TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 14 94 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni presieduta da Priuli, vicepresidente, e composta dalla giudice Moser e dal presidente Meisser, attuaria Krättli-Keller SENTENZA del 16 dicembre 2014 nella vertenza di diritto amministrativo A., ricorrente contro B. SA, convenuta concernente prestazioni assicurative LAINF
2 - 1.Durante la sua attività di capo cuoco, A._____ scivolava sugli ultimi gradini di una scala e riportava in data 26 giugno 2012 la contusione della spalla destra ed una commozione cerebrale. Per le conseguenze di questo infortunio professionale, la B._____ SA (qui di seguito semplicemente assicuratore infortuni) corrispondeva le legali prestazioni assicurative. In seguito il paziente sviluppava una CRPS (sindrome da dolore regionale complesso) e la precedente attività non veniva ripresa. Anche a seguito della mancata correlazione tra il quadro clinico e i disturbi lamentati dal paziente ad oltre un anno e mezzo dall'infortunio, l'assicurato veniva peritato presso il centro d'indagine medica di Soletta. Tenendo conto delle conclusioni del consulto chirurgico-ortopedico, neurologico e psichiatrico, l'assicuratore infortuni informava l'interessato il 31 gennaio 2014 dell'intenzione di sospendere le prestazioni con effetto al 31 dicembre 2013. Su istanza dell'assicurato, veniva effettuato il versamento dell'indennità giornaliera anche per il mese di gennaio 2014 e veniva adeguato il calcolo dell'indennità giornaliera al salario conseguibile da sano giusta quanto preteso dall'assicurato. La formale decisione di sospensione delle prestazioni assicurative dal 31 dicembre 2013 veniva emessa in data 9 aprile 2014 all'attenzione del rappresentante legale dell'assicurato in Svizzera. 2.Il 14 aprile 2014, l'assicurato inviava all'assicuratore infortuni un messaggio di posta elettronica, nel quale sembrava invocare il parere di altri esperti per contestare la sospensione delle prestazioni. Il 15 aprile 2014 l'assicuratore infortuni contattava allora il legale dell'assicurato, invitandolo a voler sostanziare l'opposizione entro il 27 maggio 2014, pena la non entrata nel merito del rimedio giuridico. Il patrocinatore legale informava allora l'assicuratore infortuni di non più rappresentare A._____ e chiedeva che venisse corrisposto con il diretto interessato. Con lettera raccomandata 25 aprile 2014, l'assicuratore infortuni chiedeva a A._____
3 - di voler motivare l'incompleta opposizione interposta entro il 26 maggio 2014, comminando la non entrata nel merito della stessa in caso di inottemperanza. Il 22 maggio 2014, un nuovo legale dell'assicurato chiedeva una proroga del termine per motivare l'opposizione. Con un messaggio di posta elettronica da parte dell'assicuratore veniva allora richiesta, il 23 maggio 2014, la presentazione di una regolare procura. In risposta alla richiesta il legale ribadiva il 23 maggio 2014 di chiedere una proroga dei termini per completare l'opposizione e inviava la regolare procura in data 28 maggio 2014. Per il resto il legale non prendeva più contatto con l'assicuratore infortuni. 3.Con decisione 11 giugno 2014, l'assicuratore infortuni non entrava nel merito dell'opposizione, poiché il rimedio giuridico non soddisferebbe i requisiti legali richiesti ed essendo trascorso infruttuoso anche il termine per sanare il vizio che sarebbe stato accordato all'assicurato. 4.Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 12 giugno 2014, A._____ chiedeva un equo indennizzo, non avendo più riacquistata la piena efficienza dopo l'infortunio subito in Svizzera. La perizia allegata confermerebbe del resto l'esistenza di un danno permanente del 10 %. 5.Nella risposta di causa del 29 luglio 2014 l'assicuratore infortuni chiedeva la reiezione del ricorso. Poiché il ricorrente non avrebbe completato entro il termine assegnatogli la carente opposizione presentata, la decisione di non entrata in materia sfuggirebbe a qualsiasi critica. Materialmente poi, l'istante non spenderebbe una parola per confrontarsi sulle argomentazioni proposte in sede di decisione di sospensione delle prestazioni.
4 - 6.Replicando e duplicando le parti si riconfermavano essenzialmente nella loro precedenti allegazioni e proposte. Considerando in diritto: 1.È controversa la liceità della non entrata nel merito sull'opposizione al provvedimento che decretava la sospensione delle prestazioni assicurative a partire del 31 dicembre 2013, in seguito corrisposte fino al 31 gennaio 2014. 2.Giusta l'art. 52 cpv. 1 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate. In conformità all'art. 10 dell'ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA; RS 830.11), l'opposizione deve contenere una conclusione e una motivazione (cpv. 1). L'opposizione scritta deve portare la firma dell'opponente o del suo patrocinatore. L'assicuratore mette a verbale l'opposizione fatta oralmente; il verbale deve essere firmato dall'opponente o dal suo patrocinatore (cpv. 4). Se l'opposizione non soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 o se manca la firma, l'assicuratore assegna un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito (cpv. 5). Conformemente alla prassi del Tribunale federale, il termine supplementare di cui all'art. 10 cpv. 5 OPGA per rimediare a un vizio dell'opposizione è un termine stabilito da un'autorità e, in quanto tale, è per principio prorogabile (sentenza 9C_62/2007 del 26 settembre 2007 cons. 5.5 e riferimenti; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, Zurigo 2009, no. 9 ss. all'art. 40).
5 - confusamente riferimento al diverso parere di specialisti italiani riguardo al responso dei medici svizzeri, senza però che venisse allegato alcun documento. Giustamente pertanto l'assicuratore infortuni assegnava all'assicurato con scritto 24 aprile 2014 un termine fino al 26 maggio 2014 per correggere la carente opposizione e gli comminava la non entrata nel merito dell'opposizione in caso di inottemperanza. Entro detto termine l'opposizione non veniva completata, ma semplicemente il 22 maggio 2014 un nuovo rappresentante dell'assicurato chiedeva una proroga del termine. Malgrado l'immediato sollecito 23 maggio 2014 a voler presentare la dovuta procura, detto rappresentante soddisfaceva la richiesta solo dopo la decorrenza del termine assegnato dall'assicuratore infortuni per completare l'opposizione. In principio quindi, entro il termine del 26 maggio 2014 né l'assicurato stesso né il suo rappresentante completavano l'opposizione pur non avendo ottenuto alcuna proroga dei termini. b)Resta da stabilire se l'assicuratore infortuni fosse tenuto ad accordare la proroga richiesta il 22 maggio 2014 da un preteso rappresentante che non aveva saputo qualificarsi come tale. La procura firmata dal rappresentante in possesso del legale era datata 22 maggio 2014 e quindi l'avvocato avrebbe potuto tempestivamente produrre la stessa (magari via fax come faceva poi il 28 maggio 2014) e legittimare la propria richiesta entro il termine per completare l'opposizione. A quel punto, la parte convenuta avrebbe dovuto decidere sulla questione di prorogare o meno il termine per completare l'opposizione. Aspettando a legittimarsi fino dopo il termine del 26 maggio 2014, la richiesta di proroga non è stata a giusto titolo presa in considerazione, in quanto la relativa procura avrebbe potuto essere prodotta prima dello spirare del termine assegnato all'istante per completare l'opposizione.
6 - c)Per il resto la richiesta fatta al preteso nuovo patrocinatore di voler produrre una procura era del tutto legittima. Ai sensi dell'art. 37 LPGA, la parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente, o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo escluda. L'assicuratore può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta. Finché la parte non revochi la procura l'assicuratore comunica con il rappresentante. Nell'evenienza, pur dovendo attendersi l'emanazione di una decisione - essendo stato personalmente informato dell'intenzione di sospendere le prestazioni assicurative in data 31 gennaio 2014 – l'assicurato non aveva avvisato l'assicuratore infortuni di non essere più rappresentato dal precedente legale. Per l'assicuratore infortuni era allora stato necessario, dopo aver conferito con il preteso patrocinatore legale, contattare in seguito anche il diretto interessato. In questo senso quindi, la richiesta della necessaria procura di fronte alle pretese avanzate da un nuovo rappresentante legale non può essere vista come un formalismo eccessivo (vedi sulla questione la sentenza del Tribunale federale 9C_62/2007 del 26 settembre 2007). d)Ma neppure l'ampio termine accordato all'assicurato il 24 aprile 2014 per completare la propria opposizione (fino al 26 maggio 2014), può giustificare un diverso giudizio. Solitamente, i vizi formali di cui è affetto un rimedio giuridico vanno sanati entro un congruo termine, che risulta essere più breve dell'ordinario termine di ricorso di trenta giorni. L'assegnazione di un termine di 30 giorni per motivare l'opposizione, come ha fatto l'assicuratore infortuni, va in queste condizioni ritenuto alquanto compiacente. Pur essendogli state comminate le conseguenze di una eventuale inottemperanza, il ricorrente non ha completata la propria istanza entro i termini impostigli per cui giustamente l'assicuratore infortuni non è entrato nel merito dell'opposizione.
7 - 4.Obiter dicendo è però utile ricordare all'istante che l'attestazione fornita dal dott. med. C._____ non sconfessa quanto accertato nella perizia del 12 dicembre 2013. Sostanzialmente le limitazioni funzionali riscontrate dallo specialista italiano in medicina legale venivano evidenziate anche nella contestata perizia. Queste limitazioni non erano però assolutamente conciliabili con il tono muscolare, la forza e la colorazione dell'arto superiore che era la stessa dell'altro braccio. Nell'esame pluridisciplinare era poi possibile ravvisare delle contraddizioni evidenti tra le limitazioni fatte valere dal paziente di fronte al reumatologo e le risultanze dell'esame neurologico. In questo senso, la relazione del 5 luglio 2014 che si fonda unicamente sulle limitazioni riscontrate all'esame del paziente non sono atte a mettere in dubbio le conclusioni della perizia in base alla quale le prestazioni sono state soppresse. 5.In conclusione, l'assicuratore infortuni non è giustamente entrato nel merito dell'opposizione e il ricorso deve essere respinto. Giusta l’art. 61 LPGA la procedura è gratuita (lett. a) e la parte convenuta non ha diritto a ripetibili (lett. f e contrario). Il Tribunale decide: 1.Il ricorso è respinto. 2.La procedura è gratuita. 3.[Vie di diritto] 4.[Comunicazioni]