S 09 121 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni SENTENZA del 29 settembre 2009 nella vertenza di diritto amministrativo concernente prestazioni assicurative LAINF 1...., era impiegata come ergoterapeuta presso l’Ospedale ... e in tale qualità assicurata presso la ... AG (qui di seguito detta assicurazione infortuni) contro le conseguenze d’infortuni e malattie professionali. Il 14 luglio 2008, il datore di lavoro annunciava un infortunio bagattella: durante il mese di marzo 2008, mentre a tavola cercava di sistemare meglio una paziente di circa 80 kg sulla sedia a rotelle afferrandola sotto le ascelle e cercando di sollevarla, ... sentiva un forte dolore alla spalla sinistra. In seguito continuava il proprio lavoro, ma a causa del persistere dei dolori, in data 5 maggio 2008, si recava dal medico che poneva la diagnosi di borsite subacromiale post-traumatica con parziale lesione del tendine sopraspinato. Dopo l’esame MRI eseguito il 15 agosto 2008 veniva posta la diagnosi di sospetta rottura parziale subtotale preinserzionale del sovraspinato. Il 9 dicembre 2008, l’assicurata veniva sottoposta ad un intervento di artroscopia con borsectomia e acromioplastica alla spalla sinistra. In base al relativo rapporto operatorio, non sarebbe stata riscontrata alcuna lesione tendinea e il sopraspinato risultava essere intatto. 2.Con decisione 12 gennaio 2009 il diritto a prestazioni veniva dall’assicurazione infortuni rifiutato, permettendo la dinamica dell’accaduto di escludere il verificarsi di un infortunio in senso giuridico e consentendo gli accertamenti medici condotti in seguito di escludere la presenza di una lesione corporale parificabile ai postumi di un infortunio. La tempestiva opposizione 20/23 gennaio 2009 interposta dall’assicurata - forte delle convinzioni del medico incaricato della prima consultazione, che riteneva sussistesse inizialmente almeno una lacerazione del muscolo deltoide, e del

chirurgo che l’aveva operata, il quale in un secondo tempo correggeva il precedente rapporto operatorio nel senso di aver riscontrata una lesione superficiale con sfilacciatura del sopraspinato - veniva respinta con decisione 13 luglio 2009, non potendo una lesione parziale con sfilacciatura essere parificata a una lacerazione dei tendini ai sensi legali e non essendo mai stata posta la diagnosi principale di stiramento o lacerazione muscolare. 3.Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 13 agosto 2009, ... chiedeva l’annullamento del provvedimento impugnato e la conseguente messa al beneficio delle legali prestazioni assicurative per gli effetti dell’evento subito, il quale andrebbe classificato come avvenimento infortunistico in considerazione delle caratteristiche del caso concreto. In ogni caso, la rottura del sopraspinato rappresenterebbe una lesione corporale parificabile ai postumi di un infortunio, come sarebbe stato a più riprese confermato anche dagli specialisti del ramo. Il solo parere del consulente medico della parte convenuta, che non avrebbe neppure visitata la paziente, non potrebbe indubbiamente bastare per confutare le fondate diverse conclusioni dei medici che avrebbero visitato per primi nonché operato e curato la ricorrente. 4.Nella propria presa di posizione, l’assicurazione infortuni postulava la reiezione del ricorso e la conferma della decisione di rifiuto per i motivi già esposti nella decisione su opposizione. 5.Dal canto suo la ricorrente rinunciava a replicare. Considerando in diritto:

  1. a)Secondo l’art. 6 cpv. 1 della legge federale su l’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono concesse in caso d’infortunio professionale, d’infortunio non professionale e di malattie professionali. L’art. 4 della legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) definisce infortunio

qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte. Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell’infortunio: l’involontarietà, la repentinità, il danno alla salute (fisica o psichica), un fattore causale esterno e la straordinarietà di tale fattore. Si evince dalla nozione stessa d’infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (RAMI 2000 U 374, pag. 176). Pertanto, è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali. Il fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, oggettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 cons. 1, 121 V 38 cons. 1a, 118 V 61 cons. 2b e 283 cons. 2a). Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L’evento deve accadere nel mondo esterno. Quando il processo lesivo si svolge all’interno del corpo umano, senza l’intervento di agenti esterni, l’ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati. La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere. Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 cons. 1, 121 V 38 cons. 1a, 118 V 61 cons. 2b, 283 cons. 2, 116 V 138 cons. 3a e b nonché 147 cons. 2a). b)Conformemente alla giurisprudenza, spetta all’assicurato rendere verosimile l’esistenza di tutti gli elementi costitutivi d’infortunio. Quando l’istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice dovrà constatare l’assenza di prove o d’indizi e, quindi, l’inesistenza giuridica dell’infortunio (DTF 114 V 305. cons. 5b, 116 V 136

cons. 4b e 111 V 201 cons. 6b). Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova dell’esistenza di una lesione corporale parificabile ai postumi di un infortunio (DTF 114 V 306 cons. 5b e 116 V 141 cons. 4b). 2. a)L’assicurazione infortuni ha negato l’esistenza di un infortunio nel senso classico, in difetto dell’avvenimento esterno straordinario. Infatti, giusta la versione fornita dall’assicurata, l’intenso dolore alla spalla sinistra è stato risentito allorquando, a tavola, essa da sola prendeva sotto le ascelle una paziente in carrozzella e cercava di sollevarla per meglio raddrizzarla sulla sedia a rotelle. Giusta le precise indicazioni fornite dall’interessata sul formulario del 24 luglio 2008, alla domanda se fosse successo qualcosa di particolare, l’assicurata rispondeva di aver accusato forti dolori alla spalla sinistra e alla richiesta se il sollevare pesi rappresentasse un’attività straordinaria o quotidiana, l’istante rispondeva qualificando tale attività come quotidiana. Il peso della paziente veniva stimato a 80 kg circa e la posizione assunta dall’istante al momento dei fatti era descritta come eretta, con le ginocchia leggermente piegate. Questa versione dell’accaduto corrisponde a quanto riportato sull’annuncio dell’infortunio del 14 luglio 2008 e a quanto descritto dal dott. med... il 18 febbraio 2009. Il 7 agosto 2009, lo stesso medico precisava che l’assicurata aveva in seguito alla fitta di dolore poi dovuto improvvisamente lasciare andare la paziente. Sul formulario d’annuncio all’assicurazione stilato dal dott. med. ..., che effettuava la prima consultazione il 5 maggio 2008, veniva accennato a due traumi da sollevamento di due pesanti pazienti avvenuti lo stesso giorno, agli inizi del mese di marzo. Detto medico precisava poi in data 27 marzo 2009 tale versione accennando a dei dolori insorti dopo un trauma da sollevamento nel corso del marzo 2008. Una in parte diversa versione dei fatti, mai però confermata dalla diretta interessata, è riportata sulla relazione operatoria del 9 dicembre 2008, dove viene indicata per la prima volta, accanto al preteso trauma da sollevamento, anche una caduta nel febbraio 2008. Questa versione non otteneva però alcuna successiva conferma neppure dal chirurgo che l’aveva avanzata (vedi dichiarazioni del 7 agosto 2009), per cui non merita di essere presa in considerazione.

b)Dalla descrizione dei fatti proposta dall’assicurata è chiaro che essa ha sentito improvvisamente dei forti dolori alla spalla sinistra cercando di raddrizzare meglio sulla sedia una paziente del nosocomio presso cui lavora, fatto del resto indiscusso, mentre l’interessata non può descrivere un qualsivoglia avvenimento esterno straordinario che potrebbe giustificare la qualifica dell’accaduto come d’infortunio in senso giuridico. Un tale avvenimento avrebbe potuto essere il fatto di aver dovuto improvvisamente e inaspettatamente fermare la caduta dell’invalida dalla sedia (nella sentenza U 166/04 del 18 aprile 2005, il TF ha ammesso il carattere infortunistico nel caso di un’assicurata di 35 anni e del peso di 57 kg, attiva come fisioterapista presso una casa per anziani, che si è procurata un danno alla salute nel tentativo di sostenere un paziente, del peso di 84 kg, che stava improvvisamente per cadere, considerando che l’intervento del fattore esterno fosse costituito dall’interazione tra il corpo in caduta del paziente e quello della ricorrente), lo scivolare nel tentativo di sollevamento, l’eseguire un movimento scoordinato in seguito ad uno spavento ecc., ma non certo il fatto di aver lasciata andare improvvisamente la paziente (giusta la versione dei fatti fornita dal medico in data 7 agosto 2009) dopo la fitta di dolore, essendo questa reazione una conseguenza del dolore improvviso risentito e non la causa della sua insorgenza. Dalla dinamica dell’accaduto, unico dato che potrebbe entrare in considerazione come avvenimento esterno straordinario è lo sforzo eccessivo. Come è stato esposto in precedenza ciò entra in considerazione qualora lo sforzo ecceda quello che deve essere generalmente considerato usuale - in base al lavoro svolto, alla struttura e alle abitudini - per la persona in questione. Per sua stessa ammissione, il sollevare pesi è un’attività che l’assicurata considera far parte della sua quotidianità. Considerato il tipo di struttura in parola, che è ospedale e casa anziani, tali allegazioni vanno necessariamente ritenute riferirsi anche all’abitudine di sistemare i pazienti sulle sedie, di aiutarli ad alzarsi e a sedersi o coricarsi. In principio quindi, l’istante va considerata abituata a sforzi fisici. Resta comunque da stabilire se anche in considerazione del peso della paziente si possa concludere all’esistenza di uno sforzo eccessivo.

c)Per uomini esercitanti attività manuali sollevare, trasportare o spostare pesi inferiori ai 100 kg non viene dal TF considerato sforzo eccessivo (STF U 252/06 del 4 maggio 2007, U 144/06 del 23 maggio 2006, cons. 2.2, U 222/05 del 21 marzo 2006, cons. 3.2 e U 110/99 del 12 aprile 2000, cons. 3). In DTF 116 V 136, il TF negava l’esistenza di uno sforzo eccessivo in relazione alle dorsalgie immediatamente lamentate da un infermiere 36enne dopo che lo stesso aveva, da solo, trasferito, da un tavolo operatorio a un letto, un paziente del peso di 100-120 kg, in quanto l’azione incriminata rientrava nelle mansioni quotidiane della sua professione e considerato che il paziente non era stato propriamente sollevato. Allo stesso modo è stato giudicato il caso di un’infermiera di 53 anni, la quale, intenta a sistemare una degente del peso di circa 80 kg che giaceva a letto in posizione anomala, accusava un blocco lombare in quanto la collega, impegnata con lei nell’operazione, non aveva coordinato l’azione lasciando gravare su di lei tutto il peso della paziente (sentenza inedita del 17 dicembre 1993 in re M., U 123/93). Anche in detta sentenza il TF, oltre a evidenziare che in realtà non si trattava di dovere sollevare l’ammalata, ma solo di farla scivolare nel letto, osservava che lo spostamento di una persona ricoverata in un letto d’ospedale fa parte del lavoro quotidiano di un aiuto infermiere. In una successiva vertenza, pubblicata in RAMI 1994 no. U 185 pag. 70 cons. 2b, veniva per contro ammessa l’esistenza di un fattore esterno straordinario nel caso di un’altra infermiera 32enne, la quale, impegnata a trasferire dal letto alla sedia a rotelle un degente molto pesante, si procurava un trauma da sollevamento nel tentativo - riuscito grazie a uno sforzo eccessivo e repentino - di evitare l’improvvisa caduta del paziente che si era inaspettatamente afflosciato. L’esistenza di un fattore straordinario è ugualmente stata negata in relazione al danno alla salute accusato sempre da un’infermiera 39enne intenta, insieme a una collega, a trasferire una paziente dal letto alla poltroncina. Avendo perso la collega la presa sulla degente, l’assicurata si era ritrovata a doverne sostenere tutto il peso da sola onde evitarne la caduta. In considerazione dell’abitudine professionale come pure del rapporto di peso tra l’assicurata (62 kg) e la paziente (66 kg), il Tribunale federale delle assicurazioni ha escluso l’esistenza di uno sforzo straordinario (sentenza citata del 15 gennaio 2003 in re S.). Per contro è stato recentemente

ammesso il carattere straordinario di uno sforzo compiuto da un’infermiera

49enne che, occupata a spostare insieme a una collega una pensionata

andicappata dal letto a una sedia, aveva dovuto improvvisamente sostenere

tutto il peso in quanto la collega aveva mancato la presa. Il carattere

infortunistico era stato ammesso poiché l’assicurata non aveva avuto altra

scelta se non quella d’intervenire con uno sforzo violento e repentino onde

evitare una caduta della paziente (STF del 15 ottobre 2004 U 9/04).

d)Tenendo in considerazione gli esempi giurisprudenziali esposti nel

considerando che precede, è indubbio che quanto successo all’istante allora

47enne nel marzo del 2008 non possa essere qualificato d’infortunio. Si tratta

infatti dello spostamento-scivolamento (e non del completo sollevamento) di

una paziente su di una carrozzina, il cui peso doveva essere all’incirca noto

alla dipendente. Ciò nonostante, l’istante agiva da sola, in una situazione che

non era urgente e conscia almeno in parte dello sforzo che l’azione richiedeva.

Essa aveva poi il tempo di posizionarsi, di afferrare la paziente e cercare di

spostarla senza venire sorpresa da alcun imprevisto. Nel fatto di cercare di

sollevare la paziente afferrandola sotto le ascelle per sistemarla sulla sedia

non è in questa situazione ravvisabile alcun avvenimento straordinario per

una persona abituata a sforzi e operante in settore sanitario. Per questo la

conclusione a cui è giunta l’assicurazione infortuni che non si tratti d’infortunio

in senso giuridico merita piena conferma.

3. a)L’art. 9 cpv. 2 OAINF prevede che se non attribuibili indubbiamente a una

malattia o a fenomeni degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco

è esaustivo, sono equiparate all’infortunio, anche se non dovute a un fattore

esterno straordinario:

  1. fratture;
  2. lussazioni di articolazioni;
  3. lacerazioni del menisco;
  4. lacerazioni muscolari;
  5. stiramenti muscolari
  6. lacerazioni dei tendini;
  7. lesioni dei legamenti;

h. lesioni del timpano. Le lesioni corporali di cui all’art. 9 cpv. 2 OAINF sono parificate ad infortunio solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell’infortunio, eccezion fatta per la straordinarietà del fattore esterno (DTF 116 V 148 cons. 2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo. In principio, il riconoscimento di un fattore esterno suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano è subordinato all’esistenza di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi alla presenza di un’attività intrapresa nell’ambito di una tale situazione oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 cons. 2.2.2). Per il resto, conformemente a quanto già statuito in precedenza, l’intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di cambiamenti di posizione che, secondo l’esperienza medico-infortunistica, sono sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppati all’interno del corpo (come ad es. il rialzarsi improvvisamente da posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V 470 cons. 4.2.3). b)Esaminando l’art. 9 cpv. 2 OAINF con riferimento alle lacerazioni dei tendini (lett. f), il TF ha ricordato che le disposizioni speciali di cui all’art. 9 cpv. 2 OAINF non tollerano interpretazione né restrittiva né estensiva bensì conforme al loro senso e scopo, nei limiti della norma generale. La lista delle lesioni corporali parificate non può essere estesa attraverso un’interpretazione per analogia (DTF 114 V 302 cons. 3e). A proposito delle rotture parziali dei tendini, il TF ha espresso le seguenti considerazioni: si parla di stiramento dei tendini quando vi è una distrazione o una tensione sproporzionata del tendine. Si parla di una lacerazione quando il tendine viene completamente reciso. Poiché la SUVA riconosceva come lesioni corporali parificabili ad infortuni anche le lacerazioni parziali del tendine per quanto comprovate chiaramente, questa prassi veniva ripresa anche dal TF. Per quest’ultimo, alle lacerazioni vere e proprie (Sehnenrisse) vanno dunque

assimilate le rotture parziali, ossia le lacerazioni di singoli fasci di fibre tendinee (Zerreissung einzelner Sehnenfaserbündel), ma unicamente a condizione che possano essere provate in modo inequivocabile mediante esami con mezzi di contrasto oppure intervento operatorio. Tale rigore probatorio si giustifica in ragione delle difficoltà a porre la diagnosi clinica, vuoi per l’assenza di deficit funzionale vuoi per le reazioni infiammatorie secondarie. Se la rottura parziale non può essere provata a seguito d’intervento chirurgico o con mezzi di contrasto, le conseguenze di questa assenza di prove vanno a carico di colui che pretende aver diritto a prestazioni (DTF 114 V 305s. cons. 5 e A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996, pag. 104 nota 101). Nel giudizio U 235/02 del 6 agosto 2003, il TF ha dichiarato inapplicabile l’art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF, nel caso in cui una lesione tendinea parziale non presentava i segni di una lacerazione o di una rottura del tendine stesso. Contrariamente a quanto per esempio disposto in relazione ai legamenti (art. 9 cpv. 2 lett. g OAINF), per la cui regolamentazione il legislatore ha consapevolmente utilizzato il concetto più ampio di "lesioni", comprendente cioè i fenomeni di lacerazione, di stiramento come pure di dilatazione, non tutte le lesioni tendinee possono, alla luce dei principi suesposti, essere parificate ad infortunio, bensì, giusta la lett. f del predetto articolo, solo le lacerazioni o rotture totali (DTF 114 V 302 cons. 3d, 306 cons. 5c) e, a condizioni più severe, le lacerazioni o rotture parziali (DTF 114 V 306 cons. 5c). Nella sentenza del 28 agosto 2000 U 441/99, il TF precisava che una “lesione” parziale della parte inferiore del tendine del sopraspinato, che non presentava i segni di una “lacerazione” del tendine stesso, non potesse configurare una lesione corporale parificabile ai postumi di un infortunio. Nello stesso senso si esprime anche la sentenza inedita dell'11 settembre 1998 U 64/97, nel cui contesto la qualifica di lesione parificabile ai postumi d'infortunio è stata negata a una "semplice" lesione della cuffia dei rotatori non mostrante segni di lacerazione (vedi sentenza del 15 febbraio 2007 del Presidente del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, rif. no. 35.2006.70 e DTF 123 V 43). c)Nell’evenienza in parola, è indiscusso che l’assicurata non abbia riportato una lacerazione completa o una rottura completa del tendine sopraspinato, al

quale sarebbe seguito il tipico deficit funzionale. Nell’annuncio d’infortunio del 5 agosto 2008 si fa riferimento ad una borsite e a una lesione parziale del sopraspinato, il 7 luglio, 14 e 28 agosto 2008 l’ortopedico dott. med. ... ribadiva la diagnosi di lesione parziale del sopraspinato, dall’esame MRI del 18 agosto 2008 risultava: sospetto di una rottura all’inserzione del tendine sopraspinato con la testa dell’omero, il 13 ottobre 2008 veniva ribadita la diagnosi di rottura parziale preinserzionale del sopraspinato e nel rapporto di degenza datato 19 gennaio 2009 viene ripresa la nozione di lesione parziale del sopraspinato. Giusta il rapporto operatorio dell’intervento praticato il 9 dicembre 2008, il tendine bicipite era intatto come non era possibile evidenziare alcuna lesione del tendine sopraspinato, dell’infraspinato o del tendine sottoscapolare, i margini della glenoide erano intatti. I legamenti glenomerale superiore, medio e inferiore erano intatti e la superficie della cartilagine dell’omero e del glenoide liscia. Per contro veniva segnalata una borsite estesa. Come rilevato dal medico di fiducia della convenuta, la relazione operatoria era, in effetti, in parte in contraddizione con la diagnosi dell’intervento, che si rendeva necessario a causa di “dolori cronici alla spalla sinistra in seguito a periartrite omero-scapolare post-traumatica, lesione parziale del tendine sopraspinato e acromion tipo II lato sinistro”. Per questo, nella propria valutazione del 4 febbraio 2009, il dott. med. ... analizzava anche la questione sotto l’aspetto di un’eventuale rottura parziale del tendine sopraspinato. Teoricamente pertanto, a seguito della contraddizione contenuta nel rapporto operatorio e in base a quanto allegato in un secondo tempo dal chirurgo incaricato dell’operazione, che correggeva la relazione operatoria redatta in precedenza nel senso di aver trovata una lesione superficiale del tendine sopraspinato (corrispondenza del 18 febbraio 2009), mentre può essere tranquillamente esclusa l’esistenza di una lacerazione completa del tendine, potrebbe entrare in considerazione una rottura parziale del tendine rientrante sotto l’art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF. d)Il riconoscimento a titolo di lesione corporale parificabile ai postumi d’infortunio di una rottura parziale può essere ammesso solo alle più restrittive condizioni poste dalla giurisprudenza ovvero a condizione che la lacerazione possa essere provata in modo inequivocabile mediante esami con mezzi di

contrasto oppure intervento operatorio. In questo senso la censura sollevata dall’istante nei confronti del dott. med. ... è infondata: non è sulla base di una visita personale della paziente che la situazione potrà essere meglio chiarita (difficoltà a porre la diagnosi clinica per l’assenza di deficit funzionale e per le reazioni infiammatorie secondarie), come preteso dall’istante, ma unicamente in base all’oggettiva valutazione degli specifici esami medici già agli atti. Nella propria nuova versione dell’intervento eseguito, il dott. med. ... argomenta sostenendo di aver riscontrato una lesione intra-articolare del sopraspinato con fenditura superficiale corrispondente a una rottura parziale. Questa tesi non viene condivisa dal medico di fiducia della convenuta, il quale non considera senz’altro possibile equiparare ad una lacerazione parziale la ”lesione superficiale con sfilacciatura” riscontrata dal chirurgo. Del resto, per il dott. med. ..., la pretesa rottura parziale avrebbe dovuto comportare un recesso del mezzo di contrasto in occasione dell’esame MRI alla spalla, esame eseguito il 15 agosto 2008, ciò che manifestamente non risultava invece da detto esame (vedi dettagliata relazione del 4 febbraio e conferma del 13 marzo 2009). In queste condizioni è evidente che una lacerazione parziale del tendine, anche nella versione proposta a posteriori dal chirurgo, non possa essere considerata comprovata in modo inequivocabile come invece preteso dalla giurisprudenza federale. Per questo, giustamente, il danno alla salute in parola non è stato considerato neppure come una lesione parificabile ai postumi di un infortunio. e)La prima consultazione dell’assicurata veniva effettuata dal dott. med. ... il 5 maggio 2008. Giusta quanto confermato in data 27 marzo 2009, detto medico riscontrava una dolenzia alla pressione all’altezza del subacromio fino all’inserzione con il muscolo deltoide e riteneva che la diagnosi fosse di lacerazione muscolare. Poiché in occasione della seconda consultazione i dolori non regredivano e clinicamente si riscontrava un Pain Full Arc (sensazione di scatto doloroso nella elevazione dell’arto anteposto in un angolo di movimento tra 60° e 100°), il curante concludeva ad una lesione della cuffia dei rotatori. Sul formulario di annuncio all’assicurazione infortuni, stilato dopo che la paziente era già stata vista dallo specialista dott. med. ..., veniva poi indicata la diagnosi posta nel frattempo dal chirurgo, ovvero di

borsite post-taumatica e lesione parziale del sopraspinato. In realtà però dall’inizio si era in presenza di una lacerazione del muscolo deltoide e di una lesione della cuffia dei rotatori. Come è già stato esposto in precedenza, il semplice riferimento ad una lesione della cuffia dei rotatori non basta per ammettere una lacerazione parziale dei tendini (vedi al proposito la giurisprudenza citata al cons. 3b in fine riguardante un caso del tutto analogo) e tale diagnosi non è stata in seguito comprovata con la necessaria chiarezza dall’intervento operatorio eseguito. f)Per quanto riguarda invece la diagnosi di lacerazione muscolare, come giustamente addotto dall’assicurazione convenuta, questa non può essere considerata una diagnosi principale e non giustifica pertanto l’assunzione della patologia quale lesione corporale parificabile ai postumi d’infortunio (DTF 116 V 152 cons. 4c). In tutta la successiva cronistoria della paziente non viene più fatto alcun accenno alla pretesa lesione muscolare, ciò che conferma l’evidente secondarietà della diagnosi e la sua insignificanza rispetto alla patologia principale. 4In conclusione, il rifiuto di prestazioni da parte dell’assicurazione infortuni per assenza d’infortunio o di lesione corporale parificabile ad infortunio è confermato e il ricorso deve essere respinto. Giusta l’art. 61 LPGA la procedura è gratuita (lett. a) e l’assicurazione infortuni non ha diritto al rimborso delle ripetibili (lett. f e contrario). Il Tribunale decide: 1.Il ricorso è respinto. 2.La procedura è gratuita. 3.Non vengono assegnate ripetibili.

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