VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI U 14 59 1a Camera Giudice unico Racioppi e attuaria Krättli-Keller SENTENZA del 3 marzo 2015 nella vertenza di diritto amministrativo Comune politico di X., e Comune patriziale di X., rappresentati dall'Avvocato lic. iur. Andrea Toschini, attori contro A._____ SA, rappresentata dall'Avvocato lic. iur. Roberto A. Keller, convenuta concernente concessione (rescissione anticipata)
4 - privata, sono cose destinate all'uso pubblico. Esse si considerano proprietà del comune politico sul cui territorio si trovano. Fintanto che queste cose servono all'uso pubblico, non si possono acquistare su di esse diritti particolari di godimento di fronte all'ente pubblico, se non in virtù di concessioni (art. 120 cpv. 2 LICC). Anche per la dottrina, se l'utilizzo del demanio pubblico trascende i limiti dell'uso comune, se non è più conforme alla destinazione specifica del bene demaniale oppure se impedisce o intralcia notevolmente la partecipazione simultanea di terzi nell'uso della cosa, l'autorità competente deve disciplinarne l'utenza stabilendo delle priorità (IMBODEN/RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, vol. II, pag. 827; HÄFELIN/MÜLLERUHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a ed., nota 2591 ss. e TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4a ed., nota 2 ss. al § 50). b)Nell'evenienza, trattandosi della cessione della facoltà di utilizzare acque pubbliche, la concessione in oggetto sottostà al diritto pubblico (DTF 109 II 76 cons. 3 e riferimenti). La natura giuridica di simili concessioni è mista. In particolare le concessioni riguardanti dei diritti sulle acque presentano caratteri contrattuali e elementi che sottostanno al potere d'imperio dell'autorità concedente (DTF 130 II 18 cons. 3.1, 126 II 171 cons. 4c/bb e 127 II 69 cons. 5). Tra gli elementi che si prestano ad essere evasi in via decisionale vanno annoverate le disposizioni che sono regolate nella legge e che determinano i doveri della concessionaria alla cui esecuzione persiste un interesse pubblico (vedi sul tema HÄFELIN/MÜLLERUHLMANN, op.cit., pag. nota 2593 e riferimenti). Giusta la prassi di questo giudice (PTA 2002 no. 44 e la sentenza del Tribunale amministrativo U 02 53 del 6 marzo 2007), la rescissione del rapporto di concessione è da qualificare quale decisione impugnabile al Tribunale amministrativo mediante ricorso (vedi per un analogia l'art. 39 cpv. 1 lett. d della legge sui diritti d'acqua del Cantone dei Grigioni [LGDA; CS
5 - 810.100] che norma espressamente la possibilità di dichiarare decaduta una concessione qualora la concessionaria viola gravemente importanti doveri nonostante ammonimento).
7 - ripristinare i termini di ricorso, confermando questa il ben fondato del provvedimento precedente. Ne consegue che l'istanza di conciliazione presentata il 1. aprile 2014 era, nell'ottica della salvaguardia dei termini di ricorso, in ogni caso tardiva, indipendentemente dalla questione di sapere se al giudice civile, eventualmente adito a torto, spettasse un dovere di trasmissione all'autorità competente, analogamente a quanto previsto all'art. 4 cpv. 3 LGA. Anche l'eventuale dovere di trasmissione della pratica in caso di autorità adite a torto non avrebbe pertanto mutato le sorti del giudizio. La decisione del 22 gennaio 2014 era il 1. aprile 2015 cresciuta incontestata in giudicato. 5.In conclusione, per proporre l'azione di accertamento ai due comuni attori manca la legittimazione, non avendo alcun interesse rilevante a veder confermata la validità di un provvedimento che non è stato tempestivamente impugnato in questa sede e non potendo trarre da quanto richiedono alcun vantaggio per lo scopo che perseguono. Ne consegue che l'azione è manifestamente inammissibile e che i costi occasionati dal presente procedimento seguono la soccombenza (art. 73 cpv. 1 LGA). Alla società convenuta, rappresentata da un legale, spetta un'indennità (art. 78 cpv. 1 LGA) forfettaria a titolo di ripetibili, non avendo gli scritti processuali di controparte contribuito validamente alla soluzione della controversia. Il giudice unico decide: 1.L'azione è inammissibile. 2.Vengono prelevate
una tassa di Stato di fr.200.--
e le spese di cancelleria difr.176.--
8 - totalefr.376.-- il cui importo sarà versato dai Comuni patriziale e politico di X._____ in ragione della metà ciascuno e responsabili solidalmente, entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3.I Comuni patriziale e politico di X._____ versano, in ragione della metà cadauno (fr. 250.--) e responsabili solidalmente, alla A._____ SA l'importo complessivo di fr. 500.-- (IVA compresa) a titolo di ripetibili. 4.[Vie di diritto] 5.[Comunicazioni]