VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 15 55 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni presidenzaRacioppi giudiciMeisser, Audétat attuariaKrättli-Keller SENTENZA del 15 settembre 2015 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, rappresentato dall'Avvocato lic. iur. Mirco Rosa, ricorrente contro Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni, convenuto concernente idoneità al collocamento

  • 2 - 1.A., 1953, di professione elettrotecnico, era dal 1998 occupato quale indipendente presso la ditta di cui è titolare e dal 2012 beneficia di una rendita d'invalidità da parte dell'Assicurazione per l'invalidità (AI) di tre quarti. Dal 1 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 A. rivestiva la carica di sindaco di X._____ per un impiego al 50 %. Dal 1 gennaio 2015, l'assicurato rivendica il diritto all'indennità di disoccupazione per una disponibilità del 50 %. Nell'ambito degli ulteriori accertamenti condotti in vista della definizione del diritto all'indennità giornaliera, emergeva che l'assicurato intendeva svolgere in futuro la precedente attività indipendente per la ditta di cui era titolare e assumere dei mandati politici per conto del Comune di X., motivo per cui la cassa di disoccupazione OCST sottoponeva il caso per decisione al servizio cantonale. 2.Il 19 febbraio 2015, l'assicurato veniva allora invitato dall'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni (UCIAML) a voler indicare in quale misura e durante quali orari fosse occupato con l'attività indipendente ed a determinare quando esattamente restasse a disposizione per il collocamento. Il 25 febbraio 2015, A. precisava di non poter indicare il volume dell'attività di indipendente, essendo lo stesso strettamente collegato agli incarichi di potenziali clienti. Durante il 2015 non avrebbe però ancora svolto alcun lavoro per la propria ditta, ma eseguito solo alcuni mandati politici per il Comune di X., senza alcuna assicurazione di un eventuale indennizzo. In ogni caso, le indennità da parte del comune come pure l'utile aziendale sarebbero stati quantificabili solo al termine dell'anno in corso e non prima. 3.Con decisione 6 marzo 2015, l'UCIAML riteneva A. inidoneo al collocamento e gli negava il diritto all'indennità di disoccupazione. In sostanza, l'assicurato non veniva ritenuto collocabile non potendo lo stesso indicare chiaramente le ore durante le quali sarebbe stato a

  • 3 - disposizione del mercato del lavoro quale dipendente. La tempestiva opposizione presentata contro detto provvedimento veniva respinta in data 20 aprile 2015. 4.Nel ricorso dell'8 maggio 2015, A._____ chiedeva l'annullamento della decisione impugnata e che fosse ritenuto idoneo al collocamento. Formalmente, la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe insufficiente. Dal profilo sostanziale, il lavoro svolto a titolo di indipendente sarebbe di carattere alquanto saltuario e di tipo su chiamata, fatto che gli permetterebbe di svolgere un'altra attività al 50 % senza alcun impedimento. In queste circostanze il rifiuto deciso non sarebbe difendibile. 5.Nella propria presa di posizione del 2 giugno 2015 l'UCIAML postulava la reiezione del ricorso. Già dal 1998 - e fino all'assunzione del mandato quale sindaco - l'assicurato avrebbe svolto l'attività di indipendente che intenderebbe del resto continuare a svolgere tuttora. Considerato quindi il carattere duraturo dell'attività indipendente e la mancata intenzione di fissare le ore disponibili per il collocamento, il rifiuto deciso sfuggirebbe alle censure di ricorso. 6.L'11 giugno 2015, l'istante rinunciava a replicare. Considerando in diritto:

  1. a)Formalmente, l'istante invoca una violazione del proprio diritto di audizione ed in particolare dell'obbligo che controparte ha, giusta quanto previsto all'art. 49 cpv. 3 seconda frase della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), di motivare la propria decisione se non corrisponde interamente alle
  • 4 - richieste dell'assicurato. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di comprendere le ragioni poste a fondamento del provvedimento (DTF 123 I 34 cons. 2c, 122 IV 8 cons. 2c), di rendersi conto della sua portata e di poterlo impugnare con cognizione di causa (DTF 136 I 236 cons. 5.2, 134 I 88 cons. 4.1, 124 II 146 cons. 2a, 121 I 57 cons. 2c e 119 Ia cons. 4d) e, dall'altro, di permettere all'autorità di ricorso di esaminarne la fondatezza. Ciò non significa tuttavia che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte (DTF 138 I 232 cons. 5.1, 136 I 229 cons. 5.2 e 133 III 439 cons. 3.3); essa si può occupare anche delle sole circostanze rilevanti per il giudizio e meglio atte ad influire sulla decisione (DTF 139 V 496 cons. 5.1, 133 I 277 cons. 3.1, 129 I 232 cons. 3.2,126 I 15 cons. 2a/aa e 97 cons. 2b, 125 II 369 cons. 2c e 122 IV 8 cons. 2c). b)Nel caso di specie, la censura formale non merita protezione. Una motivazione è sufficiente, dal momento che l'interessato comprende il motivo a sostegno del provvedimento preso. Nella decisione 6 marzo 2015 veniva ribadito che l'assicurato avrebbe dovuto indicare le ore durante le quali sarebbe stato a disposizione del mercato del lavoro e che il fatto di non averlo fatto comportava l'inidoneità al collocamento, conseguenza del resto chiaramente indicata sullo scritto del 19 febbraio
  1. Che tale scritto non fosse sufficientemente chiaro riguardo alle conseguenze di una carente indicazione degli orari disponibili per il collocamento è pretestuoso. La richiesta indicava infatti in modo chiaro che "gli assicurati non sono considerati idonei al collocamento se, da un lato, persistono nella propria idea di voler esercitare un'attività indipendente e, dall'altro, non vogliono fissare le ore in cui sono disponibili per il collocamento" (messa in evidenza nostra).
  • 5 - c)Anche nella successiva procedura di opposizione l'assicurato persisteva nella propria idea di non poter indicare il tempo di lavoro durante il quale sarebbe stato occupato quale indipendente. Dal canto suo l'ufficio riteneva necessario tale indicazione per poter definire la perdita di lavoro computabile. In aggiunta veniva qualificato di natura duratura il carattere dell'attività indipendente. Nella concreta fattispecie, queste motivazioni sono sufficienti a far sapere all'interessato il motivo del rifiuto deciso, come del resto la motivazione di ricorso implicitamente dimostra.
  1. a)Tra i presupposti del diritto all’indennità di disoccupazione, l’art. 8 cpv. 1 lett. f della legge federale su l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (LADI; RS 837.0) annovera l’idoneità al collocamento. Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace ed autorizzato ad accettare un’occupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione (art. 15 cpv. 1 LADI). Gli impediti fisici o psichici sono considerati idonei al collocamento se, in condizione equilibrate del mercato del lavoro e tenuto conto della loro infermità, potrebbe essere loro assegnata un'occupazione adeguata. Il Consiglio federale disciplina il coordinamento con l'assicurazione per l'invalidità (art. 15 cpv. 2 LADI). L’idoneità al collocamento presuppone due elementi: la capacità al lavoro, da un lato, intesa come la facoltà di fornire un lavoro (più precisamente di esercitare un’attività lucrativa salariata) senza che l’assicurato ne sia impedito per motivi inerenti alla propria persona e, d’altra parte, la disponibilità ad accettare un lavoro confacente ai sensi dell’art. 16 LADI. Questo secondo elemento non implica soltanto la volontà di assumere un determinato lavoro, qualora se ne presentasse l’occasione, ma anche la disponibilità sufficiente quanto al tempo che l’assicurato può consacrare ad un impiego e quanto al numero dei potenziali datori di lavoro. In particolare, un disoccupato deve essere considerato non idoneo al collocamento, se una limitazione troppo importante nella scelta di un
  • 6 - posto di lavoro rende notevolmente incerta la possibilità di trovare un impiego (DTF 123 V 216 cons. 3 e riferimenti). b)Come giustamente addotto dall’ufficio convenuto, i lavoratori indipendenti non hanno diritto a prestazioni da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione, non essendo delle persone assicurate (vedi art. 2 cpv. 1 lett. a LADI). Questa regola vale analogamente anche per le persone che partecipano ad una società in qualità di soci, finanziatori, membri del consiglio di amministrazione ecc., per quanto siano in grado di influire sul potere decisionale del loro stesso datore di lavoro, come è indubbiamente il caso per il ricorrente che riveste la qualità di titolare della omonima ditta che giusta l'iscrizione a registro di commercio si occupa dell'acquisto, vendita, riparazione e montaggio di apparecchi elettrici. Per contro è ammessa un’idoneità al collocamento anche per quegli assicurati che svolgono un’attività indipendente a tempo parziale e che però cercano un’occupazione a tempo pieno o, come nel caso del ricorrente, che svolge un’attività indipendente a tempo parziale e che però cerca un’occupazione a metà tempo. Come tale il fatto di esercitare un’attività lucrativa indipendente non esclude quindi a priori l'interessato dal diritto all’indennità di disoccupazione per mancanza d’idoneità al collocamento. c)Per quanto riguarda la disponibilità temporale a svolgere attività lavorativa, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già sentenziato che un assicurato che per motivi familiari o personali non può o non vuole offrire ad un datore di lavoro tutta la disponibilità normalmente esigibile non può di principio essere considerato idoneo al collocamento. L'idoneità va pertanto ammessa con molto riserbo nel caso in cui, a causa per esempio di altri obblighi o circostanze personali particolari, un assicurato desidera svolgere un'attività lucrativa solo durante determinate ore della giornata o della settimana. Un disoccupato dev'essere infatti considerato inidoneo al collocamento nel caso in cui la scelta dei posti di lavoro è

  • 7 - talmente limitata da rendere alquanto incerta la possibilità di trovare un impiego (DTF 123 V 216 cons. 3, 120 V 388 cons. 3a e sentenze del Tribunale amministrativo S 07 58 e S 06 94).

  1. a)Il ricorrente è un elettrotecnico ed è titolare di una ditta che si occupa della vendita, istallazione e riparazione di elettrodomestici, impianti elettrici, apparecchi radio, TV, HiFi nonché di impianti di antenne, satellite, solari o fotovoltaici. Per quindici anni, dal 1998 agli inizi dicembre del 2013, l'assicurato ha svolto tale lavoro di carattere indipendente per conto della propria ditta, anche se dal 2012 è stato posto al beneficio di una rendita d'invalidità di tre quarti. Giusta la domanda d'indennità di disoccupazione del 22 gennaio 2014 (recte: 2015), l'assicurato ha smesso con detta attività allorquando ha assunto la carica di sindaco al 50 %, anche se la ditta ha continuato ad esistere. Con la cessazione del mandato di sindaco, è nelle intenzioni dell'istante riprendere detta attività indipendente ed eseguire dei mandati politici per conto del comune. Come addotto dall'ufficio convenuto, è quindi nell'evenienza concreta indubbiamente dato partire dal presupposto che l'assicurato abbia riattivato la propria attività di indipendente già svolta precedentemente. In questo senso è giusto qualificare il ricorrente come un esercitante attività individuale a lungo termine. b)Già per motivi di salute, essendo al beneficio di una rendita d'invalidità di tre quarti, la disponibilità dell'assicurato sul mercato del lavoro è ridotta. Giusta il provvedimento dell'AI, l'assicurato è ancora abile nella sua attività di elettrotecnico ed in un'attività adatta al 60%. Se si considera che accanto a tale riduzione egli intende pure continuare con la sua attività di indipendente e svolgere dei mandati politici per il comune, il tempo che potrebbe effettivamente essere a disposizione del mercato del lavoro potrebbe essere tanto limitato, in ragione degli impegni persistenti o delle prospettive di reimpiego, da renderlo praticamente non idoneo al
  • 8 - collocamento (sentenza del Tribunale federale C 1/05 del 17 ottobre 2005 cons. 1.3 ed i numerosi riferimenti giurisprudenziali e dottrinali). Nell'evenienza, onde chiarire la fattispecie, all'assicurato veniva chiesto di indicare chiaramente durante tutti i giorni lavorativi della settimana, mattina e pomeriggio, quando fosse disponibile sul mercato del lavoro. Tale precisazione non è stata apportata essendo per l'interessato impossibile indicare il volume di lavoro e le ore settimanali in media dedicate all'attività indipendente. Di riflesso, l'istante ometteva anche qualsiasi indicazione sulla diponibilità come dipendente. In sede di ricorso, onde ovviare a tale mancanza di chiarezza, l'istante pretende che lavorerebbe solo su chiamata e che quindi sarebbe sempre disponibile ad assumere un lavoro. In effetti, giusta la prassi del Tribunale federale, se l'interessato può esercitare l'attività indipendente al di fuori dell'orario normale di lavoro, egli può essere ritenuto idoneo al collocamento (vedi sentenza del Tribunale federale C 275/04 del 10 novembre 2005 cons. 2.4 secondo paragrafo). Se però le cose dovessero effettivamente essere così, tale precisazione avrebbe potuto essere apportata già sul formulario richiesto, indicando che per tutti i giorni della settimana vi era una disponibilità di tre o quattro ore alternativamente il mattino o il pomeriggio. In realtà invece, l'assicurato non ha chiaramente indicato quando potrebbe lavorare come indipendente non perché contava di non avere alcun mandato, ma semplicemente perché al momento della compilazione del formulario gli era impossibile quantificare la sua attività di indipendente e tantomeno gli "incarichi conseguibili da potenziali clienti" (vedi presa di posizione del 25 febbraio 2015). Egli non pretendeva neppure che tale attività restasse del tutto marginale o che non potesse influire altrimenti sul tempo di lavoro a sua disposizione. Di sicuro intendeva comunque continuare con la stessa fino alla regolare età del pensionamento. In queste circostanze, l'istante non riteneva possibile quantificare quanto tempo avrebbe potuto dedicare all'attività dipendente propriamente non potendo quantificare concretamente quella di

  • 9 - indipendente e non perché quest'ultima fosse da ritenere del tutto marginale come preteso nel ricorso. c)A sostegno della propria disponibilità, l'istante adduce l'assenza di qualsivoglia incarico da indipendente durante i primi due mesi del 2015. Durante detto periodo avrebbe svolto solo alcuni mandati per il comune senza comunque sapere se gli verranno retribuiti. In principio, la realizzazione di un utile o l'ottenimento di un indennizzo per i lavori eseguiti su mandato non è come tale decisiva. Come il Tribunale amministrativo ha già precisato in S 07 58, non sono le entrate effettive dell'attività di indipendente ad essere determinanti, ma il tempo che l'assicurato dedica a tale attività e durante il quale non può essere disponibile per un altro lavoro. Concretamente, il fatto che nei due mesi successivi alla cessazione del mandato di sindaco, la ditta non abbia ancora potuto contare su degli incarichi è abbastanza normale, considerata la temporanea cessazione dell'attività e la sua riattivazione a corto termine nonché il particolare periodo dell'anno. Del resto è evidente che l'istante, che prima dell'assunzione del mandato di sindaco viveva della propria attività di indipendente, deve attualmente rifarsi una clientela. Determinate in quest'ottica è però il tempo che l'indipendente dedica a questa attività (lavori amministrativi, comande, clientela, offerte, consulenze ecc.) e non quanto guadagna. Anche per i mandati che l'istante ottiene dal comune il ragionamento è lo stesso. Tali incarichi riducono ulteriormente la sua già ridotta disponibilità di tempo per dedicarsi a quella che pretende possa essere un'attività al 50 %. 4.In conclusione, l'istante non è riuscito a dimostrare quando esattamente sarebbe a disposizione del mercato del lavoro e quale potrebbe di conseguenza essere la sua perdita di lavoro computabile. Ne consegue che la decisione di rifiutare l'idoneità al collocamento va in questa sede

  • 10 - confermata e che il ricorso deve essere respinto. La procedura è gratuita giusta quanto previsto all'art. 61 lett. a LPGA. Il Tribunale decide: 1.Il ricorso è respinto. 2.La procedura è gratuita. 3.[Vie di diritto] 4.[Comunicazioni] L’interposto ricorso è stato respinto dal Tribunale federale con sentenza del 3 giugno 2016 (8C_743/2015).

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Graubünden
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
GR_VG_002
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_VG_002, S 2015 55
Entscheidungsdatum
15.09.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026