VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 21 91 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni Giudice unicoRacioppi AttuarioPaganini SENTENZA del 7 dicembre 2021 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, ricorrente contro Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni, convenuto concernente diritto all'indennità LADI

  • 2 - I. Ritenuto in fatto: 1.A._____ (qui di seguito: assicurata), classe 1969, sposata, da ultimo e per oltre 20 anni ha lavorato per la B._____ SA presso un complesso residenziale a C._____ con salario orario come donna delle pulizie e bagnina fino al 31 marzo 2020 e infine come sostituta bagnina fino al 10 settembre 2020 (ultimo giorno di lavoro). 2.L'assicurata si è iscritta in disoccupazione con disponibilità di lavoro a tempo pieno a partire dal 5 gennaio 2021. Il 1° aprile 2021 l'assicurata si è disannunciata dal collocamento a causa della partenza per le vacanze nella propria abitazione in D._____ il 6 aprile 2021. L'Ufficio regionale di collocamento (URC) ha registrato l'annullamento dal collocamento per il 5 aprile 2021. 3.Il 7 aprile 2021 la Cassa di disoccupazione OCST ha sottoposto il caso all'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni (UCIAML) per decisione a causa del dubbio circa l'idoneità al collocamento siccome la partenza a inizio aprile 2021 per le vacanze in D._____ con il marito, stando alle verifiche dell'OCST, sarebbe stata programmata. 4.Con decisione del 3 maggio 2021 l'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni (UCIAML) ha negato l'idoneità al collocamento dell'assicurata a partire dalla data d'iscrizione del 5 gennaio 2021 fino a quella d'annullazione dell'iscrizione del 5 aprile 2021. L'opposizione dell'assicurata del 25 maggio 2021 a questa decisione è stata respinta dall'UCIAML con decisione del 15 luglio 2021 con la motivazione che l'assicurata si sarebbe messa a disposizione del mercato lavorativo per tre mesi, durante un periodo in cui le possibilità di essere assunta come bagnina o, considerando le chiusure a causa del coronavirus, come cameriera, sarebbero state molto scarse; inoltre considerando il breve

  • 3 - tempo durante cui l'assicurata era a disposizione del mercato del lavoro, l'UCIAML riteneva improbabile che ella sarebbe stata assunta anche come collaboratrice di vendita. 5.Avverso questa decisione su opposizione l'assicurata (qui di seguito: ricorrente) ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo il 9 settembre 2021 chiedendo che le sia versata l'indennità di disoccupazione per il periodo dall'iscrizione al collocamento il 5 gennaio 2021 fino all'annullazione dall'iscrizione al collocamento il 5 aprile 2021. 6.Nella presa di posizione dl 4 ottobre 2021 l'UCIAML (qui di seguito: convenuto) ha chiesto il rigetto del ricorso. II. Considerando in diritto: 1.1.Oggetto impugnato è la decisione del 15 luglio 2021 del convenuto quale servizio cantonale ai sensi della legislazione federale (art. 1 dell'Ordinanza della legge d'applicazione sul collocamento e sull'assicurazione contro la disoccupazione [OLAdLC/LADI; CSC 545.270]). Questa decisione ricade nella competenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni in qualità di Tribunale delle assicurazioni (art. 1 cpv. 1 della Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione [LADI; RS 837.0], art. 2 e art. 56 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA; RS 830.1]; art. 100 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l'art. 128 cpv. 2 dell'Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione [OADI; RS 837.02]; art. 57 LPGA in combinato disposto con l'art. 49 cpv. 2 lett. a della Legge sulla giustizia amministrativa [LGA; CSC 370.100]). La legittimazione della ricorrente quale destinataria della decisione impugnata è pacifica (art. 59 LPGA). Essendo tempestivo (art. 60 LPGA) e rispondendo alle condizioni di forma (art. 61 lett. b LPGA) il ricorso è dunque ricevibile.

  • 4 - 1.2.La competente cassa di disoccupazione non ha ancora determinato il guadagno assicurato. Come esposto dal convenuto, la ricorrente tra il 1. gennaio 2020 e il 30 settembre 2020 ha percepito un salario medio di ca. CHF 2'120.00 al mese. Dato che la ricorrente non ha un obbligo di mantenimento, si può partire dal presupposto che l'indennità giornaliera ammonterebbe al 70 % del guadagno assicurato, il che porta a un'indennità giornaliera di CHF 68.40 (2'120 : 21.7 x 0.7). Per il periodo rilevante di tre mesi le verrebbero indennizzate al massimo 65 indennità giornaliere (3 x 21.7). Il valore litigioso è quindi di CHF 4'446.00 (65 x 68.40). È dunque data la competenza del giudice unico (cfr. art. 43 cpv. 3 lett. a LGA). 2.Controverso è se la ricorrente è da ritenere idonea al collocamento. 3.1.Presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è, fra gli altri, che l'assicurata sia idonea al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f LADI). La disoccupata è idonea al collocamento se è disposta, capace e autorizzata ad accettare un'occupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione (art. 15 cpv. 1 LADI). 3.2.L'assicurata che al momento in cui si annuncia alla disoccupazione può mettersi a disposizione del mercato del lavoro soltanto per un periodo relativamente breve, in quanto ha pianificato il proprio tempo a partire da una certa data (ad es. viaggio all'estero, rientro definitivo al paese d'origine per un cittadino straniero, servizio militare, formazione, o inizio di un'attività lucrativa indipendente), non è in linea di massima idonea al collocamento siccome le probabilità di essere assunta da un datore di lavoro sono minime. Se è disponibile per il collocamento per almeno tre mesi, l'assicurata è considerata idonea al collocamento. In caso di disponibilità inferiore a tre mesi, l'assicurata può essere ritenuta idonea al collocamento se, considerata la situazione del mercato del lavoro e la flessibilità

  • 5 - dell'assicurata (ad es. se è disposta a esercitare un'attività che non rientra nell'ambito della professione da lei appresa e ad accettare impieghi temporanei), ha buone probabilità di essere assunta da un datore di lavoro (Prassi LADI ID/B227). Decisivi per la valutazione dell'idoneità al collocamento di un'assicurata che ha preso un impegno per una determinata data non sono principalmente la sua volontà di lavorare o gli sforzi compiuti e nemmeno l'effettivo reperimento di un impiego in questo periodo; determinante è piuttosto se vi è una certa probabilità che un datore di lavoro assuma l'assicurata per il tempo concretamente ancora a disposizione (cfr. DTF 146 V 210 consid. 3.1). Le effettive possibilità d'assunzione vanno valutate considerando soltanto i posti di lavoro ragionevolmente esigibili dall'assicurata (cfr. STF 8C_714/2014 consid. 2.2). 3.3.Nel caso di specie la ricorrente si è registrata in disoccupazione il 5 gennaio 2021 e ha annullato la sua iscrizione al collocamento già il 1. aprile 2021 per motivo di vacanza (cfr. doc. 6 convenuto). Ella è stata dunque ufficialmente disponibile a lavorare per poco meno di tre mesi. Tuttavia, ella aveva già cominciato le ricerche di lavoro nel mese di dicembre 2020 (cfr. doc. 8 convenuto). Benché ella a dicembre 2020 non fosse ancora a disposizione dell'URC, si può dunque ammettere – come tra l'altro ha fatto il convenuto – che è stata disponibile al collocamento per almeno tre mesi, per cui secondo le direttive LADI ID sopra menzionate la ricorrente può fondamentalmente essere reputata idonea al collocamento. Ma anche verificando nel dettaglio la probabilità di trovare un impiego nel relativo periodo, l'idoneità al collocamento può essere ammessa, come si vedrà di seguito. La ricorrente afferma di aver preso la decisione di partire in vacanza con il marito per la D._____ (dove hanno una propria abitazione) pochi giorni prima della partenza, ovvero solamente dopo aver constatato di non aver ricevuto risposte per un colloquio o offerte di lavoro,

  • 6 - e di non aver pianificato la vacanza per inizio aprile 2021, come invece aveva fatto suo marito. A comprova la ricorrente esibisce un'e-mail del 1. aprile 2021 inviata alla responsabile del convenuto in cui riferiva che sarebbe partita in vacanza il 6 aprile 2021. In detta e-mail ella affermava inoltre che se avesse trovato lavoro sarebbe rimasta in Svizzera (cfr. doc. B ricorrente). Dagli atti emerge però anche che la ricorrente e suo marito – che era/è ugualmente impiegato presso l'ex datore di lavoro della ricorrente – in precedenza avevano preso regolarmente e congiuntamente dei congedi non pagati e prolungati per recarsi insieme in D._____ (cfr. conti salario per gli anni 2019 e 2020 [doc. 5 convenuto]) e che avevano chiesto (risp. quantomeno per il marito, stando alla ricorrente) un congedo all'allora ancora datore di lavoro della ricorrente dal 1. aprile al 1. ottobre 2021 (cfr. lettera del 14 febbraio 2021 [doc. 5 convenuto]). Nell'e-mail dell'8 marzo 2021 alla cassa disoccupazione OCST (doc. 5 convenuto) la ricorrente ha inoltre comunicato che la partenza per le vacanze a inizio aprile 2021 dipendeva non tanto dal lavoro quanto dalla situazione dovuta alla pandemia di COVID-19. Ella specificava tuttavia di non sapere quando sarebbe rientrata dalle vacanze. Ora, pur ammettendo che la ricorrente intendeva partire per la D._____ ad inizio aprile 2021, limitando di sua volontà la disponibilità al collocamento a un periodo di tre mesi, la probabilità che un datore di lavoro l'avrebbe assunta comunque nel periodo rimanente fino alla relativa partenza a inizio aprile 2021 non appare irrealistica. Ciò perché la ricorrente si è candidata non solo come collaboratrice di vendita (17 candidature nel periodo rilevante) ma pure come cameriera di alberghi nella regione Viamala e in Ticino (8 candidature) nonché nel dicembre 2020 tra l'altro anche a C._____ (cfr. doc. 8 convenuto). Un albergatore avrebbe potuto impiegare la ricorrente p. es. a febbraio 2021 e concederle un periodo di ferie già ad aprile 2021. Il mese di aprile nei Grigioni è fondamentalmente qualificabile come stagione morta. Sia notato che in precedenza, quando la ricorrente

  • 7 - lavorava ancora per l'ex datore di lavoro nell'hotel a C._____, ella prendeva le vacanze (non pagate) nella stagione morta (cfr. conti salario per gli anni 2019 e 2020 [doc. 5 convenuto] e lettera del 14 febbraio 2021 della ricorrente [allegato A ricorrente]). Va poi constatato che nel periodo rilevante gli hotel erano fondamentalmente aperti malgrado la pandemia. Riassumendo, vi era una certa probabilità che un datore di lavoro assumesse la ricorrente per il tempo concretamente a disposizione tra inizio gennaio e inizio aprile 2021. A differenza di quanto giudicato dal convenuto, si può dunque ritenere che la ricorrente era idonea al collocamento. 4.Gli ulteriori presupposti per il diritto all'indennità di disoccupazione non sono oggetto della decisione impugnata e non vanno quindi esaminati in questa sede. In special modo, non occorre qui valutare se la ricorrente ha subito una perdita di lavoro computabile poste possibili pretese derivanti dal contratto di lavoro a causa della disdetta apparentemente predatata o se sussistono dubbi in merito e la cassa deve versare comunque l'indennità di disoccupazione (art. 11 cpv. 3 e 29 LADI). 5.In conclusione il ricorso va parzialmente accolto nel senso che il caso è rinviato al convenuto per nuova valutazione del diritto a indennità di disoccupazione in considerazione che, secondo quanto sopra, la ricorrente soddisfa il criterio dell'idoneità al collocamento. 6.La presente procedura è gratuita (cfr. art. 61 lett. f bis LPGA e artt. 100 segg. LADI e contrario). La ricorrente, non patrocinata da un legale, secondo prassi di questo Tribunale non ha diritto a ripetibili.

  • 8 - III. Per questi motivi il Tribunale giudica: 1.In parziale accoglimento del ricorso la causa è rinviata all'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni per nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2.Non si prelevano spese e non sono assegnate ripetibili. 3.[Vie di diritto] 4.[Comunicazioni]

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