VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI U 19 100 1a Camera presidenzaRacioppi giudiciAudétat, von Salis, Meisser, Pedretti attuarioPaganini SENTENZA del 24 marzo 2020 nella vertenza di diritto amministrativo A._____ e B., rappresentati dall'Avvocato lic. iur. Sergio Sciuchetti, attori contro Comune di X., rappresentato dall'Avvocato Giorgio Battaglioni, convenuto 1 e Cantone dei Grigioni, rappresentato dall'Avvocato Dr. iur. Gieri Caviezel, convenuto 2 concernente pretesa di risarcimento (assunzione di prove a titolo cautelare)
3 - Considerando in diritto: 1.Siccome la vertenza pone una questione giuridica rilevante, che potrebbe ripresentarsi in futuro, il Tribunale decide in composizione di cinque giudici (art. 43 cpv. 2 lett. c della Legge sulla giustizia amministrativa [LGA; CSC 370.100]). 2.Innanzitutto va esaminata la competenza del Tribunale adito. Gli attori asseriscono che la presente richiesta cautelare si inserirebbe nel contesto di un processo di responsabilità dell'ente pubblico retto dalla Legge sulla responsabilità dello Stato (LRS; CSC 170.050). I convenuti a loro volta non contestano la competenza del Tribunale amministrativo. 2.1.Giusta l'art. 26 della Costituzione del Cantone dei Grigioni (Cost. GR; CSC 110.100) il Cantone, le regioni e i comuni nonché le altre corporazioni di diritto pubblico e gli altri istituti autonomi rispondono, indipendentemente dalla colpa, dei danni che i loro organi e le persone a loro sottoposte hanno illecitamente causato nell'esercizio delle attività connesse al servizio (cpv. 1). La legge può prevedere deroghe come pure una responsabilità fondata sull'equità per danni causati da un atto lecito (cpv. 2). La LRS prescrive che dal campo d'applicazione "sono fatte salve le disposizioni in materia di responsabilità civile del Codice delle obbligazioni per attività professionali, nonché le disposizioni speciali in materia di responsabilità civile di altre leggi" (art. 1 cpv. 2 LRS). Giusta l'art. 1 cpv. 4 LRS per quanto la LRS non contenga alcuna norma, si applicano le disposizioni della sezione del Codice delle obbligazioni sulle obbligazioni derivanti da atti illeciti (art. 41 della Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Libro quinto: Diritto delle obbligazioni [CO; RS 220] e segg.). 2.2.Visto che gli attori si rifanno agli artt. 41 e 50 CO (cfr. istanza cifra 7 p. 7), di primo acchito sembrerebbe applicabile l'art. 1 cpv. 4 LRS (applicazione
4 - della LRS e in tale quadro applicazione sussidiaria dell'art. 58 CO), dacché un'eccezione ai sensi dell'art. 1 cpv. 2 LRS in senso stretto non è data, non sussistendo una responsabilità a causa di attività professionali. Le attività dell'ente pubblico, nel caso di specie, riguardano infatti il mantenimento delle condutture e delle canalizzazioni e vanno perciò ritenute ufficiali. 2.3.La dottrina cantonale, innanzitutto, riferisce tuttavia che la responsabilità dello Stato quale proprietario fondiario non è disciplinata dalle disposizioni sulla responsabilità statale. In caso di effetti dannosi provenienti da opere pubbliche ai danni del vicinato o di terzi si applicano le disposizioni sulla responsabilità del proprietario ai sensi dell'art. 679 del Codice civile svizzero (CC; RS 210) e sulla responsabilità del proprietario di un'opera ai sensi dell'art. 58 CO (TOLLER in: BÄNZIGER/MENGIARDI/TOLLER&PARTNER [ed.], Kommentar zur Verfassung des Kantons Graubünden, 2006, art. 26 n. 6). Anche secondo la giurisprudenza e l'opinione dominante nella dot- trina l'art. 58 CO rappresenta una lex specialis circa la responsabilità di enti pubblici federali, cantonali e comunali per danni cagionati da vizi di costru- zione o di difetto di mantenimento di una loro opera. Si tratta quindi di una responsabilità di diritto privato (cfr. DTF 96 II 337 consid. 2, 116 II 645 con- sid. 3a; STF 4A_235/2009 del 13 ottobre 2009 consid. 3.1; in merito alla responsabilità della Confederazione DTF 112 II 228 consid. 2 e in specifico sulle strade DTF 108 II 184 consid. 1a; FISCHER in: KOSTKIEWICZ/WOLF/AM- STUTZ/FANKHAUSER [ed.], Navigator Kommentar OR, 2016, art. 58 n. 9 con rinvii alla giurisprudenza; HEIERLI/SCHNYDER in: HONSELL/VOGT/WIEGAND [ed.], Basler Kommentar OR, 2015, art. 58 n. 1; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2016, n. 2145, 2158; KUTTLER in: ZBl 77/1976, pag. 417 segg., in special modo la conclusione a pag. 419 se- condo cui il diritto privato è applicabile anche per opere e immobili nel pa- trimonio amministrativo e non soltanto per quelle nel patrimonio fiscale). Se, dunque, la responsabilità dello Stato per le sue opere si determina in base all'art. 58 CO, ciò, di conseguenza, implica che in caso di contenzioso
5 - si adiscano le vie civili, poiché non si tratta di un'applicazione sussidiaria dell'art. 58 CO nel quadro della LRS (cfr. per tale conclusione anche deci- sione del Tribunale cantonale del Canton Basilea Campagna KGE VV del 14 settembre 2011 [820 10 75/DIE] con rinvii a giurisprudenza e dottrina, sebbene vada notato che il testo della relativa norma nella legge sulla re- sponsabilità statale del Canton Basilea [§ 2 Haftungsgesetz], inerente al diritto applicabile, non collima con la rispettiva disposizione grigionese [art. 1 LRS]). 2.4.Il Tribunale amministrativo non è pertanto competente per l'esame della presente istanza cautelare ex art. 158 del Codice di diritto processuale ci- vile svizzero (Codice di procedura civile, CPC; RS 272), per cui non è dato entrarne nel merito. Gli attori devono adire le vie legali civili. L'incarto è perciò trasmesso al Tribunale regionale Moesa. 3.Le spese processuali composte da una tassa di Stato fissata a fr. 500.-- e spese di cancelleria sono poste a carico degli attori (art. 73 cpv. 1 LGA). Ripetibili per la presente procedura non ne vengono assegnate. I convenuti non hanno invocato l'irricevibilità del ricorso e comunque, anche se lo aves- sero fatto, in procedura d'azione giudiziaria amministrativa per responsabi- lità statale non avrebbero diritto a ripetibili (cfr. sentenza del Tribunale am- ministrativo U 16 11 del 15 marzo 2019 consid. 6).
6 - Il Tribunale decide: 1.L'istanza cautelare 18 settembre 2019 è irricevibile e l'incarto è trasmesso per competenza al Tribunale regionale Moesa.
2.Vengono prelevate