VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI U 15 96 1a Camera presidenzaRacioppi giudiciAudétat, Stecher attuariaKrättli-Keller SENTENZA del 2 febbraio 2016 nella vertenza di diritto amministrativo A._____, ricorrente contro Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni, convenuto concernente permesso di dimora
3 - propri sufficienti e il 25 febbraio 2015 l'UMDC revocava formalmente a A._____ il permesso di dimora. 3.L'interposto ricorso al Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni (DGSS), nell'ambito del quale A._____ adduceva di vivere in concubinato e di non avere intenzione né ora né in futuro di ricorrere all'aiuto sociale, veniva respinto con decisione 11 settembre 2015. 4.Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo dei Grigioni in data 8 ottobre 2015, sottoscritto anche da B., A. chiedeva l'annullamento del provvedimento impugnato. La decisione in oggetto lo avrebbe colto di sorpresa e l'espulsione sarebbe per lui un provvedimento inaccettabile. Pur non avendo ora un posto di lavoro, egli intenderebbe comunque rimanere in Svizzera, cercarvi un impiego e acquisirne la nazionalità. La Svizzera sarebbe del resto il centro delle sue relazioni in tutti gli ambiti della vita, mentre in Francia non avrebbe più parenti, amici, contatti e neppure una casa. Il padre sarebbe morto l'anno scorso in Tunisia e sarebbero anni che A._____ non rientrerebbe in Francia. Dal 2006 il ricorrente avrebbe una relazione e dimorerebbe presso una compagna di nazionalità svizzera che a causa di motivi di salute non potrebbe in nessun caso seguirlo all'estero. Ambedue non avrebbero grandi mezzi a disposizione, ma vivrebbero comunque di quel poco che disporrebbero, senza dover ricorrere all'aiuto sociale, come ulteriori indagini potrebbero confermare. Dopo la lunga permanenza nel nostro paese A._____ si sentirebbe poi comunque svizzero a tutti gli effetti, mentre l'idea di dover rientrare in Francia gli risulterebbe insostenibile. Dal canto suo B._____ confermava la fondatezza della relazione e la sufficienza dei mezzi a disposizione per il sostentamento di entrambi. 5.Nella presa di posizione del 29 ottobre 2015, il DGSS postulava la reiezione del ricorso. All'istante sarebbe stato debitamente concesso il
4 - diritto di audizione ed in merito alla pretesa convivenza con B._____ vi sarebbero dei fondati dubbi, quanto alla effettività della loro situazione di coppia. In ogni caso, anche la documentazione finanziaria introdotta dalla pretesa convivente dell'istante non permetterebbe di concludere alla sufficienza dei mezzi finanziari a disposizione onde scongiurare l'eventuale messa a carico dell'assistenza sociale pubblica. 6.In base all'estratto rilasciato dall'ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione X._____ in data 20 gennaio 2016, a carico di A._____ sono stati emessi dal 2010 al 2015 una dozzina di attestati di carenza di beni per un ammontare complessivo di ca. fr. 20'000.--, essenzialmente a carico della cassa malati ma anche di due distinti istituti di credito. Considerando in diritto:
7 - essere limitata, per un periodo non inferiore ad un anno, qualora il possessore si trovi in una situazione di disoccupazione involontaria da oltre 12 mesi consecutivi. b)In conformità all'art. 23 cpv.1 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP; RS 142.203), i permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS, i permessi di dimora UE/AELS e i permessi per frontalieri UE/AELS possono essere revocati o non essere prorogati se non sono più adempite le condizioni per il loro rilascio. Giusta la prassi del Tribunale federale non è in tali situazioni applicabile la norma di cui all'art. 5 dell'allegato I ALC (limitazione dei diritti derivanti dall'accordo ALC soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità) in quanto con la revoca del permesso di dimora non si tratta di limitare la libera circolazione delle persone, ma di adattare il rilascio dell'autorizzazione ai necessari presupposti legali. Se non vi è alcun diritto deducibile dall'ALC, tale diritto non può neppure essere limitato soltanto in caso di adempimento delle condizioni poste all'art. 5 dell'allegato I ALC (DTF 141 II 1 cons. 2.1.2 in fine). c)Occorre allora in primo luogo stabilire se l'istante possa essere ancora considerato come un lavoratore dipendente. Giusta la prassi del Tribunale federale, non perde in ogni caso la qualità di lavoratore dipendente la persona che a seguito di malattia, infortunio o perdita di lavoro senza colpa propria è temporaneamente impossibilitato a riprendere la propria attività o è disoccupato. Per contro, colui al quale la disoccupazione è imputabile e che non dispone di serie possibilità di trovare un lavoro in un prossimo futuro o la cui condotta nel complesso deve essere definita abusiva perde il proprio statuto di persona esercitante attività dipendente (vedi DTF 141 II 1 cons. 2.2.1 e sentenze ivi citate). Per quanto riguarda la situazione in cui versano i lavoratori che perdono il loro impiego senza
8 - averne alcuna colpa la situazione è un poco diversa. Per il periodo durante il quale il lavoratore cerca lavoro perdura anche il suo statuto di lavoratore dipendente (sentenza del Tribunale federale 2A.513/2002 del 27 febbraio 2003 cons. 4.1). Dopo la fine del rapporto d'impiego di durata inferiore ad un anno, ai lavoratori di Stati membri dell'UE va riconosciuto il diritto di restare nel nostro paese per un periodo di tempo adeguato, che può andare fino a sei mesi, onde permettere loro di cercarsi un'altra occupazione, di venire a conoscenza di posti liberi nel settore e di poter compiere i necessari passi per assumere il nuovo impiego. In generale poi giusta l'art. 14 OLCP, in assenza di un accordo sulla prestazione di servizi, i cittadini dell'UE e dell'AELS e i prestatori di servizi giusta l'articolo 2 capoverso 3 non necessitano di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS per la prestazione transfrontaliera di servizi fino a 90 giorni lavorativi per anno civile, anche se possono essere concesse autorizzazioni per permanenze più lunghe (verdi sulla questione DTF 141 II 1 cons. 2.2.2 e riferimenti). Per il resto, la prassi del Tribunale federale si riallaccia ai principi stabiliti a questo proposito a livello europeo. d)La Corte di giustizia delle Comunità europee, la cui funzione è quella di garantire che la legislazione dell’UE sia interpretata e applicata in modo uniforme in tutti i paesi dell’Unione, ha precisato che dev'essere considerato come lavoratore dipendente il soggetto che esegue per un certo tempo, a favore di un'altra persona e sotto la direzione di questa, prestazioni in contropartita delle quali percepisce una rimunerazione. Essa ha aggiunto che, una volta cessato il rapporto di lavoro, l'interessato perde - in linea di principio - la qualità di lavoratore, fermo restando che, da un lato, questa qualifica può produrre degli effetti dopo la cessazione del rapporto di lavoro e che, dall'altro, una persona all'effettiva ricerca di un impiego deve pure essere qualificata come un lavoratore (sentenze CGCE del 12 maggio 1998 nella causa Martinez Sala/Freistaat Bayern,
9 - C-85/96 Racc. 1998 I-2691, punto 32; 3 luglio 1986 Lawrie-Blum/Land Baden-Württemberg, 66/85, Racc. 1986 2121, punto 17). La Corte di giustizia delle Comunità europee ha considerato a più riprese che l'effetto utile dell'art. 39 del Trattato CE (ex art. 48) esige che venga concesso all'interessato un termine ragionevole in grado di consentirgli di prendere conoscenza, sul territorio dello Stato in cui si trova, delle offerte di lavoro corrispondenti alle sue qualifiche professionali e di adottare, se del caso, le misure necessarie al fine di essere assunto (sentenza CGCE del 26 febbraio 1991 Antonissen, C-292/89, Racc. 1991 I-745, punto 16; sentenza CGCE del 23 gennaio 1997 Tetik/Land Berlin, C-171/95, Racc. 1997 I-329, punto 27; sentenza CGCE del 20 febbraio 1997 Commissione delle Comunità europee/ Regno del Belgio, C-344/95, Racc. 1997 I-1035, punto 16). Essa ha pure rilevato che, mancando una disposizione comunitaria volta a disciplinare la durata del soggiorno dei cittadini comunitari in cerca di occupazione, gli Stati membri hanno il diritto di fissare un termine ragionevole a tal fine. Un lasso di tempo di 6 mesi è stato considerato adeguato nel caso di un cittadino comunitario che mai aveva lavorato in precedenza nello Stato ospitante (sentenza CGCE del 26 febbraio 1991 Antonissen, C-292/89, Racc. 1991 I-745, punto 21); per contro la Corte ha reputato insufficiente un termine di tre mesi (sentenza CGCE del 20 febbraio 1997 Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio, C-344/95, Racc. 1997 I-1035, punto 18). Ha comunque pure rilevato che il diritto di soggiorno per cercare lavoro non può essere fatto valere per vari anni da una persona che non ha alcuna prospettiva di lavoro (cfr. sentenza CGCE del 26 maggio 1993 Tsiotras/Landeshauptstadt Stuttgart, C-171/91, Racc. 1993 I−2925, punto 14). e)In termini temporali e personali bisogna considerare che il campo di applicazione dell'ALC non dipende dal momento in cui il cittadino
10 - comunitario è giunto in Svizzera, ma unicamente dall'esistenza di un diritto di soggiorno garantito dall'accordo in parola al momento determinante, ossia quando il diritto litigioso viene esercitato (DTF 134 II 10 cons. 2 e 130 II 1 cons. 3.4). f)Nell'evenienza in oggetto, l'istante è entrato in Svizzera nel dicembre 2006 ed ha lavorato nell'ambito della ristorazione. Ha poi perso il posto di lavoro in seguito al cambiamento della gerenza. Da ultimo sono noti i posti di lavoro presso la C._____ dal 1. dicembre 2010 al 31 dicembre 2011 e per il Comune di Y._____ dal 2 al 13 luglio 2012. Al momento della revoca del permesso di dimora il 25 febbraio 2015 l'istante era pertanto disoccupato da oltre tre anni, eccetto una breve interruzione di due settimane nel luglio 2012. Dal 22 ottobre 2013 egli non beneficia neppure più di prestazioni da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione e - a parte le pretese intense ma infruttuose ricerche di lavoro addotte nel ricorso - non vi sono agli atti elementi oggettivi di giudizio che potrebbero lasciar supporre che l'istante abbia la reale possibilità di trovare ancora un impiego dopo i tanti anni di inattività. Visto il tempo trascorso da quando non è più attivo professionalmente, l'interessato non può pertanto neppure invocare l'ALC neanche per la ricerca di un impiego (cfr. sentenza CGCE del 26 maggio 1993 Tsiotras/Landeshauptstadt Stuttgart, C-171/91, Racc. 1993 I−2925, punto 14). E' in queste condizioni evidente che nel 2015 il ricorrente non poteva più essere considerato come un lavoratore dipendente e che quindi il motivo per cui gli era stato rilasciato il permesso di soggiorno era venuto a mancare. Del resto già in occasione del prolungamento del suo permesso di soggiorno nel 2013 l'istante veniva reso attento alla perdita del diritto a soggiornare in Svizzera nel caso in cui non avesse trovata un'occupazione, motivo per cui egli ha avuto sufficientemente tempo per ovviare a tale inconveniente (sentenza del Tribunale federale
11 - 2C_967/2010 del 17 giugno 2011). Il fatto che abbia, come preteso, cercato ma non trovato lavoro non è decisivo. Al momento della revoca del permesso, l'UMDC era giustamente partito dal presupposto che non vi fossero più delle concrete possibilità per l'istante di trovare un lavoro a breve termine.
12 - b)Giusta la concreta situazione in cui versa l'istante, occorre ritenere che lo stesso non abbia alcuna entrata, non esercitando alcuna attività lucrativa ed avendo esaurito il diritto alle indennità di disoccupazione, e sia privo di sostanza, giacché sono stati emessi nei suoi confronti degli attestati di carenza di beni. Resta da stabilire, se l'istante possa far capo ad una effettiva garanzia finanziaria da parte di terzi, come pretende. Giusta la prassi del Tribunale federale è infatti ammissibile esaminare se i mezzi di terzi siano effettivamente disponibili e se risultino poi, sommati a quelli del richiedente, sufficienti (DTF 135 II 265 cons. 3.3 e 3.4). c)Giusta quanto preteso dall'istante egli intratterrebbe dal 2006 una relazione con B._____ e dal 2009 la coppia convivrebbe nell'abitazione di lei. L'8 ottobre 2015, B._____ attestava di essere felice con il ricorrente che i loro mezzi finanziari sarebbero sufficienti per sostenere entrambi e non capiva perché l'autorità competente in materia di migrazione insistesse nel voler separare la coppia, non essendo per lei possibile seguire il compagno in Francia sia per motivi di salute che familiari. Fino alla decisione qui impugnata non erano stati presentati giustificativi in grado di definire chiaramente la situazione finanziaria né dell'istante né della coppia. Giusta la documentazione messa a disposizione del Tribunale amministrativo, B._____ è posta al beneficio di una rendita d'invalidità parziale mensile di fr. 1'560.--, svolge un'attività lavorativa dipendente che le permette il conseguimento di un guadagno annuo di fr. 10'771.-- e beneficia di prestazioni complementari per un importo mensile di fr. 584.-- accanto alla riduzione dei premi della cassa malati di fr. 370.-- (anno di riferimento 2014). Complessivamente pertanto le entrate in discussione corrispondono a ca. fr. 3'000.-- al mese. Nel calcolo della prestazione complementare veniva considerata una sostanza di fr. 37'500.-- mentre giusta la decisione di tassazione agli atti relativa al 2013,
13 - B._____ era tassata sulla base di un reddito imponibile di fr. 22'900.-- e nessuna sostanza. d)Relativamente a questa pretesa convivenza, agli atti vi è lo scritto 12 settembre 2014 di B._____ all'attenzione dell'Istituto cantonale delle assicurazioni sociali. In detta comunicazione la beneficiaria della prestazione complementare affermava che l'istante non risiederebbe più presso di lei da subito e chiedeva di conseguenza l'erogazione della precedente prestazione in base ad una spesa d'affitto interamente a suo carico e non suddivisa con il convivente come era stato dovutamente fatto per il calcolo della prestazione complementare da parte dell'Istituto cantonale delle assicurazioni sociali. Il 25 novembre 2014 il comune di residenza dell'istante comunicava che lo stesso non era più residente presso B._____ e che dopo un soggiorno all'estero sarebbe rientrato in Svizzera, ma che l'indirizzo restava sconosciuto. Il 25 febbraio 2015 invece, il comune di residenza attestava che l'istante era solo saltuariamente residente sul territorio comunale. Anche dalla documentazione agli atti, il recapito dell'istante risulta spesso a partire dal 2014 all'indirizzo della pretesa convivente, mentre in precedenza era raggiungibile ad un diverso indirizzo. Malgrado quindi il persistere di alcuni dubbi sulla pretesa convivenza ininterrotta del ricorrente con B._____ dal 2009, il risultato del presente ricorso sarebbe comunque lo stesso anche partendo dal presupposto che B._____ sia a tutti gli effetti la compagna di vita dell'istante. e)La prestazione complementare di cui B._____ beneficia si fonda su di un calcolo in base ad una economia domestica per una persona sola. Se la beneficiaria della prestazione complementare dovesse effettivamente vivere, come pretende, con l'istante, la stessa sarebbe tenuta a sopportare la decurtazione dell'affitto della metà che le era già stata fatta
14 - in precedenza ed alla quale si era fermamente opposta il 12 settembre 2014, pretendendo di vivere da sola. Ne consegue che la pretesa stando alla quale la coppia vivrebbe di poco, ma senza pesare sulla collettività va relativizzata, in quanto in qualità di convivente B._____ avrebbe diritto ad una prestazione complementare decisamente inferiore a quella di cui gode attualmente in base all'assunto che vivrebbe da sola. Tale minor entrata avrebbe però delle conseguenze ancora più gravi per la coppia giacché l'istante non è già da anni in grado di far fronte alle spese della cassa malati ed a altri impegni finanziari che si è assunto (vedi attestati carenza beni del 20 gennaio 2016). Concretamente, anche considerato che complessivamente le entrate alle quali la convivente avrebbe effettivamente diritto in caso di concubinato sarebbero inferiori ai fr. 3'000.-- di cui attualmente dispone - la disponibilità di mezzi finanziari è insufficiente. Le attuali mensilità non potrebbero soddisfare il minimo vitale giusta la normativa COSAS in quanto già l'importo forfettario per un'economia domestica di due persone corrisponde a fr. 1'509.--. Aggiungendo a tale spesa i costi dell'affitto di fr. 992.-- e le spese di base per la salute per entrambi i conviventi di ca. fr. 350.-- ciascuno ne risulta già un importo superiore alle entrate mensili della convivente. I circa fr. 3'000.-- di cui quest'ultima dispone non bastano a garantire la sufficiente autonomia finanziaria alla coppia ai sensi della normativa ALC. È in queste condizioni escluso che i mezzi di cui disporrebbe la convivente bastino ai fabbisogni di entrambi i concubini anche volendo considerare la sostanza ritenuta per il calcolo della prestazione complementare. Infatti, gli attestati di carenza beni emessi negli ultimi 5 anni nei confronti del ricorrente confermano come le disponibilità finanziarie di B._____, in parte magari superiori al suo effettivo diritto, non bastino a soddisfare i bisogni minimi della coppia e che in ogni caso essa non ha intenzione di mettere a disposizione l'eventuale sua sostanza per il sostentamento del ricorrente. Ne consegue che l'istante è stato a giusto
15 - titolo riconosciuto sprovvisto dei necessari mezzi finanziari per poter continuare a vivere in Svizzera anche senza essere un lavoratore dipendente. f)L'istante non può invocare la protezione dell'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101), che garantisce il rispetto della vita famigliare, in quanto egli non è sposato con B._____.
16 - dell'abrogata ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri, del 6 ottobre 1986, la cui giurisprudenza risulta applicabile anche alla normativa attualmente in vigore (FF 2002 3403). Le condizioni per ammettere l'esistenza di un caso di rigore suscettibile di giustificare una deroga vanno apprezzate in modo restrittivo. Per costante giurisprudenza, un caso di rigore presuppone che lo straniero si trovi in una situazione personale particolarmente critica. Nella valutazione del caso di rigore va tenuto conto dell'insieme delle circostanze del caso specifico. Il riconoscimento di un caso di rigore non implica necessariamente che la presenza dello straniero in Svizzera costituisca l'unico mezzo per far fronte a una situazione d'emergenza. D'altra parte, il fatto che lo straniero abbia soggiornato nel nostro Paese per un periodo relativamente lungo, che si sia bene inserito sul piano sociale, professionale e affettivo e che non abbia mai dato motivo di lamentele non bastano, da soli, a giustificare una deroga alle misure limitative; è inoltre necessario che il legame dell'interessato con la Svizzera sia talmente stretto da non poter pretendere che egli si trasferisca in un altro Paese o torni in Patria (DTF 130 II 39 cons. 3, 128 II 200 cons. 4, 124 II 110 cons. 2, 123 II 125 cons. 2, 119 Ib 33 cons. 4c e 117 Ib 317 cons. 4b). b)Nella fattispecie in esame, l'istante non invoca alcun particolare motivo di rigore, ma si limita a considerare inesigibile un rientro in Francia dove non ha una famiglia, un lavoro e dove non si sente più parte della comunità, mentre sarebbe solo in Svizzera che si sentirebbe a casa. Quanto alla situazione di famiglia, l'istante afferma di aver perso il padre l'anno scorso, ma non fornisce alcun dettaglio sulla questione di sapere cosa ne sia della madre o di eventuali fratelli o sorelle. Con la Francia egli condivide comunque la lingua e la cultura essendo nato e cresciuto in detto paese. Anche la relazione che detiene con B._____ non è destinata alla rottura per il solo suo rientro in Francia. Come giustamente addotto
17 - dall'istanza precedente, egli avrebbe comunque sempre la possibilità far visita alla compagna approfittando della possibilità di permanenza durante tre mesi sull'arco di un periodo di riferimento di sei mesi oppure la convivente potrebbe regolarmente andarlo a trovare in Francia, qualora non entrasse per lei in considerazione un trasferimento definitivo all'estero. Dal profilo professionale, il ricorrente non ha acquisito conoscenze speciali che renderebbero impossibile un suo inserimento nel mondo del lavoro al di fuori della Svizzera o che andrebbero irrimediabilmente perse. Tantomeno un ritorno in Francia potrebbe significare la perdita di una posizione sociale acquista con il tempo in Svizzera (sentenza del Tribunale federale 2C_1136/2012 del 18 marzo 2013). Le difficoltà risultanti da un rientro in patria - quali quelle legate alla necessità di trovare una nuova abitazione, un lavoro e per reinserirsi nella comunità a cui apparteneva - sono per il resto le stesse con le quali sono confrontati la maggior parte degli stranieri costretti a tornare nel proprio paese d'origine dopo un lungo soggiorno all'estero (2C_1153/2015 dell'11 gennaio 2016 cons. 3.4) e non giustificano il riconoscimento di un caso di rigore.
18 - b)L'istante nato nel 1971, ha 45 anni e ha trascorsi gli ultimi 10 anni in Svizzera. Per 35 anni egli è vissuto in Francia e quindi ha condiviso con la sua patria - per molto più tempo che con la Svizzera - la lingua, la cultura, il modo di vivere e di lavorare e tutti gli altri aspetti che caratterizzano il suo paese di origine. Dal punto di vista familiare i legami con il nostro paese sono piuttosto blandi, non avendo l'istante figli in età scolastica e lasciando sussistere la pretesa relazione con B._____, per i motivi esposti in precedenza, perlomeno alcuni dubbi sulla sua intensità. Per il mantenimento di detta relazione sarebbe in ogni caso possibile un trasferimento della cittadina svizzera in Francia oppure il mantenimento di regolari contatti, trattandosi pur sempre di un paese confinate con la Svizzera e raggiungibile in poche ore sia per l'uno che per l'altra. Oggettivamente pertanto, contrariamente a quanto preteso dall'istante, la partenza del ricorrente dalla Svizzera non implica necessariamente l'impossibilità di mantenere detta relazione affettiva, in considerazione del fatto che la convivente si ritiene impossibilitata a trasferirsi definitivamente all'estero. Dal profilo professionale l'istante non ha saputo dar prova di una vera integrazione, essendo disoccupato da anni e risalendo il suo ultimo impiego di lunga durata a 5 anni or sono. In questo senso metà del tempo trascorso in Svizzera non è stato dedicato all'attività lavorativa. Anche le sue qualifiche professionali non permettono di relazionarlo in modo speciale con la Svizzera, avendo svolto svariate mansioni - nell'ambito della ristorazione e come aiuto operaio - che possono essere praticate ovunque e sicuramente anche in Francia. Il fatto di aver contratto dei debiti e di non aver corrisposti i regolari premi della cassa malati negli ultimi 5 anni non permette poi di concludere che la sua presenza in Svizzera non abbia mai dato adito a lamentele. Per quanto riguarda un ritorno in Francia, il ricorrente non pretende neppure che con lo stesso verrebbe esposto ad un concreto pericolo o a difficoltà insormontabili a parte i problemi con i quali sono confrontati tutti gli
19 - stranieri che vengono a trovarsi nella situazione dell'istante. Dal profilo della proporzionalità è allora evidente che l'interesse pubblico all'allontanamento di una persona non integrata nel mondo del lavoro, che per metà del tempo della sua residenza in Svizzera non ha svolto attività lavorativa, che ha contratto dei debiti e la cui situazione finanziaria è alquanto precaria, prevale sugli interessi privati fatti valere dall'istante per rimanere nel nostro paese. In queste circostanze, la misura decretata risulta quindi ossequiosa anche del principio della proporzionalità. 7.In conclusione, il ricorso è respinto e viene confermata la decisione del DGSS dell'11 settembre 2015. L'esito della controversia giustifica l'accollamento dei costi occasionati dal presente procedimento alla parte soccombente giusta quanto previsto all'art. 73 cpv. 1 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CS 370.100), che nell'evenienza concreta è il ricorrente. L'UMDC è tenuto ad impartire all'istante un nuovo termine per lasciare la Svizzera dopo la crescita in giudicato della presente sentenza. Il Tribunale decide: 1.Il ricorso è respinto. 2.Vengono prelevate
una tassa di Stato di fr.1'000.--
e le spese di cancelleria difr.409.-- totalefr.1'409.-- il cui importo sarà versato da A._____, entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.
20 - 3.[Vie di diritto] 4.[Comunicazioni] In data 29 marzo 2016 il Tribunale federale ha dichiarato il ricorso inammissibile (2C_267/2016).