VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI U 16 92 1a Camera presidenzaRacioppi giudiciAudétat, Moser, Meisser e Hubert attuarioPaganini SENTENZA del 25 ottobre 2017 nella vertenza di diritto amministrativo A., B., entrambi rappresentati dall'avvocata lic. iur. Ursula Ramseier, ricorrenti contro Governo del Cantone dei Grigioni, convenuto 1 Comune di O.1., convenuto 2 C. SA, convenuta entrambi rappresentati dall'avvocato lic. iur. Fabrizio Keller, concernente sfruttamento della forza idrica (concessione)

  • 2 - 1.La C._____ SA intende sfruttare la forza idrica della D._____ sul territorio del Comune di O.1., in Val O.3., per la produzione di energia elettrica. Alla C._____ partecipano la F._____ SA (70 per cento del capitale azionario), la G._____ SA (20 per cento), nonché il Comune di O.1._____ (10 per cento). Per il progetto della centrale di O.1._____ sono previste una portata massima normale di 4,5 m 3 /s, una potenza installata di 2,34 megawatt (MW), nonché – a seconda delle dimensioni dell'opera finita – una produzione annua compresa tra 7,33 e 9,03 gigawattora (GWh). II progetto comprende una semplice centrale idroelettrica a filo d'acqua a media pressione con una turbina cross-flow. La richiedente prevede costi d'investimento per circa 13,5 milioni di franchi. La forza idrica della D._____ attualmente viene già sfruttata per la produzione di energia elettrica. Nella Val O.3._____ superiore, a O.2., l'acqua della D. viene captata dalle H._____ SA e convogliata nel loro sistema di centrali elettriche in O.4.. A valle della restituzione d'acqua della prevista centrale elettrica di O.1. vi è inoltre una presa d'acqua della D._____ SA (lago artificiale di O.1._____ della centrale elettrica O.5.). 2.Il 12 dicembre 2007 l'Assemblea comunale di O.1. rilasciava alla C._____ la concessione per lo sfruttamento della D._____ tra la quota di 758 m e la quota di 692 m slm. 3.Durante l’esposizione pubblica, avvenuta tra il 23 gennaio e il 21 febbraio 2012, della domanda di approvazione della concessione e del progetto presentata al Governo il 28 dicembre 2011, venivano sollevate cinque opposizioni contro di essa.

  • 3 - 4.Il 18 giugno 2012 si svolgeva un sopralluogo con i rappresentanti dei servizi specializzati cantonali e gli opponenti, in cui si discutevano i punti delle opposizioni e si verbalizzavano i risultati. 5.Sulla base di detto sopralluogo, in risposta alle opposizioni e a completamento dell'istanza 28 dicembre 2011, in data 16 aprile 2013 la C._____ inoltrava un progetto rielaborato (perizia idrobiologica e naturalistica, relazione tecnica e piani). Senza previa esposizione pubblica del progetto rielaborato, la documentazione del progetto rielaborato veniva valutato dagli uffici cantonali e sottoposto a tutti gli opponenti per una presa di posizione. In seguito avveniva un secondo scambio di scritti. 6.In data 16 giugno 2015 la C._____ presentava un'ulteriore istanza relativa all'economicità del progetto e allo sfruttamento razionale della forza idrica, la quale veniva sottoposta all'Ufficio per la natura e l'ambiente (UNA) per una nuova presa di posizione. 7.Il 24 novembre 2015 agli opponenti veniva concessa la possibilità di visionare nuovamente gli atti procedurali e di apportare eventuali completamenti alle loro opposizioni. Il A._____ e B._____ si avvalevano di tale possibilità. 8.Sul progetto originario e su quello rielaborato i servizi cantonali si esprimevano nel seguente ordine:

  • Ufficio per i comuni (UC), 13 gennaio 2012;

  • Ufficio per lo sviluppo del territorio (UST), 16 gennaio 2012/8 maggio 2013;

  • Ufficio foreste e pericoli naturali (UFP), 1° febbraio 2012/23 maggio 2013/21 giugno 2016;

  • 4 -

  • Ufficio tecnico (UT), 2 febbraio 2012/14 maggio 2013;

  • UT, Sezione arginature fiumi e torrenti, 2 febbraio 2012/16 maggio 2013;

  • Ufficio per la caccia e la pesca (UCP), 10 aprile 2012/26 giugno 2013/ 10 aprile 2014;

  • Assicurazione fabbricati dei Grigioni (AFG), 15 gennaio 2014;

  • Ufficio dell'energia e dei trasporti (UEnTr), 3 marzo/23 luglio 2014;

  • Ufficio per la natura e l’ambiente (UNA), 20 agosto 2013/24 giugno 2014/30 ottobre 2015. Conformemente alle direttive del diritto federale, anche l'Ufficio federale dell'energia (UFE) e l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) prendevano posizione in merito al progetto il 20 aprile 2012 risp. l'8 febbraio/27 maggio 2014. 9.Con decisione 6 settembre 2016, comunicata il 19 settembre 2016, il Governo approvava con modifiche la concessione dei diritti d’acqua rilasciata dal Comune di O.1., rilasciava le necessarie autorizzazioni, poneva diverse condizioni e respingeva le opposizioni per quanto non divenute prive d’oggetto. 10.Contro tale decreto il 21 ottobre 2016 il A. e B._____ (qui di seguito: ricorrenti) inoltravano ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni chiedendo, in via principale, l’annullamento della decisione impugnata. In via eventuale essi chiedevano che l'approvazione sia annullata e il caso rinviato al Governo per l’esecuzione di una procedura a due fasi giusta l’art. 52 segg. LGDA. In via subeventuale, essi postulavano che l’approvazione sia annullata e il caso rinviato al Governo per la riesamina della domanda ai sensi del ricorso e per nuova decisione nel quadro di una procedura ad una fase giusta l’art. 58 cpv. 2

  • 5 -

    LGDA, in cui venga ordinato che la domanda riesaminata contenga

    specialmente i punti e i documenti seguenti:

    1. delle indicazioni e dei piani dettagliati per l’opera di presa progettata
    2. delle indicazioni e dei piani dettagliati per la centrale progettata
    3. delle indicazioni e dei piani dettagliati per l’impianto di risalita dei pesci

    progettato

    d) delle indicazioni dettagliate sulle concrete misure compensative

    inclusa la prova che esse siano giuridicamente e finanziariamente

    assicurate

    e) una presentazione degli impatti del progetto su flora, fauna e ambiente

    rispetto allo stato naturale delle acque, non pregiudicato da altre

    centrali elettriche

    f) un calcolo corretto del Q

    347

    e una nuova definizione della quantità

    minima di deflussi residuali secondo i corretti valori e i risultati ottenuti

    giusta la lettera e) qui sopra esposta

    g) una nuova ponderazione degli interessi secondo gli artt. 33 LPAc, 3

    LPN, 3 cpv. 1 LCNP, 34 cpv. 2 LPT, 4 cpv. 2 LUFI, 55 cpv. 1 LGDA e

    39 LUFI secondo i dettagli concreti del progetto giusta le lettere a-d) e

    i risultati giusta le lettere e-f) qui sopra esposte.

    In via subsubeventuale le ricorrenti chiedevano che la procedura sia

    sospesa finché non vi sia una decisione cresciuta in giudicato del

    risanamento delle acque residuali delle H.; non sia avvenuta la riconcessione della centrale E. e un non vi sia una pianificazione

    complessiva per un ulteriore utilizzo delle piccole centrali su tutto il

    comprensorio della D._____. Infine, essi chiedevano l’effetto sospensivo

    al ricorso (che veniva concesso dal Giudice istruttore con decreto

    ordinatorio 10 novembre 2016).

    In sintesi, le ricorrenti ritengono che la domanda e la rispettiva

    documentazione inoltrata sarebbero incomplete e non avrebbero quindi

    permesso una sufficiente valutazione del progetto. Esso non avrebbe

  • 6 - dunque potuto essere approvato. Le analisi sulle ripercussioni sulla flora, sulla fauna e il paesaggio sarebbero incomplete. I calcoli sul deflusso residuale si fonderebbero su basi sbagliate. La conformazione di parti centrali del progetto (soprattutto della presa, della centrale e della rampa di risalita dei pesci) sarebbero tuttora sconosciute. Le necessarie misure compensative non sarebbero state né definite né finanziariamente assicurate. Una ponderazione degli interessi in tali circostanze non sarebbe possibile. Inoltre, mancherebbe la necessaria coordinazione con altri progetti nell’area della D., fatto che non permetterebbe di esaminare l’opportunità del progetto. Il Governo avrebbe applicato a torto la procedura ad una fase basandosi su elementi incompleti e ponderazioni sbagliate. La procedura ad una fase sarebbe arbitraria poiché tutte le ulteriori autorizzazioni non avrebbero già potute essere rilasciate con la decisione di approvazione della concessione. A torto si rinvierebbe dei punti centrali dell'approvazione sotto forma di oneri ad una concretizzazione successiva. L’imposizione di oneri nel decreto d’approvazione violerebbe i principi di coordinamento, i diritti di terzi di essere sentiti e di tutela giudiziaria. Questo modo di procedere violerebbe varie disposizioni, in particolare riguardo alla protezione del paesaggio, alla migrazione dei pesci, alla mancanza di un significato politico energetico e di un utilizzo opportuno. 11.Con prese di posizione del 13 gennaio 2017 il Comune di O.1. e la C._____ (qui di seguito: convenuto 2 e convenuta) nonché il Governo del Cantone dei Grigioni (qui di seguito: convenuto 1) chiedevano il rigetto del ricorso. Il convenuto 1 riteneva sostanzialmente che la completata documentazione avrebbe permesso ai servizi specializzati di svolgere un esame giuridicamente sufficiente del progetto. Contrariamente all'opinione delle ricorrenti, sulla base della documentazione disponibile sarebbe stato

  • 7 - possibile svolgere tutte le necessarie ponderazioni degli interessi con un sufficiente grado di approfondimento. Nel rispetto delle direttive di legge, il Governo avrebbe perciò concluso che il progetto presentato poteva essere approvato con determinati oneri. Il convenuto 2 e la convenuta affermavano in sintesi, che nel sopralluogo del 18 giugno 2012 sarebbero state fissate le indagini e verifiche supplementari da svolgere da parte della convenuta. Queste sarebbero state tutte svolte (con l'eccezione della valutazione per la presa Coanda) e integrate nella perizia 2013, che completerebbe quella già allestita nel

  1. Sarebbero pertanto stati raccolti tutti gli elementi che dalle parti (incluse le ricorrenti) sarebbero stati ritenuti rilevanti. Per la questione della captazione e del canale di risalita dei pesci si sarebbe colmato la piccola lacuna con l'analisi delle conseguenze che una presa Coanda comporterebbe (doc. A del 16 dicembre 2016, inoltrato dalla convenuta nell'ambito della presente procedura). Sarebbero stati eseguiti tutti gli approfondimenti necessari, anche da parte degli Uffici cantonali competenti. Per la valutazione dei deflussi, oltre alle ordinarie verifiche, sarebbe stato allestito anche un ecobilancio complessivo che avrebbe permesso, nella perizia, di determinare nella maniera più oggettiva possibile gli impatti e quindi l'entità aritmetica del compenso. L'entità del compenso sarebbe stata determinata con un punteggio aritmetico secondo le istruzioni dei competenti Uffici cantonali sulla scorta di un metodo proposto dall’UNA. Il tutto per un impianto di piccole dimensioni per il quale la legge non prevedrebbe una formale analisi sull'impatto ambientale. 12.Con replica del 30 marzo 2017 le ricorrenti mantenevano invariati i loro petiti ricorsuali e ponevano due nuovi petiti procedurali: 1) che sia chiesta una perizia neutrale sullo stato degli spazi vitali con un deflusso naturale sulla tratta della D._____ toccata; 2) che siano chieste alle autorità
  • 8 - coinvolte delle informazioni dettagliate sulle cifre e sui calcoli sui deflussi e affluenti (p.es. Q 182 e Q 347 , quantità di deflusso al mese) utilizzati nella pendente procedura inerente al risanamento delle acque residuali della presa O.2._____ delle H._____. Le ricorrenti puntualizzavano le loro argomentazioni ricorsuali e precisavano inoltre che il rapporto inoltrato in questa procedura dalla convenuta sulla griglia Coanda sarebbe insufficiente. 13.Con dupliche del 7 risp. 14 giugno 2017 il convenuto 1 nonché il convenuto 2 e la convenuta chiedevano il rigetto delle richieste procedurali formulate nella replica delle ricorrenti e approfondivano le loro argomentazioni. 14.Sulle ulteriori argomentazioni delle parti nonché sulla decisione impugnata si ritornerà, per quanto utile ai fini di giudizio, nei considerandi che seguono. Considerando in diritto:
  1. a)Giusta l'art. 56 cpv. 3 della legge sui diritti d'acqua del Cantone dei Grigioni (LGDA; CSC 810.100) in combinato disposto con l'art. 49 cpv. 1 lit. d della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100) la decisione di approvazione della concessione può essere impugnata entro 30 giorni con ricorso al Tribunale amministrativo. Il decreto d'approvazione della concessione e del progetto "Impianto di O.1._____" del 6 settembre 2016 (protocollo n. 780) del convenuto 1 è quindi impugnabile davanti a questo Tribunale. Inoltre, è pure pacifica la legittimazione delle ricorrenti quali associazioni ambientaliste nazionali rappresentate dalle loro sezioni cantonali giusta l'art. 12 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451) in
  • 9 - unione con l'allegato dell'ordinanza che designa le organizzazioni di protezione dell'ambiente nonché di protezione della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere (ODO; RS 814.076). Non è invece data una legittimazione giusta l'art. 55 della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01), siccome il presente progetto non è soggetto all'esame dell'impatto sull'ambiente (EIA) secondo l'art. 10a cpv. 3 LPAmb in combinato disposto con il n. 21.3 dell'allegato all'ordinanza concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente (OEIA; RS 814.011). b)Il convenuto 1 ha emanato il decreto impugnato sia in lingua italiana sia in lingua tedesca. Con disposizione procedurale 16 dicembre 2016 esso ha tuttavia stabilito che la lingua del procedimento è l'italiano, per cui dinanzi a questo Tribunale ha pure presentato i propri scritti in tale lingua. Giusta l'art. 8 cpv. 2 della legge sulle lingue del Cantone dei Grigioni (LCLing; CSC 492.100) la lingua della procedura si conforma di regola alla lingua ufficiale usata nella decisione impugnata rispettivamente alla lingua ufficiale parlata dalla parte convenuta. Conformemente a questa disposizione, dal momento che l'italiano è la lingua del convenuto 2 e della convenuta ed è stato scelto quale lingua procedurale dall'istanza inferiore, la presente decisione è redatta in italiano.
  1. a)Il Tribunale amministrativo è libero di apprezzare le violazioni di diritto e l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (cfr. art. 51 cpv. 1 LGA). La sua cognizione, tuttavia, non si estende all'apprezzamento dell'inadeguatezza. Il Tribunale non può quindi sostituire la propria opinione, ritenuta più adeguata, a quella dell'istanza inferiore quando quest'ultima appare anch'essa sostenibile. Secondo la giurisprudenza, al Giudice non è dato discostarsi dalle valutazioni e dagli accertamenti degli uffici cantonali competenti, quali servizi specializzati, in merito a questioni tecnico-scientifiche eccetto che per fondati motivi (cfr. DTF 139 II 185
  • 10 - cons. 9.2, 119 Ib 254 cons. 8a). Ne discende che il Tribunale deve esaminare se le valutazioni dei servizi specializzati sugli impatti ambientali hanno valore periziale. Esso deve inoltre analizzare se sono stati vagliati accuratamente tutti gli interessi pubblici rilevanti. b)Come accennato in precedenza, il presente progetto non sottostà all'EIA. Anche in questo caso vanno comunque rispettate le prescrizioni a tutela dell'ambiente (cfr. art. 4 OEIA), senza però esigere la stesura di un rapporto sull'impatto ambientale (RIA) ai sensi dell'art. 7 segg. OEIA. Nel caso di specie, oltre alla documentazione iniziale inoltrata con istanza 28 dicembre 2011 (contenente fra i vari, una relazione tecnica e una perizia idrobiologica e naturalistica del dicembre 2011 nonché i piani del progetto) in seguito alle opposizioni e al sopralluogo effettuato in presenza anche dei funzionari dell'UCP e dell'UNA il 18 giugno 2012, in data 16 aprile 2013 la convenuta ha inoltrato, a completamento della documentazione originaria, una relazione tecnica sul progetto definitivo, una perizia idrobiologica e naturalistica (indicante gli effetti della captazione sull'ecosistema acquatico della D._____) e dei nuovi piani del progetto, tutti datati marzo 2013 (cfr. doc. 3 convenuto 1). Sulla scorta di questa documentazione il progetto è stato valutato da diversi uffici cantonali (v. sopra cifra 8 fattispecie). 3.Dal punto di vista formale, le ricorrenti sostengono, innanzitutto, che il convenuto 1 avrebbe posticipato in modo inammissibile delle regolamentazioni di punti chiave in disposizioni accessorie. a)Stando alle ricorrenti, il convenuto 1 avrebbe rilasciato un’autorizzazione senza conoscere l'estensione, la posizione e la forma dell’impianto e con ciò le ripercussioni sull’ambiente. Non sarebbero perciò nemmeno dati i requisiti per la procedura a una fase. La decisione di concessione e

  • 11 - approvazione emanato in una procedura a una fase rappresenterebbe la decisione definitiva sugli impianti. In una procedura a una fase tutti gli aspetti andrebbero vagliati in modo esaustivo. Non ci sarebbe nessuna procedura a seguire in cui giudicare punti secondari. Le questioni ambientali andrebbero chiarite in misura uguale come per gli impianti sottostanti all’EIA. Siccome il convenuto 1 avrebbe chiesto dei chiarimenti in merito ad un altro tipo di captazione, la questione della configurazione della centrale elettrica sarebbe ancora aperta e non sarebbero nemmeno definite delle misure di compensazione. Il convenuto 2 e la convenuta sono invece del parere che l’esonero dall’EIA comporterebbe una minore intensità di valutazione da parte dell’autorità di concessione. Le caratteristiche dell’impianto sarebbero state fissate nei piani approvati. La documentazione avrebbe compreso due perizie idrobiologiche e naturalistiche sugli effetti della captazione sull’ecosistema acquatico. Essa avrebbe così permesso agli uffici cantonali una valutazione completa del progetto e dei suoi effetti. Per alcuni piani sarebbero state poste delle condizioni (come avverrebbe del resto in ogni licenza edilizia) cui la convenuta si dovrà attenere. Il convenuto 1 sostiene che nella documentazione di progetto approvata sarebbero definite sia l’opera di presa sia la centrale. In tal modo sarebbe stato possibile giudicare in via definitiva le conseguenze sulla flora, sulla fauna e sul paesaggio. Ciò sarebbe avvenuto con le prese di posizione dell’UNA. Nel caso di decisioni coordinate sarebbe ammissibile trasferire l’esame e la decisione relativi a dettagli di un progetto a una procedura di autorizzazione risp. progettazione dettagliata successiva. b)Per l'approvazione di impianti idroelettrici, nel Cantone dei Grigioni è prevista, di regola, una procedura a due fasi (procedura di rilascio della concessione secondo l'art. 49 segg. LGDA seguita da una procedura di approvazione del progetto giusta l'art. 57 segg. LGDA, cfr. al riguardo

  • 12 - sentenza del Tribunale federale 1C_526(528)/2015 del 12 ottobre 2016 cons. 8.5). Se tutte le ulteriori autorizzazioni hanno già potuto essere rilasciate con la decisione di approvazione della concessione, la procedura di approvazione del progetto viene meno (procedura a una fase, art. 58 cpv. 2 LGDA). Oltre a queste due procedure previste dalla legge cantonale, la giurisprudenza permette l'applicazione di una procedura di progettazione dettagliata successiva per l'approvazione di piani dettagliati poggianti sul progetto previamente approvato (cfr. DTF 121 II 378 cons. 6b; RIVA, Wasserkraftanlagen: Anforderungen an die Vollständigkeit und Präzision des Konzessionsentscheids, in: URP 2014 p. 7 segg.). In tali procedure successive vanno tuttavia tutelati i diritti delle parti. In particolare, alle parti va concesso il diritto di essere sentiti e la decisione va emanata sotto forma di una decisione impugnabile che soddisfi i requisiti di cui all'art. 34 segg. della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; cfr. DTF 121 II 378 cons. 6c, RIVA, op. cit., p. 25 seg.).

  1. a)Il primo punto regolato dal convenuto 1 in una disposizione accessoria, contestato dalle ricorrenti, riguarda l'opera di presa. Il progetto in esame presenta una captazione con una traversa sul fiume in calcestruzzo rivestita in pietra ed una presa d'entrata laterale. Alla cifra 4.2.1 lemma 4 del dispositivo della decisione impugnata il convenuto 1 ha disposto quanto segue: "La captazione d'acqua deve essere progettata nel dettaglio con l'UCP prima dell'inizio dei lavori e realizzata di conseguenza. Nell'esame delle possibili varianti di attuazione va considerata anche una captazione con griglia Coanda." A differenza di sbarramenti con presa laterale, una griglia di tipo Coanda, posizionata sul letto del fiume al posto dello sbarramento, cattura l'acqua mentre scorre in superficie deviandola al suo interno (cfr. doc. A convenuta).
  • 13 - b)Nel proprio ricorso le ricorrenti sottolineano che, stando al protocollo del sopralluogo del 18 giugno 2012, la convenuta avrebbe dovuto elaborare delle soluzioni alternative per l’opera di presa. La captazione secondo la documentazione del progetto trascurerebbe gli aspetti della migrazione dei pesci (così come richiesta dall’art. 8 della legge federale sulla pesca [LFSP; 923.0]) e del trasporto degli organismi bentonici (organismi acquatici che vivono in stretto contatto con il fondo). L’UNA e l’UCP nelle loro prese di posizione avrebbero chiesto più volte la valutazione di una griglia Coanda, ma ciò non sarebbe avvenuto. Oltre alla presa stessa, le ricorrenti criticano che non si saprebbe se il canale di risalita per i pesci possa funzionare e come esso debba essere modellato. Le ricorrenti asseriscono che al momento dell’approvazione del progetto sarebbero mancati i piani per le strutture di risalita, un’analisi delle correnti (velocità e andamento, entrata e uscita dei flussi d’acqua) in rapporto alle migrazioni (e al comportamento) delle specie mirate come pure un piano di monitoraggio dell’impianto che ne assicuri la funzionalità durante tutto il periodo di esercizio. Tale piano dovrebbe pure prevedere la necessaria quantità di acque residuali. Il tipo di presa che si intende costruire non sarebbe un punto secondario, viste le sue ripercussioni sulle disposizioni a protezione della natura, della pesca e delle acque. I dettagli della captazione dovrebbero quindi esserci già al momento dell’approvazione. L’onere alla cifra 4.2.1 del dispositivo, secondo cui la captazione deve essere progettata nel dettaglio con l’UCP prima dei lavori e realizzata di conseguenza, non rimedierebbe a questo difetto. Inoltre, a quel punto le organizzazioni non potrebbero più subentrare nella procedura e chiederne un esame giudiziario. L’approvazione andrebbe perciò annullata. Il convenuto 2 e la convenuta controbattono che dal dispositivo si rileverebbe come il canale di aggiramento per la risalita dei pesci sarebbe approvato ma prima sarebbe ancora necessario verificare se una griglia

  • 14 - Coanda non sia una soluzione migliore. Il progetto in dettaglio (ovvero i piani esecutivi che ordinariamente si allestirebbero dopo il rilascio di una licenza di costruzione) andrebbe eseguito con l’UCP. Non sarebbe quindi corretta l’affermazione delle ricorrenti secondo cui il tipo di presa (e relativo canale di risalita dei pesci) non sarebbe definito. Per suffragare come la scelta della presa e scala di risalita dei pesci proposta con il progetto sarebbe la migliore, la convenuta fa riferimento al rapporto del 16 dicembre 2016 (doc. A convenuta, inoltrato per la prima volta in questa procedura e quindi non contenuto nell’incarto di concessione). Il convenuto 1 sostiene che con la decisione si sarebbe posto, in particolare, l’onere di installare una griglia d’ingresso orizzontale (e non verticale) allo scopo di migliorare la protezione dei pesci. Il funzionamento della restituzione del deflusso residuale risulterebbe dai piani e sarebbe descritto nella relazione tecnica. I piani illustrerebbero altresì le paratoie di spurgo e la relazione tecnica ne descriverebbe il funzionamento. Ciò permetterebbe anche di valutare il trasporto solido di fondo. L’UNA avrebbe definito degli oneri a garanzia del trasporto solido di fondo, inseriti nel decreto d’approvazione. L’opera di presa sarebbe quindi definita in misura sufficiente. Inoltre, sarebbe definito il tipo base di rampa di risalita dei pesci. Negli interessi della pesca, alla convenuta sarebbero stati imposti ampi obblighi. Sarebbe stato deciso che per un periodo di due anni debba esserci un monitoraggio e che, se il sistema di risalita non funzionasse, si dovrà procedere ad adeguamenti. Il progetto sarebbe concreto abbastanza per essere approvato. Una situazione eccezionale sarebbe data solo per la griglia Coanda. Tuttavia, non sarebbe stata richiesta la posa di una griglia Coanda bensì soltanto l’esame di una tale possibilità. Alle allegazioni dei convenuti, le ricorrenti rispondono in sede di replica anzitutto che la procedura di approvazione sarebbe stata viziata siccome i soggetti toccati dal progetto non avrebbero avuto modo di esprimersi sul

  • 15 - rapporto (allegato A, inoltrato nella presente procedura dalla convenuta). Le ricorrenti criticano poi detto rapporto eccependo in particolare come in esso si affermi che il salto della D._____ impedisca l’installazione di una griglia Coanda. Inoltre, non corrisponderebbe al vero che la griglia Coanda provocherebbe un intasamento di materiale. Un grosso vantaggio della griglia Coanda sarebbe proprio quello della facile manutenzione. Il trasporto dei sedimenti avrebbe in più l’effetto positivo che la sabbia rimarrebbe a disposizione per la riproduzione dei pesci. Il produttore L._____ costruirebbe griglie Coanda con capacità fino a 500 l/s.m. Con una Coanda sussisterebbe poi un minor pericolo di danneggiamento della fauna acquatica. Calcolando il risparmio guadagnato sul dispendio per la pulizia di prese convenzionali, la presa Coanda non arrecherebbe una perdita di efficienza energetica all'impianto. Le ricorrenti giungono alla conclusione che, in ogni caso, si sarebbe dovuto ponderare i vantaggi ecologici di una griglia Coanda, della redditività dell’impianto e degli aspetti paesaggistici, cosa che invece non sarebbe stata fatta. Se a seguito dei chiarimenti richiesti nella decisione si giungesse alla conclusione che occorrerebbe costruire un nuovo tipo di captazione, ciò non sarebbe più incluso nella decisione. I corrispettivi piani e i calcoli sulle ripercussioni sull’ambiente andrebbero prima di tutto nuovamente realizzati e in seguito andrebbe rilasciata una nuova approvazione. In sede di duplica il convenuto 2 e la convenuta precisano che a causa dell'eccessiva larghezza della presa sarebbe impossibile installare una griglia Coanda. Lo studio tecnico incaricato della progettazione avrebbe richiesto al produttore indicato dalle ricorrenti delle informazioni sulle griglie Coanda: Secondo la documentazione ricevuta sull’impianto di L._____, la griglia Coanda di tipo K (con distanza tra i profili di 2 mm e capacità di 500 l/s.m.) avrebbe solamente carattere sperimentale. Non ci sarebbero risultati in merito. La perizia ordinata dal Cantone dei Grigioni per la verifica del buon funzionamento sarebbe ancora in corso. Lo stato

  • 16 - attuale della tecnica escluderebbe perciò la possibilità di posare una griglia Coanda in questo caso. La convenuta sarebbe tuttavia disposta a valutare l’installazione di tale presa, qualora essa sarebbe data come funzionale. Inoltre, essi esplicano come la presentazione tecnica fatta dalle ricorrenti in merito al bilancio energetico non sarebbe corretta. Il convenuto 1 segnala in sede di duplica che il quesito se la tipologia di presa scelta sia la variante migliore rispetto alla griglia Coanda, come risulterebbe dal rapporto del convenuto, dovrà ancora essere valutato in via definitiva con l’autorità specializzata. c)Nella propria presa di posizione del 26 giugno 2013 (doc. 10 convenuto 1), comunicata a seguito della documentazione rielaborata inoltrata dalla convenuta, l'UCP esprimeva il suo disappunto sugli aspetti trascurati da parte della convenuta in merito alla migrazione (in discesa) dei pesci e al trasporto degli organismi bentonici. Esso era del parere che con la captazione prevista questi aspetti non verrebbero tenuti sufficientemente in considerazione. Come è stato poi disposto dal convenuto 1 (cfr. cifra 4.2.1 lemma 4 dispositivo), l'UCP e in seguito anche l'UNA (cfr. doc. 13 convenuto 1) chiedevano di esaminare l'installazione di una griglia Coanda. L'UCP e l'UNA tuttavia, non hanno ritenuto necessaria a priori l'installazione di una griglia Coanda, né tantomeno hanno scartato categoricamente la captazione prevista dalla convenuta. Il convenuto 1 ha quindi agito conformemente alle incontestabili indicazioni degli uffici specializzati, ordinando le summenzionate disposizioni accessorie (progettazione della captazione in dettaglio con l'UCP e considerazione di una griglia Coanda). Attraverso queste disposizioni accessorie si è provveduto, in special modo, ad assicurare l'installazione di una presa che non intralci la libera migrazione dei pesci. A protezione della fauna ittica sono stati inoltre disposti vari oneri, in particolare anche circa la garanzia della funzionalità della scala di risalita per mezzo di un apposito

  • 17 - monitoraggio (cfr. p.to 4.2.1 p. 49 decisione impugnata). Il funzionamento del deflusso residuale risulta dai piani e dalla relazione tecnica (cfr. doc. 3 convenuto 1) nonché dall'allegato A (inoltrato in questa procedura dalla convenuta). La portata di deflusso minimo (388 l/s, cfr. sotto al considerando 8) è garantita dalla rampa di risalita dei pesci assicurante la libera migrazione della fauna ittica. La dotazione dinamica (pari al 40 % dell'afflusso superante il deflusso minimo di 388 l/s, cfr. sotto al considerando 8) è regolata da una paratoia integrata nella traversa sul fiume. L'UNA ha poi ritenuto che attraverso l'imposizione del deflusso residuale con dotazione dinamica da esso determinato, gli spazi vitali toccati possano essere mantenuti e che per gli organismi bentonici non ci sarebbero dei cambiamenti importanti (cfr. presa di posizione del 20 agosto 2013 [doc. 13 convenuto 1]). Pertanto, l'opera di presa poteva essere approvata con i rispettivi oneri. Se nella fase successiva di progettazione in dettaglio, la realizzazione di una griglia Coanda per motivi tecnici e paesaggistici – come afferma la convenuta poggiando sul rapporto del 16 dicembre 2016 con nuovo piano sull'opera di presa annesso (doc. A convenuta) – venisse scartata, la convenuta sarà tenuta altrimenti a garantire al meglio la migrazione dei pesci. Al Tribunale non spetta la competenza di decidere se una griglia Coanda sia la variante migliore. La scelta della variante di presa dovrà ancora essere valutata in via definitiva con il servizio specializzato. In tale fase realizzativa, il progetto di captazione definitivo dovrà essere comunicato alle ricorrenti, di modo che esse possano esprimersi in merito. Inoltre, l'approvazione da parte del convenuto 1 della captazione definitiva dovrà avvenire tramite una decisione impugnabile.

  1. a)Il secondo punto regolato in una disposizione accessoria dal convenuto 1, contestato dalle ricorrenti, concerne la centralina idroelettrica. Il
  • 18 - convenuto 1 alla cifra 4.4.2 (pericoli naturali) del dispositivo della decisione impugnata ha stabilito quanto segue: "La centrale idroelettrica va realizzata dal punto di vista edilizio e dell'esercizio in considerazione della zona di pericolo 1. In questo contesto, va esaminato ed eventualmente realizzato un interramento della centrale." (lemma 1) "Se un interramento della centrale dovesse rivelarsi sproporzionato, l'architettura della centrale dovrà essere rielaborata e adeguata alla modalità di costruzione degli edifici presenti nelle immediate vicinanze." (lemma 2) "Se per la protezione della centrale fossero necessarie ulteriori misure, la relativa documentazione va inoltrata in precedenza all'UNA. Queste misure non devono limitare le funzioni naturali ed ecologiche del corso d'acqua." (lemma 3) b)Le ricorrenti lamentano che anche riguardo alla centrale non si saprebbero le dimensioni e la forma; inoltre non sarebbero state prese le misure concrete a protezione della centrale (zona di pericolo 1). Il convenuto 2 e la convenuta fanno valere che il piano presentato corrisponderebbe allo standard necessario per le licenze edilizie. Stando alle condizioni poste, se fossero necessarie ulteriori misure la documentazione andrebbe nuovamente inoltrata all’UNA. Ciò non significherebbe che le dimensioni della costruzione non siano definite. Dal profilo estetico, la costruzione terrebbe già conto del paesaggio circostante. Il piano sarebbe stato allestito da un consulente architettonico (arch. M._____ che agirebbe da specialista per l’inserimento di costruzioni nel paesaggio). La centrale non sarebbe nel perimetro della zona di protezione del paesaggio. Le ricorrenti sostengono che, dopo la frana avvenuta il _____, l’ubicazione della centrale sarebbe da rivalutare. Visto che gli oneri disposti potrebbero avere ripercussioni rilevanti su ubicazione e nuove misure di protezione, non sarebbe potuto essere concessa la licenza edilizia. Così facendo verrebbero calpestati i diritti delle ricorrenti. Il convenuto 2 e la convenuta precisano che se la costruzione necessitasse di ulteriori adeguamenti, questi saranno di natura

  • 19 - secondaria. Fra l’altro, essa sostiene che dopo la frana, dovrà essere ricostruita la cabina elettrica della E._____, la quale avrà un impatto maggiore di quello della centrale in discussione. c)La conformazione della centralina idroelettrica si evince chiaramente dai piani inoltrati. Secondo i (nuovi) piani (doc. 3 convenuto 1) la centralina verrebbe in parte interrata. Il funzionario dell'UFP nell'e-mail del 21 giugno 2016 (doc. 7 convenuto 1) ha proposto come soluzione l'interramento della centralina per far fronte alla zona di pericolo 1 in cui essa verrebbe ubicata. L'UNA dal canto suo, ha criticato la realizzazione della centralina in cemento a vista, chiedendo perciò di adeguare l'aspetto della centralina alla tipologia di costruzione degli edifici circostanti (cfr. presa di posizione del 20 agosto 2013, doc. 13 convenuto 1). Con l'onere di interramento della centralina posto nella decisione impugnata, e in caso di impossibilità, di adeguamento della sua architettura alla modalità di costruzione degli edifici presenti nelle immediate vicinanze (cfr. p.to 4.3.1 in unione a 4.4.2 decisione impugnata), il convenuto 1 ha adempito ai requisiti posti dagli uffici specializzati. Nella propria presa di posizione il convenuto 1 ha spiegato come con la formulazione "interramento della centrale" si intenda rafforzare la copertura già prevista della centralina attraverso un lieve abbassamento oppure un arretramento verso la montagna della stessa. Si tratta perciò di trovare una soluzione dettagliata che garantisca al meglio la sicurezza della centralina. La regolamentazione di questo punto in una disposizione accessoria non può quindi essere contestato dalle ricorrenti. L'approvazione dei nuovi piani della centralina nella fase di progettazione in dettaglio dovrà tuttavia avvenire in ottemperanza dei diritti di parte delle ricorrenti (diritto di essere sentiti e di impugnazione). In merito all'integrazione della centralina nel paesaggio si entrerà più tardi nei considerandi che seguono.

  • 20 - d)Le ricorrenti censurano, come ulteriore critica formale, la fissazione delle misure compensative in una disposizione accessoria. Riguardo alla protezione della natura e del paesaggio alla cifra 4.3.3 della decisione in oggetto si è determinato quanto segue: "Prima dell'inizio dei lavori vanno inoltrate all'UNA altre prestazioni compensative rispetto a quelle proposte nella domanda." Le ricorrenti contestano che il convenuto 1 nella propria decisione avrebbe esso stesso affermato che al momento dell’approvazione della concessione e del progetto dovrebbero assolutamente essere note le prestazioni compensative, affinché il progetto possa essere autorizzato. La convenuta dovrebbe perciò presentare prestazioni compensative diverse rispetto a quelle proposte. La posticipazione delle disposizioni sulle misure compensative in forma di oneri nella decisione sarebbe inammissibile. A causa delle basi mancanti in merito a flora, fauna, habitat e paesaggio, attualmente non si potrebbe nemmeno analizzare quali misure compensative sarebbero adeguate. L'UCP avrebbe ritenuto che anche adottando lo scenario 4 si dovrebbe prendere in considerazione una perdita di spazio vitale fino al 50 %, cosa che sarebbe al limite. Le perdite rispetto ai deflussi naturali tenenti conto anche dei mesi estivi, risulterebbero pure più alte. Stando al convenuto 2 e alla convenuta, a norma dell’art. 18 cpv. 1 ter LPN sarebbe sufficiente che sia determinato un adeguato risarcimento; la concreta messa in opera potrebbe essere definita o determinata in seguito. Ciò che qui andrebbe definito sarebbe la misura oggettiva del compenso. La perizia del marzo 2013 (p. 126) procederebbe ad un calcolo esatto dei punti da compensare in base alle indicazioni dell’UNA. La proposta in essa fatta (eliminazione di un ostacolo alla migrazione della trota fario) non sarebbe stata accettata dall’UNA. Perciò nella decisione ci si riserverebbe di definirle concretamente in seguito. La perizia del 2013, allestita dapprima nel 2011 e approfondita in seguito al

  • 21 - sopralluogo del 18 giugno 2012, tratterebbe dell’idrologia, degli inventari naturalistici, delle zone di protezione, della vegetazione e della fauna e presenterebbe in dettaglio uno studio idrobiologico e gli effetti del progetto sull’ambiente. Il tutto integrato con una documentazione fotografica. L’informazione di base sarebbe quindi completa. La modellazione sarebbe stata effettuata con parametri cautelativi, nel secondo tratto di fiume (più pianeggiante e quindi più sensibile ad una diminuzione di portata). I risultati si riferirebbero dunque alla situazione meno favorevole. Inoltre il periodo più critico per la fauna ittica sarebbe quello invernale. Tuttavia, nella perizia vi sarebbero anche delle valutazioni per il periodo estivo. Il convenuto 1 sostiene che l’UNA sarebbe partito dal presupposto di un obbligo di sostituzione piuttosto modesto. Ciò considerato, si sarebbe posta la questione se non sarebbe meglio soddisfare l’obbligo di sostituzione nel quadro di una misura di sostituzione più ampia, raggiungendo un valore ecologico superiore. Il convenuto 1 avrebbe rinunciato a decidere in merito alla possibilità di una tassa di compensazione, poiché la LPN richiederebbero in linea di principio un compenso in natura. Qualora la prestazione di una misura sostitutiva non dovesse essere possibile, si dovrebbe disporre il versamento di un contributo nel fondo per le misure sostitutive. Ciò avverrebbe in una procedura di approvazione con esposizione pubblica e salvaguardando i diritti delle parti. In tale contesto si dovrebbe esaminare se l’obbligo di sostituzione possa essere associato a un obbligo in relazione ad un’altra misura sostitutiva. Altrimenti bisognerebbe stabilire l’importo da versare. Nel presente caso sarebbe dunque stato dimostrato che l'obbligo di sostituzione richiesto avrebbe potuto in ogni caso essere soddisfatto in misura giuridicamente sufficiente. Dato che, tuttavia, la misura prevista nel progetto non avrebbe potuto essere computata, su richiesta dell'UNA sarebbe stata posta alla richiedente la condizione secondo cui, prima

  • 22 - dell'inizio dei lavori di costruzione, essa debba presentare una corrispondente proposta di misure. Le ricorrenti rispondono che l’opinione delle controparti e la prassi del Cantone, di rinviare la garanzia di concrete misure compensative a posteriori, contravverrebbe alla prassi del Tribunale federale. Le concrete misure compensative dovrebbero essere date al momento del rilascio della licenza edilizia. Ciò a maggior ragione nel presente caso a procedura unica, poiché non ci sarebbe un'altra procedura in cui giudicare le misure (che le organizzazioni potrebbero impugnare). L’intervento nelle acque quasi intatte della D._____ andrebbe compensato perlomeno con misure sulle acque stesse. L’art. 19 della legge cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio (LCNP; CSC 496.000) violerebbe l’art. 18 cpv. 1 ter LPN poiché, secondo la prassi federale, la perdita di un habitat andrebbe compensata con una misura concreta, con la stessa funzione ecologica e possibilmente nello stesso spazio vitale. Un fondo in cui si versano dei contributi non soddisferebbe i requisiti posti dalla legge e giurisprudenza. Varrebbe il principio del "chi inquina paga" (Verursacherprinzip): chi è responsabile non dovrebbe soltanto pagare le misure compensative bensì eseguirle. In sede di duplica, il convenuto 2 e la convenuta fanno valere che nel caso concreto si sarebbe richiesto la prestazione di una misura compensativa. Solo se essa non sarà possibile si procederà con il versamento nel fondo per le misure sostitutive. Determinate sarebbe solo la questione su quale sia il valore ecologico della misura che dovrebbe essere disposta. La misura posta nella domanda della convenuta (eliminazione dell’ostacolo per la risalita della trota fario) avrebbe restituito al fiume un valore ecologico maggiore di quello attuale. L’UNA avrebbe respinto tale intervento. Sulla tratta in questione sarebbe tuttavia difficile ipotizzare delle misure compensative poiché la valle sarebbe molto stretta e il fianco destro del fiume pregiudicato dalle deponie. A causa del

  • 23 - paesaggio già pregiudicato, delle misure compensative avrebbero un effetto limitato e perciò non avrebbero senso. Per questo si sarebbe rinviata la valutazione delle misure, da effettuare con gli uffici cantonali. Anche il convenuto 1 sottolinea che la questione dell’ammissibilità del versamento nel fondo per le misure compensative nel presente caso non si porrebbe. Nella decisione sarebbe stato ribadito l’obbligo di compensazione in natura da presentare all’UNA prima dell’inizio dei lavori. e)In materia di protezione della natura e del paesaggio l’art. 18 cpv. 1 ter LPN stabilisce che, se tenuto conto di tutti gli interessi, non è possibile evitare che gli interventi tecnici pregiudichino biotopi degni di protezione, chi opera l'intervento prende misure speciali onde assicurarne la migliore protezione possibile, il ripristino o una sostituzione confacente. L'art. 18 LCNP prescrive che per interventi in oggetti da proteggere per i quali è necessaria una compensazione, questa va di principio prestata in natura (cpv. 1). L'entità dell'obbligo di compensazione si conforma alla vulnerabilità e alla rarità del biotopo interessato, nonché all'intensità dell'intervento (cpv. 2). Giusta l’art. 19 LCNP se per chi opera l'intervento non è possibile prestare provvedimenti di compensazione in natura, o ciò non può essere preteso, questi verrà obbligato dall'autorità competente a versare una tassa di compensazione (cpv. 1). I ricavi risultanti dalle tasse di compensazione vanno riservati completamente a provvedimenti di valorizzazione di oggetti da proteggere (cpv. 3). f)In discussione stanno le misure di compensazione in merito alla natura e il paesaggio giusta la LPN. Riguardo a tali misure compensative, nella sentenza impugnata il convenuto 1 ha considerato, da un lato, che le prestazioni compensative al momento dell'approvazione della concessione e del progetto dovrebbero essere assolutamente note,

  • 24 - affinché il corrispondente progetto possa essere autorizzato (p. 36 p.to 7.2 [vale ugualmente per la versione in tedesco]). Dall'altro, esso ha deciso di inserire nella decisione impugnata la condizione alla convenuta di presentare all'UNA adeguate misure compensative prima dell'inizio dei lavori (cfr. p.to 4.3.3 dispositivo). Concordando con le allegazioni delle ricorrenti, bisogna riconoscere che queste considerazioni del convenuto 1 sono in effetti contradditorie. L'obbligo di definizione (e non soltanto di garanzia) delle misure di compensazione al momento del rilascio della licenza edilizia, addotto dal convenuto 1, deriva dalla relativa giurisprudenza (cfr. p.es. la sentenza del Tribunale federale 1C_346/2014 cons. 4.4). Nella citata sentenza, menzionata anche dalle ricorrenti, si evidenzia che un compenso dovrebbe essere eseguito possibilmente nello stesso luogo e che la misura compensativa dovrebbe avere la stessa funzione ecologica dell’oggetto pregiudicato. Il Tribunale federale afferma tuttavia anche che, l’autorità avrebbe un margine di apprezzamento elevato sulla questione su come le misure compensative debbano essere sviluppate (cfr. sentenza del Tribunale federale 1C_346/2014 del 26 ottobre 2016 cons. 4.5.2). Nel caso concreto, l'UNA non ha ritenuto opportuna la misura compensativa proposta dalla convenuta (rimozione di un ostacolo alla migrazione delle trote fario del valore stimato di fr. 46'635.--, cfr. p. 127 della perizia idrobiologica e naturalistica del marzo 2013 [doc. 3 convenuto 1]). Di conseguenza, esso chiedeva da un lato, come poi decretato dal convenuto 1, che prima dell'inizio dei lavori gli si sarebbero dovute presentare altre misure compensative. Dall'altro, esso affermava che (alternativamente) si sarebbe anche potuto pagare una tassa nel fondo delle misure compensative (cfr. presa di posizione del 20 agosto 2013 [doc. 13 convenuto 1 p. 6]). L'UNA non ha elencato nessuna proposta di misure di compensazione. Ciò a conferma delle affermazioni della convenuta circa la difficoltà di ipotizzare delle misure compensative per la tratta in

  • 25 - questione. Tanto più che l'UNA in alternativa ha esplicitamente consigliato il pagamento di una rispettiva tassa nel fondo per le misure compensative. La possibilità di versare una tassa fissata nell'art. 19 LCNP, in circostanze in cui, come dice il testo legale stesso, non è possibile prestare provvedimenti di compensazione in natura, è una soluzione più che auspicabile. Tale soluzione, a differenza di quanto asserito dalle ricorrenti, non contrasta con la LPN, poiché l'art. 18 cpv. 1 LPN oltre a misure volte a proteggere l'oggetto toccato o miranti al suo ripristino, prevede la possibilità di attuare una sostituzione confacente. Una sostituzione – stando al Tribunale federale (v. sopra) – non deve avvenire sempre nello stesso luogo, bensì soltanto nel limite del possibile. Eccezionalmente, una compensazione può quindi essere attuata altrove. A tal proposito, la predisposizione di un apposito fondo appare sensata. Nel caso di specie, viste le evidenti difficoltà a designare delle concrete misure compensative, il convenuto 1 avrebbe perciò anche potuto chiedere il versamento di un contributo in detto fondo, come è stato consigliato pure dall'UNA alternativamente alle misure di compenso concrete. Il convenuto 1 ha però optato per un'imposizione in natura delle misure compensative, posticipando la loro concretizzazione da parte della convenuta in collaborazione con l'UNA alla fase di progettazione di dettaglio successiva, soluzione che, viste le peculiarità del caso in questione, non appare illegittima. Tuttavia, nella fase successiva in cui la convenuta presenterà all'UNA eventuali (nuove) misure compensative oppure l'impossibilità delle stesse, occorrerà rispettare i diritti di parte delle ricorrenti, concedendogli il diritto di essere sentiti e di impugnazione della rispettiva decisione sulle misure compensative da intraprendere. Per queste ragioni, va concluso che la regolamentazione da parte del convenuto 1 in disposizioni accessorie dei punti censurati dalle ricorrenti e discussi sopra, non può essere contestata. Ciò a condizione che alle

  • 26 - ricorrenti siano garantiti i propri diritti di parte nella fase successiva di approvazione in dettaglio. 6.Dal punto di vista materiale, le ricorrenti sollevano diverse eccezioni riguardo a carenze e errate valutazioni nella sentenza impugnata. Dapprima, si entrerà nel merito della censura circa la mancanza di uno sfruttamento razionale (art. 5 della legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche [LUFI; RS 721.80]); art. 29 cpv. 1 LGDA e art. 13 dell'ordinanza relativa alla legge sui diritti d'acqua del Cantone dei Grigioni [OGDA; CSC 810.110]). a)Le ricorrenti sostengono che con una dotazione pari a 7.33 GWh, senza generare energia d’accumulazione e con una produzione prevalentemente in estate, in cui gli eccessi di energia dovrebbero essere venduti all’estero a prezzi stracciati, non flessibile e inadatta al mercato, la centrale in questione avrebbe un’importanza non di certo regionale ma meramente locale. Il rilascio della concessione non sarebbe quindi di interesse pubblico. Stando alle indicazioni dell’UFAM del 2011 ("Empfehlungen zur Erarbeitung von kantonalen Schutz- und Nutzungsstrategien im Bereich Kleinwasserkraftwerke") la D._____ sarebbe da qualificare di valore, posto il grado di naturalità. Qui il salto sarebbe piccolo, soprattutto in confronto alla lunghezza della tratta d’acqua residuale. Il progetto impedirebbe verosimilmente sia il prossimo risanamento giusta la LPAc sia il proseguimento razionale o un ingrandimento dell’esercizio degli impianti preesistenti più grandi e politicamente più importanti. Secondo le indicazioni dell’UFAM, la centrale finirebbe nella categoria rossa, dove la protezione delle acque avrebbe prevalenza su un suo possibile utilizzo. Anche l’UFE approverebbe il progetto soltanto a condizione di un esame di ingrandimento del progetto fino ad O.6._____, cosa che, tuttavia, si sarebbe rilevata impossibile da

  • 27 - attuare. L’interesse per piccole centrali idroelettriche sarebbe basso anche secondo la giurisprudenza e in generale l’interesse alla produzione di energie rinnovabili non avrebbe un peso maggiore della salvaguardia dell’ambiente. Per valutare la redditività della centrale di O.1._____ mancherebbero i dati. Fintanto che non si sarebbe a conoscenza del tipo di presa e delle misure compensative non si saprebbe p.es. l’ammontare dei costi di investimento. Data l’ubicazione in zona di pericolo sarebbero da prevedere elevati rischi finanziari. La centrale di O.1._____ non produrrebbe in modo flessibile e il rapporto tra produzione energetica estiva e invernale sarebbe sfavorevole. Essa sarebbe redditizia soltanto con i contributi RIC (rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica) e premessi dei tassi di interesse molto bassi. L’offerta delle centrali elettriche nei Grigioni supererebbe già oggi l’obiettivo di espansione dell’energia idroelettrica di 135 GWh fissato nella strategia energetica 2050 della Confederazione. Il rinvio al rispettivo rapporto nella decisione impugnata non giustificherebbe la costruzione della centrale di O.1., visto che essa non sarebbe necessaria per il raggiungimento degli obiettivi politici-economici. Il convenuto 2 e la convenuta controbattono che la centralina in esame coprirebbe il fabbisogno di 2'400 economie domestiche, ovvero 8'540 abitanti e quindi potrebbe coprire il fabbisogno di tutta la Regione (che conterebbe 8'310 abitanti). Se ne dovrebbe concludere che l’opera avrebbe un significato politico energetico di rilevanza perlomeno regionale. L’elettricità prodotta sarebbe immessa in una rete. Essa potrebbe così essere utilizzata per il pompaggio in un altro impianto di accumulazione, di modo che l’obiettivo di stoccaggio di energia sarebbe raggiunto. In secondo luogo, la centralina si troverebbe nelle vicinanze dell’impianto della E., la quale potrebbe accumulare energia. La E._____ potrà perciò rinunciare a produrre per taluni periodi lasciando utilizzare l’energia della convenuta. Infine, a causa dell’innalzamento delle

  • 28 - temperature, sul mercato, sovente l’energia estiva sarebbe pregiata tanto quanto quella invernale. Le tesi delle ricorrenti sarebbero poi contraddittorie: Quando si tratta di ponderare il valore ecologico esse parlerebbero di acque intatte di alto valore ecomorfologico; quando ci si riferisce ai deflussi, essi affermerebbero che il tratto di fiume sarebbe già gravato da un prelievo e quindi già patirebbe una carenza d’acqua. La popolazione dei pesci, stando alle affermazioni del guardiapesca espresse durante il sopralluogo del 18 giugno 2012, non sarebbe di valore e non sarebbe autosufficiente. L’interesse pubblico, oggi, andrebbe valutato alla luce della strategia energetica 2050 del Consiglio federale, prevedente l’abbandono progressivo delle centrali nucleari. In questo contesto vi sarebbe un aumento del fabbisogno di energia rinnovabile e l’interesse pubblico per questo approvvigionamento assumerebbe una connotazione diversa da quella del 2012, dove uno dei pilastri della produzione energetica nazionale sarebbe stata l’energia nucleare. La redditività sarebbe stata dimostrata. Si potrebbe partire dal presupposto che il finanziamento sarà possibile ad un tasso massimo per i primi 15 anni dell’1.5-2 %. Il convenuto fa riferimento all’art. 5 LUFI e 13 lett. B OGDA. Stando al convenuto, nella posizione scelta il potenziale verrebbe sfruttato in maniera ottimale. La centrale soddisferebbe i requisiti posti a uno sfruttamento razionale. La strategia energetica della Confederazione attribuirebbe grande importanza alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e in particolare dalla forza idrica. Il Governo e il Gran Consiglio avrebbero definito in modo corrispondente l'orientamento strategico per i Grigioni, secondo il quale i potenziali di produzione della forza idrica e delle nuove energie rinnovabili dovrebbero essere sfruttate in maniera sostenibile e ottimale (cfr. messaggio del Governo del 5 giugno 2012 concernente il Rapporto sulla politica in materia di elettricità del Cantone dei Grigioni, quaderno n. 6/2012-2013, pag. 124). In tale

  • 29 - contesto, il potenziale di incremento riguardo a mini-centrali idroelettriche sarebbe stato stimato a 135 GWh. Tenendo conto delle centrali entrate in funzione dal rapporto sull'elettricità risalente al 2012 e attualmente in fase di realizzazione, secondo i rilevamenti effettuati dall'UEnTr, con le mini- centrali idroelettriche vengono prodotti 87 GWh e l'obiettivo sarebbe raggiunto in misura del 64 % circa. Il valore raggiunto dalle grandi centrali idroelettriche si attesterebbe a un livello nettamente inferiore, risultando più basso di quasi il 10 per cento. La stima non potrebbe comunque essere considerata come valore massimo. b)In accordo con le argomentazioni dei convenuti e le prese di posizione dell'UFE del 20 aprile 2012 (doc. 14 convenuto 1) nonché dell'UEnTr del 3 marzo/23 luglio 2014 (doc. 12 convenuto 1), giudicanti opportuno il progetto in questione dal punto di vista energetico-politico, va confermato uno sfruttamento razionale della forza idrica. Ciò a maggior ragione, dopo l'accoglimento il 21 maggio 2017 della nuova legge sull’energia. Le nuove disposizioni di legge, entranti in vigore presumibilmente all'inizio del 2018, fra l'altro, serviranno infatti a promuovere le energie rinnovabili. Inoltre, verrà vietata la costruzione di nuove centrali nucleari. In tale ottica, la censura delle ricorrenti della mancante razionalità del progetto va respinta. 7.Le ricorrenti censurano inoltre la mancanza di una pianificazione complessiva dello sfruttamento della forza idrica in Val O.3._____ e quindi anche la mancanza di coordinamento con ulteriori progetti nonché una possibile nuova concessione a favore della H._____ (i cui diritti di sfruttamento si estinguono negli anni tra il 2041 e il 2043) e una nuova concessione a favore della E._____ (la cui concessione si estingue nel 2028).

  • 30 - a)Le ricorrenti sostengono che senza un piano strategico generale per tutta la Val O.3._____ che consideri gli impianti delle H._____ e della E._____ – i quali avrebbero un’importanza economica e politica-energetica maggiore – non potrebbe essere valutato se l’utilizzo delle acque sia razionale giusta l’art. 4 cpv. 2 LUFI. Questo sarebbe stato asserito anche dall’UNA nella presa di posizione del 24 agosto 2013. L’obbligo di coordinamento risulterebbe dagli artt. 73 e 76 cpv. 1 della costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost.; RS 101), 2 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1), 46 cpv. 1 dell'ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc; RS 814.201) e soprattutto 4 cpv. 2 LUFI. Il convenuto 2 si sarebbe rifiutato di partecipare ad una procedura di coordinamento prevista in Val O.3.. Il convenuto 2 e la convenuta sostengono che l’impianto della E. sarebbe situato a valle e il risanamento sarebbe stato regolato con decisione passata in giudicato per cui non sarebbe dato nessun elemento che imponga un coordinamento. Per la concessione delle H._____ O.2._____ sarebbe imminente una decisione di risanamento. Una procedura di coordinamento su tutto il bacino imbrifero della E._____ avrebbe poco senso. Semmai occorrerebbe includere anche il bacino della 0.4., in cui la presa di O.2. devierebbe le acque. Il convenuto 2 avrebbe dichiarato di non voler aderire per questo progetto alla procedura di coordinamento per la Val O.3._____ perché la relativa procedura sarebbe già stata votata e accettata. In ogni caso, andrebbe ricordato che la sovranità sulle acque spetterebbe ai comuni. Anche il convenuto 1 sottolinea che il diritto di disporre della forza idrica spetterebbe ai comuni. Il Cantone non potrebbe forzare i comuni ad accettare piani per lo sfruttamento della forza idrica. Il potenziale della D._____ verrebbe già oggi sfruttato a monte e a valle della prevista centrale da impianti elettrici autonomi. La centrale in questione perciò non ostacolerebbe gli sfruttamenti già oggi in funzione. Parimenti, anche un

  • 31 - coordinamento con il risanamento dei deflussi residuali della presa di O.2._____ delle H._____ non sarebbe necessario, dati i numerosi affluenti laterali aggiuntivi a valle della captazione di O.2._____ per cui il previsto prelievo a O.1._____ non potrebbe arrecare pregiudizi alle attività di risanamento della presa di O.2.. Le ricorrenti rispondono che il convenuto 1 avrebbe considerato l’influenza della centrale di O.2. soltanto per quanto riguarda i deflussi residuali. Esso avrebbe però tralasciato gli aspetti di pianificazione e di protezione della natura. Tale influenza non sarebbe nemmeno conosciuta ad oggi, vista la mancanza di una decisione di risanamento. Nel caso di specie si vorrebbe utilizzare una tratta di un corso residuale già concessionata. Proprio per questo sarebbe necessaria una coordinazione. La concessione di O.2._____ verrà verosimilmente prolungata. Il progetto di specie potrebbe allora ostruire un progetto di ampliamento di O.2._____ che sarebbe più efficiente e potrebbe fornire più energia di picco. Il convenuto 2 avrebbe dovuto partecipare ad una coordinazione, malgrado la concessione sia già stata decisa. Per via dell’ubicazione della centrale di O.1._____ all’interno della tratta residuale della centrale di O.2._____ si imporrebbe una visione globale degli impatti sull’ambiente. Potrebbe darsi che la precisa quantità di acqua residuale proveniente da O.2._____ non sia centrale visti gli ulteriori affluenti laterali. Ma una coordinazione sarebbe centrale per il risanamento della centrale di O.2.. La dotazione potrebbe avvenire sia nella D. che nella N._____. Per sapere quale variante sia la migliore dal punto di vista ambientale si dovrebbe essere a conoscenza di cosa accadrà sulle rispettive tratte d’acqua residuale. Il convenuto 2 e la convenuta specificano che non si imporrebbe una coordinazione, dato che sulla rispettiva tratta di fiume non sarebbe stata decretata una zona di protezione del paesaggio. Neppure a livello regionale e cantonale ci sarebbero degli elementi definiti di protezione. Il

  • 32 - progetto previsto non comprometterebbe le altre utilizzazioni possibili. Lo sfruttamento dell’acqua avverrebbe a ridosso della diga di O.1., per tutta la rimanente tratta della D. a risalire rimarrebbero oltre 14.3 km nello stesso stato. A mente del convenuto 1, il Tribunale federale non riterrebbe che sussista un obbligo di coordinamento con tutti i risanamenti previsti. Lo avrebbe solo richiesto nel caso concreto concernente la Val P.. Nel caso di specie, tuttavia, la captazione delle H. si troverebbe 10 km più a monte della captazione in questione. Questo lungo tratto tra le due prese d’acqua presenterebbe un bacino imbrifero ampio. Visti gli affluenti laterali, un’eventuale dotazione presso la captazione di O.2._____ risulterebbe irrilevante ai fini della valutazione della situazione nella tratta di deflussi residuali dell’impianto in questione. b)Il giudizio da parte del convenuto 1, secondo cui la presente opera non debba essere coordinata con altri impianti esistenti (della E._____ e delle H.) risp. con le misure di risanamento (della presa di O.2. delle H.), non può essere contestato. Come giustamente asserito dai convenuti, la sovranità sui corsi d'acqua e il derivante diritto di disporre della loro forza idrica spetta ai comuni (art. 2 cpv. 1 LUFI in unione con l'art. 7 LGDA). Il Cantone può interferire in detta sovranità solo in casi eccezionali (cfr. art. 12 LGDA) e non dispone pianificazioni di utilizzazione, ma si limita a verificare il rispetto delle prescrizioni di legge nell'ambito della procedura di approvazione in seguito al rilascio di una concessione di diritti d'acqua da parte di un comune. Nel quadro dell'esame di approvazione non si è imposto un coordinamento con gli ulteriori sfruttamenti della D.. Gli impianti elettrici a monte (presa di O.2._____ delle H.) e a valle (lago artificiale di O.1., presa della E._____) di quello previsto sfruttano la forza elettrica in modo autonomo, per cui uno sfruttamento razionale del progetto non è messo in

  • 33 - discussione da possibili potenziali di sfruttamento degli impianti circostanti (cfr. art. 13 lett. b OGDA). Anche la verifica dei deflussi residuali non ha comportato un coordinamento con il risanamento (ancora in corso) della presa di O.2., considerati gli affluenti laterali a valle della suddetta captazione distante – stando alle indubitabili affermazioni dei convenuti – oltre 10 km da quella prevista nonché il fatto che, per la valutazione della conformità legale ai fini di un nuovo prelievo d'acqua, risultano comunque rilevanti le condizioni di deflusso naturale. Un ricorso agli atti della procedura di risanamento dei deflussi residuali di O.2. non appare dunque opportuno. Infine, la presente fattispecie si differenzia da quella oggetto della sentenza del Tribunale federale 1C_528/2015 del 12 ottobre 2016 (pubblicata in DTF 142 II 517), in cui il Tribunale federale ha preteso un coordinamento con il risanamento degli impianti esistenti della medesima concessionaria richiedente una concessione complementare sottostante all'EIA. Detta sentenza è quindi irrilevante per il caso in questione. La censura delle ricorrenti circa la mancanza di una pianificazione complessiva per lo sfruttamento idrico in Val O.3._____ va dunque respinta. 8.Qui di seguito viene esaminata la censura riguardo alla determinazione incorretta dei deflussi residuali. a/aa)La verifica dei deflussi residuali minimi idonei avviene in diverse fasi. In una prima fase, partendo dalla portata Q 347 , vanno determinati i deflussi residuali minimi da rispettare conformemente alle direttive dell'art. 31 cpv. 1 LPAc. Il Q 347 rispecchia la portata, determinata su un periodo di dieci anni, che è raggiunta o superata in media durante 347 giorni all'anno e non è sensibilmente influenzata né da sbarramenti, né da prelievi, né da apporti d'acqua (art. 4 lett. h LPAc). La base per la valutazione consiste nel rapporto sui deflussi residuali da inoltrare dalla richiedente (cfr. art. 33

  • 34 - cpv. 4 LPAc). Nel caso di specie, l'UNA ha revisionato i calcoli sul deflusso residuale minimo (cfr. doc. 22 convenuto 1) effettuati dalla convenuta dapprima nella perizia idrologica e naturalistica del 2013 (doc. 3 convenuto 1) e in seguito nella presa di posizione del maggio 2015, presentata il 16 giugno 2015, in considerazione dei dati della captazione delle H._____ di O.2._____ (allegato A al doc. 21 convenuto 1). Il deflusso minimo decretato dal convenuto 1 si basa sui calcoli determinati dall'UNA. a/bb)Le ricorrenti asseriscono che nella perizia della convenuta mancherebbero dei calcoli sui deflussi naturali non pregiudicati. Essa si baserebbe soltanto sullo stato attuale della D.. Gli impatti del progetto contenuti nella perizia sarebbero di conseguenza sbagliati. Inoltre i profili, le profondità e le velocità delle correnti sarebbero stati rilevati in un giorno solo, con un deflusso di 1200 l/s, quando invece si sarebbero dovuti eseguire dei rilevamenti in 2 o 3 deflussi e momenti diversi. Il modello non rispecchierebbe lo stato della tecnica. Si sarebbero considerate soltanto 4 sezioni di soli 21.5 m e senza tecnologia all’avanguardia. L'UNA poi, avrebbe a torto calcolato dei valori separati per il Q 347 di entrambe le stazioni invece di formare la statistica del livello di magra secondo i valori giornalieri sommati. Ciò contrariamente a quan- to stabilito nelle direttive dell'UFAFP (oggi: UFAM; "Wegleitung des Bun- des BUWAL 2000: Angemessene Restwassermengen – Wie können sie bestimmt werden?", p. 84"). Il calcolo del valore di magra sarebbe stato fatto in base a metodi sbagliati per cui la quantità di deflusso minimo non potrebbe essere fissata. In caso di dubbio occorrerebbe perlomeno considerare il valore maggiore di 414 l/s. Il valore Q 347 di 938 l/s della diga di O.1. mostrerebbe come si lavorerebbe con valori diversi per posti uguali.

  • 35 - Il convenuto 2 e la convenuta controbattono che la perizia indicherebbe anche il deflusso naturale (rinvio al cap. 3.3.3 p. 13 della perizia). L’UNA, a sua volta, tenendo conto del deflusso naturale, avrebbe imposto dei correttivi e determinato esso stesso una formula per il deflusso. Il modello utilizzato nella perizia sarebbe riconosciuto scientificamente e utilizzato nella maggior parte degli studi relativi a centrali elettriche. Esso sarebbe poi stato applicato nella tratta di fiume più sensibile. I modelli utilizzati permetterebbero tutte le necessarie valutazioni grazie ad un unico rilievo. Inoltre, il calcolo del Q 347 da parte dell’UNA avrebbe valore peritale vincolante per il Tribunale. Le considerazioni che riguardano il deflusso minimo dello sbarramento idroelettrico di O.1._____ della E._____ AG sarebbero fortemente influenzate da fattori estranei ad una valutazione che concerne soltanto il fiume D._____ (i deflussi minimi di detta diga sarebbero determinati non solo dalla D._____ ma pure da un altro affluente che sfocerebbe nel lago di O.1._____, quindi a valle dell'impianto in discussione). a/cc)Per quanto sia ammesso valutarne la correttezza da parte di questo Tribunale, vista la tecnicità della materia (cfr. sopra cons. 2a), le critiche delle ricorrenti non sono atte a dimostrare un erroneo rilevamento del deflusso residuale minimo da parte dell'UNA pari a 388l/s. Come affermato dal convenuto 1, il valore determinato dall’UNA per il Q 347

rispecchia i deflussi naturali della D._____ all’altezza della prevista captazione a O.1., senza che lo sfruttamento della forza idrica da parte delle H. vi influisca. Sono stati infatti integrati i dati di afflusso delle H._____ (che convoglia l'acqua captata nel loro sistema di centrali elettriche in O.4._____.). Detto valore si fonda inoltre su valori aggiornati rilevati su 10 anni (2003-2012; cfr. presa di posizione dell'UNA del 30 ottobre 2015 [doc. 22 convenuto 1]). Vista l'attendibilità dei dati forniti dall'UNA, non è necessario visionare gli atti della procedura di

  • 36 - risanamento della captazione di O.2._____ per un confronto. La richiesta procedurale delle ricorrenti di edizione del relativo incarto va quindi rigettata. Infine, l'UNA nella propria presa di posizione del 30 ottobre 2015 (doc. 22 convenuto 1), ha sottolineato che per la salvaguardia della migrazione della fauna ittica non è tanto determinate il valore Q 347 , quanto piuttosto l'ammontare del valore della dotazione simultanea-dinamica (cfr. considerando seguente). b/aa)In una seconda fase, viene verificato se i requisiti secondo l'art. 31 cpv. 2 LPAc sono soddisfatti. Se ciò non fosse il caso, la quantità d'acqua stabilita va aumentata di conseguenza o vanno stabiliti altri provvedimenti adeguati. Rilevanti nel caso di specie sono le esigenze delle lett. c e d di detto articolo, che dispongono quanto segue: "c) i biotopi e le biocenosi rari che dipendono direttamente o indirettamente dal tipo e dalle dimensioni del corso d'acqua devono essere conservati o, se ragioni perentorie non lo permettono, sostituiti, secondo le possibilità, con altri di uguale valore; d) la profondità d'acqua necessaria alla libera migrazione dei pesci deve essere assicurata". b/bb)Le ricorrenti chiedono che, viste le diverse specie in via di pericolo, i deflussi residuali andrebbero aumentati secondo l’art. 31 cpv. 2 lett. c LPAc. Anche giusta l’art. 31 cpv. 2 lett. d LPAc dovrebbe esserci un aumento siccome lo scenario 4 non soddisferebbe i requisiti posti alla migrazione dei pesci. Inoltre, i rilevamenti sulla fauna terrestre sarebbero del tutto incompleti. Soprattutto per gli anfibi il giorno del rilevamento (28 agosto 2012) non sarebbe stato ottimale. La valutazione delle specie si fonda soprattutto su informazioni di banche dati. Riguardo al macrozoobenthos non sarebbero stati effettuati degli accertamenti approfonditi. Ciò sebbene dei metodi non specifici di ampling standard avrebbero già da soli condotto alla scoperta di specie in via d’estinzione

  • 37 - sulla lista rossa. Inoltre, nella perizia non si tematizzerebbero le ripercussioni sulla vegetazione golenale nei tratti piani e ramificati. In generale, le ripercussioni sui tipi di spazi vitali degni di protezione, le specie di piante e animali protetti giusta la OPN appendice 1-3 verrebbero valutati in maniera globale e poco seria. Non si sarebbero analizzate le aree bagnate, il livello dell’acqua, gli stati della falda freatica o altro ancora. Non si sarebbe p.es. chiarito se con la quantità di deflusso residuale proposta, i tratti d’acqua ramificati e le isole, che sarebbero fondamentali per il mantenimento della tipica vegetazione golenale, rimarrebbero intatte. Il convenuto 2 e la convenuta sostengono che la presa della convenuta si troverebbe a 13.31 km di distanza dall’impianto di O.2._____. La tratta in cui avverrebbe un prelievo sarebbe di 1.56 km. Questo sarebbe il quadro nel quale occorrerebbe valutare la situazione. I rilievi sarebbero stati effettuati nel tratto del fiume più sensibile, dove il greto fluviale sarebbe più largo. dati sulla fauna terrestre sarebbero attendibili. Nel rapporto sarebbero state integrate tutte le informazioni riportate nelle banche dati nazionali che si fonderebbero su rilievi che si estenderebbero su più anni. Sarebbe noto nella comunità scientifica che l’impatto sulla fauna terrestre di un impianto idroelettrico sarebbe molto contenuto ed estremamente difficile da dimostrare. Per progetti analoghi in altri cantoni, le associazioni ambientaliste non avrebbero mai richiesto approfondimenti sulla fauna terrestre, anche per progetti superiori a questo. Anche la censura sul grado di approfondimento dell’habitat degli anfibi sarebbe infondata. Il grado di approfondimento sarebbe quello riconosciuto per la valutazione dei progetti idroelettrici. I campionamenti terrebbero conto di diversi tipi di habitat e raccoglierebbero la maggior quantità di specie possibili. Anche per l’allestimento dell’ecobilancio secondo la prassi ordinaria non sarebbe necessario un ulteriore approfondimento. Essi infine ribadiscono come le valutazioni dell’UNA e dell’UCP sarebbero vincolanti.

  • 38 - Stando al convenuto 1, non sarebbe necessario un ulteriore aumento. Conformemente alla richiesta dei servizi specializzati, esso avrebbe disposto una dotazione che andrebbe oltre lo scenario massimo proposto (scenario 4 della convenuta), cosa che le ricorrenti, riferendosi allo scenario 4, sembrerebbero misconoscere. I servizi specializzati disporrebbero di conoscenze proprie. Segnatamente l'UCP disporrebbe di buone conoscenze sulla situazione in loco. Secondo le conclusioni dei servizi specializzati l’offerta di habitat per organismi acquatici verrebbe sì limitata, ma lo sviluppo naturale e la diffusione di tali organismi sarebbe sufficiente per mantenere una popolazione corrispondente o il popolamento preesistente delle specie. L’area di diffusione della specie di tricotteri a rischio rilevata a sud delle Alpi sarebbe riscontrabile di frequente. I servizi specializzati avrebbero perciò rinunciato a chiedere un aumento dei deflussi residuali. I deflussi residuali minimi previsti sarebbero sufficienti per tener conto dell’aspetto dell’accessibilità per i pesci. I 20 cm richiesti dall’UFAM per la D._____ rappresenterebbero un valore piuttosto elevato, siccome rispetto ad altri corsi d’acqua le trote fario nella D._____ sarebbero di dimensioni piuttosto ridotte. Pertanto l’UCP non avrebbe chiesto ulteriori condizioni. Al che le ricorrenti rispondono che proprio perché le specie toccate sarebbero diffuse soltanto ancora in determinate regioni, queste regioni avrebbero la responsabilità di mantenerle. Rilevante in questo caso sarebbe la vegetazione golenale, per le quali mancherebbero i rilevamenti. Stando al convenuto 2 e alla convenuta, le perizie idrobiologiche e naturalistiche, in particolare quella del 2013, sarebbero state allestite in applicazione dei metodi e criteri riconosciuti dall’UFAM ed utilizzati per progetti analoghi. Su richiesta delle ricorrenti sarebbero stati approfonditi, in particolare, i rilievi dei macro invertebrati che vivono nell’acqua e sarebbero stati eseguiti i rilievi sulla fauna terrestre. Occorrerebbe poi

  • 39 - considerare, oltre alle due perizie, anche tutte le conoscenze specifiche degli uffici cantonali che avrebbero permesso delle articolate valutazioni. Con i valori di deflussi residuali disposti, da un lato, sarebbe stata stabilita una base più elevata, dall’altro, con la dotazione dinamica (40 % dell'afflusso) si sarebbe ottenuto che l'entità dei deflussi residuali, fatto salvo il mese di agosto, si collochi sempre tra circa il 30 % e il 56 % dei deflussi naturali. Il convenuto 1 giustamente non avrebbe avuto motivo di discostarsi dalla valutazione fornita dalle autorità specializzate, secondo cui il descritto aumento disposto in base all'art. 31 cpv. 2 lett. c LPAc per la conservazione degli spazi vitali e delle biocenosi sarebbe sufficiente. I pareri espressi dall’UNA e dall’UCP non si fonderebbero unicamente sui rilievi contenuti nelle perizie ma anche sugli accertamenti, rilievi e statistiche che questi uffici avrebbero acquisito durante lunghi anni di esercizio. Il convenuto 2 e la convenuta sottolineano inoltre che i rilievi per le aree golenali sarebbero già stati effettuati nella prima perizia del dicembre 2011 (p. 79-80). Questi sarebbero stati ripresi parzialmente in quella del marzo 2013 (anche perché, durante il sopralluogo del 18 giugno 2012, nessuna delle parti avrebbe chiesto degli approfondimenti su questo tema). Inoltre, su quasi tutta la tratta del fiume le aree golenali sarebbero limitate, come dimostrerebbero le fotografie delle perizie. La specie sulla lista rossa sarebbe stata presa in debita in considerazione nella perizia del 2013 e confluita nell’ecobilancio. b/cc)Con una dotazione dinamica del 40 % (della differenza tra l'afflusso e il deflusso minimo di 388l/s) come preteso dall’UNA, il deflusso minimo di 388 l/s è stato aumentato per garantire, da una parte, i 20 cm necessari alla migrazione dei pesci (cfr. presa di posizione dell’UNA del 30 ottobre 2015 e del 24 giugno 2014 [doc. 22 e 18 convenuto 1]). Dall'altra, già nel- la presa di posizione del 20 agosto 2013 l’UNA riteneva necessario un aumento secondo l'art. 31 cpv. 2 lett. c LPAc per la conservazione degli

  • 40 - spazi vitali (cfr. doc. 13 convenuto 1). Il convenuto 1 ha così disposto l’aumento richiesto dall'UNA affinché le esigenze dell’art. 31 cpv. 2 lett. c e d LPAc siano soddisfatte. Posto ciò, non vi sono motivi per discostarsi dalla disposizione del convenuto 1 e ordinare un ulteriore aumento, visto che l’aumento disposto è quello richiesto dall'ufficio competente che ha valutato i rilevamenti sull'ecosistema esposti nelle perizie idrobiologiche e naturalistiche della convenuta di dicembre 2011 e marzo 2013 (cfr. allega- ti 2 e 3 convenuto 1) in base alle proprie conoscenze specializzate. Le ri- spettive censure delle ricorrenti si rilevano dunque infondate e la loro ri- chiesta procedurale di ordinare una perizia neutrale sullo stato degli spazi vitali va rigettata. c/aa)In una terza e ultima fase, i deflussi residuali minimi vanno aumentati nella misura risultante dalla ponderazione degli interessi a favore o contro l'entità del prelievo d'acqua (art. 33 cpv. 1-3 LPAc). La portata di deflusso residuale e di dotazione stabilita in tutte queste fasi rappresenta uno dei punti di contenuto obbligatori della concessione (cfr. art. 23 cpv. 1 lett. c LGDA e art. 54 lett. b LUFI). Giusta l'art. 33 cpv. 2 LPAc sono interessi a favore del prelievo d'acqua segnatamente: a) gli interessi pubblici ai quali il prelievo deve servire; b) gli interessi economici della regione di provenienza dell'acqua; c) gli interessi economici di chi intende procedere al prelievo; d) l'approvvigionamento energetico, se esige un prelievo. Stando al cpv. 3 di detto articolo sono interessi contro il prelievo d'acqua segnatamente: a) l'importanza dell'acqua in quanto elemento del paesaggio; b) l'importanza dell'acqua in quanto biotopo per la fauna e la flora che ne dipendono e per la loro diversità, in particolare anche per la fauna ittica, per il rendimento dalla pesca e per la capacità naturale di riproduzione dei pesci; c) la conservazione di un deflusso sufficiente a lungo termine per rispettare le esigenze in materia di qualità dell'acqua; d) la conservazione di un bilancio equilibrato delle acque sotterranee, che

  • 41 - garantisca il futuro sfruttamento come acqua potabile, lo sfruttamento del suolo secondo l'uso locale e una vegetazione consona al luogo; e) la preservazione dell'irrigazione agricola. c/bb)Le ricorrenti sostengono che mancherebbero le basi per una ponderazione visto che si sarebbe considerato lo stato di deflusso pregiudicato anziché quello naturale. Le indicazioni sulla perdita d’habitat si riferirebbero allo stato di magra assoluto invece che p.es. allo stato naturale di deflusso durante i mesi produttivi nel periodo estivo. Agli interessi economici si sarebbero contrapposti soltanto l’interesse delle acque come elemento paesaggistico, e ciò in modo insufficiente. L’importanza della qualità dell’acqua degli spazi vitali ecc. non sarebbe stata considerata. La piccola centrale prevista non rientrerebbe inoltre nell'interesse di politica energetica del Cantone. Infine, il convenuto avrebbe dovuto ponderare i singoli aspetti, poiché una ponderazione generale degli interessi sarebbe possibile soltanto valutando singolarmente ogni interesse. Il convenuto 2 e la convenuta controbattono che le ricorrenti partirebbero da un presupposto errato. Lo scenario 4 sarebbe stato ricalcolato dall’UNA e dall’UCP con un aumento rispetto ad esso. Il deflusso minimo nella decisione sarebbe comunque superiore a quello dello scenario 4. Prima dell’entrata in esercizio della centrale prevista sarà cresciuta in giudicato la decisione del Governo relativa al risanamento per lo sbarramento idrico O.2.. Ciò comporterà un aumento dei deflussi garantendo il deflusso minimo per tutto l’anno. Inoltre, da un lato si tratterebbe di un tratto di fiume influenzato da attività umane. Per parte nella zona di protezione sarebbe stata realizzata la strada cantonale (per cui sarebbe previsto un allargamento) e per parte, sull’argine del fiume sarebbero stati realizzati dei ripari e sostegni in sasso per la strada. In zona "Q." vi sarebbe stato di recente un importante intervento di

  • 42 - costruzione per un nuovo ponte con elementi di sostegno al centro della zona di protezione. Nella tratta di fiume in questione, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, non ci sarebbero boschi di golena. Ci sarebbe poi una stazione di misura idrologica della Confederazione che bloccherebbe completamente la risalita dei pesci. Si sarebbe quindi in presenza di un tratto di fiume di valore naturalistico limitato, pregiudicato e senza interesse per il turismo o per lo svago. Dall’altro lato, ci sarebbe la richiesta di realizzare una centralina che garantirebbe una buona redditività con importanza sovraregionale e cantonale. Infine, il progetto rappresenterebbe una fonte di entrate comunali imprescindibile (si tratterebbe di un canone di fr. 80'000.-- per anno in un comune che conterebbe 93 abitanti). Anche per il mancato introito previsto per la convenuta, oltre la metà degli investimenti previsti dal convenuto 2 entro il 2015 non sarebbero ad oggi stati realizzati per mancanza di mezzi finanziari. Per un comune di classe finanziaria 4 l’introito del canone in discussione sarebbe assolutamente necessario. Il convenuto 1 a sua volta precisa che le basi si fonderebbero sullo stato naturale. Il convenuto avrebbe analizzato sufficientemente l’importanza del corso d’acqua quale spazio vitale. La quantità e la tipologia della produzione di elettricità dovrebbero essere tenuti in considerazione nella ponderazione degli interessi. Tuttavia, non se ne potrebbe assolutamente dedurre che una centrale elettrica con una produzione di elettricità pari a 7 GWh non sarebbe di interesse pubblico. A titolo di esempio, sarebbe necessario tenere conto del fatto che nel Cantone dei Grigioni la produzione di elettricità avverrebbe in maniera decentralizzata. Dal fatto che per le (mini-)centrali idroelettriche esistono modelli di incentivazione il Governo non avrebbe tratto la conclusione che a queste andrebbe attribuita di per sé una ponderazione più elevata rispetto agli altri interessi da tenere in considerazione. Riguardo ad una centrale ad acqua fluente di dimensioni nettamente più ridotte il Tribunale federale avrebbe constatato

  • 43 - che anche un’opera di questo genere sarebbe funzionale al raggiungimento dell’obiettivo perseguito dal legislatore di promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il che dovrebbe essere tenuto in considerazione nel quadro dell’art. 33 LPAc (sentenza del Tribunale federale 1C_357/2015 del 1° febbraio 2017 cons. 7.3). c/cc)Le basi secondo i calcoli revisionati dell'UNA, come visto (cfr. sopra con- siderando 8a/cc), si fondano sul deflusso allo stato naturale. Il convenuto ha ponderato tutti gli interessi a favore e contrari al presente progetto, analizzando l'importanza del corso d'acqua quale spazio vitale (cfr. p. 24 segg. decisione impugnata). L'UNA non ha ritenuto opportuno un aumen- to ai sensi dell'art. 33 LPAc, dacché con la portata di dotazione da essa determinata reputava che nella tratta con deflusso residuale si sarebbe ottenuto una situazione paesaggistica soddisfacente (cfr. per il tutto presa di posizione dell'UNA del 26 aprile 2013 [doc. 13 convenuto 1]). Conside- rati anche gli argomenti dei convenuti qui sopra esposti nonché le consi- derazioni sulla redditività e l'interesse economico illustrate sopra (cfr. con- siderando 6), nella ponderazione del convenuto 1 non è intravedibile un abuso d’apprezzamento. Pertanto, visto anche l'aumento già decretato dal convenuto su consiglio dei servizi specializzati a favore dello spazio vitale ai sensi dell'art. 31 cpv. 2 LPAc, non vi sono motivi per un ulteriore aumento ai sensi dell'art. 33 LPAc. 9.Le ricorrenti contestano oltretutto gli accertamenti circa i deflussi discontinui. L'art. 39a cpv. 1 LPAc stabilisce che i detentori di centrali idroelettriche prendono misure di natura edile atte a prevenire o a eliminare le variazioni repentine e artificiali del deflusso di un corso d'acqua che arrecano sensibile pregiudizio alla fauna e alla flora indigene nonché ai loro biotopi [...].

  • 44 - a)Le ricorrenti sostengono che non sarebbe comprensibile, giusta la perizia, come le autorità abbiano potuto affermare che il valore di 1:1.5 secondo l’art. 41e lett. a OPAc, non venga oltrepassato (l'art. 41e lett. a OPAc dispone che un pregiudizio arrecato dai deflussi discontinui alla fauna e alla flora indigene nonché ai loro biotopi naturali è considerato sensibile quando la portata durante l'ondata di piena artificiale supera di almeno 1,5 volte la portata ridotta). Determinante non sarebbe soltanto la perizia, ma pure se le comunità di vita nel corso d’acqua siano sostanzialmente toccate. Su questo tema mancherebbero delle indicazioni. Dovrebbero essere mostrate la frequenza dei procedimenti di accensione e spegnimento, gli impatti sulla flora e la fauna e le misure prese per diminuire tali impatti. Il convenuto 2 e la convenuta sostengono che a differenza delle centrali ad accumulazione (con bacini di ritenzione), per una piccola centrale a filo d’acqua l’impatto sarebbe molto limitato, in quanto le quantità rilasciate non potrebbero superare le quantità naturali del momento del fiume. I deflussi di piena avrebbero un impatto praticamente identico a quello naturale. Essi spiegano come le turbine dell’impianto, di norma, funzioneranno di continuo. Non sarebbero previsti spegnimenti frequenti. La restituzione dell’acqua al fiume avverrebbe all’inizio dell’impianto della diga di O.1._____ dove già ci sarebbe uno sbarramento meccanico di ritenzione (diga). L’impatto a valle dei deflussi discontinui sarebbe perciò quasi nullo. Il convenuto 2 esplica che secondo la stima dell'UNA l'impianto in questione potrebbe causare una variazione repentina del deflusso solo al momento della messa in esercizio e dell’interruzione dell’esercizio. Queste oscillazioni, a detta dell'UNA, sarebbero tuttavia da ritenersi inferiori al valore soglia dell'art. 41e lett. a OPAc. Stando al convenuto 2, tali picchi verrebbero oltretutto esclusi dall’UFAM dal concetto di deflussi discontinui.

  • 45 - b)Su questo tema bisogna accordare con le argomentazioni dei convenuti. In presenza della rispettiva valutazione dell'UNA (cfr. presa di posizione del 20 agosto 2013 [doc. 13 p. 5 convenuto 1]), non appaiono necessari ulteriori accertamenti, come a ragione sostenuto dal convenuto 1. Posta detta valutazione specialistica dell'UNA, il convenuto 1 ha quindi giustamente rinunciato a disporre delle condizioni giusta l'art. 39a LPAc. 10.Le ricorrenti fanno infine valere che il progetto non rispetterebbe le direttive concernenti la protezione del paesaggio. a)A mente delle ricorrenti, stando all’inventario per la protezione della natura e del paesaggio la presa, l’impianto e il tratto di deflusso residuale sarebbero site in una zona di protezione del paesaggio di importanza regionale (Piano direttore cantonale [PDC] 2000 cap. 3.6). Il convenuto 2 non avrebbe implementato questa zona di protezione nel proprio piano delle zone. Poiché nel Comune ad oggi mancherebbe una pianificazione completa come base dovrebbe fungere il PDC. La costruzione di una centrale non sarebbe permessa vista la zona di protezione. Come avrebbe già affermato l’UNA con un deflusso di 1 m 3 /s non sussisterebbe una situazione soddisfacente. Questo deflusso potrebbe essere accettato soltanto nelle mezze stagioni. Inoltre mancherebbero dei rilievi sull’impatto degli scenari dell’acqua residuale sull’ambiente. Le fotografie non sarebbero poi comparabili. Mancherebbero segnatamente delle fotografie con 1 m 3 /s. Secondo l’UNA, stando alle fotografie, sarebbero necessari almeno 4 m 3 /s per poter distinguere una certa dinamica all’interno della tratta di deflusso residuale. Con un regime di acqua residuale pari al 40 % del deflusso naturale si potrebbe adempiere al precetto di riguardo del paesaggio (art. 3 LPN). Questa affermazione non corrisponderebbe tuttavia al vero poiché queste quantità, se si osservano

  • 46 - i valori medi mensili dei deflussi, si raggiungerebbero soltanto a giugno. Proprio nei mesi di agosto e settembre, rilevanti dal punto di vista turistico, le quantità di acqua residuale proposte sarebbero meno di 2 m 3 /s. La discarica temporanea esistente non giustificherebbe la costruzione della centrale nel senso di un miglioramento dello stato attuale, come sostenuto dall’UNA. Il convenuto 2 e la convenuta ribattono che la centralina idroelettrica non si troverebbe in zona di protezione del paesaggio. Anche l’intera condotta sarà fuori zona di protezione. Soltanto la presa verrà a trovarsi nella zona protetta. I piani dimostrerebbero un inserimento rispettoso dell’ambiente con la costruzione del canale di risalita e della presa in sasso naturale. Molto più invasiva sarebbe per contro una presa tipo Coanda, come richiesta dalle ricorrenti. Tutta la sponda sinistra del fiume D._____ tra O.6._____ e O.1._____ sarebbe un paesaggio creato artificialmente con depositi di materiale di scarto delle cave di pietra. Sarebbe errato, come farebbero le ricorrenti, parlare di uno degli ultimi passaggi fluviali incontaminati del Cantone. Le caratteristiche del paesaggio sarebbero mantenute. Le critiche alla documentazione fotografica sarebbero fuori luogo. Sarebbero rappresentate 13 postazioni con differenti portate per lo stesso tratto di fiume. L’UNA avrebbe poi rivalutato l’intero progetto con i deflussi fissati nella concessione (che sarebbero maggiori di quelli indicati nella perizia idrobiologica), concludendo che la componente paesaggistica sarebbe tutelata. Il convenuto 1 precisa che l’oggetto dell’inventario ZPP 1503 di importanza regionale non sarebbe stato attuato né nel piano direttore cantonale né in quello regionale. Di conseguenza, rimarrebbe possibile una ponderazione. L’integrazione nel paesaggio dell’impianto sarebbe buona. Con lo spostamento della centrale verso l’interno del pendio, come richiesto dall’Ufficio foreste e pericoli naturali e con un maggiore sotterramento si otterrebbe un ulteriore miglioramento.

  • 47 - In sede di replica le ricorrenti sostengono dapprima che la centrale si troverebbe eccome in zona di paesaggio protetto L-1503. Il convenuto 2 non avrebbe però integrato l’assegnazione di tale zona né nel piano direttore regionale né in quello delle zone. Siccome il convenuto 2 fino ad oggi non avrebbe ottemperato ai suoi obblighi pianificatori, per la presente valutazione farebbe soltanto stato l’inventario per la protezione della natura e del paesaggio del Cantone. Inoltre, le fotografie non sarebbero adatte a stabilire la situazione. La fotografia con la quantità d’acqua più bassa sarebbe di 0.73 m 3 /s. Le ubicazioni 10 e più, cioè quelle più critiche perché più vicine alla presa, sarebbero illustrate appena a partire da 1.1 m 3 /s. All’ubicazione 12 con 1.9 m 3 /s mancherebbe già ogni dinamica. Il convenuto 2 e la convenuta rispondono che le fotografie contenute nella perizia del 2013 sarebbero un complemento su quanto concordato nel sopralluogo del 18 giugno 2012. In un contesto globale sarebbero da considerare anche le fotografie contenute nella relazione tecnica e quelle nella perizia del 2011. Il deflusso sarà sempre superiore a 388 l/s, in quanto, per entrare in esercizio, un impianto a sfioro necessiterebbe di una quantità minima di acqua nelle condotte. b)Nell'adempimento dei compiti della Confederazione – come nel caso concreto, nell'ambito dell'approvazione della concessione secondo la LGDA – i Cantoni sono tenuti a provvedere affinché le caratteristiche del paesaggio, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le rarità naturali e i monumenti culturali siano rispettati e, ove predomini in essi l'interesse generale, siano conservati intatti (cfr. art. 3 cpv. 1 LPN). Essi adempiono questo dovere fra l'altro subordinando le concessioni e i permessi a condizioni o a oneri o negandoli (art. 2 lett. b e art. 3 cpv. 2 lett. b LPN). Questo dovere vige qualunque sia l'importanza dell'oggetto secondo l'articolo 4 (art. 3 cpv. 3 prima frase LPN). L'art. 4 prevede che nel caso di paesaggi e abitati caratteristici, luoghi storici, rarità naturali e monumenti

  • 48 - culturali (art. 78 cpv. 2 Cost.) si devono distinguere: a) gli oggetti d'importanza nazionale; b) gli oggetti d'importanza regionale e locale. Gli oggetti d'importanza nazionale sono contenuti negli inventari federali (cfr. art. 5 LPN). c)La centralina idroelettrica e l'intera condotta non si trovano in una zona di protezione del paesaggio, mentre che la presa verrà a trovarsi in zona protetta. La zona in discussione non è parte di un oggetto d'importanza nazionale inventarizzato. Rilevante è invece il geotipo protetto dall'inventario cantonale sulla protezione della natura e il paesaggio d'importanza regionale n. 1503 (protetta è la tratta della D._____ tra O.7._____ e O.1.). Sebbene questo non sia stato trasposto nei piani pianificatori, resta comunque rilevante nella ponderazione degli interessi (cfr. art. 18b cpv. 1 LPN). L'opera di presa, in particolare la traversa rivestita in sasso, non appare impattante. Se invece si dovesse optare per una presa Coanda, questa risulterebbe certamente più invasiva, ma non al punto da impedirne la costruzione a protezione del paesaggio. Va notato inoltre, che sul fiume D. sono già presenti altri impianti per lo sfruttamento della forza idrica. Considerate poi le valutazioni dell'ufficio specializzato (cfr. presa di posizione dell'UNA del 20 agosto 2013 [doc. 13 convenuto 1]) e gli oneri di interramento risp. architettonici disposti circa la conformazione della centralina (cfr. p.to 4.3.1 in unione a 4.4.2 decisione impugnata) appare dunque data una buona integrazione dell'impianto nel paesaggio. Non serve dunque che questo Tribunale effettui un sopralluogo, come richiesto dal convenuto 2 e dalla convenuta a dimostrazione che il letto del fiume destro della D._____ sarebbe un’area di deponia modellata negli anni. Anche in questo punto bisogna quindi concludere che non ci sono motivi per discostarsi dall’opinione dei convenuti secondo cui, con la condizione

  • 49 - imposta sulla configurazione della centralina, si potrebbe adempiere al precetto di riguardo del paesaggio giusta la LPN. 11.Poste queste premesse, nella ponderazione complessiva degli interessi giusta l'art. 39 LUFI e l'art. 55 cpv. 1 LGDA non ci sono interessi preponderanti che si oppongono alla concessione in esame. 12.Riassumendo, la decisione del convenuto 1 di approvare il presente progetto con determinati oneri non può essere contestata. La successiva fase di progettazione dettagliata dovrà tuttavia avvenire in ottemperanza dei diritti di parte delle ricorrenti in special modo, del diritto di essere sentiti e di impugnazione. Per i motivi suesposti il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.

  1. a)Visto l'esito della procedura, i costi di procedura vengono attribuiti alle ricorrenti soccombenti in responsabilità solidale giusta l'art. 73 cpv. 1 LGA. b)In base all'art. 78 cpv. 1 LGA nella procedura di ricorso o d'azione, la parte soccombente viene di regola obbligata a rimborsare alla parte vincente le spese necessarie causate dalla procedura. Quale parte vincente conta, oltre alla convenuta, anche il convenuto 2 quale comune concedente, siccome esso non vince nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali giusta l'art. 78 cpv. 2 LGA. Il patrocinatore del convenuto 2 e della convenuta in data 4 luglio 2017 ha inoltrato una nota d'onorario pari a fr. 26'508.75. Questa va tuttavia corretta. Secondo la nuova prassi del Tribunale amministrativo decisa il 5 settembre 2017, nel caso che, come in quello di specie, non viene inoltrato un accordo sull'onorario, viene riconosciuta una tariffa oraria massima pari a fr. 240.--. L'indennizzo
  • 50 - preteso dal patrocinatore per le giustificate 62 ore e 45 minuti ammonta quindi a fr. 15'060.-- (62.75 h x fr. 240.--). Oltre a ciò, le spese di cancelleria di fr. 1'171.-- vanno ridotte all'importo riconosciuto per le spese secondo la prassi di questo Tribunale pari al 3 % dell'onorario, per cui risulta un indennizzo intermedio pari a fr. 15'511.80 (fr. 15060.-- x 1.03). L'IVA rivendicata dal patrocinatore va concessa soltanto per metà, poiché la convenuta è autorizzata alla detrazione dell'IVA. Ne discende un diritto al rimborso delle ripetibili pari a fr. 7'755.90 (fr. 15'511.80 / 2) per la convenuta e a fr. 8'376.40 per il convenuto 2 (fr. 15'511.80 / 2 x 1.08). Infine, l'art. 8 cpv. 1 LCLing prevede che nelle loro memorie e istanze destinate al Tribunale cantonale, al Tribunale amministrativo e al giudice dei provvedimenti coercitivi le parti possono usare una lingua ufficiale cantonale di loro scelta. Da questo diritto non discende tuttavia nessun diritto della controparte ad imputare i costi di traduzione alla parte che si esprime in un'altra lingua ufficiale. Né tantomeno spetta al Cantone prendersi carico di tali costi. Per le spese di traduzione rivendicate pari a fr. 7'500.-- non esiste quindi nessuna base legale, per cui non è dato un diritto al rimborso di tali costi. Al convenuto 1 non vengono assegnate ripetibili siccome esso ha vinto la causa nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali (art. 78 cpv. 2 LGA). Il Tribunale decide: 1.Il ricorso è respinto. 2.Vengono prelevate

  • una tassa di Stato di fr.5'000.--

  • e le spese di cancelleria difr.941.-- totalefr.5'941.--

  • 51 - il cui importo sarà versato in responsabilità solidale dal A._____ e B._____ entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3.A._____ e B._____ versano in responsabilità solidale alla C._____ SA fr. 7'755.90 e al Comune di O.1._____ fr. 8'376.40 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili. 4.[Vie di diritto] 5.[Comunicazioni] L’interposto ricorso al Tribunale federale è ancora pendente.

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