S 08 21 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni SENTENZA del 6 maggio 2008 nella vertenza di diritto amministrativo concernente rendita AI (completiva) 1.... beneficia dal 1. gennaio 2001 di una rendita d’invalidità, attualmente corrispondente ad una rendita intera. Accanto alla rendita ordinaria, all’assicurato venivano riconosciute una redita completiva per la moglie ed inizialmente anche una rendita per il figlio nato nel 1980. In seguito all’approvazione popolare della 5a revisione della legge sull’assicurazione per l’invalidità (LAI) il 17 giugno 2007, le rendite completive correnti per coniugi venivano abrogate senza eccezioni. Per questo, nel novembre del 2007, l’Ufficio AI del Cantone dei Grigioni informava l’assicurato sulla revoca della rendita completiva per la moglie dal 1. gennaio 2008. 2.Su richiesta dell’interessato, con decisione 9 gennaio 2008, l’ufficio AI confermava la soppressione della rendita completiva per la moglie a far stato dal 1. gennaio 2008, data dell’entrata in vigore della 5a revisione della LAI. 3.Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 11 febbraio 2008, ... chiedeva l’ulteriore erogazione della rendita completiva per la moglie, avendo l’assicurato contato su tale prestazione e non essendo la stessa compensabile con altre prestazioni. 4.Nella propria presa di posizione l’ufficio AI concludeva alla reiezione del ricorso, essendo state le rendite completive soppresse con effetto a partire dal 1. gennaio 2008. La questione del rigore particolare che una simile soppressione potrebbe comportare riguarda il diritto a prestazioni da parte di altre assicurazioni sociali. Nell’evenienza, i contatti ed i calcoli operati
avrebbero permesso di concludere che l’istante non avrebbe diritto alla compensazione della prestazione soppressa. Considerando in diritto: 1.La controversia verte sulla liceità della soppressione della rendita completiva per la moglie del ricorrente a partire dal 1. gennaio 2008. Non è invece oggetto di ricorso la questione di sapere se la rendita possa o meno essere compensata con prestazioni di altre assicurazioni sociali. 2. a)Nell’ambito della 4a revisione della LAI, erano state soppresse con effetto dal
i suoi diritti acquisiti. Infatti, per far fronte ai propri obblighi egli avrebbe fatto affidamento anche sul contributo finanziario rappresentato dalla rendita completiva della moglie. 3. a)Il principio della fiducia (corollario di quello della buona fede) dedotto dall’art. 9 CF conferisce ad ogni individuo la facoltà di esigere che l'autorità statale si conformi alle sue promesse e sia coerente nei propri comportamenti, evitando di contraddirsi o di deludere la fiducia da essa ragionevolmente suscitata (DTF 131 II 627 cons. 6.1, 130 I 26 cons. 8.1, 125 I 219 cons. 2c, 122 II 123 cons. 3b/cc e 121 I 181 cons. 2a). Affinché un assicurato possa appellarsi al principio della fiducia occorre che siano soddisfatte cumulativamente delle precise condizioni: l'autorità deve anzitutto essere intervenuta in una circostanza concreta nei confronti di una persona determinata (DTF 125 I 274 cons. 4c); essa deve avere, o essere reputata avere, agito nel rispetto dei limiti della sua competenza; l'invalidità o l'errore dell'atto sul quale l'amministrato ha improntato il suo comportamento non doveva essere immediatamente riconoscibile; l'amministrato stesso deve essersi fondato su queste assicurazioni o su tale comportamento per prendere disposizioni che non può modificare senza subire un pregiudizio (DTF 121 V 66 cons. 2a); infine, e in ogni caso, la situazione giuridica non deve essersi modificata tra il momento in cui l'autorità si è pronunciata e quello in cui l'amministrato ha preso le sue disposizioni (DTF 131 II 636 cons. 6, 129 I 170 cons. 4.1 e 122 II 123 cons. 3b/cc). Nell’evenienza, quest’ultima condizione fa manifestamente difetto, essendo subentrato un cambiamento della normativa LAI, per cui l’appello al principio della fiducia non è pertinente (sentenza del 14 aprile 2008, 8C_542/2007). b)Secondo i principi generali del diritto, ai fatti le cui conseguenze giuridiche sono in discussione, si applicano le norme in vigore al momento in cui questi fatti si realizzano (DTF 130 V 329, 129 V 1 cons. 1.2, 128 V 315, 123 V 28, cons. 3 e 135 cons. 2b nonché 122 V 36 cons. 1). Ciò vale anche in caso di cambiamento delle norme di diritto, a meno che vi sia una regolamentazione transitoria contraria (DTF 127 V 309 cons. 3b). Generalmente, inoltre, è esclusa la retroattività di una norma. La giurisprudenza federale in
applicazione all’art. 8 CF, ammette la retroattività solo qualora la stessa sia stata esplicitamente predisposta oppure, tenuto conto del senso del disposto, appaia chiaramente voluta, abbia effetti moderati nel tempo, non comporti inaccettabili disparità di trattamento, sia giustificata da motivi degni di nota e non leda diritti acquisiti (DTF 122 V 408 cons. 3b/aa, 120 V 329 cons. 8b e sentenze ivi citate). Dalla retroattività propria, la quale si riferisce all'applicazione di nuove norme a fatti terminati prima della loro adozione e che come esposto in precedenza è di principio esclusa, va distinta la retroattività impropria, che è invece, in linea di massima, permessa. Questa evenienza è data allorquando il nuovo diritto produce effetti solo dopo la sua entrata in vigore, anche se si applica a fattispecie esistenti prima della sua entrata in vigore, oppure quando il nuovo diritto si applica a fattispecie durevoli non ancora venute a conclusione nell'istante in cui interviene il cambiamento di legge. In tal caso si applica di regola il nuovo diritto, salvo se vi sia una disposizione transitoria che prevede il contrario (DTF 123 V 135 cons. 2b e 121 V 100 cons. 1a). E' retroattiva in senso improprio, la norma giuridica che esercita i suoi effetti "ex nunc et pro futuro", vale a dire su uno stato di cose iniziato nel passato ma che si protrae dopo il cambiamento dell'ordinamento giuridico (André Grisel, Traité de droit administratif, vol. 1, pag. 150). Già nella DTF 108 V 119 cons. 5 il TF riconosceva al legislatore la facoltà di poter modificare la legislazione in materia di prestazioni assicurative a favore o a scapito degli assicurati anche per le prestazioni correnti, onde accordare agli assicuratori il necessario spazio di manovra nella gestione delle nuove situazioni in cui vengono a trovarsi e per garantire la loro sussistenza nel tempo. c)Nell’evenienza in parola, il diritto alla rendita d’invalidità - e quindi anche alla rendita completiva per il coniuge - era sorto nel 2001, prima della decisione popolare di sopprimere le rendite completive correnti a partire dal 1. gennaio 2008. L’erogazione di una rendita non è però un avvenimento unico, al quale, a meno di una disposizione in senso contrario, non va applicata retroattivamente una nuova norma (retroattività propria), bensì una situazione duratura non ancora conclusasi al momento della modifica della LAI, e alla quale pertanto il nuovo diritto è, di principio, immediatamente applicabile per
il periodo posteriore alla sua entrata in vigore, a meno che esista una disposizione contraria della legge. Poiché questa disposizione contraria è stata espressamente soppressa con la 5a revisione della LAI, l’istante non vanta alcun diritto acquisito al mantenimento della rendita per coniuge. Ne discende che la soppressione decisa va in questa sede protetta e il ricorso deve essere respinto. 4.In deroga all’art. 61 lett. a LPGA, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata tra fr. 200.-- e fr. 1000.-- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (art. 69 cpv. 1bis LAI). Per questo al ricorrente vengono accollati fr. 300.-- di spese. Il Tribunale decide: 1.Il ricorso è respinto. 2.Vengono prelevati dei costi di fr. 300.--, il cui importo sarà versato da ... entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.