VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI U 24 17 1a Camera Giudice unicoRighetti AttuariaLanfranchi SENTENZA del 10 luglio 2024 nella vertenza di diritto amministrativo Consorzio A._____, patrocinato dall'avv. Fabrizio Keller, ricorrente contro Ufficio tecnico dei Grigioni, convenuto concernente appalto
3.Nella documentazione di gara, nonché nell'avviso di gara pubblicato sulla piattaforma Simap.ch, è stato indicato che le offerte andavano inviate per posta al seguente indirizzo: Ufficio tecnico dei Grigioni Loëstrasse 14 7001 Coira Inoltre, è stato indicato che sulle offerte andava riportata la dicitura "C._____ 2024 Capomastro" e che le offerte prive del timbro di un ufficio postale svizzero o della summenzionata dicitura non sarebbero state valide. 4.Entro il termine di presentazione cinque offerenti hanno inoltrato le loro offerte all'indirizzo summenzionato. Le offerte sono state aperte il 21 febbraio 2024. 5.Nel pomeriggio del 21 febbraio 2024 all'UTG è stata recapitata una busta con dicitura "C._____ 2024 Capomastro". La busta è stata trasmessa chiusa al responsabile degli appalti pubblici presso l'UTG, il quale ha constatato che, stando alla dicitura riportata, si trattava di un'offerta del Consorzio A._____ per la commessa, la cui apertura delle offerte si era svolta al mattino di quello stesso giorno. Poiché la busta recava il timbro
3 - postale del 20 febbraio 2024 ed era pertanto stata inviata in ritardo, essa non è stata aperta. 6.Lo stesso giorno D._____ ha contattato il responsabile degli appalti pubblici presso l'UTG e ha comunicato di non aver ancora ricevuto il verbale d'apertura delle offerte. Al suo messaggio era allegato un tracciamento dell'invio, il quale doveva dimostrare che l'UTG avrebbe ricevuto una busta contenente la sua offerta. 7.In seguito il responsabile degli appalti ha immediatamente preso contatto telefonico con D._____ e gli ha comunicato che l'offerta del Consorzio A._____ sarebbe stata recapitata all'UTG dopo l'apertura delle offerte, ma non sarebbe stata aperta perché il timbro postale risaliva a una data successiva al termine indicato nell'avviso di gara e nella documentazione di gara. D._____ ha successivamente spiegato che l'offerta era stata inviata erroneamente all'indirizzo "Grabenstrasse 30, 7001 Coira" e che la posta l'avrebbe rispedita al mittente per questo motivo. L'invio di ritorno sarebbe pervenuto alla E._____ SA il 20 febbraio 2024. In seguito D._____ avrebbe inserito la busta chiusa in un'altra busta, indicando l'indirizzo corretto, e l'avrebbe consegnata nuovamente alla posta. 8.Con decisione del 1° marzo 2024, l'UTG ha escluso l'offerta del Consorzio A._____ per le opere da capomastro "B._____ 2024" dall'ulteriore procedura di aggiudicazione. Quale motivazione ha addotto che i documenti di gara, come termine ultimo per la presentazione delle offerte, indicavano il 15 febbraio 2024. L'offerta del Consorzio A._____, secondo il timbro postale, sarebbe stata spedita il 20 febbraio 2024. Poiché l'offerta sarebbe stata presentata troppo tardi, il pacco non sarebbe stato aperto.
4 - Contenendo l'offerta dei vizi formali ai sensi dell'art. 44 cpv. 1 lett. b CIAP, la stessa sarebbe stata esclusa dalla procedura di aggiudicazione. 9.Contro tale decisione il 6 marzo 2024 il Consorzio A._____ (di seguito: ricorrente) ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, facendo valere, in sostanza, che l'esclusione sarebbe eccessivamente formalistica. Inoltre, dato che la sua offerta si sarebbe classificata al secondo posto, il ricorrente avrebbe avuto possibilità concrete di aggiudicarsi la commessa. Il ricorrente chiede pertanto che l'UTG apra l'offerta e la ammetta alla valutazione. Infine, al ricorso andrebbe conferito l'effetto sospensivo e la valutazione delle altre offerte andrebbe interrotta fino alla conclusione del presente procedimento. 10.Con presa di posizione del 27 marzo 2024, l'UTG (di seguito: convenuto), rappresentato dal Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità dei Grigioni (DIEM), ha chiesto di respingere il ricorso. In merito alla concessione dell'effetto sospensivo ha dichiarato di non avere nulla da obbiettare. Tuttavia, ha segnalato che la commessa in questione era stata messa a concorso già a gennaio 2023 e che, a causa di ricorsi e a seguito dell'interruzione della procedura nonché della rielaborazione del progetto, l'esecuzione dei lavori avrebbe subito già un ritardo di un anno. Per tale motivo, ha chiesto una rapida decisione nel merito. Nel merito il convenuto ha fatto sostanzialmente valere che, con effetto al 13 marzo 2023, l'amministrazione centrale dell'UTG si sarebbe trasferita da Grabenstrasse 30 a Loëstrasse 14 a Coira. Potrebbe dunque senz'altro essere vero e sarebbe effettivamente spiacevole che dal trasferimento l'UTG stesso abbia riportato ancora il vecchio indirizzo o altri indirizzi errati in più avvisi e documentazioni di gara. Tuttavia, i ricorrenti non potrebbero
5 - derivare nulla a proprio vantaggio da questa circostanza. In fin dei conti, sarebbero determinanti i requisiti relativi alle offerte e alla loro presentazione prescritti nell'avviso e nella documentazione di gara per la procedura concreta. Nel presente caso, il convenuto avrebbe stabilito sia nell'avviso su Simap.ch che nella documentazione di gara che le offerte andavano inviate entro il 15 febbraio 2024 all'indirizzo: Ufficio tecnico dei Grigioni, Loëstrasse 14, 7001 Coira. Pertanto, sarebbe stato inequivocabile a quale indirizzo andassero inviate le offerte per la commessa in questione. Inviando la propria offerta all'indirizzo di inoltro corretto solo il 20 febbraio 2024, il ricorrente l'avrebbe palesemente inviata dopo la scadenza del termine di presentazione e quindi in ritardo. Inoltre, dato che la busta spedita il 15 febbraio 2024 in seguito è stata ritornata al mittente, non sarebbe possibile escludere che il ricorrente abbia apportato modifiche alla propria offerta in un secondo momento, vale a dire dopo la scadenza del termine di presentazione. Pertanto, il solo fatto che il ricorrente avrebbe avuto l'opportunità di sostituire l'offerta in un secondo momento, sarebbe sufficiente per giustificare l'esclusione dell'offerta. In sintesi, la decisione di esclusione dell'offerta del ricorrente sarebbe corretta, fatto che dovrebbe portare al rigetto del ricorso. La procedura di aggiudicazione dovrebbe dunque essere proseguita senza includere l'offerta del ricorrente. 11.Con scritto del 3 aprile 2024, il Giudice dell'istruzione, considerando che il convenuto non si è opposto alla concessione dell'effetto sospensivo, ha decretato che al ricorso del 6 marzo 2024 è conferito l'effetto sospensivo. 12.Nella replica del 15 aprile 2024 il ricorrente ha riconfermato i propri petiti, sottolineando che, per le offerte che devono essere consegnate entro
6 - un'ora precisa, la responsabilità per la consegna non sarebbe delegata al servizio postale, ma sarebbe delle ditte concorrenti, per cui, se tali offerte venissero consegnate al committente anche solo un minuto dopo, non potrebbero essere considerate. Tuttavia, ciò non sarebbe valido per le offerte spedite per posta. Infatti, qualsiasi offerta spedita per posta tempestivamente che dovesse giungere al committente dopo l'apertura delle offerte, ma che sarebbe stata spedita entro il termine previsto dal bando di gara e risponderebbe ai requisiti del bando, dovrebbe essere inclusa tra quelle da considerare. Nel presente caso, l'uso del programma Sorba, permetterebbe di verificare che l'offerta del ricorrente è stata eseguita il 14 febbraio 2024 e che da quella data non è stata modificata. Ne conseguirebbe che non c'è alcun motivo materiale per il quale l'offerta del ricorrente potrebbe essere esclusa. Poiché in casu si sarebbe in presenza di un formalismo eccessivo del convenuto, la decisione impugnata andrebbe cassata. 13.Con duplica del 13 maggio 2024, il convenuto asserisce che, contrariamente all'opinione del ricorrente, non sarebbe sufficiente che l'offerta sia stata consegnata alla posta il 15 febbraio 2024. Infatti, affinché il termine sia considerato osservato, l'offerta consegnata alla posta dovrebbe essere inviata all'indirizzo corretto. Nel presente caso, il ricorrente avrebbe sì consegnato tempestivamente alla posta la prima busta, tuttavia essa recava un indirizzo sbagliato. Dunque, se in seguito la busta viene rispedita al mittente dalla posta a causa dell'indirizzo sbagliato, il mittente non potrebbe liberarsi dalle responsabilità, affermando di aver perlomeno consegnato la busta con l'offerta tempestivamente alla posta. Se l'offerente utilizza un indirizzo sbagliato e di conseguenza la busta non può essere recapitata, tale errore dovrebbe essere imputato esclusivamente all'offerente. In fin dei conti, ciò che sarebbe rilevante è che il ricorrente ha consegnato alla posta la busta
7 - provvista dell'indirizzo corretto solo il 20 febbraio 2024, quindi troppo tardi. Infine, anche volendo ammettere che il ricorrente ha dimostrato di non aver apportato modifiche a posteriori alla sua offerta, ciò non cambierebbe nulla al fatto che l'esclusione dell'offerta del ricorrente, nell'evenienza, non costituirebbe un atto fine a sé stesso e perciò non andrebbe valutata come eccessivamente formalistica. 14.Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti verranno esposti nei considerandi seguenti, qualora risultino giuridicamente determinanti per l'esito della vertenza. II. Considerando in diritto: 1.1.Oggetto di impugnazione è la decisione del 1° marzo 2024 con cui il convenuto ha escluso l'offerta della ricorrente dalla gara d'appalto. La competenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni per giudicare il presente ricorso è pacifica (art. 52 cpv. 1 del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici [CIAP; CSC 803.710]). In materia di appalti pubblici la legittimazione al ricorso è data, se il ricorrente stesso ha un'effettiva possibilità di ottenere la commessa (DTF 141 II 14 consid. 4.1 segg.). In casu la busta con l'offerta del ricorrente non è stata aperta. Tuttavia, dalla copia inoltrata dal ricorrente nella presente procedura di ricorso, risulta che la sua offerta ammontava a CHF 2'787'854.25 (doc. 14 del ricorrente). Avendo dunque l'offerta del ricorrente una differenza minima con quella del Consorzio miglior offerente e non potendo escludere a priori che il ricorrente potrebbe offrire dei requisiti relativi a qualità dell'offerente e dell'offerta e sostenibilità migliori di quelli del miglior offerente, va concluso che, se il ricorrente fosse ammesso alla gara, avrebbe delle concrete possibilità di aggiudicarsi la commessa. La sua legittimazione al ricorso è dunque data e giustamente non viene
8 - contestata neppure dal convenuto. Il ricorso adempie anche i requisiti di forma ed è tempestivo (art. 56 cpv. 1 CIAP), per cui è ricevibile. 1.2.Qualora un rimedio giuridico sia evidentemente inammissibile o evidentemente fondato o infondato, il presidente della camera competente decide in qualità di giudice unico (art. 43 cpv. 3 lett. b LGA, art. 18 cpv. 3 della legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG; CS 173.000). Il ricorso in questione – come si vedrà nei considerandi seguenti – è evidentemente infondato, per cui il Giudice competente decide in qualità di giudice unico. 1.3.Il Tribunale amministrativo esamina le violazioni del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, nonché l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti. L'adeguatezza di una decisione non può essere esaminata nel quadro di una procedura di ricorso (cfr. art. 56 cpv. 3 seg. CIAP). Il Tribunale amministrativo deve pertanto accettare soluzioni dell'autorità aggiudicatrice che sono oggettivamente giustificabili, anche se un'altra soluzione sembra essere più appropriata. L'autorità aggiudicatrice ha un ampio margine di discrezionalità. In particolare nelle questioni relative alla valutazione delle singole offerte sulla base dei criteri di aggiudicazione selezionati, e anche nelle questioni di natura tecnica, tecnologica, fisica (strutturale) e metodologica o nelle valutazioni di idoneità e delle offerte, la cognizione del Tribunale è praticamente limitata all'arbitrarietà. Il Tribunale può intervenire solo se una valutazione è palesemente errata e di fatto insostenibile (cfr. DTF 125 II 86 consid. 6; sentenza del Tribunale federale [STF] 2C_365/2022 del 19 gennaio 2023 consid. 7.1; v. anche Sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni [STA] U 23 41 del 9 gennaio 2024 consid. 1.6). 2.La controversia verte principalmente sulla liceità dell’esclusione della ricorrente dalla gara d’appalto.
9 - 2.1.Secondo il ricorrente, l'esclusione dalla procedura d'appalto violerebbe l'art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost.; RS 101), poiché costituirebbe un formalismo eccessivo. 2.2.Giusta l'art. 44 lett. b CIAP, il committente può escludere un offerente dalla procedura di aggiudicazione, se l'offerta o la domanda di partecipazione presenta vizi formali rilevanti o divergenze sostanziali rispetto ai requisiti vincolanti definiti nel bando. La giurisprudenza in materia attribuisce grande importanza ai requisiti formali nel diritto degli appalti pubblici, almeno nella misura in cui essi – come il rispetto dei termini – servono a garantire importanti principi di aggiudicazione. Il diritto degli appalti pubblici è generalmente governato dal principio del rigore formale. Questo non è fine a sé stesso, ma è essenziale per il corretto svolgimento della procedura e l'applicazione del diritto materiale. I requisiti formali, che hanno lo scopo di garantire la parità di trattamento degli offerenti e una procedura trasparente, comprendono in particolare l'obbligo di rispettare il termine per la presentazione delle offerte. L'inosservanza di tale termine costituisce sempre un grave vizio formale (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Argovia VG.2018.132 del 13 febbraio 2019 consid. 2.2 nonché l'ordinanza dello stesso tribunale WBE.2013.315 del 12 luglio 2013 consid. 4.1.2; cfr. anche GALLI/MOSER/LANG/STEINER, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts,
10 - STA U 23 41 del 9 gennaio 2024 consid. 3.5, con rinvii, e AGVE 2005, p. 240 e segg.; cfr. però BEYELER, Der Geltungsanspruch des Vergaberechts, Probleme und Lösungsansätze im Anwendungsbereich und im Verhältnis zum Vertragsrecht, Zürich/Basel/Genf 2012, pag. 962, secondo cui l'inosservanza del termine – indipendentemente dal fatto se nel singolo caso si applichi il principio di ricezione o quello di spedizione – costituisce sempre un grave vizio formale che porta all'esclusione obbligatoria e il committente, nella valutazione se un offerente ha rispettato il termine, non ha alcun potere discrezionale e non vi è alcun divieto di formalismo eccessivo da osservare in questo contesto). Ad esempio, il Tribunale amministrativo del Canton Ticino ha confermato l'esclusione di un'offerta che era stata presentata nella data e nel luogo giusto, ma con tre minuti di ritardo. Il bando di gara prevedeva che le offerte dovevano pervenire all'autorità aggiudicatrice entro le ore 15.00 del 19 ottobre 2004, in modo che il termine di presentazione fosse rispettato. Tuttavia, l'offerta in questione è arrivata nel luogo indicato solo alle 15.03 (sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Ticino 52.2004.359 del 14 dicembre 2004). Anche codesto Tribunale ha già avuto modo di esprimersi sulla questione quando ha dovuto esaminare l'esclusione di un'offerta che era stata presentata alla Posta in tempo utile, ma inviata all'indirizzo sbagliato (all'UTG invece dell'Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione) e che quindi – tramite posta interna cantonale – è arrivata all'ufficio o all'autorità aggiudicatrice corretta solo mezz'ora dopo l'apertura della gara (STA U 12 24 e U 12 27 del 31 maggio 2012 consid. 2 e 3). Il Tribunale amministrativo ha ritenuto che l'errato indirizzamento non era un difetto di natura meramente secondaria. Le conseguenze del ritardo di circa 30 min le doveva dunque sopportare l'offerente responsabile dell'errato indirizzamento. Pertanto, un'offerta presentata in tempo utile all'ufficio sbagliato e ricevuta dall'autorità aggiudicatrice solo dopo
11 - l'apertura della gara, senza alcuna colpa da parte dell'ufficio sbagliato, non rispetta il termine. In quel caso il Tribunale ha concluso che la presentazione in un luogo diverso da quello indicato costituisce un errore formale significativo, che deve comportare l'esclusione dell'offerta e che tale esclusione non è in contrasto al divieto del formalismo eccessivo. In un altro caso il Tribunale amministrativo del Canton Zurigo ha ribadito che, secondo la giurisprudenza, non solo la presentazione tardiva, ma anche la presentazione nel luogo sbagliato è considerata un errore formale significativo che porta all'esclusione di un'offerta. Considerando che gli interessi tutelati dai requisiti formali hanno un'importanza elevata, ha affermato che l'esclusione dalla procedura a causa della presentazione tardiva non è da ritenere un formalismo eccessivo (cfr. le sentenze del Tribunale amministrativo del Canton Zurigo VB.2022.00375 del 13 ottobre 2022 consid. 2.1.2 e VB.2004.00331 del 24 novembre 2004 consid. 2.1). La prassi cantonale, secondo cui le offerte devono pervenire entro il termine previsto e pure nel luogo giusto, e che l'esclusione per un ritardo, anche minimo, non costituisce un formalismo eccessivo, viene sostenuta anche dalla dottrina (cfr. GALLI/MOSER/LANG/STEINER, op. cit., marg. 510). 2.4.Nel caso in questione, nel bando di concorso, quale termine di chiusura per la presentazione delle offerte è indicato il 15 febbraio 2024. Inoltre, è previsto che le offerte devono essere spedite per posta all'indirizzo "Ufficio tecnico dei Grigioni, Loëstrasse 14, 7001 Coira, Svizzera" (cifre 1.2 e 1.4 del bando di concorso [doc. 3 del convenuto]). Per la tempestività dell'inoltro è determinante il timbro postale. La busta dell'offerta del ricorrente porta il timbro "20.02.2024", motivo per cui l'inoltro risulta essere tardivo. 2.5.Per quanto il ricorrente cerchi di giustificare il ritardo, facendo valere che l'offerta sarebbe stata spedita tempestivamente, ma all'indirizzo sbagliato, e che in casu l'esclusione costituirebbe un formalismo eccessivo, egli non
12 - può essere seguito. Giusta la giurisprudenza sopracitata, l'errato indirizzamento va ritenuto un vizio formale grave che porta all'esclusione. Pertanto, già per questo motivo, l'esclusione dalla procedura d'appalto risulta giustificata. Il fatto che l'offerta, dopo essere ritornata al mittente, sia stata spedita all'indirizzo corretto, nell'evenienza è irrilevante, poiché a quell'ora il termine era già scaduto da giorni e l'apertura delle buste era già stata effettuata. Riprendendo essenzialmente l'argomentazione corretta del convenuto, va quindi affermato che, se la busta viene ritornata al mittente dalla posta a causa dell'indirizzo sbagliato, il mittente non può liberarsi dalla sua responsabilità affermando di aver perlomeno consegnato l'offerta tempestivamente alla posta. Visto quanto precede, dall'allegazione di parte che la busta, dopo essere ritornata al mittente, sarebbe stata inviata all'indirizzo corretto ancora chiusa, per cui sarebbe escluso che l'offerta sia stata modificata dopo il 14 febbraio 2024, il ricorrente non può trarre alcunché a suo favore. Quel che conta è che il ricorrente ha consegnato alla posta la busta con l'offerta provvista dell'indirizzo corretto soltanto il 20 febbraio 2024, quindi troppo tardi. Di conseguenza, considerando che, secondo la prassi e la dottrina l'offerta dev'essere inoltrata oltre che nel termine previsto anche all'indirizzo corretto, nel caso in rassegna, l'esclusione dell'offerta presentata tardivamente a causa dell'errato indirizzamento da parte del ricorrente non costituisce un formalismo eccessivo. 2.6.Come già sottolineato in precedenza, i termini di presentazione delle offerte hanno lo scopo di garantire la parità di trattamento degli offerenti e una procedura trasparente. Non sarebbe dunque corretto nei confronti degli altri offerenti tenere conto di un'offerta che – come nel caso in esame – è stata inoltrata all'indirizzo sbagliato risp. è stata spedita all'indirizzo corretto tardivamente. Le censure del ricorrente sono dunque evidentemente infondate.
13 - 2.7.Infine, il ricorrente – riferendosi a errori di indirizzo commessi in passato dall'UTG in altre procedura d'appalto – fa valere che il comportamento del committente ha contribuito a provocare l'errore del ricorrente. 2.7.1.Il principio della buona fede, sancito dall'art. 9 Cost., stabilisce il divieto di comportamenti contraddittori e tutela in particolare la fiducia riposta in un'informazione ricevuta dall'autorità o in un suo determinato comportamento suscettibile di destare un'aspettativa legittima, quando l'autorità sia intervenuta in una situazione concreta riguardo a determinate persone, quand'essa era competente a rilasciare l'informazione o il cittadino poteva ritenerla competente sulla base di fondati motivi, quando affidandosi all'esattezza dell'informazione egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza subire un pregiudizio, quando non siano intervenuti mutamenti legislativi posteriori al rilascio dell'informazione stessa e quando l'interesse alla corretta applicazione della legge non supera l'interesse alla tutela del legittimo affidamento (DTF 141 V 530 consid. 6.2; 137 II 182 consid. 3.6.2 e rinvii; cfr. anche STF 2C_482/2020 del 28 settembre 2021 consid. 4.2, 2C_706/2018 del 13 maggio 2019 consid. 3.1). 2.7.2.Nel caso in esame, il bando di concorso è stato pubblicato il 18 gennaio 2024 sia sul Foglio ufficiale cantonale che su Simap.ch e, in entrambe le pubblicazioni, quale indirizzo d'inoltro era indicato espressamente "Loëstrasse 14" e da nessuna parte risultava l'indirizzo "Grabenstrasse 30". Ne discende che nella situazione concreta l'UTG non ha rilasciato informazioni errate riguardo all'indirizzo dove inoltrare l'offerta. Infatti, gli errori citati dal ricorrente riguardano altre procedure d'appalto e non quella in oggetto. Dunque, considerando che tali errori non possono costituire una base di fiducia per la procedura che qui concerne, in casu, non vi è alcuna violazione del principio della buona fede.
14 - 2.7.3.Neppure il fatto che l'UTG nel corso dell'anno 2023 ha cambiato indirizzo può giustificare lo sbaglio del ricorrente. Se esso si fosse attenuto alle indicazioni nel bando di concorso o se avesse utilizzato l'etichetta verde con l'indirizzo prestampato contenuta nella documentazione di gara, non avrebbe commesso nessun errore. Infatti, sarebbe stata sua responsabilità assicurarsi che l'offerta venisse spedita all'indirizzo indicato. Dato che sia nella pubblicazione sul Foglio ufficiale che su Simap.ch era indicato l'indirizzo nuovo (Loëstrasse 14), non si può dire che l'UTG, nel caso concreto, abbia creato confusione a tale proposito. Il ricorrente semplicemente non ha prestato l'attenzione dovuta e ha commesso un errore, per il quale deve assumersi le conseguenze. 3.Alla luce di quanto esposto, l'esclusione del ricorrente dalla procedura d'appalto è giustificata e l'UTG è autorizzato a proseguire la procedura senza includere l'offerta del ricorrente. Pertanto, il ricorso va respinto. 4.Considerato l'esito del procedimento, in valutazione anticipata delle prove, non risulta necessario raccogliere ulteriori prove come richiesto dal ricorrente (interrogatorio teste e edizione) poiché non ci si aspettano ulteriori informazioni che potrebbero mutare l'esito del procedimento e questo Giudice dispone di elementi a sufficienza per poter decidere con cognizione di causa (cfr. DTF 127 V 491 consid. 1b.; STF 4A_273/2021 del 17 aprile 2023 consid. 4.3.1). 5.Visto l'esito del ricorso, le spese di procedura, composte da una tassa di Stato fissata a CHF 2'500.-- e spese di cancelleria, sono accollate al ricorrente soccombente in causa (art. 73 cpv. 1 LGA). All'Ufficio convenuto non spettano ripetibili, poiché vincente nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali (art. 78 cpv. 2 LGA).
15 - III. Per questi motivi il Giudice unico giudica: 1.Il ricorso è respinto. 2.Vengono prelevate le seguenti spese processuali:
una tassa di Stato diCHF2'500.00
e le spese di cancelleria diCHF302.00 totaleCHF2'802.00 Tali spese sono poste a carico del Consorzio A._____. 3.Non vengono assegnate ripetibili. 4.[vie di diritto] 5.[Comunicazione]