VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI U 21 27 1a Camera PresidenzaPaganini GiudiciAudétat e von Salis Attuaria ad hoc Neiger SENTENZA del 21 febbraio 2023 nella vertenza di diritto amministrativo A., patrocinato dall'avv. Filippo Gianoni, ricorrente contro Regione B., patrocinato dall'avv. Davide Nollo, convenuta concernente disdetta del rapporto di lavoro

  • 2 - I. Ritenuto in fatto: 1.La Regione B._____ ha assunto A._____ a partire dal 1° gennaio 2016 a tempo indeterminato in qualità di curatore professionale con contratto di lavoro di diritto pubblico, con grado di occupazione dell'80%. 2.A partire dal 1° gennaio 2017 la Regione B._____ ha incaricato A._____ con la coordinazione e la responsabilità dell'Ufficio curatori professionali (UCP). Questa funzione gli è stata revocata a far tempo dal 1° gennaio 2019 ed è stata assegnata dapprima all'amministrazione della Regione B._____ e in seguito, dal 1° novembre 2020, a C.. 3.Il 28 gennaio 2020 si è tenuto un incontro tra A. e i dirigenti della Regione B.. Il Presidente ha espresso preoccupazione in merito all'operato di A., che sembrava essere peggiorato qualitativamente, e gli ha rimproverato in particolare di non aver effettuato le dovute ore mensili (da ottobre a gennaio) e di aver beneficiato di quattro settimane di vacanza senza alcuna richiesta, autorizzazione o comunicazione, manifestando così irresponsabilità verso l’ufficio. In tale incontro all’inizio del 2020, il Presidente e il Vicepresidente della Regione B._____ hanno altresì espressamente comunicato che “a questo punto, vale la pena di valutare la continuità del rapporto di lavoro o meno” e che “vanno prese delle decisioni quali l’eventuale interruzione del rapporto di lavoro”. 4.Nel corso del 2020 l'Autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) ha segnalato all'allora responsabile dell'UCP diverse lacune e imperfezioni nella gestione dei mandati di curatela affidati a A._____. La segnalazione indicava la presenza di ritardi e inadempienze in tutti i casi da lui gestiti, che le persone a lui affidate non venivano adeguatamente seguite, che sono stati inoltrati diversi reclami all’APMA riguardo ai mandati a lui affidati, che a seguito dei suoi gravi errori sono state inoltrate diverse cause per

  • 3 - danni contro l’APMA e che egli, sistematicamente, non consegnava i documenti richiesti alle assicurazioni sociali. 5.Il 20 novembre 2020 la responsabile dell’UCP C._____ ha informato la Regione B._____ in merito alle segnalazioni dell’APMA, informando parimenti che il rapporto di fiducia con A._____ era venuto a cadere. 6.Il 15 dicembre 2020 si è tenuto un incontro tra i vertici della Regione B._____ (Presidente e Vicepresidente), D._____ (responsabile dell'ufficio di E._____ dell'APMA), C._____ (responsabile dell’UCP e curatrice professionale) e A.. D. ha comunicato che vi sono stati alcuni episodi di omissione, reticenza e danni nella gestione delle curatele affidate A., i quali hanno richiesto diversi interventi da parte dell'APMA e generato altrettanti costi a carico dei curatelati. Malgrado vi siano stati anche alcuni episodi di esemplare esecuzione dei mandati di curatela, D. ha informato i presenti che il rapporto di fiducia dell’APMA nei confronti di A._____ era definitivamente compromesso. Per questo motivo, è stato deciso di revocare a A._____ gli allora attuali mandati di curatela, e allo stesso tempo, di non attribuirgli nuovi mandati. 7.La sera stessa dell'incontro, A._____ ha indirizzato uno scritto via e-mail all'APMA in cui, dicendosi sbalordito circa l'esito dell'incontro, ha espresso il suo punto di vista e chiesto che l'APMA rivalutasse la sua posizione. Ha inoltre chiesto di attendere la valutazione dei rapporti 2020 prima di ritenere il rapporto di fiducia definitivamente concluso. 8.Su richiesta di D., con scritto dell'11 gennaio 2021, la responsabile dell'UCP C. ha inoltrato le sue considerazioni sulla gestione dei casi da parte di A._____. Ha evidenziato in particolare nove punti che rendono la gestione problematica, quali gli orari di presenza in ufficio che non vengono rispettati, la presenza di errori amministrativi, di tempistica e di comunicazione che hanno causato danni ai curatelati, la poca trasparenza

  • 4 - e comunicazione che guastano il rapporto con i vari interlocutori, le lamentele con le relative richieste di sostituzione del curatore, l'insufficiente assistenza dei curatelati, i ritardi nella consegna dei rapporti e delle pendenze, la mancanza di trasparenza circa le problematiche legate alla gestione, la mancanza di autocritica e infine l'apertura di un conto bancario a suo nome per gestire le entrate e le uscite dei curatelati senza il consenso dei superiori. 9.Con decisione del 21 gennaio 2021, consegnata personalmente dal Presidente della Regione B._____ il 28 gennaio 2021, la Regione B._____ ha rescisso il contratto di lavoro di diritto pubblico con A._____ mediante disdetta ordinaria di quattro mesi, ovvero con effetto al 31 maggio 2021. A titolo di motivazione la Regione B._____ fa riferimento ai colloqui intercorsi tra le parti e l'APMA così come all'impossibilità di A._____ di esercitare le proprie mansioni a causa delle prestazioni insoddisfacenti. 10.Con lettera raccomandata del 25 febbraio 2021 A._____ ha richiesto il rilascio di una decisione formale sulla disdetta ordinaria del 21 gennaio 2021, intimata il 28 gennaio 2021, concernente il contratto di lavoro di diritto pubblico del 1° gennaio 2016. 11.Con lettera del 9 marzo 2021 la Regione B._____ ha risposto che lo scritto del 21 gennaio 2021 di disdetta del contratto di lavoro rappresenta una decisione formale malgrado sia priva dell'indicazione sui mezzi d'impugnazione, motivo per cui non procederà a rilasciare un'ulteriore decisione di disdetta. 12.Con ricorso giudiziario (rispettivamente, azione giudiziaria) del 25 marzo 2021 A._____ (di seguito: ricorrente) ha impugnato la decisione del 21 gennaio 2021 presso il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, formulando il seguente petito:

  • 5 - In via principale

  1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza: 1.1. La decisione 21 gennaio 2021, completata il 9 marzo 2021, della Regione B._____ è annullata e gli atti sono ritornati alla medesima autorità per nuova decisione al senso dei considerandi.
  2. Protestate spese e ripetibili. In via subordinata
  3. È riservato il diritto di replica del ricorrente.
  4. Il ricorso è accolto. Di conseguenza. 2.1. In applicazione dell’art. 67 LCPers, è accertato che la disdetta 21 gennaio 2021 è abusiva. 2.2. A A._____ è riconosciuta un’indennità di dodici stipendi mensili.
  5. Protestate spese e ripetibili. 13.Con presa di posizione del 3 maggio 2021 la Regione B._____ (di seguito: opponente o convenuta) ha formulato il respingimento del ricorso così come il respingimento dell'azione giudiziaria, per quanto ricevibile, in entrambi i casi protestando spese, tasse e ripetibili. 14.Sono seguiti un secondo e un terzo scambio di scritti, in cui entrambe le parti hanno sviluppato le rispettive argomentazioni, mantenendo invariati i petiti – ad eccezione del ricorrente, che con “Presa di posizione sulla duplica” del 29 novembre 2021, ha quantificato la domanda al punto 2.2., specificando che l’indennità di dodici stipendi mensili richiesta è “pari a CHF 64'973.00”. 15.Con scritti del 22 marzo 2022 e del 7 aprile 2022, la Regione B._____ ha inoltrato a complemento della fattispecie e degli atti, sei notifiche di danni ai curatelati riconducibili all’operato del ricorrente – allegati che hanno generato un quarto scambio di scritti.
  • 6 - 16.Su richiesta del Giudice dell’istruzione, l’APMA ha inoltrato un rapporto del suo revisore datato 30 agosto 2021 e un rapporto più dettagliato del 2 settembre 2021, entrambi concernenti l’operato del ricorrente. In quest’ultimo rapporto, il responsabile APMA della succursale di E._____ constata dei casi di omissione e reticenza del ricorrente e conclude che alla fine del mese di novembre 2020 la gestione dei mandati da parte dello stesso non poteva essere considerata “conforme e idonea”. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno esposti nei considerandi di seguito, qualora risultino giuridicamente determinanti per l'esito della vertenza. II. Considerando in diritto: 1.Il Tribunale amministrativo è competente a giudicare il ricorso contro la decisione di disdetta del contratto di lavoro di diritto pubblico del 21 gennaio 2021 della Regione B._____ (art. 49 cpv. 1 lett. a della Legge sulla giustizia amministrativa [LGA; CSC 370.100]; art. 66 cpv. 5 della Legge sul rapporto di lavoro dei collaboratori del Cantone dei Grigioni [LCPers; CSC 170.400]). Risultano peraltro pacifici la legittimazione del ricorrente (art. 50 LGA), l’ossequio del termine d’impugnazione – pari a due mesi nel caso in esame, essendo la decisione priva dell’indicazione circa i mezzi d’impugnazione (art. 22 cpv. 2 LGA) – e il rispetto delle prescrizioni di forma (art. 38 LGA). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e il Tribunale amministrativo procede ad entrare nel merito.
  1. Il ricorrente censura innanzitutto una violazione del diritto di essere sentiti. 2.1.Sebbene il contenuto del diritto di essere sentito sia determinato in primo luogo dalle disposizioni cantonali di procedura, l'autorità cantonale deve in ogni caso osservare le garanzie minime dedotte direttamente
  • 7 - dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost.; RS 101). Il diritto di essere sentiti ancorato nell'art. 29 cpv. 2 Cost. assicura all’interessato il diritto di esprimersi prima che sia adottata una decisione sfavorevole nei suoi confronti e comprende tutte quelle facoltà che vanno riconosciute al cittadino affinché possa far valere la sua posizione nella procedura, ovvero il diritto di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, di prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (Decisione del Tribunale federale [DTF] 135 I 279 consid. 2.3; 134 I 140 consid. 5.3; 143 V 71 consid. 4.1). Dal diritto di essere sentiti discende l'obbligo dell'autorità di motivare le proprie decisioni. Una decisione è sufficientemente motivata, allorquando la parte interessata è messa in condizione di rendersi conto della portata della decisione e di far uso con piena cognizione di causa dei rimedi legali a sua disposizione per impugnare la medesima dinanzi a un'istanza giudiziaria superiore. A tale scopo, è sufficiente che l'autorità menzioni, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro. Essa non deve per contro pronunciarsi su tutti gli argomenti sottopostile, ma può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio atte a influire sulla decisione di merito (DTF 139 IV 179 consid. 2.2; Sentenza del Tribunale federale [STF] 4A_248/2013, consid. 3). In materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, il diritto di essere sentiti può unicamente adempiere correttamente il proprio scopo se la persona interessata sa (o deve sapere) con chiarezza che nei suoi confronti sta per essere presa una decisione di una determinata natura (DTF 135 I 279 consid. 2.4). Dottrina e giurisprudenza hanno già avuto modo di riconoscere di principio - anche in assenza di una specifica disposizione - il diritto di essere previamente sentito al funzionario nei cui confronti sta per essere rilasciata una decisione di mancata conferma (DTF 135 I 279

  • 8 - consid. 2.4 con riferimenti). Il diritto di essere sentito è violato qualora il licenziamento, di fatto, sia già certo e stabilito ancora prima di aver dato la possibilità di esprimersi e sentito la posizione dell’interessato (STF 8C_340/2014 del 15 ottobre 2014, consid. 5.2). Il diritto di essere sentiti ha natura formale, e la sua violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata. Per giurisprudenza, una lesione del diritto di essere sentiti può essere tuttavia sanata qualora l'autorità di ricorso disponga dello stesso potere d'esame dell'istanza inferiore e l'interessato non subisca pregiudizio dalla concessione successiva del diritto negatogli (DTF 138 II 77 consid. 4; 137 I 195 consid. 2.2 seg. e 2.3.2; 135 I 279 consid. 2.6.1). Una riparazione deve rimanere l'eccezione ed è fondamentalmente ammessa solo se la violazione dei diritti procedurali della parte lesa non è particolarmente grave. Tuttavia, una riparazione della violazione del diritto di essere sentiti può comunque giustificarsi anche in presenza di un vizio grave, qualora un rinvio costituirebbe una vana formalità e provocherebbe soltanto un prolungamento inutile della procedura, cosa che sarebbe incompatibile con l'interesse della parte toccata affinché la sua causa sia decisa entro un termine ragionevole (cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1). 2.2.Con opportuni riferimenti a dottrina e soprattutto giurisprudenza, il ricorrente lamenta che la Regione B._____ non ha rispettato il suo diritto di essere sentito, sottolineando che egli non ha avuto alcuna possibilità di determinarsi e che la decisione non indica precisamente i motivi di disdetta ma contiene solo un generico rinvio a “prestazioni insufficienti”. 2.3.La Regione B._____ sostiene invece che il ricorrente sapeva che sarebbe stato licenziato e che al più tardi dopo l’incontro del 15 dicembre 2020 egli conosceva anche i (gravi) motivi alla base della decisione di licenziamento – motivi che sono stati inseriti nel verbale dell’incontro, sottoscritto “per accettazione” anche dallo stesso ricorrente, che avrebbe pure avuto modo

  • 9 - di esprimersi in merito. Sostiene poi che al ricorrente non sarebbe mai stata negata la possibilità di visionare gli atti. Inoltre, in occasione della consegna brevi manu della decisione di licenziamento il 28 gennaio 2021, al ricorrente sarebbero stati nuovamente spiegati i motivi ed egli avrebbe avuto la possibilità di chiedere ulteriori spiegazioni nonché di prendere posizione in merito agli stessi. Infine, ritenuto che nell’ambito della procedura di fronte a questo Tribunale sono stati nuovamente e dettagliatamente esposti i motivi del licenziamento e che al ricorrente è stata nuovamente data la possibilità di esprimersi in relazione ai suddetti motivi e di prendere visione degli atti, la Regione B._____ sostiene che la violazione del diritto di essere sentito, se confermata, sia da considerare sanata, e questo sia in applicazione della consolidata e costante prassi amministrativa che nell’interesse dell’economia procedurale. 2.4.Questo Tribunale rileva che, di fatto, la Regione B._____ quale datrice di lavoro non ha garantito – da un punto di vista strettamente formale – il diritto di essere sentito del ricorrente prima di emanare la decisione di licenziamento del 21 gennaio 2021. Rileva inoltre che dall’intimazione avvenuta brevi manu non si può dedurre che in tale occasione il ricorrente abbia effettivamente avuto la possibilità di determinarsi e prendere posizione sul suo licenziamento. Il caso in esame non può nemmeno essere paragonato alla fattispecie alla base della Sentenza 2P.214/2000 del 5 gennaio 2001 citata dalla convenuta, in cui il Tribunale federale ha giudicato violato il diritto di assunzione delle prove della ricorrente, poiché il tribunale amministrativo di seconda istanza aveva confermato una violazione del diritto di essere sentiti, avendo tuttavia rinunciato all’audizione dei testimoni volta a provare se l’impiegato toccato dal licenziamento dovesse effettivamente sapere che sarebbe stato licenziato. Nella stessa decisione, il Tribunale

  • 10 - federale ricorda che nei rapporti di lavoro di diritto pubblico, affinché il diritto costituzionale di essere sentito sia rispettato, è sufficiente che venga data all’interessato – anche solo informalmente – la possibilità di esprimersi prima del prospettato licenziamento, a condizione che sia chiaro all’interessato che verrà licenziato (STF 2P.214/2000 del 5 gennaio 2001, consid. 4.a). Nemmeno questo vale per il caso in esame. Il responsabile dell’Autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) Grigioni centrale/B._____ ha comunicato chiaramente in occasione dell’incontro del 15 dicembre 2020 che il rapporto di fiducia tra l’APMA e il ricorrente era definitivamente compromesso, motivo per cui era stato altresì deciso di revocargli i mandati in essere e di non attribuirgliene di nuovi. In occasione di questo incontro non è però trasparso il chiaro proposito della Regione B._____ di licenziare il ricorrente. A seguito dell’incontro del 15 dicembre 2020, la Regione B._____ ha infatti richiesto alla responsabile dell’Ufficio curatori professionali (UCP) C._____ un resoconto dettagliato riguardo alla gestione dei mandati da parte del ricorrente – resoconto che la stessa ha fatto pervenire in data 11 gennaio 2021. Al più tardi in quell’occasione, sarebbe stato auspicabile dare la possibilità al ricorrente di esprimersi sul licenziamento prospettato e su quanto rilevato dalla responsabile dell’UCP, cosa che però non è avvenuta. La violazione del diritto di essere sentiti è particolarmente grave nel caso in esame, ma – alla luce della citata giurisprudenza – può essere considerata sanata con i molteplici scambi di scritti nell’ambito della presente procedura. Questo Tribunale respinge quindi la domanda in via principale del ricorrente, secondo cui la decisione 21 gennaio 2021, completata il 9 marzo 2021, della Regione B._____ andava annullata e gli atti rinviati alla medesima autorità per nuova decisione al senso dei considerandi, ed entra dunque nel merito delle domande presentate in subordine.

  • 11 - 3.Controverso nel caso in esame è se la disdetta del contratto di lavoro da parte della Regione B._____ è giustificata. 3.1.Il contratto di lavoro di diritto pubblico del 1° gennaio 2016 sottoscritto dalle parti prevede che, per tutto quanto non disciplinato dal contratto stesso, trovano applicazione la LCPers e le relative ordinanze. Il diritto cantonale sul personale si applica dunque in maniera sussidiaria. Ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 LCPers la disdetta ordinaria del contratto di lavoro presuppone un motivo materialmente giustificato. Quali motivi concreti sufficienti, l’art. 9 cpv. 2 lett. a-d LCPers nomina le prestazioni insufficienti o un comportamento insoddisfacente, la violazione di obblighi legali o contrattuali, l’incapacità o il venir meno rispettivamente l’inadempimento di condizioni di assunzione legali o contrattuali, ed infine la soppressione di un posto per motivi di ordine aziendale o economico. Affinché il quadro legale sia completo, si ricorda che la gestione dell’ufficio dei curatori professionali è un compito regionale (art. 46 cpv. 1 Legge d’introduzione al Codice civile svizzero [LICC; CSC 210.100]). Gli UCP svolgono su incarico dell’autorità di protezione dei minori e degli adulti, le misure di protezione dei minori e degli adulti ordinate (art. 46 cpv. 2 LICC), e sono composti, di norma, da un responsabile, dai curatori professionali e dai collaboratori del segretariato (art. 47 cpv. 1 LICC). Il responsabile dirige l’ufficio dal punto di vista del personale, dell’esercizio e tecnico, e vigila sull’intera attività dell’UCP e lo rappresenta verso l’esterno (art. 49 cpv. 1 LICC). I curatori professionali si occupano di curatele che l’autorità di protezione dei minori e degli adulti non delega a terzi (art. 50 cpv. 1 LICC). Materialmente i curatori sono soggetti a vigilanza da parte dell’APMA, che è anche l’organo competente per impartire ai curatori eventuali istruzioni (art. 50a cpv. 1 LICC).

  • 12 - Pertanto, i curatori professionali sono assunti dalla Regione, ricevono gli incarichi e sono sorvegliati dall’APMA, e sono altresì vigilati e diretti dal responsabile dell’UCP. 3.2.Nel caso in esame, tutti gli attori coinvolti, ovvero la Regione B._____, il responsabile dell’APMA e la responsabile dell’UCP si sono espressi sull’operato del ricorrente. Nei considerandi che seguono questo Tribunale si china sulle critiche mosse dalle parti in gioco, al fine di stabilire se le manchevolezze rimproverate al ricorrente costituiscono uno o più dei motivi materialmente giustificati ai sensi dell’art. 9 LCPers.

  1. Nella decisione di disdetta del 21 gennaio 2021, la Regione B._____ si riferisce genericamente “ai colloqui avuti con il datore di lavoro e l’APMA” e conclude che “vista l’impossibilità ad esercitare le proprie mansioni causa le sue prestazioni insoddisfacenti” si vede costretta a rescindere il contratto di lavoro sottoscritto il 1° aprile 2016 con il ricorrente. 4.1.La Regione B._____ sviluppa i motivi che stanno alla base della decisione di licenziamento del ricorrente nella sua presa di posizione nell’ambito di questo procedimento. La Regione B._____ ricorda che l’APMA, in occasione dell’incontro del 15 dicembre 2020, ha revocato tutti i mandati di curatela assegnati al ricorrente ed ha altresì comunicato che non gli avrebbe più assegnato nuovi mandati. La Regione B._____ sostiene che il ricorrente – in assenza di mandati da seguire – si sarebbe trovato nell’impossibilità di svolgere il lavoro per cui è stato assunto. Il ricorrente sarebbe inoltre inaffidabile e non in grado di svolgere le proprie mansioni quale curatore professionale. Con il suo comportamento, il ricorrente avrebbe rovinato la reputazione dell’UCP e creato imbarazzo nei confronti dell’APMA e dei curatelati.
  • 13 - Il ricorrente, firmando per accettazione il verbale del 15 dicembre 2020 avrebbe così riconosciuto gli episodi di omissione, reticenza e i danni causati che hanno richiesto l’intervento dell’APMA e generato costi a carico dei curatelati. Avrebbe inoltre confermato che il rapporto di fiducia dell’APMA nei suoi confronti fosse definitivamente compromesso, e avrebbe accettato la revoca di tutti i mandati. In sostanza, la Regione B._____ sostiene dunque che le prestazioni del ricorrente sarebbero insufficienti e il suo comportamento insoddisfacente, e che egli non sarebbe oggettivamente più in grado di adempiere le mansioni per cui era stato assunto. 4.2.Il ricorrente replica che prima di ricevere la lettera di licenziamento, non gli era ancora stato revocato alcun mandato dall’APMA. I rimproveri sarebbero infondati e non sarebbe inoltre corretto affermare che egli non fosse assolutamente in grado di svolgere le proprie mansioni, considerato che le uniche lamentele concernevano i ritardi nell’evasione dei rapporti – ritardi che sarebbero riconducibili alla mancanza di personale. Alla base del calo di reputazione dell’UCP non ci sarebbe l’operato del ricorrente, ma proprio le carenze a livello organizzativo e di risorse umane imputabili all’UCP stesso. Il ricorrente non avrebbe inoltre riconosciuto gli episodi di omissione, reticenza e i danni a lui imputati, perché non avrebbe mai apposto la sua firma “per accettazione” al verbale dell’incontro del 15 dicembre 2020. Egli non reputava nemmeno che il rapporto di fiducia con l’APMA fosse irrimediabilmente e definitivamente compromesso e non solo si aspettava che l’APMA cambiasse avviso sulla revoca dei mandati, ma dava anche per certo che attendesse almeno l’analisi dei rapporti 2020. Questo sarebbe confermato dal fatto che proprio la sera del 15 dicembre 2020, il ricorrente ha scritto un’e-mail all’APMA, con copia alla Regione B._____ e alla responsabile UCP, dove in sostanza chiedeva all’APMA di rivalutare

  • 14 - la sua posizione. Inoltre, non corrisponderebbe al vero che la Regione B._____ ha licenziato il ricorrente poiché privo di mandati, ma piuttosto che l’APMA in seguito alla disdetta non avrebbe avuto altra scelta che effettivamente revocare al ricorrente tutti i mandati di curatela. Siccome a seguito dell’incontro del 15 dicembre 2020 la questione dei mandati avrebbe dovuto ancora essere “trasparentemente analizzata”, il ricorrente si aspettava di essere coinvolto nel processo di chiarimento – non avendo ricevuto ulteriori comunicazioni a riguardo, egli non poteva ritenere che la rottura del rapporto di fiducia fosse definitiva. 4.3.Come fa giustamente notare la convenuta, la Regione B._____ non ha nessuna voce in capitolo in merito all’attribuzione o rispettivamente alla revoca dei mandati di curatela dei curatori professionali, in quanto tale competenza spetta all’APMA (cfr. art. 50 cpv. 1 LICC). A differenza di quanto sostiene il ricorrente, alla data del licenziamento l’APMA aveva già richiesto di elaborare una strategia di sostituzione dei mandati di curatela del ricorrente – quindi, malgrado in tale data i mandati non gli fossero ancora stati revocati, era per lo meno in corso il processo di sostituzione (cfr. doc. 5 della convenuta). Alla luce dei molteplici incontri avvenuti, agli occhi di questo Tribunale non risulta plausibile che il ricorrente abbia appreso i motivi del suo licenziamento unicamente nell’ambito della presente procedura ricorsuale. Già il 28 gennaio 2020 il ricorrente era stato personalmente informato che la Regione B._____ stava valutando il suo licenziamento (cfr. doc. 7 della convenuta), e poi il 15 dicembre 2020 l’APMA gli ha confermato che il rapporto di fiducia era a quel punto definitivamente compromesso (cfr. doc. 5 della convenuta). A prescindere dalla già appurata violazione del diritto di essere sentito, questo Tribunale rileva che sulla base dei citati incontri e delle rispettive conclusioni degli stessi (documentate agli atti), la disdetta del contratto di lavoro del ricorrente era per così dire nell’aria, non era ovvero inaspettata. Considerato che la funzione di curatore – come già evidenziato – vede il

  • 15 - coinvolgimento di più attori con distinte responsabilità, è evidente che per motivare il licenziamento del ricorrente la Regione B._____ si sia dovuta basare su quanto rilevato dai responsabili dell’APMA e dell’UCP. In ogni caso, considerato quanto esposto dalla Regione B._____ in sede di presa di posizione, questo Tribunale rileva che la disdetta del ricorrente si è fondata sull’art. 9 cpv. 2 lett. a e lett. c LCPers. 5.L’UCP si è espresso sull’operato del ricorrente per il tramite della responsabile C., la quale è stata incaricata con tale incombenza in seguito all’incontro del 15 dicembre 2020. A titolo preventivo si sottolinea che le riserve avanzate dal ricorrente nei confronti della valutazione da lei espressa non possono essere ascoltate. Seppur sia vero che C. è attiva presso l’UCP da meno tempo rispetto al ricorrente, e che ella è diventata responsabile dell’UCP solo nel mese di novembre 2020, l’art. 49 cpv. 1 LICC statuisce che il responsabile dell’UCP ha il compito di dirigere e vigilare l’attività dell’ufficio, compito in cui rientra certamente anche la valutazione dell’operato dei curatori attivi presso lo stesso. 5.1.C._____ ha rilevato in particolare i seguenti nove punti critici: "1. Orari e presenza: Gli orari di presenza in ufficio non vengono rispettati e non viene sempre comunicato dove si trova.

  1. Cause di danno: ci sono stati degli errori amministrativi, di tempistica e di comunicazione che hanno causato perdite al curatelato a spese poi del Comune o dell’APMA.
  2. Lavoro in rete: questa poca trasparenza e comunicazione ha portato a non avere un rapporto di fiducia con i vari enti, Spitex, case anziani e assicurazioni sociali.
  3. Reclami e lamentele: per diversi casi vi sono state lamentele sia da parte del curatelato stesso, che da parte degli avvocati o parenti sulla gestione del caso e chiedendo la sostituzione di esso.
  4. Seguito dei clienti: le persone non vengono seguite a sufficienza e questo comporta che non abbiano la qualità di vita che dovremmo garantire.
  5. Rapporti: ritardi nella consegna dei rapporti, delle pendenze, nella consegna dei documenti e delle varie richieste. Tutti questi ritardi e incompletezze vengono passate a togliendomi tempo per seguire le mie curatele.
  • 16 -
  1. Mancata trasparenza: sono venuta a conoscenza di tutte le problematiche che ci sono in tutti i casi da sola, da terzi o casualmente. Questo “nascondere” le cose ha portato ad oggi a non avere più un rapporto di fiducia.
  2. Mancanza di autocritica: non riconosce gli errori e non accetta consigli.
  3. Conto: problematica del conto aperto a suo nome ed utilizzato per gestire le entrate e le uscite dei curatelati anche se non era legale e gli era stato chiaramente detto di non aprirlo." 5.2.Ufficialmente, il ricorrente si è determinato sulle criticità sollevate per la prima volta in sede di duplica, contestandole quasi integralmente. Il ricorrente sostiene che non gli sarebbe mai stato fatto notare il mancato rispetto degli orari di presenza e che non esisterebbe l’obbligo di informare su ogni proprio spostamento. Sostiene inoltre che in data 11 gennaio 2021 non risulterebbero perdite per nessun curatelato e richiede che vengano addotte le prove per tali affermazioni. Egli ribadisce di avere ottimi rapporti con la rete, i vari enti, Spitex, le case anziani e le assicurazioni sociali, e lamenta nuovamente l’assenza di prove. Sul quarto punto, il ricorrente lamenta l’assenza di qualsiasi indicazione e invita la Regione B._____ ad elencare quale curatelato si sarebbe lamentato del suo operato. Almeno una ventina di curatelati seguiti dal ricorrente sarebbero stati estremamente soddisfatti, e in tutti gli anni di attività non ci sarebbero state sostituzioni a causa di lamentele per il suo operato. Egli sostiene inoltre di aver seguito attivamente le persone di cui è stato curatore e ritiene diffamanti le affermazioni di C.. L’unica ammissione riguarda il sesto punto: il ricorrente ammette che vi siano stati ritardi, causati tuttavia dalla carenza di personale. Il ricorrente afferma poi che C. non si sarebbe mai confrontata con lui sulla gestione delle curatele, e che apprende la sua opinione solo in questa sede. Egli contesta poi fermamente il rimprovero di non essere autocritico, in quanto in passato è stata ritenuta una sua grande qualità personale. Sul nono punto, il ricorrente sottolinea che il conto da lui aperto non è stato usato per “gestire le entrate e le uscite dei
  • 17 - curatelati” – in ogni caso non ritiene di averne fatto un uso illegale e nemmeno gli è mai stato comunicato di non poterlo aprire. 5.3.Innanzitutto, questo Tribunale non ritiene necessario procedere con un’audizione di C._____ volta a verificare le critiche da lei sollevate. Ad essere rilevante è il fatto che tali critiche corrispondono, almeno in parte, a quanto rimproverato al ricorrente anche dall’APMA (e di cui si dirà in seguito, cfr. sotto consid. 6). Le critiche prettamente soggettive espresse da C., nonché quelle aggiuntive – come, per esempio, che il ricorrente non fosse raggiungibile e che il suo operato non fosse tracciabile – sono in realtà trascurabili. Non è invece trascurabile, e nemmeno contestato dal ricorrente, il rimprovero circa l’apertura di un conto bancario a suo nome, da lui peraltro ritenuto indispensabile, trasparente nonché legale. Questo fatto è sicuramente determinante, perché il ricorrente aprendo il suddetto conto ha agito contrariamente alle direttive dell’APMA e senza avere il permesso della Regione B. (cfr. doc. C7 e segg. dell’APMA). 6.Su richiesta del Giudice dell’istruzione, il 2 settembre 2021 l’APMA ha fornito un rapporto dettagliato sull’operato del ricorrente, in cui sviluppa in particolare le criticate omissioni/reticenza/casi di danno, il mancato rispetto di termini e istruzioni, e le violazioni delle basi legali. Si ricorda che già nel corso del 2020, l’APMA aveva segnalato alla responsabile dell’UCP che nei casi gestiti dal ricorrente vi erano ritardi e inadempienze, che le persone a lui affidate non venivano seguite adeguatamente, che erano giunti all’APMA diversi reclami concernenti i mandati affidati al ricorrente, che sono state inoltrate diverse cause per danni contro l’APMA e che il ricorrente sistematicamente non consegnava i documenti richiesti alle assicurazioni sociali. Anche il revisore dell’APMA nel suo rapporto del 30 agosto 2020 constata negligenza nella gestione dei mandati affidati al ricorrente, e meglio che

  • 18 - non sono state inoltrate le domande per le prestazioni complementari, che non sono stati comunicati gli aggiornamenti sulla situazione personale e/o finanziaria all’Istituto assicurazioni sociali dei Grigioni, che le richieste delle ASG in relazione ad accertamenti sono rimaste inevase, che sono stati eseguiti versamenti e prelevamenti per conto dei curatelati tramite un conto bancario privato intestato al ricorrente, che le istruzioni dell’APMA non sono state evase o lo sono state ma in ritardo, che i rapporti periodici non sono stati inviati o lo sono stati ma in ritardo e che non sono state evase altre richieste da parte di terzi. Il revisore APMA conclude che queste mancanze hanno o potrebbero portare gli interessati ad una perdita di patrimonio, causando un danno da notificare al Cantone. 6.1.Dalla tabella riassuntiva allegata al citato rapporto si evince che effettivamente, nei 22 mandati di curatela in gestione al ricorrente, in 7 casi vi sono stati dei reclami sull’operato dello stesso, da parte dei curatelati, dei loro avvocati o famigliari. Non risultano quindi credibili le contestazioni del ricorrente, secondo cui (tutti) i curatelati erano estremamente soddisfatti del suo operato. In ogni caso va ricordato che le lamentele e i reclami sono intrinseci al lavoro di curatore e non rappresentano, da soli, un motivo sufficiente per il licenziamento. 6.2.Per quanto riguarda i rimproveri di omissione e reticenza in relazione ai suoi mandati, l’APMA porta un esempio specifico dove ha rilevato, oltre al caso di danno non ancora quantificato, importanti carenze nella diligenza della gestione della misura di curatela. Per quanto riguarda la reticenza, questa si riferisce in particolare all’inoltro di un’opposizione da parte del ricorrente ad una decisione delle Assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni (ASG), decisione tra l’altro causata dal reiterato mancato inoltro alle ASG dei documenti richiesti al ricorrente. Il ricorrente sembra riconoscere questo episodio in cui il ritardo nella consegna dei documenti alle ASG ha creato un caso di danno,

  • 19 - possibilmente a lui imputabile. Il ricorrente contesta tuttavia fermamente la “sistematicità” delle mancate consegne di documenti alle ASG – ammette che vi siano stati dei ritardi (dovuti alla mancanza di personale), ma che solo nel caso citato dall’APMA la mora è stata tale da causare un potenziale caso di danno. Il ricorrente contesta anche la critica secondo cui la gestione dei mandati sarebbe stata carente e non avrebbe seguito adeguatamente i curatelati. Come fa giustamente notare la Regione B., tuttavia, è plausibile che le domande di prestazioni complementari comprovatamente non inoltrate o inoltrate in ritardo hanno influito sulla qualità di vita dei curatelati e causato loro delle perdite. 6.3.L’APMA rimprovera al ricorrente anche di non aver rispettato termini e istruzioni. Dalla tabella riassuntiva allegata al rapporto, emerge che sono stati toccati da ritardi 18 dei 22 mandati di curatela del ricorrente. Tali ritardi riguardavano in particolare la collaborazione con le ASG, a cui il ricorrente non inoltrava i documenti necessari o non dava tempestivamente seguito alle richieste in tal senso. In tutti e 22 casi, l’APMA ha altresì riscontrato inadempienze, e meglio, che nessuna gestione poteva essere considerata “conforme e idonea alla fine del mese di novembre 2020” (cfr. p. 4 rapporto APMA del 2 settembre 2021). 6.3.1.Come già detto, tali ritardi risultano incontestati dal ricorrente, che si giustifica tuttavia sottolineando che all’UCP mancava personale e che la ripartizione dei casi non era equa. In tal senso, il ricorrente punta il dito contro la Regione B., che non si sarebbe attivata per sopperire a questa mancanza. Il ricorrente sostiene inoltre che nei 6 anni (recte: 5 anni e 5 mesi) in veste di curatore professionale, solo negli ultimi due anni la qualità del suo lavoro è diminuita nell’evasione puntuale delle pendenze, proprio a causa dei citati problemi di personale e di gestione dello stesso. A mente del ricorrente spetta al datore di lavoro fornire le necessarie

  • 20 - risorse per garantire il regolare svolgimento delle mansioni previste nel capitolato, motivo per cui il licenziamento appare manifestamente abusivo. 6.3.2.A questo proposito va ricordato che già il 25 settembre 2018, l’allora responsabile della succursale APMA di E._____ aveva reso attenta la Regione B._____ che l’UPC non disponeva del “personale necessario all’ottimale svolgimento dei compiti” (cfr. doc. A del ricorrente). I due curatori professionali erano oberati di lavoro e lavoravano costantemente sotto troppa pressione con rischio di ripercussione sul loro stato di salute. Per questi motivi, aveva richiesto l’aumento immediato della percentuale di lavoro del segretariato al 100%. A ciò si aggiunge che, nel mese di gennaio 2019, l’allora collega del ricorrente impiegata al 60%, si è licenziata, con la conseguenza che per alcuni mesi tutte le sue curatele sono finite in gestione al ricorrente. 6.3.3.A mente della Regione B., invece, i ritardi sono stati causati dal ricorrente stesso e non sono da ricondurre a una mancanza di personale. Inoltre, la percentuale d’impiego dei curatori professionali era già stata aumentata, motivo per cui non vi era più alcuna carenza a livello di personale. 6.3.4.Il ricorrente ha dimostrato che dal mese di aprile 2019 – quando C. è stata assunta quale curatrice professionale presso l’UCP (al 60% e poi dal 1° novembre 2020, all’80%) – la suddivisione dei mandati non era proporzionale alla percentuale d’impiego. Il culmine è stato raggiunto quando il ricorrente si occupava di 34 curatele, mentre la collega C._____ unicamente di 12 curatele (cfr. doc. F del ricorrente). Il sovraccarico di mandati in sua gestione che ha caratterizzato il periodo aprile 2019- dicembre 2019 è stato sottolineato dal ricorrente stesso con e-mail del 24 gennaio 2020, in cui egli motiva così i ritardi “nello svolgere determinate mansioni” e ritiene altresì “comprensibile un calo della qualità del lavoro nel corso del tempo” (cfr. doc. F del ricorrente). Sulla base di questo

  • 21 - elemento oggettivo – documentato anche per mezzo di una tabella riassuntiva che illustra la ripartizione delle curatele tra i due curatori dal mese di gennaio 2019 al mese di gennaio 2020 – i ritardi per l’anno 2019 possono quantomeno essere relativizzati e compresi. Il ricorrente ha poi ammesso che dal 1° gennaio 2020 la nuova curatrice professionale C._____ ha assunto alcuni dei suoi mandati e che a quel punto si era ristabilito un equilibrio – in tale data egli aveva 23 mandati a suo carico, contro i 22 mandati assegnati alla collega C._____ (cfr. doc C e F del ricorrente). Lo stesso è stato constatato dal responsabile dell'Ufficio di E._____ dell'APMA, D., il quale ha affermato che il carico di lavoro tra A. e C._____ era a quel momento “proporzionale al rispettivo impiego professionale, forse sbilanciato verso GV [C.]” (cfr. doc. B5 dell’APMA). Dal verbale di un incontro avvenuto il 13 febbraio 2020 tra il Presidente e il Vicepresidente della Regione B. e il ricorrente si evince inoltre che il ricorrente sia riuscito, non con poco sforzo, ad essere a giorno con la consegna dei rapporti. Egli è stato ringraziato dal Vicepresidente della Regione B., che ha tenuto a precisare di “aver messo in dubbio la sua applicazione”, affermando tuttavia che “se continua come queste ultime settimane, la collaborazione sarà garantita” (cfr. doc. C del ricorrente). Questo indica che effettivamente i ritardi non potevano essere imputati unicamente al ricorrente, ma che plausibilmente risiedevano anche nella carenza di personale e nel numero elevato di mandati in gestione al ricorrente. Quest’ultima affermazione del Vicepresidente della Regione B. conferma altresì che la continuazione del rapporto di lavoro con il ricorrente sia effettivamente stata messa in dubbio dalla convenuta già all’inizio del 2020. Ora, considerato che la suddivisione del lavoro tra i due curatori professionali si fosse equilibrata all’inizio del 2020, vi sono egualmente state delle inadempienze e delle omissioni da parte del ricorrente nel corso

  • 22 - del 2020, che hanno causato dei danni riconducibili ad errori da lui commessi e che non trovano giustificazione nella carenza di personale. 6.4.L’APMA rimprovera al ricorrente anche una violazione delle basi legali, poiché egli ha utilizzato un conto bancario privato per gestire la contabilità di diversi curatelati, malgrado – come già detto – la richiesta in tal senso gli fosse stata negata dalla Regione B.. Il ricorrente non avrebbe inoltre condotto la gestione delle misure secondo le minime modalità di trasparenza e tracciamento delle proprie azioni. Il ricorrente non avrebbe infatti utilizzato il software predisposto, e quindi le sue azioni – laddove anche fossero avvenute e svolte correttamente nel quadro della gestione del mandato – non sono tracciate e ricostruibili. Il ricorrente sostiene di aver fornito tutte le spiegazioni in merito alla necessità e all’uso di un conto privato – esigenza che si sarebbe posta perché l’autorità inferiore non avrebbe mai preso posizione sulla richiesta di apertura di un conto bancario UCP. Il ricorrente ribadisce che l’uso del conto era indispensabile per poter svolgere il proprio lavoro e che era totalmente trasparente. Dagli allegati al rapporto dell’APMA si evince che vi fosse preoccupazione, da parte dell’APMA ma anche da parte della Regione B., circa la proposta del ricorrente di aprire un suddetto conto. Ad essere rilevante è il fatto che il ricorrente ha agito contro le istruzioni impartite dalla Regione B., e che l’APMA non ha approvato tale agire (come conferma nel suo rapporto). 6.5.Il Tribunale amministrativo constata che dal rapporto del 2 settembre 2021 dell’APMA, così come dagli atti ad esso allegati, l’operato del ricorrente risulta effettivamente insoddisfacente e carente. Le critiche circa i ritardi e le reiterate inadempienze legate alle assicurazioni sociali dei curatelati, così come l’aver ignorato le istruzioni dell’APMA e della Regione B.

  • 23 - per l’utilizzo di un conto bancario per le operazioni contabili, costituiscono plausibilmente un motivo concreto sufficiente a giustificazione della disdetta. A questi si aggiungono inoltre i casi di danno, oggetto del considerando che segue. 7.Nell’ambito della presente procedura di ricorso, a complemento della fattispecie e degli atti, la Regione B._____ ha inoltrato sei notifiche di danni ai curatelati riconducibili al ricorrente. Si tratta di danni riscontrati dall’APMA, inoltrati alla responsabile dell’UCP e notificati all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni per l’evasione. A mente della convenuta tali danni sono da ricondurre ad errori, negligenze e ritardi del ricorrente nella gestione dei mandati di curatela affidatagli. 7.1.La prima notifica di danno riguarda il periodo maggio 2019 – ottobre 2020, in cui l’APMA ha constatato che il curatelato ha subito un danno a causa delle omissioni del ricorrente. Quest’ultimo non si è curato di sgomberare il garage del curatelato e nemmeno di recuperare gli averi dello stesso, a sgombero avvenuto da parte dell’amministrazione comunale. Tutto ciò ha portato a un danno totale di CHF 8'466.60, comprendente gli affitti arretrati del garage, i costi dello sfratto e le spese procedurali. Sempre per lo stesso curatelato, il ricorrente non ha inoltre fatto valere, per l’anno 2019, il diritto alle prestazioni complementari – domanda che avrebbe dovuto inoltrare all’inizio del suo mandato. 7.2.La seconda notifica di danno riguarda la mancata evasione della richiesta di documenti, informazioni e la compilazione di un modulo per la revisione periodica delle prestazioni complementari di un curatelato per l’anno 2020. L’istituto assicurazioni sociali, dopo aver inviato un sollecito e informato il ricorrente sulle conseguenze dell’inosservanza del termine impartito, non è entrato in materia sulla richiesta. Il ricorrente ha interposto opposizione e, pochi giorni dopo, ha presentato la richiesta alle prestazioni

  • 24 - complementari. Di conseguenza, le prestazioni complementari del curatelato sono state sospese per due mesi causando anche la perdita del rimborso inerente alle spese di malattia. Sempre per il mancato inoltro dei documenti richiesti dall’Istituto assicurazioni sociali, le prestazioni complementari del curatelato non sono state ricalcolate, provocando un ulteriore danno. 7.3.La terza notifica di danno riporta innanzitutto che il ricorrente non ha fatto valere i diritti al rimborso dei costi di malattia e d’invalidità del curatelato. Inoltre, il curatelato è rimasto ricoverato presso la clinica F._____ senza che ci fosse la necessità clinica, causando un costo totale a suo carico di CHF 24'804.00. Il ricorrente era stato informato che dal punto di vista medico il soggiorno in clinica non era più indicato, e si sarebbe dovuto attivare per cercare una sistemazione meno dispendiosa. Ciò non è però avvenuto, e il mancato trasferimento in un’altra struttura ha causato un danno al curatelato. Tale danno è già stato evaso, e meglio l’assicurazione di responsabilità civile del Cantone dei Grigioni ha versato CHF 15'422.00 al curatelato per le spese malattia da lui non percepite. 7.4.La quarta notifica di danno segnala anch’essa che il ricorrente non ha fatto valere i diritti al rimborso dei costi di malattia e d’invalidità del curatelato. Inoltre, nel 2019 non è stata inoltrata la richiesta alla riduzione dei premi inerente alla cassa malati, a cui la curatelata aveva diritto. Infine, al 1° gennaio 2020 non è stata dichiarata la situazione finanziaria aggiornata: il patrimonio della curatelata non ammontava a CHF 50.00 ma a CHF 36'614.00. 7.5.La quinta notifica riguarda un danno patrimoniale causato dal fatto che il curatore ha omesso di comunicare all’Istituto assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni la situazione finanziaria aggiornata. Di conseguenza, la rendita di CHF 1'901.30 che veniva versata trimestralmente al curatelato è stata sospesa dal 1° maggio 2021. In tale periodo, il ricorrente era

  • 25 - plausibilmente ancora attivo quale curatore – infatti, malgrado l’APMA avesse prospettato la revoca di tutti i mandati già a metà dicembre 2020, in realtà ciò sarebbe avvenuto solo all’inizio di aprile e poi a conclusione del contratto. 7.6.La sesta notifica riguarda nuovamente l’omissione del curatore di comunicare all’Istituto assicurazioni sociali (Prestazioni complementari) la situazione personale e finanziaria aggiornata del curatelato, omissione che ha cagionato un danno. 7.7.Effettivamente è vero che la decisione circa l’esistenza di un danno spetta all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, alla quale incombe anche la responsabilità del cantone. Tuttavia, nel caso in esame un caso di danno risulta già liquidato: si tratta del danno pari a CHF 15'422, già risarcito dall’assicurazione di responsabilità civile del Cantone dei Grigioni. Il ricorrente non ha sollevato alcuna eccezione convincente a questo riguardo. Egli aveva già ammesso un caso di danno nella sua e- mail del 15 dicembre 2020. Ora ammette anche il danno a seguito della sospensione delle prestazioni complementari per due mesi che ha causato la perdita del rimborso delle spese di malattia, danno che da quanto ricorda il ricorrente ammontava alla “bellezza di CHF 90.--”. Le notifiche di danno ai curatelati e all’Amministrazione delle finanze sono state redatte dal revisore dell’APMA. Contrariamente a quanto richiesto dal ricorrente, non è necessario ordinare l’edizione dei dossier riguardanti le singole notifiche di danno. Nel rispetto del diritto di essere sentiti, è possibile prendere posizione alle notifiche di danno anche in assenza dei rispettivi dossier, in quanto le stesse riportano la relativa fattispecie rilevante. Infine, almeno un danno, considerevole, attribuito al ricorrente è attestato e comprovato (cfr. doc. 10 e 14 della convenuta).

  • 26 - 8.Considerato tutto quanto precede, è corretto sostenere che nel caso in esame vi fossero motivi materialmente giustificati per licenziare il ricorrente con disdetta ordinaria. Posto questo esito della vertenza su giudizio in base agli atti, in una valutazione anticipata delle prove non occorre dare seguito alle richieste probatorie del ricorrente. 9.Essendo stata accertata la liceità del licenziamento del ricorrente, il Tribunale non ritiene necessario esprimersi sulla ricevibilità dell’azione giudiziaria proposta dal ricorrente, contestata dalla convenuta sulla base della mancata quantificazione del valore litigioso. Tale azione, visto l’esito del ricorso, andrebbe in ogni caso respinta. 10.In conclusione, il ricorso va respinto, così come va respinta l’azione giudiziaria, per quanto ammissibile. 11.Ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 LGA nella procedura di ricorso e nella procedura d'azione la parte soccombente deve di regola assumersi le spese. Per controversie in materia di diritto del personale, in analoga applicazione dell'art. 114 lett. c del Codice di procedura civile (CPC; RS 272) la prassi del Tribunale amministrativo prevede che fino a un valore litigioso di CHF 30'000.00 non sono prelevate spese processuali (cfr. ad es. U 17 45 consid. 4.2). Nel caso in esame anche senza interposizione di un'esplicita azione il ricorrente ha comunque chiesto un'indennità (per disdetta abusiva) di dodici mesi. Di conseguenza, l'importo della controversia risulta superiore a CHF 30'000.00, per cui si preleva una tassa di Stato pari a CHF 1'500.00. Nonostante l'esito della controversia, vista la violazione del diritto di essere sentiti nei confronti del ricorrente le spese processuali vengono prelevate in ragione di metà ciascuno. Inoltre, per lo stesso motivo il convenuto deve rifondere al ricorrente un importo forfettario fissato dal Tribunale a CHF 2'500.00 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili. Al convenuto non sono assegnate ripetibili (art. 78 cpv. 2 LGA).

  • 27 - III. Per questi motivi il Tribunale giudica: 1.Il ricorso è respinto.

  1. Nella misura in cui è ammissibile, l'azione giudiziaria è respinta.
  2. Vengono prelevate le seguenti spese processuali:
  • una tassa di Stato diCHF1'500.00
  • e le spese di cancelleria diCHF536.00 totaleCHF2'036.00 Tali spese sono poste a carico di A._____ e la Regione B._____ in ragione di un mezzo ciascuno. 4.La Regione B._____ versa a A._____ CHF 2'500.00 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili. 5.[Vie di diritto] 6.[Comunicazioni]

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