U 09 78 1a Camera SENTENZA del 23 febbraio 2010 nella vertenza di diritto amministrativo concernente misure disciplinari 1.Nell’ambito di una controversia di diritto civile che si protraeva da tempo, ..., rappresentata dall’avvocato ..., era opposta ai due figli ... e ... a loro volta rappresentati dall’avvocato ... Su istanza di quest’ultimo, con decreto 29 giugno 2009, la Commissione di vigilanza sugli avvocati del Cantone dei Grigioni (qui di seguito detta semplicemente commissione di vigilanza sugli avvocati) ammoniva l’avvocato ... dopo aver accertato che lo stesso aveva violato la deontologia professionale. 2.Il 14 luglio 2009, ... inviava una nota per posta elettronica all’avvocato ... nella quale chiedeva al rappresentante di controparte di “volerla smettere di fare il presuntuoso e l’arrogante con il sottoscritto”, riferiva di “false allusioni” e considerava che l’unico vero errore della madre fosse stato quello di “aver scelto la sua persona per rappresentarla”. Il giorno successivo il legale comunicava ad ... di non entrare nel merito della comunicazione, avendola “cestinata e così farò pure con eventuali ulteriori corrispondenze che dovessi ricevere da parte sua”. 3.Il 20 luglio 2009, ... chiedeva alla commissione di vigilanza sugli avvocati l’apertura di un provvedimento disciplinare avverso l’avvocato ... per violazione della deontologia professionale e plagio. Senza aggiungere alcuna motivazione allegava all’istanza la documentazione presunta sostenere le proprie richieste.

4.Con decreto 9 settembre 2009, la commissione di vigilanza sugli avvocati rinunciava all’apertura di una procedura disciplinare. ... non motiverebbe la propria richiesta e una violazione delle norme deontologiche non sarebbe deducibile neppure dalla corrispondenza allegata, del resto quasi esclusivamente redatta del denunciante e pertanto di parte. 5.Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 22 settembre 2009, ... chiedeva l’apertura di un procedimento a carico dell’avvocato ..., essendo questi già una volta incorso in una sanzione disciplinare. Il rappresentante legale della madre sarebbe poi stato nominato anche suo esecutore testamentario. In qualità di futuro erede il ricorrente considera del tutto inaccettabile che il legale si permetta di cestinare la corrispondenza inviatagli con la promessa di fare altrettanto con le future comunicazioni provenienti dal figlio della sua rappresentata. 6.Il 24 e 29 settembre 2009, la commissione di vigilanza sugli avvocati e l’avvocato convenuto postulavano, per quanto il ricorso fosse da considerare ammissibile, la completa reiezione dello stesso. Dal canto suo, l’istante si riconfermava anche il 6 ottobre 2009 nelle proprie precedenti allegazioni e proposte. Considerando in diritto: 1.Prima di eventualmente entrare nel merito del ricorso si impongono alcune considerazioni sulla legittimazione ricorsuale dell’istante. Giusta l’art. 50 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA), è legittimato al ricorso chiunque sia interessato dalla decisione impugnata e abbia un interesse tutelabile all’abrogazione o alla modifica della decisione o chiunque vi sia autorizzato in base ad una prescrizione speciale. La procedura in materia di vigilanza alla quale ha dato avvio il denunciante è volta anzitutto a garantire l’ordine e la disciplina all’interno della categoria professionale degli avvocati. La denuncia di circostanze che giustificherebbero un intervento dell’autorità di vigilanza non basta a conferire qualità di parte e non permette pertanto di esigere il

rilascio di una decisione. Il denunciante non è infatti leso nei propri interessi giuridici (DTF 109 Ia 90) e non ha veste di parte nella procedura disciplinare (DTF 112 Ib 84 e sentenza del Tribunale federale 1P.637/1995 del 22 dicembre 2005 pubblicata in RDAT I-1996 no. 6) ). Nell’evenienza, al ricorrente è stato comunicato il decreto di abbandono senza l’accollamento dei costi del procedimento. In queste condizioni, a parte una certa soddisfazione personale, è difficile intravedere quale interesse l’attore potrebbe avere all’esito della vertenza, anche se un semplice interesse di fatto potrebbe bastare. La questione può comunque nell’evenienza restare aperta in quanto anche esaminando le censure di ricorso, il giudizio dell’istanza precedente andrebbe in ogni caso protetto. 2. a)L’istanza precedente ha considerato che gli elementi addotti dal ricorrente per poter procedere all’apertura di un procedimento disciplinare per violazione delle regole deontologiche e plagio fossero già formalmente insufficienti da più punti di vista. In primo luogo, la richiesta non sarebbe stata motivata, ma nell’istanza veniva semplicemente fatto riferimento agli allegati di causa. Come però giustamente addotto nel decreto impugnato non spetta all’autorità di vigilanza cercare tra la corrispondenza intercorsa tra le parti una possibile violazione delle regole deontologiche, a meno che questa si evidenzi palesemente. Per quanto riguarda in special modo il plagio, nessun elemento concreto agli atti permette di motivare la pretesa del ricorrente. Da quanto allegato dall’istante, ed in modo particolare dalla corrispondenza da questi redatta, si evince che l’attore non condivideva la scelta del rappresentante legale ed esecutore testamentario fatta dalla madre e niente di più. Tale scelta non ha però alcun motivo di essere condivisa dalla controparte al procedimento o dal potenziale futuro erede. Per questo, la commissione di sorveglianza sugli avvocati ha giustamente considerato che la censura di plagio non potesse giustificare l’apertura di un procedimento disciplinare, essendo non solo priva di motivazione, ma anche di qualsiasi fondamento oggettivo. b)Dal profilo formale, anche per quanto riguarda la violazione delle norme deontologiche, la richiesta formulata dall’istante dinnanzi alla commissione di

vigilanza sugli avvocati difettava della necessaria motivazione, anche se dallo scambio epistolare intercorso tra le parti era possibile almeno in parte desumere quale fosse l’atteggiamento che l’istante avrebbe voluto veder censurato. Nell’istanza ricorsuale, l’atteggiamento che l’attore considera lesivo nei propri confronti è stato meglio esposto anche se non è stata addotta una vera motivazione sul perché tale atteggiamento sarebbe contrario alle regole deontologiche. Indipendentemente comunque dalla questione di sapere se la richiesta presentata dinnanzi all’autorità di vigilanza e quella oggetto dell’istanza ricorsuale soddisfino formalmente i requisiti per una entrata nel merito della questione materiale, come giustamente ammesso anche dall’autorità di prime cure, l’esame materiale della censura non permetterebbe comunque di concludere ad una violazione di norme sulla deontologia professionale. 3. a)L'art. 12 lett. a della legge sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA) impone all'avvocato di esercitare la professione con cura e diligenza. La regola concerne non solo il rapporto del legale con il proprio cliente, ma tutti gli ambiti della professione, quindi anche l'attitudine verso le autorità giudiziarie, le controparti, i colleghi e l'opinione pubblica (DTF 130 II 270 cons. 3.2; sentenza 4P.36/2004 del 7 maggio 2004 e Messaggio del Consiglio federale del 28 aprile 1999 concernente la LLCA, in: FF 1999 pag. 4983 ss., in part. pag. 5021). Questa clausola generale necessita evidentemente di concretizzazione ed interpretazione in ogni singolo caso. Nei confronti della controparte l’avvocato deve mantenere un atteggiamento oggettivo e astenersi da dichiarazioni di tipo emotivo. Espressioni che servono unicamente ad umiliare la controparte e che non sono determinanti per il processo vanno omesse (vedi sulla questione Fellmann/Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zurigo 2005, note 48 ss. all’art. 12 LLCA). b)Nella sentenza 2A.499/2006 dell’11 giugno 2007, il Tribunale federale reputava che le regole deontologiche per linguaggio o comportamento sconveniente non andassero considerate soddisfatte solo qualora fossero adempiuti i presupposti del delitto contro l’onore ai sensi del codice penale (CP). In detta sentenza l’avvocato veniva sospeso provvisoriamente

dall’esercizio della professione per aver accusato i medici dell’assicurazione infortuni di redigere delle attestazioni impregnate palesemente di odio razziale (auffällig nach Ausländerhass riechende Einschätzung) o di presentare perizie mediche falsificate (gefälschte ärztliche Berichte). Nelle sentenze 2C.97/2007 dell’8 giugno 2007 e 2A.448/2003 del 3 agosto 2004 veniva confermato un ammonimento dopo che il legale aveva trattato controparte di cialtrona (Schlampe) o che si era espresso davanti al dipartimento qualificando le piazze di sosta per zigani come genocidarie (völkermörderisch). Una multa veniva confermata nella sentenza 2A.168/2005 del 6 giungo 2005 per l’avvocato che titolava il collega di controparte quale marito viziato e improvetto casalingo (verwöhnter und haushaltsentwöhnter Ehemann) e che usava in un altro procedimento in giustizia dei termini come monotonia con sotterfugi, incompetenza professionale, arroganza e sfacciataggine (Geleier mit Ausflüchten, berufliche Unfähigkeit, Überheblichkeit und Frechheit). c)Alla luce degli esempi sopra riportati è evidente che nella fattispecie non sono ravvisabili gli estremi per un comportamento deontologicamente riprovevole da parte dell’avvocato convenuto, il quale nell’ambito di uno scambio epistolare dai toni indubbiamente vivaci – per non dire accesi – usati dal ricorrente, rispondeva di aver cestinata la corrispondenza e di intendere fare altrettanto con le ulteriori corrispondenze. Anche se la risposta ha un che di lapidario, essa voleva però chiaramente informare il destinatario che ulteriori scambi di corrispondenza non avrebbero più avuto luogo. La risposta del legale non attenta all’onore dell’istante e non può neppure essere considerata denigratoria, anche se soggettivamente è stata dall’istante risentita come tale. Nella scelta dell’espressione usata non è oggettivamente ravvisabile un comportamento deprecabile o una violazione delle regole di comportamento che un avvocato è tenuto ad avere nei confronti di controparte per cui la censura è anche dal profilo materiale impropria a giustificare l’apertura di un procedimento disciplinare. 4.Il ricorrente sembra dedurre la liceità della propria pretesa dal fatto che l’avvocato convenuto sia già stato ammonito mediante decreto del 29 giugno 2009 per violazione delle norme deontologiche. Il precedente non ha però

alcuna rilevanza giuridica per decidere se nella presente fattispecie sia stata o meno perpetrata una violazione dei doveri relativi alla categoria professionale degli avvocati. Essendo questo Giudice giunto alla conclusione che non vi siano gli estremi per l’apertura di un procedimento disciplinare, non è nell’evenienza dato parlare di recidiva. 5.In conclusione, la decisione di rinunciare all’apertura di un procedimento disciplinare nei confronti dell’avvocato convenuto viene in questa sede integralmente confermata e il ricorso è respinto. Giusta l’art. 73 cpv. 1 LGA nella procedura di ricorso, la parte soccombente deve di regola assumersi le spese. Per le ripetibili, l’art. 78 cpv. 2 LGA prevede che alla Confederazione, al Cantone e ai comuni, nonché alle organizzazioni cui sono affidati compiti di diritto pubblico non vengano di regola assegnate ripetibili, se vincono la causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. Il legale convenuto, che ha agito nella propria causa e limitandosi a postulare la reiezione del ricorso non ha diritto a ripetibili. Il Tribunale decide: 1.Il ricorso è respinto. 2.Vengono prelevate

  • una tassa di Stato di fr.500.--
  • e le spese di cancelleria difr.219.-- totalefr.719.-- il cui importo sarà versato da ... entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.

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