VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI U 22 57 1a Camera PresidenzaRacioppi GiudiciAudétat e von Salis AttuarioPaganini SENTENZA del 15 novembre 2022 nella vertenza di diritto amministrativo A., B., e C., c/o D. SA,, tutti patrocinati dall'avv. Paolo Tamagni, ricorrenti contro Comune di E._____, patrocinato dall'avv. Giorgio Battaglioni, convenuto concernente allacciamento alla canalizzazione (sopralluogo)
2 - I. Ritenuto in fatto: 1.Con lettera del 25 febbraio 2022 il Comune di E._____ ha chiesto ad alcuni proprietari di fondi situati in zona "F." di poter accedere ai loro fondi per un controllo degli allacciamenti privati al collettore comunale (canalizzazione/pozzetti) a causa della segnalazione della presenza di cattivi odori presumibilmente provenienti dagli impianti di smaltimento delle acque (luride). Il Comune ha comunicato che il controllo era previsto per l'11 marzo 2022 e ha invitato i proprietari ad essere presenti in loco. La segnalazione è pervenuta all'Ufficio tecnico da parte di un agente della Polizia comunale il 14 febbraio 2022. Stando ad essa "nel punto evidenziato in planimetria si sente un forte odore e più ci si avvicina al garage in fondo alla rampa sul mappale G. l'odore diventa insopportabile". 2.Con risposta scritta dell'8 marzo 2022 A., B. e C., comproprietari del fondo G., hanno informato il Comune che negavano l'autorizzazione richiesta. Da un canto non si percepirebbero cattivi odori, dall'altro l'iniziativa del Comune sarebbe motivata da eccessiva condiscendenza nei confronti di una propria dipendente. 3.Con decreto del 10 giugno 2022 il Comune di E._____ ha comunicato a A., B. e C._____ che nella seduta del 25 aprile 2022 il Municipio ha deciso di invitarli formalmente a un sopralluogo previsto per il 19 luglio 2022 al fine di verificare l'allacciamento alla canalizzazione comunale dello stabile n. H._____ (fondo n. G.). 4.Avverso questa decisione il 13 luglio 2022 A., B._____ e C._____ (qui di seguito: ricorrenti) hanno interposto ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni chiedendone l'annullamento. In sintesi, i ricorrenti argomentano che l'impianto di evacuazione delle acque
3 - non avrebbe mai provocato né cattivi odori né miasmi, sarebbe a norma e in corretto funzionamento, come da essi dimostrato e come riconosciuto dal Comune (i ricorrenti rinviano agli allegati e alle osservazioni del 26 luglio 2021 nella procedura R 21 46). I vicini, segnalatori dei cattivi odori che in realtà non esisterebbero, avrebbero un'attitudine defatigatoria. Essi avrebbero soltanto l'ambizione di ottenere la rinuncia del diritto di passo carrabile iscritto a carico della loro proprietà e in favore di quella dei ricorrenti. Il Comune dal canto suo, avrebbe dapprima decretato infondate le affermazioni dei vicini in merito a problemi di smaltimento delle acque luride presso i ricorrenti (rinvio alle osservazioni del 26 luglio 2021, incarto procedura R 21 46). Nel caso concreto darebbe invece manforte ai vicini e agirebbe così in maniera contradditoria, cedendo a delle pressioni infondate della propria dipendente, la quale sarebbe la moglie di uno dei due vicini proprietari del fondo n. I._____. La decisione impugnata non sarebbe supportata da nessun elemento oggettivo e sarebbe abusiva, discriminatoria e sproporzionata. Riguardo agli asseriti odori, i ricorrenti osservano che nessun residente nella zona avrebbe mai percepito o lamentato odori sgradevoli riconducibili a problemi di smaltimento delle acque luride. Al contrario, gli inquilini dell'appartamento nella casa sul fondo dei ricorrenti avrebbero confermato che l'appartamento sarebbe salubre, ben ventilato e piacevole da viverci. Oltretutto, il giorno del controllo degli allacciamenti, l'11 marzo 2022, sarebbe stato controllato solo un tombino stradale ben lontano dal fondo dei ricorrenti. La segnalazione non avrebbe dunque interessato tutte le abitazioni della zona, ma sarebbe stata bensì rivolta ai soli ricorrenti. A oltre quattro mesi dalla segnalazione di cattivi odori, verrebbe ordinato un sopralluogo senza che nel frattempo vi siano state altre segnalazioni di asserite puzze né svolta una qualche verifica circa la veridicità di tale segnalazione e soprattutto senza aver esperito controlli sugli altri fondi della zona. Infine, i ricorrenti osservano che loro stessi nella procedura R 21 46 hanno
4 - richiesto di esperire un sopralluogo, a patto però che venga svolto da un perito estraneo al Comune. 5.Nella risposta del 1° settembre 2022 il Comune di E._____ (qui di seguito: convenuto) ha chiesto il rigetto del ricorso. Esso ricorda che, come comune, avrebbe l'obbligo di verificare il rispetto delle norme di diritto pubblico. Il controllo effettuato presso cinque vicini avrebbe dato esito negativo, per cui sarebbe opportuno terminare la verifica effettuando il sopralluogo presso il fondo dei ricorrenti. L'unico modo per verificare la veridicità della segnalazione sarebbe effettuare il sopralluogo. Mal si comprenderebbe come i ricorrenti contestino il sopralluogo, quando sono loro stessi i primi ad averne chiesto uno. L'accusa di una violazione della parità di trattamento sarebbe infondata, parimenti a quella di un conflitto di interessi della relativa dipendente comunale e a quella dell'abuso di potere. Infine, l'interesse pubblico ad accertare che non vi siano problemi agli allacciamenti privati alla canalizzazione sarebbe preponderante rispetto agli interessi privati dei ricorrenti, per cui il sopralluogo rispetterebbe anche il principio della proporzionalità. 6.Nella replica del 29 settembre 2022 i ricorrenti hanno mantenuto invariati i loro petiti di ricorso. Essi sottolineano in special modo che il fatto di imporre un sopralluogo in casa di cittadini ogni qualvolta fosse percepito un cattivo odore in paese costituirebbe una violazione della libertà personale e della proprietà privata. I ricorrenti ribadiscono che il corretto funzionamento del sistema di smaltimento delle acque della casa dei ricorrenti sarebbe già stato verificato dal Municipio e da essi dimostrato (rinvio all'incarto nella procedura R 21 46). 7.Nella duplica dell'11 ottobre 2022 il convenuto si è riconfermato nelle sue richieste della risposta. Esso ha prodotto le risultanze delle verifiche effettuate sui relativi mappali da cui emerge che solo i proprietari del fondo
5 - n. I._____ hanno segnalato cattivi odori nel quartiere, mentre i proprietari dei fondi n. J., K., L., e M. hanno riferito di non aver percepito cattivi odori nel quartiere. Secondo il convenuto ne discenderebbe quindi l'esigenza di completare gli accertamenti con il contestato sopralluogo. 8.Nel terzo scambio di scritti le parti hanno mantenuto invariati i loro petiti. II. Considerando in diritto: 1.1.Oggetto d'impugnazione è la decisione del convenuto del 10 giugno 2022. Questo Tribunale è competente per giudicare il ricorso inoltrato contro di essa (art. 49 cpv. 1 lett. a della Legge sulla giustizia amministrativa [CSC 370.100]). Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti di forma. 1.2.Da esaminare è la legittimazione al ricorso dei ricorrenti. 1.2.1.Ai sensi dell’art. 50 LGA è legittimato al ricorso chiunque sia interessato dalla decisione impugnata e abbia un interesse tutelabile all’abrogazione o alla modifica della decisione o chiunque vi sia autorizzato in base ad una prescrizione speciale. La legittimazione al ricorso ai sensi dell’art. 50 LGA, viene riconosciuta quando il ricorrente, colpito da una decisione, comprova un interesse – anche se meramente di fatto – all’abrogazione o modifica della disposizione stessa. Colui che intende impugnare una decisione amministrativa deve quindi dimostrare che, nel caso della mancata abrogazione o modifica della stessa, sarebbe soggetto a degli effettivi svantaggi. Il ricorrente deve pertanto conseguire un vantaggio pratico dall’annullamento o dalla modifica della decisione contestata (PTA 2015 n. 16 consid. 3a; DTF 136 II 281 consid. 2.2 e 2.3, 133 II 249 consid. 1.3.1). 1.2.2.I ricorrenti sono toccati dalla decisione impugnata ma non sembrano avere un interesse tutelabile alla sua abrogazione. Infatti, non si intravede un
6 - vantaggio dei ricorrenti nell'impedire l'espletamento di un sopralluogo di verifica degli allacciamenti privati alla canalizzazione. Si tratta di un controllo che non ha effettivi svantaggi per i ricorrenti. La loro legittimazione a ricorrere non appare dunque data, per cui il ricorso va ritenuto irricevibile. 2.Anche ammettendo la legittimazione a ricorrere, il ricorso andrebbe comunque respinto, come si vedrà nei considerandi successivi. 2.1.I ricorrenti lamentano una violazione della libertà personale e della proprietà privata (art. 10 risp. art. 26 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera [Cost.; RS 101]). 2.1.1.Secondo l'art. 36 Cost. le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile (cpv. 1). Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui (cpv. 2). Esse devono essere proporzionate allo scopo (cpv. 3). I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza (cpv. 4). 2.1.2.Giusta l'art. 6 del Regolamento comunale per il servizio fognature (approvato dall'Assemblea comunale) le fognature private comprendono tutte le installazioni tecniche entro e fuori i fabbricati per captare, evacuare e depurare le acque residuali. La costruzione, la manutenzione e la pulizia delle installazioni private soggiacciono al controllo da parte del Comune. 2.1.3.Sussiste dunque una base legale (legge formale) per il sopralluogo ordinato dal convenuto.
7 - 2.1.4.Il sopralluogo è evidentemente giustificato dall'interesse pubblico di verificare che tutti gli edifici siano allacciati correttamente alla canalizzazione. Questo interesse prevale su quello privato dei ricorrenti di impedire che si entri nella loro proprietà. Piuttosto, va ritenuto che anche loro stessi abbiano un interesse a una conferma ufficiale che, come da loro sostenuto, l'allacciamento sia corretto. Un sopralluogo è inoltre idoneo e necessario per verificare il corretto funzionamento dell'allacciamento alla canalizzazione. Visto che non si tratta di un intervento importante nella proprietà privata il sopralluogo appare infine proporzionato. La censura di una violazione della proprietà privata e della libertà personale è dunque infondata. 3.Le questioni sollevate dai ricorrenti sul fatto che vi sia stata solamente una segnalazione di cattivi odori nel febbraio 2022 e non ne siano seguite altre nonché sui conflitti di interesse della relativa dipendente comunale e sulle discordie con i vicini risp. le relative procedure giudiziarie pendenti non cambiano nulla alla conclusione di cui sopra. Si ricorda infatti che la segnalazione è stata fatta da un agente della Polizia comunale, la cui imparzialità non è messa in discussione. Inoltre, anche il principio della parità di trattamento non è violato, dal momento che il convenuto, come documentato, ha effettuato altri sopralluoghi di controllo degli allacciamenti privati al collettore comunale presso altri mappali in zona. Considerato quanto sopra, non si intravede nemmeno un agire abusivo del convenuto. Infine, anche la critica di un comportamento contraddittorio rispetto a quanto affermato dal convenuto nella procedura R 21 46 non è rilevante in questo fattispecie, in cui il convenuto è tenuto a verificare la segnalazione ufficiale fatta da un agente della Polizia comunale. 4.Il ricorso va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata.
8 - 5.Le spese giudiziarie sono poste in responsabilità solidale a carico dei ricorrenti soccombenti in causa (art. 72 cpv. 2 e art. 73 cpv. 1 LGA). Seguendo la regola di cui all'art. 78 cpv. 2 LGA, al convenuto non sono assegnate ripetibili. III. Per questi motivi il Tribunale giudica: 1.Il ricorso è irricevibile. 2.Vengono prelevate le seguenti spese processuali:
una tassa di Stato diCHF2'500.00
e le spese di cancelleria diCHF176.00 totaleCHF2'676.00 Tali spese sono poste in solido a carico di A., B. e C._____. 3.[Vie di diritto] 4.[Comunicazioni] [Con sentenza 1C_118/2023 del 30 marzo 2023 il Tribunale federale ha respinto il ricorso interposto contro questa decisione, nella misura in cui lo ha ritenuto am- missibile.]