VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 21 21 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni Giudice unicoRacioppi AttuarioPaganini SENTENZA del 20 maggio 2021 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, patrocinato dall'Assista Protezione giuridica SA, ricorrente contro Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni, convenuto concernente sospensione dal diritto all'indennità

  • 2 - I. Ritenuto in fatto: 1.A., classe 1997, ha lavorato da ultimo come impiegato di commercio. Egli si è iscritto in disoccupazione il 27 marzo 2020, rivendicando un'indennità giornaliera al 100 % a partire dal 1. aprile 2020. 2.Con lettera del 25 agosto 2020 B. ha comunicato a A._____ di averlo assegnato al programma d'inserimento del Moesano, reparto falegnameria, invitandolo ad annunciarvisi telefonicamente entro 2 giorni lavorativi. 3.A._____ si è in seguito annunciato telefonicamente presso i responsabili del programma in data 28 agosto 2020. Durante il colloquio del 7 settembre 2020 il responsabile del programma e A._____ non sono tuttavia giunti a un accordo, siccome quest'ultimo ha ritenuto che fosse più adeguato un inserimento presso la Fondazione "C." di Grono in un'attività consona alla sua formazione. 4.Con lettera del 9 settembre 2020 l'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni (UCIAML) ha rimproverato a A. di non essersi presentato a detto programma occupazionale e gli ha concesso la possibilità di inoltrare una presa di posizione in merito. 5.Nella presa di posizione dell'11 settembre 2020 A.__ ha aggiunto, in particolare, di aver informato il suo consulente in occasione del colloquio mensile del 2 settembre 2020 sul fatto che aveva contattato telefonicamente i responsabili di detto programma d'inserimento e che vi era la possibilità di eseguire un piano occupazionale presso la Fondazione C.________ per la quale chiedeva l'autorizzazione (che tuttavia veniva negata). Inoltre, nella presa di posizione egli ha sottolineato che, come gli avrebbe spiegato il responsabile del programma d'inserimento durante l'incontro, la rispettiva attività occupazionale sarebbe consistita da piccoli

  • 3 - lavoretti di falegnameria e dalla possibilità di effettuare ricerche d'impiego. Infine, egli ha dunque chiesto all'UCIAML l'autorizzazione per svolgere un piano occupazionale presso la Fondazione "C.". 6.Nella decisione del 28 settembre 2020 l'UCIAML ha affermato che, come comunicato dalla direzione del programma d'inserimento, A. non avrebbe voluto partecipare al programma d'inserimento. Stando all'UCIAML, A.__ nella sua presa di posizione non citerebbe alcuna giustificazione giuridicamente rilevante per questa decisione. Pertanto, sarebbe provato che egli avrebbe rifiutato l'offerta di un posto di lavoro in un programma occupazionale, per cui andrebbe sospeso dal diritto all'indennità per 23 giorni con effetto dal 26 agosto 2020. 7.Nell'opposizione del 27 ottobre 2020 sollevata contro questa decisione, A._____ ha chiesto all'UCIAML di voler annullare detta decisione e autorizzare lo svolgimento di un programma occupazionale presso la Fondazione "C.________", sostenendo, in sintesi, che l'attività prospettata nel relativo programma d'inserimento non sarebbe atta a promuovere l'idoneità al collocamento o le sue qualifiche professionali, né tantomeno ad acquisire esperienze professionali. Inoltre, questa non terrebbero conto delle sue capacità, attitudini e situazione psicosociale. Per contro, se egli potesse espletare un programma occupazionale presso detta Fondazione nel settore amministrativo si promuoverebbero le sue qualifiche professionali e vi sarebbe inoltre una concreta possibilità di diminuire il rischio di disoccupazione a lungo termine, in quanto vi sarebbe la possibilità di venire assunti alla fine del programma. Egli avrebbe perciò fornito un valido motivo per il rifiuto di partecipazione al programma d'inserimento Moesano. 8.Con decisione su opposizione del 25 gennaio 2021 l'UCIAML ha respinto l'opposizione. Come motivazione esso ha essenzialmente addotto che un programma d'inserimento deve essere solamente conforme all'età, alla

  • 4 - situazione personale o allo stato di salute della persona assicurata e non anche alla precedente attività dell'assicurato. Nel presente caso, A._____ sarebbe stato assegnato al programma d'inserimento per "allenamento professionale, sostegno al collocamento e per fornirgli una struttura giornaliera, siccome era disoccupato per già più di cinque mesi." 9.Avverso questa decisione su opposizione, il 25 febbraio 2021 A._____ (qui di seguito: ricorrente) ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni chiedendone l'annullamento (egli ha inoltre postulato l'annullamento della decisione di sospensione). Fondamentalmente, egli si rifaceva all'argomentazione nella sua opposizione aggiungendo, a comprova che un programma occupazionale presso detta Fondazione sarebbe un'alternativa valida e adeguata, che attualmente sarebbe stato assunto presso detta Fondazione in un incarico amministrativo nella misura del 50 %. 10.Nella presa di posizione del 19 marzo 2021 l'UCIAML (qui di seguito: convenuto) ha chiesto il rigetto del ricorso, riproponendo l'argomentazione esposta nella decisione impugnata. 11.Nella replica del 19 aprile 2021 il ricorrente si è riconfermato nei suoi petiti ricorsuali, precisando nella sua motivazione che egli avrebbe ritenuto inadeguato il programma d'inserimento proposto non solo per le attività offerte, ma anche perché avrebbe potuto avere problemi di salute, in quanto soffrirebbe di asma bronchiale (di cui il suo consulente ne sarebbe stato informato). Inoltre, egli ha segnalato che dal 1. marzo 2021 l'impiego presso la summenzionata Fondazione sarebbe stato aumentato al 60 %. 12.Con scritto del 30 aprile 2021 il convenuto ha rinunciato a una duplica.

  • 5 - II. Considerando in diritto: 1.Impugnata è la decisione su opposizione del 25 gennaio 2021 del convenuto. Superflua è invece l'ulteriore richiesta di annullamento della decisione di sospensione, siccome la decisione su opposizione sostituisce quest'ultima (cfr. STF 8C_592/2012 del 23 novembre 2012 consid. 3.2 con rinvii). Oggetto di litigio costituisce la sospensione dal diritto all'indennità giornaliera per 23 giorni. Questo competente Tribunale decide in composizione di giudice unico giusta l'art. 43 cpv. 3 lett. a della Legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100), siccome il valore litigioso non supera i CHF 5'000.00 (CHF 2'878.00 [guadagno assicurato] x 0.8 [80 % del guadagno assicurato] : 21.7 [giorni] x 23 [giorni] = CHF 2'440.35). 2.1.Il ricorrente ritiene che il convenuto non abbia gestito il suo dossier con la dovuta cura, come si può dedurre dal fatto che il convenuto nella presa di posizione afferma che il ricorrente è sposato. Questa errata constatazione nella presa di posizione non basta tuttavia per ritenere che il convenuto abbia analizzato il caso del ricorrente senza la dovuta cura. Un rinvio dell'incarto al convenuto per nuova valutazione non sarebbe comunque opportuno, visto che questo Giudice giudica il caso con piena cognizione di causa. 2.2.Il ricorrente contesta di essere stato informato dal consulente durante il colloquio del 28 luglio 2020 sul fatto che dopo la pausa estiva sarebbe stato assegnato a un programma d'inserimento. Il relativo protocollo prodotto dal convenuto non sarebbe stato né visionato né firmato da parte sua. Questa questione può rimanere aperta, perché non decisiva ai fini di giudizio. Un'eventuale lesione del diritto di essere sentiti in tal senso non viene peraltro sostanziata da parte del ricorrente e non è nemmeno intravedibile, posta soprattutto la notificazione per iscritto dell'invito a voler partecipare al relativo programma d'inserimento.

  • 6 - 3.1.Giusta l'art. 59 della Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI; RS 837.0) l'assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla disoccupazione (cpv. 1). I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro si prefiggono di migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati sul mercato del lavoro. La partecipazione a un provvedimento va rifiutata se sussistono seri dubbi riguardo all'effettivo miglioramento dell'idoneità al collocamento dell'assicurato (SECO, Prassi LADI PML, 2021, A23 seg.). 3.2.I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro comprendono i provvedimenti di formazione, i provvedimenti di occupazione e i provvedimenti speciali (cpv. 1 bis ). Per provvedimenti di occupazione – qui di rilevanza – si intendono in particolare le occupazioni temporanee nell'ambito di programmi di istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo; tali programmi non devono essere in diretta concorrenza con l'economia privata (art. 64a cpv. 1 lett. a LADI). Un provvedimento giusta l'art. 64a cpv. 1 lett. a LADI è considerato adeguato se è conforme all'età, alla situazione personale e allo stato di salute dell'assicurato (art. 64a cpv. 2 in unione con l'art. 16 cpv. 2 lett c LADI). L'art. 16 cpv. 2 lett b LADI non trova applicazione nell'assegnazione a un'occupazione temporanea. Pertanto, il programma non deve tenere convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato (STF 8C_384/2018 consid. 3.2). Sebbene dunque la Prassi LADI specifichi che i provvedimenti di occupazione (temporanei) finanziati dall'assicurazione contro la disoccupazione hanno lo scopo di facilitare l'integrazione o la reintegrazione rapida e duratura degli assicurati e ciò tenendo conto anche delle attività vicine alla realtà professionale e corrispondenti alla formazione e alle capacità degli assicurati (cfr. SECO, Prassi LADI PML, 2021, G1), in base alla giurisprudenza l'assicurato può decidere di rifiutare

  • 7 - la partecipazione a un tale programma soltanto se la rispettiva attività è inesigibile a causa della sua età, della sua situazione personale o del suo stato di salute (cfr. anche STF 8C_833/2007 consid. 3.2). 3.3.Spetta ai Cantoni mettere a disposizione degli assicurati il numero di posti e il tipo di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro ritenuti necessari (SECO, Prassi LADI PML, 2021, A2). Il servizio cantonale può ordinare o approvare la partecipazione a un provvedimento di occupazione soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e tenuto da persone qualificate (art. 81 cpv. 1 dell'Ordinanza sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza [Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI; RS 837.02]). Il servizio competente concede sussidi agli organizzatori di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro mediante decisione o convenzione sulle prestazioni. Può vincolare l’assegnazione di sussidi a oneri (art. 81d cpv. 1 OADI). 3.4.Un'occupazione temporanea deve essere interrotta in qualsiasi momento in favore di un posto di lavoro o di un'attività con guadagno intermedio (KUPFER BUCHER in: Stauffer/Cardinaux [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, 5. ed. 2019, art. 64a p. 360 seg.; KUPFER BUCHER, Fokus Arbeitslosenversicherung, 2015, p. 180; entrambi con riferimento a DTF 125 V 362 consid. 4b). 3.5.Dalla giurisprudenza qui sopra esposta discende che il ricorrente non può rifiutare il programma d'inserimento proposto dal convenuto perché lo ritiene inadeguato alle sue qualifiche professionali. Salvo il problema dell'asma, per il rifiuto di partecipazione al relativo provvedimento egli non fa valere motivi giuridicamente validi. Egli non dimostra poi come l'asma bronchiale, da lui asserita e di cui è apparentemente affetto, gli impedisca di esercitare l'attività proposta. Inoltre, sebbene un programma presso la Fondazione "C.________" – presso cui il ricorrente è nel frattempo stato

  • 8 - assunto in un incarico amministrativo, da ultimo in misura del 60 % – sia apparentemente più idoneo alle sue qualifiche professionali, egli non poteva rifiutare il programma occupazionale proposto dal convenuto argomentando che un programma occupazionale presso detta Fondazione sarebbe un'alternativa più valida. La decisione di incaricare un determinato istituto per programmi occupazionali rientra infatti nel potere discrezionale del convenuto. Il ricorrente non può decidere quali istituti debba finanziare il convenuto a tale scopo. Stando a quanto asserito dal ricorrente, nel caso di specie il presidente della summenzionata Fondazione ha informato telefonicamente l'URC della possibilità di eseguire un programma occupazionale presso di essa. Il rifiuto di questa proposta da parte dell'URC risp. del convenuto non può essere contestato dal Tribunale. Inoltre, il fatto che attualmente il ricorrente consegua un reddito intermedio dall'impiego presso detta Fondazione è irrilevante per la questione qui in discussione. Determinante è che egli al momento in cui gli è stato proposto il programma occupazionale non aveva un guadagno intermedio e si è rifiutato senza motivi legalmente validi di parteciparvi. Di conseguenza, egli è stato giustamente sanzionato con una sospensione dal diritto all'indennità (cfr. art. 30 cpv. 1 lett. d LADI). L'ammontare della sospensione (in questo caso di 23 giorni) non viene contestato dal ricorrente, per cui ci si limita a osservare che si tratta di una pena per colpa mediamente grave (cfr. art. 45 cpv. 3 lett. b OADI), che il Giudice non ritiene sproporzionata. 4.In conclusione, il ricorso va respinto e la decisione impugnata è confermata. La procedura è gratuita (cfr. art. 61 lett. f bis LPGA).

  • 9 - III. Per questi motivi il Tribunale giudica: 1.Il ricorso è respinto. 2.Non si prelevano spese. 3.[Vie di diritto] 4.[Comunicazioni]

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