell'8 novembre 2012). Nella relazione del 3 dicembre 2012, il sostituto del dott. med. E., dott. med. D. consigliava un'operazione di ernia discale. Poiché l'assicuratore infortuni non acconsentiva ad un intervento in Italia, il ricorrente veniva
  • 10 - nuovamente visitato dal medico di circondario il 14 gennaio 2013 e invitato a volersi annunciare per l'intervento presso l'ospedale cantonale, non essendo possibile concludere al ripristino dello status quo sine. L'8 febbraio 2013 il neurochirurgo confermava la volontà dell'assicurato di farsi operare anche se riteneva di voler prima perdere un poco di peso. Dal canto suo il dott. med. D._____ ordinava un nuovo esame di risonanza magnetica che veniva eseguito il 4 marzo 2013. Il 14 marzo 2013, l'Ospedale cantonale confermava il termine provvisorio per l'operazione a metà giugno 2013, anche se in detta occasione l'addetta contattata telefonicamente evocava un certo tentennamento da parte del paziente. In seguito l'assicuratore infortuni si informava presso il neurochirurgo dott. med. D._____ per stabilire se l'intervento non fosse attuabile prima del giugno 2013. Non ottenendo risposta, la pratica veniva sottoposta di nuovo al medico di circondario che questa volta escludeva l'ulteriore responsabilità dell'assicuratore infortuni. Tale procedere non può essere protetto. b)Giusta l'art. 21 cpv. 4 LPGA, le prestazioni possono essere temporaneamente o definitivamente ridotte o rifiutate se l’assicurato, nonostante una sollecitazione scritta che indichi le conseguenze giuridiche e un adeguato termine di riflessione, si sottrae, si oppone oppure, entro i limiti di quanto gli può essere chiesto, non si sottopone spontaneamente a una cura o a un provvedimento d’integrazione professionale ragionevolmente esigibile e che promette un notevole miglioramento della capacità di lavoro o una nuova possibilità di guadagno. Relativamente all'intervento in questione, l'assicuratore infortuni non ha sollecitato per iscritto l'assicurato a sottoporsi al provvedimento e tantomeno ha minacciato di sospendere le prestazioni, ma ha proceduto ad una nuova valutazione medica del caso e concluso

  • 11 - che i disturbi lamentati dall'istante non fossero più imputabili all'infortunio. Tale valutazione non è però condivisibile. c)Prima di poter escludere qualsiasi ulteriore relazione causale tra disturbi e infortunio, il dott. med. G._____ riteneva doveroso un consulto neurologico (relazione 5 ottobre 2012), quello da parte del neurochirurgo (notizia dell'11 novembre 2012) e non considerava possibile poter chiudere il caso non essendo stato raggiunto lo status quo sine, ma sollecitava il paziente ad annunciarsi per l'intervento (relazione del 14 gennaio 2013 e relativa notizia agli atti). A prescindere quindi dalla validità delle conclusioni a cui giunge nella relazione del 23 aprile 2013, l'atteggiamento assunto dal medico di circondario e poi dell'assicurazione infortuni in relazione all'intervento operatorio previsto non può essere in questa sede protetto. Non è infatti ammissibile considerare indicato un intervento operatorio per poi ritenere improvvisamente che lo stesso non sia più necessario solo perché l'assicurato sembrerebbe rimandare la data dell'operazione, per altro per motivi che il neurochirurgo reputava validi (cura dimagrante). Per ovviare a tali inconvenienti o ritardi e quindi per minimizzare l'eventuale danno, la parte convenuta aveva a disposizione i necessari mezzi legali di cui all'art. 21 cpv. 4 LPGA. Pertanto le prestazioni in parola non potevano essere sospese a partire dal 31 marzo 2013 non essendovi alcun elemento oggettivo di giudizio per operare una diversa valutazione medica della situazione rispetto a quanto stabilito in precedenza. Il semplice trascorrere del tempo non può in queste circostanze essere considerato come un nuovo elemento di giudizio, anche considerato che al momento dell'emanazione della decisione di rifiuto dell'ulteriore erogazione di prestazioni la data dell'intervento provvisoriamente fissata per metà giugno era nota alla parte convenuta. Ne consegue che nell'ottica dell'operazione in oggetto, il un rifiuto di prestazioni senza una regolare comminatoria delle possibili

  • 12 - sanzioni e un congruo termine di riflessione prima di sottoporsi all'intervento non era possibile.

  1. a)Dal punto di vista materiale, la parte convenuta considera che le relazioni del dott. med. G._____ agli atti sarebbero proprie ad escludere comunque un'ulteriore responsabilità dell'assicuratore. Anche questa tesi non si rivela difendibile. Nella propria relazione del 23 aprile 2013 il medico di circondario escludeva la relazione causale sulla base di un infortunio avvenuto spalando ghiaia e risentendo una fitta alla schiena. Che tale avvenimento non sia atto a provocare l'insorgere di un'ernia discale può anche essere considerato assodato. Nell'evenienza però la dinamica dell'evento infortunistico era completamente diversa e propria, teoricamente, giusta la giurisprudenza, a provocare una lesione come quella qui in discussione (vedi considerando 6 che segue e sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 24/00 del 26 luglio 2000 cons. 3c). Basti poi ricordare che il 6 novembre 2012 il dott. med. C._____ reputava l'ernia discale come una lesione provocata o accentuata dalla forte botta a livello del basso schiena. b)Nella propria presa di posizione sul ricorso, l'assicuratore infortuni considera che il dott. med. G._____ si fosse comunque già espresso sulla questione in precedenza, partendo anche dall'esatto avvenimento infortunistico. Nelle due precedenti relazioni del 5 ottobre 2012 e del 14 gennaio 2013, il medico di circondario partiva dal presupposto che l'assicurato si fosse semplicemente procurata una contusione alla schiena cadendo. Il fatto che in quel momento portava un peso di circa 30 kg (e che l'assicurato stesso pesa circa 110 kg) non veniva evocato, mentre non è dato fare astrazione di tale dinamica se si vuole procedere ad una accurata valutazione dell'entità dell'impatto subito. Per il resto, nella relazione del 5 ottobre 2012, a circa quattro mesi dalla caduta, il medico
  • 13 - concludeva ad un esaurimento della responsabilità dell'assicurazione infortuni dopo circa sei mesi dall'evento assicurato. Tale conclusione era quindi necessariamente di carattere puramente teorico e il medico riteneva comunque indicato un consulto specialistico, in base al quale veniva invece confermata l'incidenza dell'infortunio sul verificarsi o almeno sull'accentuarsi dell'ernia discale. In data 14 gennaio 2013 invece, il giudizio sulla causalità dei disturbi ancora lamentati dal ricorrente era ben diverso. Il dott. med. G._____ non riteneva infatti che lo status quo sine fosse stato raggiunto e reputava possibile rispondere a tale questione solo alcuni mesi dopo l'intervento previsto. Quindi tale relazione conferma semmai l'ulteriore responsabilità dell'assicuratore infortuni e non quanto preteso dalla parte convenuta. Non va poi dimenticato che nelle diagnosi poste dal medico di circondario il 5 ottobre 2012 e il 14 gennaio 2013 non veniva neppure evocata esplicitamente l'ernia discale, anche se nei rapporti se ne faceva riferimento. Contrariamente al chiaro referto radiologico oltre che alla diagnosi posta dal dott. med. F., il dott. med. G. accennava semplicemente a status dopo compressione alla schiena con dolori dorsali e alla gamba destra. In base a queste considerazioni forza è di constatare come al momento della soppressione delle prestazioni nel marzo 2013, la relazione medica che si esprimeva in modo attendibile sulla questione della causalità, avendo riguardo alla dinamica dell'accaduto ed alla diagnosi posta in base all'esame di risonanza magnetica, era quella del neurologo dott. med. C._____ e in questo reperto la relazione causale veniva affermata e non veniva fatto alcun accenno ad un esaurimento della responsabilità dell'assicuratore infortuni. Questo era poi anche il parere del dott. med. G._____ che senza l'intervento operatorio non reputava sopraggiunto lo status quo sine (relazione del 14 gennaio 2013). Contrariamente a quanto preteso dalla parte convenuta pertanto, gli atti medici all'incarto lasciano propriamente concludere in un senso diverso da quello preteso e l'assenza di qualsiasi

  • 14 - relazione causale tra l'infortunio ed il danno alla salute non è stata per niente dimostrata da parte dell'assicuratore infortuni, per cui la soppressione delle prestazioni decisa non può essere in questa sede confermata.

  1. a)Secondo l'esperienza medica, fatta propria anche dalla giurisprudenza, in presenza di un aggravamento di un'affezione degenerativa preesistente - clinicamente silente - alla colonna vertebrale in seguito ad un infortunio, lo stato anteriore può considerarsi ristabilito dopo sei mesi o al più tardi dopo un anno (cfr. sentenze del Tribunale federale 8C_811/2012 del 4 marzo 2013 cons. 5, 8C_794/2012 del 26 novembre 2012 cons. 2.3, 8C_790/2010 cons. 4.3 del 15 febbraio 2011, 8C_174/2008 dell'8 agosto 2008 cons. 4.2 e 8C_412 del 3 novembre 2008 cons. 5.1 con riferimenti). Un peggioramento duraturo ("allfällige richtungsgebende Verschlimmerung") va infatti dimostrato radiologicamente e deve distinguersi da un'evoluzione dello stato di salute consono all'età della persona interessata ("altersübliche Progression": sentenze del Tribunale federale 8C_82/2009 del 19 ottobre 2009 cons. 3.3, 8C_174/2008 dell'8 agosto 2008 cons. 4.2, 8C_326/2008 del 24 giugno 2008 cons. 3.3 e 8C_330/2007 del 3 gennaio 2008 cons. 2.3). Secondo la giurisprudenza di regola la maggior parte delle ernie discali hanno origine degenerativa e solo eccezionalmente sono conseguenza di un infortunio; ciò è ad esempio il caso nell'ipotesi di un incidente di particolare gravità come quelli che riguardano la caduta libera da un'altezza importante, la caduta da una decina di metri di altezza o la caduta quando si stanno portando dei pesi nonché degli urti a forte velocità (sentenze del Tribunale federale 8C_811/2012 del 4 marzo 2013 cons. 6.2 con riferimenti, 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011 cons. 4.3 e U 24/00 del 26 luglio 2000 cons. 3c). L'ammissione eccezionale di una causalità con l'infortunio presuppone, accanto alla sintomatica dell'ernia discale accertabile radiologicamente
  • 15 - (sindrome vertebrale o radicolare), anche che la patologia sia insorta subito dopo l'infortunio e abbia implicato una immediata completa inabilità lavorativa (sentenza del Tribunale federale 8C_811/2012 del 4 marzo 2013 cons. 6.1 ed i numerosi riferimenti). b)Nell'evenienza, la dinamica dell'accaduto, la diagnosi posta dopo l'esecuzione dell'esame di risonanza magnetica, la sintomatica dolorosa tipica della compressione, l'immediata cessazione dell'attività e il ricovero al pronto soccorso non permettono di escludere la qui controversa causalità tra i disturbi e l'infortunio sulla base di un'esperienza medica che pone propriamente delle riserve per un caso come quello in oggetto. Va allora previamente chiarita l'origine dei disturbi ancora lamentati dal ricorrente. L'entità delle prestazioni dipende infatti in primo luogo dalla questione di sapere se l'ernia discale è imputabile a infortunio, nel qual caso anche le recidive o eventuali interventi andrebbero a carico dell'assicuratore, o se invece, in presenza di lesioni degenerative del rachide, l'ernia discale è stata solo attivata dall'infortunio. In tal caso, l'assicuratore è tenuto a corrispondere prestazioni per il periodo transitorio fino al raggiungimento dello status quo sine o dello status quo ante. L'assicuratore convenuto si oppone a nuove indagini mediche e ritiene di poter operare una generalizzazione della problematica e considerare che, secondo l'esperienza medica, a nove mesi dalla caduta la causa dei disturbi non potrebbe più essere l'infortunio subito. Come già esposto in precedenza la dinamica stessa dell'infortunio, la diagnosi e l'evolversi della situazione non permettono di escludere un legame causale tra evento assicurato e danno alla salute anche al trascorrere di un anno dall'evento assicurato. c)Infine non è neppure ammesso ritenere che con l'annullamento dell'intervento previsto per il 20 giugno 2013 la situazione di salute

  • 16 - dell'istante si sia definitivamente risolta, come sembrerebbe a prima vista risultare dell'attestazione del 20 giugno 2013 del dott. med. D.. In occasione dell'udienza orale del 26 novembre 2013 l'assicurato allegava una certificazione del dott. med. D., in base alla quale il paziente si era presentato per l'intervento previsto per il 20 giugno 2013, ma che l'operazione non sarebbe stata eseguita non essendone più data l'indicazione, soprattutto in seguito alla regressione clinica rispetto alla situazione riscontrata in precedenza. Inoltre, l'intervento non avrebbe potuto apportare alcuna modifica sostanziale dell'abilità lavorativa del paziente. L'esame di risonanza magnetica del 4 luglio 2013 confermava invece la presenza dell'ernia discale di uguali dimensioni di quella già diagnosticata in precedenza e la stessa compressione radicolare. In occasione dell'indagine neurologica con visita elettrofisiologica dell'8 agosto 2013 – eseguita su consiglio del dott. med. E._____ – veniva evidenziata una sindrome da perdita o irritazione della radice S1 destra, conciliabile con una lesione acuta della parte motoria della radice S1 e il dott. med. H._____ poneva l'indicazione per un intervento operatorio. Da questa evoluzione non è allora neppure dato concludere ad una regressione dei disturbi tali da lascia apparire giustificata la sospensione delle prestazioni a partire della data del previsto intervento, come la relazione del 20 giugno 2013 avrebbe potuto lasciar supporre, in seguito al conseguimento della status quo ante. Ne consegue che gli atti vanno rinviati all'assicuratore infortuni affinché faccia esperire una valutazione medica propria a definire se sussiste ancora un'indicazione medica per un intervento di ernia discale e l'entità della responsabilità dell'assicuratore infortuni in termini temporali. Relativamente all'intervento di ernia discale, se questo dovesse essere medicalmente indicato, spetta all'assicuratore infortuni disporre le necessarie misure affinché l'assicurato venga tenuto a sottoporsi alla cura medica, pena l'eventuale sospensione delle

  • 17 - prestazioni in applicazione a quanto previsto all'art. 21 cpv. 4 LPGA, dopo l'espletamento della normale procedura ivi prevista. 7.In conclusione il ricorso è accolto nel senso dei considerandi e la decisione impugnata è annullata. Gli atti sono ritornati all'assicuratore infortuni affinché definisca il diritto a prestazioni, dopo l'esplicazione dei necessari accertamenti medici. Pur non essendo più patrocinato, all'assicurato sono derivate spese di rappresentanza per la redazione da parte del legale dell'istanza di ricorso e della replica. In conformità all'art. 61 lett. f LPGA l'assicuratore infortuni è allora tenuto a versare al ricorrente una indennità forfettaria complessiva di fr. 1'500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili. Il Tribunale decide: 1.Il ricorso è accolto nel senso dei considerandi e la decisione impugnata è annullata. Gli atti vengono ritornati all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni per l'esplicazione di nuovi accertamenti medici e la definizione delle prestazioni assicurative a cui l'assicurato ha diritto. 2.La procedura è gratuita. 3.L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni versa a A._____ fr. 1'500.-- (IVA compresa) a titolo di ripetibili. 4.[Vie di diritto] 5.[Comunicazioni]

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