7 VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 17 131 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni presidenzaRacioppi giudiciMoser, Meisser attuariaKrättli-Keller SENTENZA del 31 gennaio 2018 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A., rappresentato da B., ricorrente contro Cassa di compensazione AVS del Cantone dei Grigioni, convenuta concernente prestazioni complementari (decisione incidentale ritiro effetto sospensivo)

  • 2 - 1.C., vive separata dal marito dal 1995. Dal 1. novembre 2010 A. aveva diritto ad una prestazione complementare di fr. 1'319.--, in quanto da tale data esauriva il diritto a prestazioni da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione, e dal 1. gennaio 2011 a una prestazione complementare di fr. 1'483.--. Nel calcolo venivano costantemente considerati dei costi di affitto di fr. 10'320.--. Di riflesso dal 2011 C._____ veniva posta al beneficio di prestazioni complementari per fr. 575.--. Tali prestazioni venivano poi regolarmente ricomputate e adeguate per gli anni successivi. Con il raggiungimento dell'età del pensionamento e il passaggio da una rendita d'invalidità ad una rendita AVS, il diritto a prestazioni complementari di A._____ si riduceva nel 2014 e 2015 a fr. 545.--, a fr. 546.-- nel 2016 ed a fr. 547.-- nel 2017. 2.Nel 2017 veniva effettuata la periodica revisione della prestazione e in tale occasione la cassa di compensazione veniva a conoscenza del fatto che nel corso del mese di agosto 2014 la moglie si era trasferita da X._____ a Y._____ e che i due coniugi vivevano nello stesso appartamento dell'edificio intestato alla figlia ed al marito di questa e che il valore locativo proprio di tale unità abitativa a pianterreno risultava essere, secondo la stima ufficiale del 2007, di fr. 8'400.-- annui. Ricalcolando allora il fabbisogno dei due beneficiari di prestazioni complementari sulla base di spese d'affitto individuali di fr. 4'200.-- e costi forfettari per l'affitto di fr. 840.-- a partire dal settembre 2014, il diritto individuale a prestazioni complementari veniva sensibilmente ridotto e con decisione del 5 luglio 2017 a A._____ veniva chiesta la restituzione di fr. 13'692.-- per prestazioni ottenute indebitamente. 3.Vivendo poi la coppia separata legalmente nello stesso appartamento, veniva operato un calcolo delle prestazioni di vecchiaia per coniugi tenendo in considerazione che, a determinate condizioni, la somma delle due rendite per coniugi ammonta al massimo al 150 per cento dell’importo

  • 3 - massimo della rendita di vecchiaia. Secondo detto calcolo, il rispettivo diritto sarebbe apparso decisamente più contenuto per ambedue i beneficiari della rendita di vecchiaia. In tali condizioni, la cassa di compensazione informava i beneficiari delle rendite dell'eventuale necessità di ricalcolare anche le rendite di vecchiaia. Contro la richiesta di restituzione e il ventilato nuovo computo delle rendite di vecchiaia i due coniugi interponevano tempestiva opposizione alla cassa di compensazione ed in seguito ricorso al Tribunale amministrativo (procedimento S 17 166, attualmente allo stadio procedurale dello scambio di scritti). Con decisione 22 agosto 2017 la cassa di compensazione sospendeva anche l'erogazione di prestazioni complementari a favore di A._____ con effetto a partire del 1. settembre 2017 e ritirava contemporaneamente l'effetto sospensivo all'eventuale ricorso. 4.Nel tempestivo ricorso del 14 settembre 2017 proposto alla cassa di compensazione e fatto da questa proseguire al Tribunale amministrativo A._____ contestava in sostanza il ben fondato della sospensione delle prestazioni complementari reputando di non vivere in comunione domestica, ma semplicemente in una economia domestica comune con la moglie legalmente separata. 5.Nella risposta di causa del 4 ottobre 2017, la cassa di compensazione chiedeva la reiezione del ricorso di A._____. Continuando a versare all'istante prestazioni eventualmente non dovute verrebbe seriamente pregiudicato il diritto al rimborso, in quanto l'istante userebbe tali versamenti e non sarebbe poi in grado di restituirli. Per questo l'interesse pubblico alla sospensione delle prestazioni prevarrebbe su quello privato del ricorrente a vedersi corrispondere la prestazione complementare.

  • 4 - 6.Replicando, A._____ ribadiva di non poter far fronte al minimo vitale con le entrate a sua disposizione e neppure alle spese necessarie per le cure. Il diritto alla riduzione del premio della cassa malati per il 2017 sussisterebbe poi indipendentemente dall'esito materiale della controversia. La cassa di compensazione rinunciava dal canto suo a duplicare. Considerando in diritto: 1.La presente controversia verte unicamente sulla legittimità del ritiro dell'effetto sospensivo al ricorso e non riguarda né la correttezza della decisione di restituzione né la necessità di effettuare un nuovo calcolo della rendita AVS per coniugi. Nello scritto di ricorso 14 settembre 2017, trasmesso al Tribunale amministrativo da parte della cassa di compensazione, venivano indicati quali opponenti ambedue i coniugi, in quanto il rimedio giuridico era stato interposto contro la decisione materiale di restituzione e il ventilato nuovo calcolo delle due prestazioni per coniugi. Per contro il ritiro dell'effetto sospensivo oggetto del separato provvedimento 22 agosto 2017 con come conseguenza la sospensione dell'intera prestazione complementare riguarda solo la prestazione erogata al marito per cui è solo A._____ che va considerato come ricorrente. Questo fatto appare incontestato, oltre che da controparte, anche da parte attrice che ha redatto lo scritto di replica a nome del solo istante.

  1. a)Secondo l’art. 52 cpv. 1 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 832.20), le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. L’art. 56 cpv. 1 LPGA prevede che le decisioni su
  • 5 - opposizione e quelle contro le quali un’opposizione è esclusa possano essere impugnate mediante ricorso. Decisioni riguardanti la consultazione degli atti, la sospensione, la ricusa, il gratuito patrocinio oppure provvedimenti riguardanti l’accertamento della fattispecie sono, quali decisioni incidentali, escluse dall’opposizione e possono essere impugnate direttamente con ricorso. Parimenti i provvedimenti cautelari sono disposizioni che vengono emanate in vista della decisione finale, che valgono soltanto temporaneamente e che decadono con la decisione finale. Essi devono essere emanati nella forma di una decisione incidentale e sono impugnabili direttamente con ricorso (cfr. U. KIESER, ATSG-Kommentar, 3a ed., Zurigo 2015, note 44-49 all'art. 52 e note 14 ss. all'art. 56). La prassi nell'ambito delle assicurazioni sociali conosce essenzialmente due tipi di decisioni cautelari, quelle che sospendono l'erogazione di una prestazione periodica in seguito a revisione o riconsiderazione e quelle riguardanti la revoca dell'effetto sospensivo al ricorso (cfr. U. MÜLLER, Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, Berna 210, § 30 nota 2328). La misura cautelare che revoca l'effetto sospensivo di un eventuale ricorso è come detto impugnabile direttamente al tribunale cantonale delle assicurazioni in quanto decisione incidentale per quanto il provvedimento possa causare un pregiudizio irreparabile all'assicurato giusta quanto analogamente previsto all'art. 46 cpv. 1 lett. a della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021 e vedi U. KIESER, op. cit., nota 20 all'art. 56 e le sentenze del Tribunale amministrativo S 13 8 e S 17 65 con i riferimenti). Vi è un pregiudizio irreparabile quando l'improvvisa cessazione dell'erogazione di prestazioni periodiche fino ad allora godute comporta conseguenze tali da compromettere la situazione finanziaria dell'assicurato e da costringerlo a prendere provvedimenti onerosi o altre disposizioni da lui non esigibili ragionevolmente (U. MÜLLER, op. cit., § 30 nota 2383 e riferimenti).

  • 6 - b)Questa è del resto anche la prassi del Tribunale amministrativo. Nella decisione S 17 65, la competenza a statuire su ricorso da parte del Tribunale amministrativo contro il ritiro dell'effetto sospensivo e quindi nell'ambito di una decisione incidentale veniva dedotta dalla congiunta applicazione dell'art. 61 prima frase LPGA – giusta il quale fatto salvo l'articolo 1 capoverso 3 PA, la procedura dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è retta dal diritto cantonale - in concomitanza con l'art. 49 cpv. 4 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100). In conformità a detto disposto, le disposizioni determinanti il corso della procedura e le misure provvisionali, nonché altre decisioni intermedie sono impugnabili solo se causano alla parte interessata uno svantaggio probabilmente irreparabile (lett. a) oppure se vengono espressamente emanate quali decisioni impugnabili singolarmente, se in tal modo è probabilmente possibile semplificare la procedura (lett. b). Un pregiudizio irreparabile è dato in presenza di un interesse effettivo all'esito della controversia anche se il carattere di tale interesse può essere meramente economico (decisioni del Tribunale federale 2C_86/2008 del 23 aprile 2008 cons. 3.2 e del Tribunale amministrativo federale C-4163/2013 del 2 giugno 2014 cons. 2.1.1 nonché DTF 130 II 149 cons. 1.1). c)Nell'evenienza, con il ritiro dell'effetto sospensivo, l'istante viene ad essere privato della mensile prestazione complementare di cui ha finora beneficiato. Non è posto in forse che tale misura incida sul minimo esistenziale dell'istante e che pertanto con la stessa vengano pregiudicati degli aspetti importanti della sua vita economica. In tale eventualità è stata dalla prassi riconosciuta l'esistenza di un interesse attuale, effettivo ed economico alla verifica della liceità del provvedimento incidentale preso, rappresentando la sospensione con il ritiro dell'effetto sospensivo uno svantaggio probabilmente irreparabile per l'interessato (cfr. le decisioni del Tribunale amministrativo federale in applicazione dell'art. 46 cpv. 1 lett. a PA A-4634/2012 del 4 settembre 2014 cons. 1.2.4 nonché C-

  • 7 - 4163/2013 del 2 giugno 2014 cons. 2.1.2 con i rispettivi riferimenti e decisione del Tribunale amministrativo S 17 65). Per il resto le condizioni di competenza territoriale e materiale del Tribunale amministrativo per l'entrata in materia sul ricorso sono soddisfatte in applicazione dei combinati disposti di cui agli art. 1 cpv. 1 della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC; RS 831.30), 58 cpv. 1 LPGA nonché 49 cpv. 2 lett. a LGA).

  1. a)Giusta la prassi applicabile nell'ambito della PA, l'autorità chiamata a ordinare misure cautelari - e in seguito il Giudice tenuto a statuire sulla liceità di simili misure - deve in ogni caso esaminare se i motivi a favore di un'immediata esecutorietà della decisione appaiano più importanti rispetto a quelli che possono condurre a una soluzione contraria. A questo proposito, l'autorità interessata gode di un certo margine d'apprezzamento. Di regola, essa fonderà la propria decisione sui fatti che emergono dalla documentazione a sua disposizione, senza procedere a ulteriori accertamenti, onde evitare dispendio di tempo. Trattandosi della ponderazione degli interessi a favore oppure contrari a un’immediata esecutorietà, possono avere una certa importanza le prospettive chiare circa l'esito finale della vertenza principale (cfr. sentenza del Tribunale federale U 283/05 del 21 ottobre 2005 cons. 2.2 e riferimenti ivi citati). Allorché non è possibile stabilire sin dall'inizio l'esito finale della vertenza occorre ritenere che, per principio, l'interesse dell'amministrazione è predominante quando il rischio di non poter recuperare le prestazioni versate pendente causa è concreto (cfr. sentenze del Tribunale federale 8C_110/2008 del 7 maggio 2008 cons. 2.3, I 4/05 del 20 gennaio 2005 cons. 4.2 e 75/04 del 16 aprile 2004 cons. 4.1). In materia di assicurazioni sociali, il Tribunale federale ha avuto modo di statuire che l'interesse dell'assicurato a non dover far capo, durante la procedura giudiziaria, all'autorità assistenziale non è preponderante rispetto a quello
  • 8 - dell'amministrazione a non dover anticipare il versamento delle prestazioni (DTF 119 V 507 cons. 4 e riferimenti nonché sentenze del Tribunale federale 8C_110/2008 del 7 maggio 2008 cons. 2.3 e 8C_276/2007 del 20 novembre 2007 cons. 4). Inoltre appare evidente l'interesse dell'amministrazione a evitare misure di restituzione di prestazioni laddove potrebbe rivelarsi che esse sono state versate indebitamente. In questo contesto è stato in particolare accennato alle difficoltà d'ordine amministrativo collegate al recupero delle prestazioni versate a torto (DTF 119 V 507 cons. 4 e i riferimenti ivi citati). b)I principi di giurisprudenza suesposti devono trovare applicazione anche nel presente caso. Fermo restando che un giudizio di fondo sulla questione non appare già sin d'ora del tutto scontato, si giustifica operare essenzialmente con una ponderazione di interessi. L'istante invoca la alquanto probabile necessità di ricorrere all'aiuto sociale e il suo precario stato di salute. Come esposto in precedenza, il fatto di dover chiedere l'aiuto sociale non rappresenta un provvedimento oneroso o comunque una richiesta tale da non essere ragionevolmente esigibile dall'istante nell'evenienza concreta. Quanto alle spese delle cure ed alla riduzione dei premi della cassa malati, il fatto di non poter più beneficiare di prestazioni complementari nei termini goduti fino ad ora non può essere visto come una seria compromissione delle possibilità di cura di cui l'assicurato beneficia finora o di cui ha necessità. Giusta l'art. 2 delle disposizioni di attuazione della legge cantonale sull'assistenza (DELCAss; CSC 546.270) nel calcolo del contributo assistenziale vengono considerate tra le altre anche le spese mediche di base e le eventuali spese straordinarie dovute a malattia o handicap (vedi art.2 cpv. 1 lett. b e c DELCAss). Non va poi dimenticato che in termini economici l'assicurato può comunque ancora disporre della propria rendita di vecchiaia e che pertanto la sospensione decisa non lo priva di qualsivoglia entrata. Che la misura lo confronti con delle restrizioni è innegabile, ma il suo interesse economico

  • 9 - all'ulteriore erogazione della prestazione non è da questo giudice reputato prevalere sull'interesse pubblico alla sospensione immediata delle prestazioni, che se erogate ulteriormente potrebbero esserlo a torto e non più recuperabili. c)Come risulta dal formulario compilato il 27 febbraio 2017 rispetto a quello dell'8 aprile 2013, i debiti contratti dall'istante, malgrado l'erogazione della prestazione complementare, si sono incrementati da fr. 47'041 a fr. 58'482.--. E' in tali circostanze dato ritenere che il ricorrente non è finora stato in grado di operare qualsivoglia risparmio sulla prestazione versatagli e che pertanto utilizzerebbe la stessa anche in futuro come fatto in passato. Con l'ulteriore erogazione di prestazioni verrebbe pertanto verosimilmente seriamente compromessa la possibilità che il beneficiario possa restituire la prestazione, qualora essa dovesse risultare indebita. Ne consegue che l'interesse pubblico a ritirare al ricorso l'effetto sospensivo va reputato prevalere sull'interesse del ricorrente al mantenimento inalterato della prestazione complementare. 4.In conclusione, il ricorso è respinto e viene confermata la misura cautelare decisa. Giusta l’art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA, la procedura è gratuita. Il Tribunale decide: 1.Il ricorso è respinto. 2.La procedura è gratuita. 3.[Vie di diritto] 4.[Comunicazioni]

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