VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI U 22 85 1a Camera PresidenzaPaganini GiudiciAudétat e von Salis Attuaria ad hoc Neiger SENTENZA del 29 marzo 2023 nella vertenza di diritto amministrativo A., patrocinato dall'avv. Filippo Gianoni, ricorrente contro Comune di B., patrocinato dall'avv. Davide Nollo, convenuto concernente rescissione del rapporto di servizio (senza preavviso)

  • 2 - I. Ritenuto in fatto: 1.A._____ ha lavorato alle dipendenze del Comune di B._____ a partire dal 5 novembre 2012, svolgendo con grado di occupazione all'80% la funzione di contabile, poi di ausiliario contabile (1° marzo 2013 – 30 novembre
  1. e infine, dal 1° dicembre 2014, nuovamente di contabile. 2.Il 13 maggio 2019 A._____ è stato convocato per un colloquio dall'allora Segretaria comunale C., dove è stato ammonito verbalmente per il tono usato in uno scambio di e-mail con una cittadina. Durante il colloquio, A. è stato altresì informato che il Municipio del Comune di B., venuto a conoscenza dello scambio di e-mail, ha trovato il suo comportamento inadeguato. 3.Il 20 ottobre 2019 A. ha inoltrato una richiesta di adeguamento dello stipendio, a cui il 23 ottobre 2019 ha fatto seguito un'e-mail indirizzata all'allora Segretario aggiunto D._____ in cui informava il Municipio che avrebbe tenuto in sospeso l'allestimento del piano finanziario 2019-2022 e del preventivo 2020, finché il suo stipendio non sarebbe stato adeguato alla sua richiesta. Con e-mail del 25 ottobre 2019 A._____ si è scusato per i toni inappropriati. 4.In seguito a una riorganizzazione interna in seno all'amministrazione comunale, il 13 novembre 2019 a A._____ è stata assegnata la funzione di responsabile del reparto finanze del Comune di B._____ con grado di occupazione all'80%, con effetto retroattivo al 1° novembre 2019. 5.Con e-mail del 30 gennaio 2020 A._____ si è rivolto al Municipio e alla Commissione di gestione e revisione del Comune di B._____ illustrando lo stato di allestimento del preventivo e del piano quadriennale e spiegando perché gli stessi sarebbero stati presentati in ritardo. Tra le altre cose egli si è detto cosciente che "c'è in giro gente con il mal di pancia che
  • 3 - è pure andata a piagnucolare presso l'Ufficio per i Comuni di E._____ per il fatto che siamo in ritardo con la presentazione del preventivo". Ha inoltre aggiunto che "dato che tutti sanno (o dovrebbero sapere) come siamo messi a livello di personale da più o meno un anno a questa parte, questa volta purtroppo va così, a meno che non si vogliano avere quattro cifre buttate lì, così allo sbaraglio...". 6.Il 10 febbraio 2020 il Municipio di B._____ ha inflitto un ammonimento a A._____ a causa dei toni utilizzati nella sua comunicazione e-mail del 30 gennaio 2020. L'11 febbraio 2020 è stato convocato dall'allora Segretario aggiunto D._____ per una spiegazione verbale dei motivi dell'ammonimento, in occasione del quale ha accettato le critiche senza nessuna osservazione. 7.Su richiesta di A., il Municipio di B. ha aumentato la sua percentuale di impiego al 100% a partire dal 1° aprile 2020. 8.Il 24 gennaio 2021 A._____ è stato nuovamente ammonito formalmente per i ritardi nell'allestimento del consuntivo 2019, del preventivo investimenti 2021 e del piano finanziario 2021-2024. 9.Con lettera del 26 gennaio 2022 il Municipio di B._____ ha informato A._____ che, alla luce delle disposizioni in vigore per contrastare la pandemia di COVID-19, ha deciso di comminargli un ammonimento formale poiché è stato sorpreso in ufficio senza mascherina alla presenza di un collega. Nell'ambito del suo diritto di essere sentito, il 3 febbraio 2022 A._____ ha inoltrato le sue osservazioni all'ammonimento preavvisato, e allegando un certificato medico ha comunicato di non riuscire ad indossare la mascherina per più di 15 minuti. Ha inoltre sostenuto di aver osservato la distanza di sicurezza dal collega con cui condivide l'ufficio, di aver provveduto ad una corretta e regolare areazione dell'ufficio e di aver sempre indossato la mascherina ogni qual volta che è transitato nel

  • 4 - corridoio per recarsi in un altro ufficio. Con lettera del 7 febbraio 2022 il Municipio ha confermato l'ammonimento. 10.Nel mese di gennaio 2022 un gruppo di dipendenti comunali, tra cui anche A., si è rivolto all'Ispettorato del lavoro dei Grigioni, chiedendo un intervento in relazione alle direttive comunali per contrastare la pandemia di COVID-19. L'Ispettorato del lavoro ha risposto di non volersi immischiare nella lite e che si aspetta più collaborazione da parte dei dipendenti. 11.Nel mese di giugno 2022 alcune persone che hanno lavorato nell'amministrazione comunale di B. – così si sono firmati gli autori – hanno redatto e distribuito alla popolazione un volantino dal titolo "Ma cosa sta ancora succedendo nel Comune di B.?", volantino che ripercorre la cronologia degli eventi che hanno interessato l'amministrazione comunale di B. a partire dall'inizio di gennaio 2019, concernenti in particolare la gestione del personale. 12.Il 10/12 agosto 2022 il Municipio del Comune di B._____ ha pubblicato un bando di concorso interno, ovvero aperto unicamente ai dipendenti nominati, per l'assunzione di un/una segretario/a comunale al 100%. Il 21 agosto 2022 A._____ ha inoltrato la sua candidatura. Con missiva datata 30 agosto 2022 e consegnata il 31 agosto 2022, il Municipio del Comune di B., per tramite del Sindaco ad interim F., ha informato A._____ che la scelta è ricaduta su un'altra candidatura che meglio rispecchia le esigenze richieste. Il 31 agosto 2022 il Sindaco ad interim F._____ ha anticipato elettronicamente la missiva a A._____ trasmettendola al suo indirizzo e-mail privato. Contro la decisione di nomina A._____ ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo (procedimento U 22 78).

  • 5 - 13.Tramite e-mail del 4 settembre 2022 indirizzata al Sindaco ad interim F., A. ha reagito in tono risentito alla risposta negativa. In primo luogo A._____ rimprovera a F._____ di aver organizzato un "concorso farsa" e di aver valutato la sua candidatura "con la dovuta mancanza di cognizione di causa". Egli sostiene poi che è evidente che il Municipio "abbia avuto bisogno di piazzare un proprio vassallo, anche se incapace e inidoneo al ruolo al punto da dover andare a piagnucolare per farsi affidare una baby sitter o una balia nel patetico tentativo di nascondere quanto più possibile la propria inettitudine". Aggiunge inoltre che gli autori del volantino distribuito alla popolazione ad inizio del mese di giugno 2022 avessero ragione nel sostenere che "atti di nepotismo, clientelismo e favoritismo sono pratiche usuali quando si vogliono lavare certi panni sporchi" e ci avessero visto giusto rispetto al "deterioramento del clima di lavoro e la progressiva demotivazione dei collaboratori all'interno dell'amministrazione comunale". 14.Il giorno seguente, 5 settembre 2022, il Municipio del Comune di B._____ ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti di A.. Il Municipio considera la reazione di A. totalmente inaccettabile, in particolare i toni e i termini con cui si è espresso. Quest'ultimi lasciano presagire una totale mancanza di considerazione nei confronti del Municipio e dei colleghi e minano il clima di lavoro in seno all'amministrazione comunale. Il Municipio ritiene che in considerazione della sua funzione quale responsabile delle finanze non è possibile tollerare simili atti contrari al dovere di diligenza. Infine, il Municipio comunica che sta valutando le possibili sanzioni e non esclude di dover adottare la più grave tra le misure disciplinari possibili, ovvero la rescissione del rapporto di servizio. Ad A._____ viene assegnato un termine di dieci giorni per presentare la sua presa di posizione a riguardo. 15.Con scritto del 14 settembre 2022 A._____ ha preso posizione all'apertura del procedimento disciplinare, scusandosi per i toni poco diplomatici

  • 6 - utilizzati e dicendosi non avvezzo all'uso del linguaggio del politicamente corretto, ma confermando in sostanza la propria posizione su situazioni che definisce inique. Invocando la libertà di opinione e di espressione, aggiunge di aver unicamente fatto riferimento al volantino distribuito alla popolazione riproponendo con altre parole le supposizioni circa le opinabili modalità di assunzione di alcuni dipendenti. Rimprovera inoltre al Sindaco ad interim F._____ di aver condiviso la sua e-mail del 4 settembre 2022 con il Municipio, ignorando il suo diritto alla privacy e la privatezza di tale comunicazione che era pensata per essere confidenziale e che per questo ha inviato unicamente al suo indirizzo privato. Ciò considerato, egli non si spiega come la sua comunicazione avrebbe potuto minare il clima di lavoro in seno all'amministrazione comunale. Infine, A._____ ritiene di aver espresso delle semplici considerazioni che non hanno violato il suo dovere di diligenza e che non hanno causato alcun danno economico al Comune di B.. Dice di essersi semplicemente fatto carico e portavoce dell'insoddisfazione e del malcontento diffuso all'interno dell'amministrazione comunale. A detta di A., tutti i collaboratori tranne uno sono rimasti basiti e delusi dalla nomina che presagivano essere stata decisa a priori dal Municipio. Sempre a detta di A., i suoi colleghi sembravano concordi sul fatto che la sua nomina avrebbe contribuito a ricreare un clima di lavoro più sereno e con meno tensioni. A. conclude la sua presa di posizione sostenendo che la risoluzione del rapporto di servizio sia una misura sproporzionata e fuori luogo – il Municipio avrebbe cercato un cavillo per punire e danneggiare una persona non gradita. 16.Con decisione del 19 settembre 2022 il Municipio del Comune di B._____ ha licenziato A._____ con effetto immediato. Secondo il Municipio, l'e-mail del 4 settembre 2022 non può ritenersi una missiva privata poiché tratta di un oggetto che riguarda il Comune di B._____ e il Sindaco ad interim F._____ ha confermato di non intrattenere nessun rapporto che possa

  • 7 - definirsi privato con A.. Sebbene A. si sia scusato per le terminologie troppo colorite, egli non si è scusato per i contenuti dell'e-mail e nemmeno ha ritrattato le offese al Segretario comunale e le considerazioni sull'operato dell'esecutivo comunale. Con la sua presa di posizione del 14 settembre 2022 A._____ ha sottolineato quelle che definisce "situazioni di iniquità", sostenendo di aver espresso delle "semplici considerazioni" senza aver commesso "nessun atto contrario al suo dovere di diligenza, né di aver causato qualche sorta di danno economico al suo datore di lavoro". Il Municipio motiva il licenziamento elencando i diversi episodi in cui A._____ è stato ripreso per i suoi toni inopportuni (tra cui la nota agli atti del 13 maggio 2019 e gli ammonimenti formali del 10 febbraio 2020, 24 gennaio 2021 e 26 gennaio 2022), la valutazione del 21 febbraio 2021 che ha dato un risultato di 2 (su 5 possibili) e la presa di posizione del 14 settembre 2022. Il Municipio di B._____ conclude che il rapporto di fiducia con il capo e diretto superiore, il segretario e i membri della sovrastanza comunale sono irrimediabilmente compromessi, e che la continuazione anche solo temporanea del rapporto di lavoro non è più possibile a nessun titolo. La decisione di rescissione immediata del rapporto di lavoro è stata trasmessa per posta raccomandata il 20 settembre 2022 e recapitata ad A._____ il 21 settembre 2022. 17.Contro tale decisione il 4 ottobre 2022 A._____ (di seguito: ricorrente) ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, postulando l'accoglimento del ricorso e conseguentemente l'accertamento dell'illiceità della rescissione del rapporto di servizio, protestando spese processuali e ripetibili. In via super provvisionale e provvisionale ha invece chiesto che durante la procedura di ricorso fosse ripristinato nella sua funzione e, subordinatamente, che gli venisse versato lo stipendio. Con decisione del 18 ottobre 2022 il giudice dell'istruzione non ha conferito l'effetto sospensivo al ricorso e ha rigettato la richiesta di misure

  • 8 - provvisionali. Il ricorso procedurale inoltrato contro tale decisione del giudice dell'istruzione è stato respinto con sentenza U 22 90 del 20 febbraio 2023. 18.Nella presa di posizione del 25 ottobre 2022 il Comune di B._____ (di seguito: opponente) ha postulato il respingimento del ricorso, per quanto ricevibile, e protestato spese, tasse e ripetibili. 19.Nel secondo scambio di scritti, sia il ricorrente che l'opponente si sono riconfermati nei rispettivi petiti e hanno sviluppato le relative argomentazioni. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi di seguito, qualora risultino giuridicamente determinanti per l'esito della vertenza. II. Considerando in diritto: 1.Il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni è competente a giudicare il presente ricorso avente per oggetto la decisione del 19 settembre 2022 del Comune di B._____ (art. 49 cpv. 1 lett. a della Legge sulla giustizia amministrativa [LGA; CSC 370.100]), concernente il licenziamento immediato del ricorrente. I requisiti di forma (art. 38 LGA), la legittimazione del ricorrente (art. 50 LGA) e il termine per presentare ricorso (art. 52 cpv. 2 LGA) non destano alcun dubbio circa la sua ricevibilità. Il Tribunale amministrativo entra dunque nel merito. 2.Da chiarire e accertare nel caso in esame è se la rescissione immediata del rapporto di servizio sia stata abusiva o ingiustificata, o vada invece confermata in quanto legittima.

  • 9 - 3.Risulta incontestato che al contratto di lavoro tra il ricorrente e il Comune di B._____ si applicano il Regolamento organico per il personale del Comune di B._____ (ROP) e, sussidiariamente, la Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (CO; RS 220). 3.1.Ai sensi dell'art. 22 ROP che regola la disdetta immediata, le parti contraenti possono disdire in ogni momento il rapporto di lavoro senza osservare i termini, a condizione che vi siano dei motivi gravi (cpv. 1). È considerato grave ogni motivo che non permette di esigere la continuazione del rapporto di lavoro da chi dà la disdetta (art. 22 cpv. 2 ROP). L'art. 22 ROP si conforma all'art. 10 della Legge sul rapporto di lavoro dei collaboratori del Cantone dei Grigioni (LCPers; RS 170.400) così come all'art. 10 cpv. 4 della Legge sul personale federale (LPers; RS 172.220.1), motivo per cui risulta opportuno, ove necessario, fare riferimento alla rispettiva giurisprudenza in merito. 3.2.La consolidata giurisprudenza del Tribunale federale classifica la disdetta immediata per motivi gravi come una misura eccezionale che deve essere ammessa in maniera restrittiva (Decisione del Tribunale federale [DTF] 127 III 351 consid. 4a, 129 III 380 consid. 2.1, 127 III 153 consid. 1°, 130 III 28 consid. 4.1). I fatti invocati a sostegno di una disdetta immediata devono aver minato e compromesso il rapporto di fiducia alla base del contratto di lavoro o averlo pregiudicato a tal punto da rendere insostenibile la continuazione del contratto sino al termine di disdetta ordinario (DTF 124 III 25 consid. 3c, 127 III 351 consid. 4a; Sentenza del Tribunale amministrativo federale [STAF] A-1055/2017 del 28 giugno 2017, consid. 4.3.1). Solo una violazione particolarmente grave da parte del dipendente giustifica la disdetta immediata; se la violazione è meno grave può portare al licenziamento immediato solo se è stata ripetuta nonostante un avvertimento (DTF 127 III 153 consid. 1a, 129 III 380 consid. 2.1, 130 III 28 consid. 4.1, 142 III 579 consid. 4.2). In altre parole, la disdetta immediata può essere la conseguenza di un atto

  • 10 - isolato particolarmente grave (gravità assoluta) oppure può discendere da ripetute violazioni contrattuali che fanno sì che la gravità, in questo caso relativa, non consista nell'atto stesso ma nella reiterazione di più manchevolezze (cfr. STAF A-1055/2017 del 28 giugno 2017, consid. 4.3.2; DTF 130 III 28 consid 4.1; Sentenza del Tribunale federale [STF] 4A_397/2014 del 17 dicembre 2014, consid. 3.1). Per violazione contrattuale si intende la violazione da parte di un dipendente di un dovere derivante dal contratto di lavoro, come per esempio il dovere di fedeltà (DTF 127 III 351 consid. 4a, 121 III 467 consid. 4d, 127 III 310 consid. 3). Il dovere di diligenza e fedeltà prescrive che il lavoratore è tenuto ad espletare con cura e diligenza l'attività lavorativa affidatagli come pure a tutelare gli interessi legittimi del suo datore di lavoro (cfr. art. 321a cpv. 1 CO e art. 51 e 62 ROP). Va ricordato che per un dipendente pubblico il dovere di fedeltà è duplice (doppelte Loyalitätsverpflichtung) nella misura in cui egli oltre alla salvaguardia degli interessi pubblici del proprio datore di lavoro (obbligo di fedeltà particolare), ha parimenti l'obbligo di fedeltà – nella veste di cittadino – nei confronti dello Stato (obbligo di fedeltà generale; STAF A-1055/2017 del 28 giugno 2017, consid. 4.3.3; A-646/2016 del 19 ottobre 2016, consid. 6.2.3; A-6031/2017 del 3 aprile 2019, consid. 3.3). In questo senso, seppur in modo generale, si esprime anche l'art. 51 ROP, secondo cui i collaboratori sono tenuti a tutelare gli interessi pubblici. Appurato che gravi violazioni del dovere di fedeltà possono costituire un motivo grave e portare a una disdetta immediata, va altresì ricordato che il contenuto del dovere di fedeltà dipende in maniera importante dalla funzione esercitata e dal rango organico ricoperto dal lavoratore (STAF A-1055/2017 del 28 giugno 2017, consid. 4.3.3; cfr. STF 4A_298/2011 del 6 ottobre 2011, consid. 2 e riferimenti; DTF 130 III 28 consid. 4.1) e deve essere determinato singolarmente per ogni rapporto di lavoro sulla base delle circostanze e degli interessi del

  • 11 - caso specifico (STAF A-4628/2020 del 2 marzo 2022, consid. 5.3.1; A-6031/2017 del 3 aprile 2019, consid. 3.3; A-3148/2017 del 3 agosto 2018, consid. 7.1.3; A-4389/2016 del 21 settembre 2016, consid. 5.5.2). Il dovere di fedeltà richiede, tra le altre cose, l'astensione da determinati comportamenti atti a turbare il rapporto di lavoro (STAF A-7515/2014 del 29 giugno 2016, consid. 4.5; A-969/2014 dell'11 novembre 2014, consid. 5.2.2; A-4628/2020 del 2 marzo 2022, consid. 5.3.2), come per esempio atti illeciti, reati penali o comportamenti che violano, in generale, i disposti legali di diritto, gli accordi contrattuali, nonché le direttive o le istruzioni indicategli (STAF A-1055/2017 del 28 giugno 2017, consid. 4.3.3; A-3148/2017 del 3 agosto 2018, consid. 7.1.3), ma anche comportamenti scorretti nei confronti di superiori o colleghi (STAF A-4628/2020 del 2 marzo 2022, consid. 5.3.2; cfr. STAF A-7515/2014 del 29 giugno 2016, consid. 4.5; STAF A-4312/2016 del 23 febbraio 2017, consid. 5.5.3). Gravi violazioni del rispetto reciproco, della cortesia e della decenza – senza che raggiungano ancora l'intensità di un insulto – costituiscono già motivi legittimi sufficienti per il licenziamento immediato (cfr. STAF A-4628/2020 del 2 marzo 2022, consid. 5.3.2). Il Tribunale federale è giunto a questa conclusione ad esempio nel caso di un dipendente aggressivo e irrispettoso (STF 4C.247/2006 del 27 ottobre 2006, consid. 2.4 e segg.; cfr. STAF A-3509/2020 del 19 agosto 2021, consid. 3.3). 4.Nella decisione di disdetta immediata il Municipio del Comune di B._____ ha elencato diversi episodi che hanno portato all'irrimediabile compromissione del rapporto di fiducia con il ricorrente e all'impossibilità di continuare – anche solo temporaneamente – il rapporto di lavoro. A questi si aggiunge l'e-mail del 4 settembre 2022, che a detta dell'opponente è stata "l'ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso". Nelle considerazioni seguenti si entrerà nel merito degli episodi alla base della decisione di licenziamento immediato, al fine di valutarne la gravità

  • 12 - e verificare se costituiscono un motivo grave ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 ROP. Il ricorrente non contesta infatti i fatti invocati a sostegno della decisione di disdetta immediata, bensì la valutazione della gravità della violazione del dovere di diligenza e fedeltà – dovere che sostiene di mai aver violato durante i suoi dieci anni di attività presso il Comune di B.. 4.1.Occorre innanzitutto dedicarsi all'e-mail del 4 settembre 2022 del ricorrente, che sembrerebbe essere stato l'episodio decisivo per la rescissione immediata del suo contratto di lavoro. Nella suddetta e-mail, indirizzata al Sindaco ad interim F., il ricorrente ha reagito in tono risentito alla comunicazione di mancata nomina quale segretario comunale, esprimendosi nei termini seguenti: "ti ringrazio per avermi ringraziato di aver partecipato al concorso farsa e per aver voluto provare a valutare il mio curriculum con la dovuta mancanza di cognizione di causa e attenzione... Dicono che la critica sia costruttiva per chi la sa accettare, per cui cercherò di essere franco e breve, sperando tu non sia troppo permaloso: che la maggioranza di questo Municipio avesse bisogno di piazzare un proprio vassallo, anche se incapace e inidoneo al ruolo al punto da dover andare a piagnucolare per farsi affidare una baby sitter o una balia nel patetico tentativo di nascondere quanto più possibile la propria inettitudine, dimostra ancora una volta quanto coloro che avevano redatto il volantino distribuito alla popolazione ad inizio del mese di giugno, ci avessero visto per davvero giusto nel sostenere che atti di nepotismo, clientelismo e favoritismo sono pratiche usuali quando si vogliono lavare certi panni sporchi. Ma cosa ancora più inquietante, è stato dover constatare che tali pratiche hanno trovato supporto da chi, venuto da fuori, avrebbe invece dovuto assumere un atteggiamento imparziale ed oggettivo per contrastarle o perlomeno contenerle. Quelli del volantino ci avevano tra l'altro visto giusto anche per quanto riguarda il deterioramento del clima di lavoro e la progressiva demotivazione dei collaboratori all'interno dell'amministrazione comunale. Sempre che te ne freghi qualcosa, ti informo che al momento attuale il morale di praticamente tutti i collaboratori in amministrazione, è a livello zero. In quasi dici anni che lavoro in questo comune, non ho mai né visto, né vissuto condizioni negative del genere."

  • 13 - 4.1.1.Il ricorrente sostiene che nell'esporre le sue considerazioni personali ha semplicemente fatto riferimento, usando delle terminologie dal significato equipollente, alle circostanze e alle supposizioni circa le opinabili modalità di assunzione avanzate e descritte nel volantino distribuito alla popolazione nel mese di giugno 2022. Egli avrebbe quindi unicamente preso spunto dal suddetto volantino, esprimendo delle conclusioni di opinione generale (e non personali) ed evidenziando parte del contenuto. In verità però, come rimarca giustamente l'opponente, il ricorrente si limita a citare il suddetto volantino di sfuggita, esprimendo in realtà delle vere e proprie considerazioni personali sul Sindaco ad interim F., sul neoeletto Segretario comunale e in generale sull'operato del Municipio di B.. Sul primo dice che è stato inquietante dover constatare che le pratiche di nepotismo, clientelismo e favoritismo "abbiano trovato supporto da chi, venuto da fuori, avrebbe invece dovuto assumere un atteggiamento imparziale e oggettivo per contrastarle o perlomeno contenerle" (cfr. doc. 13 dell'opponente). Lo critica inoltre per aver organizzato "un concorso farsa" e aver valutato il suo "curriculum con la dovuta mancanza di cognizione di causa" (cfr. doc. 13 dell'opponente). Per quanto riguarda il neoeletto Segretario comunale, si esprime invece in termini feudali considerandolo un "vassallo" inidoneo e incapace. Esprimendo tali opinioni, decisamente offensive, il ricorrente ha mancato di rispetto sia al sindaco ad interim che al neoeletto Segretario comunale. 4.1.2.A mente del ricorrente, il tono dell'e-mail del 4 settembre 2022 attesterebbe inequivocabilmente che si trattava di una comunicazione confidenziale e privata, visto l'utilizzo del "tu" – forma colloquiale per eccellenza – che indicherebbe altresì l'esistenza di un legame personale che risale alla gioventù, essendo F._____ originario della sua stessa valle grigionese. Il ricorrente sostiene infatti di aver incontrato F._____ diverse volte nei bar della valle nonché in occasione delle partite di calcio della squadra locale. L'e-mail non era quindi indirizzata al Municipio del Comune

  • 14 - di B._____ ma destinata personalmente al "caro F.". D'altronde, il Sindaco ad interim F. stesso ha anticipato la comunicazione circa la mancata nomina all'indirizzo e-mail privato del ricorrente e non a quelli ufficiali di lavoro. L'opponente pone l'attenzione sul fatto che il Sindaco ad interim F._____ si relazionasse in modo colloquiale (utilizzando la forma del "tu") con tutti gli impiegati dell'amministrazione comunale e che non intrattenesse alcun rapporto privato e personale con il ricorrente. Non è quindi corretto sostenere che il Sindaco ad interim F._____ abbia agito "privatamente", solo perché ha anticipato all'indirizzo e-mail privato del ricorrente lo scritto ufficiale del Comune di B.. L'opponente precisa inoltre che il Sindaco ad interim F. non avrebbe utilizzato gli indirizzi e-mail di lavoro del ricorrente poiché questi sono accessibili anche ad altri impiegati dell'amministrazione comunale. Quest'ultima affermazione dell'opponente è rimasta incontestata e rappresenta una motivazione convincente. Per il Tribunale amministrativo risulta infatti logico che lo scritto ufficiale del 30 agosto 2022 concernente la mancata nomina sia stato anticipato all'indirizzo e-mail privato del ricorrente, visto che agli indirizzi e-mail di lavoro avevano accesso anche altri dipendenti oltre al diretto interessato. Inoltre, lo scritto è stato inviato all'indirizzo postale privato del ricorrente, ragione per cui si giustifica l'anticipazione via e-mail all'indirizzo di posta elettronica privato. Non si intravvede tuttavia come questo modo di procedere del Comune di B., certamente condivisibile, potesse rendere la comunicazione privata e personale, nel senso di strettamente confidenziale e bilaterale tra il ricorrente e il Sindaco ad interim F.. In ogni caso, il tipo di rapporto tra il ricorrente e il Sindaco ad interim F._____ così come la natura della comunicazione intercorsa, non costituiscono il punto focale della questione e non hanno alcuna influenza sulla valutazione dell'agire del ricorrente. Infatti, a prescindere da questi dettagli, il ricorrente si è

  • 15 - espresso in toni e con termini inaccettabili sull'ambiente di lavoro, sui colleghi e sul suo superiore nella sua e-mail del 4 settembre 2022. Questo è il fatto giudicato rilevante da questo Tribunale. Sottoponendo e condividendo la comunicazione del ricorrente al Municipio, il Sindaco ad interim F._____ non ha quindi violato alcun obbligo di riservatezza e segretezza ed ha semplicemente agito nell'ambito della sua funzione e competenza. Allo stesso modo è corretto sostenere che l'e-mail del 4 settembre 2022 del ricorrente trattasse di un oggetto che riguarda il Comune di B._____, e che andasse quindi sottoposto al l'organo esecutivo in toto. Di conseguenza, l'e-mail del ricorrente del 4 settembre 2022 può essere utilizzato a motivazione del licenziamento immediato del ricorrente. 4.1.3.Il ricorrente sostiene poi di essersi debitamente scusato nella presa di posizione del 14 settembre 2022, dove riconosce di aver fatto uso di "alcune terminologie magari improprie, probabilmente troppo colorite e sicuramente poco diplomatiche" (cfr. doc. 15 dell'opponente). Sempre nella presa di posizione del 14 settembre 2022 il ricorrente aggiunge di non essere "molto avvezzo all'uso del linguaggio del politicamente corretto", motivo per cui tende ad esprimersi "in maniera molto franca e schietta, correndo il rischio di essere interpretato unicamente sotto il profilo della forma, senza che venga prestata la dovuta attenzione ai contenuti e alla sostanza" (cfr. doc. 15 dell'opponente). Alla luce delle scuse presentate, in sede di ricorso il ricorrente sostiene che non è possibile ravvisare una violazione dell'obbligo di fedeltà e degli obblighi di servizio, in quanto ha semplicemente denunciato e segnalato situazioni che andavano segnalate. Nel dovere di fedeltà rientrerebbe infatti anche il diritto di segnalazione e di denuncia. Come fa giustamente notare l'opponente, con la presa di posizione del 14 settembre 2022 il ricorrente di fatto non si è scusato per i contenuti della

  • 16 - sua e-mail né ha ritrattato le offese al Segretario comunale e le considerazioni sull'operato del Municipio e del Sindaco ad interim F.. Infatti, lo stesso ricorrente sottolinea di aver espresso delle "semplici considerazioni" su delle "situazioni di iniquità", riconfermando quindi – seppur indirettamente – la propria opinione e i propri propositi offensivi. Sostiene inoltre di non "aver commesso nessun atto contrario al dovere di diligenza né di aver causato qualche sorta di danno economico al datore di lavoro" (cfr. doc. 15 dell'opponente). A prescindere dall'aver danneggiato economicamente il datore di lavoro – di cui si dirà in seguito (cfr. consid. 4.1.4.) – il ricorrente non mette in discussione il suo modo di agire. Si osserva inoltre che le uniche scuse effettivamente presenti, quelle legate alla forma, sono in parte state espresse con avverbi che non indicano propriamente convinzione ("magari" e "probabilmente", cfr. doc. 15 dell'opponente). Con la presa di posizione del 14 settembre 2022 il ricorrente non riesce quindi nel tentativo di attutire i toni dell'e-mail del 4 settembre 2022, che restano inaccettabili e che stridono con il suo dovere di diligenza e fedeltà. Considerata inoltre la sua posizione quale responsabile del reparto finanze, la mancanza di considerazione, rispetto e decenza nei confronti dei colleghi e dei superiori risulta ancora più problematica e grave. 4.1.4.Il ricorrente sottolinea il fatto che con la sua e-mail del 4 settembre 2022 non ha causato alcun danno economico al Comune di B. (cfr. doc. 15 dell'opponente). Questo punto di vista viene poi ripetuto anche in sede di replica (cfr. para 12, para. 17, para. 24 e para. 30 della replica), dove egli aggiunge di nemmeno aver avuto l'intenzione di danneggiare il suo datore di lavoro. Effettivamente, nell'ambito del suo dovere fedeltà il dipendente deve astenersi dal compiere qualsiasi atto in grado di danneggiare economicamente il datore di lavoro (cfr. DTF 117 II 560 consid. 3;

  • 17 - 117 II 72 consid. 4a). Tuttavia, come fa giustamente notare l'opponente, non è necessario un danno economico o l'intenzione di arrecare danno economico al datore di lavoro per giustificare un licenziamento immediato. Seppur sia vero che, come evidenzia la giurisprudenza citata dal ricorrente, occorre distinguere tra una violazione causata da uno stato di irritazione e perdita di controllo e una commessa con l'intento di danneggiare il datore di lavoro (STF 4°246/2020 del 23 giugno 2020, consid. 4.3.2; STF 4A_60/2014 del 22 luglio 2014, consid. 3.4; cfr. STF 4A_333/2009 del 3 dicembre 2009, consid. 2.3, non pubblicata nella DTF 136 III 94), nel caso in esame il ricorrente si è rivolto in toni inaccettabili sia verso i suoi colleghi e superiori che verso una cittadina, motivo per cui non è necessario che il Comune di B.____ abbia subito anche un danno economico. Infatti, la (reiterata) mancanza di rispetto è già un motivo sufficiente per giustificare il licenziamento immediato (cfr. STAF A-4628/2020 del 2 marzo 2022, consid. 5.3.2). 4.1.5.Per quanto riguarda la sostanza dell'e-mail del 4 settembre 2022, e quindi indirettamente il contenuto del volantino distribuito alla popolazione nel mese di giugno 2022, è irrilevante accertare in questa sede se i fatti e le supposizioni citate corrispondano effettivamente al vero. Dunque, a prescindere dalla veridicità di quanto afferma il ricorrente, ad essere rilevanti per la vertenza in esame sono unicamente i modi, i toni e i termini inaccettabili con cui egli si è rivolto al sindaco quale suo superiore. 4.1.6.Lo stesso vale per la critica del ricorrente alla nomina del nuovo segretario comunale – nomina che considera essere manifestamente illegale e che ha impugnato con ricorso del 21 settembre 2022 al Tribunale amministrativo (procedimento U 22 78). Non è questa la sede per decidere sulla correttezza della procedura di nomina del segretario comunale. I giudici rilevano semplicemente che, indipendentemente dall'esito della procedura U 22 78, i toni del ricorrente in reazione alla suddetta nomina sono stati assolutamente inaccettabili.

  • 18 - Il Tribunale non si sofferma nemmeno sulla censura del ricorrente, per cui K._____ sia stato originariamente nominato dal Comune di B._____ quale "responsabile di cancelleria e Segretario comunale aggiunto" con bando di concorso irregolare, in quanto irrilevante per la presente procedura. 4.1.7.L'opinione dell'opponente, secondo cui già solo l'e-mail del 4 settembre 2022 giustificherebbe il licenziamento immediato del ricorrente, appare dunque sostenibile. In ogni caso, la suddetta e-mail va ad aggiungersi – ai sensi di una gravità relativa volta a giustificare la disdetta immediata – agli altri episodi che sono stati oggetto di ammonimenti formali (cfr. consid. 4.2. e segg.). 4.2.Il Comune di B._____ elenca quali episodi che hanno compromesso irrimediabilmente il rapporto di fiducia i diversi ammonimenti formali comminati al ricorrente, ovvero la nota agli atti del 13 maggio 2019 e gli ammonimenti del 10 febbraio 2020, del 24 gennaio 2021 e del 26 gennaio 2022. Nelle sue memorie, il ricorrente cerca di relativizzarne la portata, considerandoli pretestuosi e tendenziosi, e sostiene che non possono giustificare la rescissione del rapporto di servizio. L'opponente pone invece l'attenzione sul fatto che gli ammonimenti comminati sono passati in giudicato e non possono quindi essere contestati in questa sede. Effettivamente le critiche agli ammonimenti mosse dal ricorrente sono tardive. È tuttavia necessario dedicare alcune considerazioni a riguardo, in quanto gli ammonimenti costituiscono la base della decisione di licenziamento. 4.2.1.Il primo ammonimento è stato comminato al ricorrente verbalmente il 13 maggio 2019 in seguito ai toni inappropriati utilizzati in uno scambio di e-mail con una cittadina. Più precisamente, dopo aver risposto garbatamente nel primo stadio della corrispondenza, il ricorrente si è evidentemente scocciato per l'insistenza della cittadina, e dopo averle reso presente che l'amministrazione non ha tempo da perdere, si è permesso

  • 19 - di concludere la conversazione e-mail con un sintetico "bla bla bla". L'allora Segretaria comunale C._____ ha segnalato al ricorrente l'inadeguatezza dei suoi toni il giorno stesso. Vista la convinzione del ricorrente di aver agito in modo consono C._____ ha provveduto a convocarlo per un colloquio più formale, al fine di fornire maggiori chiarimenti e ribadire le basi di una corretta comunicazione con i cittadini. Va innanzitutto notato che il ricorrente considera tale ammonimento come un semplice biasimo, a cui non ha fatto seguito una sanzione disciplinare e che non può quindi essere invocato quale precedente. Egli cerca inoltre di giustificarsi sostenendo di essersi introdotto nella suddetta conversazione in aiuto dell'allora Segretaria comunale, che sembrava riscontrare difficoltà a gestire la richiesta pretestuosa e polemica della cittadina. Tale spiegazione non giustifica tuttavia il graduale inasprimento dei toni e si rivela, tra l'altro, essere incorretta. Infatti, dagli atti emerge che l'allora Segretaria comunale si è presa a carico la richiesta della cittadina poiché era rimasta inevasa malgrado fosse stata inoltrata a suo tempo all'ufficio contabilità per l'evasione (cfr. doc. 4 dell'opponente). Il ricorrente si è pertanto introdotto in una questione che plausibilmente era in origine di sua responsabilità e competenza e di cui non si era (ancora) occupato. Precisazione a parte, ad essere rilevanti sono i modi scortesi del ricorrente che – come giustamente ha ribadito l'allora Segretaria comunale durante il colloquio del 13 maggio 2019 – non trovano giustificazione nemmeno in considerazione del comportamento polemico e snervante della cittadina. Il fatto che sia stato necessario convocare il ricorrente per un colloquio, per il quale è stata debitamente redatta una nota agli atti, rende evidente il carattere formale dell'ammonimento avvenuto verbalmente, che può quindi essere utilizzato come primo episodio a motivazione del licenziamento immediato. 4.2.2.Il secondo ammonimento del 10 febbraio 2020 riguarda nuovamente i toni fuori luogo utilizzati dal ricorrente, questa volta in una comunicazione

  • 20 - interna, indirizzata ovvero al Municipio e alla Commissione di gestione e revisione e concernente lo stato di allestimento del preventivo e del piano quadriennale. Nella suddetta comunicazione il ricorrente fa il punto della situazione, spiegando i motivi del ritardo nella presentazione del preventivo 2019 per la gestione corrente e per il conto investimenti e del piano quadriennale. Si permette inoltre di fare alcune considerazioni, dicendo di essere al corrente che l'Ufficio dei Comuni di E._____ abbia ricevuto delle lamentele per il suddetto ritardo ("So che c'è in giro gente con il mal di pancia che è pure andata a piagnucolare presso l'Ufficio per i Comuni di E._____ per il fatto che siamo in ritardo con la presentazione del preventivo", cfr. doc. 8 dell'opponente), e sottolineando allo stesso tempo che la situazione del Comune di B._____ a livello di personale è risaputa, motivo per cui bisogna accettare la situazione di ritardo a meno che non ci si voglia accontentare di cifre approssimative ("Dato che tutti sanno (o dovrebbero sapere) come siamo messi a livello di personale da più o meno un anno a questa parte, questa volta purtroppo va così, a meno che non si vogliano avere quattro cifre buttate lì, così allo sbaraglio...", cfr. doc. 8 dell'opponente). Nello scritto di replica il ricorrente sostiene che tale ammonimento sia manifestamente sproporzionato e che non siano riportati quali siano stati i toni fuori luogo concretamente utilizzati. Inoltre, il fatto che egli abbia accettato l'ammonimento senza alcuna osservazione non significa che fosse d'accordo con lo stesso. Senza che l'ammonimento formale del 10 febbraio 2020 riporti effettivamente i termini considerati fuori luogo, si constata che nell'e-mail del 30 gennaio 2020 il ricorrente si è espresso – in parte – in modo inappropriato. Che il ricorrente non fosse d'accordo con tale ammonimento e che ora lo giudichi sproporzionato è irrilevante per il presente ricorso, in quanto si tratta di una censura tardiva. L'ammonimento del 10 febbraio

  • 21 - 2020 può quindi essere utilizzato a motivazione del licenziamento immediato. 4.2.3.Il terzo ammonimento del 24 gennaio 2021 – non documentato agli atti ma allo stesso tempo incontestato dalle parti – è stato comminato al ricorrente a causa dei ritardi nell'allestimento del consuntivo 2019, del preventivo investimenti 2021 e del piano finanziario 2021-2024. Il ricorrente sostiene che tali ritardi siano da imputare alla totale rielaborazione e riorganizzazione della contabilità degli investimenti e del piano finanziario quadriennale, e che egli – con un impegno supplementare non indifferente – sia riuscito a rientrare nelle tempistiche ordinarie. L'opponente sostiene invece che i preventivi e i consuntivi sono stati presentati in ritardo sia nel 2020 che nel 2021 e che questo abbia posto il Municipio in difficoltà nei confronti della Commissione di gestione e revisione e del Consiglio comunale che sono chiamati a verificarli e approvarli. Nello scritto di replica il ricorrente illustra in modo convincente come i ritardi fossero da imputare a fattori esterni e da lui indipendenti, in particolare alla problematica carenza di personale. È infatti plausibile che con la partenza della Segretaria aggiunta G._____, che si occupava anche del reparto finanze, la mole di lavoro del ricorrente abbia subito un ingente aumento e che di conseguenza egli abbia avuto ritardi nell'elaborazione dei suddetti documenti. Pertanto, malgrado l'ammonimento del 24 gennaio 2021 possa essere utilizzato a motivazione della disdetta immediata in quanto cresciuto incontestato in giudicato, nel limite del consentito la sua portata va relativizzata.

  • 22 - 4.2.4.Il quarto ammonimento del 26 gennaio 2022/7 febbraio 2022 risale al periodo della pandemia e riguarda una contravvenzione all'obbligo di indossare la mascherina in ufficio da parte del ricorrente. Egli sostiene di essere stato minacciato verbalmente dal Sindaco ad interim F._____ già a metà dicembre 2021 poiché non indossava correttamente la mascherina. A questo episodio ha fatto seguito l'ammonimento formale del 26 gennaio 2022, comminato al ricorrente poiché sorpreso senza mascherina in ufficio alla presenza di un collega. Il ricorrente sostiene che la gestione della pandemia all'interno dell'amministrazione comunale sia stata problematica e che il Sindaco ad interim F._____ avrebbe tormentato i dipendenti comunali non vaccinati – tra cui lo stesso ricorrente – creando così un ambiente di reclamazioni e obiezioni. Il ricorrente non contesta di per sé il fatto di non essersi attenuto strettamente all'obbligo di indossare la mascherina. A questo proposito allega un certificato medico, che attesta la sua claustrofobia e che lo autorizza a fare uso alternato della mascherina. Va tuttavia notato che il certificato medico è datato 1° febbraio 2022, è ovvero posteriore al preavviso di ammonimento del 26 gennaio 2022, ed è infatti stato presentato dal ricorrente solamente con le osservazioni del 3 febbraio 2022 al suddetto preavviso. Il ricorrente aggiunge inoltre di aver provveduto a mantenere la distanza di sicurezza dal collega con cui condivide l'ufficio nonché di aver arieggiato lo spazio in modo costante e regolare. L'ammonimento inflitto per mancata osservanza del decreto Covid risulta essere un fatto isolato – non vi è infatti traccia di violazioni sistematiche da parte del ricorrente. Infine, egli sembra sempre aver eseguito i test in conformità all'ordinanza comunale. Pertanto anche l'ammonimento del 26 gennaio 2022/7 febbraio 2022 va relativizzato nella misura in cui non faccia emergere il reiterato comportamento irrispettoso del ricorrente.

  • 23 - Per l'esito della presente vertenza, il Tribunale non ritiene necessario entrare nel merito delle ulteriori considerazioni del ricorrente relative alla gestione e alle misure di prevenzione della pandemia (in particolare i vaccini e i tamponi) attuate dal Municipio di B.. Si ricorda inoltre che l'Ispettorato del lavoro dei Grigioni – interpellato da alcuni dipendenti comunali, tra cui il ricorrente – ha comunicato di non volersi immischiare nella gestione comunale della pandemia, sottolineando che il Comune di B. ha già preso tante misure e che tocca ai dipendenti collaborare. 4.2.5.Riassumendo, anche se i ritardi nella presentazione dei consuntivi, preventivi e piani finanziari non erano da imputare unicamente al ricorrente e l'inosservanza delle norme Covid è stato un episodio isolato e non particolarmente grave, gli ammonimenti per i toni inaccettabili in cui si è espresso il ricorrente risultano giustificati e plausibilmente legittimi. I modi inadeguati in cui più volte si è espresso il ricorrente contribuiscono, in quanto violazioni reiterate del dovere di fedeltà, a giustificare la disdetta immediata. 4.3.Quale ulteriore motivazione a sostegno del licenziamento immediato del ricorrente, il Comune di B._____ cita la valutazione dell'operato del ricorrente in qualità di responsabile delle finanze per l'anno 2021, che ha raggiunto un voto complessivo di 2 (su una scala da 1 a 5), e che corrisponde all'aver soddisfatto solo in parte le esigenze. La scheda di valutazione periodica per l'anno 2021, datata 21 febbraio 2022 e redatta da H._____, contiene svariate critiche circa l'operato del ricorrente. In particolare, gli vengono rimproverati ritardi nell'elaborazione e nella consegna dei preventivi annuali e del consuntivo e vengono auspicati una maggiore precisione, una migliore strutturazione dei processi di lavoro, un netto miglioramento nella capacità di delega e una maggiore collaborazione con i suoi subalterni, una maggiore apertura nei confronti di eventuali critiche costruttive, maggiore cura nella

  • 24 - comunicazione con i superiori, un maggior approfondimento per quanto riguarda alcune conoscenze professionali e maggiore disponibilità nei confronti dei superiori. 4.3.1.A mente del ricorrente, tale valutazione non corrisponde al vero ed è stata stravolta, a fini politici, da H._____ – municipale con cui aveva avuto un diverbio a causa dei ritardi sopracitati. A sostegno di questa tesi, il ricorrente inoltra un'altra versione della valutazione per l'anno 2021 redatta dall'allora Segretario comunale I._____ e suo diretto superiore, il cui voto complessivo è di 4 su 5, ossia "supera le esigenze". Il ricorrente inoltra altresì la valutazione per l'anno 2020 redatta dall'allora Segretario comunale ad interim J._____ che aveva valutato positivamente l'operato del ricorrente con un voto complessivo di 3.77 su 5. L'opponente sottolinea che l'unica scheda di valutazione ufficiale è quella redatta da H._____ e datata 21 febbraio 2022. Le altre due schede di valutazione a cui fa riferimento il ricorrente (quelle redatte da I._____ e J.) non sarebbero invece documenti ufficiali ma unicamente delle bozze interne, a cui il ricorrente non avrebbe dovuto avere accesso in qualità di responsabile del reparto finanze. A sostegno del fatto che le schede di valutazione di I. e J._____ fossero delle bozze, l'opponente rimarca che la valutazione di H._____ è molto dettagliata e ricca di osservazioni, a differenza di quelle di I._____ (per il 2021) e J._____ (per il 2020), che sono più generali, sintetiche e non contengono osservazioni concrete circa l'operato del ricorrente. Va infine notato che il ricorrente non ha firmato la scheda di valutazione per l'anno 2021 del 21 febbraio 2022 redatta da H.. Con e-mail del 4 marzo 2022 indirizzata al Segretario comunale I. il ricorrente ha espresso le sue considerazioni a riguardo, spiegando i motivi del suo dissenso ma senza entrare nel merito delle critiche specifiche.

  • 25 - Non viene ritenuto necessario confrontarsi e valutare in dettaglio l'operato del ricorrente in questa sede e nemmeno appurare se il ricorrente abbia commesso un illecito sottraendo le sopracitate bozze delle valutazioni. Questo Tribunale si limita piuttosto ad accertare che il Municipio del Comune di B._____ non era soddisfatto delle prestazioni del ricorrente ed ha debitamente motivato tale insoddisfazione nella valutazione per l'anno 2021 del 21 febbraio 2021. 4.3.2.Il ricorrente censura altresì che H._____ non fosse la persona responsabile per redigere la scheda di valutazione periodica. In effetti, l'art. 7 dell'Ordinanza esecutiva del Municipio al Regolamento organico per il personale del Comune di B._____ (OROP) prevede che sono i responsabili dei reparti a dover valutare, almeno una volta all'anno, le prestazioni e il comportamento dei loro subalterni. Tuttavia, con l'entrata in carica del commissario governativo F., la gestione e direzione dell'amministrazione comunale è diventata di sua competenza, motivo per cui – in deroga all'OROP – era autorizzato ad incaricare H. con la valutazione del ricorrente per l'anno 2021. 4.3.3.Il ricorrente censura infine che i rapporti per la riorganizzazione comunale stilati da un'azienda specializzata in consulenza manageriale e organizzazione aziendale avrebbero evidenziato che il reparto finanze condotto dal ricorrente fosse uno dei meglio funzionanti all'interno dell'amministrazione comunale. Malgrado la richiesta esplicita del ricorrente, tali rapporti non sono stati prodotti agli atti dal Comune di B._____. Quest'ultimo replica che nel rapporto della suddetta azienda è stata valutata unicamente la situazione relazionale del personale dei vari reparti, e non la qualità del lavoro svolto dai singoli dipendenti e/o dai reparti stessi. Essendo rimasta incontestata e vista la conclusione di cui sopra, il Tribunale fa fede a questa affermazione dell'opponente e non si sofferma oltre su questo punto.

  • 26 - 4.4.A proposito del (duplice) dovere di fedeltà, è infine necessario dedicare alcune considerazioni al comportamento del ricorrente su Facebook e meglio alla condivisione di alcuni post dal contenuto discutibile. In particolare, l'opponente pone l'attenzione sui "numerosi post negazionisti, complottisti (perlopiù fake-news) e/o con riferimenti nazisti" pubblicati dal ricorrente, spesso e volentieri anche durante gli orari di lavoro. Il ricorrente contesta di aver condiviso post e lasciato commenti su Facebook durante gli orari lavorativi e, per quanto concerne il contenuto, si appella alla libertà di opinione e di espressione. A questo proposito, come giustamente osserva l'opponente, è necessario evidenziare che secondo la giurisprudenza federale la libertà di espressione di un pubblico impiegato può essere limitata dal dovere di fedeltà che si estende anche alla condotta fuori servizio. Il dovere di fedeltà infatti, implica che il dipendente dello Stato, nell'esercizio delle sue funzioni, tuteli gli interessi della collettività al di là dell'effettivo svolgimento del lavoro (DTF 136 1 332 consid. 3.2. seg., 120 Ia 203 consid. 3a). Con lo scritto di duplica l'opponente inoltra diverse prove a sostegno del fatto che il ricorrente abbia condiviso post su Facebook durante gli orari di lavoro, per esempio martedì 23 agosto 2022 alle ore 15:34, lunedì 9 agosto 2021 alle ore 15:51, martedì 19 luglio 2022 alle ore 08:59, martedì 16 marzo 2021 alle ore 09:23, lunedì 9 agosto 2021 alle ore 16:01, e martedì 6 aprile 2021 alle ore 09:56 (cfr. doc. 20 dell'opponente). Malgrado potrebbe trattarsi di giornate in cui il ricorrente era assente dal lavoro, le prove inoltrate dall'opponente con lo scritto di duplica sono rimaste incontestate, motivo per cui questo Tribunale parte dal presupposto che si trattasse effettivamente di giornate in cui il ricorrente si trovava al lavoro. Il Comune di B._____ produce inoltre agli atti uno scritto anonimo indirizzato a un municipale, in cui un contribuente oltre a segnalare abusi del tempo di lavoro da parte del ricorrente, lamenta il contenuto delle sue condivisioni su Facebook (cfr. doc. 17 dell'opponente).

  • 27 - Il Tribunale si limita a rilevare che tale comportamento stride con il (duplice) dovere di diligenza e fedeltà del ricorrente nei confronti del Comune di B.. 4.5.Tutti gli elementi citati a sostegno del licenziamento immediato del ricorrente contribuiscono ad affermare la presenza di un motivo grave. Più precisamente, i toni e i termini inaccettabili in cui più volte si è espresso il ricorrente costituiscono delle manchevolezze reiterate che giustificano, ai sensi di una gravità relativa, la rescissione immediata del rapporto di servizio. 5.Alla luce delle precedenti considerazioni, il Tribunale amministrativo conferma la decisione di rescissione immediata del rapporto di servizio del ricorrente in quanto legittima e, di conseguenza, respinge il presente ricorso. 6.Per controversie in materia di diritto del personale la prassi del Tribunale amministrativo prevede che fino a un valore litigioso di CHF 30'000.00 non vengano prelevate spese processuali. Nel caso in esame il ricorrente ha richiesto l'accertamento dell'illeceità della rescissione del rapporto di servizio – domanda a cui non corrisponde un valore litigioso (cfr. STA U 2018 9, consid. 6.1). Pertanto, in assenza di un valore litigioso, il Tribunale amministrativo rinuncia a prelevare spese processuali. Inoltre, giusta la regola all'art. 78 cpv. 2 LGA al Comune di B. non vengono assegnate ripetibili. III. Per questi motivi il Tribunale giudica: 1.Il ricorso è respinto. 2.Non vengono prelevate spese processuali.

  • 28 - 3.Non vengono assegnate spese ripetibili. 4.[Vie di diritto] 5.[Comunicazione]

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Graubünden
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
GR_VG_001
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_VG_001, U 2022 85
Entscheidungsdatum
29.03.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026