U 2021 64

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI U 21 64 1a Camera PresidenzaRacioppi GiudiciAudétat e von Salis AttuarioPaganini SENTENZA dell'8 febbraio 2022 nella vertenza di diritto amministrativo Avv. A., ricorrente contro Comune di B., patrocinato dall'avv. Davide Nollo, convenuto concernente accesso veicolare

  • 2 - I. Ritenuto in fatto: 1.L'avv. A.________ è proprietario del fondo n. C.________ RF del Comune di B.________ su cui vi è un edificio (n. ass. 360) con tre appartamenti dati in affitto dal suddetto proprietario. Detto fondo è raggiungibile da un vicolo di nome "D.", che si dirama dalla strada comunale "E.", e attraverso la corte sui fondi contigui n. F.________ e G.________ che si diparte dal vicolo. 2.Nel 2016, in occasione della revisione parziale della pianificazione locale, è stato approvato il nuovo "Piano generale di urbanizzazione Traffico" (PGU). In esso il vicolo è indicato come strada di quartiere fino all'inizio dell'entrata di suddetta corte e di lì prosegue come percorso pedonale. Una rispettiva segnaletica non esiste su questo tracciato. 3.Con e-mail del 9 febbraio 2021 l'avv. A.________ ha chiesto un incontro con il responsabile dell'Ufficio tecnico comunale fra l'altro per chiarire la questione dell'accesso ai fondi n. C., F. e G.. 4.Non avendo ricevuto risposta, con scritto del 12 marzo 2021 egli ha chiesto all'Ufficio tecnico in special modo di confermare l'autorizzazione a transitare con veicoli idonei sul tratto dell'imbocco alla corte (stando ad egli di ca. 5-6 metri) indicato come percorso pedonale nel PGU, così da permettergli di raggiungere l'immobile n. ass. 360 (fondo n. C.). Egli ipotizzava che per via di una manifesta svista durante la revisione parziale del 2016 non si sia allungato il tratto veicolare (del vicolo "D.") fino a includere tutto l'accesso alla rispettiva corte. 5.Nella presa di posizione del 26 aprile 2021 l'architetto pianificatore del Comune, Dr. H., interpellato dall'Ufficio tecnico relativamente alla domanda dell'avv. A.________, ha sostanzialmente osservato che

  • 3 - prolungare la strada di quartiere significherebbe dover demolire le edificazioni esistenti per garantire le geometrie di manovra e di visibilità richieste dalle rispettive norme (VSS), cosa che sarebbe in conflitto con l'interesse di proteggere il nucleo. 6.In base a questa valutazione dell'architetto pianificatore, il Municipio di B.________ con decisione 12 luglio/6 agosto 2021 ha respinto la rispettiva richiesta. 7.Avverso questa decisione il 31 agosto 2021 l'avv. A.________ (qui di seguito: ricorrente) ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni chiedendo quanto segue: " 2.L'impugnata decisione municipale è annullata 2.1.Il piano di urbanizzazione e del traffico riguardante il tracciato che sale in direzione di "D." è rettificato per 5-6 metri in strada veicolare laddove è indicato come "percorso pedonale" alla biforcazione con la corte che serve di accesso al fondo C. RF. 2.2.In subordine è ammesso al ricorrente l'accesso veicolare sul tracciato di "percorso pedonale" di 5-6 metri alla biforcazione con la citata corte alfine di permettere l'accesso al fondo abitativo C.________ RF. 2.3.Eventualiter, l'incarto è rinviato all'istanza inferiore per riesame secondo i considerandi. Spese, tasse ed assegnazione al ricorrente di un'equa indennità". 8.Nella presa di posizione del 28 ottobre 2021 il Comune di B.________ (qui di seguito: convenuto) ha postulato in via principale l'irricevibilità del ricorso, in via eventuale, il suo rigetto per quanto ricevibile; protestate spese, tasse e ripetibili. 9.Nella replica dell'8 novembre 2021 il ricorrente ha confermato i petiti di ricorso con aggiunta della richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso e derubricando il petito 2.1 da "in via principale" a "in via del tutto eventuale".

  • 4 - 10.Nella duplica del 13 dicembre 2021 il convenuto ha mantenuto invariati i suoi petiti. II. Considerando in diritto: 1.1.Impugnata è la decisione del convenuto del 12 luglio/6 agosto 2021. Questo Tribunale è competente per giudicare il ricorso contro detta decisione comunale (cfr. art. 49 cpv. 1 lett. a della Legge sulla giustizia amministrativa [LGA; CSC 370.100]). La tempestività (art. 52 cpv. 1 LGA) nonché la forma (art. 38 LGA) del ricorso sono rispettate. 1.2.Controverso è se il ricorrente ha diritto a un accesso veicolare sul tracciato di "percorso pedonale" di 5-6 metri alla biforcazione con la corte che serve di accesso al suo fondo n. C.________ RF. Non è invece in discussione la sufficienza dell'urbanizzazione di detto fondo. Il petito 2.1 – derubricato da in via principale a in via del tutto eventuale nella replica – è inammissibile, siccome nella richiesta del 12 marzo 2021, che ha fatto oggetto della decisione impugnata, il ricorrente non aveva chiesto una rettifica del PGU, ma solo il diritto d'accesso veicolare sul percorso pedonale come da petito n. 2.2 del ricorso, per cui si tratta di un'illecita estensione dei petiti (cfr. art. 51 cpv. 2 LGA). 1.3.Con questa decisione diventa superflua la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso. In ogni caso la domanda, volta a mantenere lo status quo, non è appropriata. Se del caso andava formulata una richiesta di adozione di misure provvisionali. 1.4.Giusta l'art 50 LGA è legittimato ad inoltrare ricorso chiunque sia interessato dalla decisione impugnata e abbia un interesse tutelabile all'abrogazione o alla modifica della decisione o chiunque vi sia autorizzato in base ad una prescrizione speciale. L'interesse attuale e pratico può

  • 5 - essere di natura giuridica o fattuale (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo [STA] U 17 86 consid. 2). 1.4.1.Il ricorrente sostiene che in caso di mancata modifica della decisione impugnata, il fondo in questione verrebbe privato di un accesso veicolare e quindi della possibilità di svolgere trasporti di merce, transiti per lavori all'edificio, trasporto di persone (in special modo anche d'urgenza) ecc. La circostanza che attualmente non figuri nessuna servitù pedonale e veicolare a registro fondiario a carico della particella n. F.________ (su cui è sita parte della corte) non lo priverebbe di un interesse tutelabile al ricorso. In attesa del procedimento civile (azione di accertamento di servitù sul fondo n. F.), allo stato attuale l'ammissione del ricorso gli permetterebbe di continuare a servire la propria abitazione sostando i veicoli all'imbocco della strada comunale. 1.4.2.Come ammesso dal ricorrente stesso, attualmente non vi è alcuna servitù di passo né pedonale né veicolare a carico del fondo n. F. iscritta a registro fondiario. Benché sia pendente un relativo procedimento civile (di accertamento della servitù), al momento non si può affermare un interesse pratico e attuale del ricorrente a un diritto eccezionale di utilizzo con veicoli della strada comunale "D.________" per ulteriori 5-6 metri (fino all'imbocco della corte da cui egli accede al suo fondo) sul percorso pedonale oltre la delimitazione quale strada di quartiere giusta il PGU. A ben vedere si tratta di pochi metri, molto probabilmente meno dei 5-6 metri dichiarati dal ricorrente, che non possono essere ritenuti rilevanti per eventuali movimentazioni di merci, trasporto di persone o altro per mezzo di veicoli; tanto più che allo stato attuale manca pure un diritto di passaggio pedonale per la corte in questione. Ne discende che in difetto di un interesse tutelabile il ricorrente non è legittimato a ricorrere, per cui il ricorso è irricevibile.

  • 6 - 2.Per ragioni di completezza, qui di seguito si entrerà comunque brevemente nel merito del ricorso. 2.1.Giusta l'art. 7 cpv. 1 della Legge d'applicazione della legge federale sulla circolazione stradale (LALCStr; CSC 870.100) il comune regola la circolazione locale sulle strade comunali, ad eccezione delle limitazioni della velocità. Provvedimenti alla circolazione sottostanno all'approvazione dell'autorità cantonale. La sovranità delegata ai comuni per le strade comunali è riservata nei limiti del diritto federale (cfr. art. 3 cpv. 1 seg. della Legge federale sulla circolazione stradale [LCStr; RS 741.01]). Giusta l'art. 43 cpv. 1 LCStr i veicoli a motore e i velocipedi non devono usare le strade che non sono adatte o non sono manifestamente destinate alla loro circolazione, come le strade pedonali, in particolare per il turismo a piedi. L'ordinamento base del Comune convenuto distingue tra percorsi pedonali (indicati in verde nel PGU) e percorsi pedonali con accesso carrozzabile (indicati in rosa nel PGU). Giusta l'art. 49 della Legge edilizia comunale (LE) i percorsi pedonali e i sentieri turistici sono accessibili a tutti e utilizzabili nell'ambito del rispettivo scopo. Il Comune può emanare divieti di circolazione per biciclette e divieti di equitazione sui tracciati realizzati esclusivamente quali percorsi pedonali e sentieri turistici (cpv. 3). Sulle aree con accesso carrozzabile/pedonale, l'accesso veicolare è concesso ai soli confinanti (cpv. 4). 2.2.Nel caso di specie il PGU è chiaro: dalla fine dell'edificio n. ass. 359 sul fondo n. F.________ risp. dall'inizio dell'accesso alla relativa corte il vicolo "D.________" da strada di quartiere (segnata in giallo) diventa un percorso (esclusivamente) pedonale (segnato in verde). Come notato dal convenuto è dunque chiaro che il tratto in questione non è manifestamente destinato alla circolazione di veicoli a motore; anzi, stando all'art. 49 cpv. 4 LE delle eccezioni per i confinanti sono possibili solo per le strade marcate nel PGU come "percorso pedonale con accesso carrozzabile", cosa che qui non è il caso. La questione sull'incompatibilità di un utilizzo

  • 7 - veicolare con le relative norme VSS a causa della scarsa visibilità e dello scarso spazio di manovra del tratto in questione, evidenziata dall'architetto pianificatore, non è pertinente in questo caso. Infatti, per costante giurisprudenza il controllo incidentale (o pregiudiziale) di un piano in sede di applicazione concreta è di principio escluso. Un tale controllo è possibile, a titolo eccezionale, solo se l'interessato non poteva rendersi conto delle restrizioni impostegli, se non aveva avuto la possibilità di contestarle in occasione dell'adozione del piano o se le circostanze di fatto e di diritto sono notevolmente mutate dall'emanazione del piano (cfr. STF 1C_20/2019 consid. 3.4 con rinvii). Come sottolineato dal convenuto, il ricorrente, che è avvocato di professione, avrebbe potuto contestare il PGU in occasione della revisione della pianificazione locale nel 2016; inoltre, dall'adozione del PGU nel 2016 le circostanze non sono notevolmente cambiate, per cui non è dato procedere a un controllo incidentale del PGU in questa sede. 2.3.Il ricorrente osserva che prima della revisione parziale della pianificazione locale nel 2016 il vicolo "D.________" era sì interamente un percorso pedonale, ma stando allo scritto del Municipio del 6 dicembre 1984 (doc. B ricorrente) era parzialmente ammesso un accesso veicolare ai fondi serviti da tale vicolo. Il convenuto ribatte tuttavia a ragione che una precedente approvazione di un uso veicolare del vicolo in questione – come da suddetto scritto del Municipio – è stata superata dall'entrata in vigore del nuovo PGU del novembre 2016, che è chiaro e vincolante riguardo all'utilizzo e che il ricorrente non ha contestato (v. considerando precedente). Irrilevante è il fatto che il convenuto non abbia (ancora) montato alcun segnale di divieto di circolazione per tale tratto poiché, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, ciò non basta per ammettere un'autorizzazione di transito da parte del convenuto. 2.4.Va però ancora esaminato se sono date le condizioni per un'autorizzazione eccezionale giusta l'art. 8 cpv. 1 LALCStr.

  • 8 - 2.4.1.Giusta l'art. 8 cpv. 1 LALCStr su strade pubbliche chiuse alla circolazione di veicoli a motore, il proprietario della strada deve autorizzare l'accesso alla propria abitazione o ditta se le caratteristiche tecniche della strada lo consentono. L'accesso può essere limitato ai veicoli a motore leggeri e alle motociclette, nonché a determinati orari. Ulteriori eccezioni devono essere disciplinate in un atto normativo. Come giustamente indicato dal convenuto, l'art. 8 cpv. 1 LALCStr ha ripreso l'art. 10 cpv. 1 dell'abrogata Ordinanza d'applicazione della Legge federale sulla circolazione stradale (cfr. Messaggio del Governo al Gran Consiglio, quaderno no. 14 /2007 – 2008, pag. 803). Trova dunque applicazione la giurisprudenza del Tribunale amministrativo relativa alla vecchia norma. In base ad essa, la sola proprietà di un immobile non legittima l'appello all'art. 8 cpv. 1 LALCStr. Solo coloro che hanno la loro abitazione principale o la loro ditta lungo l'unica via di allacciamento chiusa alla circolazione possono appellarsi a questa norma e solo per quanto l'accesso preteso serva i loro bisogni e non quelli di terzi (cfr. PTA 1999 n. 53 consid. 4b). 2.4.2.Il convenuto sostiene che suddetta norma non è applicabile al sentiero pedonale in questione. Ma anche ammettendo che essa sia applicabile, a mente del convenuto non sarebbero adempiti i suoi presupposti. La questione se nel termine "strade pubbliche chiuse alla circolazione di veicoli a motore" di cui all'art. 8 cpv. 1 LALCStr rientrino anche delle strade destinante a percorso esclusivamente pedonale ma teoreticamente transitabili con veicoli adatti – come nel caso di specie – non deve essere chiarita in questa sede. Infatti, ammesso che così sia, i requisiti dell'art. 8 cpv. 1 LALCStr in questo caso non sono dati. Il ricorrente è domiciliato ad Ascona, per cui l'edificio in questione non è la sua abitazione principale. Nemmeno il suo studio legale si trova in detto edificio. Di conseguenza, egli non può appellarsi a un diritto all'accesso secondo l'art. 8 cpv. 1 LALCStr.

  • 9 - 2.5.Inconferente è infine il paragone esposto dal ricorrente con la prassi adottata dal convenuto riguardo a una strada agricola/forestale e a un percorso pedonale con accesso carrozzabile perché trattasi di oggetti diversi con condizioni diverse (riguardo ai percorsi pedonali con accesso carrozzabile v. sopra consid. 2.3). 3.Riassumendo, il ricorso va ritenuto irricevibile. E pur entrandone nel merito esso andrebbe respinto. 4.Il ricorrente, soccombente in causa, deve assumersi le spese processuali (cfr. art. 73 cpv. 1 e 2 LGA) composte da una tassa di Stato fissata a CHF 2'500.00 e spese di cancelleria. Al convenuto non sono assegnate ripetibili (cfr. art. 78 cpv. 2 LGA). III. Per questi motivi il Tribunale giudica: 1.Il ricorso è irricevibile. 2.Vengono prelevate le seguenti spese processuali:

  • una tassa di Stato diCHF2'500.00

  • e le spese di cancelleria diCHF212.00 totaleCHF2'712.00 Tali spese sono poste a carico dell'avv. A.________. 3.[Vie di diritto] 4.[Comunicazioni]

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