TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI U 14 1 3a Camera presieduta da Stecher, e composta dalla giudice Moser e dal giudice Audétat, attuaria Krättli-Keller SENTENZA del 4 settembre 2014 nella vertenza di diritto amministrativo A._____, ricorrente contro Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni, convenuta concernente assistenza giudiziaria gratuita (restituzione)

  • 2 - 1.Nell'ambito della procedura di divorzio svoltasi davanti al Tribunale distrettuale e al Tribunale cantonale dei Grigioni, a A._____ veniva concessa l'assistenza giudiziaria gratuita con i decreti del 5 settembre 2002 della prima e 11 maggio 2004 della seconda istanza. La procedura di divorzio era caratterizzata dalla decisione del Tribunale distrettuale del 12/25 novembre 2003, nell'ambito della quale inizialmente l'azione in divorzio veniva respinta non essendo ancora trascorso il periodo di separazione di quattro anni, dalla sentenza in appello del 7/21 giugno 2004 del Tribunale cantonale che rinviava gli atti all'istanza precedente per la pronuncia del divorzio e infine della sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale distrettuale in data 21 luglio 2006. Da parte del Cantone dei Grigioni venivano pertanto assunti dei costi complessivi per un ammontare di fr. 17'955.95, comprendenti le spese per il procedimento davanti al Tribunale di distretto di fr. 9'112.45, quelle di rappresentanza per la prima istanza di fr. 5'440.80 e riguardanti la seconda istanza di fr. 3'402.70. 2.Dopo aver calcolato un'eccedenza rispetto al minimo vitale ed aver sentito l'interessato al riguardo, con decisione 27 novembre 2013 l'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni (qui di seguito semplicemente amministrazione imposte) chiedeva a A._____ la restituzione dell'importo a suo tempo anticipato di fr. 17'955.95, in ragione di pagamenti rateali mensili di fr. 1'000.--, fino all'estinzione del debito. Nel provvedimento, l'interessato veniva pure reso attento alle conseguenze di un mancato rispetto delle scadenze di pagamento e alle spese che avrebbe potuto comportare un pagamento tardivo. 3.Nel ricorso interposto al Tribunale amministrativo in data 29 dicembre 2013, A._____ chiedeva che l'80 % dell'importo richiestogli venisse assunto dallo Stato in virtù delle disposizioni sull'aiuto alle vittime di reati o

  • 3 - che lo stesso gli venisse condonato e che la restituzione della parte rimanente di detto importo venisse in via eventuale divisa in rate mensili di soli fr. 500.--, senza l'addebito di interessi. In ogni caso per la procedura davanti al Tribunale amministrativo, il ricorrente chiedeva di essere esonerato da qualsiasi spesa. Per l'ammontare di fr. 14'553.25, riconosciutogli in seguito alla decisione 5 settembre 2002, l'istante considera che la pretesa sia andata prescritta, poiché la decisione di restituzione sarebbe stata emessa oltre 11 anni dopo tale provvedimento. Nell'ambito della procedura di divorzio, in seguito alle infondate accuse della ex moglie, egli sarebbe stato in carcere diversi anni ed avrebbe speso oltre fr. 100'000.-- per mantenere il contatto con i figli, anche se il rapporto si sarebbe comunque irrimediabilmente incrinato. Gran parte dei costi insorti nell'ambito della procedura di divorzio sarebbero pertanto da attribuire all'alterata percezione delle cose sofferta dalla ex moglie. In dette circostanze, il ricorrente stesso sarebbe da qualificare come una vittima delle prevaricazioni esercitate dalla ex moglie e dovrebbe a tale titolo aver diritto agli aiuti finanziari previsti dalla normativa in materia di aiuto alle vittime di reati almeno in ragione dell'80 % dei costi sostenuti per l'ottenimento del divorzio. Nella denegata ipotesi che il debito venisse confermato, il ricorrente chiede una riduzione della rata mensile a fr. 500.- -, non essendo state debitamente considerate nel calcolo del minimo vitale le spese di avvocatura ancora scoperte di fr. 11'743.35 e i costi del mezzo di trasporto privato che necessiterebbe per recarsi al lavoro. Nelle circostanze del caso concreto, il condono di una parte dei costi sarebbe poi giustificato da motivi dovuti all'equità. Verrebbe poi operata una disparità di trattamento nel pretendere la corresponsione di detto importo solo dal marito e non anche dalla ex moglie, le cui condizioni finanziarie dovrebbero permetterle di restituire la prestazione versatale a titolo di anticipo.

  • 4 - 4.Nella propria presa di posizione del 5 febbraio 2014, l'amministrazione imposte chiedeva la reiezione del ricorso per quanto lo stesso potesse essere considerato ammissibile. Per il calcolo dell'eventuale prescrizione del diritto alla restituzione sarebbe decisiva la data della crescita in giudicato della decisione a conclusione del procedimento per il quale l'anticipo dei costi sarebbe stato riconosciuto e non il momento del riconoscimento del diritto al gratuito patrocinio. Nell'evenienza, la prima fase del procedimento si sarebbe conclusa con la decisione del Tribunale cantonale del 7 giugno 2004 e il divorzio tra le parti sarebbe stato pronunciato dal Tribunale distrettuale il 21 luglio 2006. Tra la crescita in giudicato di questi due provvedimenti e l'emanazione del provvedimento impugnato il 27 novembre 2013 non sarebbero trascorsi dieci anni per cui non sarebbe neppure subentrata la prescrizione del diritto a chiedere la restituzione. Materialmente la richiesta sarebbe giustificata dalla situazione di reddito del beneficiario dell'anticipo che, in base al calcolo del minimo esistenziale ampliato rispetto a quello secondo il diritto esecutivo, disporrebbe di un'eccedenza mensile di fr. 1'528.--. Il debito nei confronti dell'avvocato per altre procedure non sarebbe stato considerato nel calcolo in quanto la fattura risalirebbe a nove mesi prima e l'istante non avrebbe introdotto alcun giustificativo attestante dei versamenti a tale titolo. I costi della vettura non sarebbero stati considerati, non essendo documentata alcuna necessità oggettiva di usufruire del mezzo di trasporto privato per recarsi al lavoro. Nel 2012, l'istante avrebbe poi effettuato un versamento a favore del 3. pilastro della previdenza professionale per un ammontare di fr. 4'400.--, per una polizza con valore di riscatto al 31 dicembre 2012 di fr. 62'754.--. Infine veniva confermata la rinuncia al prelievo di interessi moratori qualora i pagamenti fossero stati effettuati puntualmente.

  • 5 - 5.Replicando, in data 10 febbraio 2014, il ricorrente ribadiva che a fondamento della propria richiesta verrebbero ad esserci dei motivi più prettamente etici e di equità che di carattere meramente giuridico. Per il resto, l'istante riaffermava di essere in grado di corrispondere al massimo un importo mensile di fr. 500.--. 6.Nella duplica del 3 marzo 2014 l'amministrazione imposte si riconfermava essenzialmente nelle proprie precedenti allegazioni e proposte precisando che per la vettura privata al ricorrente sarebbero stati computati ben fr. 308.-- al mese e che pertanto una correzione di tale importo non troverebbe alcuna giustificazione, poiché sarebbe nell'evenienza esigibile che l'interessato si rechi al lavoro con i mezzi pubblici i cui costi mensili si aggirerebbero attorno ai fr. 100.--. Considerando in diritto: 1.La controversia verte sulla richiesta di restituzione dell'importo a suo tempo anticipato al ricorrente per la procedura di divorzio a titolo di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio. In particolare occorre stabilire se almeno parte della pretesa sia andata prescritta, se possa essere operata una compensazione con altre prestazioni alle quali l'istante avrebbe diritto, se l'istante possa esigere lo stesso trattamento anche per la ex moglie e infine se la rata mensile pretesa a titolo di restituzione vada ridotta in ragione della metà come preteso nel ricorso.

  1. a)Giusta l'art. 123 del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272), la parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio è obbligata alla rifusione appena sia in grado di farlo. La pretesa del Cantone si prescrive in dieci anni dalla chiusura del procedimento. Questo disposto si applica
  • 6 - alle richieste di restituzione dell’assistenza giudiziaria gratuita emanate dopo il 1. gennaio 2011 (sentenze del Tribunale federale 5A_414/2011 del 26 luglio 2011 cons. 1.1 e 5A_405/2011 del 27 settembre 2011 cons. 5.2) e la pretesa del Cantone alla rifusione si prescrive pertanto in dieci anni dalla chiusura del procedimento principale. La data che segna la decorrenza del termine di dieci anni è pertanto quella della cresciuta in giudicato della sentenza, di un decreto di stralcio o di qualsiasi altro provvedimento proprio a mettere fine al procedimento giudiziario. La prescrizione viene interrotta con l'emanazione di una decisione di restituzione impugnabile (vedi sulla questione PTA 2011 no. 12 cons. 4, 5 e 6b). b)Dal chiaro testo legale è evidente che per la prescrizione non è determinante il provvedimento con il quale l'assistenza giudiziaria gratuita viene accordata, bensì la conclusione del procedimento giudiziario a fondamento della richiesta. Nell'evenienza in oggetto, la procedura per l'adozione di misure a protezione dell'unione coniugale e quella di divorzio

  • per le quali era stato riconosciuto il gratuito patrocino da parte del presidente del Tribunale distrettuale in data 5 settembre 2002 - si erano (solo provvisoriamente) concluse con la sentenza intimata agli interessati in data 25 novembre 2003. Tale provvedimento non cresceva in giudicato, ma veniva impugnato in appello dalla ex moglie del ricorrente. La procedura di appello, per la quale all'istante era parimenti stata riconosciuta l'assistenza giudiziaria in data 11 maggio 2004, si concludeva con la sentenza intimata il 7 giugno 2004. Infine, il divorzio tra le parti veniva pronunciato dal Tribunale di distretto con la sentenza del 21 luglio 2006. La decisione di restituzione impugnata reca la data del 27 novembre 2013. La questione dell'eventuale prescrizione di dieci anni si potrebbe pertanto porre unicamente in rapporto alla sentenza del Tribunale distrettuale intimata il 25 novembre 2003 e che però a tale data

  • 7 - non era cresciuta in giudicato (termine di impugnazione) e che poi in effetti veniva impugnata davanti al Tribunale cantonale. Ne risulta pertanto che determinanti per la prescrizione possono essere solo i giudizi del 7 giugno 2004 e del 21 luglio 2006 al momento della loro crescita in giudicato, ovvero 30 giorni dopo la loro comunicazione. Ne consegue che l'eccezione sollevata quanto all'intervenuta prescrizione per i costi e le spese di rappresentanza della prima istanza è immotivata e va respinta.

  1. a)In conformità a quanto previsto agli art. 1 e 2 dalla legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV; RS 312.5), ogni persona la cui integrità fisica, psichica o sessuale è stata direttamente lesa a causa di un reato (vittima) ha diritto all'aiuto conformemente alla presente legge (aiuto alle vittime). Questo aiuto – che sussiste indipendentemente dal fatto che l'autore sia stato rintracciato, si sia comportato in modo colpevole o abbia agito intenzionalmente o per negligenza - può comprendere segnatamente la consulenza, la riparazione morale e l'esenzione dalle spese processuali. Nell'ambito della procedura di divorzio, l'istante ritiene di essere stato vittima della ex moglie nella misura in cui la stessa lo avrebbe ingiustamente accusato di fatti non commessi e lo avrebbe con ciò allontanato dai tre figli avuti in comune. Per il ricorrente, la procedura di divorzio sarebbe quindi stata influenzata e resa più onerosa da tali atteggiamenti di controparte. In questo senso, il ricorrente si reputa una vittima e considera di aver a tale titolo diritto ad un risarcimento ai sensi della LAV. Nell'ambito del presente procedimento chiede pertanto che per almeno l'80 % dei costi oggetto della richiesta di restituzione venga operata una compensazione con quanto avrebbe teoricamente diritto giusta la LAV.
  • 8 - b)Può rimanere in questa sede aperta la questione di sapere se l'istante abbia subito pesanti scapiti in seguito all'atteggiamento assunto dalla consorte nell'ambito delle procedure per l'adozione di misure a salvaguardia dell'unione coniugale e di divorzio. Non è però di pertinenza di questa sede e neppure dell'amministrazione imposte stabilire nell'ambito del presente procedimento se l'istante abbia o meno diritto a prestazioni a titolo di vittima di un reato. L'esame di un eventuale diritto giusta la LAV spetterebbe all'ufficio cantonale del servizio sociale (vedi art. 2 dell'ordinanza d'esecuzione della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati [OE della LAV; CS 549.100]) su domanda della vittima di un reato. Senza l'espresso riconoscimento da parte della competente istanza di un simile diritto, una qualsiasi compensazione con la pretesa qui in discussione è improponibile. Nella misura in cui il ricorrente pretende di aver diritto ad un tale indennizzo e quindi anche alla compensazione di parte della prestazione che gli viene richiesta, il ricorso è inammissibile, in quanto questa questione esula manifestamente dal contesto della controversia in oggetto e non è stata nemmeno oggetto del provvedimento impugnato. c)L'istante reputa che un condono dovrebbe comunque essere possibile per motivi di equità. Tale pretesa è sprovvista di una qualsivoglia base legale. L'art. 123 cpv. 1 CPC pretende la restituzione unicamente in ragione della situazione economica di colui che ha beneficiato della prestazione nella misura in cui sancisce che "la parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio è obbligata alla rifusione appena sia in grado di farlo". Motivi per un condono di tale pretesa la legge non ne prevede. E' pertanto problematico già nell'ottica della parità di trattamento, accordare al ricorrente un trattamento diverso da quanto previsto dall'ordimento legale invocando dei motivi etici o di equità. Non va dimenticato che la procedura che ha visto il riconoscimento del gratuito patrocinio all'istante

  • 9 - era essenzialmente una causa di divorzio. Pretendere che i costi di tale procedimento vadano assunti dallo Stato per motivi di equità, qualora una parte si riveli particolarmente agguerrita contro l'altra, fatto di per sé non del tutto insolito, non appare a priori giustificato neppure in quest'ottica.

  1. a)Il ricorrente chiede poi la parità di trattamento anche per la moglie, nel senso che anche a questa venga richiesto il rimborso delle spese sostenute dallo Stato a titolo di patrocinio gratuito. Vada previamente precisato che i costi per i quali viene richiesta la restituzione sono stati accollati in sede di procedura di divorzio al ricorrente personalmente quale parte al procedimento. Questi costi comprendono del resto solo la metà delle spese processuali a carico del marito come risulta dalla distinta del 27 settembre 2006 allestita dal Tribunale distrettuale competente per i procedimenti ivi decisi. Giusta tale documento è accertato che all'istante è stata imposta la metà delle tasse di giustizia, delle spese di scritturazione, dei costi peritali, delle diverse spese e di quelle di ascolto dei figli. L'altra metà delle spese era andata a carico della ex moglie del ricorrente, come risulta del resto dal punto 4 del dispositivo della sentenza di divorzio del 21 luglio 2006. Questa ripartizione dei costi della prima istanza è stata dall'istante accettata, non avendo a suo tempo impugnata la sentenza di divorzio. L'importo richiesto in restituzione riguarda pertanto unicamente quanto lo Stato ha riconosciuto all'istante a titolo di patrocinio gratuito e debitore di detta prestazione può essere solo il ricorrente stesso o i suoi successori in diritto. b)La questione di sapere se anche alla ex moglie sia o meno stata chiesta la restituzione dell'importo a suo tempo anticipato dello Stato non ha alcuna pertinenza oggettiva con la situazione dell'istante, il quale non può trarre - dalla pretesa edizione di documenti che comproverebbero l'ordine
  • 10 - di restituire l'importo anche da parte della ex moglie - alcun vantaggio concreto e che pertanto non è legittimato ad ottenere informazioni a questo riguardo. Come poi giustamente addotto dalla parte convenuta in ricorso, l'assistenza giudiziaria era stata assunta per la controparte al divorzio dal comune di domicilio, per cui la richiesta sarebbe comunque anche indirizzata all'istanza incompetente.
  1. a)Infine il ricorrente chiede una riduzione della rata mensile a fr. 500.--, non considerandosi in grado di corrispondere una quota di fr. 1'000.--. Come giustamente ricordato dall'amministrazione imposte, la richiesta di restituzione presuppone un miglioramento della situazione della persona interessata, nel senso che al momento attuale l'assistenza giudiziaria gratuita non le verrebbe più concessa (STEFAN MEICHSSNER, Das Grundrecht auf unentgeltliche Rechtspflege [Art. 29 Abs. 3 BV], diss. Basilea 2008, pag. 177 e riferimenti). Il diritto presuppone che il richiedente sia - in conformità all'art. 117 lett. a CPC - sprovvisto di mezzi finanziari. Per il Tribunale federale è indigente colui che non è in misura di sopportare le spese della procedura senza intaccare il minimo vitale proprio e della propria famiglia. All’importo base giusta il diritto esecutivo va applicato un supplemento variante fra il 15 % e il 25 % (cfr. sentenza del Tribunale federale U 102/04 del 20 settembre 2004 cons. 4.1.2). Giusta la prassi del Tribunale cantonale, nel nostro cantone il fabbisogno minimo è composto dal minimo vitale del diritto esecutivo maggiorato del 20 % (sentenza ZB 03 31 del 3 novembre 2003; NORBERT BRUNNER, Die unentgeltliche Rechtspflege nach bündnerischer Zivilprozessordnung, in: ZGRG 4/03, pag. 170). Contrariamente però a quanto fa stato nel caso del riconoscimento del gratuito patrocinio, dove un'eventuale eccedenza conduce a negare l'indigenza se essa permette alla parte richiedente di pagare le spese processuali entro un anno nel caso di processi relativamente poco esigenti, in procedimenti più complessi entro due anni
  • 11 - (sentenza del Tribunale federale 5A_565/2011del 14 febbraio 2012 cons. 3.3), per la restituzione dell'importo anticipato la durata della restituzione rateale non gioca alcun ruolo (STEFAN MEICHSSNER, op. cit., pag. 177 e riferimenti). b)Nell'evenienza in esame, giusta il calcolo operato dall'amministrazione imposte, le entrate di fr. 6'270.-- superano di fr. 1'528.-- il calcolo del fabbisogno mensile dell'istante pari a fr. 4'742.--. Corrispondendo delle rate mensili di fr. 1000.--, come deciso nel provvedimento impugnato, entro 17 mesi l'istante sarebbe in grado di estinguere completamente il proprio debito. Giustamente l'istante non contesta la durata sulla quale si estenderebbe la restituzione dell'anticipo, che come esposto in precedenza non gioca alcun ruolo, ma il calcolo operato per quanto concerne i costi di rappresentanza ancora scoperti per altri procedimenti e le spese per il mezzo di trasporto privato. c)Il ricorrente abita in via N._____ a X._____ e dal 2013 per recarsi a Y._____ a lavorare copre una distanza di circa 12.3 km. Coi mezzi di trasporto pubblici, che implicano due sposamenti a piedi di due e quattro minuti, il tempo impiegato à di circa 30 minuti e la prima corsa parte alle ore 6:38 e giunge a Y._____ alle ore 7:06. Nel proprio ricorso, l'istante pretende di non disporre nelle vicinanze di trasporti pubblici consoni ai suoi orari di lavoro. Questa affermazione non viene però giustificata da alcuna precisazione quanto agli effettivi impieghi in termini di orari. Anche il settore che occupa la datrice di lavoro, specializzata nella vendita di materiale da costruzione, non lascia supporre l'impiego di turni di lavoro diversi o oltre la normale giornata lavorativa. Contrariamente a quanto preteso nella presa di posizione sul ricorso, al ricorrente la convenuta ha riconosciuto una deduzione mensile per il mezzo di trasporto privato corrispondente a fr. 308.-- (fr. 3'696.-- : 12), in base al calcolo operato

  • 12 - dall'amministrazione fiscale ticinese allorquando l'istante lavorava a Z._____. Basti però qui ricordare che con i mezzi di trasporto pubblici le spese di trasporto verrebbero a ridursi a fr. 100.--. Pur non avendo quindi dimostrato chiaramente la necessità di dover far capo ad un'autovettura privata per recarsi al lavoro, nel calcolo del minimo esistenziale operato è stato comunque considerato un importo decisamente più favorevole all'istante di quanto egli avrebbe diritto in base alle informazioni fornite in questa sede. d)L'istante fa valere poi il debito ancora scoperto nei confronti del proprio legale di fr. 11'743.35 per dei procedimenti estranei alla procedura qui in discussione. Giusta la prassi del Tribunale federale, per il calcolo del minimo esistenziale, il ricorrente può avvalersi dei propri debiti solo nella misura in cui egli vi fa anche fronte, mentre non può invocare dei debiti che non onora solo per poter beneficiare dell'assistenza giudiziaria gratuita (DTF 135 I 221 cons. 5.1 e riferimenti nonché 121 III 20 cons. 3a). Il principio si applica anche per esaminare la liceità della restituzione pretesa. Come risulta dalla distinta allestita il 4 dicembre 2013, effettivamente il ricorrente deve al proprio legale ancora un importo di fr. 11'743.35 per le prestazioni effettuate durante gli anni 2012 e 2013, dopo aver versati degli acconti tra il 2012 (fr. 4'260.--) e il 2013 (fr. 3'000.--) di complessivamente fr. 7'260.--. Giustamente pertanto l'amministrazione imposte ha considerato che per l'ammortamento di detto debito bastava considerare un importo massimo annuo di fr. 5'000.--, con una rata massima mensile di fr. 416.--. L'eccedenza delle entrate rispetto alle uscite di fr. 1'528.-- avrebbe in ogni caso permesso al ricorrente di far fronte anche a questo debito con una rimanenza mensile di circa fr. 110.-- . e)A dimostrazione del fatto che l'istante possa far fronte agli impegni impostigli nel decreto impugnato, l'amministrazione imposte evoca il

  • 13 - versamento di fr. 4'400.-- fatto a favore della previdenza professionale nel

  1. Effettivamente, questo volontario versamento conferma come la situazione finanziaria del ricorrente gli permetta comunque di realizzare dei sostanziosi risparmi e non si riveli quindi essere così precaria come l'interessato pretende. f)Per quanto riguarda il preteso eccessivo ammontare della rata mensile, giova in primo luogo precisare che la restituzione richiesta, tenendo conto ancora di una parte del debito scoperto nei confronti del patrocinatore, permette comunque ancora la formazione di un'eccedenza di circa fr. 110.--. Nella sentenza U 12 96, il Tribunale amministrativo confermava l'obbligo di restituzione nel caso di un'eccedenza di fr. 115.-- per la durata di 25 mesi. E' vero che un'eccedenza mensile di fr. 110.-- non accorda un grande margine di manovra, nel senso che una spesa imprevista potrebbe implicare subitamente delle temporanee difficoltà. In questo senso, anche una rateizzazione più ridotta della restituzione avrebbe potuto trovare accoglienza presso la convenuta, essendo il protrarsi del pagamento rateale per alcuni mesi irrilevante per la stessa, ma di grande importanza per il ricorrente. Poiché però il calcolo operato è corretto, l'eccedenza non si scosta da quanto è la prassi giudiziaria e considerato che nella valutazione del fabbisogno vitale - sia per quanto riguarda il mezzo di trasporto privato che per quanto riguarda il debito nei confronti del legale - sia stato computato l'importo più favorevole all'istante, questo Giudice non vede motivi per ridurre ulteriormente la rata mensile stabilita nella decisione impugnata. Per questo anche su tale aspetto il ricorso va respinto. 6.In conclusione, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso va respinto. Giusta l'art. 73 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CS 370.100), nella procedura di ricorso la parte soccombente deve di regola
  • 14 - assumersi le spese. Nel proprio ricorso l'istante chiede di essere esonerato dalle spese. In principio, poiché le pretese di ricorso non sono oggettivamente motivate, i costi del procedimento andrebbero accollati al ricorrente. Tenendo però in considerazione la sua situazione personale e familiare, il difficile percorso emotivo che è stato costretto a seguire durante gli ultimi dieci anni e l'insieme delle circostanze del caso concreto, si giustifica, del tutto eccezionalmente, di rinunciare al prelievo di tasse e spese di giustizia. Il Tribunale decide: 1.Il ricorso è, per quanto ammissibile, respinto. 2.Non vengono prelevate tasse e spese di giustizia. 3.[Vie di diritto] 4.[Comunicazioni]

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