VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI U 22 12 1a Camera Giudice unicoRacioppi AttuarioPaganini SENTENZA del 24 febbraio 2022 nella vertenza di diritto amministrativo A.________, ricorrente contro Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità dei Grigioni (DIEM), convenuto concernente disdetta del rapporto di lavoro
2 - I. Ritenuto in fatto e in diritto: -che il 23 febbraio 2022 (data del timbro postale) il ricorrente ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni contro la decisione del DIEM del 28 dicembre 2021 concernente la disdetta del rapporto di lavoro, -che suddetta decisione impugnata giusta il tracciamento della spedizione è stata comunicata (risp. inviata) all'ex patrocinatore del ricorrente tramite posta A Plus il 21 gennaio 2022 e depositata nella cassetta postale dell'ex patrocinatore del ricorrente sabato 22 gennaio 2022, -che per la notifica di spedizioni tramite posta A Plus non è decisivo il momento in cui il destinatario ritira la spedizione, bensì il giorno in cui essa giunge nella sfera d'influenza di quest'ultimo (cfr. STA R 21 60 del 24 novembre 2021 consid. 3 con rinvii alla giurisprudenza del Tribunale federale), in questo caso, il giorno in cui la lettera con la decisione è stata depositata nella sua bucalettere, ovvero sabato 22 gennaio 2022, -che è dunque ininfluente che l'ex patrocinatore del ricorrente abbia ritirato la missiva dalla propria bucalettere soltanto lunedì 24 gennaio 2022, come da timbro apportato su di essa, -che il termine di ricorso di 30 giorni (art. 52 cpv. 1 della Legge sulla giustizia amministrativa [LGA; CSC 370.100]) ha dunque iniziato a decorrere il giorno successivo al recapito, ossia domenica 23 gennaio 2021, ed è spirato lunedì 21 febbraio 2022, -che il ricorso datato 21 febbraio 2022 ma consegnato alla Posta Svizzera solo il 23 febbraio 2022 (art. 8 cpv. 1 LGA) è dunque tardivo e non può essere ricevuto,
3 - -che di conseguenza il ricorso è palesemente inammissibile, per cui su di esso decide il Giudice unico giusta l'art. 43 cpv. 3 lett. b LGA, -che i costi procedurali composti da una tassa di Stato fissata a CHF 500.00 e spese di cancelleria sono posti a carico del ricorrente giusta l'art. 73 cpv. 1 LGA, poiché il valore litigioso supera il valore soglia di CHF 30'000.00 giusta l'art. 114 lett. c del Codice di procedura civile (CPC; RS 271) applicato secondo prassi di questo Tribunale per analogia nelle controversie sul personale, II. Il Giudice unico decide: 1.Il ricorso è irricevibile. 2.Vengono prelevate le seguenti spese processuali:
una tassa di Stato diCHF500.00
e le spese di cancelleria diCHF104.00 totaleCHF604.00 Tali spese sono poste a carico di A.________. 3.[Vie di diritto] 4.[Comunicazioni] [Contro questa decisione è stato interposto ricorso. La causa è pendente dinanzi al Tribunale federale (8C_246/2022).]