VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 23 58 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni Giudice unicoRighetti AttuariaLanfranchi SENTENZA del 5 dicembre 2023 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A., attrice contro B. SA, convenuta concernente contributi LPP

  • 2 - I. Ritenuto in fatto: 1.Per i propri dipendenti, la B._____ SA con sede a C._____ sottoscriveva il 25 gennaio 2018 (risp. 8 marzo 2018) il contratto di affiliazione no. 321364 con la A._____ (in seguito semplicemente fondazione LPP) con effetto a partire dal 1° ottobre 2017. Poiché, nonostante le diverse diffide, la B._____ SA non pagava i contributi arretrati, in data 8 novembre 2022 la fondazione LPP rescindeva il contratto con effetto dal 1° dicembre 2022. Giusta l'estratto conto del 14 aprile 2023, il conteggio finale dopo l'annullamento del contratto prevedeva un saldo a favore della fondazione LPP di fr. 39'818.50 (interessi inclusi fino al 31 dicembre 2022). 2.Di seguito, la fondazione LPP avviava una procedura esecutiva volta all'incasso dell'importo scoperto per fr. 39'818.50 con interessi di fr. 434.80, le indennità di fatturato di fr. 500.-- e le spese d'esecuzione di fr. 103.30. Contro il precetto esecutivo staccato dall'Ufficio esecuzione e fallimenti Moesa la B._____ SA faceva opposizione. 3.Mediante azione del 9 maggio 2023, la fondazione LPP chiedeva al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni di voler condannare la B._____ SA al pagamento dell’importo di fr. 39'818.50, più interessi di fr. 434.80, più gli interessi al 5% a partire dal 23 marzo 2023, le indennità di fatturato di fr. 500.-- e le spese d'esecuzione di fr. 103.30. Parallelamente, veniva chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione nell'esecuzione no. 20230944 dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti Moesa. 4.Con scritto del 19 giugno 2023 la B._____ SA (di seguito: convenuta) comunicava che aveva proposto alla fondazione LPP un piano di rientro, composto da sette rate, in modo da saldare lo scoperto entro il gennaio
  • 3 - 5.Con scritto del 30 giugno 2023 la fondazione LPP faceva sapere di non essere disposta ad accettare la proposta di pagamento a rate, pregando di mandare avanti la procedura. II. Considerando in diritto: 1.1A mente dell’art. 73 cpv. 1 della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP; RS 831.40), ogni cantone designa il Tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide le controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Il capoverso 3 dello stesso disposto stabilisce che il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto. Giusta l'art. 63 cpv. 2 lett. a della legge sull'organizzazione giudiziaria (LGA; CS 370.100), in veste di Tribunale delle assicurazioni il Tribunale amministrativo giudica nella procedura d'azione le controverse ai sensi dell'art. 73 LPP. Essendo nell'evenienza la sede della ditta a C._____, la competenza ratione loci dello scrivente Tribunale in virtù dell'art. art. 73 cpv. 2 LPP è data. Pacifica è pure la competenza riguardo al campo d’applicazione materiale e personale dell’art. 73 LPP, poiché la lite vede opposto un istituto di previdenza ad una datrice di lavoro e vertendo la controversia sul mancato versamento dei contributi previdenziali da parte di quest’ultima (cfr. le sentenze del Tribunale federale [STF] 9C_695/2019 del 14 settembre 2020 consid. 2.1; 9C_817/2018 del 24 giugno 2019 consid. 3.1; DTF 141 V 170 consid. 3). 1.2Giusta l’art. 18 cpv. 3 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), qualora un rimedio giuridico sia evidentemente inammissibile o evidentemente fondato o infondato, il Giudice competente decide in qualità di giudice unico. Nell’evenienza, la datrice di lavoro convenuta non ha preso posizione sull’azione introdotta e non contesta la pretesa dell’attrice.

  • 4 - Essendo quindi l’azione manifestamente fondata, è nell’evenienza data la competenza del Giudice unico a statuire sulla stessa. 2.1Ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 e 3 LPP, la datrice di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente dev'essere affiliata a un istituto di previdenza iscritto nel registro della previdenza professionale e l'affiliazione ha effetto retroattivo. Conformemente all’art. 66 LPP, l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi della datrice di lavoro e dei lavoratori. Il contributo della datrice di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. La datrice di lavoro deve all'istituto di previdenza gli interi contributi. Nel caso di specie, con la sottoscrizione del contratto di affiliazione (CA), la convenuta si è impegnata a versare i dovuti contributi (vedi artt. 5 CA). L'ammontare di questi contributi, tenuti a considerare fattori quali gli accrediti di vecchiaia, i premi di rischio, i premi per l'adeguamento all'evoluzione dei prezzi, i premi per le spese e i contributi al fondo di garanzia, è stabilito in base al piano di previdenza (cfr. doc. 1 pag. 3 dell'attrice) ed è assunto in ragione del 50 % dalla datrice di lavoro e dal dipendente. Le modalità di pagamento dei contributi sono invece oggetto degli artt. 5.1 segg. CA. 2.2Per quanto concerne l’accollamento d’interessi di mora sulle prestazioni non corrisposte tempestivamente, sia la legislazione federale in materia di LPP che le condizioni contrattuali prevedono espressamente tale possibilità, nel senso che l’istituto di previdenza può pretendere interessi di mora sugli importi arretrati (art. 66 cpv. 2 LPP e 5.4 CA). Giusta il regolamento dei costi (RC), dichiarato parte integrante del contratto (art. 2.2 CA), le spese per interpellazioni per lettera raccomandata in relazione a contributi arretrati sono pari a fr. 300.--, mentre quelle per una domanda d'esecuzione vengono quantificate a fr. 500.-- (art. 2.1 RC).

  • 5 - 3.1In materia di prove, nel processo riguardante il versamento di contributi previdenziali, l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di permetterne l'esame da parte del Tribunale. Il principio inquisitorio (vedi anche art. 73 cpv. 2 LPP in fine, che impone al giudice l'accertamento d'ufficio dei fatti), vigente nell'ambito delle assicurazioni sociali ha però i suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 136 V 376 consid. 4.1.1 e DTF 125 V 193 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferimenti e 117 V 261 consid. 1b nonché sentenza del TF 9C_96/2010 del 26 febbraio 2010). Per questo anche la datrice di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. 3.2A fondamento della propria pretesa, la fondazione LPP ha inoltrato l'estratto conto del conto incasso premi, su cui sono stati registrati tutti gli addebiti e gli accrediti dei premi, i pagamenti dei contributi, gli interessi nonché gli addebiti dei costi durante tutta la durata del contratto (cfr. l'estratto conto del 14 aprile 2023 di cui al doc. 5 dell'attrice). Secondo tale documento il saldo dei contributi ancora dovuti (inclusi gli interessi di mora fino al 31 dicembre 2022) ammonta a fr. 39'818.50. Quanto alle spese, vengono computati fr. 500.-- per indennità di fatturato e fr. 103.30 per le spese d'esecuzione. Infine, sul precetto esecutivo risulta un importo pari a fr. 434.80 a titolo di interessi (cfr. doc. 7 dell'attrice). 3.3Dagli atti non risulta che la convenuta in precedenza abbia contestato la validità o la correttezza dei contributi e degli interessi di mora fatturati. Inoltre, come si è detto, la convenuta non ha neppure preso posizione sul ricorso. Anzi, facendo una proposta per il pagamento a rate ha praticamente riconosciuto il debito scoperto. Non sussiste allora alcun motivo per dubitare che la totalità dei contributi fatturati da parte della fondazione LPP alla datrice di lavoro non corrisponda ai dettami della LPP e a quanto concordato dalle parti nel CA e nei rispettivi regolamenti.

  • 6 - 3.4Le spese per indennità di fatturato non danno adito a critiche, essendo debitamente supportate dal relativo regolamento. Infatti, per dette spese vengono fatturati fr. 500.-- come previsto all'art. 2.1 RC. Le spese d'esecuzione ammontano a fr. 103.30 e corrispondono alle spese per il rilascio del precetto esecutivo. 3.5Infine, gli interessi indicati sul precetto esecutivo pari a fr. 434.80 corrisponde agli interessi di mora del 5% maturati dal 1° gennaio 2023 al 23 marzo 2023 (risp. fino alla data della domanda d'esecuzione). Anche tale importo non è criticabile, in quanto il tasso del 5% corrisponde a quanto concordato dalle parti nel CA ed è stato comunicato esplicitamente con ogni diffida (cfr. art. 5.4 CA e doc. 6 dell'attrice). 4.1La fondazione LPP chiede che venga rigettata in via definitiva l'opposizione nell'esecuzione no. 20230944 dell'Ufficio esecuzione e fallimenti Moesa. Occorre al proposito osservare che il creditore, che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 109 V 46 consid. 3, 107 III 60). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza è che il giudice dell'azione ordinaria faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petito dell'azione, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto. Per questo, per l'importo di fr. 39'818.50 oltre a interessi di fr. 434.80, più interessi del 5% a partire dal 23 marzo 2023 e le indennità di fatturato di fr. 500.--, viene in questa sede accordato il rigetto definitivo dell'opposizione.

  • 7 - 4.2Riguardo le sole spese del precetto esecutivo di fr. 103.30, queste seguono le sorti dell’esecuzione e vanno sopportate dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto dell’opposizione (DTF 71 III 144; STF B 21/02 dell’11 dicembre 2002 consid. 7), senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito. 5.1Giusta l'art. 73 cpv. 2 LPP, i cantoni prevedono una procedura semplice, spedita e di regola gratuita. L'esclusione della gratuità della procedura in caso d’introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto federale delle assicurazioni sociali (DTF 128 V 323 consid. 1a, 126 V 143 consid. 4a, 124 V 285 consid. 3a). Giusta la prassi del Tribunale federale, il solo fatto di non intervenire in causa non è ancora sufficiente per ritenere temerario il comportamento di parte convenuta (DTF 124 V 285 consid. 4b). Nell'ambito dell'azione in materia di contributi LPP, questa giurisprudenza è però stata precisata, nel senso che il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessata ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, la datrice di lavoro non adempie ai propri obblighi, ignorando le fatture ed i solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'istituto di previdenza a inoltrare un'azione giudiziaria per poi neppure intervenire nella causa, essa va reputata agire con molta leggerezza o addirittura in modo temerario, mirando - con il suo atteggiamento - ad ottenere solo una dilazione del termine di pagamento dei contributi (DTF 124 V 285 consid. 4b), non potendo la fondazione LPP agire semplicemente in via decisionale. In simili condizioni la controparte può essere tenuta al pagamento di spese di giustizia (vedi per la prassi di questo Tribunale le sentenze S 19 30, 18 110, 12 83, 08 49, 07 200, 06 10, 04 104, 03 45 nonché 03 42).

  • 8 - 5.2Nell'evenienza, la ditta non era certamente interessata nell'ambito del presente procedimento ad una verifica in sede giudiziaria dei conteggi emessi. Essa infatti non si è neppure espressa in merito. Lo scopo dell'opposizione sembra effettivamente essere unicamente quello di voler procrastinare, per quanto possibile, il pagamento dei contributi dovuti. Tale atteggiamentogiustifica allora l'accollamento alla parte soccombente delle spese di procedura per un importo di fr. 700.--.

  • 9 - III. Per questi motivi il Tribunale giudica: 1.aL'azione è accolta. B._____ SA è obbligata a versare a A._____ fr. 39'818.50 oltre a interessi di fr. 434.80, più interessi del 5 % a partire dal 23 marzo 2023, le indennità di fatturato di fr. 500.-- e le spese d'esecuzione per il precetto esecutivo di fr. 103.30. 1.bÈ rigettata definitivamente l’opposizione al precetto esecutivo n. 20230944 dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti Moesa per il summenzionato credito (escluse le spese del precetto esecutivo).

  1. Vengono prelevate le seguenti spese processuali:
  • una tassa di Stato diCHF700.00
  • e le spese di cancelleria diCHF194.00 totaleCHF894.00 Tali spese sono poste a carico della B._____ SA. 3.Non vengono assegnate ripetibili. 4.[vie di diritto]. 5.[comunicazioni]

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