VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI U 15 18 3a Camera presidenzaRacioppi giudiciStecher, Audétat attuariaKrättli-Keller SENTENZA del 6 maggio 2015 nella vertenza di diritto amministrativo A._____, rappresentato dall'Avvocato Dr. iur. Alberto Agustoni, ricorrente contro Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, convenuto concernente gratuito patrocinio

  • 2 - 1.In data 17 aprile 2014, A._____ chiedeva di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio nell'ambito della procedura che lo vede opposto all'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI (qui di seguito semplicemente ufficio AI), in vista dell'ottenimento di prestazioni di rendita d'invalidità. Dal 1. febbraio 2013 l'assicurato beneficia di una rendita d'invalidità del 19 %, pari a fr. 681.75 mensili da parte dell'assicurazione infortuni. 2.Con decisione 4 febbraio 2015, la richiesta veniva respinta in quanto "l'indigenza sotto il profilo economico non è data". 3.Nel tempestivo ricorso 18 febbraio 2015, A._____ chiedeva l'annullamento del provvedimento impugnato e la messa a beneficio del patrocinio gratuito dal 17 aprile 2014. In primo luogo la decisione impugnata non sarebbe munita di una sufficiente motivazione. Materialmente, i presupposti per il riconoscimento del perorato diritto, quali l'indigenza del richiedente, la necessità di fare appello ad un avvocato e la probabilità di esito favorevole della causa sarebbero tutti realizzati per cui il rifiuto deciso sarebbe ingiustificato. In nessun caso sarebbe esigibile che l'istante consumi quel poco di sostanza che ancora gli resterebbe per le spese di rappresentanza, non disponendo neppure di un reddito che gli assicuri il minimo vitale. 4.Nella presa di posizione sul ricorso del 12 marzo 2015, l'ufficio AI postulava la reiezione del ricorso non essendo l'istante indigente. Giusta la documentazione prodotta, nel 2015 l'istante con la moglie aveva a disposizione una sostanza di circa fr. 35'000.--, ciò che escluderebbe la possibilità di ottenere il gratuito patrocinio. Per il resto gli altri presupposti del diritto sarebbero incontestabilmente soddisfatti - come il rappresentante avrebbe potuto facilmente appurare chiedendo gli atti in

  • 3 - visione - e la motivazione addotta nel provvedimento impugnato sarebbe sufficiente. 5.Replicando il ricorrente riconfermava le argomentazioni di ricorso, mentre l'ufficio AI rinunciava a duplicare. Considerando in diritto: 1.E' controversa la questione di sapere se l'ufficio AI abbia giustamente rifiutato all'istante il patrocinio gratuito per la procedura amministrativa in vista dell'emanazione della decisione riguardante la rendita d'invalidità. Formalmente, l'istante invoca una violazione del diritto di audizione a causa dell'insufficiente motivazione contenuta nel provvedimento impugnato.

  1. a)Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito di cui all’art. 29 cpv. 2 Costituzione federale (Cost.; RS 101) deve essere dedotto anche l'obbligo per l'autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di comprendere le ragioni poste a fondamento del provvedimento (DTF 123 I 34 cons. 2c, 122 IV 8 cons. 2c), di rendersi conto della sua portata e di poterlo impugnare con cognizione di causa (DTF 136 I 236 cons. 5.2, 134 I 88 cons. 4.1, 124 II 146 cons. 2a, 121 I 57 cons. 2c e 119 Ia cons. 4d) e, dall'altro, di permettere all'autorità di ricorso di esaminarne la fondatezza. Ciò non significa tuttavia che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte (DTF 138 I 232 cons. 5.1, 136 I 229 cons. 5.2 e 133 III 439 cons. 3.3); essa si può occupare anche delle sole circostanze rilevanti per il giudizio e meglio atte ad influire sulla decisione (DTF 139 V 496 cons. 5.1, 133 I 277 cons. 3.1, 129 I 232 cons. 3.2,126 I 15 cons. 2a/aa e 97 cons. 2b, 125 II 369 cons. 2c e 122 IV 8 cons. 2c).
  • 4 -

  • 5 - b)Nell'evenienza concreta, dopo aver richiamati i presupposti che danno diritto al patrocinio gratuito, la decisione impugnata rinviava alla mancata comprova di una indigenza del richiedente dal profilo economico. Nel proprio ricorso, il legale perorava la causa del suo patrocinato dilungandosi sulla necessità di farsi rappresentare da un avvocato, sulla complessità della materia, sulle buone possibilità di successo dalla causa e sulla precaria situazione economica del suo assistito. Nella presa di posizione sul ricorso, la convenuta riconosceva espressamente la necessità di ricorrere all'aiuto di un avvocato e che la causa non potesse essere considerata a priori priva di possibilità di successo, come del resto confermerebbe il parere giuridico agli atti. Per l'ufficio AI, il solo motivo per rifiutare la richiesta di patrocinio gratuito sarebbe rappresentato dalla situazione economica del ricorrente, fatto di cui l'avvocato avrebbe potuto sincerarsi se solo avesse richiesto di consultare gli atti. In merito a quest'ultima pretesa va per inciso osservato che la stessa non è difendibile nei termini proposti dall'ufficio convenuto, non facendo la decisione impugnata alcun riferimento a detto documento. c)Per quanto riguarda il solo e determinante argomento per rifiutare al petente quanto richiesto - in base all'affermazione "l'indigenza sotto il profilo economico non è data" – la motivazione anche se stringatissima è comunque ancora sufficiente. Come del resto dimostrano le argomentazioni di ricorso addotte dall'istante, la questione si riduce a sapere se sia esigibile o meno che l'assicurato attinga alla propria sostanza per far fronte alle spese di patrocinio. A questo proposito anche dai successivi scambi di scritti processuali non emerge nulla di nuovo. Per l'ufficio AI l'istante ha sostanza sufficiente per far fronte alle spese di patrocinio, mentre l'istante reputa che la sua situazione di reddito escluda questa possibilità. In base quindi alla motivazione fornita, l'istante ha potuto adeguatamente perorare la propria causa davanti a questo Giudice

  • 6 - e su questo punto la censura di violazione del diritto di audizione non può essere accolta. d)Nel ricorso vengono sostenute anche la necessità di assumere un avvocato nonché la fondatezza e complessità della causa, condizioni che dalla risposta di causa dell'ufficio AI risultano esplicitamente ammesse. Dal punto di vista del diritto di audizione non può pertanto esserci stata alcuna insufficiente motivazione in merito a tali condizioni, non essendo le stesse contestate. Per il legale invece, sarebbe propriamente stata la mancata chiarezza del provvedimento impugnato ad aver originato l'inutile disputa su questioni poi espressamente ammesse. Nell'ambito del presente procedimento, questa questione riveste in effetti un certo interesse giacché se le argomentazioni proposte fossero da ritenersi oggettivamente indispensabili in base all'imprecisione della motivazione contenuta nella decisione impugnata, il Tribunale potrebbe tenere in giusta considerazione questo vizio imputabile all'ufficio AI nella ripartizione delle spese. e)Quanto alla fondatezza o meno della causa, il provvedimento impugnato è silente. Non vi erano allora motivi per considerare che l'ufficio AI avesse ritenuto non soddisfatto detto presupposto. Le allegazioni fatte a questo riguardo dall'istante non possono pertanto essere imputate ad una carenza di motivazione del provvedimento impugnato anche se sarebbe apparso più chiaro ammettere che tale condizione fosse ritenuta soddisfatta. Un poco diversa è invece la situazione quanto alla necessità di ricorrere ad un avvocato. Dalla decisione impugnata era almeno a prima vista legittimo reputare che la scelta di farsi rappresentare da un avvocato fosse stata messa almeno in dubbio. Invece (vedi le considerazioni che verranno esposte nel considerando 3a che segue), nella procedura amministrativa (contrariamente a quella di ricorso) la necessità di ricorrere ad un avvocato anziché ad un assistente sociale o ad un esperto del ramo viene valutata in modo più rigoroso (UELI KIESER,

  • 7 - ATSG Kommentar, 2009, art. 37, marginale 23, pag. 504). In questo senso quindi, la riserva in merito alla necessità di ricorrere ad un avvocato faceva parte delle condizioni di fondo per il diritto al patrocinio gratuito giusta l'art. 37 cpv. 1 della federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1) e non si riferiva al caso concreto, come invece interpretato dal legale di parte attrice. Anche se la decisione poteva quindi sembrare mettere in dubbio la necessità di ricorrere ad un avvocato, a quest'ultimo il suo vero significato non avrebbe dovuto sfuggire tanto più che già per due volte lo stesso legale era stato reso attento alle condizioni del diritto al patrocinio giusta l'art. 37 LPGA con l'utilizzazione standard della stessa identica formula impiegata nel provvedimento impugnato (vedi scritto in versione tedesca del 25 novembre 2014 e quello in lingua italiana del 3 dicembre 2014). In queste condizioni va quindi ammesso che il rifiuto qui in discussione è stato deciso solo e unicamente in base all'assenza di un'indigenza dal profilo economico e che quindi la motivazione e la contestazione potevano riguardare solo questo aspetto della vertenza. f)Infine, anche il deprecabile fatto che la presa di posizione dell'ufficio AI sia redatta, per un assicurato di lingua italiana, in lingua tedesca non configura una violazione del diritto di audizione, essendo il legale per sua stessa ammissione in possesso delle necessarie conoscenze linguistiche per capire la portata della presa di posizione e quindi per spiegarla al suo patrocinato.

  1. a)Giusta l'art. 37 cpv. 1 LPGA la parte può farsi rappresentare - se non deve agire personalmente (come è il caso ad esempio per sottoporsi ad una perizia medica; vedi DTF 132 V 443) - o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo escluda. Ai sensi dell'art. 37 cpv. 4 LPGA, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare del patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200). Il fatto che, rispetto all'art. 61 lett.
  • 8 - f LPGA che riguarda la procedura di ricorso, l'art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono", anziché quella "se le circostanze lo giustificano", corrisponde ad una chiara volontà del legislatore che ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale, quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa, le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (KIESER, op. cit., art. 37, marginale 22, pag. 504). La rigorosità dell'esame si estende soprattutto al presupposto relativo alla necessità di farsi rappresentate da un avvocato anziché da una persona di fiducia, da un assistente sociale, dal proprio medico e da una persona competente, mentre per quanto riguarda le condizioni economiche e le buone possibilità di successo della causa i presupposti per il riconoscimento del patrocinio gratuito sono gli stessi di quelli che valgono per la procedura di ricorso ex art. 61 LPGA (vedi KIESER, op. cit., art. 37, marginale 23, pag. 504 s.). b)Per il Tribunale federale è indigente colui che non è in misura di sopportare le spese della procedura senza intaccare il minimo vitale proprio e della propria famiglia. All’importo base giusta il diritto esecutivo va applicato un supplemento variante fra il 15 % e il 25 % (cfr. sentenza del Tribunale federale U 102/04 del 20 settembre 2004 cons. 4.1.2). Giusta la prassi del Tribunale cantonale, nel nostro cantone il fabbisogno minimo è composto dal minimo vitale del diritto esecutivo maggiorato del 20 % (sentenza ZB 03 31 del 3 novembre 2003; NORBERT BRUNNER, Die unentgeltliche Rechtspflege nach bündnerischer Zivilprozessordnung, in: ZGRG 4/03, pag. 170). c)Nella commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti (DTF 124 I 1 cons. 2a e 120 Ia 179 cons. 3a). Secondo il Tribunale federale, a questo proposito si tiene conto dell’intera situazione

  • 9 - economica della famiglia. La sostanza deve tuttavia essere disponibile al momento della litispendenza del processo o per lo meno allorquando è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF 119 Ia 12 cons. 5 e 118 Ia 369 ss.). Quale sostanza può essere preso in considerazione anche l'introito che una persona può conseguire dell'alienazione di sostanza mobile o immobile, come ad esempio di un'autovettura (vedi sentenza del Tribunale federale 9C_253/2009 dell'11 gennaio 2010). Nella valutazione della sostanza disponibile, la prassi ammette che vi sia una riserva di sostanza non intaccabile (Notgroschen) il cui ammontare dipende delle circostanze del caso di specie. Per quanto però la sostanza superi tale riserva, è dal richiedente esigibile l'impiego del suo patrimonio per fronteggiare alle spese derivanti della sua causa (vedi sentenza del Tribunale federale 4P.313/2006 del 14 febbraio 2007, nella quale era reputata esigibile la vendita della proprietà immobiliare anche a condizioni non propriamente vantaggiose). d)Riguardo all'ammontare di questa riserva di sostanza non intaccabile, una sua definizione precisa in base alla prassi di altri cantoni è contraria ai dettami del diritto federale (sentenza del Tribunale federale 9C_253/2009 dell'11 gennaio 2010 cons. 4.4), in quanto essa è determinabile solo in relazione alla concreta situazione di ogni singola persona, avendo riguardo alla sua età e al suo stato di salute. Per questo la casistica offerta dal Tribunale federale a questo riguardo può essere presa solo a titolo indicativo, benché solitamente gli importi in discussione fossero decisamente più ridotti dell'importo qui controverso (vedi sentenza del Tribunale federale 4P.97/1990 del 29 maggio 1990, concernente l'importo di fr. 19'600.-- per un'anziana signora di ottantadue anni, divorziata, che non disponeva del minimo esistenziale; B 52/02 del 20 dicembre 2002 relativo ad un importo di fr. 13'903.-- per un assicurato quarantaduenne di salute cagionevole e che disponeva di entrate assai limitate e di una modesta previdenza o 9C_253/2009 dell'11 gennaio 2010 dove per una

  • 10 - richiedente quarantaseienne, divorziata, di salute cagionevole, con delle entrate appena sufficienti e una modesta previdenza di vecchiaia era stata considerata adeguata una sostanza non intaccabile di fr. 10'000.--). e)A livello cantonale, il Tribunale amministrativo si è già ripetutamente chinato sulla questione dell'entità che la sostanza non intaccabile può raggiungere (vedi sentenza di principio S 12 47A). Prendendo spunto anche dalla relativa dottrina, quale sostanza non intaccabile ossequiosa del diritto costituzionale viene attualmente indicato un importo di fr. 15'000.-- per persona sola, mentre un importo di fr. 20'000.-- dovrebbe entrare in considerazione solo in casi eccezionali (STEFAN MEICHSSNER, das Grundrecht auf unentgeltliche Rechtspflege [Art. 29 Abs. 3 BV], Basilea 2008, pag. 86 e riferimenti; sentenze del Tribunale amministrativo S 13 124, S 10 87 e U 11 12), ad esempio in caso di ridotta o inesistente previdenza professionale.

  1. a)Nell'evenienza in oggetto, al determinante momento della richiesta (sentenza del Tribunale federale 9C_253/2009 dell'11 gennaio 2010 cons. 3), il ricorrente disponeva di una sostanza liquida di fr. 30'508.-- e la moglie di € 8'066.--. Ambedue i coniugi avevano poi a disposizione una propria vettura - una BMW del 2006 l'istante e una Fiat panda del 1995 la moglie - per un valore indicativo di € 7'500.-- e € 500.--. Dal fatto che il ricorrente non faccia valere costi di locazione nonché dai redditi dichiarati per il periodo d'imposta 2013 all'Agenzia delle entrate italiana nel 2014, dove sono dichiarati redditi da fabbricati sia per il ricorrente come anche per sua moglie, si può inoltre dedurre che essi abbiano anche proprietà immobiliari, oltre alla sostanza liquida e alle autovetture sopra indicate. Tenendo conto che già la sostanza liquida del ricorrente supera la sostanza da ritenersi non intaccabile, la questione sull'esistenza e il valore commerciale di eventuali proprietà immobiliare non deve essere approfondita. Contrariamente a quanto pretende l'istante nel proprio
  • 11 - ricorso, già in presenza di una simile riserva di sostanza liquida o traducibile in denaro non occorre procedere al calcolo del minimo vitale in base al reddito di cui dispone la famiglia. Il ricorrente ha attualmente solo 55 anni e presenta in ogni caso una capacità lucrativa residua. Solo uno dei due figli è ancora in formazione, mentre la figlia vive con la famiglia, ha entrate proprie e può quindi contribuire per quanto la riguarda alle spese dell'economica domestica. Per il procedimento amministrativo in questione, non occorre versare acconti, la procedura che precede il rilascio della decisione è gratuita e le spese di patrocinio prevedibili non implicano certo l'esaurimento di dette riserve. Che le poche entrate dell'istante, alle quali vanno però opposte anche poche spese fisse (l'istante non ha costi di locazione), potrebbero implicare l'esaurimento della sostanza entro pochi anni, non è determinante ai fini del giudizio. In primo luogo, la situazione di lavoro dell'istante non è paragonabile a quella di un pensionato che non ha più possibilità di incrementare le proprie entrate. Inoltre, nell'esame della capacità economica non possono essere presi in considerazioni evoluzioni, ad anni di distanza, e che vanno ben oltre l'immediato futuro. b)Per l'istante non sarebbe poi neppure esigibile che egli attinga al capitale versatogli dall'assicurazione infortuni a titolo di indennità per menomazione dell'integrità (IMI). Relativamente a questa specifica questione, il Tribunale federale confermava l'irrilevanza dei motivi che hanno permesso l'accumulo di sostanza nei giudizi I 228/97 del 17 giugno 1997 e I 302/96 del 23 dicembre 1997. In quest'ultima sentenza, pubblicata in DAS AI no. 13, il Tribunale federale considerava che la revoca del patrocinio gratuito fosse avvenuta giustamente, dopo il versamento all'assicurato di indennità giornaliere e una IMI per l'ammontare complessivo di fr. 23'000.-- (vedi cons. 7c). Nella sentenza 8C_679/2009 del 22 febbraio 2010, pur prendendo atto delle critiche espresse dalla dottrina a questo riguardo e lasciando aperta la questione

  • 12 - dell'origine della sostanza, l'Alta Corte federale ribadiva però la posizione già assunta in precedenza (vedi cons. 4.3). Nel successivo giudizio 8C_309/2011 del 31 maggio 2011, il Tribunale federale si limitava nuovamente a richiamare la problematica, senza apportare modifiche materiali alla prassi fino ad allora instauratasi. In queste condizioni, resta pertanto valida la constatazione stando alla quale l'origine della sostanza non abbia rilevanza nell'esame dell'indigenza economica. c)Nell'evenienza in oggetto, come è già stato accennato anche in precedenza, i due coniugi non dichiarano entrate da attività lucrativa, per cui è dato ritenere che attuamene non esercitino un lavoro che potrebbe richiedere l'impiego dell'automobile. Per i soli fabbisogni di mobilità della famiglia potrebbe pertanto entrare anche in considerazione l'alienazione della seconda vettura. In questa evenienza, l'istante non sarebbe magari neppure tenuto ad attingere alla sostanza derivante dal versamento dell'IMI o qualora lo dovesse fare potrebbe comunque farlo in misura ridotta. In ogni caso, l'attuale situazione di sostanza dell'istante, indipendentemente dai motivi che hanno contribuito alla formazione di detto capitale, non giustifica l'assunzione delle spese di patrocinio da parte dello Stato.

  1. a)In conclusione, la reiezione della domanda di patrocinio gratuito decisa dell'ufficio AI merita conferma e il ricorso è respinto. Giusta l’art. 73 cpv. 1 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CS 370.100), nella procedura di ricorso la parte soccombente deve di regola assumersi le spese e viene obbligata in base all’art. 78 LGA a rimborsare alla parte vincente tutte le spese necessarie causate dalla procedura, benché le organizzazioni cui sono affidati compiti di diritto pubblico anche se vincono la causa non hanno diritto a ripetibili se agiscono nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. Nell'evenienza, avuto riguardo all'insieme delle circostanze del caso in esame e alla comunque poco confortevole
  • 13 - situazione dal profilo dell'impiego del ricorrente, viene eccezionalmente rinunciato al prelievo di costi di procedura. b)L'istante postula il riconoscimento del patrocinio gratuito anche in questa sede. Come è stato evocato in precedenza, le condizioni economiche per il riconoscimento del patrocinio gratuito nella procedura amministrativa e in quella di ricorso sono gli stessi. A differenza però del procedimento amministrativo che precede il rilascio di una decisione di rendita, il ricorso al Tribunale amministrativo non è esente da spese, anche se nell'evenienza si è rinunciato al prelievo di spese di giustizia, restando le norme di procedura sul gratuito patrocinio rette dal dritto cantonale giusta quanto previsto dall'art. 61 cpv. 1 prima frase LPGA (sentenza del Tribunale federale 8C_991/2008 del 1. aprile 2009 al cons. 3.1.1). Per quanto è già stato esposto in precedenza, la situazione di sostanza dell'istante non giustifica però un diverso giudizio per la presente procedura di ricorso, per cui la richiesta viene respinta già per questo motivo, senza che sia necessario verificare la realizzazione delle altre condizioni cumulative per il riconoscimento del diritto al patrocinio gratuito. Il Tribunale decide: 1.Il ricorso è respinto. 2.Non vengono prelevate spese. 3.La richiesta di patrocinio gratuito è respinta. 4.[Vie di diritto]

  • 14 - 5.[Comunicazioni]

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