S 11 33 ses 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni SENTENZA dell’ 11 ottobre 2011 nella vertenza di diritto amministrativo concernente avere LPP 1.Con sentenza del 18 novembre 2010, cresciuta in giudicato il 10 dicembre 2010, il Presidente del Tribunale distrettuale ... ha dichiarato sciolto per divorzio il matrimonio contratto in data 25 ottobre 1991 tra A. nata ... (6 giugno 1969) e B. (13 settembre 1959) e omologati i punti 1 – 9 della convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio. Al punto 8 concernente la ripartizione della previdenza professionale veniva stabilito quanto segue: “La metà della prestazione LPP acquisita durante il matrimonio dal marito sarà trasferita alla moglie (art. 122 cpv. 1 CC e art. 22 LF sul libero passaggio ). Il trasferimento avverrà con valuta del giorno della crescita in giudicato della sentenza di divorzio. La moglie non ha una previdenza professionale e pertanto, per quanto la riguarda, non v’è trasferimento di prestazione di libero passaggio.” Malgrado diversi richiami, il marito non forniva il certificato di previdenza relativo all’ammontare della sua prestazione d’uscita a favore della ex-moglie, per cui il 2 marzo 2011, il Presidente del Tribunale distrettuale ... trasmetteva la procedura al sottoscritto Tribunale per l’evasione giudiziaria della stessa. 2.Dopo le dovute inchieste con scritto del 25 maggio 2011 il giudice dell’istruzione informava le parti nel seguente modo: “Nel frattempo abbiamo ricevuto le seguenti prese di posizione da parte degli istituti di previdenza professionale competenti:

  • Scritto della ... SA del 26 aprile 2011 (allegato 1) con una prestazione di libero passaggio totale, tenuto conto di un versamento della ... assicurazioni del 1. settembre 2006 di fr. 875.--, al 10 dicembre 2010 di fr. 9'653.--.
  • Due scritti della ... del 29 aprile 2011 rispettivamente del 6 maggio 2011 / 1. maggio 2003 (allegati 2 e 3) con una prestazione di libero passaggio al 28 febbraio 2003 di fr. 87'098.80, versati il 5 maggio 2003 alla Fondazione di libero passaggio

della Banca ... di ... a favore di B., e un prelievo anticipato effettuato per la PPA (promozione della proprietà d’abitazione) il 25 giugno 1999 di fr. 50'000.--, confermato con scritti della ... del 21 giugno 1999 rispettivamente dell’Amministrazione federale delle imposte del 21 giugno 1999 (allegati 4 e 5).

  • Scritto della Fondazione di libero passaggio della Banca ... dell’11 maggio 2011 (allegato 6) con quattro allegati 6a - 6d (Estratto conto no. S721067N del 16.5.2003, Ordine di chiusura del conto di libero passaggio dell’8.5.2003 firmato da ambedue i coniugi, Notifica di prestazioni in capitale del 15.5.2003 all’Amministrazione federale delle imposte e Conferma dell’obbligo contributorio AVS quale persona esercitante un’attività indipendente della Cassa di compensazione AVS dei Grigioni del 30.4.2003) con la conferma del versamento in data 15 maggio 2003 di fr. 87'098.80 a B. con la motivazione “Inizio di un’attività indipendente”.
  • Scritto della Cassa pensioni della Confederazione del 13 maggio 2011 (allegato
  1. con l’entrata dell’assicurato al 1. giugno 1983 e prestazioni di libero passaggio per il 25 ottobre 1991 (data del matrimonio) di fr. 27'362.40 e all’uscita dalla cassa pensioni per il 31.12.1998 di fr. 95'782.35, trasferiti il 22 dicembre 1998 alla Cassa pensioni della ... In considerazione dei citati scritti nonché da una parte dell’art. 22 cpv. 2 ultima frase della legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (legge sul libero passaggio, LFLP), secondo il quale i pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati, e dall’altra parte della DTA 135 V 436, secondo la quale solo una perdita registrata su un prelievo anticipato per la PPA durante il matrimonio non deve essere considerato, le parti vengono invitate a inviare al Tribunale gli atti riguardanti l’utilizzo del prelievo anticipato per la PPA il 25 giugno 1999 di fr. 50'000.-- compresi gli atti riguardanti il destino del rispettivo immobile finanziato con lo stesso, in quanto dalla sentenza di divorzio non emerge nulla in merito. A dipendenza delle citate informazioni ancora da fornirci per l’attribuzione a metà dell’avere LPP durante il periodo di matrimonio determinante (25 ottobre 1991 – 10 dicembre 2010) dovrebbero risultare i seguenti importi: In caso di perdita sul prelievo anticipato per la PPA: In favore di A. (1/2 di fr. 9'653.--) fr. 4'826.50 In favore di B.fr. 0.00 Saldo a favore di A.fr. 4'826.50 In caso di presa in considerazione del prelievo anticipato per la PPA di al massimo fr. 50'000.-- In favore di A. totale disponibile fr. 9'653.00 In favore di B.fr. 0.00 Saldo a favore di A.fr. 9'653.00 In mancanza delle richieste informazioni il Tribunale procederà a mente della seconda variante, in quanto il prelievo anticipato per la PPA per principio rimane parte della previdenza professionale. L’importo stabilito dal Tribunale più rispettivi interessi a norma di legge dovrebbe quindi essere versato dalla ... SA sul conto dell’attuale istituto di previdenza professionale oppure su un conto vincolato di una fondazione bancaria di libero passaggio a favore di A.. In mancanza di una simile indicazione da parte dell’attrice, l’importo dovrà per forza essere fatto versare alla Fondazione istituto collettore LPP, Agenzia regionale della Svizzera italiana, Manno, su un conto a favore dell’attrice.”
  1. a)In data 31 maggio 2011 B. chiedeva di deliberare in virtù della prima variante, in quanto l’importo di fr. 50'000.-- per la PPA sarebbe stato utilizzato per quella che sarebbe stata la dimora coniugale e questo immobile in considerazione della sua personale disastrata situazione economica sarebbe andato all’asta poco prima del divorzio. b)Con scritto del 3 agosto 2011 A. chiedeva di procedere in virtù della seconda variante, in quanto l’importo di fr. 50'000.--anticipato per la PPA sarebbe sì stato utilizzato per la dimora coniugale, la quale però avrebbe costituito bene proprio del marito. Ritenuto che lei non sarebbe stata a conoscenza di questo fatto, il citato importo non sarebbe stato preso in considerazione nella liquidazione del regime dei beni, per cui il prelievo a mente della DTF 135 V 436, cons. 3.4, rimarrebbe parte della previdenza professionale. Considerando in diritto: 1.Giusta l’art. 73 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia i superstiti e l’invalidità (LPP), ogni cantone designa il tribunale che, quale ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituiti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. In caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d’uscita da dividere in caso di divorzio, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LPP deve procedere d’ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia. In caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli art. 122, 123, 141 e 142 CC (art. 22 cpv. 1 della legge sul libero passaggio, LFLP). Tenor l’art. 22 cpv. 2 LFLP, la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistente al momento del matrimonio

vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati. 2.Nell’ambito di una procedura di divorzio, i coniugi possono accordarsi sulla ripartizione dei loro diritti previdenziali. In questo caso, la convenzione diviene valida dopo l’approvazione da parte del giudice del divorzio e per quanto figuri nel dispositivo della sentenza (art. 140 cpv. 1 CC). La convenzione così omologata dal giudice vincola anche gli istituti di previdenza professionale se i coniugi si sono accordati sulla divisione delle prestazioni d’uscita e sulle sue modalità d’esecuzione e producono l’attestato degli istituti di previdenza che confermi l’attuabilità dell’accordo e l’importo degli averi determinanti per il calcolo delle prestazioni d’uscita (art. 141 cpv. 1 CC). Altrimenti, in base alle attuali disposizioni in vigore, se un coniuge o ambedue i coniugi sono affiliati a un istituto di previdenza professionale e se non è sopraggiunto alcun caso d’assicurazione, ogni coniuge ha diritto alla metà della prestazione d’uscita dell’altro calcolata per la durata del matrimonio secondo le disposizioni della LFLP (art. 122 cpv. 1 CC). 3. a)Nella convenzione di divorzio omologata dal Giudice, le parti al punto 8 hanno pattuito la ripartizione a favore della ex moglie della metà delle prestazioni d’uscita acquisite dall’allora marito durante il matrimonio. Dal canto suo, la moglie dava atto al marito di non avere “una previdenza professionale e pertanto, per quanto la riguarda, non v’è trasferimento di prestazione di libero passaggio”. Come termine per il trasferimento, la convenzione indicava correttamente il giorno della crescita in giudicato della sentenza. L’avere di vecchiaia maturato durante il matrimonio è stato calcolato dall’istituto di previdenza dell’allora marito a fr. 9'653.--. Di questo importo la metà spetta alla moglie ovvero fr. 4'826.50. b)Mentre l’ex marito concorda con questa ripartizione, la ex-moglie pretende l’attribuzione dell’intero importo di fr. 9'653.-- rinviando al cons. 3.4 della DTF 135 V 436. Per il presente caso risulta invece determinante il cons. 3.3. di quella sentenza. Come rilevato nel citato scritto del Giudice dell’istruzione alle parti del 25 maggio 2011 il prelievo anticipato per la PPA per principio rimane

sì parte della previdenza professionale. L’Alta Corte federale precisa però in seguito che se la proprietà d’abitazione finanziata viene venduta prima del divorzio, l’importo del prelievo anticipato deve essere a mente dell’art. 30d cpv. 5 LPP restituito nella misura del ricavo. Con ciò torna a far parte automaticamente dell’importo da ripartire a metà al momento del divorzio. Se però in occasione della vendita prima del divorzio viene registrata una perdita sul prelievo anticipato durante il matrimonio, questa non deve più essere considerata nella ripartizione (vedi anche il regesto della DTF 135 V 436 che dice esplicitamente: “Nella determinazione della prestazione di uscita non si deve considerare una perdita registrata su un prelievo anticipato durante il matrimonio (cons. 3).” Ora questo è proprio il caso nella presente fattispecie. Infatti dagli atti risulta che l’abitazione matrimoniale è stata venduta all’incanto da parte dell’Ufficio di esecuzione del Circolo di ... in data 26 novembre 2009, vale a dire prima del divorzio, per un importo di fr. 360'000.--, con l’aggiunta che alla banca acquirente sarà rilasciato per l’importo rimasto scoperto un attestato d’insufficienza di pegno, mentre i creditori pignoranti riceveranno un attestato di carenza di beni in seguito a pignoramento. A ciò non cambiano niente i fatti che la ex-moglie fosse o meno al corrente del prelievo, per il quale però risulta agli atti indicata pure la sua firma, e che l’importo sia stato o meno preso in considerazione per la precedente ripartizione dei beni matrimoniali. Giuridicamente quindi l’importo di fr. 9'653.-- deve essere attribuito alla ex- moglie per metà. 4. a)Una volta accertato l’importo delle prestazioni d’uscita da ripartire, il Tribunale amministrativo deve impartire all’istituto di previdenza l’ordine di versamento delle prestazioni. L’obbligatorietà dell’ingiunzione del Tribunale per gli istituti di previdenza deriva dalla loro qualità di parte nell’ambito del presente procedimento (art. 25a cpv. 2 LLP e 40 cpv. 3 LGA). Nell’evenienza, la beneficiaria dell’avere di previdenza ha indicato per il versamento il suo conto vincolato presso la ..., Fondazione di libero passaggio 2. pilastro, ... b)Giusta la prassi del Tribunale federale, l’avere di previdenza che spetta al coniuge a partire dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio (DTF 135 V 425 cons. 6.3) matura interessi in virtù di quanto previsto all’art. 12 OPP

  1. Il saggio minimo di tale interesse dal 1. gennaio 2009 è del 2% (DTF 129 V 251 cons. 3 e 4). Se il regolamento interno della ... SA dovesse prevedere un saggio maggiore, è questo che dovrà essere applicato (DTF 129 V 251 cons.
  1. a partire dal 10 dicembre 2010. Gli interessi maturano fino alla scadenza del termine per il trasferimento dell’avere di previdenza, ovvero fino a 30 giorni dopo la crescita in giudicato di questa sentenza, oppure, in caso d’impugnazione al Tribunale federale, fino a quando verrà prolata la decisione dell’Alta Corte federale (DTF 129 V 251 cons. 5). Da quel momento è dovuto un interesse del 3% giusta i combinati disposti di cui all’art. 7 OLP e 12 OPP

5.La procedura è in applicazione agli art. 25 LLP, 73 cpv. 2 LPP e 72 cpv. 1 LGA gratuita. Giusta la prassi di questa sede, non vengono di regola assegnate ripetibili alle parti contendenti (STA S 07 5). Il Tribunale decide:

  1. a)Viene constatato che l’avere di previdenza che B. ha maturato durante il matrimonio è di fr. 9'653.--. b)Alla Fondazione collettiva LPP ... SA, ..., viene fatto ordine di versare entro 30 giorni dalla crescita in giudicato di questa sentenza a favore di A. nata ... (6 giugno 1969), ..., la metà di questa prestazione, cioè fr. 4'826.50, con i relativi interessi giusta quanto esposto nei considerandi, presso la ..., Fondazione di libero passaggio 2. pilastro, ... (No. C.B. 4879, No. di conto 935238-81, IBAN CH58 0483 5093 5238 8100 0). 2.La procedura è gratuita. 3.Non vengono assegnate ripetibili.

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