DTF 125 II 518, DTF 123 I 97, 1C_373/2007, 1P.511/2006, + 1 weiteres
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI V 13 2 1a Camera in qualità di Corte costituzionale presieduta da Stecher, e composta dal giudice Audétat e dal presidente Meisser, attuaria Krättli-Keller SENTENZA del 5 luglio 2013 nella vertenza di diritto amministrativo A. e cointeressati_____, rappresentati dall'Avvocato lic. iur. Ilario Bondolfi, ricorrenti contro Comune di Roveredo, convenuto 1 B., convenuto 2 e C., rappresentato dall’Avvocato Ulderico Provini, convenuto 3 concernente diritti politici (elezioni)
2 - 1.A Roveredo, il municipio è eletto con il sistema di voto proporzionale. Poiché dall’inizio del 2013 solo due dei cinque municipali democraticamente eletti dal popolo facevano ancora parte dell’esecutivo e considerato che dai partiti non venivano presentati dei subentranti, l’esecutivo comunale, presieduto da un commissario governativo, dava avvio alla procedura per un’elezione suppletiva del municipio per la legislatura 2011-2014 e fissava, come data per la presentazione delle liste dei candidati, il 13 marzo 2013. Il 20 marzo 2013 il Municipio di Roveredo pubblicava le cinque liste pervenute, quattro delle quali proponenti un solo candidato e una contenente due candidati, precisando che i canditati – intesi erano C._____ (lista R., sulla quale figuravano due candidati) e B._____ (lista N.) - sarebbero stati eleggibili solo qualora fossero risultati “formalmente ed effettivamente domiciliati a Roveredo al momento dell’elezione”. 2.Contro questa pubblicazione, il 28 marzo 2013, A. e cointeressati_____ interponevano ricorso al Tribunale amministrativo dei Grigioni per violazione del loro diritto di voto, chiedendo che C._____ e B._____ venissero stralciati dalle rispettive liste. Il primo non sarebbe stato domiciliato a Roveredo al momento della presentazione delle liste e attualmente pretenderebbe di esserlo pur rifiutando di fornire un recapito. B._____ avrebbe invece trasferito il proprio domicilio da O.1._____ a Roveredo solo in vista dell’introduzione delle liste, per poi domiciliarsi nuovamente a O.1._____, onde non perdere la patente di notaio ticinese. Per i ricorrenti, il domicilio politico giusta la normativa cantonale equivarrebbe al domicilio civile. I due candidati in oggetto non avrebbero conseguentemente avuto il loro domicilio sul territorio comunale al momento della presentazione delle liste. Determinante sarebbe stato però propriamente questo momento, non essendo più possibile - dopo la presentazione delle liste o dopo l’elezione - rinunciare al mandato se non
3 - per motivi di incompatibilità. Contemplando poi la normativa comunale la possibilità di elezioni tacite, i candidati dovrebbero essere direttamente eleggibili il giorno del deposito delle liste, come sarebbe del resto previsto dalla normativa cantonale anche per l’elezione dei membri dei tribunali distrettuali. La diversa regola conosciuta dal diritto federale non sarebbe nell’evenienza applicabile e una differente soluzione potrebbe comportare la violazione del divieto di esercitare i propri diritti politici in più di un cantone. 3.Nella presa di posizione del 23 aprile 2013, il Comune di Roveredo si rimetteva al giudizio del Tribunale amministrativo e precisava che il candidato C._____ avrebbe comunicato al municipio il 12 aprile 2013 di avere l’intenzione di risiedere a Roveredo dal 1. maggio 2012 (recte:
4 - sufficiente la condizione che imporrebbe la presa di un domicilio al più tardi il quinto giorno prima dell’elezione, come previsto dal diritto cantonale in materia di elezioni al Consiglio nazionale. Infine verrebbe decisamente contestata la possibilità, ventilata nel ricorso, di poter esercitare i diritti politici sul territorio di più comuni contemporaneamente, dato che il candidato sarebbe iscritto nel catalogo elettorale di Roveredo dal trasferimento della propria fede d’origine e non potrebbe pertanto più votare presso il comune dove avrebbe detenuto il proprio domicilio anteriore. 5.Anche B._____ concludeva alla reiezione del ricorso, reputando del tutto legittima la scelta operata quanto alla presa ed al successivo trasferimento del domicilio da O.1._____ a Roveredo e da Roveredo a O.1.. Per il resto, del tutto esenti da dubbi legati all’effettività del domicilio o alla presenza di motivi d’incompatibilità delle cariche non andrebbero né i ricorrenti, né gli altri candidati in lizza e neppure i due municipali già in carica. Per quanto riguarda la questione materiale, il convenuto 2 invitava il Tribunale amministrativo a voler decidere in ossequio al principio della proporzionalità ed a ingerire pertanto nel minor modo possibile nei diritti civici dei cittadini. 6.Il 14 maggio 2013 il comune convenuto precisava che B. avrebbe notificato il suo arrivo il 13 marzo 2013 depositando la fede d’origine e il 20 marzo successivo avrebbe richiesto l’annullamento del trasferimento e il ritorno degli atti al Comune di O.1.. C. avrebbe notificato il suo arrivo il 14 marzo 2013 e lo stralcio dal catalogo elettorale del Comune di O.2._____ sarebbe avvenuto il 13 marzo 2013. Al comune convenuto l’atto di origine sarebbe pervenuto il 20 marzo 2013. La notifica di arrivo non avrebbe indicato il numero del fabbricato dove il nuovo cittadino avrebbe abitato. Su ripetuta richiesta dell’autorità comunale il
5 - candidato avrebbe poi, in data 12 aprile 2013, fornito un diverso indirizzo del recapito indicato in precedenza, pretendendo di abitare presso una persona privata e di avere l’intenzione di trasferirsi nel nuovo appartamento in via di costruzione dal 1. maggio 2013. A tutt’oggi lo stabile non sarebbe ancora abitabile. 7.Nella replica alla presa di posizione di C., i ricorrenti ribadivano che questi non sarebbe in effetti mai stato domiciliato sul territorio del comune di Roveredo, indipendentemente da quanto attestato dal catalogo elettorale. Questo candidato non potrebbe pertanto andare in votazione. Parimenti anche B. non sarebbe mai stato effettivamente domiciliato a Roveredo e, a parte il tono polemico, nelle proprie osservazioni sul ricorso il candidato non addurrebbe alcun elemento di rilievo per dirimere la qui controversa questione del domicilio. 8.Come il Comune di Roveredo rinunciava a duplicare l’11 giugno 2013, anche B._____ nella propria duplica rinviava alle considerazioni già fatte in precedenza. Il convenuto 2 reputava del tutto irrilevante il fatto che la città di O.1._____ non avesse neppure registrata la sua partenza, non modificando tale concezione l’indubbia elezione di domicilio a Roveredo giusta la documentazione prodotta. 9.Nella propria duplica, C._____ ribadiva l’elezione di domicilio nel Comune di Roveredo, essendo iscritto nel catalogo elettorale e non avendo l’esecutivo contestata l’esistenza di un domicilio in detto luogo. L’unico motivo per cui abiterebbe presso una persona privata sarebbe legato alla mancata ultimazione - entro il termine che si sarebbe prefissato - dell’ap- partamento in via di edificazione da parte da parte della ditta di cui sarebbe proprietario. Sarebbe però sua ferma intenzione risiedere a Roveredo. Come iscritto nel catalogo elettorale il convenuto 3 avrebbe
6 - indubbiamente la capacità di eleggere e, quale corollario della prima, anche quella di essere eletto. 10.Già in data 8 aprile 2013 al ricorso veniva conferito l’effetto sospensivo e l’elezione veniva sospesa fino a giudizio conosciuto sulla presente vertenza. Considerando in diritto: 1.E’ controversa la questione si sapere se i candidati in lizza per l’elezione suppletiva del municipio siano eleggibili a condizione che abbiano il loro domicilio sul territorio comunale al momento dell’elezione, come stabilito nella pubblicazione ufficiale delle liste, o se due di essi debbano essere, come preteso dai ricorrenti, stralciati dalle liste ufficiali, per non aver avuto, o per aver detenuto solo in modo fittizio, il loro domicilio sul territorio del comune convento al momento della presentazione delle liste. La controversia è legata, per il convenuto 3, alla pretesa assenza di domicilio sul territorio comunale al momento della presentazione delle liste e, per il convenuto 2, alla creazione di un semplice domicilio fittizio onde consentire una candidatura altrimenti improponibile. 2.Giusta l'art. 57 cpv. 1 lett. b della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CS 370.100), in veste di Corte costituzionale il Tribunale amministrativo giudica ricorsi contro attentati al diritto di voto, nonché elezioni e votazioni. In caso di ricorsi contro attentati al diritto di voto, nonché contro elezioni o votazioni il termine è di dieci giorni dalla pubblicazione ufficiale dei risultati della votazione (vedi art. 60 cpv. 1 lett. b LGA). E' legittimato a ricorrere contro attentati al diritto di voto, nonché contro elezioni e votazioni chiunque abbia diritto di voto nel rispettivo
7 - circondario elettorale o di votazione (art. 58 cpv. 2 LGA). Nell’evenienza l’istanza è stata presentata entro 10 giorni dalla pubblicazione delle liste ed è pertanto indubbiamente tempestiva e la legittimazione al ricorso è data, essendo i ricorrenti maggiorenni e domiciliati nel comune convenuto. E’ allora irrilevante sapere se tutti gli istanti abbiano un domicilio effettivo a Roveredo, essendo almeno una parte di questi incontestabilmente legittimati a ricorrere (PTA 2012 no. 7 cons. 1c).
9 - (Costc) e il regolamento comunale sulle elezioni e votazioni (REV). In base all’art. 5 Costc, il diritto di voto spetta a tutte le persone di cittadinanza svizzera che hanno compiuto il diciottesimo anno d’età, che sono domiciliate nel Comune o risiedono all’estero, e che godono dei diritti civili. Giusta l’art. 7 Costc, il diritto di eleggibilità spetta a tutte le persone di cittadinanza svizzera che hanno compiuto il diciottesimo anno d’età, che sono domiciliate nel Comune o risiedono all’estero, e che godono dei diritti civili. Per le condizioni di eleggibilità, analogamente a quanto previsto dallo Statuto comunale, l’art. 1 REV, precisa che il diritto di voto e di eleggibilità spetta ai cittadini svizzeri e alle cittadine svizzere che godono dei diritti civili, che hanno compiuto 18 anni e che sono domiciliati e domiciliate nel comune (cpv. 1). Ad eccezione della situazione per le svizzere e gli svizzeri all’estero, in base alla legislazione comunale è conseguentemente innegabile che il domicilio sia un presupposto per essere eletto e non solo una condizione per l’esercizio del mandato. Come non viene del resto neppure contestato, la persona che non ha domicilio sul territorio del comune convenuto non è eleggibile. b)Resta da stabilire se l’elezione di domicilio debba già essere intervenuta al momento della deposizione delle liste o se basta invece che la condizione di eleggibilità sia soddisfatta al momento dell’elezione, come espressamente statuito dall’esecutivo nella pubblicazione qui impugnata. La normativa comunale è al proposito silente e l’art. 35 cpv. 3 REV prevede che qualora non tornasse applicabile il presente regolamento, facciano stato a titolo sussidiario le norme della legge federale sui diritti politici inerenti l’elezione del Consiglio Nazionale di volta in volta in vigore (LDP; RS 161.1). Come legislazione d’applicazione, il legislatore cantonale ha al proposito emanata anche la relativa ordinanza sull’elezione dei consiglieri nazionali (OECN; CS 150.300). Allo stato attuale delle cose, per essere eletti in Consiglio Nazionale basta avere il
10 - proprio domicilio in Svizzera. Sulla particolare questione legata al domicilio il rinvio di cui all’art. 35 cpv. 3 REV non è pertanto specificatamente di alcun aiuto. Nel proprio ricorso i ricorrenti elencano allora tutta una serie di motivi che imporrebbero la presa di un domicilio nel comune già a partire della data del deposito delle candidature. c)Per gli istanti, con il deposito delle liste e la loro sottoscrizione la candidatura diverrebbe vincolante per gli interessati e solo in questo modo sarebbe possibile controllare se gli stessi si prestino o meno ad essere eletti. Per questo le condizioni di eleggibilità dovrebbero essere soddisfatte a partire da detto momento. Nel sistema di voto proporzionale, la procedura che precede l’elezione è caratterizzata dal deposito delle candidature, dell’epurazione delle stesse (art. 10 cpv. 4 REV) e poi dalla pubblicazione ufficiale delle liste. E’ pertanto intrinseco al sistema di epurazione delle liste, che anche dopo la deposizione delle stesse vi siano candidati che vengano radiati (ad esempio perché candidati di due liste), pur avendo questi convalidata la loro candidatura apponendo la loro firma sulla lista (art. 10 cpv. 2 prima frase REV). In questo senso pertanto, la pretesa che dopo la sua deposizione la lista non possa più subire modifiche non è corretta. La normativa comunale in materia di elezioni e votazioni non prevede nulla quanto alla possibilità di sostituire candidati nell’ambito dell’epurazione delle liste, ma l’art. 29 LDP, disposizioni a cui l’art. 35 cpv. 3 REV rinvia in generale, assegna al cantone, nel capitolo riservato all’elezione al Consiglio nazionale, il compito di esaminare le proposte e di assegnare al rappresentante dei firmatari un termine per rettificarle, per modificare denominazioni che si prestano a confusione e per sostituire i candidati stralciati d'ufficio. Per questi nuovi candidati, la questione delle condizioni di eleggibilità non può necessariamente porsi che dopo la data di presentazione delle liste, fatto che potrebbe ingenerare pertanto una diversità di trattamento tra candidati in lizza per
11 - lo stesso mandato e che non depone a favore della tesi di ricorso. Come poi praticamente comprovato anche dalla candidatura del convenuto 2, con l’adempimento della condizione legata al domicilio già a partire dalla data di presentazione delle liste non vi è comunque alcuna garanzia che il domicilio sussista ancora al momento dell’elezione stessa, mentre dovrebbe essere innegabile – come tutte le parti al procedimento concordano - che a quel momento la condizione vada in ogni caso soddisfatta. d)Il principale motivo per cui le condizioni di eleggibilità andrebbero soddisfatte già al momento della presentazione delle liste viene dai ricorrenti intravisto nella possibilità data dalla normativa comunale di procedere a delle elezioni tacite. Tale conclusione troverebbe la propria giustificazione se la presentazione dei candidati e l’elezione tacita avvenissero in un unico atto, ma così non è. In conformità al REV, anche nell’elezione tacita occorre, dopo la presentazione delle candidature, previamente procedere all’epurazione delle liste, alla quale possono seguire eventuali patteggiamenti tra rappresentanti delle diverse fazioni “per eventualmente addivenire a nomine tacite” giusta quanto previsto all’art. 12 REV, e solo in un secondo tempo avviene l’avviso all’albo comunale da parte dell’esecutivo. Nel caso di patteggiamenti in vista di nomine tacite, lo stralcio di un candidato è ammesso solo con il suo consenso scritto (art. 12 REV). L’iter che caratterizza la nomina tacita non permette però in queste condizioni di concludere che le condizioni di eleggibilità vadano imperativamente adempiute già al momento della presentazione delle liste giacché è possibile, in applicazione alla normativa comunale, apportare anche in questa eventualità delle modifiche alle candidature, nel senso di stralci automatici (art. 10 REV) o con il consenso del candidato (art. 12 REV). In ogni caso, poiché spetta all’esecutivo dichiarare la nomina tacita mediante avviso all'albo pubblico,
12 - dovrebbe per questo gremio essere senz’altro possibile stabilire chiaramente se al momento della dichiarazione il candidato sia eleggibile, in quanto domiciliato, o meno. Non vi sono pertanto motivi imperativi per ritenere che il domicilio debba essere dato sin dalla presentazione delle candidature, per il fatto che la normativa comunale conoscerebbe le nomine tacite. e)ll rinvio alle disposizioni sull’elezione tacita dei membri dei tribunali distrettuali di cui agli art. 19a ss. LDPC non giova neppure alla tesi di ricorso. In primo luogo, per quanto esposto al considerando 4a che precede, la normativa cantonale non trova nell’evenienza applicazione, avendo il comune convenuto adottata una propria regolamentazione e dichiarando il REV applicabile a titolo sussidiario non la normativa cantonale in materia di diritti politici bensì quella federale, valida per le elezioni del Consiglio nazionale. In alcuni casi – vedi ad esempio l’art. 21 cpv. 1 REV - la normativa comunale rinvia al diritto cantonale, ma tale rinvio è legato ad una specifica questione e non è di carattere generale. Le elezioni dei membri dei tribunali distrettuali avvengono poi con il sistema di voto maggioritario e non con quello proporzionale. Nel sistema proporzionale, anche se un candidato non dovesse rivelarsi eleggibile, i voti che questi raccoglie andrebbero comunque a favore del suo gruppo come voti di partito ed eventualmente quindi di un altro candidato dello stesso gruppo. Concretamente, gli istanti chiedono un’applicazione analoga dell’art. 19f cpv. 4 LDPC, stando al quale una volta scaduto il termine di annuncio, non è più possibile eliminare vizi e quale difetto insanabile essi intendono il difetto di domicilio. In effetti, nel Messaggio del Governo al Gran Consiglio del 2010-2011 la verifica progressiva delle proposte di candidatura giusta il primo capoverso dell’art. 19f era reputata includere anche l’esigenza del domicilio (vedi Messaggio citato a pag. 10), benché tale intenzione, sia quanto alla qualifica del difetto che per
13 - quanto attiene all’esigenza del domicilio stesso, non risulti comunque espressamente dal testo legale. La disposizione di cui al capoverso 4 trova però la propria giustificazione nella necessità - espressamente sottolineata dal Governo nel proprio Messaggio - di procedere ad una verifica progressiva delle candidature e dalla conseguente possibilità di correggerle prima della scadenza del termine (vedi art. 19f cpv. 2 LDPC). A livello comunale, la situazione non è necessariamente tale, ma la verifica delle candidature può avvenire e avviene solitamente dopo il termine di presentazione delle liste, quindi ad un’epoca alla quale secondo l’art. 19f cpv. 4 LPDC non sarebbe più possibile sanare alcun vizio, ciò che però non corrisponde neppure alla volontà del legislatore cantonale, che prevede espressamente tale possibilità anche all’art. 19f cpv. 2 LPDC. Ne consegue che anche quanto previsto dalla legislazione cantonale per l’elezione tacita dei membri dei tribunali distrettuali non rafforza necessariamente le tesi di ricorso. f)Per i ricorrenti sarebbe poi aberrante che un candidato come il convento 2 possa esercitare indisturbato i propri diritti politici nel Catone Ticino ed essere candidato nei Grigioni. Una tale agire contravverrebbe all’art. 39 cpv. 3 Cost il quale sancisce che nessuno possa esercitare i diritti politici in più di un Cantone. Questo articolo costituzionale non è stato introdotto per impedire il verificarsi di situazioni come quella che si presenta nel caso in oggetto, poiché il requisito del domicilio per esercitare il diritto voto (attivo) era reputato bastare in generale per ovviare alla possibilità di esercitare il diritto di voto in due luoghi, non essendo possibile avere due domicili civili contemporaneamente. La norma era invece stata introdotta per evitare ingerenze territoriali tra cantoni dopo che il Giura, cantone nel quale era stato introdotto il voto ai 18enni allorquando in Svizzera la maturità politica era ancora generalmente fissata a 20anni, aveva accordato il diritto di voto ai giurassiani tra i 18 ed i 20 anni che abitavano
14 - in un cantone dove non potevano ancora esercitare tale diritto prima del compimento del ventesimo anno d’età (ANDREAS KLEY, St. Galler Kommentar all’art. 39 Cost, 2a edizione, Zurigo e altri 2013, marginale 12). In applicazione all’art. 39 cpv. 3 Cost, un cittadino può votare solo in un cantone, ma può essere candidato in un altro, dove ad esempio il requisito del domicilio non è richiesto, non essendo il domicilio imperativamente presupposto per l’esercizio del diritto di voto passivo (vedi HANGARTENER/KLEY, op.cit., marginale 237). Per il resto, il convenuto 2 non può contemporaneamente votare o eleggere in due cantoni diversi, poiché egli è attualmente domiciliato solo in Ticino. Per il convenuto 3 la situazione è la stessa, essendo questi iscritto solo nel catalogo elettorale del comune convenuto egli può esercitare il proprio diritto di voto solo presso detta comunità. g)Per gli istanti, la soluzione auspicata nel ricorso permetterebbe poi di rispettare al meglio l’obbligo di trasparenza che l’autorità ha nei confronti degli elettori. Questi avrebbero il diritto di sapere se le persone in lizza siano o meno eleggibili e tale diritto potrebbe essere salvaguardato solo ammettendo quali candidati coloro che adempiono fin dall’inizio le condizioni di eleggibilità e che quindi avrebbero il loro domicilio sul territorio comunale al momento della presentazione delle liste. L’argomentazione è plausibile, ma non giustifica per questo un diverso giudizio. Come è già stato esposto in precedenza, la legislazione comunale è silente su questa questione e la restrizione che gli istanti intenderebbero imporre agli attuali candidati non è di portata indifferente. Nel caso concreto, con la pubblicazione delle liste, il municipio ha esposta agli aventi diritto di voto la particolare situazione di due dei candidati e ribadita la necessità che essi risultino domiciliati effettivamente sul territorio comunale al momento dell’elezione. Ne consegue che i votanti erano stati resi attenti alla problematica in oggetto e con questo il dovere
15 - di trasparenza va reputato per quanto possibile salvaguardato. E’ vero che al momento dell’elezione per l’elettore non sarà forse possibile sapere con certezza se il candidato eletto potrà effettivamente esercitare il proprio mandato, ma tale insicurezza si verifica anche ogni volta che la candidatura di una persona può essere affetta da incompatibilità con quella di un altro candidato o con una persona già eletta. Anche in questi casi non è dato sapere se la persona prescelta potrà effettivamente anche esercitare il mandato per cui è stata eletta, benché evidentemente la condizione del domicilio è presupposto per l’elezione e quindi ha comunque una portata giudica diversa dalle altre norme sull’incompatibilità. Come è già stato esposto in precedenza poi, anche il fatto di essere domiciliato nel comune al momento della presentazione della candidatura non è comunque garanzia del mantenimento del domicilio anche al momento dell’elezione. h)Gli istanti invocano poi gli art.10 cpv. 2 Costc e 31 REV, giusta i quali l’unico motivo per non accettare una carica in caso di elezione sarebbe l’incompatibilità e non la mancanza di domicilio. Per quanto esposto in precedenza, è incontestato che al momento dell’elezione il candidato debba avere il proprio domicilio sul territorio comunale, altrimenti non può neppure essere validamente eletto, per cui la questione di sapere a quali condizioni egli non possa accettare la carica neppure si pone.
16 - perlomeno presupporre la legittimità dell’affermazione fatta dal comune convenuto nella pubblicazione delle liste qui contestata. Le iscrizioni nel catalogo elettorale e quindi la facoltà di poter esercitare il diritto di voto e di essere eletto è data se al momento della richiesta di iscrizione le condizioni per il suo esercizio non sono ancora soddisfatte, ma lo saranno almeno due giorni prima che inizi la procedura di elezione, con la votazione anticipata. Una regola analoga, anche se con termini diversi, è conosciuta pure dal diritto cantonale all’art. 5 della LDPC a cui l’art. 6 OECN espressamente rinvia. Avendo però la normativa comunale prevista la possibilità di modificare il catalogo elettorale a delle condizioni più severe (termini più lunghi) di quelle previste dal diritto cantonale, sono le norme previste dal REV ad essere determinanti per l’elezione comunale. Alla luce delle considerazioni che precedono, per il Tribunale amministrativo l’agire dell’esecutivo non dà adito a critiche. Senza una diversa disposizione al riguardo non vi è motivo per ritenente che relativamente alla specifica questione del domicilio la stessa regola che vale per l’esercizio stesso del diritto di voto non possa trovare analoga applicazione, anche perché solitamente la presa di un domicilio politico va di pari passo con la presa di un domicilio civile. b)Come risulta dal considerando 4 che precede, i motivi invocati dagli istanti per ritenere imperativa la necessità di avere il proprio domicilio sul territorio comunale già al momento della presentazione delle liste, anche se per certi versi comprensibili, non meritano protezione. Non avendo la normativa comunale disciplinata espressamente la questione, non si giustifica imporre a posteriori in questa sede una restrizione dei diritti politici, senza che ve ne sia un’impellente necessità (cfr. anche DTF 134 I 177 cons. 2.1). Per questo quanto deciso dall’esecutivo nella propria pubblicazione merita conferma e per essere eletti i candidati dovranno avere l’esercizio dei diritti politici e il loro domicilio effettivo sul territorio
17 - comunale al momento dell’elezione nel senso esposto nella presente sentenza. c)Onde evitare inutili discussioni future va comunque precisato che qualora la legge non preveda altrimenti, nel nostro cantone (sentenze del Tribunale federale 1C_373/2007 del 6 agosto 2008 e 1P.511/2006 del 12 dicembre 2006) la nozione di domicilio politico va intesa come domicilio ai sensi dell’art. 23 del Codice civile svizzero (CC; RS 210). La costituzione del domicilio presuppone allora l’esistenza di due condizioni cumulative: la relazione territoriale, ossia la residenza o la dimora in un determinato luogo (condizione oggettiva), e una relazione personale, ossia l'intenzione di stabilirsi in detto luogo durevolmente (condizione soggettiva). Il concetto di domicilio ai sensi dell'art. 23 CC presuppone pertanto la residenza effettiva in un determinato luogo, anche se la durata del soggiorno non riveste importanza decisiva, e l'intenzione, non solo astratta, ma concretamente manifestata di stabilirsi durevolmente nel luogo prescelto. Il principio basilare a fondamento dell'art. 23 cpv. 1 CC è che i cittadini abbiano il loro domicilio dove mantengono il centro delle loro relazioni personali (DTF 127 V 238 cons. 1, 120 III 8 cons. 2b, 97 II 3 cons. 3, 85 II 322 cons. 3). La precisazione fatta dall’esecutivo quanto all’effettività del domicilio, anche considerati i precedenti di almeno uno dei candidati in lizza, sfugge pertanto a qualsiasi censura. 6.In conclusione, per i motivi indicati in precedenza il ricorso deve essere respinto e giusta quanto previsto all’art. 73 LGA le spese occasionate dal presente procedimento seguono la soccombenza in applicazione all’art. 78 LGA, nella procedura di ricorso, la parte soccombente viene di regola obbligata a rimborsare alla parte vincente le spese necessarie causate dalla procedura (cpv. 1). Ai comuni non vengono di regola assegnate ripetibili, se vincono la causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali
18 - (cpv. 2). Nell’evenienza, solo il convenuto 3 ha diritto alle ripetibili. Nella nota d’onorario del 2 luglio 2013, accanto alla tariffa oraria di fr. 250.-- vengono separatamente conteggiate delle spese di cancelleria pari al 5 % dell’onorario e delle spese vive per invio e telefonate. Giusta la prassi di questa sede, o il computo delle spese avviene tramite percentuale sull’onorario o in base ai costi sostenuti. Nell’evenienza pertanto, le spese di cancelleria in percento dell’onorario vengono detratte dall’importo complessivo essendo incluse nella tariffa oraria. Per il resto i restanti fr. 4’671.-- sono reputati compresivi di IVA. Il convenuto 2, in qualità di avvocato in una causa propria non ha diritto a indennità di parte, perché le indispensabili premesse non sono nell’evenienza date (DTF 125 II 518 cons. 5b e 110 V 72 cons. 7). L’enorme dispendio di tempo fatto valere dall’avvocato convenuto 2, di 57 ore e 15 minuti, oltre tre volte tanto quanto fatturato dagli altri due colleghi, non trova alcuna giustificazione oggettiva dalla complessità della causa e le argomentazioni che lo stesso adduce nelle proprie memorie, in gran parte non pertinenti, non hanno che marginalmente contribuito a dirimere la vertenza. In ogni caso l’indennità a cui l’interessato può aver diritto nella propria causa si riduce alla rifusione parziale per i dispendi sostenuti e non può essere calcolata in base all’onorario di un avvocato. Il dispendio di tempo deve poi in questa sede essere ridotto ad un numero di ore equivalente circa a quelle fatturate dagli altri due colleghi. L’impiego di due giornate lavorative sull’arco di circa tre mesi per la difesa dei propri interessi non esula però dal normale quadro di quanto è dal Tribunale federale ritenuto normale nella gestione di una causa propria. Il Tribunale decide: 1.Il ricorso è respinto.
19 - 2.Vengono prelevate
una tassa di Stato di fr.500.--
e le spese di cancelleria difr.444.-- totalefr.944.-- il cui importo sarà versato da A. e cointeressati_____, tutti in Roveredo, responsabili in solido, entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3.A. e cointeressati_____, responsabili in solido, versano a C._____ fr. 4'671.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili. 4.B._____ non ha diritto a ripetibili. 5.[Vie di diritto] 6.[Comunicazioni]