U 09 73 1a Camera SENTENZA del 17 novembre 2009 nella vertenza di diritto amministrativo concernente domicilio 1.In data 28 settembre 1998, il Comune di ... emanava una decisione in constatazione del domicilio nei confronti di ... Questi, proveniente da ..., risiedeva da tempo al ..., ma si era sempre opposto a regolare la propria situazione presso il controllo abitanti come era stato sollecitato a fare dall’autorità comunale. Poiché nel corso del 2004 la corrispondenza indirizzata a ... ritornava al mittente, al controllo abitanti venivano chieste informazioni sul nuovo indirizzo. Nell’ambito degli accertamenti condotti in seguito e in base ai quali l’amministrato non risultava avere più un appartamento né tanto meno risiedere a ..., l’autorità comunale veniva informata in merito all’avvio di una procedura in vista dell’ottenimento di una rendita d’invalidità. Per non intralciare l’iter della pratica assicurativa, il comune sospendeva allora le proprie ricerche. 2.Nel 2008, durante un casuale incontro con un agente di polizia, ... spiegava di essere ancora domiciliato a ... all’indirizzo del marito della sorella per poter percepire la rendita d’invalidità, anche se in effetti non pernotterebbe in detto comune. Dal canto suo, ... confermava di avere a disposizione una camera per il fratello anche se questi non veniva quasi mai a ... Le successive indagini della polizia comunale permettevano di stabilire che ... risiedeva in realtà presso ... a ..., ora Comune di ... Il Comune di ... contattava allora il comune di residenza affinché venisse operato il trasferimento di domicilio. Il diretto interessato si opponeva però al trasferimento e chiedeva un’autorizzazione di soggiorno a partire del 1. giugno 2008 presso il Comune di ... Poiché a tal fine il petente chiedeva il rilascio di un certificato di domicilio, il Comune di ... lo
invitava per ben quattro volte senza successo a voler prendere contatto con l’ufficio del controllo abitanti. Nella seduta del 3 agosto 2009 l’esecutivo di ... stabiliva che ... non avesse più il domicilio sul territorio comunale bensì presso il Comune di ... dal 31 dicembre 2008. 3.Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 10 settembre 2009, ... chiedeva l’annullamento del provvedimento impugnato, essendo sempre ancora residente presso la sorella a ... Nel comune ticinese non avrebbe alcun legame familiare o sociale e non deterrebbe neppure una casa o un appartamento. Poiché la sua sola entrata mensile sarebbe costituita da una rendita d’invalidità, per la presente procedura il ricorrente chiedeva di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio. 4.Nella propria presa di posizione, il Comune di ... concludeva alla reiezione del ricorso non avendo l’istante alcuna residenza sul territorio comunale e tanto meno l’intenzione di risiedervi. Che l’istante pernotterebbe a ... sarebbe già confermato dalla richiesta di soggiorno postulata in detto comune e la corrispondenza all’indirizzo dell’istante inviata a ... sarebbe pure sempre stata da questa ritirata, mentre a ... verrebbe rinviata al mittente. 5.Sentito sulla questione, il Comune di ... confermava che da anni l’istante sarebbe residente presso la compagna ..., che nella frazione di ... frequenterebbe regolarmente gli esercizi pubblici e sarebbe bene integrato nella vita di paese. L’autorità comunale non sarebbe però in grado di fornire informazioni sull’intensità con cui il ricorrente risiederebbe sul territorio comunale. 6.Malgrado l’invito a replicare, l’istante non prendeva ulteriormente posizione sulla vertenza. Considerando in diritto:
1.L’art. 24 cpv. 1 della Costituzione federale (CF), sancisce il principio della libertà di domicilio. Giusta questo disposto ogni persona di cittadinanza svizzera può stabilirsi in qualsiasi luogo del Paese. Questo diritto fondamentale include la libertà di prendere domicilio in qualsiasi luogo del Paese ai sensi delle disposizioni del Codice civile (CC) o di soggiornare semplicemente in un determinato luogo. In principio pertanto, ogni comune è tenuto ad accordare il domicilio a qualsiasi persona svizzera ne faccia richiesta. Questa libertà di domicilio permette comunque sempre ancora all’autorità comunale di rifiutare l’edizione o di chiedere il deposito dell’atto d’origine (DTF 110 Ia 69 cons. 3a) mediante una decisione che constati l’esistenza o l’assenza di un domicilio sul suolo comunale. Per contro non rientra nelle competenze dell’autorità comunale imporre ad un cittadino svizzero di prendere domicilio in un altro comune. Se, come addotto dall’autorità comunale, il domicilio del ricorrente ai sensi della legislazione civile non è sul territorio comunale, l’autorità comunale può, con decisione impugnabile, negare l’esistenza del domicilio, radiando il ricorrente dalla lista dei domiciliati. In principio, l’autorità comunale è solo competente per riconoscere o contestare l’esistenza del domicilio sul territorio comunale, ma non per imporre il trasferimento in un altro luogo. Nell’evenienza però, tale questione non riveste grande importanza in quanto il comune ticinese, al quale giusta la decisione verranno trasmessi gli atti di domicilio, conferma sostanzialmente il punto di vista dell’autorità di ... quanto all’esistenza di un domicilio sul proprio territorio. Inoltre, tale modo di agire torna nel caso concreto ad indubbio vantaggio dell’istante. 2.La legge cantonale sul domicilio degli Svizzeri (LDS) considera come domiciliata la persona che prende domicilio in un comune di cui non è attinente con l’intenzione di stabilirvi la propria residenza (art. 1 cpv. 1 LDS). Giusta l’art. 23 del Codice Civile (CC) il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente (cpv. 1). Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi (cpv. 2). Le norme del diritto svizzero relative al domicilio si basano prevalentemente su due importanti principi. Il primo è quello della necessità del domicilio (ogni persona deve necessariamente avere un domicilio). Il secondo impone, per ragioni
pratiche, l’unità dello stesso (ogni persona non può avere più di un domicilio civile). La costituzione del domicilio presuppone la sussistenza di due condizioni cumulative: la relazione territoriale, ossia la residenza o la dimora in un determinato luogo (condizione oggettiva), e una relazione personale, ossia l’intenzione di stabilirsi in detto luogo durevolmente (condizione soggettiva). Il concetto di domicilio ai sensi dell’art. 23 CC presuppone allora la residenza effettiva in un determinato luogo, anche se la durata del soggiorno non riveste importanza decisiva, e l’intenzione, non solo astratta, ma concretamente manifestata di stabilirsi durevolmente nel luogo prescelto. Il principio basilare a fondamento dell’art. 23 cpv. 1 CC è che i cittadini abbiano il loro domicilio dove mantengono il centro delle loro relazioni personali (DTF 127 V 238 cons. 1, 120 III 8 cons. 2b, 97 II 3 cons. 3, 85 II 322 cons. 3). 3. a)Vi è residenza quando la persona soggiorna per una certa durata in un determinato posto e crea rapporti di intensità tale da far apparire questo posto come il centro delle proprie relazioni personali (RDAT II-1999 no. 3). Nella DTF 96 I 145 cons. 4c il Tribunale federale definiva come andava intesa la nozione di dimora e precisava che la semplice presenza in un determinato luogo non costituisce dimora, per dimorare la persona deve abitare nel luogo prescelto. Per abitare si intende disporre di locali abitabili per dormire. La stragrande maggioranza della nostra popolazione dimora nel luogo in cui ha un appartamento per dormire, sia da sola sia con altri conviventi e per la maggior parte di queste persone la possibilità di alloggio stabile è accompagnata dall’intenzione di restare durevolmente in detto luogo (Christian Brückner, Das Personenrecht des ZGB, Zurigo 2000, pag. 92, marginale no. 319). b)L’istante pretende di risiedere nel comune grigionese. Questa pretesa è però contrastata dalle dichiarazioni della sorella, la quale affermava che il ricorrente, pur avendo una camera a disposizione presso di lei, venisse a ... “molto raramente per non dire mai”. L’interessato stesso dichiarava all’agente di polizia che lo interrogava a proposito del domicilio di essere obbligato a mantenere il domicilio a ..., malgrado non vi pernottasse mai, onde percepire la rendita AI. Inoltre, durante gli anni trascorsi, la corrispondenza inviata al
mittente al domicilio di ... tornava al mittente con l’indicazione “partito”. Era propriamente questo fatto ad aver attirato l’attenzione dell’autorità comunale sulla verosimile partenza del cittadino. Che l’istante abiti in Ticino da anni viene confermato poi dall’autorità comunale del comune di residenza. Presso il Comune di ... l’istante coabita da anni con la propria compagna in un appartamento. Ne consegue che non sussistono dubbi sul luogo dove il ricorrente risiede. 4. a)Giusta la giurisprudenza relativa all’interpretazione dell’art. 23 CC (DTF 127 V 238 cons. 1, 125 V 77 cons. 2a, 120 III 8 cons. 2b, 119 II 65 cons. 2b/bb), considerando che il domicilio non costituisce uno stato di fatto rilevante solo per il cittadino interessato, bensì comporta delle conseguenze anche nei confronti di terze persone e dell’ente pubblico, l’intenzione soggettiva della permanenza stabile in un determinato luogo riveste rilevanza giuridica unicamente per quanto la stessa si manifesti pure concretamente (cfr. Honsell/Vogt/Geiser, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, pag. 202). Per decidere se esiste l’intenzione di stabilirsi in un determinato posto è determinante pertanto quanto risulta dalle circostanze esteriori oggettive e riconoscibili per i terzi. b)Da quanto emerge dagli atti, l’istante non lavora nel luogo di residenza in quanto è beneficiario di una rendita d’invalidità. Per stabilire il centro delle sue relazioni personali non entra pertanto neanche in considerazione il posto di lavoro. Le persone sposate o che convivono sono generalmente domiciliate nel luogo dove dimorano con la famiglia o la compagna (STA A 04 64). A ..., dove abita la sorella, l’istante non pretende di avere legami familiari più stretti. Del resto giusta quanto affermato dall’agente di polizia l’istante non viene praticamente mai visto nei pressi dell’abitazione della sorella (vedi nota informativa del 14 luglio 2004). In Ticino invece, l’autorità comunale certifica una convivenza che dura da anni, la frequentazione regolare di esercizi pubblici e l’integrazione nella vita locale. Poiché ai fini dell'accertamento del domicilio non sono determinanti gli aspetti soggettivi, ma le circostanze oggettive, è in concreto palese che è in Ticino che il ricorrente ha manifestata la sua intenzione di risiedere stabilmente.
c)Il comune convenuto ha deciso che l’istante non fosse più domiciliato sul territorio comunale con effetto retroattivo a partire dal 31 dicembre 2008. Nel proprio ricorso, l’istante non spende una parola per contestare tale decorrenza. Considerato che il 29 ottobre e poi ancora il 20 novembre 2008 l’autorità comunale invitava inutilmente l’interessato a volersi recare all’ufficio del controllo abitanti per regolare la sua situazione, anche la perdita del domicilio sul territorio del comune di ... dalla fine del 2008 non dà adito ad alcuna critica. L’istante sembra voler mantenere il proprio domicilio nei Grigioni onde non compromettere il diritto alla rendita d’invalidità, mentre sul territorio nazionale, una volta determinato il diritto alla rendita, un cambiamento di domicilio non ha ripercussioni sulla stessa. 5.Giusta l’art. 73 cpv. 1 LGA nella procedura di ricorso, la parte soccombente deve di regola assumersi le spese. L’istante chiede di essere messo al beneficio del patrocinio gratuito avendo a disposizione solo la rendita d’invalidità. Giusta l’art. 76 cpv. 1 LGA, l’autorità può, su richiesta, concedere l'assistenza giudiziaria gratuita ad una parte che non dispone dei mezzi necessari, se la sua causa non è evidentemente temeraria o a priori senza speranza. La disposizione vuole evitare che vengano condotti dei processi a spese dello Stato quando la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito favorevole o qualora una persona ragionevole e di condizioni agiate avrebbe rinunciato a ricorrere a causa delle spese che una simile scelta avrebbe comportato. Si parla di temerarietà quando una parte fonda, ad esempio, la propria presa di posizione su di uno stato di fatto manifestamente errato, mentre sa o avrebbe potuto sapere che era errato (DTF 112 V 334 cons. 5a e riferimenti). Nell’evenienza in parola, il ricorrente ha preteso di aver mantenuto la propria residenza nel comune grigionese, malgrado in precedenza avesse ammesso di fronte all’agente di polizia di non essere mai a .... Inoltre egli negava di aver qualsivoglia legame con la frazione di ... pur coabitando da anni in loco con la propria compagna, frequentando esercizi pubblici e prendendo parte alla vita di paese. Già questo atteggiamento sfiora la temerarietà. Dopo aver poi letto la presa di posizione del comune di residenza effettiva e dopo essere stato invitato dal giudice
dell’istruzione a replicare, all’istante avrebbe dovuto palesarsi la necessità di ritirare il proprio ricorso, essendo evidente che l’istanza non potesse avere alcuna possibilità di successo. Pertanto non si giustifica alcun esonero dalle spese di giustizia. Il Tribunale decide: 1.Il ricorso è respinto. 2.La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta. 3.Vengono prelevate