DTF 81 I 81, 2C_18/2023, 2C_258/2011, 2C_546/2012, 2C_547/2012, + 2 weitere
VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI U 21 13 1a Camera PresidenzaRacioppi GiudiciAudétat, von Salis, Meisser e Pedretti AttuarioPaganini SENTENZA del 23 novembre 2022 nella vertenza di diritto amministrativo Comune di A., Comune di B., Comune di C., Comune di D., attori 1-4 Cantone dei Grigioni, rappresentato dal Governo del Cantone dei Grigioni, attore 5 tutti patrocinati dall'avv. Fadri Ramming, contro E._____ SA, patrocinata dall'avv. Stefan Rechsteiner, convenuta concernente concessione (sostrato di riversione)
2 - I. Ritenuto in fatto: 1.La E._____ SA detiene due concessioni: la concessione del 25 marzo/16 giugno 1918 concerne l'utilizzo dell'energia idroelettrica della E._____ sul territorio dei Comuni di C., B. e A._____ (concessione-CAL 1), mentre la concessione del 31 maggio/22 giugno 1919 concerne l'utilizzo dell'energia idroelettrica della E._____ sul territorio del Comune di D._____ (concessione-CAL 2). La concessione-CAL 1 fu stata originariamente rilasciata all'ing. F._____ e la concessione-CAL 2 alla Q.. Con l'approvazione nel 1919, anche la concessione-CAL 1 fu trasferita alla G. SA, la quale nel 1948 vendette entrambe le concessioni al Sindacato E., che fondò la E. SA nel 1949. I termini per l'inizio dei lavori di costruzione della centrale elettrica furono prolungati a più riprese. In occasione del prolungamento con decreto del 29 dicembre 1948 del Piccolo Consiglio fu prolungata anche la durata della concessione di 80 anni, cioè fino al 29 dicembre 2028. In questo decreto il Piccolo consiglio stabilì inoltre delle condizioni costituenti parte integrante delle concessioni. La centrale idroelettrica della E._____ SA, con presa d'acqua e bacino di ritenzione a A._____ nonché con centrale a H._____ (sul territorio del Comune di D.), fu costruita tra il 1949 e il 1951. Le concessioni prescrivono che l'esercizio del diritto di riversione va notificato cinque anni prima della loro scadenza. 2.Con scritto del 9 luglio 1997 la E. SA aveva inoltrato al Cantone l'inventario delle parti d'impianto gravate da riversione, come richiesto per legge. L'inventario inoltrato fa distinzione tra le parti di riversione gratuite e quelle a pagamento. La E._____ SA aveva inoltre specificato che gli impianti per l'approvvigionamento della Valle non erano stati inventariati siccome non servirebbero al funzionamento degli impianti della centrale elettrica.
3 - 3.Nella decisione dipartimentale del 14 novembre 2001 l'allora Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste (oggi: Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità [DIEM]) aveva preso atto dell'inventario e deciso che la differenziazione nell'inventario – non richiesta per legge – fra riversione gratuita e non gratuita non avrebbe prodotto pregiudizi. Inoltre, esso aveva stabilito che gli oggetti elencati alla cifra 4 dei considerandi (strade e vie d'accesso di proprietà della E._____ SA) nonché quelli dell'inventario costituirebbero l'entità minima del substrato di riversione. L'inventario presentato era stato ritenuto "perlopiù completo e corretto". 4.I Comuni concedenti e il Cantone da un lato nonché la concessionaria dall'altro non sono riusciti ad accordarsi sul fondamento di riversione. Di conseguenza, il 15 febbraio 2021 i Comuni concedenti di A., B., C._____ e D._____ (qui di seguito: attori 1-4) nonché il Cantone dei Grigioni (qui di seguito: attore 5) hanno presentato un'azione al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni con i seguenti petiti: " 1.1.La convenuta sia obbligata in qualsiasi forma di scadenza delle due concessioni sull'utilizzazione delle forze idriche della E._____ (concessione dei Comuni di A., B. e C._____ del 23.05.1918/16.06.1918 nonché concessione del Comune di D._____ del 31.05.1919/22.06.1919) a 1.1.1 mantenere in sua proprietà e/o acquistare i seguenti impianti: a) la linea 16 kV H.–A. fino ai trasformatori, come pure le 4 (quattro) stazioni stesse dei trasformatori nei Comuni di A._____ e L., compresi i terreni, sui quali sono situate le stazioni dei trasformatori e i fabbricati (particelle no. I., M._____ e N., Registro fondiario A., nonché particella no. J., Registro fondiario L.); b) la linea 50 kV H.–O.; c) il terreno (particella no. K._____ [recte secondo replica 29 giugno 2021: 778], Registro fondiario L.) con sottostazione H. (edificio, nove campi da 50 kV, undici campi da 16 kV, due trasformatori da 50/16 kV con 25 MW ciascuno, due trasformatori da 16/0.4 kV, un impianto tecnico di gestione [Leittechnik] nonché vari comandi elettrici [Steuerungen]);
4 - d) le linee finora non ancora realizzate da parte della convenuta fino ai trasformatori, come pure le stazioni stesse dei trasformatori nei Comuni di B._____ e C.; e) le linee finora non ancora realizzate da parte della convenuta fino ai trasformatori nel Comune concedente di D.; 1.1.2 per quanto la convenuta non risulti essere proprietaria degli impianti secondo la cifra 1.1.1, sia obbligata a versare agli attori 1-4 nonché all'attore 5 un risarcimento danni da suddividere tra questi attori, che sia stabilito dal prudente criterio del giudice per la vendita illegale e contraria alle disposizioni contrattuali rispettivamente per non aver costruito parti d'impianto soggette al fondamento di riversione. 1.2.In via subordinata: Sia accertato che secondo le due concessioni sull'utilizzazione delle forze idriche della E._____ (concessione dei Comuni di A., B. e C._____ del 23.05.1918/16.06.1918 nonché concessione del Comune di D._____ del 31.05.1919/22.06.1919) come pure secondo la Legge sui diritti d'acqua del Cantone dei Grigioni (LGDA; CS 810.100), le seguenti parti degli impianti sottostanno alla riversione soggetta a compenso: a) la linea 16 kV H.–A. fino ai trasformatori, come pure le 4 (quattro) stazioni stesse dei trasformatori nei Comuni di A._____ e L., compresi i terreni, sui quali sono situate le stazioni dei trasformatori e i fabbricati (particelle no. I., M._____ e N., Registro fondiario A., nonché particella no. J., Registro fondiario L.); b) la linea 50 kV H.–O.; c) il terreno (particella no. K._____ [recte secondo replica 29 giugno 2021: 778], Registro fondiario L.) con sottostazione H. (edificio, nove campi da 50 kV, undici campi da 16 kV, due trasformatori da 50/16 kV con 25 MW ciascuno, due trasformatori da 16/0.4 kV, un impianto tecnico di gestione nonché vari comandi elettrici); d) le linee finora non ancora realizzate da parte della convenuta fino ai trasformatori, come pure le stazioni stesse dei trasformatori nei Comuni di B._____ e C.; e) le linee finora non ancora realizzate da parte della convenuta fino ai trasformatori nel Comune concedente di D..
5 - 5.Nella risposta del 30 aprile 2021 la E._____ SA (qui di seguito: convenuta) ha postulato il rigetto dell'azione per quanto ricevibile, protestate tasse, spese e ripetibili a carico degli attori in responsabilità solidale. 6.Nel secondo e terzo scambio di scritti le parti si sono riconfermate nei loro petiti. II. Considerando in diritto: 1.1.La competenza del Tribunale amministrativo giusta l'art. 63 cpv. 1 lett. b della Legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100) per giudicare in procedura d'azione giudiziaria la presente controversia derivante dal diritto di riversione in base a una concessione è pacifica. 1.2.Nella presente procedura la CPC si applica soltanto per analogia, qualora la LGA non preveda nessuna norma (art. 65 cpv. 2 LGA). In applicazione dell'art. 44 LGA il Tribunale amministrativo pronuncia la presente sentenza in base agli atti, senza indire un dibattimento, dacché lo stesso non è nemmeno stato richiesto dalle parti. 1.3.La convenuta sostiene che gli attori non hanno un interesse degno di protezione, quale presupposto processuale (art. 50 i.c.d. con l'art. 65 cpv. 1 LGA risp. art. 59 cpv. 2 lett. a del Codice di diritto processuale civile svizzero [Codice di procedura civile, CPC; RS 272] i.c.d. con l'art. 65 cpv. 2 LGA), fintanto che non sia stato esercitato il diritto di riversione. In merito a questa obiezione si osserva che l'azione in oggetto tende a salvaguardare il fondamento di riversione e quindi all'adempimento del contratto. A prescindere dal fatto se le relative richieste degli attori siano giustificate dal punto di vista materiale, un loro interesse tutelabile a presentare l'azione appare dato. Gli ulteriori presupposti processuali (art. 59 CPC i.c.d. con l'art. 65 cpv. 2 LGA) sono adempiti, per cui si entra nel merito dell'azione.
6 - 1.4.In questa procedura d'azione vale la massima attitatoria intrinseca alle ordinarie procedure d'azione (cfr. art. 55 cpv. 1 CPC; sentenza del Tribunale amministrativo [STA] U 15 91 del 13 giugno 2017 consid. 1g). Spetta dunque alle parti addurre e dimostrare i fatti su cui poggiano le loro pretese. 1.5.Il Tribunale rinuncia a dar seguito all'adozione di ulteriori mezzi di prova in una valutazione anticipata dalle prove, segnatamente la produzione – richiesta dagli attori – da parte della convenuta dei documenti circa la proprietà degli impianti di cui al petito degli attori, la produzione da parte del rispettivo distributore di rete dei documenti circa le linee d'approvvigionamento dei Comuni di B., C. e D._____ (soprattutto gli accordi con la convenuta) nonché l'allestimento di una perizia circa la costruzione e la funzione delle linee fino ai trasformatori (incluse le stazioni) dei Comuni qui attori. Come emergerà dai considerandi successivi, il Tribunale ritiene infatti, da un lato, che i mezzi di prova esistenti – ovvero i documenti agli atti – già comprovano le allegazioni di fatto delle parti risp. la fattispecie, rendendo superflua l'assunzione di ulteriori mezzi di prova, dall'altro, che i mezzi di prova proposti e non raccolti sono ininfluenti risp. inutili sin dall'inizio. La valutazione anticipata delle prove, non ancorata esplicitamente nella CPC ma riconosciuta da dottrina e prassi, non lede il diritto alla prova giusta l'art. 152 cpv. 1 CPC. 2.Controverso è anzitutto se gli impianti di cui ai petiti degli attori fanno parte del fondamento di riversione. 3.La riversione è un elemento contrattuale della concessione (cfr. STF 2C_258/2011 del 30 agosto 2021 consid. 4.1). Il diritto di riversione corrisponde al diritto dell'ente concedente di assumere al momento della scadenza della durata della concessione, gratuitamente o a pagamento, gli impianti costruiti dal concessionario (cfr. GIOVANNINI in:
7 - Griffel/Liniger/Rausch/Thurnherr [ed.], Fachhandbuch Öffentliches Baurecht, 2016, n. 5.180). La riversione viene esercitata con una dichiarazione costitutiva unilaterale degli aventi diritto – nel caso concreto da parte dei Comuni concedenti e del Cantone (cfr. VON WERRA, Fragen zum Ablauf von Wasserrechtskonzessionen mit Heimfall unter besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse im Kanton Wallis, in: ZBl 1980, pag. 9). Il diritto di riversione risulta dal diritto cantonale o dalla concessione stessa (STF 2C_258/2011 del 30 agosto 2012 consid. 3). Nel caso di specie è indiscusso che gli attori (quattro Comuni concedenti) vantano un diritto contrattuale alla riversione (in base alle concessioni- CAL) mentre il Cantone gode di un diritto legale alla riversione (cfr. art. 42 cpv. 2 i.c.d. con gli artt. 82 e 83 cpv. 1 della Legge sui diritti d'acqua del Cantone dei Grigioni [LGDA; CSC 810.100]). 4.1.Lo scopo delle concessioni-CAL (doc. 2 e 3 attori) è stato fissato come segue: Concessioni-CAL (1 e 2) art. 1Portata della concessione "I Comuni/il Comune danno/dà al/alla [...] la concessione per l'utilizzazione delle forze idrauliche della E._____, allo scopo di produrre energia elettrica [...]. La presente concessione comprende il permesso per l'esecuzione e l'esercizio di tutti gli impianti occorrenti per una utilizzazione razionale delle dette forze idrauliche [...] " Riguardo alla riversione le concessioni prevedono quanto segue: Concessione-CAL 1 art. 2Durata della concessione "[...] Dopo scaduto il termine della durata della concessione i Comuni hanno il diritto di riscattare gli impianti e ciò in analoga applicazione dell'art. 67 della legge federale sulla utilizzazione delle acque, nella misura in cui ogni singolo Comune contribuisce alla produzione della forza. [...]" art. 3 Condizioni della riversione
8 - "Gli impianti di costruzione fissi, compreso il terreno che venne acquistato dal concessionario per l'impianto delle forze motrici, verranno ceduti senza compenso dopo 80 anni. Per il macchinario e le installazioni elettriche, compresi gli impianti di trasmissione alta tensione, si pagherà, dopo 80 anni, il 50 % del valore reale a quell'epoca. Invece dopo 100 anni non si darà compenso alcuno. [...]" La concessione-CAL 2 contiene gli stessi passaggi di cui sopra, salvo che non rinvia all'art. 67 della legge federale sulla utilizzazione delle acque: art. 2Durata della concessione "[...] Dopo scaduto il termine della durata della concessione il Comune ha il diritto di riscattare gli impianti. [...]" art. 3Condizioni della riversione v. sopra art. 3 concessione-CAL 1 4.2.Inoltre, le condizioni nel decreto del Piccolo Consiglio del 29 dicembre 1948 (doc. 4 attori) formano parte integrante delle concessioni. Alla cifra 3 di tale decreto è stato precisato che, sebbene nelle concessioni-CAL accanto al termine "riversione" sia stata usata la designazione "riscatto", il diritto citato va inteso quale diritto di riversione. 4.3.L'art. 2 della concessione-CAL 1 rinvia all'art. 67 della vecchia Legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI; RS 721.80) del 22 dicembre 1916 (BBl 1916 IV 599), il cui cpv. 1 prescriveva quanto segue (testo originale in tedesco): "Beim Heimfall der Werke ist, sofern die Verleihung nichts anderes bestimmt, das verlei- hungsberechtigte Gemeinwesen befugt: a. die auf öffentlichem oder privatem Boden errichteten Anlagen zum Stauen oder Fas- sen, Zu- oder Ableiten des Wassers, die Wassermotoren mit den Gebäuden, in denen sie sich befinden, und den zum Betriebe des Wasserwerks dienenden Boden unent- geltlich an sich zu ziehen; b. Anlagen zum Erzeugen und Fortleiten elektrischer Kraft gegen eine billige Entschädi- gung zu übernehmen. [...]"
9 - Questa disposizione è rimasta invariata e corrisponde all'art. 67 cpv. 1 LUFI oggi in vigore: "In caso di riversione degli impianti, e sempreché l’atto di concessione non disponga altrimenti, la comunità concedente ha il diritto: a. di avocare senza compenso a sé le opere di ritenuta o di presa, di adduzione o di scarico d’acqua costruite su terreno pubblico o privato, i motori idraulici coi fabbricati in cui si trovano, come pure il terreno che serve all’esercizio dell’impianto; b. di rilevare, pagando un’equa indennità, le istallazioni per la produzione e la trasmissione della forza elettrica." 4.4.L'art. 67 cpv. 1 LUFI distingue tra le parti di centrali elettriche "bagnate" e "asciutte". Il Cantone o il Comune hanno il diritto di rilevare gratuitamente le installazioni della diga e delle condutture idriche, nonché il terreno utilizzato per il funzionamento della centrale idrica (parte "bagnata"). Gli impianti per la produzione e la trasmissione di energia, come le linee elettriche (parte "asciutta") possono essere rilevati dietro un'equa (cioè ragionevole) compensazione (SCHREIBER in: Heselhaus/Schreiber/Zumoberhaus [ed.], Handbuch zum schweizerischen Energierecht, 2022, pag. 96 n. 26). 4.5.Analogamente, anche la rispettiva disposizione della "Normalkonzessionsurkunde Wasserrechtsverleihung" (doc. 25 attori), rilasciata in base all'art. 13 "der Ausführungsverordnung vom 12. Novem- ber 1907 zum Gesetz betreffend die Benützung der öffentlichen Gewässer des Kantons Graubünden zur Errichtung von Wasserwerken", prevede quanto segue: "Art. 20 Heimfall [...] Damit gehen die auf öffentlichem oder privatem Boden errichteten Anlagen zum Stauen oder Fassen, Zu- oder Ableiten des Wassers, die Wassermotoren mit den Gebäuden, in welchen sie sich befinden, und der zum Betrieb des Wasserwerks dienende Boden un- entgeltlich ins Eigentum der verfügungsberechtigten Gemeinde über.
10 - Die Gemeinde ist berechtigt, auch die Anlagen zum Erzeugen und Fortleiten elektrischer Kraft sowie die zum Werk gehörenden Dienstwohn- und Verwaltungsgebäude gegen eine billige Entschädigung zu übernehmen. [...]" 4.6.Dal testo delle summenzionate clausole sulla riversione in connessione con l'art. 67 vLUFI emerge dunque che la riversione voluta dalle parti delle concessioni-CAL comprende le cosiddette parti "bagnate" e le parti "asciutte", compresi gli impianti di trasmissione (ad alta tensione). Va invece assodata in base al principio dell'affidamento (interpretazione normativa o oggettiva del contratto; cfr. STF 2C_815/2012 del 24 giugno 2013 consid. 2, 2C_258/2011 del 30 agosto 2021 consid. 4.1) l'estensione delle parti ("asciutte") per la trasmissione dell'energia elettrica. 5.1.Principalmente fanno stato gli accordi nelle concessioni-CAL. Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, non sembra che il Tribunale federale abbia stabilito che le disposizioni federali sull'approvvigionamento energetico prevalgano sulle disposizioni (contrattuali) di riversione di vecchia data (cfr. le sentenze citate a tal proposito dalla convenuta STF 2C_546/2012, 2C_547/2012, 2C_548/2012 del 10 dicembre 2012 consid. 5.3). Inoltre, il diritto cantonale all'art. 83 cpv. 1 LGDA prevede che per le concessioni rilasciate prima della revisione parziale del 9 maggio 1954 restano applicabili le disposizioni sulla riversione di quelle concessioni. 5.2.La condizione alla cifra 1 del decreto del Piccolo Consiglio del 29 dicembre 1948, formante parte integrante delle concessioni-CAL, stabilisce che: "Le concessioni, sebbene chiamate "contratto di concessione", vanno trattate quali disposizioni di sovranità comunale e sottostanno alla legislazione in materia di diritto sulle acque." In base a questa condizione ci si può avvalere della legislazione in materia di diritto sulle acque per l'interpretazione delle concessioni-CAL. Benché questa riserva sia stata fatta ritenendo che le concessioni –
11 - (presumibilmente) per intero – siano disposizioni sovrane, essa vale anche per la riversione quale elemento contrattuale. Infatti, nelle concessioni- CAL è stata fatta la seguente riserva: Concessioni-CAL (1 e 2) art. 20 [concessione-CAL 1] risp. art. 19 [concessione-CAL 2] Legislazione "Le disposizioni della legge 18 marzo 1906 [concessione-CAL 1]/13 maggio 1906 [concessione-CAL 2] sull'utilizzazione delle acque pubbliche del Cantone dei Grigioni colle disposizioni esecutive inerenti come pure l'altra legislazione cantonale e federale in materia restano espressamente riservate." Non appare tuttavia chiaro se questa riserva comprenda anche la legislazione in materia emanata in seguito alla stipulazione delle concessioni-CAL. Qui di seguito si parte dal presupposto che ciò sia quanto le parti avrebbero ragionevolmente voluto. 5.3.Posto quanto appena considerato sopra vanno menzionate le seguenti disposizioni, soprattutto la definizione degli impianti di trasporto (risp. trasmissione) di energia elettrica di cui all'art. art. 22 cpv. 1 Ordinanza relativa alla LGDA (OGDA; CSC 810.110): art. 42 cpv. 2 LGDA "In caso di riversione i comuni concedenti e il Cantone sono autorizzati ad assumere contro un adeguato indennizzo gli impianti destinati alla produzione e trasmissione di energia elettrica, come pure gli edifici di servizio e amministrativi. [...]" art. 22 cpv. 1 OGDA "Per impianti destinati al trasporto di energia elettrica s'intendono segnatamente le linee che si estendono dalla centrale di produzione alla rete di distribuzione o a un impianto per il trasporto a lunga distanza. Sono determinanti le condizioni alla fine della concessione." Per la concretizzazione della summenzionata norma è inoltre lecito servirsi della legislazione energetica. La Legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI; RS 734.7) contiene le seguenti definizioni: "Art. 4 Definizioni
12 -
1 Nella presente legge s’intende per: a. rete elettrica: impianto comprendente più linee e gli impianti accessori necessari ai fini del trasporto e della distribuzione di energia elettrica. Le linee elettriche di piccola portata territoriale utilizzate per la distribuzione capillare, ad esempio in aree industriali o all’interno di edifici, non sono considerate reti elettriche; [...] h: rete di trasporto: rete elettrica per il trasporto di energia elettrica su lunghe distanze all’interno del Paese e per l’interconnessione con le reti estere; di regola funziona al livello di tensione 220/380 kV; i. rete di distribuzione: rete elettrica ad alta, media o bassa tensione avente lo scopo di fornire energia elettrica ai consumatori finali o alle imprese d’approvvigionamento elettrico." Inoltre, si rimanda in special modo alle seguenti norme: art. 5 cpv. 2 LAEI " Nel loro comprensorio, i gestori di rete sono tenuti ad allacciare alla rete elettrica tutti i consumatori finali all’interno della zona edificabile, gli immobili e insediamenti abitati tutto l'anno fuori della zona edificabile e tutte le imprese generatrici di energia elettrica." art. 15 Legge federale sull'energia (LEne; RS 730.0) " 1 Nel loro comprensorio i gestori di rete sono tenuti a ritirare e rimunerare in modo adeguato: a. l'elettricità generata a partire da energie rinnovabili [...]" art. 10 Ordinanza sull’energia (OEn; RS 730.01) " 1 I produttori di energia secondo l’articolo 15 LEne e i gestori di rete stabiliscono contrattualmente le condizioni di raccordo. 2 I produttori sono tenuti a prendere a proprie spese provvedimenti volti a evitare perturbazioni tecniche al punto di raccordo alla rete. 3 Se il cpv. 2 è soddisfatto, i gestori di rete sono tenuti a raccordare gli impianti al punto di raccordo alla rete più conveniente dal punto di vista tecnico ed economico e in modo tale da assicurare l’immissione e il prelievo di energia. Il produttore sostiene i costi per la costruzione delle necessarie linee di raccordo fino al punto di raccordo alla rete nonché i costi di trasformazione eventualmente necessari." art. 3 cpv. 1 Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEl; RS 734.71)
13 - "I gestori di reti emanano direttive trasparenti e non discriminatorie per l’attribuzione di consumatori finali, produttori di energia elettrica [...]" Pertinenti per l'attuazione tecnica in questo caso sono le raccomandazioni del ramo dell'Associazione delle aziende elettriche svizzere (VSE/AES). In particolare, la raccomandazione "Empfehlung Netzanschluss für Energieerzeugungsanlagen", 2014 (VSE/AES NA/EEA-CH 2014) tratta l'allacciamento alla rete degli impianti di produzione d'energia. Il punto di allacciamento è definito come il luogo di collegamento alla rete del gestore della rete di distribuzione (cfr. VSE/AES NA/EEA-CH 2014 pag. 10). Stando poi alla raccomandazione "Netzanschluss für alle Netzanschlussnehmer an das Verteilnetz", 2019 (VSE/AES / NA / RR – CH 2019) l'allacciamento delle unità di produzione è fondamentalmente possibile presso i livelli di rete 3, 5 e 7 (cfr. VSE/AES / NA / RR – CH 2019 pag. 9). 5.4.L'energia elettrica prodotta dalla centrale H._____ della convenuta (situata sul territorio del Comune di D.) viene trasmessa alla sottostazione H. (situata sul territorio del Comune di L._____ [particella n. P.], non di proprietà della convenuta in seguito alla vendita avvenuta nel 1995) e immessa nella rete elettrica (cfr. Das Kraftwerk E. [doc. 8-9 attori]). La sottostazione di H._____ è collegata da una doppia linea di 50 kV a quella di O., dove avviene un allacciamento alla linea di altissima tensione. Questa doppia linea di 50 kV è stata costruita dalla convenuta insieme a un terzo ed è stata venduta nel 1989. A questa rete vi si allacciano altre centrali idroelettriche. Inoltre, nella sottostazione di H. l'energia viene trasformata, risp. ridotta a 16 kv, e con rispettive linee (livello di rete [di media tensione] 5) condotta ai trasformatori nei Comuni concedenti e pure in altri comuni. La linea di 16 kV H.- A. è stata costruita dalla convenuta ma successivamente ugualmente venduta, mentre le linee di 16 kV non costruite dalla
14 - convenuta verso i Comuni di B., C. e D._____ sono state costruite dalla R._____ risp. dal suo predecessore. 5.5.Si può dunque constatare che le linee di 16 kV (livello di rete 5) e la doppia linea 50 kV (livello di rete 3) hanno lo scopo di fornire energia elettrica ai consumatori finali. La doppia linea 50 kV serva pure all'allacciamento di altre centrali idroelettriche (cfr. situazione elettrotecnica a pag. 10 dell'azione). Conformemente alle definizioni di cui sopra si tratta dunque evidentemente di impianti di distribuzione (livelli di rete 3 e 5). Appare dunque corretta la conclusione della convenuta secondo cui il punto di raccordo presso la sbarra di trasmissione nella sottostazione di H._____ separa gli impianti di produzione (inerenti alla centrale elettrica) da quelli per il rifornimento generale (cfr. per la parte tecnica l'illustrazione in "Branchenempfehlung, Netznutzungsmodell für das schweizerische Verteilnetz", 2021 [VSE/AES / NNMV – CH 2021], pag. 25). Poggiando sul diritto vigente, va dunque concluso che con l'immissione dell'energia elettrica nella rete elettrica di distribuzione, che avviene nella sottostazione di H., si conclude la rete di trasmissione della centrale idroelettrica di H.. Evidentemente la sottostazione stessa di H._____ non è parimenti inclusa negli impianti di trasmissione dell'energia elettrica prodotta. Tenendo conto della legislazione in materia emanata successivamente alla stipulazione delle concessioni-CAL fino ad oggi per l'interpretazione di quanto accordato nelle concessioni-CAL, la delimitazione delle installazioni per la trasmissione dell'energia elettrica appare dunque chiara. 6.La conclusione di cui sopra resta la stessa, come si vedrà qui di seguito, anche ammettendo che in occasione della stipulazione delle concessioni- CAL non sia stata fatta riserva per la successiva legislazione di sfruttamento delle acque risp. energetica.
15 - 6.1.Nell'ipotesi che non sia applicabile la successiva legislazione in materia, fanno fondamentalmente stato gli accordi nelle concessioni-CAL risp. la loro interpretazione secondo le circostanze dell'epoca. Qui di seguito si analizzerà come le parti potevano o avrebbero dovuto circoscrivere a quell'epoca gli impianti per la trasmissione dell'energia elettrica. 6.2.Gli attori sono del parere che la nozione di trasporto risp. trasmissione sia determinata in primo luogo dalla differenziazione con la distribuzione e in secondo luogo dalla delimitazione dove il trasporto non ha più una relazione con la centrale stessa, p. es. in caso di alzamento della potenza dell'energia elettrica al livello di altissima tensione per il trasporto a lunga distanza (in Svizzera o all'estero). La convenuta è praticamente dello stesso avviso, dove afferma che gli impianti di trasmissione di energia elettrica terminano nel punto di raccordo alla rete, ovvero nel punto di immissione/fornitura di energia elettrica nella rete elettrica di distribuzione o di trasporto a lunga distanza. Del resto, questa interpretazione corrisponde alla vigente regolamentazione in materia, come visto sopra. 6.3.Gli attori sono tuttavia del parere che, in base a quanto pattuito nelle concessioni-CAL, il concetto di "trasmissione" dell'energia elettrica prodotta dalla convenuta copra anche le installazioni elettriche (linee 16 kV) fino ai trasformatori (comprese le stazioni stesse dei trasformatori) nei Comuni concedenti nonché la doppia linea 50 kV, che servirebbe principalmente al trasporto dell'energia elettrica prodotta dalla convenuta. Gli attori poggiano la loro argomentazione sostanzialmente su un'opinione nella dottrina in collegamento alle seguenti clausole: Concessione-CAL 1 art. 10 Fornitura di energia ai Comuni "Il concessionario dovrà tenere a disposizione dei Comuni, al più tardi dopo la messa in esercizio dell'opera, dietro richiesta, fino a 90 cavalli al massimo dal trasformatore di energia elettrica (A._____ 33, B._____ 27 e C._____ 30 cavalli). La costruzione,
16 - l'impianto e la manutenzione della conduttura della forza, dalla centrale fino al trasformatore di ognuno dei 3 Comuni, come pure le stazioni stesse dei trasformatori vanno a carico del concessionario. [...]" Concessione-CAL 2 art. 10 Fornitura di energia al Comune Il concessionario dovrà tenere gratuitamente a disposizione del Comune, dopo la messa in esercizio dell'opera, dietro richiesta, fino a 20 cavalli (24 ore) al massimo dal trasformatore di energia elettrica. La costruzione, l'impianto e la manutenzione della conduttura della forza, dalla centrale fino al trasformatore vanno a carico del concessionario. Questa forza non può essere utilizzata fuori del territorio del Comune." L'opinione nella dottrina a cui gli attori rinviano è principalmente quella di VON WERRA, secondo cui le linee, compresi cavi, tralicci, appoggi, trasformatori ecc., servirebbero alla trasmissione. Secondo VON WERRA tuttavia ciò non significherebbe che la rete di distribuzione sia semplicemente inclusa nel diritto di riversione. Ciò sarebbe solo il caso per le linee di proprietà della concessionaria e che – per quanto non siano parte costitutiva dell'opera o connesse secondo il diritto reale-soggettivo al fondo di essa – sono perlomeno degli accessori dell'opera da cui provengono (cfr. VON WERRA, op. cit., pag. 11 seg.; cfr. anche AUGUSTIN, Das Ende der Wasserrechtskonzessionen, diss. 1983, pag. 78 seg.). 6.4.In base alle suesposte disposizioni nelle concessioni-CAL e all'opinione nella dottrina gli attori ritengono che la convenuta avrebbe dovuto costruire e mantenere in sua proprietà le linee elettriche dalla centrale fino al trasformatore di ognuno dei Comuni concedenti, come pure le stazioni stesse dei trasformatori, e che questi impianti costituiscano oggetto di riversione. Gli attori richiamano l'attenzione sul fatto che negli anni 1918 e 1919 in cui sono state stipulate le concessioni-CAL non esisteva ancora la possibilità di libero accesso alla rete, la quale è diventata realtà solo con l'entrata in vigore della LAEI nel 2008. A mente degli attori chi a quei tempi intendeva trasportare energia elettrica doveva disporre imperativamente
17 - della proprietà sulle reti. La definizione delle parti "asciutte", nello specifico degli impianti di trasmissione, gravate di riversione andrebbe dunque intesa soprattutto sotto l'aspetto della proprietà. In mancanza della proprietà alle condutture elettriche, grazie alle quali può essere trasportata la corrente prodotta nella centrale, ogni gestore di una centrale idroelettrica sarebbe stato ricattabile, siccome avrebbe dipeso dal fatto se il proprietario della rete gli avesse concesso il diritto di utilizzare la rete. 6.5.L'argomentazione degli attori non può essere condivisa. Le suesposte disposizioni nelle concessioni-CAL concernono la fornitura di energia ai Comuni concedenti e disciplinano in particolare la presa a carico dei costi di costruzione e manutenzione della conduttura elettrica dalla centrale fino al trasformatore di ognuno dei Comuni come pure delle stazioni stesse dei trasformatori. Come segnalato dalla convenuta, gli obblighi di cui all'art. 10 concessioni-CAL si rifanno ai consueti elementi contrattuali di allora, come mostra l'art. 10 cpv. 2 "Normalkonzessionsurkunde Wasserrechtsverlei- hung" che recita come segue: "Erstellung und Unterhalt der erforderlichen Leitungen von der Zentrale bis zu den Trans- formatorenstationen gehen zu Lasten der Beliehenen. [...]" Nelle concessioni-CAL non vi è alcun riferimento alla sottostazione di H.. Molto verosimilmente al momento della stipulazione delle concessioni-CAL si partiva dal presupposto che l'energia elettrica prodotta venisse trasmessa tramite linee ad alta tensione fino ai trasformatori nei singoli Comuni concedenti, senza passare dalla sottostazione di H.. In tal senso, si poteva ancora parlare di impianti di trasmissione. Con la costruzione di detta sottostazione le summenzionate disposizioni hanno perso il loro senso, siccome la trasmissione dell'energia idrica prodotta dalla convenuta agli impianti di distribuzione non avviene fino ai singoli comuni, bensì fino alla sottostazione. E pur ammettendo che le parti contraenti nel 1918/1919 fossero già d'accordo sulla costruzione di una sottostazione a H._____, va rilevato che dal solo obbligo di presa a carico,
18 - ovvero dall'obbligo di assumersi i costi per la costruzione e la manutenzione degli impianti descritti, non può nascere un obbligo della concessionaria di mantenere in suo possesso detti impianti e ancor meno di assoggettare detti impianti al diritto di riversione. Non è dato presumere che dei contraenti che intendessero includere impianti di distribuzione nel diritto di riversione rinunciassero a esplicitare una simile intenzione tramite la formulazione di un apposito accordo nella relativa disposizione di riversione nella concessione (in tal senso cfr. DTF 81 I 81 consid. 6). Come visto sopra, circa la riversione nelle concessioni-CAL ci si è limitati a precisare che sono compresi gli impianti di trasmissione alta tensione. 7.Pertanto, sia applicando la legislazione vigente in materia sia poggiando unicamente sulle concessioni-CAL e le circostanze dell'epoca, gli impianti per i quali gli attori chiedono la riversione (linea 16 kV H.–A. fino ai trasformatori incluse le quattro stazioni dei trasformatori compresi i terreni; linea 50 kV H.–O.; sottostazione H._____ e relativo terreno; linee finora non ancora realizzate da parte della convenuta fino ai trasformatori, come pure le stazioni stesse dei trasformatori nei Comuni di B._____ e C.; linee finora non ancora realizzate da parte della convenuta fino ai trasformatori nel Comune concedente di D.) vanno tutti qualificati quali impianti di distribuzione non soggetti a riversione. Il riscatto di questi impianti costituisce dunque semmai oggetto delle concessioni comunali con il rispettivo distributore di rete. Dai contratti in discussione di utilizzo dell'energia idroelettrica non discende un diritto alla riversione di detti impianti. 8.La convenuta rammenta inoltre di aver presentato l'inventario sulla riversione senza che gli attori l'abbiano contestato. 8.1.Giusta l'art. 25 cpv. 1 LGDA il concessionario deve presentare all'attenzione dei comuni concedenti e del Cantone un inventario delle parti d'impianto gravate da riversione giusta l'art. 42 cpv. 1 e 2 LGDA.
19 - 8.2.Nella decisione del 14 novembre 2001 (doc. 22 attori) l'allora Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste (oggi: Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità [DIEM]) aveva preso atto dell'inventario inoltrato dalla convenuta ritenendolo "perlopiù completo e corretto". L'inventario non comprendeva gli impianti per l'approvvigionamento della Valle, poiché – come da esplicita indicazione nella lettera d'accompagnamento del 9 luglio 1997 della convenuta (doc. 22 attori) – essi non servono al funzionamento degli impianti della centrale elettrica. 8.3.Secondo la sentenza di questo Tribunale U 03 106 del 4 maggio 2004 l'inventario di riversione va considerato un'aggiunta alla concessione di natura subordinata ai sensi dell'art. 6 OGDA (v. consid. 2b di detta sentenza). L'art. 6 cpv. 1 OGDA stabilisce che le modifiche di concessione di natura secondaria sono tali se non toccano tra l'altro le prestazioni economiche concordate dalle parti. 8.4.Gli attori eccepiscono l'affermazione nella sentenza U 03 106 secondo cui l'inventario di riversione andrebbe considerato un'aggiunta alla concessione di natura subordinata, facendo notare che la riversione sarebbe una prestazione economica. La convenuta sostiene invece che secondo la sentenza U 03 106 con l'approvazione dipartimentale s'intendeva garantire agli inventari di concessioni preesistenti all'entrata in vigore della LGDA, per le quali non è stato presentato un inventario al momento del rilascio, gli stessi diritti degli inventari presentanti nell'ambito di nuove concessioni rilasciate sotto l'egida del nuovo diritto. In ogni caso, stando alla convenuta non si tratterebbe di una modifica della concessione: l'inventario concretizzerebbe in forma scritta il contenuto della concessione già esistente. 8.5.Come osservato dagli attori, nella decisione dipartimentale non è stata decretata l'approvazione dell'inventario. Essa si limita a constatarne la sua presa d'atto. Ne consegue che l'inventario, d'accordo con
20 - l'argomentazione degli attori, va piuttosto inteso come uno strumento di vigilanza. Per inciso si osserva però che, contrariamente a quanto affermato dagli attori, la riserva del carattere non pregiudiziale nella succitata decisione dipartimentale si riferiva unicamente alla differenziazione nell'inventario – non richiesta per legge – fra riversione gratuita e non gratuita. La questione circa la vincolatività della decisione dipartimentale relativa alla presentazione dell'inventario può tuttavia restare aperta. Determinante è in questo caso che la decisione dipartimentale del 14 novembre 2001 non è stata impugnata dagli attori. Al di là delle disquisizioni sul carattere vincolante o meno di questa decisione dipartimentale, va rilevato che per più di 20 anni gli attori non hanno criticato l'inventario presentato a suo tempo dalla convenuta. Le loro pretese oggi appaiono pertanto contraddittorie e verosimilmente abusive (art. 2 del Codice civile svizzero [CC; RS 210]). Ne discende che anche per questo motivo gli attori non possono ora pretendere in buona fede che suddetti impianti non inventariati sottostiano a riversione. 9.In conclusione, va ritenuto che gli impianti in discussione non sono soggetti a riversione. La richiesta principale degli attori secondo cui la convenuta dovrebbe mantenere in sua proprietà e/o acquistare detti impianti nonché la richiesta subordinata secondo cui andrebbe accertato che detti impianti sottostanno alla riversione (a pagamento) sono dunque infondate. Sono perciò superflue delle considerazioni sull'ammissibilità della richiesta di risarcimento danni di cui al petito 1.1.2 dell'azione perché questa andrebbe ad ogni modo respinta. Di conseguenza, l'azione va respinta. 10.Visto l'esito della vertenza i costi procedurali, composti da una tassa di Stato fissata a CHF 8'000.00 in considerazione di un valore litigioso di ca. CHF 10 mio. (cfr. stima degli impianti rivendicati dell'ufficio S._____ del 18 dicembre 2019 [doc. 23 attori]) e spese di cancelleria, sono accollati in solido agli attori soccombenti in causa (art. 72 cpv. 2 e 73 cpv. 1 LGA). Gli attori devono inoltre rifondere alla convenuta le spese ripetibili (art. 78 cpv.
21 - 1 LGA). Nonostante l'invito nel decreto procedurale del 13 settembre 2021, le parti non hanno inoltrato una nota d'onorario. Come avvisato, il Tribunale stabilisce dunque secondo doveroso apprezzamento l'entità delle ripetibili (artt. 2-4 dell'Ordinanza sulla determinazione dell'onorario degli avvocati [OOA; CSC 310.250]). Esso ritiene appropriato assegnare alla convenuta un indennizzo forfettario pari a CHF 8'000.00. III. Per questi motivi il Tribunale giudica: 1.L'azione è respinta. 2.Vengono prelevate le seguenti spese processuali:
una tassa di Stato diCHF8'000.00
e le spese di cancelleria diCHF428.00 totaleCHF8'428.00 Tali spese sono poste in solido a carico dei Comuni di A., B., C._____ e D._____ nonché del Cantone dei Grigioni. 3.I Comuni di A., B., C._____ e D._____ nonché il Cantone dei Grigioni versano alla E._____ SA CHF 8'000.00 a titolo di ripetibili. 4.[Vie di diritto] 5.[Comunicazioni] [Con sentenza 2C_18/2023 del 3 dicembre 2024 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso interposto contro questa decisione.]