TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
DEL CANTONE DEI GRIGIONI
U 13 41
1a Camera
presieduta da
Priuli, vicepresidente, e composta dai giudici Audétat e Stecher,
attuaria Krättli-Keller
SENTENZA
del 12 novembre 2013
nella vertenza di diritto amministrativo
A._____,
rappresentato dall'Avvocato lic. iur. Andrea Toschini,
ricorrente
contro
Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni,
convenuto
concernente sequestro di armi
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1.A._____ è un appassionato cacciatore e collezionista di armi. In data 5
dicembre 2009 egli notificava i 21 pezzi in suo possesso giusta quanto
previsto dalla legislazione federale sulle armi. Per poter cacciare anche
all’estero, il 13 giugno 2012, A._____ chiedeva il rilascio di una carta
europea d’arma da fuoco per l’esportazione temporanea di armi in uno
Stato Schengen. Dopo aver stabilito che il petente si era reso colpevole di
due infrazioni gravi alle disposizioni in materia di circolazione stradale, la
Polizia cantonale dei Grigioni avviava d’ufficio una procedura di sequestro
delle armi e con decisione 23 novembre 2012 faceva ordine a A.,
sotto comminatoria di multa, di consegnare presso il posto di polizia di
X. tutte le armi, gli accessori di armi e le munizioni (qui di seguito
semplicemente armi) che sottostavano alla normativa sulle armi e gli
veniva proibito il possesso e l’acquisto di armi fino alla cancellazione dal
Casellario giudiziale svizzero (qui di seguito semplicemente casellario
giudiziale) delle fattispecie delittuose.
2.Il tempestivo ricorso presentato in data 21 dicembre 2012 al Dipartimento
di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni (DGSS) - e mediante il quale
A._____ adduceva la vendita delle armi ad una terza persona avvenuta
nel frattempo e pertanto l’impossibilità di poter dar seguito alla consegna
delle armi oltre all’incongruenza della richiesta stessa - veniva respinto
con decisione 15 aprile 2013.
3.Il 16 maggio 2013, A._____ adiva il Tribunale amministrativo postulando
l’accoglimento del ricorso e il conseguente abbandono della procedura di
sequestro aperta nei propri confronti o eventualmente il rinvio degli atti
all’autorità di prima istanza per l’emanazione di una nuova decisione. La
procedura di sequestro sarebbe divenuta priva di oggetto e andrebbe
quindi abbandonata dopo che l’istante avrebbe vendute le proprie armi ad
una terza persona. Il relativo contratto di vendita sarebbe del resto stato
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tempestivamente trasmesso alla polizia cantonale. In assenza di oggetti
da sequestrare e di indizi concreti che lascerebbero presumere il
possesso di armi, l’ingiunzione decisa sarebbe illegale, in quanto presa in
palese violazione del principio della proporzionalità e senza previo
corretto accertamento della fattispecie determinante. Per ordinare un
sequestro difetterebbe pure qualsiasi indizio di reato. Anche l’obbligo di
consegnare le armi presso il posto di polizia violerebbe le disposizioni
della legislazione in materia di procedura penale federale e il divieto di
possedere armi sarebbe privo di una base legale. Inammissibile sarebbe
poi la comminazione di una multa in caso di violazione degli obblighi
impartiti. Nella decisione impugnata, il DGSS non si sarebbe
minimamente occupato di prendere concretamente posizione sulle
censure sollevate nel ricorso presentato, ma l’autorità di prima istanza si
sarebbe limitata a confermare del tutto genericamente la conformità
dell’ingiunzione alla normativa sulle armi.
4.Nella propria presa di posizione il DGSS chiedeva la reiezione del ricorso
per i motivi già addotti nel provvedimento impugnato. Per l’autorità
convenuta, non essendo possibile stabilire se l’istante detenesse ancora
o meno delle armi, il sequestro deciso sfuggirebbe a qualsiasi critica
come del tutto giustificato sarebbe il divieto di acquistare armi imposto al
ricorrente.
5.Dopo che il dipartimento convenuto veniva invitato a voler completare
l’incarto nel senso delle richieste formulate dal ricorrente in data 18
giugno 2013, il giudice dell’istruzione accordava al ricorso effetto
sospensivo, essendo tale misura provvisionale già stata adottata anche
dall’istanza precedente.
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Considerando in diritto:
- a)Dal profilo sostanziale, la controversia riguarda l’ordine di sequestro e il
divieto di possedere armi. Formalmente, invece, l’istante considera che
nella decisione su reclamo il DGSS non abbia sufficientemente
considerate le censure sollevate, limitandosi a confermare in modo del
tutto apodittico il provvedimento impugnato. Inoltre, il provvedimento
preso sarebbe una decisione standard che ignorerebbe la concreta
situazione dell’interessato.
b)In principio, l'esigenza di una motivazione è rispettata non appena gli
interessati possono, attraverso la decisione o sulla scorta di altri elementi
della causa a loro noti, rendersi conto sufficientemente delle ragioni che
stanno alla base della decisione (DTF 123 I 34 cons. 2c e 122 IV 8 cons.
2c; PTA 1991 no. 12 e DTA 627/93) e questa è, a non averne dubbi, la
situazione del caso in oggetto. Nella decisione su reclamo il dipartimento
convenuto ha preso posizione sulle principali problematiche sollevate e la
decisione nella propria complessità permetteva all’istante di comprendere
i motivi per cui il provvedimento iniziale era reputato meritare conferma.
c)E’ anche però vero che la decisione impugnata non prende puntualmente
posizione sulle censure sollevate, anche se a questo Giudice appare
eccessivo definire il provvedimento come una decisione di massima. E’
infatti intrinseca all’applicazione della normativa federale qui determinante
la poca rilevanza delle condizioni personali del reo, come verrà meglio
detto nei considerandi che seguono. Per questo non è neppure dato
concludere ad una carente presa in considerazione della particolare
situazione dell’istante.
- a)Per i combinati disposti di cui agli art. 31 cpv. 1 lett. b e 8 cpv. 1 lett. d
della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (LArm;
RU 514.54), l'autorità competente procede al sequestro di armi in
possesso di persone per le quali sussiste un motivo d'impedimento ai
sensi dell'art. 8 cpv. 2 LArm o di persone non legittimate all'acquisto o al
possesso. Il citato disposto vieta il rilascio di un permesso d'acquisto di
armi alle persone che per crimini o delitti commessi ripetutamente, sono
iscritte nel casellario giudiziale, fintanto che l'iscrizione non sia cancellata
(cpv. 3 lett. d). Non è nell’evenienza nemmeno contestato che a causa di
ripetute infrazioni gravi alla normativa in materia di circolazione stradale,
essendo tali violazioni iscritte nel casellario giudiziale, l’istante non possa
attualmente detenere armi.
b)Come il Tribunale federale ha già precisato anche nella sentenza
2C_1271/2012 del 6 maggio 2013, indipendentemente dai motivi della
ripetuta iscrizione nel casellario giudiziale, tale fatto adempie le premesse
per dare avvio ad una procedura di sequestro delle armi, procedura
nell’ambito della quale non è dato verificare la conformità al diritto delle
iscrizioni nel casellario giudiziale, né la loro proporzionalità e neppure la
disponibilità alla violenza o la pericolosità del detentore. Questa severa
prassi corrisponde alla volontà del legislatore (sentenza del Tribunale
federale del 2C_125/2009 del 4 agosto 2009 cons. 3.4). Ne consegue che
tutte le censure sollevate dall’istante quanto all’assenza d’indizio di reato,
alla rispettabilità della persona soggetta al sequestro di armi e alla
proporzionalità del sequestro cadono a lato e non possono essere udite in
questa sede, poiché la misura è giustificata già dalla realizzazione della
condizione di cui all’art. 8 cpv. 2 lett. d LArm (vedi sulla questione la
sentenza del Tribunale federale 2C_1271/2012 del 6 maggio 2013 cons.
3.1 ed i numerosi riferimenti). Dal punto di vista della proporzionalità della
misura decisa l’unica questione che avrebbe potuto porsi era semmai
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quella relativa al sequestro o alla confisca definitiva della armi. Nella
fattispecie, essendo al riguardo stata scelta la variante più favorevole
all’istante del mero sequestro temporaneo, in questa ottica la questione
non si pone neppure.
- a)Il 12 ottobre 2012, il ricorrente comunicava alla polizia cantonale di aver
vendute tutte le armi ad una terza persona, ed allegava allo scritto una
copia del contratto di compravendita e la lista delle armi alienate. Per
l’istante, dopo detto trasferimento, di cui la polizia cantonale doveva
necessariamente essere a conoscenza, l’ordine di sequestro sarebbe
divenuto privo di oggetto, non essendo il ricorrente più il proprietario o
detentore delle armi. La giurisprudenza del Tribunale federale in materia
di sequestro giusta i combinati disposti di cui agli art. 31 cpv. 1 lett. b e 8
cpv. 1 lett. d LArm vale parimenti per i cacciatori e per le tutte le armi che
sarebbero altrimenti esonerate dall’obbligo del permesso di acquisto di
armi giusta l’art. 10 LArm (sentenza del Tribunale federale 2C_158/2011
del 29 settembre 2011 cons. 3). Ne consegue che il fatto di non
possedere più le armi dichiarate non significa necessariamente che
l’istante non possieda o sia proprietario di altre armi. In questo senso
pertanto l’ordine non è divenuto privo di oggetto per il semplice fatto che il
ricorrente abbia vendute le armi dichiarate.
b)Per l’istante, la sola possibilità che egli possa ancora possedere o
detenere delle armi non giustificherebbe l’agire della polizia cantonale,
altrimenti occorrerebbe ordinare un sequestro avverso qualsiasi cittadino
presunto detenere un’arma e iscritto nel casellario giudiziale. La teoria
non merita protezione. L’istante ha involontariamente dato inizio alla
procedura di sequestro, dopo la richiesta di una carta europea per
l’esportazione di armi. La prova che egli è un possessore e un detentore
di armi è stata quindi inizialmente fornita dal ricorrente stesso. Non è
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pertanto a caso che egli è reputato detenere o possedere armi. Non
potendo poi essere scongiurato il fatto che egli potesse comunque
detenere altre armi non dichiarate e che avrebbero dovuto essere
sequestrate - non va dimenticato che l’istante è un cacciatore e
collezionista di armi - la misura decretata non può certo essere
considerata sproporzionata allo scopo che la normativa federale si
prefigge, ovvero permettere il possesso di oggetti intrinsecamente
pericolosi solo a persone coscienziose e fidate, il cui comportamento è
del tutto irreprensibile (sentenze del Tribunale federale 2C_1271/2012
cons. 3.2 del 6 maggio 2013 e 2C_158/2011 cons. 3.5 del 29 settembre
2011). Per il resto l’istante non pretende di essere a questo riguardo
vittima di una disparità di trattamento nell’illegalità, non essendo ad
esempio la polizia cantonale intervenuta in un caso analogo, per cui
anche questa censura non merita protezione (vedi sulla stessa questione
la già citata sentenza del Tribunale federale 2C_158/2011 cons. 3.7 del
29 settembre 2011).
c)Nella fattispecie esposta nella decisione del 23 novembre 2012, venivano
indicate le armi dichiarate dal ricorrente. Per il ricorrente anche l’ordine di
sequestro avrebbe dovuto riferirsi a degli oggetti ben determinati e non
semplicemente a “tutte le armi” in suo possesso. E’ vero che solitamente,
gli oggetti soggetti a sequestro vanno indicati singolarmente. Per i motivi
esposti nei due considerandi che precedono, la polizia cantonale poteva
sapere solo quale sorte fosse toccata alle armi vendute dal ricorrente ad
una terza persona. Questo ragguaglio non permetteva però di escludere
la possibilità che l’istante continuasse a detenere le armi vendute o
possedesse o detenesse altre armi, non soggette a dichiarazione e che,
per i motivi esposti nel considerando che precede, sarebbero dovute
parimenti sottostare al sequestro. La misura andava quindi intesa
riguardare tutte le armi in possesso dell’istante che sottostavano alla
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LArm e, dopo la vendita delle armi note agli organi di polizia, non poteva
essere formulata in modo più preciso (vedi sulla formulazione generale
riguardo agli oggetti del sequestro l’analoga fattispecie riguardante la
sentenza del Tribunale federale 2C_1271/2012 del 6 maggio 2013).
- a)Nel ricorso davanti al tribunale amministrativo, l’istante contesta per la
prima volta l’applicabilità della comminatoria penale all’obbligo di
consegnare le armi possedute. In prima istanza infatti, limitava tale
censura alla cifra 3 del dispositivo della decisione impugnata riguardante
il divieto di possedere e acquistare armi (vedi considerando che segue).
Giusta l’art. 265 del Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP;
RS 312.0), il detentore di oggetti e valori patrimoniali che devono essere
sequestrati è tenuto a consegnarli (cpv. 1), mentre non sottostà all’obbligo
di consegna l’imputato (cpv. 2 lett. a). Richiamandosi a quest’ultimo
disposto, il ricorrente ritiene di non poter essere obbligato a consegnare le
armi. La tesi non merita protezione. Il richiamo all’art. 265 cpv. 2 lett. a
CPP non può giovare però al ricorrente, non essendo il disposto
applicabile alla presente procedura, che riguarda un provvedimento di tipo
amministrativo e non una condanna penale. In ogni caso comunque, lo
scopo dell’art. 265 cpv. 2 lett. a CPP sarebbe quello di evitare che una
persona possa, tramite l’edizione impostale, auto-incriminarsi. La
normativa vorrebbe allora semplicemente proteggere l’imputato, ma non
la persona già condannata alla consegna. In quest’ottica, la richiesta di
consegna delle armi decisa sarebbe pertanto semmai un atto coercitivo in
esecuzione di una decisione dell’autorità e non una misura volta
all’accertamento della fattispecie e pertanto la situazione dell’istante
cadrebbe sotto il primo capoverso del disposto, con la conseguenza che
spetterebbe al ricorrente stesso consegnare gli oggetti sequestrati. Ne
consegue che anche l’obbligo di consegna delle armi merita in questa
sede di essere confermato (vedi per l’ordine di consegna degli oggetti
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sequestrati l’analoga fattispecie riguardante la sentenza più volte citata
2C_1271/2012 del 6 maggio 2013).
b)Pur non essendo contestati, anche i costi per la custodia delle armi
oggetto del dispositivo della decisione e pari a fr. 200.-- per arma, ma al
massimo fr. 500.-- si fondano comunque su di un’espressa base legale
(vedi art. 32 lett. b LArm in concomitanza con l’allegato lett. j cifra 1 e 2
all’art. 55 dell’Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni,
[OArm; RS 514.541]) e sfuggono a qualsiasi critica.
- a)Il ricorrente adduce ancora l’assenza di una base legale che permetta alla
polizia cantonale di ordinare il divieto di possedere e quindi di acquistare
armi. Imponendo un simile divieto, l’autorità avrebbe superato le
competenze che la legislazione federale le attribuirebbe. I motivi
d’impedimento contenuti all’art. 8 cpv. 2 LArm valgono per l’acquisto, il
possesso e il porto di armi (art. 3, 10a cpv. 2, 31 cpv. 1 lett. b e cpv. 2
LArm). Come correttamente addotto dal ricorrente, l’art. 12 LArm, giusta il
quale è legittimato al possesso di un'arma chi ha acquistato legalmente
l'oggetto, non contiene un esplicito divieto di detenere armi per gli
impedimenti elencati all’art. 8 cpv. 2. Questo divieto di detenere armi la
giurisprudenza (vedi per una analoga fattispecie la sentenza già citata
2C_1271/2012 del 6 maggio 2013) lo deduce però direttamente dalla
necessità di acquistare legalmente l’oggetto, come pure implicitamente
dall’applicazione delle regole sul sequestro e il ritiro delle armi (art. 31
LArm, sentenza del Tribunale federale 2C_158/2011 del 29 settembre
2011 cons. 3.6). Ne consegue che anche l’ingiunzione fatta dalla polizia
cantonale sotto comminatoria dell’art. 292 del Codice penale (CP; RS
311.0), quanto al divieto di possedere e acquistare armi, si fonda su di
una sufficiente base legale e trova il suo fondamento nelle disposizioni
della LArm (vedi l’analoga ingiunzione oggetto della sentenza del
Tribunale federale 2C_1271/2012 del 6 maggio 2013).
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b)Senza specificarne i dettagli, il ricorrente considera che l’applicazione
fatta nel caso concreto della normativa federale sulle armi violi i diritti
costituzionali del cittadino. Nella sentenza 2C_1271/2012 del 6 maggio
2013, il Tribunale federale non riteneva necessario un cambiamento della
prassi in materia di sequestro di armi così come confermata nella
sentenza 2C_158/2011 del 29 settembre 2011, pur qualificando la stessa
come severa. Nell’ottica della costituzionalità, l’Alta Corte federale ha
ritenute simili ingiunzioni ossequiose del principio della garanzia della
proprietà di cui all’art. 26 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) e le
limitazioni che comportano del tutto conciliabili con le possibili restrizioni
apportabili ai diritti fondamentali in base ai dettami dell’art. 36 Cost.
(sentenza del Tribunale federale 2C_1271/2012 cons. 2 e 3.1 nonché 3.6
del 6 maggio 2013).
6.In conclusione, la decisione impugnata è confermata e il ricorso respinto.
Giusta l’art. 73 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA. CS
370.100), le spese occasionate dal presente procedimento seguono la
soccombenza, mentre in applicazione all’art. 78 cpv. 2 LGA al
dipartimento convenuto non vengono assegnate ripetibili avendo questi
agito nell’esercizio delle sue attribuzioni ufficiali.
Il Tribunale decide:
1.Il ricorso è respinto.
2.Vengono prelevate
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una tassa di Stato di fr.1'500.--
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e le spese di cancelleria difr.230.--
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totalefr.1'730.--
il cui importo sarà versato da A._____, entro trenta giorni dalla notifica della
presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei
Grigioni, Coira.
3.[Vie di diritto]
4.[Comunicazione]