S 09 130 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni SENTENZA del 3 novembre 2009 nella vertenza di diritto amministrativo concernente indennità per intemperie 1.... annunciava il 5 gennaio e il 2 febbraio 2009 la perdita di lavoro dovuta a intemperie per il mese di dicembre 2008 e gennaio 2009. Il 7 marzo 2009, la divisione condizioni di lavoro si opponeva al pagamento delle richieste indennità adducendo che nel ramo d’attività della petente non sarebbero usuali delle perdite di lavoro dovute a intemperie. Le tempestive opposizioni, nell’ambito delle quali la ditta faceva valere di aver aderito al contratto collettivo di lavoro valevole per l’edilizia (CCL) e di essere conseguentemente assoggettata al contratto nazionale mantello per l’edilizia principale (CNM), venivano dall’ufficio l’Ufficio cantonale per l’industria, arti e mestieri e lavoro (UCIAML) respinte con decisioni 6 luglio 2009. Rifacendosi al parere della Segreteria di Stato dell’economia (SECO), l’UCIAML non riteneva che la ditta operasse in settori di attività aventi diritto all’indennità. 2.Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 7 settembre 2009, la ... chiedeva l’annullamento dei due provvedimenti e il riconoscimento delle indennità di rito per i mesi di dicembre 2008 e gennaio 2009. La ditta si considera attiva nell’edilizia e nel genio civile e, in ragione del 40%, nella selvicoltura e conseguentemente operante in un ramo d’attività avente diritto all’indennità per intemperie. 3.Nella propria presa di posizione l’UCIAML concludeva alla reiezione del ricorso. Come sarebbe stato accertato dal SECO in base allo scopo dichiarato della ricorrente, la ditta non farebbe parte delle aziende aventi diritto

all’indennità e il fatto di aver aderito al CNM non potrebbe cambiare le sorti del giudizio. 4.Nelle ulteriori osservazioni, la ricorrente rimproverava all’ufficio convento di non essere in grado di motivare il proprio rifiuto e di semplicemente riprendere il parere negativo espresso dal SECO senza saper aggiungere alcuna considerazione relativa alla concreta situazione del caso in esame.

Considerando in diritto: 1.E’ controversa la questione di sapere se la ditta ricorrente abbia diritto all’indennità per intemperie in qualità di ditta operante nel settore edile e del genio civile nonché nella selvicoltura. 2. a)Infatti, giusta l’art. 42 cpv. 1 LADI i lavoratori occupati in rami in cui sono usuali perdite di lavoro dovute ad intemperie hanno diritto all’indennità per intemperie. L’art. 65 OADI stabilisce che i seguenti rami di attività hanno diritto all’indennità per intemperie: edilizia e genio civile, carpenteria, taglio della pietra e cave (lett. a); estrazioni di sabbia e di ghiaia (lett. b); posa di binari e di condotte aeree (lett. c); sistemazioni esterne (giardini) (lett. d); selvicoltura, vivai ed estrazione della torba, nella misura in cui tali attività non siano esercitate a titolo accessorio da un’azienda agricola (lett. e); estrazione d’argilla e industria laterizia (lett. f); pesca professionale (lett. g); trasporti, nella misura in cui i veicoli siano esclusivamente utilizzati per il trasporto di materiale di scavo e di costruzione verso e da cantieri o il trasporto di sabbia e ghiaia dai luoghi di estrazione (lett. h) e, infine, segherie (lett. i). Secondo l'art. 65 cpv. 1 OADI il giudizio sul diritto a indennità per intemperie non è da fondare sulla natura della singola attività esercitata, ma sul carattere dell'impresa o del gruppo di imprese anche se un singolo settore d’esercizio all’interno di un’impresa può di per se stesso far parte di un ramo d’attività indicato all’art. 65 cpv. 1 OADI e avente pertanto diritto all’indennità per intemperie. L'enumerazione dei rami di attività aventi diritto a indennità per intemperie figurante all'art. 65 cpv. 1 OADI è di principio esaustiva.

b)I rami di attività di cui all’art. 65 cpv. 1 OADI vanno interpretati in modo restrittivo (DTF 112 V142 cons. 3c). In DTF 111 V 390 l’allora Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) negava che un'impresa specializzata nella costruzione e nel montaggio di recinti metallici e di legno potesse essere compresa nei rami di attività enumerati all'art. 65 cpv. 1 OADI, essendo possibile operare una distinzione tra la costruzione e il montaggio. Con la stessa argomentazione era stato rifiutato il diritto all’indennità per una ditta il cui settore d’esercizio era l’installazione di guide di scorrimento di sicurezza (attività questa che appartiene alla costruzione di strade e che pertanto rientra nel ramo edilizia e genio civile ai sensi dell’art. 65 cpv. 1 lett. a OADI) e la fabbricazione delle stesse (DTF 113 V 353). Anche l’esclusione dei geometra/ingegneri e dei loro ausiliari dalla lista dei rami di attività aventi diritto all’indennità per intemperie non è stata reputata censurabile dal TF (DTF 112 V 139). 3. a)Nella fattispecie in parola, sulla base della propria ragione sociale, la ricorrente è reputata occuparsi di: “consulenza, sviluppo, realizzazione e commercializzazione di sistemi e componenti di sicurezza nonché di ancoraggi per sbarramenti e consolidamento di pareti rocciose e altri tipi di pareti e di pendii, la pulizia e lo sgombero di pareti rocciose in generale e di quelle pericolanti in particolare, la posa di ancoraggi e di sistemi di premunizione di tutti i tipi di terreno, il taglio di alberi e la commercializzazione di legname in generale; la società può inoltre partecipare ad altre società e aprire filiali e succursali in Svizzera e all’estero”. Indubbiamente lo scopo della società è un indizio per determinare se l’attività svolta da una ditta rientri nei rami previsti all’art. 65 cpv. 1 OADI, ma resta determinante l’attività principale effettivamente svolta dall’impresa. Giusta la circolare del SECO sull’indennità per intemperie, edilizia e genio civile si riferiscono alle costruzioni di sopra- e sottostruttura come pure allo smontaggio e alla posa di istallazioni, in questa categoria rientrano anche i lavori di isolazione delle facciate, tinteggiatura, posa del tetto, gessatura e posa di prefabbricati. L’edilizia principale è invece reputata occuparsi della realizzazione e cura di: strade, ponti, gallerie, demolizioni, posa di ponteggi, sbarramenti e dighe, acquedotti, canalizzazioni,

asfalto, trivellazioni, posa di tubi e condotte, ripari valangari e dall’incuria delle acque (vedi marginale B4). b)Come addotto giustamente dall’istante, la parte convenuta e il SECO si limitano a ritenere che l’istante non possa essere reputata agire nel ramo dell’edilizia e della selvicoltura senza però concretamente determinarsi sulle attività effettivamente svolte o spiegare per quali motivi tali attività non rientrerebbero nei rami aventi diritto all’indennità. Giusta le allegazioni di parte attrice, la ditta si occupa di perforazioni, sbancamento di materiale e premunizioni valangari in ragione del 60% e di selvicoltura per il 40%. Poiché ambedue questi settori fanno parte dell’elenco di cui all’art. 65 cpv. 1 OADI, la questione di sapere in che misura ognuno dei settori in parola goda di una certa autonomia è irrilevante. La ditta è riuscita anche a dimostrare le particolarità del ramo in cui è attiva allegando le fatture emesse durante gli anni 2005-2007, dalle quali emerge tra l’altro anche la sua collaborazione con altre ditte nell’esecuzione di opere da capo mastro per la posa di reti di protezione e soprattutto l’attività svolta per innumerevoli enti pubblici. Anche il fatto di aver aderito al CNM per l’edilizia e di essere sempre stata controllata dalla commissione paritetica cantonale costituiscono degli indizi a sostegno della tesi di ricorso, anche se queste circostanze non possono essere da sole reputate determinanti. In base a tutti gli elementi del caso in oggetto non sussistono per questo Giudice dubbi sul fatto che l’attività della ditta rientri nei canoni di cui all’art. 65 cpv. 1 lett. a nonché e OADI, anche se la predominanza dell’attività in questi ambiti non risulta di primo acchito dal suo scopo. Come si è detto, la ragione sociale può essere un indizio su quella che è l’attività della ditta. Nel caso di specie non va però dimenticato che l’interpretazione che la convenuta fa di questa ragione sociale è volutamente restrittiva e comunque propria a sminuire il suo significato complessivo. E’ infatti riduttivo considerare che la ditta svolga prevalentemente “funzioni di consulenza” o che si occupi di “commercializzare sistemi di sicurezza” senza parimenti considerare che essa si occupa di “realizzazione di ancoraggi e consolidamento di pareti rocciose e di pendii”, “pulizia e sgombero di pareti rocciose”, “posa e ancoraggio di sistemi di premunizione di tutti i tipi di terreno” e “taglio di alberi”. Sulla base della chiara esposizione del lavoro svolto e in

base agli atti allegati l’istante ha poi saputo dimostrare che queste ultime attività rappresentano di gran lunga la principale occupazione della ditta. Per questo essa va considerata operare in un settore di attività avente diritto all’indennità per intemperie. Per questi motivi gli atti vanno ritornati all’ufficio convenuto, affinché, dopo aver esaminato gli altri presupposti del diritto all’indennità, emani le relative decisioni. 4.In conclusione, il ricorso è accolto e le decisioni del 6 luglio 2009 vengono annullate. La ricorrente va considerata appartenere ad un ramo di attività avente diritto all’indennità. Giusta l’art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA, la procedura è gratuita. La ricorrente che vince la causa e che si è avvalsa della collaborazione di un rappresentante legale ha diritto alla rifusione delle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA). Il Tribunale decide: 1.Il ricorso è accolto e le due decisioni impugnate sono annullate. L’istante va considerata appartenere ad un ramo di attività avente diritto all’indennità. Gli atti vengono ritornati all’Ufficio per l’industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni, affinché dopo aver verificato le altre condizioni legali, decida nuovamente sul diritto della ... all’indennità per intemperie per i mesi di dicembre 2008 e gennaio 2009. 2.La procedura è gratuita. 3.L’Ufficio per l’industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni versa alla ... un’indennità di fr. 2'000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

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