VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI U 14 33 1a Camera presidenzaRacioppi giudiciAudétat, Stecher attuariaKrättli-Keller SENTENZA del 2 giugno 2015 nella vertenza di diritto amministrativo A., e B. e C._____ , rappresentati dall'Ufficio Curatela Professionale di X., ricorrenti contro Comune di X., rappresentato dall'Avvocato lic. iur. Michel Castelli, convenuto e Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni, convocato concernente circolazione stradale (postilla esenzioni divieto)
2 - 1.Dopo la posa del nuovo semaforo della Ferrovia Retica lungo la strada principale, all'entrata di Y., venivano a formarsi sempre più spesso delle colonne di veicoli. Per evitare tale ingorgo, molti automobilisti deviavano allora sulla strada comunale che da Z. porta a Y._____ per poi reimmettersi sulla cantonale 600 m più avanti, con il conseguente incremento del traffico in paese. Il 13 gennaio 2014, la Polizia cantonale dei Grigioni approvava la richiesta fatta dal Comune di X._____ di porre un divieto di circolazione per gli autoveicoli e i motoveicoli (segnale 2.13), confinanti e fornitori autorizzati, sulla strada comunale tra Z._____ e Y., dall'incrocio rispettivamente dall'inizio della Via di E. fino all'abitato di Y._____ (qui di seguito denominata semplicemente come Via di H.) e dalla Via dal F. alla Via G._____ (qui di seguito denominata semplicemente come Via dal F.). Il 30 gennaio successivo, la nuova regolamentazione veniva debitamente pubblicata e, dopo l'espletamento della procedura riservata all'introduzione di osservazioni o obiezioni, l'esecutivo pubblicava nel Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni la limitazione munita dei necessari rimedi legali in data 17 aprile 2014. 2.Contro tale limitazione della circolazione, in data 15 maggio 2014 (data del timbro postale), A., proprietario del fondo sopraedificato no. 3913 in località Y., e l'Ufficio Curatela Professionale di X. interponevano tempestivo ricorso chiedendo che sulla strada agricola no. 3888, Via di E., l'eccezione "Confinati e fornitori autorizzati" venisse sostituita dalla dicitura "Traffico agricolo autorizzato". Per i ricorrenti, la Via di E. sarebbe una strada agricola il cui sedime attraverserebbe anche una zona di pericolo. Per questo del resto alcuni accessi a delle particelle sopraedificate in zona edilizia sarebbero stati dall'autorità imposti non tramite l'adiacente Via di E._____, ma grazie alla creazione di servitù di passaggio su altri fondi siti in zona edilizia. Il tentativo di fare della strada agricola una strada di quartiere andrebbe di conseguenza
3 - censurato, non da ultimo in considerazione del fatto che il tracciato del sedime stradale verrebbe a invadere per una certa tratta una zona di pericolo di caduta sassi. Per gli istanti, prevedere una strada con permessi di utilizzo urbano nel bel mezzo di una zona di pericolo sarebbe insostenibile. Più consona ai bisogni della popolazione sarebbe la realizzazione della variante, in parte ormai attuata, già precedentemente progettata da parte degli organi incaricati della bonifica fondiaria. 3.Nella risposta di causa del 26 giugno 2014, il Comune di X._____ chiedeva la reiezione del ricorso per quanto lo stesso fosse da ritenersi ammissibile. Dal ricorso non sarebbe dato sapere se l'Ufficio Curatela Professionale di X._____ agisca in nome proprio o quale rappresentante di una persona sotto curatela. Il privato ricorrente non sarebbe poi stato in grado di dimostrare quale interesse possa detenere a proporre ricorso, dopo che la sua proprietà non sarebbe toccata dalla limitazione in oggetto. Con la nuova segnaletica verrebbe in ogni caso ridotto l'afflusso di traffico sulla Via di E., che attualmente risulterebbe percorribile senza limitazione. Esulerebbero infine dal contesto della presente vertenza le censure rivolte alla necessità di costruire nuove strade comunali o di modificare la pianificazione locale. 4.Chiamato a determinarsi sul ricorso, il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni considerava in data 16 giugno 2014 che la questione riguardante la validità materiale della segnaletica controversa fosse di esclusiva pertinenza dell'autorità comunale, essendosi l'autorità cantonale limitata a verificare che la regolamentazione stradale fosse conforme alle norme di sicurezza della circolazione. 5.Nell'ambito dell'ulteriore scambio di scritti processuali, l'Ufficio Curatela Professionale di X. precisava di ricorrere in nome e per conto di B._____ e C._____ , proprietari dei fondi ni. 3917 e 3914 a Y._____. Per
4 - il resto le parti si riconfermavano essenzialmente nelle loro precedenti allegazioni e proposte. Considerando in diritto:
8 - E._____ e della Via dal F.. In conformità all'art. 8 LALCStr, su strade pubbliche chiuse alla circolazione di veicoli a motore, il proprietario della strada deve autorizzare l'accesso alla propria abitazione o ditta se le caratteristiche tecniche della strada lo consentono. In questo senso quindi, anche se l'eccezione dovesse consentire solo il traffico agricolo, il comune non potrebbe comunque impedire ai proprietari di abitazioni o ditte di utilizzare la strada per recarsi sul loro fondo. In termini di utenza, con l'eccezione scelta, viene in pratica garantito l'accesso alla sola azienda agricola sita in zona e a tutti i fondi che confinano con la strada, oltre alle persone che intendono recarsi al cimitero. L'allegazione stando alla quale il traffico subirà un incremento dal fatto che anche i proprietari che dispongono già di accessi privati in zona edilizia verranno a modificare gli stessi per immettersi sulla Via di E. resta una mera ipotesi. In primo luogo, dove gli accessi sono già stati fatti - anche se grazie a servitù su fondi terzi - questi non verranno necessariamente cambiati grazie alla possibilità teorica di un nuovo accesso. Si pensi in questo senso all'orientamento della costruzione, di un garage o alla sistemazione esterna dei giardini e orti. Anche se la possibilità di un cambiamento della morfologia di un accesso esistente non può essere esclusa, essa non rappresenterà comunque la norma. Del resto adottando la soluzione proposta dagli istanti, al transito di veicoli autorizzati ad utilizzare la strada in virtù di quanto disposto all'art. 8 LALCStr verrebbero ad aggiungersi tutti i mezzi agricoli abilitati ad utilizzare soprattutto la strada no. 3888 quale via di transito, anziché utilizzare la strada cantonale. Ne consegue che necessariamente la soluzione favorita dagli istanti rispetto a quella decisa dal comune convenuto comporterebbe un incremento del traffico sulla tratta, anziché una sua diminuzione. b)Vi è poi un importante interesse pubblico al mantenimento dell'eccezione così come decisa dall'esecutivo comunale. Con la limitazione della
9 - percorrenza della strada no. 3888 al solo traffico agricolo verrebbe reso meno agevole l'accesso al cimitero. Per raggiungere la struttura pubblica occorrerebbe infatti transitare attraverso il paese per imboccare la Via dal F., mentre attualmente la struttura pubblica è raggiungibile anche più discretamente tramite la Via di E.. Uno dei motivi principali a fondamento dei decreti decisi era però propriamente la volontà di limitare il traffico in paese. Seguendo la proposta dei ricorrenti e imponendo di fatto l'accesso al cimitero attraverso il paese, si otterrebbe invece il risultato contrario allo scopo perseguito dall'esecutivo con la regolamentazione decisa. All'indubbio interesse della collettività pubblica ad aver meno traffico in paese, si contrappone l'interesse dei privati ad una minor percorrenza della strada. Nell'ambito di una ponderazione degli interessi in gioco quelli della collettività ad avere meno traffico in paese ed a poter usufruire dell'infrastruttura pubblica nei limiti goduti finora prevalgono indubbiamente su quelli degli stanti. Non va infatti dimenticato che la proposta portata avanti dai ricorrenti comporterebbe non solo un incremento del traffico (transito agricolo) sulla strada no. 3888, ma anche dei rumori - a seguito dell'andirivieni dei notoriamente più rumorosi mezzi agricoli - rispetto alla situazione decretata dall'esecutivo. Ne consegue che anche in quest'ottica la proposta fatta dagli istanti sarebbe contraria all'interesse pubblico. c)Giusta le vigenti disposizioni cantonali, in particolare l'art. 38 della legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (LPTC; CS 801.100), le zone di pericolo comprendono i territori minacciati da valanghe, frane, caduta massi, alluvioni o altri fenomeni naturali. Esse vengono suddivise secondo le direttive cantonali in una zona di pericolo elevato (zona di pericolo 1) e in una zona di pericolo limitato (zona di pericolo 2). Nella zona di pericolo 1 non possono essere costruiti nuovi edifici ed impianti, destinati ad ospitare persone e animali. Nella zona di pericolo 2 nuovi edifici ed impianti che servono per ospitare persone e
10 - animali, necessitano di particolari misure edilizie di protezione. In base al piano delle zone, una breve tratta (circa 50 m) della strada no. 3888 è situata in zona di pericolo 1. Per gli istanti, sarebbe illegale che il sedime di una strada destinata all'urbanizzazione possa situarsi in zona di pericolo. Anche questa pretesa non merita riscontro. In primo luogo, in conformità a quanto esposto in precedenza, la normativa cantonale non vieta l'impiego di infrastrutture di urbanizzazione esistenti site in zona di pericolo. Come è poi già stato ripetutamente ricordato, il decreto impugnato vieta drasticamente e in modo più incisivo il traffico sulla tratta della Via di E._____ in zona di pericolo 1 di quanto perorato dagli istanti con la loro limitazione al traffico agricolo. In termini di sicurezza la soluzione oggetto del decreto impugnato è quindi migliore, in quanto verrebbe potenzialmente esposto a pericolo un minor numero di utenti, rispetto alla richiesta fatta nel ricorso. d)Per i ricorrenti, la strada no. 3888 sarebbe agricola e quindi una sua destinazione a scopo di urbanizzazione di quartiere sarebbe escluso. Anche questo argomento non merita protezione. E' vero che nel piano di urbanizzazione la Via di E._____ è, a partire dal segnale di divieto, una strada agricola e forestale, mentre la Via dal F._____ è una strada di allacciamento comunale. Con la posa della segnalazione in oggetto, il traffico agricolo e forestale sulla Via di E._____ è però parimenti regolato, nel senso che tutti coloro che hanno un fondo entro il perimetro del divieto possono percorrere la tratta per raggiungere il loro sedime a scopo agricolo o forestale. Contrariamente a quanto pretendono i ricorrenti, la strada agricola e forestale non deve essere esclusivamente destinata all'uso agricolo e forestale per tutti, ma tale carattere non vieta una limitazione del traffico agricolo e forestale come del resto avviene anche per le normali strade di collegamento. In questo senso non è neppure corretta l'affermazione stando alla quale la tratta sarebbe stata trasformata in una strada di urbanizzazione dell'area edilizia, in quanto,
11 - come già evocato in precedenza, dove vi è una strada percorribile l'accesso alla propria abitazione o ditta è garantito dalla legislazione cantonale. In ogni caso a sostegno di una mera destinazione agricola della Via di E._____ nessuno degli istanti pretende di dover utilizzare regolarmente e necessariamente questa strada per accedere a dei fondi agricoli siti oltre il perimetro stradale e più facilmente raggiungibili tramite questa tratta. e)Infine, molte delle argomentazioni proposte in questa sede non hanno nulla a che vedere con quanto può essere oggetto del presente ricorso, che riguarda solo il decreto pubblicato e relativo alla posa dei due divieti di circolazione con le relative eccezioni per fornitori e confinanti. In particolare non sono in questo contesto ammissibili le censure avanzate dagli istanti in relazione ad un preferibile diverso tracciato stradale. Vada al proposito accennato (vedi anche sentenze del Tribunale amministrativo U 12 109 e R 13 202) che in virtù delle competenze previste all’art. 49 LGA, il Tribunale amministrativo non esercita funzioni di vigilanza sull’attività dello Stato in generale, ma è essenzialmente incaricato dell’applicazione della giustizia in un caso concreto. 5.In conclusione, la limitazione della circolazione decisa e le relative eccezioni meritano in questa sede piena conferma e il ricorso deve essere respinto. Giusta l’art. 73 cpv. 1 LGA nella procedura di ricorso, la parte soccombente deve di regola assumersi le spese, mentre al comune che ha agito nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali non vengono assegnate ripetibili (art. 78 cpv. 2 LGA). Nell’evenienza si giustifica pertanto l’accollamento delle spese occasionate dal presente procedimento ai ricorrenti, responsabili in solido.
12 - Il Tribunale decide: 1.Il ricorso è respinto. 2.Vengono prelevate
una tassa di Stato di fr.1'500.--
e le spese di cancelleria difr.304.-- totalefr.1'804.-- il cui importo sarà versato in ragione della metà da A._____ e per l'altra metà da B._____ e C._____ , tutti e tre responsabili in solido, entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3.[Vie di diritto] 4.[Comunicazioni]