TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI U 13 40 5a Camera presieduta da Priuli, vicepresidente, e composta da Meisser, presidente, e dal giudice Audétat, attuaria Krättli-Keller SENTENZA del 17 settembre 2013 nella vertenza di diritto amministrativo A., ricorrente contro Comune di B., convenuto concernente misurazione catastale (denegata o ritardata giustizia ecc.)
2 - 1.Durante la procedura di misurazione ufficiale riguardante il comprensorio del Comune di B., dal 12 novembre al 3 dicembre 2001 veniva da parte della relativa Commissione esposta pubblicamente la terminazione. Il 26 novembre 2001, A., a nome della comunione ereditaria C._____ e D._____ allora proprietari delle particelle ni. 1750 e 1751, interponeva opposizione chiedendo alcune correzioni riguardanti i fondi ni. 1751, 1752 di proprietà di E._____ e 1753 di F.. Scopo principale dell’opposizione era quello di ottenere che la via d’accesso al fondo no. 1751 venisse rilevata separatamente in un fondo a se stante di proprietà comunale. Dopo aver esperito un sopralluogo, la Commissione di terminazione respingeva l’opposizione no. 22 e riteneva che “il sentiero, che transita attraverso le particelle ni. 1752 e 1753 e che porta alla particella no. 1751, è da considerarsi di proprietà privata, così come risulta chiaramente dai punti di confine (termini) visibili sul terreno. Mancando altre prove o documenti che ne provino il contrario, non basta il fatto che essa porti o termini con una terza proprietà, per ritenere che essa sia comunale o in comproprietà.” La decisione su opposizione cresceva incontestata in giudicato. 2.Malgrado un già precedente insuccesso, A. intentava allora nuovamente un’azione civile contro i proprietari dei fondi ni. 1752 e 1753. Nelle intenzioni dell’attore era ottenere l’accertamento giudiziario che l’appezzamento in oggetto non appartenesse ad alcuno dei confinanti (e quindi che spettasse alla collettività pubblica) o eventualmente, a tratti e sotto diverse forme giuridiche, che l’andito fosse di proprietà di tutti i confinanti. Il 17 dicembre 2004, il Presidente del Tribunale distrettuale respingeva l’azione, avendo l’attore in precedenza già adito il tribunale con le stesse pretese, e tale giudizio veniva impugnato davanti alla Commissione del Tribunale cantonale. In detta sede, il reclamo veniva in larga parte respinto e il tribunale di prima istanza invitato a decidere
3 - anche su una questione lasciata inevasa. Il 5 settembre 2007, il Presidente del Tribunale distrettuale respingeva anche la questione rimasta precedentemente inevasa e tale giudizio veniva confermato anche in sede di reclamo dalla Commissione del Tribunale cantonale il 19 febbraio 2008. Sostanzialmente, non essendo riuscito a dimostrare quanto affermato, all’attore - come del resto agli altri confinanti - non poteva essere riconosciuto alcun migliore diritto sulla controversa parte di terreno in oggetto. 3.A seguito di tale giudizio, A._____ adiva la Commissione di terminazione, nel frattempo scioltasi, e poi il Comune chiedendo allo stesso di voler rivendicare la proprietà pubblica del tratto di fondo tra le particelle ni. 1751, 1752 e 1753. Il 21 luglio 2009 e poi di nuovo il 15 aprile 2013, il comune comunicava all’interessato di non voler rivendicare alcuna proprietà sul fondo, essendo l’appezzamento privo di qualsiasi interesse pubblico per la collettività. 4.Il 2 maggio 2013, A._____ adiva il Tribunale amministrativo con un ricorso di vigilanza. Reso attento dal giudice dell’istruzione sulla mancata competenza del sottoscritto tribunale ad evadere tale tipo di ricorso, il 13 maggio successivo l’istante proponeva ricorso giudiziario contro la decisione 15 aprile 2013, postulando l’annullamento del provvedimento impugnato, la costatazione di un palese diniego di giustizia e di ritardata giustizia e che al comune convenuto venisse fatto obbligo di ordinare immediatamente la rettifica della situazione dei mappali tra le particelle ni. 1751, 1752 e 1753 per rivendicare la proprietà comunale su tale fondo. Il comune convenuto, malgrado le sollecitazioni dell’istante, si sarebbe da sempre opposto a rivendicare la proprietà sulla corte in oggetto e questo atteggiamento configurerebbe un diniego di giustizia.
4 - 5.Nella propria presa di posizione, il comune convenuto chiedeva la reiezione del ricorso. A mente dell’autorità convenuta, non occorrerebbe intraprendere nulla per modificare l’attuale intavolazione dei fondi in parola. Con le proprie pretese, del resto già oggetto di una formale presa di posizione da parte del comune in data 21 luglio 2009, il ricorrente pretenderebbe ottenere astutamente quanto non avrebbe saputo conseguire in sede civile. Considerando in diritto: 1.Nell’ambito della procedura riguardante l’esposizione pubblica della terminazione, l’opposizione no. 22, mediante la quale l’istante chiedeva una diversa attribuzione della corte che funge da accesso al suo fondo, è stata respinta, dopo l’espletamento di un sopralluogo. L’istante non ha interposto ricorso contro tale provvedimento. Dal profilo della terminazione pertanto, il rilievo effettuato è divenuto esecutivo da tempo e come tale è stato iscritto a registro fondiario. In base a detta iscrizione, la proprietà dell’andito oggetto di contestazione è stata attribuita ai due fondi confinanti ni. 1752 e 1753, come prevedeva la terminazione esposta. 2.Le azioni civili intentate dall’istante, onde ottenere una modifica dei confini nel senso perorato davanti alla commissione di terminazione, restavano senza successo relativamente alla questione di fondo. Infatti, indipendentemente dal diverso parere sostenuto dall’istante, in esito ai procedimenti civili intentati, non veniva ordinata alcuna modifica delle rispettive intavolazioni a registro fondiario. Indipendentemente pertanto dai motivi per cui il giudice civile non ha ritenuto possibile accogliere le richieste dell’istante, la situazione di proprietà dei fondi ni. 1751, 1752 e 1753 restava invariata relativamente alla loro intavolazione a registro fondiario. Anche la richiesta di ottenere l’iscrizione della proprietà a favore
5 - del comune convenuto non era coronata da successo. Ne consegue, che gli sforzi fatti del ricorrente in seno alla giurisdizione civile in vista di ottenere una diversa attribuzione della proprietà dell’andito antistante la particella no. 1751 sono rimasti infruttuosi.
6 - cresciuta in giudicato, avendo il comune già da tempo statuito negli stessi termini sulla questione (vedi scritto del 21 luglio 2009). 4.Ai sensi dell’art. 49 cpv. 3 LGA, sono considerate decisioni anche il diniego di giustizia e la ritardata giustizia. Tali censure presuppongono però che l’autorità sia tenuta ad agire in un determinato ambito e questa non è certo la situazione del caso in oggetto. Nell’ambito del presente procedimento non è per il giudice amministrativo ravvisabile in base a quale disposizione legale di diritto pubblico il comune possa essere costretto ad agire nel senso perorato nel ricorso. Non solo il comune convenuto non ha alcun obbligo di agire richiedendo una diversa intavolazione del fondo qui in discussione, ma anche l’istante non detiene alcun titolo per esigere quanto pretende dall’autorità comunale. Ne consegue che anche in quest’ottica il ricorso giudiziario è improponibile. 5.In conclusione, la pretesa del ricorrente non può essere udita in questa sede e al Tribunale amministrativo non è dato entrare nel merito del ricorso. L’esito della controversia giustifica l’accollamento dei costi occasionati dal presente procedimento al ricorrente quale parte soccombente giusta l’art. 73 cpv. 1 LGA. Il Tribunale decide: 1.Non si entra nel merito del ricorso. 2.Vengono prelevate
una tassa di Stato di fr.800.--
e le spese di cancelleria difr.158.-- totalefr.958.--
7 - il cui importo sarà versato da A._____, entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3.[Vie di diritto] 4.[Comunicazioni] L’interposto ricorso è stato dal Tribunale federale stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo d’oggetto (5A_983/2013).