VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI U 22 39 1a Camera PresidenzaPaganini GiudiciAudétat e von Salis Attuaria ad hoc Neiger SENTENZA del 14 marzo 2023 nella vertenza di diritto amministrativo A._____ SA, patrocinata dall'avv. Fabrizio Keller, ricorrente contro Comune di B._____, patrocinato dall'avv. Andrea Toschini, convenuto concernente autorizzazione al transito su strade comunali (28 t)

  • 2 - I. Ritenuto in fatto: 1.Nel mese di aprile 1991 il tonnellaggio massimo consentito per le strade collettrici del Comune di B._____ è stato portato da 16 a 19 tonnellate (t). Lo stesso tonnellaggio massimo di 19 t era valido, a cascata, anche per le strade comunali di quartiere che si diramano dalle strade collettrici. 2.A seguito della demolizione della O._____ che attraversava il centro del paese (circonvallazione del paese di B._____ con O.), e la conseguente riorganizzazione di alcune strade comunali, nel 2020 il Comune di B. ha pubblicato una nuova segnaletica, senza che venisse però modificata la limitazione a 19 t per tutte le strade comunali collocate lungo la sponda sinistra del fiume C.. 3.Il 12 aprile 2022 la A. SA ha inoltrato al Municipio di B._____ una richiesta di permesso di circolazione con autobetoniera a tre assi e con carico massimo di 28 t nel territorio del Comune di B._____ per una durata di 6 mesi a partire dal 2 maggio 2022. Più precisamente, l'autorizzazione è stata richiesta per il transito su strade comunali – dove è segnalata la portata massima di 19 t – per raggiungere il fondo no. P._____ del Registro fondiario del Comune di B._____ (RF di B.), sul quale andava realizzata una sopraedificazione. La A. SA prospettava che la costruzione avrebbe richiesto una settantina di viaggi con il suddetto automezzo. 4.Con risoluzione del 25 aprile 2022, formalizzata il 29 aprile 2022, il Municipio del Comune di B._____ ha deciso di non rilasciare l'autorizzazione per il transito con autocarri del peso di 28 t, argomentando che il carico era suddivisibile e che era quindi possibile rispettare la limitazione a 19 t vigente per le strade comunali. La Polizia comunale ha

  • 3 - trasmesso la decisione alla A._____ SA per e-mail il 29 aprile 2022, dopo essere stata sollecitata dalla stessa. 5.Il 16 maggio 2022 la A._____ SA (di seguito: ricorrente) ha inoltrato ricorso contro la suddetta decisione presso il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata e il rilascio del permesso di transitare su strade comunali per servire il cantiere D., mappale no. P., con un veicolo di 28 t, così come prevede l'Ordinanza municipale per il transito sulle strade comunali con automezzi pesanti laddove vige un divieto (Otsc). In via subordinata ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e l'accertamento da parte del Tribunale che il segnale di portata massima 19 t per la tratta di strada E._____ è collocato senza necessità e che è quindi materialmente nullo. In entrambi i casi protestando spese e tasse a norma di legge. 6.Con presa di posizione del 24 giugno 2022 il Comune di B._____ (di seguito: convenuto) ha postulato in via principale l'irricevibilità del ricorso, e in via subordinata il respingimento dello stesso, in entrambi i casi protestando spese, tasse e ripetibili. 7.Con replica del 29 agosto 2022 la ricorrente ha confermato il petito di ricorso e ha inoltre presentato un gravame per denegata (ritardata) giustizia a norma dell'art. 49 cpv. 3 LGA per una mancanza di decisione alla richiesta formale della A._____ SA del 12 aprile 2022, chiedendo inoltre che il Comune di B._____ venga ammonito e obbligato a emanare una decisione entro data da stabilire da parte del Tribunale. Per il gravame di denegata giustizia la ricorrente ha chiesto che spese e tasse vengano accollate al Comune e ha protestato le ripetibili. 8.Con duplica del 3 ottobre 2022 il Comune convenuto ha confermato il petito della presa di posizione del 24 giugno 2022. In merito al gravame

  • 4 - per denegata giustizia ha invece postulato la sua irricevibilità e in via eventuale il suo respingimento, in ogni caso protestando spese, tasse e ripetibili.

  1. Il 12 ottobre 2022 la ricorrente ha inoltrato delle osservazioni spontanee in cui precisa che il gravame per denegata giustizia presentato con replica del 29 agosto 2022 è in realtà un'istanza separata e indipendente, ovvero un ricorso sussidiario a quello proposto il 16 maggio 2022. 10.Il 24 ottobre 2024 il Comune convenuto ha reagito alle osservazioni spontanee della ricorrente, confermando integralmente lo scritto di duplica a reiezione degli argomenti da lei proposti. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi di seguito, qualora risultino giuridicamente determinanti per l'esito della vertenza. II. Considerando in diritto: 1.Il convenuto contesta la ricevibilità in ordine del ricorso e in particolare sostiene che la decisione del 29 aprile 2022 del Municipio del Comune di B._____ concernente il rifiuto di autorizzazione al transito con veicoli di 28 tonnellate (t) su strade comunali non costituisca una decisione impugnabile. Il convenuto mette inoltre in discussione la legittimazione a ricorrere della ricorrente. 1.1.Il Tribunale amministrativo giudica i ricorsi contro le decisioni dei comuni, di altri enti e degli istituti indipendenti di diritto cantonale, che non siano suscettibili di impugnazione presso un'altra istanza o non siano definitive secondo il diritto cantonale o federale (art. 49 cpv. 1 lett. a della Legge sulla giustizia amministrativa [LGA; CSC 370.100]).
  • 5 - 1.1.1.Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico e di carattere concreto e individuale, concernenti la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi, o accertanti l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione di diritti o di obblighi (cfr. TSCHANNEN/MÜLLER/KERN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. ed., Berna 2022, n. 653 segg.; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. ed., Zurigo/San Gallo 2020, n. 849 segg.; GRIFFEL, Allgemeines Verwaltungsrecht im Spiegel der Rechtsprechung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2017, n. 30). Il concetto (materiale) di decisione, dunque il contenuto o il tenore di una decisione, deve essere distinto dalla forma in cui si presenta (TSCHANNEN/MÜLLER/KERN, op. cit., n. 655 e 734). Una decisione può infatti presentarsi anche sotto forma di semplice lettera, e non è altresì necessario che sia intitolata come tale (falsa demonstratio non nocet, cfr. GRIFFEL, op. cit., n. 32; cfr. Decisione del Tribunale federale [DTF] 139 II 384, consid. 1.3 pubblicata unicamente nella Sentenza del Tribunale federale [STF] 2C_721/2012 del 27 maggio 2013). Tra requisiti di forma si annoverano la denominazione quale decisione, l'indicazione del destinatario, il dispositivo, la motivazione e luogo, data e firma dell'autorità che decide (TSCHANNEN/MÜLLER/KERN, op. cit., n. 744; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., n. 871). La violazione dei requisiti formali costituisce un cosiddetto difetto di notificazione (in tedesco "Eröffnungsmangel"), che non tange la natura della decisione, ma la rende unicamente impugnabile o, in taluni rari casi, nulla. La decisione affetta da vizi formali resta pertanto una decisione (TSCHANNEN/MÜLLER/KERN, op. cit., n. 655 e 737). I vizi formali sono trascurabili se la notificazione oggettivamente difettosa adempie egualmente lo scopo e non cagiona alle parti interessate alcun pregiudizio (TSCHANNEN/MÜLLER/KERN, op. cit., n. 754; cfr. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., n. 1120; cfr. Decisione del

  • 6 - Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2009/43, consid. 1.1.4. segg). La presenza di vizi formali non preclude quindi, in linea generale, l'efficacia giuridica di una decisione, eccezione fatta per quei vizi atti a provocarne la nullità (TSCHANNEN/MÜLLER/KERN, op. cit., n. 832). Per impedire che la decisione viziata formalmente diventi giuridicamente efficace, è necessario impugnarla – in assenza di un ricorso o qualora il ricorso non avesse successo, la decisione acquisisce forza di giudicato formale anche in presenza di vizi (TSCHANNEN/MÜLLER/KERN, op. cit., n. 832; cfr. DTF 139 II 243, consid. 11.2). La giurisprudenza federale insegna che l'assenza dell'indicazione circa i rimedi giuridici così come l'assenza di una motivazione non rendono la decisione nulla (DTF 104 V 162, consid. 3; cfr. TSCHANNEN/MÜLLER/KERN, op. cit., n. 835; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., n. 1080, 1123 e 1125). Inoltre, anche l'assenza della firma dell'autorità che ha deciso non determina la nullità della decisione, ma invita eventualmente all'impugnabilità (cfr. KNEUBÜHLER/PEDRETTI, in: AUER/MÜLLER/SCHINDLER (ed.), Kommentar zum VwVG, 2. ed., Zurigo/San Gallo 2019, art. 38 n. 28; parere contrario cfr. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., n. 1122). Giusta l'art. 23 cpv. 1 LGA le decisioni devono essere comunicate per iscritto alle parti e, per quanto prescritto dalla legge, a terzi. La giurisprudenza cantonale ha precisato che in assenza di una base legale sufficiente, una decisione comunicata per e-mail è nulla per vizio di forma (cfr. PTA 2018 no. 29). 1.1.2.Secondo il convenuto, l'assenza dell'indicazione circa i rimedi giuridici così come la natura della comunicazione avvenuta unicamente per e-mail, dovevano rendere chiaro alla ricorrente che – alla luce dell'art. 23 LGA – il Comune non intendeva trasmetterle una decisione suscettibile di ricorso. La ricorrente avrebbe dovuto richiedere al Comune il rilascio di una

  • 7 - decisione in senso formale, su base cartacea e con firma autentica, e con istruzione sui rimedi legali. Il convenuto cita a suo sostegno la giurisprudenza del Tribunale amministrativo (PTA 2018 no. 29, consid. 2) e ritiene che la sua decisione sia nulla e non impugnabile, e il ricorso irricevibile. 1.1.3.La ricorrente sostiene che l'argomentazione del convenuto, che invoca la nullità per il fatto che egli stesso non avrebbe rispettato le formali prescrizioni di comunicazione, contravviene al principio della buona fede ed è inconsistente. La ricorrente evidenzia che lo scritto impugnato, pur essendo stato inviato in veste di allegato ad una e-mail, si presenta sotto forma di copia fotostatica di una lettera che indica il giorno in cui il Municipio ha preso la decisione (25 aprile 2022), contiene una motivazione e presenta le firme della vicesindaca e del segretario comunale così come il timbro ufficiale del Comune di B.. La ricorrente conclude che lo scritto presenta tutte le caratteristiche di una decisione e fa notare, giustamente, che l'indicazione dei rimedi legali non è necessaria e non è condizione di validità. 1.1.4.In effetti, lo scritto impugnato presenta tutti gli elementi materiali necessari a renderlo una decisione. Nella seduta del 25 aprile 2022 il Municipio del Comune di B. – indiscutibilmente un'autorità – ha deciso di non autorizzare il transito con autobetoniera di 28 t su strade comunali per servire il cantiere D._____ sul fondo no. P._____ del RF B._____, ha ovvero preso una decisione per un caso specifico e individuale, basandosi sull'Ordinanza Municipale per il transito sulle strade comunali con automezzi pesanti laddove vige un divieto, ordinanza che contiene indiscutibilmente disposizioni di diritto pubblico. Tale delibera, formalizzata nella decisione del 29 aprile 2022 qui oggetto della lite, è stata notificata unicamente tramite e-mail e non per posta ordinaria. Considerato che l'art. 23 LGA prescrive che le decisioni devono essere comunicate per

  • 8 - iscritto, e che ai sensi della giurisprudenza cantonale ciò significa intimarle personalmente o per posta, nel caso in esame sussiste un difetto di forma e meglio un difetto di notificazione ("Eröffnungsmangel"). Come appena esposto e considerato che i requisiti di forma mirano alla protezione dei cittadini, i difetti di forma sono trascurabili se la notificazione difettosa adempie nondimeno lo scopo e non cagiona alcun pregiudizio alle parti (cfr. DTAF 2009/43, consid. 1.1.7.). Nel caso in esame, malgrado il difetto di notificazione, la ricorrente ha potuto impugnare la decisione. Il difetto non appare sufficientemente grave per giustificare la nullità della decisione. Inoltre, il riferimento alla prassi di questo Tribunale (PTA 2018 no. 29) secondo cui una decisione comunicata per e-mail è nulla per vizio di forma non si impone nel caso in esame, in quanto le fattispecie non sono paragonabili. Nel caso alla base della PTA 2018 no. 29 il richiedente non era d'accordo che la decisione gli venisse notificata per e-mail. Nel caso che ci occupa, invece, è il ricorrente stesso a ritenere irrilevante il difetto di notificazione, e meglio, ad aver accettato che la decisione gli sia stata intimata per posta elettronica. Per questi motivi, la decisione impugnata non va considerata nulla e il difetto di notificazione è trascurabile. 1.2.Ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 LGA è legittimato ad inoltrare ricorso chiunque sia interessato dalla decisione impugnata e abbia un interesse tutelabile all'abrogazione o alla modifica della decisione o chiunque vi sia autorizzato in base ad una prescrizione speciale. 1.2.1.Il convenuto sostiene che l'Ordinanza municipale per il transito sulle strade comunali con automezzi pesanti laddove vige un divieto (Otsc) non attribuisce alcun diritto al rilascio di un'autorizzazione e, in particolare, non definisce concretamente i casi che danno effettivamente la possibilità di ottenere un permesso di transito eccezionale, ma solo la procedura e il

  • 9 - costo. A titolo abbondanziale rileva che né la legislazione cantonale né la legislazione comunale obbligano le autorità a rilasciare autorizzazioni d'eccezione e che le disposizioni legali in materia non instaurano in alcun modo un diritto soggettivo all'ottenimento di un'autorizzazione d'eccezione. Appellandosi analogamente alla Sentenza U 21 63 dell'8 febbraio 2022 di questo Tribunale, il convenuto conclude che il destinatario di una decisione di reiezione della domanda d'autorizzazione speciale non detiene alcuna legittimazione ricorsuale. 1.2.2.La ricorrente contesta le allegazioni del convenuto e indica l'art. 2 cpv. 2 della suddetta ordinanza (Otsc) quale base materiale per il regime delle autorizzazioni, e conclude di avere in ogni caso legittimazione ricorsuale giusta l'art. 50 LGA. 1.2.3.Questo Tribunale si limita ad osservare che in applicazione dell'art. 50 LGA e a prescindere da quanto avanzato e sostenuto dal convenuto, la ricorrente è legittimata a ricorrere in quanto è interessata dalla decisione impugnata e ha evidentemente un interesse tutelabile all'abrogazione della stessa, al fine di poter transitare con un autocarro di 28 t sulle strade comunali per procedere con i lavori di costruzione. 1.3.Appurato che la decisione del 29 aprile 2022 del Municipio del Comune di B._____ è una decisione impugnabile (art. 49 cpv. 1 lit. a LGA) e che la ricorrente è legittimata a inoltrare ricorso (art. 50 cpv. 1 LGA), considerato poi che il termine d'inoltro (art. 60 cpv. 1 o art. 22 cpv. 2 LGA) e che i presupposti di forma (art. 38 LGA) risultano pacifici, il ricorso è ricevibile in ordine e il Tribunale procede ad entrare nel merito. 1.4.In considerazione di quanto appena esposto, e meglio, appurata la ricevibilità del ricorso, il gravame per denegata giustizia presentato in

  • 10 - veste di ricorso sussidiario con replica del 29 agosto 2022 dalla ricorrente risulta privo di oggetto. 2.Controverso è in casu se il Comune convenuto ha giustamente negato alla ricorrente l'autorizzazione di transito con autobetoniera di 28 t sulle strade comunali di B.. Controversa risulta inoltre la limitazione a 19 t sul tratto di strada E. in territorio di B.. 3.Per disciplinare il rilascio di autorizzazioni speciali di transito con automezzi pesanti sulle strade comunali laddove vige un divieto o una limitazione, in applicazione dell'art. 18 del Regolamento di polizia locale e degli art. 7 e 8 della Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla circolazione stradale (LALCStr; CSC 870.100), il Municipio del Comune di B. si è dotato di un'ordinanza propria – la Otsc. Ai sensi della Otsc il transito con autocarri o veicoli che superano il peso prescritto dalla segnaletica sono soggetti a preventiva autorizzazione da parte del Municipio e a relativa tassa (art. 1 cpv. 2 Otsc). L'art. 2 cpv. 1 Otsc prevede poi che la domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione di transito deve essere inoltrata in forma scritta al Municipio, al più tardi due giorni prima del transito, e deve contenere l'indicazione della/e strada/e comunale/i utilizzata/e, lo scopo, la durata, il peso dell'automezzo e il numero di targa del veicolo. Ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 Otsc l'autorizzazione è concessa se compatibile con le esigenze di interesse pubblico, sicurezza e viabilità. Infine, l'art. 3 Otsc esplicita che l'autorizzazione determina la strada, la durata, lo scopo, il veicolo utilizzato e la targa dello stesso, e che può essere ritenuta valida per un massimo di 6 mesi dal momento del suo rilascio o di una data specifica legala al primo transito speciale. Ai sensi dell'art. 7 Otsc sono esonerati dall'autorizzazione i veicoli di primo intervento, veicoli di servizio

  • 11 - quali Polizia, veicoli comunali e medici nell'adempimento della loro funzione. Nelle sue memorie scritte, il convenuto evidenzia che il Municipio, trovandosi in difficoltà a stabilire i motivi di rilascio di eventuali autorizzazioni d'eccezione, nel corso del 2021 ha preso la decisione di principio e sviluppato la conseguente prassi di autorizzare i trasporti con carichi non divisibili e di rifiutare quelli con carichi divisibili, in particolare per rapporto alle richieste che pervenivano in relazione a scavi, costruzioni, edificazioni ed esbosco legname sulle strade forestali. Per l'ambito della costruzione questo comporta il rilascio dell’autorizzazione per il trasporto di macchinari di cantiere pensanti (come scavatori, gru e processori per l'esbosco legname), per putrelle o travi non divisibili, ma non per il trasporto di materiale di scavo e materiale di costruzione. A dimostrazione della suddetta prassi, il convenuto produce agli atti sei recenti decisioni comunali dalle quali risulta che l'autorizzazione è stata concessa solo nei due casi in cui si trattava di trasportare dei mezzi di cantiere pesanti, ed è stata invece rifiutata per il trasporto di materiale di scavo e di costruzione (cfr. doc. 11-16 del convenuto). 4.La ricorrente censura una violazione del principio dell'uguaglianza di trattamento in quanto il Municipio del Comune di B., in passato, avrebbe già rilasciato delle autorizzazioni al transito in deroga ai limiti segnalati sulle strade comunali. Più precisamente, la ricorrente sostiene che il Municipio del Comune di B. – a fronte di un’analoga richiesta per la circolazione con un carico superiore al limite segnalato – rilascerebbe l’autorizzazione laddove vi è un vantaggio economico per il Comune stesso oppure in caso di transiti necessari per opere da lui commissionate. Invece, laddove si tratta di aziende private che richiedono un'autorizzazione ai sensi dell'ordinanza comunale, tale permesso viene negato.

  • 12 - 4.1.A questo proposito la ricorrente cita innanzitutto l'autorizzazione del 22 luglio 2021 rilasciata alla F._____ Sagl – azienda incaricata dal Consorzio per la raccolta dei rifiuti nel G._____ di cui fa parte anche il Comune di B._____ – riguardante il permesso di transito speciale sulle strade comunali per un automezzo di 36 t. 4.1.1.La ricorrente sostiene che tale autorizzazione non solo è stata rilasciata senza il prelievo di una tassa, ma è anche stata qualificata valida "a tempo indeterminato". L'autorizzazione è inoltre stata concessa malgrado la F._____ Sagl avesse a disposizione dei veicoli a due e tre assi, e potesse quindi eseguire il servizio di raccolta rifiuti rispettando il limite segnalato, per esempio utilizzando il veicolo a due assi o quello a tre assi con un carico parziale. A mente della ricorrente, il Comune avrebbe rilasciato l'autorizzazione per motivi economici - l'utilizzo di un veicolo più piccolo e nel rispetto delle 19 t avrebbe infatti richiesto più viaggi e fatto aumentare il costo della raccolta rifiuti. La ricorrente fa infine notare che il tratto stradale interessato dal caso in esame, ovvero quello che serve anche il fondo no. P._____ RFD B., e per cui vige la limitazione di 19 t a partire dalla zona H., è lo stesso tratto utilizzato regolarmente dal suddetto autocarro per la raccolta dei rifiuti. 4.1.2.Il convenuto puntualizza che l'automezzo per la raccolta dei rifiuti utilizzato ha un tonnellaggio massimo consentito di 32 t e dispone di cinque assi di carico. Questo risulta necessario per eseguire la raccolta rifiuti, in quanto nel Comune di B._____ vi sono anche dei container interrati, che per essere svuotati devono essere sollevati con una gru. La F._____ Sagl dispone di un solo camion dotato di gru, ovvero l’autogru a cinque assi con portata fino a 32 t. Il Municipio non ha quindi rilasciato l'autorizzazione per motivi economici, ma perché la vuotatura dei container comunali interrati richiede l'utilizzo del suddetto automezzo. A questo proposito il convenuto si appoggia alla prassi del Comune di B._____, per cui i trasporti di

  • 13 - materiale di scavo, materiale da costruzione e legname vanno distinti dai trasporti di mezzi e altri carichi non divisibili. Per quanto riguarda l'automezzo di 32 t per la raccolta dei rifiuti, il convenuto puntualizza inoltre che essendo dotato di cinque assi finisce per suddividere su ogni asse circa 6.4 t. Un automezzo di 28 t a tre assi come l'autobetoniera della ricorrente trasporta invece un carico di 9.3 t per asse, e ha quindi un carico per asse superiore. Infine, a mente del convenuto, il servizio di raccolta dei rifiuti per il G._____ è da classificare come compito comunale per cui vale l'esenzione dall'autorizzazione ai sensi dell'art. 7 Otsc. 4.1.3.La ricorrente replica che la vuotatura dei container interrati è possibile anche con un veicolo che rispetti il limite di 19 t. A questo proposito allega la scheda tecnica di un veicolo del genere con carico totale di 18 t. La ricorrente precisa, inoltre, che a B._____ sono presenti unicamente tre container rifiuti interrati, di cui solo due in funzione: uno sito sulla strada di I._____ (dove è permesso il transito con veicoli di 32 t) e l’altro sito su una strada per J._____ con limite a 19 t. Siccome nella tratta di strada qui oggetto di discussione non sono presenti container interrati, non risulta necessario circolare con un veicolo munito di gru. 4.2.La ricorrente cita quale secondo esempio l'autorizzazione rilasciata a una ditta incaricata del taglio del bosco per il transito con un carico di 28 t sulla strada che porta ai Monti di K._____, limitata a 16 t. La ditta autorizzata avrebbe inoltre ricevuto il permesso di circolare con rimorchio, malgrado la strada sia demarcata con un divieto in tal senso. 4.2.1.A mente della ricorrente, anche in questo caso sarebbe stato possibile dividere il carico – questo avrebbe però fatto aumentare i costi, che invece sono rimasti limitati vista la possibilità non solo di transitare con un carico maggiore ma anche di usare il rimorchio. La ricorrente sostiene che l'intero taglio del bosco ha in realtà reso necessarie decine di viaggi con il

  • 14 - suddetto automezzo. In particolare, la ditta avrebbe eseguito tutto il trasporto del legname con carichi di 28-36 t sui trattori e sarebbe circolata per tutto il trasporto con un rimorchio con carico. Malgrado il fatto sia stato segnalato alla Polizia comunale da un cittadino, la stessa non è intervenuta ed ha pure riferito che i trasporti erano in realtà stati autorizzati. Siccome l’intera direzione dei lavori è stata svolta dal forestale del Comune di B., non è possibile che non siano stati rilevati gli importanti carichi, trasportati addirittura con il rimorchio. 4.2.2.Il convenuto osserva che la ricorrente si riferisce verosimilmente all'autorizzazione rilasciata alla L. Sagl per un carico non divisibile, ovvero per il trasporto di un macchinario forestale denominato "processore" e destinato al taglio e alla lavorazione di legname di bosco. A mente del convenuto si sarebbe inoltre trattato di un'autorizzazione limitata a due viaggi, uno di andata e uno di ritorno per il trasporto del suddetto macchinario. Il convenuto riconosce poi che se la L._____ Sagl avesse effettivamente proceduto all'esbosco del legname con carichi superiori alle 19 t, come sostenuto dalla ricorrente, si sarebbe trattato di trasporti abusivi e in violazione della limitazione vigente. 4.3.In sede di replica, la ricorrente cita inoltre diversi cantieri per cui il Municipio del Comune di B._____ ha autorizzato il transito fino a 32 t. In particolare la ricorrente si riferisce alla realizzazione della strada J., all'aumento da 19 t a 32 t per la strada I. (in previsione dei lavori per la strada di K.) e infine alla costruzione dell'asilo comunale in zona M.. Il convenuto ammette sia l'autorizzazione per il transito a 32 t sulla strada J., concessa in conformità con l'art. 2 cpv. 2 Otsc e in assenza di particolari pericoli, così come la decisione di aumentare a 32 t la portata della Strada di I.. Precisa tuttavia che l’accesso alla strada J._____

  • 15 - avviene tramite la strada cantonale e la nuova strada comunale collettrice, ossia una strada nuova realizzata per le 32 t. Precisa inoltre che la strada di I._____ è una strada collettrice (e non una strada di quartiere) che gode dal 2021 di un nuovo collegamento alla strada cantonale. È quindi errato tentare similitudini fra la strada di quartiere che porta in zona M._____ e la strada collettrice di J.. Per quanto riguarda la costruzione dell'asilo il convenuto osserva che il cantiere è antecedente alla decisione di principio del 2021 e che in ogni caso, allora la strada della M. non serviva ancora per raggiungere l'asilo, motivo per cui la situazione di pericolo era molto diversa. 4.4.In considerazione della prassi del convenuto, la ricorrente sostiene dunque che anche per i casi citati sarebbe stato possibile suddividere il carico e rispettare la limitazione vigente. Il Municipio del Comune di B._____ avrebbe quindi disatteso il principio dell'uguaglianza di trattamento poiché ha negato l’autorizzazione per il trasporto di beton su un cantiere e l’ha concessa per la raccolta dei rifiuti, malgrado il carico sia in entrambi i casi suddivisibile. L’autorizzazione per il trasporto di beton, richiesta per un peso massimo di 28 t, creerebbe un rischio minore per le strade comunali rispetto all'autocarro per la raccolta dei rifiuti, per cui è stato autorizzato un carico di 36 t. A mente della ricorrente, un'applicazione rigorosa della Otsc avviene unicamente in caso di richieste di autorizzazione per scopi privati. Al contrario, di fronte a richieste di autorizzazione per scopi pubblici, il Municipio disattende alle norme e alla sua prassi poiché un'applicazione rigorosa comporterebbe per lui maggiori costi. 4.5.Questo Tribunale rileva che il convenuto ha sostanziato come mai, sulla base della sua prassi, per gli esempi citati dalla ricorrente il Municipio di B._____ ha autorizzato il transito. In particolare, per quanto riguarda l'autorizzazione concessa alla F._____ Sagl per la raccolta dei rifiuti, è

  • 16 - evidente che l'automezzo dotato di gru non possa essere diviso. Striderebbe inoltre con il principio della proporzionalità pretendere che la F._____ Sagl si doti di un automezzo con gru più leggero al fine di rispettare la limitazione a 19 t vigente. Inoltre, come indica giustamente il convenuto, il servizio di raccolta rifiuti può effettivamente essere classificato come compito comunale ai sensi dell'art. 7 Otsc, per cui si applica un esonero dall'autorizzazione. Per quanto riguarda invece l'autorizzazione concessa per il taglio del bosco, anche in questo caso si è trattato di autorizzare il trasporto speciale di un macchinario forestale che non è divisibile. Inoltre, il convenuto stesso conferma che se il molteplice trasporto di legname oltre il limite delle 19 t – asserito dalla ricorrente – sia realmente avvenuto, questo sarebbe stato abusivo e avrebbe violato la limitazione vigente. Infine, l'autorizzazione concessa per la costruzione dell'asilo risulta irrilevante per la presente procedura, in quanto risale al 2015, ovvero prima dell'introduzione della prassi circa la divisibilità del carico nel 2021. Si rileva infine che il paragone proposto dalla ricorrente con le strade di I._____ e di J., per cui è ammesso rispettivamente è stato autorizzato il transito con 32 t, è inopportuno poiché riguarda strade collettrici e non strade di quartiere come quella interessata dal caso in esame. Non si può quindi affermare che il Municipio del Comune di B., confrontato con richieste analoghe, rilascia l'autorizzazione laddove ne può trarre un vantaggio economico. I casi citati dalla ricorrente evidenziano in realtà la prassi del convenuto, secondo cui un'autorizzazione per transito con carico superiore al limite segnalato viene rilasciata qualora il carico non sia divisibile. Il Tribunale conclude quindi che il Municipio del Comune di B._____, rifiutando di concedere l'autorizzazione alla ricorrente vista la divisibilità del carico, non ha violato il principio della parità di trattamento.

  • 17 - 5.La ricorrente censura altresì che il rifiuto di autorizzazione sia avvenuto su base arbitraria. 5.1.La ricorrente sostiene che non vi sia nessuna indicazione nella Otsc riguardo ai criteri per una deroga. Allo stesso tempo ritiene chiaro che, qualora necessario, un'autorizzazione viene concessa per un unico veicolo, un'unica tratta, un unico scopo e per un periodo massimo di sei mesi (cfr. art. 3 cpv. 1 e cpv. 3 Otsc). La ricorrente sostiene che alla luce del rifiuto di autorizzazione qui oggetto della lite, e dell'autorizzazione concessa alla F._____ Sagl, il Comune di B._____ agisce in modo totalmente arbitrario. Nel caso in esame il Municipio avrebbe utilizzato il criterio della divisibilità del carico per respingere la richiesta di autorizzazione, criterio che non è però stato applicato alla richiesta della F._____ Sagl, a cui non solo è stata concessa l'autorizzazione per un carico ben superiore (36 t) ma anche per un periodo indeterminato. 5.2.Il convenuto sostiene che l'Otsc non attribuisce alcun diritto, e in particolare, non definisce concretamente i casi che danno effettivamente la possibilità di ottenere un permesso di transito eccezionale, ma solo la procedura e la tassa da percepire (in linea con l'art. 8 cpv. 3 LALCStr). La casistica e i motivi per i quali un’autorizzazione può essere rilasciata non sono definiti né dal diritto cantonale né dal diritto comunale. A mente del convenuto, considerato il vasto potere di apprezzamento di cui gode il Municipio in relazione alla regolamentazione della circolazione sulle strade comunali e alle relative autorizzazioni di transito speciale in deroga al tonnellaggio massimo consentito, il criterio della divisibilità del carico da lui sviluppato non è arbitrario e si fonda su delle considerazioni logiche, motivo per cui le decisioni del Municipio sfuggono a qualsiasi critica in tal senso.

  • 18 - A proposito dell'autorizzazione concessa alla F._____ Sagl va in ogni caso considerato che si tratta di un'autorizzazione per un automezzo che compie un servizio per conto di una Corporazione intercomunale e che esegue un compito comunale, e che benché concessa per più di sei mesi, non sconfina nell'arbitrio. Il convenuto sostiene poi che essendo la Otsc un'ordinanza municipale, il Municipio avrebbe la possibilità di modificarla in ogni momento. 5.3.La ricorrente replica affermando che l'ordinanza municipale stabilisce in realtà dei chiari criteri per il rilascio delle autorizzazioni. Ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 Otsc l'autorizzazione è infatti concessa se compatibile con le esigenze di interesse pubblico, sicurezza e viabilità. A mente della ricorrente non si tratterebbe di una disposizione potestativa bensì di una imperativa, motivo per cui l'Otsc attribuirebbe in realtà un diritto alla concessione dell'autorizzazione, se le condizioni all'art. 2 cpv. 2 Otsc sono rispettate. Il criterio della divisibilità sviluppato dal Municipio, malgrado possa fondarsi su considerazioni logiche, non si conformerebbe e non rispetterebbe i suddetti criteri e andrebbe pertanto considerato arbitrario. A mente della ricorrente, la sicurezza, la viabilità e l'interesse pubblico non hanno ricevuto alcuna considerazione da parte del Municipio, motivo per cui il criterio sviluppato è in contrasto con l'art. 2 cpv. 2 Otsc. La ricorrente procede infine con un'analisi delle premesse materiali di cui all’art. 2 cpv. 2 Otsc, volta a confermare che nel caso in esame il rifiuto dell'autorizzazione è arbitrario. La ricorrente sostiene che per la sua richiesta di transito con un veicolo di 28 t su un tratto di strada senza ponti, senza muri di sostegno, di recente realizzazione e con la pavimentazione stradale nuova e in ottimo stato, non è rilevabile alcun rischio né per la

  • 19 - sicurezza, né per la viabilità e nemmeno si rilevano esigenze contrarie di interesse pubblico. Per quanto riguarda la sicurezza, la tratta sarebbe infatti ben segnalata, con ottima visibilità e per parte a doppia corsia e con possibilità d'incrocio senza particolari difficoltà. La ricorrente ripete che per la stessa tratta è già stato concesso il permesso di transito con ogni veicolo (quindi fino a 40 t) per la costruzione dell'asilo comunale, motivo per cui non è rilevabile alcun rischio. La ricorrente ha richiesto di transitare sulla tratta che esclude il centro del paese, per cui non creerebbe alcun inconveniente alla viabilità. Infine, non vi sarebbero nemmeno esigenze contrarie di interesse pubblico, in quanto la strada è nuova, ben pavimentata, sicura e viabile. 5.4.In sede di duplica, il convenuto pone nuovamente l'attenzione sul fatto che buona parte della tratta che la ricorrente vorrebbe percorrere con un automezzo di 28 t è una semplice strada di quartiere che garantisce l'accesso alla zona del campo sportivo e dell'asilo – una strada che il Municipio ha giudicato non conforme per il traffico con portata di 28 t. Il convenuto non intravvede nemmeno l'interesse pubblico preponderante per cui la ricorrente dovrebbe avere il diritto di percorrere la suddetta strada e quali sarebbero i criteri di sicurezza che poggiano tale richiesta. 5.5.Il Tribunale sottolinea che ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 Otsc l'autorizzazione è concessa se compatibile con le esigenze di diritto pubblico, sicurezza e viabilità. Il Comune di B._____ ha concretizzato questa disposizione, formulando il criterio e la prassi per cui solo il transito con carico non divisibile viene autorizzato. Il criterio della divisibilità del carico viene generalmente utilizzato per la concessione di autorizzazioni d'eccezione e concretizza in modo pratico e concreto l'ordinanza municipale. Nell'ambito del presente procedimento il Comune ha comprovato e attestato la sua prassi per mezzo di diversi esempi, che evidenziano per l'appunto la

  • 20 - concessione dell'autorizzazione in caso di carico non divisibile e il rifiuto dell'autorizzazione in caso di carico divisibile. Il Comune evidenzia inoltre come abbia già applicato questa prassi ad altre richieste di autorizzazione della ricorrente, concesse unicamente quando si trattava di carico non divisibile. Nel caso in esame è evidente che il carico da trasportare con un'autobetoniera è divisibile. Inoltre, la ricorrente non lamenta il fatto di non possedere un'autobetoniera più piccola che permetterebbe di rispettare la limitazione a 19 t e non fa nemmeno valere il fatto che procurarsi o eseguire più viaggi con una tale autobetoniera le causerebbe dei costi sproporzionati. Va infine considerato che la strada qui oggetto di discussione è una strada di quartiere (N., M., D.), di cui in particolare l'ultimo tratto (D.) è molto stretto. Il rifiuto dell'autorizzazione non può essere considerato arbitrario, ragione per cui la decisione rientra totalmente nel margine di apprezzamento del Municipio del Comune di B., esercitato senza abuso o eccesso nel caso in esame. 6.La ricorrente censura, infine, la validità della limitazione a 19 t per la tratta di strada E., e si interroga sull’oggettiva materiale giustificazione della stessa. 6.1.Secondo la ricorrente la strada di cui si discute aveva una portata massima di 28 t sino all'anno 2021, e ricorda di aver circolato sulla suddetta strada con dei veicoli di 28 t in relazione a dei lavori di scavo e preliminari per l'edificazione sul fondo no. P._____ RFD B._____. Facendo riferimento all’art. 1 dell’Ordinanza della legge d'applicazione della legge federale sulla circolazione stradale (OLALCStr; CSC 870.110) la ricorrente sostiene che una limitazione è giustificata solo se dal punto di vista della circolazione e dal punto di vista edilizio vi è un motivo oggettivo. Il Comune

  • 21 - di B._____ non avrebbe portato nessun nuovo elemento volto a giustificare la limitazione a 19 t per la strada interessata dal caso in esame. In particolare, la ricorrente lamenta il fatto che il Comune non abbia fatto allestire una perizia volta a dimostrare che la strada non era più in grado di sostenere una circolazione con dei veicoli di 28 t o almeno volta ad affermare la presenza di pericoli o rischi per la circolazione per cui la portata massima andava ridotta. A dimostrazione dell'assenza di una giustificazione oggettiva vi è l'autorizzazione rilasciata alla F._____ Sagl, che permette un transito frequente e illimitato con un veicolo del peso complessivo di 36 t. La ricorrente conclude che la verifica materiale della fondatezza della limitazione dimostra che il Municipio ha agito in modo arbitrario e non rileva pericoli per l'infrastruttura edile o per la circolazione che giustifichino la limitazione. La ricorrente lamenta anche la violazione del principio della proporzionalità – non vi sarebbe infatti alcun interesse pubblico in grado di giustificare l’attentato alla libertà dei cittadini e delle imprese, che si vedono confrontati con difficoltà supplementari per l'approvvigionamento, un numero di viaggi di autocarri superiore del 30% e dei costi di costruzione e di trasporto più elevati perlomeno del 30%. Facendo riferimento all'art. 106 dell'Ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr; RS 741.21) la ricorrente ritiene infine che esiste la possibilità di presentare opposizione contro segnali che sono stati collocati senza necessità. Per questo motivo il segnale di limitazione a 19 t sarebbe annullabile anche in via di eccezione poiché materialmente non valido. 6.2.Il convenuto fa notare che in realtà precedentemente al 2021 le strade che esistevano prima della circonvallazione e che si diramavano dal ponte di valle erano già limitate a 19 t. Il convenuto ricorda inoltre che ai sensi dell'art. 7 LALCStr la competenza per regolare la circolazione locale sulle

  • 22 - strade comunali spetta ai comuni, e che i provvedimenti alla circolazione con segnali di prescrizione necessitano dell'autorizzazione preventiva dell'autorità cantonale (cfr. art. 7 cpv. 2 LALCStr). Nel caso in esame, il segnale di limitazione a 19 t è stato emanato in base all'art. 7 LALCStr, previo coinvolgimento della Polizia cantonale, e in assenza di contestazioni è cresciuto regolarmente in giudicato. In questo senso il Comune ha un margine d'apprezzamento relativamente ampio. Dunque, per quanto riguarda la necessità di eseguire una perizia, il convenuto sottolinea che la scelta di limitare o meno la portata di una strada comunale rientra totalmente nella responsabilità del Comune. Nell'ambito della sua competenza decisionale il Municipio decide alla luce di tutte le circostanze che ritiene rilevanti, come per esempio il calibro della strada, la sua portata, la sua sicurezza, lo stato di vetustà della careggiata e delle infrastrutture posate lungo la stessa, il tipo e la frequenza del traffico e la sicurezza degli utenti. In considerazione di questi aspetti e nel rispetto del margine discrezionale di cui il Municipio disponeva, e tenuto conto dello stato precario e delle dimensioni delle strade comunali, della sicurezza e dei rischi connessi ad un aumento del tonnellaggio massimo consentito, nel 2020 il Municipio ha deciso d'intesa con la Polizia cantonale di non aumentare la portata massima consentita, a prescindere dalla reale portata delle singole tratte. A mente del convenuto, la decisione di mantenere la limitazione a 19 t rientra in una legittima ponderazione di tutti gli interessi in gioco e non può più essere censurata nell'ambito di un mero controllo concreto. Riguardo all'art. 106 OSStr, il convenuto sostiene che non trovi applicazione nel caso in esame, in quanto l'apposizione del segnale di limitazione è avvenuto nel rispetto delle norme e della procedura vigenti. La decisione di posa dei segnali è legittima e non può più essere contestata.

  • 23 - 6.3.La ricorrente prende atto che il Comune di B._____ ha proceduto ad una limitazione rilevante del peso per la circolazione dei veicoli sulle strade comunali senza aver proceduto ad alcun rilievo oggettivo della necessità. Sostiene poi che il coinvolgimento della polizia cantonale non riguarderebbe gli aspetti materiali (necessità e opportunità della segnaletica) ma unicamente quelli formali, ovvero la determinazione e la posa del segnale adeguato. I motivi presentati dal Comune sono generici e non si riferiscono al tratto di strada qui oggetto di discussione. A mente della ricorrente, un cartello stradale ha carattere di decisione e di legge e la sua validità materiale può essere verificata nell'ambito di una decisione di applicazione. La ricorrente fa infine valere che parte della strada qui oggetto di discussione è stata risanata dopo la demolizione dell'O._____. A mente della ricorrente non ci sono motivi che giustificano una riduzione della portata della strada. Per quanto riguarda il calibro, la strada è quasi per tutta la tratta una doppia corsia di calibro pari alle strade cantonali negli abitati, è stata risanata recentemente e per questo è in buono stato, non presenta infrastrutture che potrebbero essere poste in pericolo, e – non essendo al centro del paese – ha una frequenza minima. D’altronde il Comune non avrebbe autorizzato la circolazione con ogni veicolo (sino a 40 t) per la costruzione dell’asilo comunale. La limitazione a 19 t sarebbe quindi materialmente infondata e ingiustificata. La ricorrente cita infine l'art. 101 cpv. 3 OSStr, il quale vieta l'apposizione di segnali laddove gli stessi non sono necessari. 6.4.Questo Tribunale evidenzia che, come ha giustamente ricordato il convenuto, ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 LALCStr è competenza del comune regolare la circolazione locale sulle strade comunali, ad eccezione delle limitazioni della velocità. Lo stesso articolo statuisce inoltre che i

  • 24 - provvedimenti alla circolazione adottati dal comune sottostanno all’approvazione dell’autorità cantonale (art. 7 cpv. 1 LALCStr). Nel caso in esame, nel 2020 il Municipio del Comune di B._____ ha deciso di non aumentare la portata massima sulle strade comunali, e questo in accordo con la Polizia cantonale, che funge da autorità cantonale competente ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 LALCStr. Giustamente il convenuto ritiene che tale decisione rientri pienamente nella sua discrezionalità, e non si può per altro concludere che la limitazione a 19 t per le strade comunali costituisca un abuso o un eccesso del potere discrezionale.

  1. Alla luce delle considerazioni appena esposte, il ricorso va respinto nella misura in cui è ricevibile.
  2. Visto l’esito del ricorso e richiamato l’art. 73 cpv. 1 LGA, la ricorrente quale parte soccombente deve assumersi le spese procedurali, composte da una tassa di Stato qui fissata a CHF 2'500.00 sulla base dell’art. 75 cpv. 2 LGA, e da spese di cancelleria. Giusta la regola all’art. 78 cpv. 2 LGA al Comune convenuto non vengono assegnate ripetibili. III. Per questi motivi il Tribunale giudica: 1.Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto. 2.Vengono prelevate le seguenti spese processuali:
  • una tassa di Stato diCHF2'500.00

  • e le spese di cancelleria diCHF464.00 totaleCHF2'964.00 Tali spese sono poste a carico della A._____ SA.

  • 25 - 3.Non vengono assegnate spese ripetibili. 4.[Vie di diritto] 5.[Comunicazioni]

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