Comunicata in data VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 22 10 2 a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni Giudice unicoRacioppi AttuarioRogantini SENTENZA del 29 aprile 2022 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, patrocinata dalla Dextra Protezione giuridica SA, ricorrente contro Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni, resistente concernente sospensione dal diritto all'indennità

  • 2 - I. Ritenuto in fatto: 1.A._____ nacque nel 1981, è cittadina italiana, domiciliata a B., sposata e non ha figli. È diplomata in ingegneria e ha in seguito conseguito un diploma universitario (master) in marketing digitale oltre che una certificazione in project management. Ha poi lavorato tra l'altro nei settori del project management, della strategia d'impresa e del marketing digitale, ricoprendo diversi ruoli nell'ambito dello sviluppo tecnologico e dell'ottimizzazione di processi presso varie imprese. Il 20 aprile 2021 si iscrisse alla disoccupazione, rivendicando l'indennità giornaliera nella misura del 100% a partire da quella data (act. C.3). 2.Nell'ambito del colloquio di consulenza del 14 settembre 2021 la consulente dell'Ufficio regionale di collocamento di Roveredo (URC) tematizzò la partecipazione a un piano occupazionale. Da quanto risulta dal verbale di tale colloquio (act. C.5) A. rifiutò categoricamente di partecipare al corso AFG che avrebbe già frequentato in passato, chiedendo se vi sarebbe la possibilità di frequentare un piano occupazionale nella Svizzera tedesca. La consulente le rispose che a seconda delle disponibilità verrebbe assegnata a una misura e riceverebbe per posta le direttive. 3.Il 28 settembre 2021 l'URC assegnò A._____ come partecipante al Programma d'inserimento Moesano (PIM) di Roveredo (act. C.6), invitandola ad annunciarsi telefonicamente entro 2 giorni lavorativi. 4.L'11 ottobre 2021 il responsabile del PIM comunicò all'URC che A._____ lo avrebbe contattato e avrebbe rifiutato la partecipazione al programma (act. C.7).

  • 3 - 5.L'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni (UCIAML) concesse a A._____ la possibilità di esprimersi in merito a una possibile sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione in data 12 ottobre 2021 (act. C.8). 6.A._____ presentò le sue osservazioni il 21 ottobre 2021, con curriculum vitae allegato (act. C.9 = act. B.5), facendo valere che presso il centro del PIM si realizzerebbero lavoretti come borsette o altri articoli simili con lavori di taglio e cucito per un complessivo impiego di tempo di 8 ore al giorno per 3 mesi. Non riuscirebbe a contestualizzare la scelta di questa misura attiva nell'ambito del suo profilo professionale. Avrebbe rifiutato la partecipazione a questo programma d'inserimento perché riterrebbe che i contenuti non sarebbero pertinenti e in linea con il suo profilo professionale e la partecipazione non la aiuterebbe a trovare un lavoro adatto alle sue capacità, creerebbe grave demotivazione personale e danneggerebbe gravemente la qualità del suo curriculum vitae. Il suo obiettivo sarebbe di trovare un lavoro adeguato in tempi ragionevolmente brevi. Tuttavia il suo profilo avrebbe la grave mancanza della conoscenza limitata della lingua tedesca, dimodoché lei sarebbe costretta a inviare candidature solamente in Ticino [n.d.r.: la menzione del Grigioni italiano manca]. Non vorrebbe escludere la possibilità di poter cercare opportunità per realizzare guadagni intermedi, come ricerca parallela a un'occupazione più stabile e, per così dire, "piano B". Ciò implicherebbe però un approccio differente che sarebbe assolutamente incompatibile con un corso di 3 mesi per 8 ore al giorno, limitandola ulteriormente nel raggiungimento del suo obiettivo di trovare un lavoro adatto. 7.Con decisione del 2 novembre 2021 l'UCIAML sospese il diritto all'indennità di A._____ per 23 giorni (act. C.10 = act. B.2), ritenendo che l'assicurata avrebbe rifiutato di partecipare al programma occupazionale propostole senza citare alcuna causa di giustificazione ai sensi della LADI.

  • 4 - 8.A._____, ormai patrocinata dalla sua assicurazione di protezione giuridica, sollevò opposizione in data 30 novembre 2021 (act. C.11 = act. B.3), chiedendo l'annullamento della decisione impugnata. Secondo la Prassi LADI, dopo aver partecipato a un tale provvedimento dovrebbe esserci un miglioramento concreto e non solo puramente teorico dell'idoneità al collocamento della persona assicurata. Ciò implicherebbe da un lato che i provvedimenti siano adeguati alla situazione e all'evoluzione del mercato del lavoro, e dall'altro che prendano in considerazione la situazione personale, le capacità e le abitudini della persona assicurata. Il provvedimento al quale lei sarebbe stata assegnata, però, non sarebbe assolutamente in linea con il suo profilo professionale. Da esso non sarebbe nemmeno riconoscibile un vantaggio legato per esempio all'espansione del campo di attività lavorativa. Il provvedimento sarebbe dunque stato fine a sé stesso e senza alcun beneficio per la sua situazione lavorativa. Vi si aggiungerebbe che da quanto si evincerebbe dalla brochure dei programmi occupazionali del Cantone dei Grigioni, il PIM disporrebbe ad esempio anche di posti di formazione nel settore del sostegno linguistico italiano-tedesco. Come fatto presente in precedenza, lei disporrebbe purtroppo di conoscenze estremamente limitate della lingua tedesca, il che limiterebbe molto il raggio entro il quale potrebbe effettuare ricerche lavorative. Un impiego in un programma di questo tipo avrebbe sicuramente migliorato sostanzialmente la sua posizione sul mercato del lavoro, diversamente che attraverso l'assegnazione a un programma con attività di tipo creativo. Ne seguirebbe che lei sarebbe stata assegnata a un programma che non terrebbe conto delle sue capacità e che non avrebbe avuto alcun effetto positivo sulla futura ricerca di un impiego. Lei non sarebbe quindi stata tenuta a parteciparvi e il rifiuto non potrebbe essere sanzionato.

  • 5 - 9.L'UCIAML emanò la sua decisione su opposizione il 20 dicembre 2021 (act. B.4; manca invece nell'incarto dell'UCIAML), respingendo l'opposizione. Ritenne essenzialmente che A._____ farebbe valere nel senso che l'occupazione non sarebbe da considerare adeguata ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 lett. b LADI, poiché non terrebbe convenientemente conto delle sue capacità e della sua attività precedente. Detta disposizione però non sarebbe applicabile nell'ambito di programmi di occupazione. Un programma d'inserimento dovrebbe essere conforme solamente all'età, alla situazione personale o allo stato di salute della persona assicurata. Come indicato nella decisione di assegnazione del 28 settembre 2021, A._____ sarebbe stata assegnata al programma in questione per il motivo e con l'obiettivo di fornirle una struttura giornaliera, con focus sull'affidabilità, la cooperazione e il lavoro di squadra, nonché la presenza e le maniere, siccome lei sarebbe stata disoccupata già per più di 5 mesi. La decisione impugnata risulterebbe dunque corretta. 10.Il 28 gennaio 2022 A._____ ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni avverso questa decisione (act. A.1), richiedendone l'annullamento con protesta di tasse e spese ripetibili. Ripete sostanzialmente quanto già scritto in sede di opposizione, insistendo sul fatto che vi sarebbe stato un programma più adatto, volto al miglioramento delle sue competenze linguistiche di tedesco. Secondo la Prassi LADI l'occupazione temporanea avrebbe un carattere sussidiario ed entrerebbe in linea di conto soltanto se non sarebbe possibile assegnare alla persona assicurata un'altra occupazione adeguata e non si rivelerebbero opportuni altri provvedimenti al mercato del lavoro. L'UCIAML non avrebbe considerato tutto ciò, per cui la decisione impugnata andrebbe annullata.

  • 6 - 11.Con risposta del 9 marzo 2022 l'UCIAML ha proposto la reiezione integrale del ricorso (act. A.2), riprendendo essenzialmente la motivazione della decisione impugnata. 12.La ricorrente ha replicato il 22 marzo 2022 (act. A.3), sottolineando nuovamente che l'assegnazione al programma in questione non rispetterebbe il principio di sussidiarietà, per cui la ricorrente sarebbe stata legittimata a rifiutare di parteciparvi. Per il caso in cui il rifiuto dovesse venire riconfermato da parte della Corte, la ricorrente sottolinea come al momento dell'iscrizione alla disoccupazione le sarebbe stato consegnato l'opuscolo per i disoccupati SECO, edizione 2021, che allega alla replica (act. B.6). Alla pagina 13 vi sarebbero elencati i criteri che un'occupazione dovrebbe rispettare per essere considerata adeguata. Tra questi sarebbe esplicitamente menzionato che un'occupazione dovrebbe tenere adeguatamente conto delle capacità e dell'attività precedentemente svolta dalla persona assicurata. La ricorrente non avrebbe potuto sapere che quanto esposto dall'opuscolo non si sarebbe applicato in realtà al suo caso, in quanto non sarebbe menzionato nell'opuscolo stesso e lei non disporrebbe di una formazione in ambito giuridico. Ne conseguirebbe che le potrebbe essere addossata al massimo una colpa lieve che giustificherebbe una sospensione per una durata massima di 15 giorni. Sulle ulteriori argomentazioni delle parti si tornerà – per quanto utile ai fini del giudizio – nelle considerazioni di merito che seguono.

  • 7 - II. Considerando in diritto: 1.Giusta l'art. 1 cpv. 1 della Legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 25 giugno 1982 (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI; RS 837.0) in unione con l'art. 2 e l'art.56 cpv. 1 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; RS 830.1) le decisioni su opposizione (e quelle contro cui un'opposizione è esclusa) possono essere impugnate mediante ricorso. Ogni cantone istituisce un tribunale delle assicurazioni per giudicare come istanza unica i ricorsi in materia di assicurazioni sociali (art. 57 LPGA). È competente il tribunale delle assicurazioni del cantone il cui servizio cantonale ha deciso (art. 100 cpv. 3 LADI e art. 128 cpv. 2 dell'Ordinanza sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 31 agosto 1983 [Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI; RS 837.02]; cfr. l'art. 119 OADI). Il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione della decisione (art. 60 cpv. 1 LPGA). Gli artt. 38 segg. LPGA sono applicabili per analogia (art. 60 cpv. 2 LPGA). 1.1.Nell'occorrenza ha deciso l'UCIAML quale servizio cantonale ai sensi dell'art. 85 LADI, cosicché è data la competenza di questa Corte (vedi l'art. 1 cpv. 1 e l'art. 5 cpv. 1 della Legge d'applicazione sul collocamento e sull'assicurazione contro la disoccupazione del 19 ottobre 2005 [LAdLC/LADI; CSC 545.100] in unione con l'art. 1 dell'Ordinanza della legge d'applicazione sul collocamento e sull'assicurazione contro la disoccupazione del 30 giugno 2009 [OLAdLC/LADI; CSC 545.270] e con l'art. 49 cpv. 2 della Legge sulla giustizia amministrativa del 31 agosto 2006 [LGA; CSC 370.100]). 1.2.Oggetto di litigio è la sospensione dal diritto all'indennità giornaliera per 23 giorni. Questa Camera del Tribunale competente decide in

  • 8 - composizione di giudice unico giusta l'art. 43 cpv. 3 lett. a LGA, siccome non è prescritta una composizione di 5 giudici e in base agli atti (act. C.1) il valore litigioso non supera i CHF 5'000.00 (CHF 4'245.00 [guadagno assicurato] x 0.71 [l'aliquota dell'indennità giornaliera corrisponde all'71% del guadagno assicurato] / 21.7 [conversione del guadagno mensile in guadagno giornaliero ai sensi dell'art. 40a OADI; il risultato intermedio corrisponde all'indennità giornaliera, arrotondata a CHF 138.90] x 23 giorni = CHF 3'194.70). 1.3.Il ricorso della ricorrente legittimata al ricorso e patrocinata è tempestivo, contiene una motivazione e un petito di principio accoglibile ed è pertanto ricevibile in ordine. 2.La questione che qui si pone è essenzialmente se il rifiuto di partecipare al PIM da parte della ricorrente sia stato fatto in circostanze tali da giustificare una sospensione dal diritto all'indennità per 23 giorni. 2.1.Giusta l'art. 17 cpv. 1 LADI la persona assicurata che fa valere prestazioni assicurative deve, con l'aiuto dell'ufficio del lavoro competente, intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lei per evitare o abbreviare la disoccupazione. In particolare è suo compito cercare lavoro, se necessario anche fuori della professione precedente. Deve poter comprovare tale suo impegno. Giusta l'art. 17 cpv. 3 LADI la persona assicurata è tenuta ad accettare senza indugio l'occupazione adeguata propostale. È obbligata, su istruzione dell'ufficio del lavoro competente, fra l'altro a partecipare a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML) atti a migliorare la sua idoneità al collocamento (lett. a). Ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI, poi, la persona assicurata è sospesa dal diritto all'indennità se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposta a un PML o ne ha

  • 9 - interrotto l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo. 2.2.Secondo l'art. 59 LADI l'assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per PML a favore di persone assicurate e di persone minacciate dalla disoccupazione (cpv. 1). Giusta il cpv. 1 bis i PML comprendono i provvedimenti di formazione (Sezione 2, artt. 60 segg. LADI), i provvedimenti di occupazione (Sezione 3, artt. 64a segg. LADI) e i provvedimenti speciali (Sezione 4, artt. 65 segg. LADI). Ai sensi del cpv. 2 essi sono volti a promuovere la reintegrazione di persone assicurate il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare migliorare l'idoneità al collocamento delle persone assicurate in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione (lett. a), promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro (lett. b), diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata (lett. c), o offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali (lett. d). Per provvedimenti di occupazione – qui di rilevanza – si intendono in particolare le occupazioni temporanee nell'ambito di programmi di istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo; tali programmi non devono essere in diretta concorrenza con l'economia privata (art. 64a cpv. 1 lett. a LADI). Secondo la giurisprudenza (cfr. ad esempio la DTF 125 V 362 consid. 4b) e la Prassi LADI (Segreteria di Stato dell'economia SECO, Prassi LADI ID, 2022, B302), conformemente al suo scopo un'occupazione temporanea ai sensi dell'art. 64a cpv. 1 lett. a LADI ha un carattere sussidiario rispetto agli altri PML e in particolare ad attività idonee a procurare un guadagno intermedio. Entra in linea di conto soltanto se non è possibile assegnare alla persona assicurata un'altra occupazione adeguata e non si rivelino opportuni altri PML.

  • 10 - 2.3.Secondo il principio dell'obbligo di ridurre il pregiudizio ancorato nel diritto delle assicurazioni sociali, la persona assicurata è tenuta a iniziare senza indugio il PML. Quanto alla ragionevolezza, come spiegato correttamente dall'UCIAML, un provvedimento ai sensi dell'art. 64a cpv. 1 lett. a LADI è considerato adeguato se è conforme all'età, alla situazione personale e allo stato di salute della persona assicurata (art. 64a cpv. 2 LADI in unione con l'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI e contrario). L'UCIAML ha inoltre precisato a ragione che, contrariamente a quanto credeva inizialmente la ricorrente, l'art. 16 cpv. 2 lett. b LADI non trova applicazione nell'assegnazione a un'occupazione temporanea (vedi ad esempio la sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni S 21 21 del 20 maggio 2021 consid. 3.2). Poco importa a tale riguardo che nell'opuscolo per i disoccupati della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) del 2021 alla pagina 13 sono stati ripresi gli stessi punti e che la ricorrente non dispone di una formazione giuridica. 3.Ora, nel caso qui in giudizio l'URC ha indicato che obiettivo del programma occupazionale sarebbe stata la struttura giornaliera. L'UCIAML ha aggiunto che ciò sarebbe spiegabile con la durata della disoccupazione della ricorrente di oltre 5 mesi. Quale focus l'URC ha indicato l'affidabilità, la cooperazione e il lavoro di squadra nonché la presenza e le maniere. Intanto, per il PIM sono stati fissati tre obiettivi principali: aumentare la possibilità di trovare un impiego confacente e sostenibile nel più breve tempo possibile (1.), consolidare o migliorare le proprie competenze organizzative, sociali e personali (2.) e acquisire nuove abilità tecniche, manuali e metodologiche (3.). Sono disponibili circa 20 posti di formazione per la Regione Moesa e sono offerte diverse attività sotto forma di progetti singoli ed esterni. I posti di formazione sono nei seguenti settori: falegnameria, lavori di manutenzione esterni (1.), tessile e cucito (2.), atelier creativo, vetro up-cycling (3.), allestimento del dossier di

  • 11 - candidatura e ricerche d'impiego con il PC (4.), programma di formazione modulare in aula (5.), couching [recte: coaching] (6.), sostegno linguistico I/D (7.), e posti singoli esterni presso enti pubblici e associazioni del Moesano (8.). Secondo la descrizione del programma, il piccolo team multidisciplinare sarebbe in grado di garantire un accompagnamento mirato e adattato ai singoli partecipanti (vedi la panoramica sui vari programmi occupazionali sul sito internet ufficiale dell'UCIAML, <https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/kiga/alv/aam/Docume nts/Unsere%20Einsatzprogramme.pdf>, aggiornato da ultimo l'11 gennaio 2022, sito visitato da ultimo il 29 aprile 2022). 3.1.La ricorrente sostiene che secondo la Prassi LADI tra diversi programmi disponibili andrebbe scelto quello più promettente dal punto di vista del miglioramento dell'idoneità al collocamento. Fa valere nel senso che sarebbe stato ben più promettente inserirla nel programma di miglioramento delle competenze linguistiche in tedesco. Viceversa, il programma al quale sarebbe stata assegnata non la aiuterebbe a trovare un lavoro adatto alle sue capacità, al contrario. Inoltre creerebbe grave demotivazione personale e danneggerebbe gravemente la qualità del suo curriculum vitae. 3.2.L'UCIAML non si è espresso in merito ai punti evocati dalla ricorrente. Si è piuttosto limitato a sostenere senza particolare motivazione che quanto fatto valere dalla ricorrente non toccherebbe la situazione personale, l'età o lo stato di salute della ricorrente, cosicché non ne andrebbe tenuto conto. In sintesi il resistente ritiene che il programma scelto sarebbe senz'altro adeguato. L'UCIAML non si è tuttavia confrontato in dettaglio con l'argomentazione della ricorrente. 3.3.A mente della Corte, però, i punti addotti dalla ricorrente si rivelano pertinenti e sollevano interrogativi ai quali l'UCIAML non ha dato risposte.

  • 12 - È pur vero che la persona assicurata non ha libera scelta del programma a cui è assegnata, che l'UCIAML dispone di una certa discrezionalità e che non deve necessariamente tener conto delle capacità e dell'attività precedente della ricorrente né è compito suo colmare le lacune nel profilo di quest'ultima. Mal si comprende però perché a una persona con un diploma universitario in marketing digitale, una certificazione in gestione di progetti ed esperienza nell'ambito della strategia e gestione di imprese e che finora non era mai venuta in contatto con l'ambito tessile né ha intenzioni di entrare in quel settore dovrebbe servire un programma in cui – semplificando molto – è previsto cucire borsette per 8 ore al giorno, quando invece vi sono vari altri programmi dello stesso PIM certamente più adatti alla sua situazione personale. 3.4.L'UCIAML non si è espresso in merito alla proposta della ricorrente di seguire il programma di miglioramento delle competenze nella lingua tedesca. Dagli atti non è possibile desumere senza ombra di dubbio che la ricorrente abbia fatto valere soltanto tardivamente di essere disposta a seguire quel programma o per quale motivo una partecipazione a tale programma non dovrebbe entrare in considerazione, visto che il sostegno linguistico rappresenta un aspetto centrale nei programmi occupazionali dell'UCIAML (vedi la panoramica dei programmi menzionata sopra). Perlomeno in questo specifico caso l'interesse della ricorrente e il profitto che ne trarrebbe sono manifesti, considerato l'ambito in cui ha lavorato la ricorrente e nel quale cerca nuovamente un impiego, ricerca dimostratasi molto difficile in territorio italofono in Svizzera. Comunque sia, per la ricorrente paiono essere largamente più adatti dei programmi con un focus più sugli aspetti e competenze socio-intellettuali che artigianali. Vi si aggiunge che nella particolare situazione della ricorrente, come da lei addotto, con limitate possibilità di impiego nella Svizzera italiana è di maggior importanza poter investire più tempo nelle ricerche di lavoro e di

  • 13 - potersi candidare anche a posti nelle altre regioni linguistiche, motivo per cui il valore della padronanza della lingua tedesca è indiscutibile. 3.5.Benché la non adeguatezza del programma occupazionale va costatata soltanto con riserbo (vedi ad esempio la sentenza del Tribunale federale 8C_384/2018 del 23 agosto 2018 consid. 3.2), nel presente caso sono dati i presupposti per farlo, in particolare di fronte alla mancanza di motivazione adeguata nella decisione impugnata e nelle osservazioni in sede di ricorso, che del resto sono composte quasi interamente da un copia- incolla della decisione impugnata. Secondo la Prassi LADI un PML deve migliorare notevolmente l'idoneità al collocamento della persona assicurata. Un possibile miglioramento meramente teorico ma improbabile nella pratica non è sufficiente a soddisfare i presupposti di cui all'art. 59 LADI. La partecipazione a un provvedimento va rifiutata se sussistono seri dubbi riguardo all'effettivo miglioramento dell'idoneità al collocamento della persona assicurata (Segreteria di Stato dell'economia SECO, Prassi LADI PML, 2022, A24). Nella fattispecie è difficile individuare in che modo il programma scelto dall'UCIAML dovrebbe rispettare tali esigenze. Anche su questo punto l'UCIAML non ha perso una parola. Sarebbe però spettato a lui dimostrare perché sono dati i presupposti per ritenere adeguato il programma occupazionale e giustificare così una sospensione dal diritto all'indennità. Ne segue che la decisione di sospensione dal diritto all'indennità non è conforme al diritto e va annullata, in accoglimento del ricorso. 4.La procedura è gratuita (art. 61 lett. f bis LPGA). La parte soccombente viene di regola obbligata a rimborsare alla parte ricorrente vincente le spese necessarie causate dalla procedura (art. 61 lett. g LPGA; vedi anche l'art. 78 cpv. 1 LGA). Nell'occorrenza la ricorrente vince la causa. Ha presentato la sua nota d'onorario il 14 aprile 2022 (act. E.1), rivendicando un'indennità a titolo di ripetibili pari a CHF 2'125.00 per 8 ore 34 minuti di

  • 14 - dispendio orario, applicando "l'usuale tariffa" di CHF 250.00 l'ora. Con decreto del 19 aprile 2022 (act. D.7) la nota d'onorario è stata trasmessa per conoscenza all'UCIAML, il quale non si è espresso in merito. Il dispendio di tempo non è contestato e può essere riconosciuto. Tuttavia per prassi costante di questa Corte in caso di patrocinio da parte di un'assicurazione di protezione giuridica si applica una tariffa di CHF 160.00 l'ora (vedi PTA 2010 n. 31 e 32). Ne risulta un'indennità da rifondere dall'UCIAML di complessivi CHF 1'412.35 (=8.57 h * CHF 160.00/h oltre al 3% di spese forfettarie).

  • 15 - III. Per questi motivi il Tribunale giudica: 1.Il ricorso è accolto. La decisione impugnata dell'UCIAML del 20 dicembre 2021 è annullata. 2.Non si prelevano spese. 3.L'UCIAML è obbligato a rifondere alla ricorrente un'indennità a titolo di ripetibili di CHF 1'412.35. 4.Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli artt. 82 segg. della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110). Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 82 segg. e 90 segg. LTF. 5.[Comunicazioni]

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