S 10 65 S 10 81 3a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni SENTENZA del 4 ottobre 2011 nella vertenza di diritto amministrativo concernente rendita AI 1.Il 30 novembre 2006, ..., 1952 era vittima di un incidente sul lavoro nel quale riportava la rottura del bicipite e una rottura tendinea di intervallo alla spalla destra. Dal 2 giugno 2007, l’attività lavorativa veniva ripresa in misura completa. Il 20 novembre 2007 l’assicurato subiva una ricaduta. Per le conseguenze invalidanti alla spalla destra, l’assicurazione infortuni riconosceva all’assicurato una rendita d’invalidità del 19%. Con sentenza del 12 gennaio/15 febbraio 2010 (S 09 84) il Tribunale amministrativo accoglieva l’interposto ricorso proposto dall’assicurato e rinviava gli atti all’assicurazione infortuni per l’esecuzione di nuovi accertamenti medici. Poiché sulla situazione di salute incidevano anche altre patologie estranee all’infortunio, il 14 luglio 2008 veniva fatta richiesta di prestazioni da parte dell’assicurazione per l’invalidità (AI). In base agli accertamenti medici eseguiti in seguito, e giusta i quali il grado d’incapacità del petente variava da una completa inabilità anche in attività adatta ad un’abilita residua del 60%, con decisione 17 marzo 2010 a ... veniva riconosciuto un grado d’invalidità del 54% e il diritto ad una mezza rendita d’invalidità a far stato dal 1. marzo 2010. Con due provvedimenti separati datati 3 maggio 2010, per il periodo dal 1. novembre 2008 al 30 settembre 2009, l’assicurato veniva posto al beneficio di una rendita intera d’invalidità, mentre dal 1. ottobre 2009 al 28 febbraio 2010, veniva riconosciuto il diritto ad una mezza rendita d’invalidità. 2.Nei tempestivi ricorsi proposti al Tribunale amministrativo contro la decisione 17 marzo 2010 (procedura S 10 65) e 3 maggio 2010 concernente il
riconoscimento di un mezza rendita d’invalidità (procedura S 10 81), l’assicurato chiedeva principalmente l’annullamento delle impugnative e il riconoscimento di una rendita intera d’invalidità o, eventualmente, di una rendita ex aequo et bono da definire da parte di questo Giudice. Per il ricorrente, gli atti medici all’incarto non permetterebbero di concludere ad una residua abilità in attività confacente del 60%. Numerosi dei medici che si sarebbero pronunciati sulla residua abilità lucrativa concorderebbero nel considerarlo completamente inabile ad esercitare qualsiasi professione. Il diverso parere espresso dai medici del servizio di accertamento medico ragionale dell’Assicurazione invalidità (qui di seguito SAM) non sarebbe convincente e comunque non proprio a sconfessare i pareri contrari agli atti e giusta i quali sussisterebbe un grado d’inabilità del 50% a carico dell’assicurazione infortuni e del 50% imputabile a malattia. 3.Nella propria presa di posizione, l’Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI (qui di seguito semplicemente ufficio AI) chiedeva la riunione dei due procedimenti, la reiezione dei ricorsi e la conferma dei provvedimenti impugnati. Poiché in base alla documentazione agli atti una valutazione del grado d’impedimento in attività adatta non sarebbe stata oggettivamente possibile, l’ufficio AI avrebbe deciso di sottoporre questa specifica questione al SAM, che avrebbe concluso ad un’inabilità imputabile a infortunio del 20% ed a malattia del 20% e conseguentemente ad una residua abilità del 60% in attività confacente. Per l’ufficio AI, detta valutazione sarebbe ampiamente sostanziata dal reperto oggettivo riscontrato, da un approfondito esame del paziente e della sua anamnesi clinica. Non sussisterebbero pertanto motivi per scostarsi dalle conclusioni peritali della perizia 7 dicembre 2009. 4.Replicando, l’istante considerava che la perizia medica del SAM fosse da radiare dall’incarto, non essendo stati ossequiati i requisiti formali che l’allestimento di tali mezzi probatori presupporrebbero, come il diritto di conoscere i nomi degli esperti e di poterli ricusare, di poter porre loro delle domande nonché quello di determinarsi sui risultati ottenuti. Conseguentemente veniva richiesto l’allestimento di una perizia giudiziaria.
Per il resto, un ulteriore accertamento da parte del SAM non sarebbe neppure stato necessario, essendo già agli atti una prima perizia ordinata dagli organi AI. I dubbi espressi da controparte sull’attendibilità di tale valutazione medica sarebbero infondati. Agli atti permarrebbero pertanto due diverse valutazioni peritali che richiederebbero, per permettere un giudizio conclusivo, una perizia giudiziaria. 5.Nella duplica, l’ufficio AI contestava una qualsivoglia violazione del diritto di audizione dell’assicurato, essendogli stato comunicato il nome dell’incaricata della perizia medica e avendo l’interessato ottenuto la possibilità di determinarsi sulle risultanze di detta perizia prima dell’emanazione delle due decisioni impugnate. 6.In seguito, l’assicurato veniva ancora sottoposto il 14 luglio 2010 ad un intervento chirurgico alla spalla sinistra e il 13 maggio 2011 veniva eseguito un esame peritale su incarico dell’assicurazione infortuni. In base a tale ulteriore accertamento, la limitazione funzionale della spalla destra in attività confacente era da quantificare al 20%. Sulle risultanze di tale indagine, le due parti al presente procedimento avevano ancora modo di esporre il loro punto di vista. Considerando in diritto: 1.Poiché i ricorsi ni. S 10 65 e 81 concernono due decisioni che partono essenzialmente dallo stesso stato di fatto e che riguardano la stessa questione giuridica - a sapere il grado d’invalidità dell’istante a partire dal 1. marzo 2010, la prima, e per il periodo dal 1. ottobre 2009 al 28 febbraio 2010, la seconda - nulla si oppone alla riunione dei due procedimenti e all’evasione della presente vertenza mediante un’unica sentenza. 2. a)Secondo l’art. 4 cpv. 1 dalla legge federale su l’assicurazione per l’invalidità (LAI) in relazione con l’art. 8 della legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), per invalidità s’intende l'incapacità al guadagno
presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi per persone attive un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l’invalidità (Maurer, Scartazzini, Hürzeler, Bundessozialversicherungsrecht, 2009, 3a edizione, p. 152). Va qui rilevato che con la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148), è entrato in vigore l’art. 7 cpv. 2 LPGA, per il quale per valutare la presenza di un’incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute. Inoltre, sussiste un’incapacità al guadagno soltanto se essa non è obiettivamente superabile. La nozione di quello che può essere ragionevolmente esigibile è definita in modo più severo. Per quanto riguarda il diritto delle assicurazioni sociali, un’incapacità al guadagno determinante sussiste solo se non si può ragionevolmente esigere, da un punto di vista obiettivo, che l’assicurato fornisca una prestazione di lavoro, e quindi realizzi un reddito. La facoltà di decidere che cos’è o non è obiettivamente esigibile compete agli uffici AI, sulla base dei dati medici a loro disposizione. La percezione soggettiva dell’assicurato (p. es. dolori) non è determinante per la valutazione, la quale deve fondarsi su criteri oggettivi (vedi Messaggio del Consiglio federale concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità [5a revisione dell’AI] del 22 giugno 2005, p. 4107). L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. b)Le nozioni di invalidità e di incapacità al guadagno sono contenute nella LPGA. E’ considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata (art. 8 cpv. 1 LPGA). E’ considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, provocata da un danno alla salute fisica o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l’assicurato alle cure e alle misure d’integrazione esigibili, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione (art. 7 LPGA). Giusta quanto previsto all’art. 16 LPGA, per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (DTF 128 V 30 cons. 1). L'invalidità è allora definita come la limitazione, addebitabile ad un danno alla salute assicurato, della capacità di guadagno media sul mercato equilibrato del lavoro (DTF 127 V 298 cons. 4c) entrante in linea di conto per l'assicurato. L'invalidità è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 110 V 275 cons. 4a, 109 V 32 cons. 2a, 105 V 207 e 102 V 166). Se l'attività precedentemente svolta dall'assicurato non è più da questi esigibile, il medico è tenuto a dire di quali disfunzioni ed impedimenti fisici o psichici soffre il paziente. È a questo punto compito dell'amministrazione stabilire e valutare quali sono, alla luce dei dati medici raccolti, le reali possibilità di lavoro di cui l'assicurato dispone e poter così meglio quantificare il reddito percepibile da invalido. 3. a)I medici che hanno visitato il ricorrente concordano sulle diagnosi. Dopo due interventi in artroscopia a livello della spalla destra, il ricorrente accusa dolori cronici in seguito alla rottura traumatica del tendine lungo del bicipite destro, lesione dell’intervallo, con lesione parziale del tendine del sottoscapolare, alterazioni degenerative del tendine sovraspinato e restringimento dello spazio sottoacromiale, nel senso di un impingement, in presenza di un’artrosi acromio-claveare. Alla spalla sinistra i dolori cronici sono riconducibili a impingement con rottura parziale del sovraspinato e tendinopatia del sottoscapolare, trattate mediante infiltrazioni. Inoltre, l’assicurato, portatore di protesi all’anca destra, accusa un inizio di coxartrosi a sinistra e alterazioni degenerative a livello della colonna lombare con protrusione L3/5 e L4/5. Il gomito destro presenta uno stato dopo decompressione del nervo ulnare e epicondilectomia (vedi reperti del 10 luglio e 7 dicembre 2009 nonché del 19 agosto 2011).
b)E’ essenzialmente sulla ripercussione di tale danno alla salute sulla capacità lucrativa dell’istante che le parti al presente procedimento non concordano e ciò poiché i pareri medici contenuti all’incarto non sono unanimi. Nella propria perizia del 10 luglio 2009, il dott. med. ... riteneva che l’assicurato fosse da considerare invalido completamente nell’esercizio della precedente attività e anche in attività adatta. In termini percentuali l’invalidità era imputabile in ragione del 50% alle conseguenze dell’infortunio subito e per il restante 50% alle altre patologie presentate. Una ripresa della precedente attività nell’edilizia era da escludere, persistendo in detto settore di attività una completa inabilità. In termini di esigibilità, lo specialista in ortopedia e traumatologia riteneva che i disturbi alle due spalle non permettessero più l’esecuzione di attività fisiche da svolgersi all’altezza delle scapole. A questo si aggiungevano le difficoltà imputabili ai dolori cronici alla schiena e all’anca sinistra che riducevano in modo massiccio la possibilità di esercitare attività fisiche impegnative, richiedenti dei continui spostamenti, lo stare in posizione eretta e seduta. Riguardo all’esigibilità, nella perizia SAM del 7 dicembre 2009, veniva confermata l’impossibilità di una ripresa della precedente attività, nell’ambito della quale sussisterebbe una completa inabilità. Non sarebbero invece presenti delle limitazioni funzionali, una perdita di forza o dei deficit sensomotori tanto gravi da giustificare una completa inabilità in attività adatte. Per la dott. med. ..., ogni singolo danno alla salute valutato separatamente non comporterebbe delle grandi limitazioni, ma nel complesso sussisterebbe una limitazione globale dell’appartato di sostegno e motorio quantificabile in una riduzione dell’abilità lucrativa del 40%. Quali attività confacenti allo stato di salute dell’istante vanno per l’esperta di medicina fisica e riabilitativa annoverati i lavori fisici di tipo leggero con un ritmo di lavoro che alterni la posizione seduta e la stazione eretta, senza la necessità di lavorare mediante sostegno e sopra il livello delle spalle. In termini di carico, erano adatti i lavori richiedenti il porto saltuario di pesi fino a 5 kg vicino al corpo, mentre andava evitata l’assunzione di posizioni non energetiche per la schiena e le articolazioni come pure l’accovacciarsi, l’inginocchiarsi o l’andare su terreni accidentati.
correttivi alla prassi in vigore, nel senso di: assegnare gli incarichi ai diversi servizi di accertamento medico della Svizzera secondo la sorte, operare una certa distinzione della tariffa peritale, migliorare l’uniformità e il controllo della qualità delle esigenze poste ad una perizia, accordare maggior diritti di partecipazione agli interessati, emanare un provvedimento intermedio impugnabile separatamente in caso di contestazione della perizia e dare antecedentemente dei diritti di collaborazione della persona concerta. Per la procedura di prima istanza, era poi ritenuto necessario che fosse in linea di principio il Tribunale ad ordinare direttamente l’esecuzione di una perizia medica in caso di insufficiente determinazione della fattispecie determinante, con la possibilità di accollare i relativi costi all’AI. Infine nella stessa sentenza, il Tribunale federale precisava che le perizie fatte allestire prima di questo cambio della prassi non perdevano già per questo la loro validità, ma che determinante restava la questione di sapere se l’esame nel caso concreto fosse proprio a resistere alle censure di ricorso (vedi anche STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011). c)Per la prima volta in sede di replica, il ricorrente censura la mancata possibilità di ricusare l’esperta, di porle delle domande proprie e di determinarsi sulle risultanze dell’inchiesta, oltre all’assoluta mancanza di necessità di operare ulteriori accertamenti. Come è stato esposto nel considerando che precede, il mancato ossequio dei principi ora posti dalla giurisprudenza per stabilire i limiti entro i quali è dato imporre un’ulteriore visita peritale, permettere all’interessato di conoscere l’esperto e di interagire nell’ambito dell’inchiesta medica non rendono la perizia viziata già per questo fatto. Nell’evenienza poi, l’istante non aveva in alcun modo reagito all’invito a volersi sottoporre ad un’ulteriore perizia e la convocazione all’esame del 18 settembre 2009 recava i nominativi dell’esperta incaricata della visita. Prima poi del rilascio della decisione impugnata, all’istante era stata data la possibilità di determinarsi sulle risultanze degli accertamenti eseguiti. Del resto, neppure in sede di ricorso il ricorrente contesta oggettivamente la qualifica dell’esperta. Egli non è neppure in grado di addurre quali interrogativi il medico avrebbe omesso di chiarire o per quali motivi essa avrebbe dovuto ricusarsi. Ne consegue che
dal profilo formale non sussistono motivi per non tenere nella debita considerazione questo mezzo probatorio. 5. a)Per contestare le risultanze della perizia SAM, il ricorrente si avvale principalmente di quanto affermato dal dott. med. ..., il quale escludeva il persistere di abilità lucrativa residua. In termini di esigibilità però, per i motivi che verranno esposti in seguito, l’esperto sembra effettivamente misconoscere la portata di quella che viene definita come “un’attività confacente al danno alla salute” e le conclusioni che lo stesso trae dalle limitazioni funzionali accertate non sono convincenti. Già per questo motivo trovava giustificazione l’espletamento di un’ulteriore indagine in vista della determinazione della residua abilità in attività adatta. Nella propria perizia, il dott. med. ... ritiene che i disturbi alle due spalle non permettano più l’esecuzione di attività fisiche da svolgersi all’altezza delle spalle. A questo andavano aggiunte le importanti limitazioni che derivavano per tutti i lavori che richiedevano un certo carico e dei continui cambiamenti di posizione a causa dei dolori cronici alla schiena e all’anca sinistra (perizia del 10 luglio 2009, pag. 7). Alla luce di tale reperto ed in termini di esigibilità, la perizia del 10 luglio 2009 è del tutto compatibile con quanto stabilito nella perizia SAM del 7 dicembre 2009. La precedente attività non può più essere svolta come tutte le attività pesanti, con lavori sopra il livello delle spalle, che richiedono spostamenti su terreni accidentati o l’assunzione di posizioni inergonomiche per la schiena o l’anca. In questo senso è anche evidente che il dott. med. ... non opera alcuna chiara distinzione tra attività adatta esigibile e l’attività svolta in precedenza dall’assicurato, nel senso che la valutazione si limita essenzialmente all’attività nell’ambito edile svolta in precedenza. Infatti, dalla risposta fornita a pag. 7 della perizia del 10 luglio 2009 emerge chiaramente che il perito per “altre attività” intende comunque e sempre lavori nell’edilizia che richiedono di portare o sollevare dei pesi e di cambiare continuamente posizione. Per questo la conclusione quanto alla completa inabilità anche in altre attività è per il dott. med. ... intesa solo come una completa inabilità in lavori in ambito edile e pesanti. Dal canto suo il curante ritiene improponibile una ripresa dell’attività lavorativa, fatto che nessuno dei medici che hanno peritato il paziente contesta. Questo non permette però di concludere ad una
completa inabilità pure in altri ambiti. Anche la valutazione effettuata dal dott. med. ... il 29 luglio 2008 (epoca per la quale veniva comunque erogata una rendita intera d’invalidità) non permette alcun giudizio in merito alla residua abilità, poiché il medico si limita a ritenere poco probabile che il paziente possa essere ricollocato in attività leggera, senza però spendere una sola parola sul grado degli impedimenti riscontrati e sui motivi oggettivi che lo portavano ad un simile giudizio. b)Per contro il giudizio contenuto nella perizia del SAM indica in modo dettagliato gli impedimenti riscontrati e la loro incidenza sulla residua abilità lucrativa. Per le conseguenze infortunistiche, veniva reputato necessario un cambiamento occupazionale e sussistere un’abilità lucrativa sull’arco dell’intera giornata lavorativa in attività medio-leggere. Considerando invece tutti gli impedimenti riscontrati, ovvero quelli riconducibili a malattia e infortunio, andava reputata sussistere una residua abilità solo in attività leggere (porto saltuario di 5 kg al massimo). I referti radiologici ed i disturbi alle spalle ed a livello della schiena fatti valere dall’assicurato erano dei reperti oggettivamente compatibili propriamente con l’esecuzione di lavori pesanti. Altrimenti la funzione della colonna vertebrale e delle anche andava considerata sufficiente e durante l’esame non era possibile evidenziare deficit sensomotorici. A livello di ambedue le spalle era indubbia la presenza di alterazioni degenerative, anche se clinicamente la funzione delle due articolazioni andava considerata sufficiente. Per la specialista in medicina fisica e del lavoro, anche se separatamente nessuno di questi impedimenti avrebbe da solo giustificato una riduzione importante dell’abilità lucrativa, il complesso di tutte le diverse patologie comportava una limitazione funzionale complessiva del 40% (vedi perizia del 7 dicembre 2009). c)Per il ricorrente, le due perizie del 10 luglio e 7 dicembre 2009 giungerebbero a dei risultati così diversi tra di loro che si imporrebbe l’allestimento di una perizia giudiziaria. Per costante giurisprudenza quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (DTF 131 I 157 cons. 3 e 124 V 94 cons. 4b; STA S 09 123 ). Nella fattispecie in esame, come è già stato esposto, le due perizie non divergono sostanzialmente sulla misura delle limitazioni riscontrate dal paziente, ma sulla loro incidenza nell’esercizio di un’attività adatta. Questa questione era, accanto alla problematica di esclusiva pertinenza infortunistica, in parte oggetto della nuova perizia 19 agosto 2011. In base alle risultanze di questa valutazione, che per quanto verrà esposto nel considerando che segue tende a confermare la valutazione operata dal SAM, questo Giudice non reputa necessario ordinare nuovi accertamenti, non ritenendoli suscettibili di modificare le sorti del giudizio. d)Il reperto del 19 agosto 2011, effettato su incarico dell’assicurazione infortuni, conferma indirettamente la valutazione della residua abilità lucrativa effettuata dal SAM. Mentre per i dott. med. ..., ... e ... la percentuale d’inabilità era per il 50% da imputare all’infortunio e per il 50% da ricondurre a malattia, il dott. med. ... quantificava la limitazione funzionale della spalla infortunata al 20%. In questo senso viene però anche indirettamente rafforzata la convinzione che un grado d’impedimento complessivo malattie e infortunio del 40% corrisponda effettivamente all’impedimento oggettivamente riscontrabile. In termini di esigibilità, dopo aver effettuato una valutazione della funzionalità fisica e tenuto conto di tutte le patologie invalidanti, lo specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia osteo-articolare reputava il paziente abile a “svolgere un lavoro con sollevamento e trasporto di carichi molto leggeri, utilizzazione di oggetti ed attrezzi leggeri e di precisione, deve lavorare seduto piegato in avanti, rispettivamente eretto piegato in avanti. La posizione seduta prolungata è leggermente ridotta. Può percorrere tragitti fino a 50 m, ma non può spostarsi su terreno accidentato o salire su scale a pioli. La manipolazione e l’impiego delle due mani non sono limitati. Tenendo conto di queste limitazioni il paziente potrebbe lavorare teoricamente 8 ore al giorno, con un rendimento leggermente ridotto” (vedi perizia del 19 agosto 2011). Anche sulla base di tale recente valutazione, è pertanto esclusa l’esistenza di un grado d’impedimento a carico dell’assicurazione infortuni del 50%. Ritenuto che nell’evenienza il grado d’impedimento in attività leggera è stato complessivamente quantificato al 40%, la valutazione operata dal SAM e
presa a fondamento per la determinazione del grado d’invalidità da parte degli organi AI non dà adito a critiche. e)Tenendo poi in considerazione che il nuovo apprezzamento è stato effettuato nel maggio del 2011, le conseguenze dell’intervento alla spalla sinistra del luglio 2010 sono state necessariamente prese in considerazione per valutare la residua abilità. Per il resto, dalla diagnosi posta anche nel 2011 e soprattutto da quanto deve essere considerato esigibile, non risulta intervenuto un cambiamento della situazione, almeno fino all’emanazione dei due provvedimenti impugnati, rispetto a quanto accertato dai medici nei mesi di luglio e dicembre 2009. f)Per il ricorrente, nato il 13 settembre 1952, l’attività adatta al suo stato di salute sarebbe reperibile solo teoricamente, ma non certo sull’attuale mercato del lavoro. Quanto all'esigibilità e alla possibilità per l'assicurato di cercare un nuovo impiego su un mercato equilibrato del lavoro, va ricordato che al momento determinante delle decisioni impugnate del marzo e maggio 2010, il ricorrente doveva compiere i 58 anni. Dal profilo dell'età, le condizioni per ammettere una totale incapacità di guadagno per mancanza di possibilità reale di sfruttarne la residua capacità come conosciute sotto l’egida del diritto previgente non sarebbero comunque date (STF I 359/06 del 22 giugno 2007 e I 336/03 dell'8 gennaio 2004). In base all’esigibilità medico teorica, al ricorrente resta aperto un ampio ventaglio di professioni in ambito del controllo, della sorveglianza e nell’esercizio di attività semplici e ripetitive, grazie alla possibilità di un impiego normale delle due mani. In questa gamma di attività che si svolgono prevalentemtne al chiuso non viene solitamente richiesto lo spostamento su terreni accidentati e neppure l’assunzione di posizioni inergonomiche per la schiena o le anche. Come poi già ricordato, la percezione soggettiva dell’assicurato in termini di dolori non è determinante per la valutazione della residua abilità, in quanto l’impedimento a svolgere determinate mansioni deve risultare da elementi oggettivi. Nell’evenienza, gran parte della sintomatologia dolorosa lamentata dall’assicurato è imputabile o subentra al carico. Proprio per questo restano esigibili solo attività leggere. Valutando complessivamente la situazione di salute
dell’assicurato, questo Giudice ritiene di poter concludere alla possibilità di mettere a buon frutto la residua abilità del 60% in attività confacente. 6. a)Non è contestato che il reddito conseguibile senza invalidità presso il precedente datore di lavoro sarebbe ammontato nel 2009 a fr. 65'892.--. Per la determinazione del reddito conseguibile da invalido, nei casi in cui l’assicurato non riprende più la precedente attività dopo l’insorgenza del danno alla salute, vanno presi a confronto i dati statistici risultanti dall’inchiesta svizzera sulla struttura salariale (ISS) edita dall’Ufficio federale di statistica (DTF 126 V 76 cons. 3b e riferimenti, 124 V 323 cons. 3b bb; DAS AI 1999 ni. 6 e 11 e 1998 ni. 8 e 15 nonché per i Grigioni sentenze non pubblicate del 21 febbraio 2003, I 750/02, 13 marzo 2003, I 103/02 e del 30 gennaio 2004, I 325/02). Il reddito ipotetico da invalido va stabilito in base alla TA1 dell’ISS concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato, essendo per il TF solo in questo modo possibile garantire un uguale trattamento di tutti gli interessati. Concretamente, secondo la tabella TA1 dell’ISS riferita al 2008, lo stipendio lordo mensile (40 ore settimanali) di un uomo per attività semplici e ripetitive (livello di qualifica 4) nel settore privato era di fr. 4’806.--. Poiché i dati si riferiscono ad un tempo di lavoro di 40 ore settimanali, mentre il tempo di lavoro medio era nel 2008 di 41.6 ore settimanali, e tenendo in considerazione un incremento dei salari per il 2009 rispetto al 2008 del 2.1%, ne risulta un reddito annuo di fr. 61’238.--, di cui il 60% (grado d’occupazione esigibile) corrisponde a fr. 36’743.--. b)Su tale reddito è poi stata operata una riduzione del 10%, per attività leggere e un’ulteriore deduzione per attività a tempo parziale dell’8%. Per quanto riguarda la deduzione per attività leggera questa non dà adito a critica. Poiché l’istante può portare dei pesi massimi di 5 kg, gli organi AI hanno giustamente operato un’ulteriore riduzione rispetto al salario conseguibile in attività semplici e ripetitive senza alcun grado di qualifica professionale. La riduzione per attività a tempo parziale va invece leggermente corretta. Giusta quanto risulta dalla tabella T dell’ISS del 2008, in attività semplici e ripetitive un uomo subiva una diminuzione salariale del 10.25% per un grado di occupazione tra il 50% e il 74% (vedi anche STF 9C_399/2011 dell’11 luglio 2011). Operando
quindi con questo correttivo il reddito conseguibile da invalido ammonta a fr. 29’679.--. Dal raffronto dei redditi risulta un grado d’invalidità del 55%, il quale dà diritto ad una mezza rendita d’invalidità, come giustamente accertato da parte degli organi AI. 7.In conclusione, i ricorsi sono respinti e viene confermata la correttezza di un grado d’invalidità che dà diritto ad una mezza rendita d’invalidità dal 1. ottobre 2009. In deroga all’art. 61 lett. a LPGA, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata tra fr. 200.-- e fr. 1000.-- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (art. 69 cpv. 1bis LAI). Per questo i costi di fr. 700.-- vanno accollati al ricorrente. Il Tribunale decide: 1.I ricorsi sono respinti. 2.Vengono prelevati dei costi di fr. 700.--, il cui importo sarà versato da ... entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.