U 09 18 1a Camera SENTENZA del 19 maggio 2009 nella vertenza di diritto amministrativo concernente permesso di domicilio (revoca) 1...., 1954, entrava in Svizzera il 19 dicembre 1994 per esercitare un’attività lavorativa, attualmente è domiciliato presso il comune di ... e lavora per la ditta ... SA che si occupa della compravendita di automobili. Dal 4 febbraio 2000 egli è in possesso di un permesso di domicilio, che scadeva il 3 febbraio 2008. Il cittadino italiano è divorziato e padre di due figlie che vivono parimenti in Svizzera. L’8 novembre 2007, il Presidente della Corte delle assise correzionali di ... condannava ..., in correità con altre persone, a 20 mesi di detenzione per infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (LStup) per avere - senza essere autorizzato e facendo capo ad una società appositamente creata - venduto, coltivato, trasportato e detenuto almeno 500 kg di fiori secchi di canapa che sapeva essere destinati al commercio, alla vendita al dettaglio nonché al consumo quale sostanza stupefacente, realizzando una cifra d’affari complessiva valutata in fr. 1'200'000.00 e conseguendo un guadagno di almeno fr. 40'000.00, e per avere coltivato, senza autorizzazione, su un terreno affittato a Claudio Gemetti, con metodo outdoor, 18'000 piante di canapa, previamente acquistate in Svizzera interna al prezzo di fr. 3.00 cadauna e destinate a produrre almeno 1'300 kg di fiori di canapa a loro volta destinati ad essere venduti a X. e/o immessi sul mercato degli stupefacenti. L’esecuzione della pena veniva sospesa per un periodo di prova di due anni e la sentenza di condanna trasmessa all’Ufficio per questioni di polizia e di diritto civile dei Grigioni (qui di seguito semplicemente ufficio per questioni di polizia) l’11 dicembre 2007.

2.Dopo aver sentito l’interessato in merito ad un possibile ritiro dell’autorizzazione a rimanere in Svizzera, con decisione 25 luglio 2008, l’ufficio per questioni di polizia revocava a ... il permesso di domicilio e gli imponeva di lasciare la Svizzera entro il 31 agosto 2008. La disposizione era motivata dalla gravità dei reati commessi e dall’interesse pubblico a veder allontanato lo straniero dalla Confederazione. Il tempestivo ricorso proposto al Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni (DGSS), veniva respinto con decisione 9/18 febbraio 2009. 3.Dopo aver previamente chiesto con istanza del 2 marzo 2009 l’effetto sospensivo in merito all’ingiunzione di lasciare la Svizzera, il 23 marzo 2009, ... adiva il Tribunale amministrativo dei Grigioni postulando l’annullamento della decisione impugnata e la concessione del permesso di domicilio, eventualmente corredato da un semplice ammonimento. Sostanzialmente, l’istante contesta la legalità della misura ordinata, avendo riguardo ai suoi precedenti, alla sua reale situazione attuale ed al suo statuto di cittadino della Comunità europea. Durante la sua lunga attività imprenditoriale in Svizzera, il ricorrente avrebbe creato e salvato posti di lavoro, corrisposte le legali prestazioni sociali e con ciò contribuito al benessere del paese ospitante. Anche le figlie e la madre, tutte residenti in Svizzera, non avrebbero mai fatto capo a prestazioni assistenziali e la genitrice verrebbe ora assistita dall’istante stesso e dalla figlia di questi. I reati di cui il cittadino italiano si sarebbe reso colpevole andrebbero ascritti ad un periodo turbolento e difficile della sua vita matrimoniale, ascrivibile però definitivamente al passato. Appellandosi ad una recente sentenza del Tribunale federale (2C_387/2008) in una contestazione analoga, l’istante insiste affinché nella valutazione concreta venga considerata l’attuale situazione del domiciliato, l’atteggiamento inizialmente alquanto indulgente dell’autorità di polizia Ticinese avverso i canapai e la contenuta gravità della pena decretata in relazione all’analoga fattispecie giudicata dalla Corte federale nel citato procedimento. In questo senso, la condotta, gli interessi, la situazione personale, familiare e di lavoro dell’istante permetterebbero di escludere la possibilità di una recidiva e quindi l’esistenza di un pericolo attuale per l’ordine pubblico interno dalla permanenza del cittadino italiano sul territorio svizzero.

4.Nella propria presa di posizione, il DGSS chiedeva la reiezione integrale del ricorso rifacendosi essenzialmente alle argomentazioni già avanzate in sede di decisione dipartimentale e ritenendo sufficientemente chiarita e comprovata la questione della minaccia attuale per l’ordine pubblico. Considerando in diritto: 1.Il 1. gennaio 2008 è entrata in vigore la legge federale sugli stranieri (LStr), che ha di per sé abrogato la legge sulla dimora ed il domicilio degli stranieri (LDDS). Per le procedure, come quella in esame, promosse d’ufficio dopo il

  1. gennaio 2008 trovano pertanto applicazione le nuove disposizione legali della LStr.
  2. a)Giusta l’art. 2 cpv. 2 LStr, la nuova normativa si applica ai cittadini degli Stati membri della Comunità Europea ed ai loro familiari solo qualora l'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) non disponga altrimenti oppure la LStr preveda disposizioni più favorevoli. Determinante è quindi il regime più vantaggioso per il cittadino straniero. Ciò impone di verificare dapprima se all’infuori dell’ALC vi è una base legale che legittima di negare la prosecuzione del soggiorno in Svizzera. In caso di risposta affermativa, occorre in un secondo tempo esaminare in che misura l’ALC ponga alle autorità limiti ulteriori (DTF 130 II 176 cons. 3.2 ). b)Dal profilo del diritto interno, il permesso di domicilio può essere revocato unicamente se lo straniero o il suo rappresentante ha fornito, durante la procedura d’autorizzazione, indicazioni false o taciuto fatti essenziali, se lo straniero è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata o a una misura penale ai sensi dell’art. 64 o 61 del Codice penale, se ha violato gravemente o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera e, infine, se lo straniero o un persona a suo carico dipende all’aiuto sociale in maniera durevole e considerevole (art. 63 cpv. 1 LStr). Se il motivo

d'espulsione è la commissione di un crimine o di un delitto, la condanna inflitta in sede penale è il primo criterio per valutare la gravità della colpa e per procedere alla ponderazione degli interessi. Importanti sono pure la durata della permanenza in Svizzera e l'età in cui l'interessato vi è giunto. L'espulsione può ad ogni modo venir decretata anche nei confronti di cittadini stranieri della seconda generazione, ovvero nati in Svizzera, se hanno commesso delitti violenti, sessuali o di droga particolarmente gravi oppure se hanno infranto le norme penali a più riprese. Ciò vale a maggior ragione per stranieri che sono giunti in Svizzera durante la loro infanzia o la loro giovinezza. Determinante è comunque sempre l'insieme delle circostanze del caso concreto (DTF 130 II 176 cons. 4.4; 125 II 521 cons. 2b; 122 II 433 cons. 2c). 3. a)Per quanto concerne l'accordo sulla libera circolazione, l'art. 5 cpv. 1 Allegato I ALC sancisce che i diritti conferiti dalle disposizioni dell'accordo stesso - come il diritto per i lavoratori dipendenti cittadini di una parte contraente di soggiornare ed esercitare un'attività economica nel territorio dell'altra parte contraente (art. 4 ALC, 2 cpv. 1 e 6 cpv. 1 Allegato I ALC) - possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o pubblica sanità. Secondo la giurisprudenza sviluppata al riguardo, le deroghe alla libera circolazione devono essere interpretate restrittivamente. L'adozione di misure d'allontanamento presuppone quindi, al di là della turbativa insita in ogni violazione di legge, una minaccia effettiva e sufficientemente grave che tocca un interesse fondamentale della società. La sola esistenza di condanne penali non può automaticamente legittimare l'adozione di provvedimenti fondati su motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza (cfr. l'art. 3 cpv. 2 della Direttiva 64/221/CEE, del 25 febbraio 1964 [GU 1964, n. 56, pag. 850], richiamata dall'art. 5 cpv. 2 Allegato I ALC). Una condanna può piuttosto venir presa in considerazione soltanto nella misura in cui dalle circostanze che l'hanno determinata emerga un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico. A seconda dei casi, già la sola condotta tenuta in passato può comunque adempiere i requisiti di una simile messa in pericolo dell'ordine pubblico (DTF 130 II 493 cons. 3.2, 176 cons. 3.4.1; 129 II 215 cons. 7.3 e 7.4, con riferimenti alla prassi

della CGCE). Per valutare l'attualità della minaccia, non occorre prevedere quasi con certezza che lo straniero commetterà altre infrazioni in futuro; d'altro lato, per rinunciare a misure di ordine pubblico, non si deve esigere che il rischio di recidiva sia praticamente nullo. La misura dell'apprezzamento dipende in sostanza dalla gravità della potenziale infrazione: tanto più questa appare importante, quanto minori sono le esigenze in merito al rischio di recidiva (DTF 130 II 493 cons. 3.3, 176 cons. 4.3.1, con rinvii). Come precisato dal Tribunale federale nella decisione 2C_387/2008 - concernente il Cantone dei Grigioni e relativa ad una fattispecie molto simile alla presente - dal profilo dell'art. 5 cpv. 1 Allegato I ALC, l'esistenza di una minaccia attuale, e quindi di una prognosi negativa, è un requisito essenziale per la pronuncia di una misura d'allontanamento (DTF 131 II 329 cons. 4.3; 130 II 176 cons. 4.2; sentenza 2A.494/2003 del 24 agosto 2004 cons. 6.3.1, in RtiD 2005 I pag. 222). b)Nella fattispecie in esame, come del resto già nel giudizio riguardo la precedente procedura STA U 08 8 (sfociato nella sentenza del Tribunale federale 2C_387/2008), l’ufficio per questioni di polizia e il DGSS si sono essenzialmente limitati ad esaminare se le condizioni per una espulsione dalla Svizzera giusta il diritto interno fossero soddisfatte, accennando al fatto che l’istante poteva prevalersi dell'ALC senza però compiutamente valutare perché ed in che misura il ricorrente rappresenterebbe una minaccia attuale per l'ordine pubblico ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 Allegato I ALC. La relativa sentenza del Tribunale federale del 20 gennaio 2009 è stata intimata alle parti solo il 23 febbraio 2009, ovvero dopo l’emanazione della decisione di revoca del permesso di domicilio nei confronti del ricorrente e della relativa conferma in sede di ricorso dinnanzi al DGSS. Per quest’ultimo (vedi presa di posizione sul presente ricorso del 23 aprile 2009) anche il presupposto della minaccia attuale per l’ordine pubblico sarebbe nell’evenienza da affermare e il relativo esame al riguardo sarebbe stato condotto con la sufficiente cura. Questa conclusione non può essere condivisa. Sulla concreta questione della minaccia attuale non sono stati esperiti accertamenti di sorta e a tale proposito è stato considerato solo il tipo d’infrazione commessa, i motivi che hanno spinto l’istante a delinquere e, in parte, le affermazioni addotte in sede di

ricorso per sminuire la gravità degli atti commessi. Come però è già stato esposto in precedenza, la sola esistenza di condanne penali non può automaticamente legittimare l’adozione di provvedimenti fondati su motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, ma una condanna può essere presa in considerazione soltanto nella misura in cui dalle circostanze che l’hanno determinata emerga un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l’ordine pubblico, anche se in alcuni casi, già la sola condotta tenuta in passato può comunque adempiere i requisiti di una tale messa in pericolo dell’ordine pubblico (DTF 130 II 493 cons. 3.2, 176 cons. 3.4.1; 129 II 215 cons. 7.3 e 7.4 con riferimenti alla prassi della CGCE). c)Dagli atti all’incarto, il ricorrente ha subito un'unica condanna penale di rilievo nove anni dopo essere entrato in Svizzera e da allora, ovvero durante questi ultimi cinque (ora sei) anni, ha tenuto un comportamento irreprensibile. Momentaneamente sarebbe legato da un contratto di lavoro a piena soddisfazione del datore di lavoro, aiuterebbe e assisterebbe l’anziana madre e si impegnerebbe a livello regionale in associazioni locali ricreative. Come giustamente addotto da parte dell’istante, queste circostanze deporrebbero ad indubbio favore di una prognosi positiva. D’altro canto, non vi sono di primo acchito elementi che potrebbero lasciar concludere ad una minaccia attuale per la sicurezza pubblica, eccetto l’indubbia esecrabilità dell’infrazione ad una legislazione come quella sugli stupefacenti per meri scopi di lucro e una certa tendenza a considerare l’accaduto come poco più di un’inezia. Giusta però la citata prassi del Tribunale federale, un’infrazione alla LStup non basta ad ammettere l’esistenza di una minaccia attuale per l’ordine pubblico (nell’analogo procedimento 2C_387/2008 l’infrazione alla LStup era di gravità maggiore). Per questo motivo questa Corte ritiene che spetti alle istanze inferiori il compito di valutare di nuovo la fattispecie, tenendo questa volta conto della reale portata dell'art. 5 cpv. 1 Allegato I ALC, eventualmente a mano di nuovi accertamenti sull’attuale situazione e comportamento del ricorrente dal profilo professionale, familiare, sociale e attitudinale in generale. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto e gli atti rinviati all’istanza inferiore al fine di una nuova decisione in seguito ad una completa valutazione della fattispecie tenendo conto della reale portata dell’art. 5 cpv. 1 Allegato I

ALC nonché effettuando, in tale contesto, se ritenuto necessario, ulteriori accertamenti. 4.Visto l’esito del gravame, le spese procedurali vengono poste a carico del Cantone dei Grigioni (art. 73 cpv. 1 LGA). In applicazione dell’art. 78 cpv. 1 LGA, il Cantone dei Grigioni è tenuto a rifondere al ricorrente, avvalsosi della collaborazione di un rappresentante legale, i costi di patrocinio per il presente procedimento. Non avendo il legale introdotta una nota d’onorario malgrado la sollecitazione, l’entità dell’importo viene stabilito dal Giudice. Il Tribunale decide: 1.Il ricorso è accolto e la decisione impugnata viene annullata. Gli atti sono rinviati al Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità per nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2.Vengono prelevate

  • una tassa di Stato di fr.1'000.--
  • e le spese di cancelleria difr.238.-- totalefr.1'238.-- il cui importo sarà versato dal Cantone dei Grigioni (Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità) entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3.Il Cantone dei Grigioni (Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità) versa a ... l’importo di fr. 2'000.-- (IVA compresa) a titolo di ripetibili.

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