Comunicata in data VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI V 21 4 1a Camera in qualità di Corte costituzionale PresidenzaRacioppi GiudiciAudétat e von Salis AttuarioPaganini SENTENZA del 21 settembre 2021 nella vertenza di diritto costituzionale A., patrocinato dall'Avvocato Mattia Guerra, ricorrente contro Comune di B., patrocinato dall'Avvocato Davide Nollo, convenuto e C._____, patrocinata dall'Avvocato lic. iur. Fabrizio Keller, convocata concernente elezioni

  • 2 - I. Ritenuto in fatto: 1.Successivamente alle dimissioni di due Municipali, il Municipio di B._____ ha avviato la procedura per l'elezione complementare di due municipali (nonché di due supplenti del Consiglio scolastico) per il quadriennio 2021-

2.Il 12 maggio 2021 il Municipio ha pubblicato le tre rispettive liste pervenute, ciascuna con un unico candidato. Contro la pubblicazione delle liste non è stato interposto ricorso. 3.Il 13 giugno 2021 si sono svolte le elezioni e in stessa data il Municipio ha pubblicato i risultati. Tra i due municipali eletti vi era C.. 4.A seguito dei dubbi sollevati dal Vicesindaco A. in fase preelettorale, su richiesta del Municipio del 18 giugno 2021 l'Ufficio controllo abitanti ha verificato il domicilio di C._____ e con rapporto del 21 giugno 2021 ha dichiarato che esso si trova a B.. A. è stato messo al corrente di questi chiarimenti. 5.Avverso il risultato dell'elezione complementare pubblicato il 13 giugno 2021, il 23 giugno 2021 A._____ (qui di seguito: ricorrente) ha inoltrato ricorso costituzionale al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni con richiesta di effetto sospensivo e postulando l'annullamento dell'elezione di C._____ quale municipale. In sostanza, il ricorrente sosteneva che C._____ non sarebbe domiciliata a B._____ perché vivrebbe a D._____ con il marito e la figlia in un'abitazione probabilmente di proprietà. Di conseguenza, ella non avrebbe potuto candidarsi ed essere eletta come municipale. Inoltre, egli rimproverava al convenuto risp. all'Ufficio controllo abitanti di non aver accertato l'effettivo domicilio di C._____.

  • 3 - 6.Il 25 giugno 2021 il Giudice istruttore ha dichiarato urgente la presente procedura. 7.Nella presa di posizione del 6 luglio 2021 il Comune di B._____ (qui di seguito: convenuto) ha chiesto il rigetto della richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso nonché del ricorso, per quanto ricevibile. Essenzialmente, il convenuto affermava che come da notifica al controllo abitanti dell'8 agosto 2019, dopo la scomparsa del padre C._____ si è trasferita a B._____ con la figlia in un appartamento dello stesso edificio in cui abita la madre. Il convenuto riferiva che il Comune di D._____ (TI) non si è opposto al trasferimento di domicilio. Stando al convenuto, C._____ lavora a E._____ in una propria società fiduciaria, paga le imposte nei Grigioni, sua figlia nell'anno scolastico 2019-2020 ha frequentato la scuola dell'infanzia a B._____ e per l'anno scolastico 2020- 2021 è iscritta alla scuola elementare di B._____ dove ha terminato la prima classe elementare. C._____ sarebbe inoltre proprietaria di una palazzina a D._____ in cui vive il marito. Benché autorizzata a soggiornare a D., passerebbe la maggior parte del tempo a B. con la madre e la figlia. 8.Nella presa di posizione del 13 luglio 2021 C._____ (qui di seguito: convocata) ha chiesto il rigetto del ricorso nella misura in cui sia ricevibile. Così come il convenuto, ella argomentava che il proprio domicilio si trova a B._____, e ciò non solo dal giorno delle elezioni ma già dal 9 agosto
  1. Ella precisava che la figlia è iscritta presso la scuola elementare a B._____ anche per il prossimo anno scolastico, ovvero per la seconda classe elementare. La figlia avrebbe inoltre frequentato il doposcuola a B._____ per tutto l'anno scolastico 2020-2021 nonché il campo estivo a B._____ nel mese di luglio 2021. La convocata ha inoltrato diverse pezze giustificative riguardo al suo domicilio a B.. Ella ha inoltre specificato che l'abitazione a B. in cui risiede con la figlia e in cui risiede anche
  • 4 - la madre è una casa bifamiliare di proprietà di famiglia idonea a ospitare entrambe, come dimostrato dalla stima immobiliare allegata. L'appartamento dove invece viveva con il marito sarebbe in comproprietà con quest'ultimo. Questi avrebbe mantenuto il proprio domicilio a D._____ anche per motivi di lavoro, siccome lavora come responsabile della sicurezza per le Aziende municipalizzate H., settore acqua potabile, e deve garantire un intervento di picchetto entro 15 minuti in caso di guasto. La convocata spiegava inoltra che il ricorrente avrebbe frainteso il suo intento: ella non avrebbe mai pensato di rivendicare il dicastero finanze assegnato al ricorrente. Il ricorso sarebbe inoltre proposto in malafede, siccome il ricorrente avrebbe potuto sollevare la contestazione del domicilio della convocata allorché questa si era candidata nelle (regolari) elezioni a ottobre 2020 (candidatura che il ricorrente aveva peraltro gradito) o al momento del deposito delle liste per l'elezione suppletiva del 13 giugno 2021 qui in discussione. 9.Su incarico dell'Ufficio controllo abitanti, il 18 luglio 2021 la Polizia comunale di B. ha effettuato un controllo presso l'abitazione di C., accertandone la presenza nonché quella della figlia e rilevando che l'abitazione dispone di 3.5 locali. Gli ulteriori controlli del 2 agosto 2021 e del 24 agosto 2021 hanno parimenti confermato la presenza di C. e di sua figlia (come pure del marito durante il controllo del 24 agosto 2021). 10.Con decreto procedurale del 20 luglio 2021 il Giudice istruttore ha negato l'effetto sospensivo al ricorso. 11.Nella replica del 18 agosto 2021 il ricorrente si è riconfermato nei suoi petiti di ricorso. In special modo, egli eccepiva la credibilità delle asserite verifiche dell'Ufficio controllo abitanti, in quanto avvenute in soli due giorni oltretutto nel fine settimana e non documentate. La dichiarazione del 21

  • 5 - giugno 2021 dello stesso recherebbe inoltre la firma di F., che non sarebbe mai stata responsabile di detto ufficio e che a quell'epoca aveva già inoltrato le proprie dimissioni. Al ricorrente inoltre non appariva credibile che il marito della convocata non possa trasferirsi a B. perché deve garantire il servizio di picchetto, siccome B._____ dista 13 minuti da H.. I dubbi sull'effettivo domicilio della convocata sarebbero inoltre sorti contestualmente alle recenti elezioni; lo dimostrerebbe il fatto che dopo la seduta dell'11 maggio 2021 il Municipio avrebbe chiesto all'Ufficio cantonale per i comuni un parere in merito. Infine, il ricorrente faceva riferimento a una recente richiesta di trasporto scolastico per la figlia della convocata in cui si chiedeva il trasporto da D.. 12.Nella duplica del 30 agosto 2021 il convenuto ha mantenuto invariati i suoi petiti e ha contestato le argomentazioni della replica. La dichiarazione dell'Ufficio controllo abitanti non sarebbe pro forma, come vorrebbe far credere il ricorrente ma, vista l'urgenza, si baserebbe sulle informazioni che detto ufficio aveva a disposizione. Inoltre, il convenuto sottolineava che anche i controlli della Polizia comunale hanno accertato la presenza della convocata nell'abitazione a B.. Il convenuto precisava poi che F., quale impiegata amministrativa presso il Comune, si occuperebbe del controllo degli abitanti quando la vicesegretaria è assente. 13.Nella duplica del 30 agosto 2021 la convocata ha confermato i propri petiti e ha controbattuto alle argomentazioni esposte nella duplica del convenuto puntualizzando, in particolare, che il marito avrebbe un obbligo di intervento esteso all'intero territorio della Città di H._____ e non solo a H._____ stessa; inoltre, ella e il marito non avrebbero mai fatto richiesta di un trasporto scolastico da D._____ a B._____ per la loro figlia.

  • 6 - 14.Su invito del Giudice istruttore facente seguito alla richiesta di produzione del ricorrente, con scritto del 9 settembre 2021 il convenuto ha inoltrato copia del verbale della seduta del Consiglio scolastico di B._____ del 9 giugno 2021 da cui si apprende che il sig. G._____ (frazione di B.) chiede che la scuola organizzi il trasporto allievi, partendo fra l'altro dal presupposto che la figlia della convocata sia di D.. A questa dichiarazione il convenuto nello scritto del 9 settembre 2021 osservava che né la convocata né suo marito avrebbero fatto richiesta di trasporto per la figlia da D._____ e che essi non hanno nemmeno partecipato all'incontro del 9 giugno 2021 con il Consiglio scolastico. Il convenuto non sapeva spiegarsi come mai il sig. G.._____ ritenesse che la figlia abiti a D., ma probabilmente sarebbe dovuto al fatto che la figlia a volte dorme dal padre che vive a D.. Il convenuto osservava che la richiesta di trasporto, in ogni caso, è antecedente al 13 giugno 2021, ovvero al giorno delle elezioni municipali suppletive. II. Considerando in diritto: 1.Questo Tribunale è competente giusta l'art. 57 cpv. 1 lett. b della Legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100) per giudicare il ricorso costituzionale contro il risultato dell'elezione complementare delle autorità comunali per il quadriennio 2021-2024 del 13 giugno 2021, pubblicato il 13 giugno 2021, secondo cui quali municipali risultano eletti la qui convocata e un altro candidato. La legittimazione al ricorso del ricorrente, che è domiciliato nel Comune convenuto, è indiscussa (art. 58 cpv. 2 LGA). Il ricorso inoltrato il 23 giugno 2021 è tempestivo (art. 60 cpv. 2 LGA) e rispetta i requisiti formali (art. 38 LGA), per cui è ricevibile. 2.Controverso è se la convocata ha il domicilio nel Comune convenuto e se la sua elezione quale municipale è valida o meno.

  • 7 - 3.Come si vedrà più sotto, il domicilio della convocata nel Comune di B._____ è dimostrato. Si può dunque lasciare aperta la questione, avanzata dalla convocata, se il ricorso sia da considerare tardivo in seguito al riconoscimento della candidatura della convocata risp. alla mancata opposizione alla relativa lista depositata in cui figurava la convocata. Per le stesse ragioni, non occorre nemmeno approfondire la questione della malafede del ricorrente sollevata dalla convocata. 4.1.In base all'art. 39 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost.; RS 101) la Confederazione disciplina l'esercizio dei diritti politici in materia federale e i Cantoni in materia cantonale e comunale (cpv. 1). I diritti politici si esercitano nel luogo di domicilio. La Confederazione e i Cantoni possono prevedere eccezioni (cpv. 2). Nessuno può esercitare i diritti politici in più di un Cantone (cpv. 3). I Cantoni possono prevedere che i neodomiciliati esercitino il diritto di voto in materia cantonale e comunale soltanto dopo un termine d'attesa che non può superare tre mesi (cpv. 4). Secondo l'art. 25 cpv. 2 della Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni (LCom; CSC 175.050) possono essere elette in seno al municipio e al parlamento comunale le persone che al più tardi al momento delle elezioni sono domiciliate nel comune. Il domicilio deve essere mantenuto durante l'intero periodo di carica. 4.2.In assenza di disposizioni diverse nel diritto cantonale o comunale, la nozione di domicilio va intesa ai sensi degli artt. 23 segg. del Codice civile svizzero (CC; RS 210) (cfr. sentenza del Tribunale federale [STF] 1C_373/2007 del 6 agosto 2008 consid. 2 con rinvii). Secondo questa norma, il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente (cpv. 1 prima frase). Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi (cpv. 2). Secondo costante giurisprudenza, la costituzione del domicilio presuppone l'adempimento di due condizioni cumulative: quella oggettiva della

  • 8 - residenza effettiva in un determinato luogo e quella soggettiva dell'intenzione concretamente manifestata dall'interessato di stabilirvisi durevolmente (cfr. DTF 137 II 122 consid. 3.6, 134 V 236 consid. 2.1, 133 V 309 consid. 3.1 con rinvii). I cittadini hanno il loro domicilio dove mantengono il centro delle loro relazioni personali (cfr. DTF 136 II 405 consid. 4.3, 127 V 237 consid. 1 con rinvii). Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento telefonico e un recapito postale (sentenza del Tribunale amministrativo [STA] U 20 40 del 16 giugno 2020 consid. 2.2 con rinvii). Se una persona soggiorna in due (o più) luoghi diversi e intrattiene delle relazioni in entrambi, occorre tener conto dell'insieme delle sue condizioni di vita individuando tutti i fattori che potrebbero rilevarsi importanti; il centro della sua esistenza si troverà dove si focalizza la maggior parte degli elementi inerenti alla sua vita personale, sociale e professionale, di modo che i legami con questa località risultino preponderanti per intensità rispetto a quelli con altri luoghi o paesi (cfr. DTF 125 III 100 consid. 3; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni P.5/05 del 6 gennaio 2006 consid. 2; cfr. per tutto STA U 20 83 del 24 marzo 2021 consid. 2 con riferimenti). 5.Dalla fattispecie accertata in base agli atti e alle attendibili dichiarazioni delle parti non affiorano dubbi sul fatto che la convocata abbia il suo domicilio a B.. Infatti, ella ha notificato il cambio di domicilio da D. a B._____ in data 8 agosto 2019 (cfr. notifica arrivo [doc. 5 convenuto]). Ella lavora e paga le imposte nei Grigioni (cfr. decisioni di tassazione definitiva 2019 [doc. 9 seg. convocata]). Inoltre, facendo parte della comunione ereditaria, ella è comproprietaria dell'immobile a B._____ in cui evidentemente vive con la figlia, come verificato durante i tre controlli effettuati dalla Polizia comunale (cfr. doc. 13 convenuto). Nello stesso

  • 9 - immobile vive pure sua madre (cfr. stima dell'immobile [doc. 11 convocata]), di cui la convocata si prende cura in seguito alla morte del marito (cfr. doc. 8, 9 convenuto). In più, la figlia della convocata frequenta la scuola elementare nonché il doposcuola a B._____ e quest'anno ha pure partecipato al campo estivo organizzato da questa scuola (cfr. e-mail del 1. luglio 2021 della Direzione Scuole [doc. 11 convenuto]; fattura del 6 luglio 2021, e-mail del 26 giugno 2021 dell'organizzatrice e ordine di pagamento del corso [doc. 2, 4 convocata]). Il fatto che talvolta (con relativa autorizzazione [doc. 14 convenuto]) la convocata soggiorni a D., dove vive suo marito in un'abitazione in comproprietà con la convocata (cfr. decisioni di tassazione definitiva 2019 con ripartimento dell'immobile [doc. 9 seg. convocata]), non cambia nulla alla conclusione che ella ha il suo domicilio a B.. È infatti permesso che dei coniugi abbiano domicili separati. Nel caso di specie è acclarato che il marito della convocata continua a vivere a D._____ fondamentalmente per motivi di lavoro. Parimenti ininfluente è infine il fatto che durante l'incontro con il Consiglio scolastico del 9 giugno 2021 (cfr. relativo protocollo [doc. 18 convenuto]) presumibilmente un genitore abbia ritenuto – erroneamente, visto quanto constatato sopra – che la figlia della convocata abiti a D.. 6.Visto che per questo Tribunale già in base alle prove a disposizione è accertato il domicilio della convocata a B., si rinuncia all'assunzione delle ulteriori prove richieste dal ricorrente. 7.In conclusione, il ricorso va respinto e l'elezione impugnata confermata. 8.Le spese procedurali, composte da una tassa di Stato fissata a CHF 2'000.00 e spese di cancelleria, sono poste a carico del soccombente ricorrente (art. 73 cpv. 1 LGA). Siccome il ricorso appare temerario, in deroga alla regola di cui all'art. 78 cpv. 2 LGA al Comune convenuto è

  • 10 - assegnato un indennizzo a carico del ricorrente per le spese causategli da questa procedura per l'importo forfettario di CHF 1'000.00. Il ricorrente deve inoltre rifondere alla convocata le spese di patrocinio. La nota d'onorario del 7 settembre 2021 del patrocinatore della convocata prevede, oltre alle spese di cancelleria fatturate al 3 % dell'onorario, la voce "spese vive" per l'ammontare di CHF 26.60. Questo importo si compone dei costi per porti e telefoni dettagliatamente riportati nella parcella. Secondo costante prassi di questo Tribunale, tuttavia, o il legale dimostra nel dettaglio tutte le spese da lui sostenute o gli viene riconosciuto un importo forfettario per le spese fino al 3 % dell'onorario. Non si conforma alla prassi di questo Tribunale la scelta del legale di cumulare le spese vive con l'importo forfettario per le spese. Il Tribunale ritiene che le spese vive siano comprese in detto importo forfettario concesso per le spese in senso esteso. Pertanto, le prestazioni rivendicate sono decurtate di CHF 26.60 per le spese vive. Riconosciuto a titolo di ripetibili in favore della convocata risulta quindi un indennizzo pari a CHF 5'144.85. III. Per questi motivi il Tribunale giudica: 1.Il ricorso è respinto. 2.Vengono prelevate le seguenti spese processuali:

  • una tassa di Stato diCHF2'000.00

  • e le spese di cancelleria diCHF257.00 totaleCHF2'257.00 Tali spese sono poste a carico di A._____.

  • 11 - 3.A._____ versa al Comune di B._____ CHF 1'000.00 e a C._____ CHF 5'144.85 a titolo di ripetibili. [Vie di diritto] [Comunicazioni

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