S 11 33
ses
2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni
SENTENZA
dell’ 11 ottobre 2011
nella vertenza di diritto amministrativo
concernente avere LPP
1.Con sentenza del 18 novembre 2010, cresciuta in giudicato il 10 dicembre
2010, il Presidente del Tribunale distrettuale ... ha dichiarato sciolto per
divorzio il matrimonio contratto in data 25 ottobre 1991 tra A. nata ... (6 giugno
1969) e B. (13 settembre 1959) e omologati i punti 1 – 9 della convenzione
sulle conseguenze accessorie del divorzio. Al punto 8 concernente la
ripartizione della previdenza professionale veniva stabilito quanto segue:
“La metà della prestazione LPP acquisita durante il matrimonio dal marito sarà
trasferita alla moglie (art. 122 cpv. 1 CC e art. 22 LF sul libero passaggio ). Il
trasferimento avverrà con valuta del giorno della crescita in giudicato della sentenza
di divorzio. La moglie non ha una previdenza professionale e pertanto, per quanto la
riguarda, non v’è trasferimento di prestazione di libero passaggio.”
Malgrado diversi richiami, il marito non forniva il certificato di previdenza
relativo all’ammontare della sua prestazione d’uscita a favore della ex-moglie,
per cui il 2 marzo 2011, il Presidente del Tribunale distrettuale ... trasmetteva
la procedura al sottoscritto Tribunale per l’evasione giudiziaria della stessa.
2.Dopo le dovute inchieste con scritto del 25 maggio 2011 il giudice
dell’istruzione informava le parti nel seguente modo:
“Nel frattempo abbiamo ricevuto le seguenti prese di posizione da parte degli istituti
di previdenza professionale competenti:
- Scritto della ... SA del 26 aprile 2011 (allegato 1) con una prestazione di libero
passaggio totale, tenuto conto di un versamento della ... assicurazioni del 1.
settembre 2006 di fr. 875.--, al 10 dicembre 2010 di fr. 9'653.--.
- Due scritti della ... del 29 aprile 2011 rispettivamente del 6 maggio 2011 / 1.
maggio 2003 (allegati 2 e 3) con una prestazione di libero passaggio al 28 febbraio
2003 di fr. 87'098.80, versati il 5 maggio 2003 alla Fondazione di libero passaggio
della Banca ... di ... a favore di B., e un prelievo anticipato effettuato per la PPA
(promozione della proprietà d’abitazione) il 25 giugno 1999 di fr. 50'000.--,
confermato con scritti della ... del 21 giugno 1999 rispettivamente
dell’Amministrazione federale delle imposte del 21 giugno 1999 (allegati 4 e 5).
- Scritto della Fondazione di libero passaggio della Banca ... dell’11 maggio 2011
(allegato 6) con quattro allegati 6a - 6d (Estratto conto no. S721067N del
16.5.2003, Ordine di chiusura del conto di libero passaggio dell’8.5.2003 firmato
da ambedue i coniugi, Notifica di prestazioni in capitale del 15.5.2003
all’Amministrazione federale delle imposte e Conferma dell’obbligo contributorio
AVS quale persona esercitante un’attività indipendente della Cassa di
compensazione AVS dei Grigioni del 30.4.2003) con la conferma del versamento
in data 15 maggio 2003 di fr. 87'098.80 a B. con la motivazione “Inizio di un’attività
indipendente”.
- Scritto della Cassa pensioni della Confederazione del 13 maggio 2011 (allegato
- con l’entrata dell’assicurato al 1. giugno 1983 e prestazioni di libero passaggio
per il 25 ottobre 1991 (data del matrimonio) di fr. 27'362.40 e all’uscita dalla cassa
pensioni per il 31.12.1998 di fr. 95'782.35, trasferiti il 22 dicembre 1998 alla Cassa
pensioni della ...
In considerazione dei citati scritti nonché da una parte dell’art. 22 cpv. 2 ultima frase
della legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la
vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (legge sul libero passaggio, LFLP), secondo il
quale i pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati, e
dall’altra parte della DTA 135 V 436, secondo la quale solo una perdita registrata su
un prelievo anticipato per la PPA durante il matrimonio non deve essere considerato,
le parti vengono invitate a inviare al Tribunale gli atti riguardanti l’utilizzo del prelievo
anticipato per la PPA il 25 giugno 1999 di fr. 50'000.-- compresi gli atti riguardanti il
destino del rispettivo immobile finanziato con lo stesso, in quanto dalla sentenza di
divorzio non emerge nulla in merito.
A dipendenza delle citate informazioni ancora da fornirci per l’attribuzione a metà
dell’avere LPP durante il periodo di matrimonio determinante (25 ottobre 1991 – 10
dicembre 2010) dovrebbero risultare i seguenti importi:
In caso di perdita sul prelievo anticipato per la PPA:
In favore di A. (1/2 di fr. 9'653.--) fr. 4'826.50
In favore di B.fr. 0.00
Saldo a favore di A.fr. 4'826.50
In caso di presa in considerazione del prelievo anticipato per la PPA di al
massimo fr. 50'000.--
In favore di A. totale disponibile fr. 9'653.00
In favore di B.fr. 0.00
Saldo a favore di A.fr. 9'653.00
In mancanza delle richieste informazioni il Tribunale procederà a mente della
seconda variante, in quanto il prelievo anticipato per la PPA per principio
rimane parte della previdenza professionale.
L’importo stabilito dal Tribunale più rispettivi interessi a norma di legge dovrebbe
quindi essere versato dalla ... SA sul conto dell’attuale istituto di previdenza
professionale oppure su un conto vincolato di una fondazione bancaria di libero
passaggio a favore di A.. In mancanza di una simile indicazione da parte dell’attrice,
l’importo dovrà per forza essere fatto versare alla Fondazione istituto collettore LPP,
Agenzia regionale della Svizzera italiana, Manno, su un conto a favore dell’attrice.”
- a)In data 31 maggio 2011 B. chiedeva di deliberare in virtù della prima variante,
in quanto l’importo di fr. 50'000.-- per la PPA sarebbe stato utilizzato per quella
che sarebbe stata la dimora coniugale e questo immobile in considerazione
della sua personale disastrata situazione economica sarebbe andato all’asta
poco prima del divorzio.
b)Con scritto del 3 agosto 2011 A. chiedeva di procedere in virtù della seconda
variante, in quanto l’importo di fr. 50'000.--anticipato per la PPA sarebbe sì
stato utilizzato per la dimora coniugale, la quale però avrebbe costituito bene
proprio del marito. Ritenuto che lei non sarebbe stata a conoscenza di questo
fatto, il citato importo non sarebbe stato preso in considerazione nella
liquidazione del regime dei beni, per cui il prelievo a mente della DTF 135 V
436, cons. 3.4, rimarrebbe parte della previdenza professionale.
Considerando in diritto:
1.Giusta l’art. 73 della legge federale sulla previdenza professionale per la
vecchiaia i superstiti e l’invalidità (LPP), ogni cantone designa il tribunale che,
quale ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituiti di
previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. In caso di disaccordo fra i coniugi
sulla prestazione d’uscita da dividere in caso di divorzio, il giudice del luogo
del divorzio competente ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LPP deve procedere
d’ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal
giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia. In caso
di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise
conformemente agli art. 122, 123, 141 e 142 CC (art. 22 cpv. 1 della legge sul
libero passaggio, LFLP). Tenor l’art. 22 cpv. 2 LFLP, la prestazione d'uscita
da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione
d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del
divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio
esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione
d'uscita e all'avere di libero passaggio esistente al momento del matrimonio
vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in
contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.
2.Nell’ambito di una procedura di divorzio, i coniugi possono accordarsi sulla
ripartizione dei loro diritti previdenziali. In questo caso, la convenzione diviene
valida dopo l’approvazione da parte del giudice del divorzio e per quanto figuri
nel dispositivo della sentenza (art. 140 cpv. 1 CC). La convenzione così
omologata dal giudice vincola anche gli istituti di previdenza professionale se
i coniugi si sono accordati sulla divisione delle prestazioni d’uscita e sulle sue
modalità d’esecuzione e producono l’attestato degli istituti di previdenza che
confermi l’attuabilità dell’accordo e l’importo degli averi determinanti per il
calcolo delle prestazioni d’uscita (art. 141 cpv. 1 CC). Altrimenti, in base alle
attuali disposizioni in vigore, se un coniuge o ambedue i coniugi sono affiliati
a un istituto di previdenza professionale e se non è sopraggiunto alcun caso
d’assicurazione, ogni coniuge ha diritto alla metà della prestazione d’uscita
dell’altro calcolata per la durata del matrimonio secondo le disposizioni della
LFLP (art. 122 cpv. 1 CC).
3. a)Nella convenzione di divorzio omologata dal Giudice, le parti al punto 8 hanno
pattuito la ripartizione a favore della ex moglie della metà delle prestazioni
d’uscita acquisite dall’allora marito durante il matrimonio. Dal canto suo, la
moglie dava atto al marito di non avere “una previdenza professionale e
pertanto, per quanto la riguarda, non v’è trasferimento di prestazione di libero
passaggio”. Come termine per il trasferimento, la convenzione indicava
correttamente il giorno della crescita in giudicato della sentenza. L’avere di
vecchiaia maturato durante il matrimonio è stato calcolato dall’istituto di
previdenza dell’allora marito a fr. 9'653.--. Di questo importo la metà spetta
alla moglie ovvero fr. 4'826.50.
b)Mentre l’ex marito concorda con questa ripartizione, la ex-moglie pretende
l’attribuzione dell’intero importo di fr. 9'653.-- rinviando al cons. 3.4 della DTF
135 V 436. Per il presente caso risulta invece determinante il cons. 3.3. di
quella sentenza. Come rilevato nel citato scritto del Giudice dell’istruzione alle
parti del 25 maggio 2011 il prelievo anticipato per la PPA per principio rimane
sì parte della previdenza professionale. L’Alta Corte federale precisa però in
seguito che se la proprietà d’abitazione finanziata viene venduta prima del
divorzio, l’importo del prelievo anticipato deve essere a mente dell’art. 30d
cpv. 5 LPP restituito nella misura del ricavo. Con ciò torna a far parte
automaticamente dell’importo da ripartire a metà al momento del divorzio. Se
però in occasione della vendita prima del divorzio viene registrata una perdita
sul prelievo anticipato durante il matrimonio, questa non deve più essere
considerata nella ripartizione (vedi anche il regesto della DTF 135 V 436 che
dice esplicitamente: “Nella determinazione della prestazione di uscita non si
deve considerare una perdita registrata su un prelievo anticipato durante il
matrimonio (cons. 3).” Ora questo è proprio il caso nella presente fattispecie.
Infatti dagli atti risulta che l’abitazione matrimoniale è stata venduta all’incanto
da parte dell’Ufficio di esecuzione del Circolo di ... in data 26 novembre 2009,
vale a dire prima del divorzio, per un importo di fr. 360'000.--, con l’aggiunta
che alla banca acquirente sarà rilasciato per l’importo rimasto scoperto un
attestato d’insufficienza di pegno, mentre i creditori pignoranti riceveranno un
attestato di carenza di beni in seguito a pignoramento. A ciò non cambiano
niente i fatti che la ex-moglie fosse o meno al corrente del prelievo, per il quale
però risulta agli atti indicata pure la sua firma, e che l’importo sia stato o meno
preso in considerazione per la precedente ripartizione dei beni matrimoniali.
Giuridicamente quindi l’importo di fr. 9'653.-- deve essere attribuito alla ex-
moglie per metà.
4. a)Una volta accertato l’importo delle prestazioni d’uscita da ripartire, il Tribunale
amministrativo deve impartire all’istituto di previdenza l’ordine di versamento
delle prestazioni. L’obbligatorietà dell’ingiunzione del Tribunale per gli istituti
di previdenza deriva dalla loro qualità di parte nell’ambito del presente
procedimento (art. 25a cpv. 2 LLP e 40 cpv. 3 LGA). Nell’evenienza, la
beneficiaria dell’avere di previdenza ha indicato per il versamento il suo conto
vincolato presso la ..., Fondazione di libero passaggio 2. pilastro, ...
b)Giusta la prassi del Tribunale federale, l’avere di previdenza che spetta al
coniuge a partire dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio (DTF
135 V 425 cons. 6.3) matura interessi in virtù di quanto previsto all’art. 12 OPP
- Il saggio minimo di tale interesse dal 1. gennaio 2009 è del 2% (DTF 129 V
251 cons. 3 e 4). Se il regolamento interno della ... SA dovesse prevedere un
saggio maggiore, è questo che dovrà essere applicato (DTF 129 V 251 cons.
- a partire dal 10 dicembre 2010. Gli interessi maturano fino alla scadenza
del termine per il trasferimento dell’avere di previdenza, ovvero fino a 30 giorni
dopo la crescita in giudicato di questa sentenza, oppure, in caso
d’impugnazione al Tribunale federale, fino a quando verrà prolata la decisione
dell’Alta Corte federale (DTF 129 V 251 cons. 5). Da quel momento è dovuto
un interesse del 3% giusta i combinati disposti di cui all’art. 7 OLP e 12 OPP
5.La procedura è in applicazione agli art. 25 LLP, 73 cpv. 2 LPP e 72 cpv. 1
LGA gratuita. Giusta la prassi di questa sede, non vengono di regola
assegnate ripetibili alle parti contendenti (STA S 07 5).
Il Tribunale decide:
- a)Viene constatato che l’avere di previdenza che B. ha maturato durante il
matrimonio è di fr. 9'653.--.
b)Alla Fondazione collettiva LPP ... SA, ..., viene fatto ordine di versare entro
30 giorni dalla crescita in giudicato di questa sentenza a favore di A. nata ...
(6 giugno 1969), ..., la metà di questa prestazione, cioè fr. 4'826.50, con i
relativi interessi giusta quanto esposto nei considerandi, presso la ...,
Fondazione di libero passaggio 2. pilastro, ... (No. C.B. 4879, No. di conto
935238-81, IBAN CH58 0483 5093 5238 8100 0).
2.La procedura è gratuita.
3.Non vengono assegnate ripetibili.