U 12 82 1a Camera SENTENZA del 23 ottobre 2012 nella vertenza di diritto amministrativo concernente domicilio 1...., 1963, è nato e cresciuto a ... Attualmente lavora per la ditta ... SA di ... Dal 10 dicembre 2010, ... è sposato con ..., cittadina portoghese domiciliata a .... Dalla data della celebrazione del matrimonio, il marito si annunciava in arrivo a ... e da detta data egli vive con la consorte, nell’appartamento di 4½ locali già affittato dalla moglie prima del matrimonio. In seguito all’annuncio di arrivo a ..., il 26 gennaio 2011 il Comune di ... accordava a ... un’autorizzazione di soggiorno per la durata di un anno, con scadenza il 10 dicembre 2011. Il 18 gennaio e il 12 giugno 2012, l’interessato veniva dal comune invitato a voler contattare il controllo abitanti e regolare la propria situazione, essendo venuta a scadenza l’autorizzazione di soggiorno. Il 22 giugno 2012 ... ammetteva di vivere a ... con la moglie, ma non riteneva necessario trasferire il proprio domicilio a ..., poiché il centro dei suoi interessi e delle sue relazioni personali sarebbe rimasto a ... In base ad un controllo effettuato in seguito, risultava evidente che ... viveva da quando era sposato ancora sempre con la moglie allo stesso indirizzo, nell’identico appartamento. Il 6 luglio 2012, il Comune di ... rilasciava conseguentemente una formale decisione, mediante la quale constatava che il cittadino aveva il proprio domicilio sul territorio comunale a partire dal 1. luglio 2012. 2.Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 31 luglio 2012, ... chiedeva l’annullamento della decisione impugnata. In sostanza, l’istante si considera libero di eleggere il proprio domicilio anche separatamente dalla moglie e ritiene di mantenere un legame molto più importante con il suo
comune di origine che non con ... A ... avrebbe tutti i suoi amici e i suoi contatti sociali sarebbero strettamente legati a detto comune. A ... l’istante e la moglie spenderebbero tutt’al più i loro soldi andando a fare la spesa, senza però occasionare alcun costo alla comunità locale non avendo figli a carico. Per questo motivo intenderebbe anche dare la disdetta dall’appartamento di ... In base alla certificazione rilasciata dalla ... SA, per l’appartamento a ... la coppia sarebbe autorizzata, senza però alcun pregiudizio per il futuro, a disdire per il periodo tra il 1. agosto e il 30 novembre 2012 “il contratto di locazione con preavviso di 3 mesi sulla fine di un mese”. 3.Nella propria presa di posizione il Comune di ... chiedeva la reiezione del ricorso. Sarebbe solo a ... che l’istante avrebbe la propria residenza, motivo per cui il suo domicilio non potrebbe essere altrove. Del resto il contratto d’affitto persisterebbe comunque finora e nessuna disdetta sarebbe stata introdotta entro il 1. luglio 2012. 4.Chiamato a prendere posizione sul ricorso, il Comune di ... riteneva che l’istante avesse il proprio domicilio sul territorio comunale, avendo questi da sempre vissuto a ..., dove disporrebbe di sostanza successoria indivisa, avrebbe i propri amici e manterrebbe le sue relazioni sociali. 5.Mentre il ricorrente rinunciava a replicare, il Comune di ... contestava quanto attestato dal comune di ..., poiché le dichiarazioni fatte in sede di ricorso andrebbero ben oltre quanto ammesso dal ricorrente stesso, il quale non contesterebbe nemmeno di vivere a ... nell’appartamento a suo tempo preso in affitto da quella che è poi divenuta sua moglie nel corso del 2010. Considerando in diritto: 1.E’ controversa la questione di sapere dove il ricorrente abbia il proprio domicilio.
come il centro delle proprie relazioni personali (RDAT II-1999 no. 3). Nella DTF 96 I 145 cons. 4c il Tribunale federale definiva come andava intesa la nozione di dimora e precisava che la semplice presenza in un determinato luogo non costituisce dimora, per dimorare la persona deve abitare nel luogo prescelto. Per abitare si intende disporre di locali abitabili per dormire. La stragrande maggioranza della nostra popolazione dimora nel luogo in cui ha un appartamento per dormire, sia da sola sia con altri conviventi e per la maggior parte di queste persone la possibilità di alloggio stabile è accompagnata dall’intenzione di restare durevolmente in detto luogo (Christian Brückner, Das Personenrecht des ZGB, Zurigo 2000, pag. 92, marginale no. 319). d)Giusta la giurisprudenza relativa all’interpretazione dell’art. 23 CC (DTF 127 V 238 cons. 1, 125 V 77 cons. 2a, 120 III 8 cons. 2b, 119 II 65 cons. 2b/bb), considerando che il domicilio non costituisce uno stato di fatto rilevante solo per il cittadino interessato, bensì comporta delle conseguenze anche nei confronti di terze persone e dell’ente pubblico, l’intenzione soggettiva della permanenza stabile in un determinato luogo riveste rilevanza giuridica unicamente per quanto la stessa si manifesti pure concretamente (cfr. Honsell/Vogt/Geiser, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, pag. 202). Per decidere se esiste l’intenzione di stabilirsi in un determinato posto è determinante pertanto quanto risulta dalle circostanze esteriori oggettive e riconoscibili per i terzi. 3. a)Nello scritto all’attenzione del Comune di ... del 22 giugno 2012, il ricorrente affermava esplicitamente di essere “sposato dal 10 dicembre 2010 con ... ..., domiciliata a ... da molti anni. Da allora viviamo in coppia a ..., al ...in ...”. In base a questa dichiarazione, il ricorrente non pretende neppure di soggiornare a ..., ma ammette esplicitamente di abitare a ... e di condividere l’appartamento in loco con la moglie. Essendoci pertanto presenza ma non residenza a ..., è chiaro che manca già una delle condizioni essenziali per pretendere di aver il proprio domicilio in detto comune. Nell’evenienza concreta, contrariamente a quanto pretende l’istante, abitando egli con la moglie in un appartamento a ...,
l’intenzione di stabilirsi in un determinato luogo è con ciò ampiamente comprovata (Hans Michael Riemer, Personenrecht des ZGB, 2a edizione, § 10 marginale 184). Infatti, in base alle circostanze esteriori oggettive e riconoscibili per tutti l’istante ha la propria residenza a .... La pretesa intenzione di lasciare l’appartamento, senza però una concretizzazione, non è propria a cambiare le sorti del giudizio. Parimenti ininfluente è la certificazione riguardo alla possibilità di una disdetta del contratto di locazione in termini agevolati, poiché finora alla concessione fatta non è stato dato alcun seguito. b)La prassi invocata dall’istante riguardo a quello che vorrebbe fosse il centro dei suoi interessi e relazioni personali non trova applicazione nell’evenienza concreta, poiché non vi sono due residenze in concorrenza tra di loro (STA U 98 669) come avviene per coloro che soggiornano nei pressi del luogo di lavoro e rientrano il fine settimana presso la precedente abitazione. Quando la residenza è una sola, come nell’evenienza, le questioni degli interessi personali e della legittima possibilità accordata dalla legge che il marito prenda un domicilio separato dalla moglie non si pongono neppure. Per avere domicili separati i due coniugi devono anche avere anche due residenze separate. E’ poi evidente che la maggior parte delle persone che va ad abitare in un posto nuovo non ha inizialmente alcun legame particolare con il nuovo luogo di domicilio, ma questo legame si stabilisce necessariamente a partire dal momento che vi è la residenza (STA U 05 44). Nel caso concreto, a prescindere da qualsiasi altra considerazione, è chiaro che se l’istante abita a ... con la moglie e lavora a tempo pieno in Ticino, la maggior parte del suo tempo libero la passa dove ha la sua residenza, fa gli acquisti e vive con la moglie, ovvero a ... . c)Nella propria presa di posizione il Comune di ... pretende che il ricorrente risieda stabilmente sul territorio comunale presso l’abitazione dei suoi famigliari. Tale dichiarazione non è però sostenuta dal diretto interessato che non ha mai preteso di abitare ancora a ... dopo essersi sposato, ma che afferma di avere
sul territorio di detto comune della sostanza ereditaria indivisa. Ne consegue che a tale attestazione di residenza non può essere fatto fede. 4.In conclusione il ricorso deve essere integralmente respinto. Giusta l’art. 73 cpv. 1 e 2 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA), nella procedura di ricorso la parte soccombente deve di regola assumersi le spese e più parti si assumono le spese in parti uguali, se l'autorità non decide diversamente. In applicazione all’art. 40 cpv. 2 LGA, se la parte convocata prende parte alla procedura, essa ha gli stessi diritti delle parti principali e le possono anche venire addebitate spese. Nella presente fattispecie, il giudice dell'istruzione invitava il precedente comune di domicilio, quale terzo toccato dal procedimento, a prendere parte alla procedura. Il comune di ... non si è limitato ad esporre la situazione di fatto, ma ha preso apertamente posizione sul ricorso postulando che lo stesso venisse accolto, motivo per cui le spese occasionate dal presente procedimento vanno ripartite tra le due parti soccombenti in ragione della metà ciascuna. Il Tribunale decide: 1.Il ricorso è respinto. 2.Vengono prelevate