VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI U 20 66 1a Camera PresidenzaRacioppi GiudiciAudétat, von Salis, Pedretti, Meisser AttuarioPaganini SENTENZA del 6 dicembre 2022 nella vertenza di diritto amministrativo A._____ SA, B._____ SA, C._____ SA, tutte patrocinate dall'avv. Fabrizio Keller, ricorrenti contro Cantone dei Grigioni, rappresentato dal Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità dei Gri- gioni, convenuto concernente appalto
2 - I. Ritenuto in fatto: 1.Nella primavera del 2020 l'Ufficio tecnico dei Grigioni (UT) ha pubblicato, in pubblico concorso nel settore del mercato interno, cinque avvisi di gara per lavori di costruzione stradali nel D., ovvero: Ponte E., Bivio F._____ Bivio G., H.-I., [Ponte J.]K.- L.. Per questi lavori sono state presentate offerte sia di consorzi d'imprese sia di singole imprese. La A._____ SA, la B._____ SA e la C._____ SA, hanno presentato come consorzio d'imprese delle offerte per tutti e cinque i progetti. L'apertura delle offerte è avvenuta il 19 febbraio risp. l'11 marzo 2020. 2.In occasione dell'apertura delle offerte risultava il seguente quadro: Per la commessa Ponte E.: Consorzio M., H._____ CHF 1'868'171.75 N._____ SA, K._____ CHF 1'964'486.65 Per la commessa Bivio F.: Consorzio O., P._____ CHF 359'958.90 Consorzio Imprese Q., K. CHF 461'032.00 R._____ SA, S._____ CHF 486'585.10 T._____ SA, U._____ CHF 578'319.90 Per la commessa Bivio G.: Consorzio V., H._____ CHF 899'854.20 Consorzio W., H. CHF 999'206.20 T., U. CHF 1'168'738.85 Per la commessa X.: Consorzio W., H._____ CHF 999'335.65 N._____ SA, K._____ CHF 1'304'426.35 Consorzio Y., Z. CHF 1'387'110.75
3 - Per la commessa AA.: Consorzio L. 2020, P._____ CHF 549'996.75 Consorzio Imprese Q., K. CHF 556'034.15 AB._____ Sagl, AC._____ CHF 583'764.82 AD._____ SA, K._____ CHF 605'906.90 AE._____ SA, K._____ CHF 657'552.96 3.Le offerte sono state sottoposte al controllo da parte dei progettisti, i quali in parte con riserve hanno ritenuto fondamentalmente valide le offerte, eccetto per il progetto "Ponte E." per il quale si è sconsigliata la delibera dei lavori. L'esame coordinato delle cinque offerte effettuato dall'UT secondo il "Manuale per gli appalti pubblici nel Cantone dei Grigioni" e altre istruzioni interne all'Ufficio ha evidenziato che le offerte potrebbero non essere il risultato di una concorrenza efficace. È sorto quindi il sospetto che, a seguito di specifiche caratteristiche d'offerta nonché di prezzo e di comportamento, potrebbero sussistere intese sugli appalti. Le procedure di aggiudicazione sono quindi state interrotte e inoltrate per ulteriori accertamenti al Servizio specializzato in materia di appalti del Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità dei Grigioni (DIEM). 4.Il DIEM ha verificato gli esami interni tenendo conto di tutti i rilevanti atti d'appalto dell'UT nonché nell'ambito di colloqui tecnici con l'UT. Per alcuni singoli progetti è risultato un superamento delle stime dei costi dei progettisti. Progetto Calcolo (CHF) Offerta (CHF)Differenza Ponte E. 1'242'000.00 1'868'171. 75+50,42 % (rielaborato)1'271'363.85+46,94 % O._____ H._____ 470'000.00 359'958.90 -23,41 % Bivio G._____ 815'805.96 899'854.20 +10,30 % X._____ 950'500.00 999'335.65 +5,14 % AA._____ 612'612.80 549'996.75 -10,22 %
4 - Ripari valangari AV._____*1'047'977.00 1'336'677.45 +27,55 %
5 - 7.Dopo la risposta della COMCO, il DIEM ha esaminato nuovamente le condizioni regionali della AI._____ coinvolgendo l'UT. A seguito di questi accertamenti, che hanno rafforzato il sospetto che più progetti fossero gravati da accordi, l'UT e il DIEM sono giunti alla conclusione che era opportuno raccomandare al Governo di interrompere tutte le procedure di aggiudicazione. 8.A causa del sospetto rafforzato di assenza di una concorrenza efficace, il 9 giugno 2020 il Governo ha deciso di interrompere i cinque progetti dell'UT e di indire una nuova gara. Sulla base di questa decisione, il 10 giugno 2020 il DIEM ha disposto l'interruzione e la ripetizione di dette procedure di gara poiché le offerte inoltrate non garantirebbero un'efficace concorrenza tra i partecipanti. 9.Il 22 giugno 2020 è stato concesso alla A._____ SA, alla B._____ SA e alla C._____ SA, su loro richiesta, di consultare gli atti presso l'UT a Coira. 10.Il 25 giugno 2020 la A._____ SA, la B._____ SA e la C._____ SA (qui di seguito: ricorrenti) hanno presentato ricorso contro la comunicazione di interruzione e ripetizione della procedura di gara presso il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni. Esse hanno chiesto che, in revoca delle decisioni del 10 giugno 2020 riguardo ai progetti Bivio G., O., L._____ e risanamento ponte M., gli atti siano rinviati al DIEM affinché proceda alla delibera dei lavori in oggetto a chi ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa. Come motivazione le ricorrenti hanno addotto, in sintesi, che non sarebbero date le premesse per interrompere risp. revocare le gare in discussione. Perlomeno in tre delle quattro gare oggetto di ricorso vi sarebbe stata un'efficace concorrenza tra gli offerenti, ovvero nelle gare Bivio G., Bivio F., AA.. Due offerte delle ricorrenti sarebbero nettamente inferiori ai preventivi allestiti dall'UT e una sarebbe di poco superiore. Riguardo alla gara Ponte
6 - E., le ricorrenti hanno fatto notare che si tratterebbe di un lavoro molto complesso. Avendo allestito un preventivo con delle posizioni ordinarie, l'UT avrebbe sbagliato completamente la sua valutazione. Le ricorrenti hanno pertanto chiesto di far disporre una perizia giudiziaria che abbia ad accertare se il preventivo dei costi allestito dall'UT è corretto e se l'offerta inoltrata dalle ricorrenti risponde a degli ordinari prezzi di mercato per un'opera da eseguire secondo le modalità prescritte dal relativo capitolato. 11.La COMCO ha aperto un'inchiesta sulle tre imprese qui ricorrenti e le loro società consociate. Il 24 e 25 giugno 2020 la COMCO ha effettuato delle perquisizioni presso varie imprese (tra cui le qui ricorrenti) nella Regione D.. L'inchiesta della COMCO è stata aperta e pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) del 7 luglio 2020. 12.Nella risposta del 20 luglio 2020 il DIEM (qui di seguito: convenuto) ha chiesto il rigetto del ricorso. Inoltre, esso ha chiesto che venga stabilita l'entità della consultazione degli atti, tenendo conto degli interessi di segretezza degni di tutela dello Stato e di altre persone e garantendo segnatamente che non venga concesso di prendere visione degli atti riguardanti gli strumenti impiegati dall'autorità aggiudicante cantonale per individuare accordi sugli appalti e la corrispondenza tra il Cantone dei Grigioni e la COMCO. In sintesi, il convenuto ha spiegato che nel caso di specie risalterebbe il fatto che tre imprese abbiano inoltrato offerte in consorzio per tutti i progetti pubblicati nonostante ognuna di loro sarebbe in grado di svolgere autonomamente i progetti. Inoltre, per le interruzioni della procedura qui discusse non si dovrebbero esaminare solo le singole aggiudicazioni, bensì sarebbe decisivo il contesto complessivo. Nonostante tre delle quattro offerte in discussione siano basse, in due casi addirittura inferiori al preventivo, un'efficace concorrenza non sarebbe data anche per questi progetti vista l'evidente rotazione nella composizione dei
7 - consorzi. Rispetto ai prezzi dell'anno precedente e ai calcoli effettuati basandosi su di essi, i prezzi sarebbero stati in parte più elevati rispetto alla media. Inoltre vi sarebbero state anomalie anche nei programmi edilizi, poiché le singole procedure sarebbero state in parte descritte con formulazioni identiche. Per quanto riguarda il progetto "Ponte E.", dal calcolo rielaborato del 2 luglio 2020 emergerebbe un superamento del preventivo del 46.94 %. Per il calcolo rielaborato il progettista avrebbe utilizzato prezzi tratti dall'esperienza in base ai progetti Ponte AJ. (eseguito da C.), Ponte AK. (eseguito dal consorzio A._____ e C.), Ponte AL. (eseguito da B.) e Ponte AM. (eseguito da C.). Il convenuto ha spiegato che i prezzi per i lavori che non sono stati eseguiti su questi ponti sono stati ripresi da altri progetti con condizioni geografiche/topografiche simili e tipologie di lavoro comparabili. Per il Cantone sussisterebbero sufficienti indizi indicanti che diverse imprese edili della AI. si sono accordate per vari progetti e protette a vicenda nella presentazione delle offerte. Questa valutazione sarebbe stata confermata da vari servizi mediante metodi di screening computerizzati. Siccome non si sarebbe potuto valutare in via definitiva l'esatta entità dei presunti accordi sugli appalti e la cerchia delle imprese coinvolte, il Governo avrebbe deciso di interrompere tutti e cinque i progetti dell'UT potenzialmente interessati e di pubblicare gradualmente nuove gare a partire dall'autunno 2020. Dall'autorità aggiudicante non si potrebbe pretendere di attendere fino alla conclusione di un eventuale procedimento della COMCO prima di poter interrompere e ripetere le procedure. La sola presenza di un forte sospetto di accordi in materia di concorrenza sarebbe sufficiente come motivo per l'interruzione e la ripetizione della procedura. 13.Con richiesta di consegna in visione degli atti del 29 luglio 2020 le ricorrenti hanno domandato la messa a disposizione di tutti gli atti allegati alla risposta del 20 luglio 2020. In via superprovvisionale e provvisionale, esse hanno chiesto la sospensione della procedura sino ad intervenuta
8 - decisione relativa alla facoltà di consultazione degli atti e quindi l'assegnazione di un nuovo (primo) termine per presentare la replica. Le ricorrenti hanno innanzitutto evidenziato quale premessa che un consorzio non sarebbe soggetto a limiti e sarebbe sbagliato ritenere che sia ammissibile solo se un'impresa non è in grado di presentare un'offerta individuale. In sostanza, le ricorrenti sostengono che dopo la perquisizione, l'interesse a mantenere segreti gli atti della COMCO sarebbe scemato. Inoltre, i documenti del DIEM non conterrebbero informazioni da segretare e dovrebbero quindi essere consegnati alle ricorrenti per permetterle di verificare la situazione in osservanza del diritto di essere sentiti. Una consultazione degli atti si imporrebbe a maggior ragione per il progetto del ponte di M., siccome i sospetti si ricondurrebbero solo a questo progetto. Le ricorrenti dovrebbero poter andare a fondo su questa gara su cui si fonderebbe tutta l'accusa del DIEM. 14.Al termine dello scambio di scritti inerente alla consultazione degli atti, con decisione incidentale del 16 marzo 2021 il Giudice dell'istruzione ha specificato quali atti potevano essere consultati dalle imprese consorziate, nella loro integralità o con omissioni, rispettivamente quali non potevano essere loro consegnati. Il ricorso procedurale sollevato dalle ricorrenti avverso questa decisione è stato respinto, per quanto ricevibile, con sentenza U 21 30 dell'11 gennaio 2022. Con sentenza 2C_258/2022 dell'8 aprile 2022 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso inoltrato dalle ricorrenti contro detta sentenza U 21 30. 15.Con scritto del 5 marzo 2021 il convenuto ha segnalato, in particolare, che anche nella procedura del progetto messo al bando dal Comune di AH. concernente i "Ripari valangari AV." vi sarebbero stati dei sospetti di accordi illeciti, per cui questa procedura è stata interrotta dal Comune di AH. con decisione del 18 giugno 2020 e ripetuta senza impugnazione. La nuova pubblicazione di questa commessa avrebbe
9 - permesso di ottenere un'importante diminuzione del prezzo. Di fronte all'unica offerta presentata dal consorzio delle ricorrenti pari a CHF 1'336'677.45, l'offerta più conveniente delle tre pervenute in occasione della nuova pubblicazione sarebbe stata di CHF 898'239.45. 16.Nelle osservazioni del 25 marzo 2021 allo scritto del 5 marzo 2021 le ricorrenti hanno chiesto che questo scritto (compresi gli allegati) sia estromesso dall'incarto, principalmente perché la gara "Ripari valangari AV." non avrebbe alcuna relazione con la procedura in oggetto e secondariamente perché una differenza di prezzo del 33 % tra l'offerta del consorzio e la ditta aggiudicataria non sarebbe un fatto straordinario, come dimostrato da esempi di differenze tra migliori e peggiori offerte di gare dell'anno 2021 che spazierebbero dal 44 % al 166 %. 17.Il 22 aprile 2022 le ricorrenti hanno riformulato la richiesta che venga disposta una perizia giudiziaria relativa alla gara "Ponte E." onde poter valutare l'attendibilità del preventivo. 18.Nella replica del 13 giugno 2022 le ricorrenti sono riconfermate nei loro petiti del ricorso. In particolare, esse hanno evidenziato che un superamento rilevante del preventivo sarebbe avvenuto solo nel caso del progetto "Ponte E._____", per il quale le ricorrenti chiedono una perizia sui costi. Inconsistente sarebbe inoltre l'asserita "rotazione nella composizione del consorzio". Se il convenuto si riferisce al fatto che per ciascuna gara l'amministrazione del consorzio è affidata a ditte diverse del consorzio, le ricorrenti spiegano che il consorzio tra le tre ditte qui ricorrenti avrebbe affidato la gestione e amministrazione del consorzio alla ditta che si trovava più vicina al previsto cantiere. Inoltre, laddove la COMCO afferma che i sospetti di accordi in materia di concorrenza sono meno evidenti, significherebbe che essa non ha rilevato alcun fondato sospetto per tre delle quattro gare in discussione. Il DIEM non avrebbe poi effettuato nuovi
10 - esami dopo la lettera della COMCO e non avrebbe esposto quali elementi della realtà locale, ai quali ha rinviato la COMCO, sono stati considerati nonché quali elementi avrebbero permesso di concludere che vi fosse in più progetti, non meglio specificati, il sospetto di accordi. Il fatto che la COMCO sia intervenuta non proverebbe la presenza di tali indizi. A mente delle ricorrenti, quando il DIEM ha deciso l'interruzione, l'inchiesta COMCO non era ancora iniziata. Quindi l'apertura del procedimento COMCO non potrebbe essere un indizio per l'annullamento delle gare contestate. Oltretutto, occorrerebbe valutare singolarmente le quattro decisioni impugnate. Tre offerte sarebbero economicamente molto vantaggiose e tecnicamente vantaggiose (know-how elevato). In più, sarebbe impensabile che l'ente pubblico possa ottenere un prezzo migliore con la ripetizione delle due procedure in cui le ricorrenti hanno presentato delle offerte del 23.42 % risp. 10.22 % inferiori del preventivo. Posto ciò, il DIEM dovrebbe spiegare per quale motivo le ricorrenti avrebbero trovato degli accordi che distorcano la concorrenza. Inoltre, le gare oggetto di ricorso non avrebbero fatto oggetto degli interrogatori finora disposti dalla COMCO. Il DIEM avrebbe solamente sollevato un sospetto generale non comprovato a motivazione delle quattro diverse decisioni qui impugnate. Secondo le ricorrenti poi, un consorzio d'imprese sarebbe sempre possibile laddove una ditta non può da sola offrire tutto quanto richiesto dall'offerta. In questo caso il beton potrebbe essere fornito solo dalla B._____ SA e gli inerti dalla C._____ SA (per l'area della AH.) e dalla B. SA (per l'area della AI.). La A. SA non disporrebbe né di beton né di inerti. La A._____ SA dal canto suo disporrebbe di un parco mezzi per cantiere molto specializzato di cui le altre due ditte non dispongono. L'allegazione del convenuto secondo cui ogni ditta qui ricorrente disporrebbe di quanto necessario per eseguire da sola le opere sarebbe perciò errata. Per quanto concerne il "Ponte E._____", le ricorrenti segnalano che l'UT sarebbe già incorso in precedenza in importanti errori nell'allestimento dei preventivi per la realizzazione di ponti. E ora esso
11 - pretenderebbe di poter giudicare se il prezzo offerto è un prezzo ordinario di mercato o meno senza presentare alle parti i dati e il metodo che ha usato per il confronto. Ad ogni modo, le ricorrenti affermano di conoscere perfettamente le opere su cui ci si è basati per il calcolo rielaborato del preventivo perché eseguite da loro stesse. Tre su quattro delle opere utilizzate per il confronto non sarebbero paragonabili. Il progetto "Ponte E." sarebbe un risanamento integrale di un ponte esistente senza demolizione, mentre il "Ponte AJ.", "Ponte AK." e "Ponte AM." sarebbero stati demoliti e ricostruiti (ex novo). L'unico ponte paragonabile sarebbe il "Ponte AL.". Per il "Ponte E.", tuttavia, oltre a quanto previsto per il "Ponte AL." sarebbero da realizzare: esecuzione ponte provvisorio e smontaggio finale (stima ca. CHF 145'000.00); rifacimento piazza antistante il ponte (stima ca. CHF 80'000.00); HOF Beton (utilizzato per la prima volta nella regione D.) ca. CHF 154'000.00 (per un totale di ca. CHF 379'000.00). L'offerta delle ricorrenti per il "Ponte E." [CHF 1'868'171.75] sarebbe dunque nei prezzi analoga all'unica opera paragonabile "Ponte AL." (preventivo di CHF 1'492'446.00). Sembrerebbe poi che l'UT utilizzi solo i prezzi dei migliori offerenti per i confronti, senza considerare eventuali sottocosti. Non avendo il DIEM e l'UT nessuna prova di accordi per tre delle quattro decisioni impugnate, essi avrebbero costruito l'argomento della "evidente rotazione nel consorzio". Secondo le ricorrenti il consorzio avrebbe invece favorito la concorrenza, visto anche che esso è risultato il miglior offerente in tutte e tre le gare e in due di tre gare ha offerto un prezzo inferiore (in un caso sostanzialmente inferiore) ai preventivi. Ciò sarebbe stato possibile grazie all'utilizzo delle possibili sinergie delle tre ditte sopra descritte. Le ricorrenti contestano inoltre la valutazione delle offerte per il "Ponte E." del progettista (ing. AN., AO._____ Sagl, H._____) del 27 febbraio 2020. A mente delle ricorrenti, nella decina di giorni dall'inoltro delle offerte il 14 febbraio 2020 non sarebbe stato possibile effettuare una seria analisi di un'offerta così complessa. Secondo le ricorrenti il progettista
12 - avrebbe dovuto raccogliere offerte indicative dei costi da subappaltanti, cosa che non avrebbe fatto. Molte posizioni ritenute con prezzo alto dal progettista sarebbero infatti dei subappalti (per le quali le ricorrenti avrebbero chiesto delle offerte) e in altri casi le valutazioni sarebbero incomplete e sommarie (a tal proposito le ricorrenti citano degli esempi di posizioni del capitolato). Per quanto attiene al programma lavori dell'opera "Ponte E.", le ricorrenti spiegano di aver chiesto un'offerta a tre ditte per i lavori specialistici (di idrodemolizione) da eseguire in subappalto. Per l'allestimento dell'offerta in subappalto N. SA avrebbe chiesto alle ricorrenti un programma lavori, che le ricorrenti le hanno consegnato. In seguito N._____ SA ha partecipato alla relativa gara. Sarebbe dunque probabile che N._____ SA abbia usato il programma lavori delle ricorrenti per allestire il proprio e che pertanto siano rimaste delle posizioni uguali. 19.Nella duplica del 25 luglio 2022 il convenuto ha mantenuto invariato il petito della presa di posizione del 20 luglio 2020. Esso ha aggiunto, in particolare, che sebbene le ricorrenti sostengano che non ci si può basare sui mezzi di prova non resi accessibili alle ricorrenti, oltre agli strumenti interni di controllo vi sarebbero altri sufficienti argomenti legittimanti le interruzioni. L'apertura dell'inchiesta da parte della COMCO non sarebbe avvenuta, come insinuato dalle ricorrenti, su pressione del convenuto bensì in seguito agli indizi di una limitazione illecita della concorrenza. Inoltre, non si potrebbe esigere l'esposizione dei singoli motivi d'interruzione per ognuna delle quattro procedure d'appalto impugnate. Sarebbero le procedure d'aggiudicazione nel loro insieme ad aver creato gli elementi di sospetto di collusione. Visti questi sospetti, l'interesse pubblico a una concorrenza efficace prevarrebbe su quello degli offerenti alla continuazione della procedura d'appalto. Infine sarebbe irrilevante il fatto che le ricorrenti abbiano presentato la miglior offerta nelle procedure impugnate. A mente del convenuto, la concorrenza può essere alterata già da accordi tra alcuni offerenti; di conseguenza, non si potrebbe escludere che senza cartello
13 - sarebbe stata presentata un'offerta ancora più vantaggiosa rispetto a quella dell'offerente giunto al primo posto, anche nel caso in cui quest'ultimo non abbia partecipato al cartello. 20.Nella triplica del 28 luglio 2022 le ricorrenti hanno confermato il petito di ricorso e approfondito le loro argomentazioni. Essi hanno depositato un rapporto tecnico-peritale dell'ing. AP._____ (AQ._____ SA) del 27 luglio 2022, il quale attesterebbe che l'offerta delle ricorrenti per il "Ponte E." sarebbe regolare. 21.Nella quadruplica del 21 settembre 2022 il convenuto ha mantenuto invariato il suo petito, ha osservato che la perizia inoltrata sarebbe un'allegazione di parte non vincolante e ha ribadito che non sarebbe opportuna la disposizione di una perizia giudiziaria. 22.Il 3 ottobre 2022 le ricorrenti hanno inoltrato una quintuplica con invariati petiti in cui hanno fatto in special modo notare che, di fronte alle allegazioni di parte sia del convenuto sia delle ricorrenti diametralmente opposte, spetterebbe ora al Tribunale ordinare una perizia giudiziale, come precedentemente richiesto. 23.Con scritto del 12 ottobre 2022 il convenuto ha rinunciato a un'ulteriore presa di posizione. II. Considerando in diritto: 1.1.Oggetto d'impugnazione sono quattro delle cinque decisioni del 10 giugno 2022 del convenuto disponenti l'interruzione e la ripetizione delle procedure d'appalto riguardo ai lavori stradali di AR. Bivio G._____ (n. 372.0013/0000.301, 741.00 Strada della AH., Bivio G.), Bivio F._____ (n. 472.0033/0000.301, 741.00 Strada della AH._____,
14 - O._____ AR., Bivio AS.), AA._____ (n. 456.0001/0000.301, 724.59 Strada di L., L., AR., Ponte AT.) e Ponte E._____ (n. 495.3491/0000.301, 741.10 Strada per M., Risanamento "41 10 01 Ponte E."). La quinta commessa X._____ (n. 456.0025/0000.301, 724.60 Strada di I., AU.), per la quale l'offerta delle ricorrenti – a differenza delle altre quattro – non è risultata la più vantaggiosa, non è invece stata impugnata. 1.2.La competenza del Tribunale amministrativo per giudicare i presenti ricorsi è pacifica (art. 25 cpv. 2 lett. d della Legge sugli appalti pubblici [Lap; CSC 803.300]). La legittimazione al ricorso delle ricorrenti è data (art. 50 della Legge sulla giustizia amministrativa [LGA; CSC 370.100]). I ricorsi adempiono inoltre i requisiti di forma e sono tempestivi (art. 38 e art. 26 cpv. 1 Lap), per cui sono ricevibili. 2.Controverso è se il convenuto ha giustamente disposto l'interruzione e la ripetizione delle relative procedure d'appalto giusta l'art. 24 cpv. 3 lett. c Lap a causa di sospetti di collusione o se piuttosto deve deliberare i lavori all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa. 3.1.Giusta l'art. 24 cpv. 2 Lap il committente può interrompere la procedura di aggiudicazione per motivi importanti. Secondo la giurisprudenza un'interruzione (definitiva o allo scopo di una nuova pubblicazione di un progetto modificato) è ammessa se è giustificata da motivi oggettivi e se non discrimina in maniera mirata singoli concorrenti (cfr. DTF 134 II 192 consid. 2.3; sentenze del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni [STA] U 20 104 del 12 gennaio 2021 consid. 2.4, U 20 41 del 23 febbraio 2021 consid. 2.1 con rinvii, U 20 23 del 24 agosto 2020 consid. 2.2 segg.). La procedura può essere in special modo ripetuta se le offerte presentate non garantiscono un'efficace concorrenza (art. 24 cpv. 3 lett. c Lap). Una concorrenza efficace è compromessa, in particolare, in caso di accordi (illeciti) in materia di concorrenza ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 e art. 5
15 - della Legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart; RS 251). L'autorità è in special modo tenuta a garantire la promozione della concorrenza fra i concorrenti, l'impiego ottimale di fondi pubblici e la parità di trattamento degli offerenti. Un motivo oggettivo (risp. importante) sussiste già qualora i vantaggi di un'interruzione prevalgano su quelli di una prosecuzione della procedura. I concorrenti non hanno nessun diritto soggettivo alla prosecuzione della procedura d'appalto (cfr. BEYELER, Überlegungen zum Abbruch von Vergabeverfahren in: AJP 7/2005, pag. 790 n. 32 segg.; SCHERLER, Abbruch und Wiederholung von Vergabeverfahren in: Aktuelles Vergaberecht 2008, Zurigo 2008, pag. 292 n. 16 segg.). 3.2.Vista la difficoltà di dimostrare l'esistenza di accordi illeciti, non possono essere poste esigenze elevate al grado di rilevanza della prova. L'autorità deve pertanto poter interrompere la procedura d'appalto già solo se sussistono indizi sufficienti a sostegno di accordi illeciti risp. di una concorrenza falsata (cfr. SUTER, Der Abbruch des Vergabeverfahrens, diss. Basilea 2010, n. 295 segg. in particolare 319 segg. con riferimenti; cfr. anche l'art. 43 cpv. 1 lett. e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici [CIAP; CSC 803.710] entrato in vigore il 1° ottobre 2022 – benché non applicabile a questa fattispecie conclusasi sotto il vecchio diritto [cfr. art. 64 cpv. 1 CIAP] – secondo cui il committente può interrompere la procedura di aggiudicazione in particolare se esistono indizi sufficienti di un accordo illecito in materia di concorrenza tra gli offerenti). L'appaltante gode di un margine di apprezzamento nella decisione di interruzione (cfr. STA U 20 104 del 12 gennaio 2021 consid. 2.4). Il Tribunale interviene dunque soltanto in caso di abuso o eccesso del potere d'apprezzamento (cfr. per tutto STA U 20 65 del 7 settembre 2021 consid. 4.1). 4.1.Le ricorrenti sostengono, in sintesi, che gli indizi (importanti) di accordi sui prezzi volti a distorcere la concorrenza asseriti dal convenuto non
16 - sarebbero suffragati. Il convenuto avrebbe tra l'altro dovuto fornire le prove per ogni singola decisione. In tre gare vi sarebbe stata una forte concorrenza. Due offerte su tre sarebbero addirittura state inferiori in modo rilevante ai preventivi. L'unico elemento che possa avvalorare i sospetti del convenuto sarebbe la differenza di prezzo tra il preventivo dell'UT e l'offerta delle ricorrenti per il "Ponte E._____". Questi sospetti sarebbero tuttavia smentiti dalla perizia inoltrata. 4.2.Questi giudici condividono per contro l'opinione del convenuto secondo cui, in considerazione del contesto complessivo, per l'interruzione delle procedure d'appalto qui in discussione sussistono sufficienti indizi di una concorrenza inefficace. Ciò risulta dai controlli interni ed esterni effettuati. Come descritto sopra, per l'interruzione della procedura d'appalto non può essere preteso che il convenuto dimostri con piena prova l'esistenza di un cartello. Bastano sufficienti indizi in tal senso. L'interruzione delle procedure d'appalto nel caso di specie è avvenuta dopo una prima verifica dell'UT – a causa di sospetti di collusione –, un'ulteriore approfondita verifica da parte del DIEM di queste procedure – da cui sono emersi degli indizi di accordi illeciti – e un'analisi supplementare tramite screening computerizzato (analisi statistica delle offerte inoltrate tramite software) effettuato da un servizio esterno – che per quattro commesse delle sei analizzate ha supportato il sospetto di accordi illeciti. Gli indizi di una concorrenza non efficace in questo caso vanno pertanto ritenuti sufficienti. 4.3.Le ricorrenti osservano che questo Tribunale nella sentenza U 21 30 avrebbe riferito che le verifiche mediante metodo screening, non messe a disposizione delle ricorrenti, non potrebbero essere usate a pregiudizio delle ricorrenti. Effettivamente, in fondo al consid. 4 di suddetta sentenza relativo all'accesso ai documenti concernenti la lista di controllo interna per gli accordi sugli appalti (doc. 18 convenuto) e la valutazione nell'ambito dello screening (doc. 19 convenuto), questo Tribunale ha precisato che nonostante la conferma di rifiuto di consegna di tali atti "il contenuto di
17 - questi documenti non potrà essere utilizzato a svantaggio delle ricorrenti nella procedura di ricorso U 20 66 (cfr. l'art. 17 cpv. 3 LGA)". 4.3.1.Giusta l'art. 17 cpv. 3 LGA se a svantaggio di una parte ci si basa su atti dei quali essa non può prendere visione, il contenuto a carico deve esserle comunicato e le deve essere dato modo di prendere posizione e di presentare domanda di assunzione di ulteriori prove 4.3.2.Le ricorrenti sono a conoscenza del fatto che i controlli effettuati dal convenuto e dal servizio esterno presentano indizi a loro sfavore. In tal senso, il contenuto di questi documenti segretati è stato reso noto alle ricorrenti, mentre non si è ritenuto appropriato divulgarne i dettagli risp. il metodo del controllo poiché la diffusione potrebbe portare le imprese ad adattarsi a queste circostanze a svantaggio dell'autorità committente e contravverrebbe così allo scopo della legislazione sugli appalti e sui cartelli (v. STA U 21 30 consid. 4). Ne discende che, confermando la tesi del convenuto sull'esistenza di fondati sospetti di collusione basata sui relativi documenti di controllo non consegnati alle ricorrenti, il Tribunale non incombe in una violazione dell'art. 17 cpv. 3 LGA. Per completezza, si rileva che lo screening computerizzato rappresenta un valido strumento per individuare accordi illeciti. Questo strumento è servito ad avvalorare i sospetti di accordi illeciti sorti al convenuto. Va rammentato che in questa sede non si tratta di decidere se effettivamente vi siano stati degli accordi illeciti. Dacché fondamentalmente non sussiste un diritto soggettivo alla prosecuzione della procedura d'appalto, questi Giudici ritengono di poter confermare la sufficienza degli indizi di accordi illeciti in base ai summenzionati strumenti di controllo senza violare il diritto di essere sentiti delle ricorrenti, alle quali per motivi di segretezza è stata negata la possibilità di confutare nel dettaglio le analisi e i risultati della lista di controllo e dello screening.
18 - 4.4.Indipendentemente da quanto appena considerato, va notato che la COMCO secondo l'art. 27 cpv. 1 LCart apre un'inchiesta se esistono indizi di una limitazione illecita della concorrenza. Pertanto, a prescindere dagli elementi di sospetto evidenziati nei documenti del convenuto non resi accessibili alle ricorrenti, già solo l'avvio dell'indagine della COMCO contro le ricorrenti può essere ritenuto un indizio e quindi un motivo oggettivo sufficiente a giustificare un'interruzione delle procedure in discussione. Va notato che, come obiettato dalle ricorrenti, l'inchiesta della COMCO è stata ufficialmente aperta successivamente all'emanazione delle decisioni di interruzione e ripetizione di gara qui impugnate. Tuttavia, già prima dell'emanazione di queste decisioni del 10 giugno 2020 con scritto del 29 maggio 2020 (doc. 21 convenuto) la COMCO aveva ritenuto sostenibile la procedura delineata dal convenuto. Decisivo resta dunque il fatto che la COMCO abbia preso la decisione di avviare un'inchiesta molto presumibilmente prima o contemporaneamente all'interruzione disposta dal convenuto. La decisione di aprire un'inchiesta da parte della COMCO può dunque essere ritenuta un sufficiente indizio giustificante le decisioni qui impugnate di interruzione e ripetizione delle gare d'appalto. 4.5.Si rammenta inoltre che l'interruzione e la ripetizione delle procedure d'appalto è avvenuta a seguito delle evidenze legate alla concorrenza (e non a seguito del superamento del limite di spesa risp. del preventivo). Siccome il convenuto ha menzionato la circostanza del superamento del preventivo per il "Ponte E." le ricorrenti hanno concluso che l'unico elemento che possa avvalorare i sospetti del convenuto sarebbe la differenza di prezzo tra il preventivo e l'offerta delle ricorrenti per il "Ponte E.". Ciò non è tuttavia il caso. Secondo la lista di controllo interna sono adempiti vari indizi e l'analisi computerizzata non si basa sulla differenza tra offerte e preventivo. Non bisogna dunque approfondire questo aspetto e non occorre dar seguito alla richiesta probatoria delle
19 - ricorrenti di una perizia (giudiziaria) sul preventivo e l'offerta delle ricorrenti riguardo alla gara "Ponte E._____". 5.Viste le conclusioni di cui sopra, non serve accertare ulteriormente la fattispecie dando seguito alle richieste probatorie delle ricorrenti, anche perché non si intravede come da ulteriori mezzi di prova possano emergere degli elementi atti a cambiare l'esito a cui sono giunti questi Giudici. 6.Riassumendo, appare sostenibile la scelta del convenuto di interrompere e ripetere le procedure di aggiudicazione per i relativi progetti a causa di fondati sospetti su accordi anticoncorrenziali. Il ricorso va dunque respinto e la decisione impugnata confermata. 7.Sulla base di casi e importi d'aggiudicazione analoghi (in questo caso l'importo complessivo per le quattro gare impugnate ammonta a più di CHF 3.6 mio) e in considerazione dei numerosi scritti delle parti, la tassa di Stato per questa procedura è fissata a CHF 10'000.00. Siccome il convenuto in un primo momento si è (ingiustamente) rifiutato di produrre praticamente tutti gli atti, senza considerare la possibilità di una produzione parziale (eventualmente con omissioni) dei documenti, appare opportuno assegnare ad esso il 20 % dei costi processuali. Il restante 80 % è accollato alle ricorrenti (in responsabilità solidale, come previsto dall'art. 72 cpv. 2 LGA). In questo senso, si giustifica pure un indennizzo forfettario per i costi di patrocinio delle ricorrenti maturati in relazione allo scambio di scritti sulla produzione degli atti. Tali ripetibili in favore delle ricorrenti sono fissate all'importo forfettario di CHF 1'000.00 (complessivi, senza diritto all'aggiunta dell'IVA). Secondo la regola nell'art. 78 cpv. 2 LGA al convenuto non sono assegnate ripetibili. III. Per questi motivi il Tribunale giudica:
20 - 1.Il ricorso è respinto. 2.Vengono prelevate le seguenti spese processuali:
una tassa di Stato diCHF10'000.00
e le spese di cancelleria diCHF447.00 totaleCHF10'447.00 Tali spese sono poste in ragione di 1/5 a carico del Cantone dei Grigioni e in ragione di 4/5 in solido a carico della A._____ SA, B._____ SA e C._____ SA. 3.Il Cantone dei Grigioni versa alla A._____ SA, B._____ SA e C._____ SA CHF 1'000.00 a titolo di ripetibili. 4.[Vie di diritto] 5.[Comunicazioni]