U 08 8 3a Camera SENTENZA del 4 marzo 2008 nella vertenza di diritto amministrativo concernente espulsione 1...., cittadino italiano, è nato il 5 giugno 1981 in Italia dove è cresciuto in seno alla famiglia e dove ha frequentato le scuole elementari e medie svolgendo in seguito una pratica professionale. Negli anni 1996 e 1997 ha lavorato in Svizzera per un periodo di tre mesi. Il 22 giugno 1998 si è trasferito in Svizzera dove, nell’ambito del ricongiungimento familiare, gli è stato rilasciato un permesso di dimora di lunga durata. A decorrere dal mese di agosto 2004 egli è in possesso di un permesso di domicilio, il cui termine di controllo scade il 7 agosto 2008. Durante il periodo fra il 1998 e il 2001, ... ha assolto in Svizzera il tirocinio di costruttore stradale ottenendo il relativo diploma. Nel 2003 egli ha frequentato un corso di formazione quale capo squadra presso il Centro professionale ... a ... Dal proprio arrivo in Svizzera fino al 10 dicembre 2004 l’interessato ha lavorato presso la ditta di costruzioni stradali ... SA di ... Dopo aver scontato una pena detentiva, il 3 febbraio 2006 ... è stato riassunto dal precedente datore di lavoro presso il quale è tutt’oggi impiegato. 2.Tramite mandato penale, emanato dall’Ufficio di Circolo di ... il 7 febbraio 2002, ... è stato condannato a una pena detentiva di 14 giorni e a una multa di 500.- franchi per guida in stato di ebrietà, per grave violazione delle norme sulla circolazione stradale, nonché per non avere allacciato la cintura di sicurezza. L’esecuzione della pena detentiva è stata sospesa per un periodo di prova di due anni. La fattispecie sulla quale si basa la condanna in oggetto ha visto ..., alla guida del proprio veicolo, in stato di ebrietà e a una velocità,

per sua stessa ammissione quantificabile fra i 160 e i 180 km/h, causare un incidente stradale. 3.Con sentenza del 13 settembre 2005, la Corte delle assise criminali del Canton Ticino ha condannato ... a due anni di reclusione riconoscendolo colpevole di infrazione aggravata e ripetuta contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti (LStup, RS 812.121) per aver spacciato ca. 504 grammi di cocaina e per averne ceduto gratuitamente a terzi ca. 15 grammi, nonché per aver acquistato ulteriori 100 grammi di detto stupefacente, di cui si era disfatto a causa della cattiva qualità. Il reo aveva inoltre tentato di commerciare ca. 1 chilogrammo di cocaina e messo in atto i preparativi per la vendita di ulteriori 1100 grammi della stessa. Sul posto di lavoro aveva detenuto ai fini di spaccio ulteriori 27 grammi di cocaina. Infine, ... aveva consumato 15 grammi di cocaina nelle settimane precedenti il suo arresto. Vista la computazione del carcere preventivo, il condannato ha, in effetti, iniziato a scontare la pena il 10 dicembre 2004. Tramite decisione dell’autorità di esecuzione delle pene e delle misure del Cantone Ticino del 26 gennaio 2006, ... è stato inserito nel programma degli arresti domiciliari e ammesso al regime di semilibertà a decorrere dal 2 febbraio 2006, così da poter nuovamente svolgere l’attività lavorativa presso il precedente datore di lavoro. In data 8 marzo 2006 il Consiglio di vigilanza del Canton Ticino ha deciso la liberazione condizionale di ... con decorrenza dal 10 aprile 2006, sottoponendolo contestualmente al patronato. Il periodo di prova è scaduto il 10 aprile 2008. 4.Tramite scritto del 13 novembre 2006, la polizia degli stranieri dei Grigioni si è rivolta a ... concedendogli l’esercizio del diritto di essere sentito in relazione alla prevista espulsione dal territorio svizzero connessa ai gravi reati commessi. Tramite presa di posizione del 17 novembre 2006, l’interessato, pur riconoscendo la gravità dei reati perpetrati, ha premesso di non aver inteso mettere in pericolo la vita di altre persone e, in ogni caso, di essersi sinceramente pentito e ravveduto. Essendo il centro della propria vita e dei propri affetti da tempo concentrato in Svizzera, dove si sarebbe perfettamente

integrato, ... ha quindi chiesto all’autorità competente di desistere dall’incisiva misura prevista. 5.Con decisione del 18 maggio 2007, la polizia degli stranieri ha sancito l’espulsione dalla Svizzera di ... a tempo indeterminato. A titolo di motivazione è stata addotta l’esistenza dei motivi di espulsione previsti dall’art. 10 cpv. 1 lett. a-b della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, RS 142.0). Di conseguenza, il permesso di domicilio avrebbe perso validità in applicazione dell’art. 9 cpv. 3 lett. b LDDS. In seguito al vaglio degli interessi contrapposti la polizia degli stranieri è quindi giunta alla conclusione della prevalenza degli interessi pubblici all’espulsione di ... su quelli personali dello stesso alla permanenza in Svizzera. 6.Tramite ricorso del 18 giugno 2007, ... ha impugnato la decisione della polizia degli stranieri davanti al Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità del Cantone dei Grigioni (in seguito: Dipartimento) perorando, in sostanza, il diritto di rimanere in Svizzera in virtù della carenza dei presupposti legali per un’espulsione. 7.Con decisione del 1. novembre 2007, comunicata il 5 dicembre seguente, il Dipartimento ha respinto il ricorso in oggetto confermando quindi il decreto d’espulsione a tempo indeterminato di ... dal territorio svizzero. Nell’ottica formale, il Dipartimento ha giudicato sufficiente la situazione probatoria ritenendo quindi di poter rinunciare all’audizione della fidanzata del ricorrente, proposta quale teste da quest’ultimo, in quanto dall’interrogatorio in oggetto non sarebbero emerse ulteriori informazioni rilevanti ai fini della decisione. A mente del Dipartimento, secondo la giurisprudenza del Tribunale Federale le misure penali perseguirebbero scopi diversi da quelli perseguiti dalle misure di competenza della polizia degli stranieri. Infatti, nel fissare una pena, rispettivamente nel disporre una misura, il Giudice penale dovrebbe tenere conto della situazione personale del condannato nonché delle previsioni di risocializzazione. Per la polizia degli stranieri, invece, rivestirebbe priorità la tutela dell’interesse all’ordine e alla sicurezza pubblici. Di conseguenza, la

circostanza per la quale la Corte delle assise criminali avrebbe omesso, nella propria sentenza, di sancire l’espulsione del condannato, non precluderebbe alla polizia degli stranieri, in applicazione dell’art. 10 cpv. 1 lett. a LDDS, di procedere all’espulsione di una persona sospettata di poter mettere in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici. Nella pratica in giudizio, provenendo il ricorrente da uno stato della Comunità Europea, le disposizioni della LDDS sarebbero applicabili per quanto non in contrasto con l’accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità Europea, entrato in vigore il 1. giugno 2002 (ALC; RS 0.142.112.681). Conformemente all’art. 5 cpv. 1 allegato I ALC, le autorità svizzere sarebbero legittimate a limitare i diritti previsti dal ALC, fra cui quello alla libera circolazione dei cittadini europei, unicamente per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e pubblica sanità. Quale misura dovrebbe essere intesa, fra l’altro, ogni disposizione connessa al diritto di entrata e di dimora. L’ordine di espulsione, per ovvi motivi, costituirebbe una simile misura ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 allegato I ALC. Nel caso in oggetto, le disposizioni della LDDS e delle relative ordinanze si applicherebbero in via sussidiaria qualora prevedessero per lo straniero domiciliato in Svizzera uno statuto giuridico più vantaggioso di quello previsto dagli art. 4 e 6 ALC. Al ricorrente potrebbe essere negata la dimora in Svizzera all’insorgere di un motivo d’espulsione (art. 9 cpv. 1 lett. d LDDS). Conseguentemente, in applicazione dell’art. 9 cpv. 3 lett. b LDDS, il permesso di domicilio perderebbe ogni validità in seguito a espulsione o rimpatrio dello straniero. Tenor l’art. 10 cpv. 1 lett a LDDS, uno straniero potrebbe essere espulso dalla Svizzera in seguito a condanna giudiziaria per crimine o delitto oppure qualora la sua condotta in generale e i suoi atti permettessero di concludere alle sue mancate volontà o capacità di adattamento all’ordinamento vigente nel paese ospitante. Ai sensi dell’art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS, lo straniero potrebbe essere espulso dalla Svizzera nel caso di contravvenzione grave o reiterata alle disposizioni di legge o alle decisioni dell’autorità, come pure nel caso di contravvenzione grave alla morale e di inadempienza dolosa ai propri obblighi di diritto pubblico o privato. Il Dipartimento ha ritenuto quindi adempiti i presupposti per l’espulsione del cittadino italiano conformemente all’art. 10 cpv. 1 lett. a e b LDDS.

Attualmente, lo straniero, all'età di 26 anni, si troverebbe in Svizzera da nove anni, durante i quali avrebbe scontato 15 mesi di detenzione. Alla luce di tale fattispecie non sarebbero dati i presupposti di lunga durata della permanenza in Svizzera. Del resto, anche una permanenza di durata maggiore avrebbe valore relativo in quanto lo straniero, con il proprio comportamento criminale avrebbe avvalorato la mancata integrazione, rispettivamente la carenza di adattamento agli usi locali. Viste la cultura e le origini del ricorrente, che avrebbe trascorso i primi 17 anni di vita in Italia, il ritorno in tale paese, dopo nove anni di assenza, non dovrebbe implicare eccessive difficoltà di reintegrazione sia nel tessuto sociale che nel mondo del lavoro. Nel contesto generale, il Dipartimento ha quindi accertato la prevalenza dell'interesse pubblico all'espulsione sull'interesse personale del cittadino straniero alla permanenza in Svizzera respingendo il suo ricorso. 8.In data 18 gennaio 2008, ... ha impugnato tempestivamente davanti al Tribunale amministrativo la decisione del Dipartimento chiedendone, in via principale, l'annullamento in base all'accertamento della mancanza dei presupposti per l'espulsione e, in via subordinata, proponendo di sostituire il decreto di espulsione con una diffida. Il ricorrente, in linea di massima, concorda con il Dipartimento sul diritto applicabile, lamentando però un'interpretazione arbitraria dello stesso. Nel caso in giudizio, il Dipartimento avrebbe omesso di considerare che, in base alla fattispecie accertata, la prognosi sarebbe positiva. Anzitutto, dalle analisi effettuate dal mese di ottobre 2005 al gennaio 2006, il ricorrente risulterebbe essere astinente dal consumo di stupefacenti. Inoltre, lo stesso, dopo la scarcerazione, avrebbe immediatamente ricominciato a lavorare presso il precedente datore di lavoro, dove tuttora svolgerebbe in maniera ineccepibile le proprie mansioni, nel frattempo consistenti in quelle di capo operaio. Durante il periodo di carcerazione l'interessato avrebbe tenuto un comportamento esemplare. Il suo sincero pentimento, avvalorato da una totale collaborazione in fase istruttoria, sarebbe pure stato evidenziato dalla Corte delle assise criminali nella sentenza del 13 settembre 2005. Lo stesso Tribunale penale, vista anche la giovane età del condannato, sarebbe giunto alla conclusione della mancanza dei presupposti per un'espulsione.

Alla luce delle circostanze descritte, quindi, ci si troverebbe confrontati con una prognosi positiva per il futuro del ricorrente. In base alla prassi vigente sussisterebbero i presupposti per respingere la domanda di rilascio o proroga di un permesso di residenza in Svizzera quando le condanne a carico dello straniero raggiungono un totale di almeno 2 anni di detenzione. Nella fattispecie, il ricorrente, in totale, avrebbe espiato unicamente 16 mesi di detenzione. Inoltre, durante la carcerazione e dopo il rilascio, avrebbe tenuto un comportamento esemplare dimostrando la volontà e la capacità di adattarsi all'ordinamento vigente in Svizzera. Contrariamente a quanto sostenuto nella decisione impugnata, l'espulsione rappresenterebbe per l'interessato un grave pregiudizio sia a livello professionale che personale. Egli, in Italia, non avrebbe la possibilità di carriera prospettabile invece in Svizzera presso l'attuale datore di lavoro. Inoltre, trovare un lavoro in Italia sarebbe per lui estremamente difficoltoso. La sua situazione patrimoniale, che lo vedrebbe attualmente indebitato, non gli permetterebbe di iniziare una nuova esistenza nel proprio paese d'origine. L'attuale fidanzata avrebbe iniziato la propria relazione con il ricorrente non sapendo che quest'ultimo fosse a rischio di espulsione dalla Svizzera. Essa non potrebbe lasciare la Svizzera per stabilirsi in Italia in quanto figlia unica di genitori anziani residenti in ... che per svariati motivi non intenderebbe abbandonare. Il ricorrente, inoltre, sarebbe intimamente legato ai propri familiari residenti in Svizzera e, in caso di espulsione, perderebbe l'affetto dei propri cari che, attualmente, vedrebbe praticamente tutti i giorni. Perciò, un'espulsione dalla Svizzera comporterebbe per lui e per la sua famiglia un grave pregiudizio. Alla luce di quanto esposto e della carenza di una prognosi negativa comprovata dagli atti e dai testi invocati, non sarebbero quindi dati i presupposti per l'espulsione del ricorrente. 9.Tramite scritto del 24 gennaio 2008, il Dipartimento ha proposto di respingere integralmente il ricorso rinviando alla dettagliata motivazione addotta nella decisione impugnata.

Considerando in diritto: 1.Ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 dell'ordinanza cantonale d'esecuzione della legislazione federale sugli stranieri e sull'asilo (OELSA) in unione all'art. 49 cpv. 1 lett. c della legge cantonale sulla giustizia amministrativa (LGA), il Tribunale amministrativo è competente a giudicare i ricorsi contro le decisioni dipartimentali in materia di polizia degli stranieri. La legittimazione al gravame del ricorrente, colpito da un decreto di espulsione, adempie in optima forma ai presupposti fissati dall'art. 50 LGA. Ai sensi dell'art. 51 LGA, mediante ricorso possono essere contestate le violazioni di diritto, compreso l'uso eccessivo o l'abuso del potere discrezionale, come pure l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. Sono ammesse nuove asserzioni di fatti e proposte di prova. Il 1. gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova legge federale sugli stranieri (LStr), in sostituzione della LDDS. A mente dell’art. 126 cpv. 1 LStr alle domande presentate prima dell’entrata in vigore della stessa permane applicabile il diritto materiale previgente, quindi nel presente caso la LDDS e l’ODDS, mentre la procedura è retta dal nuovo diritto (cpv. 2). 2.Sia davanti all'istanza convenuta che nella presente sede, il ricorrente ha ribadito la richiesta d'audizione di due testi, cioè dalla sua fidanzata, da interrogare in merito alla relazione sentimentale che intrattiene con lui e alle intenzioni di matrimonio con conseguente permanenza in Svizzera, e del direttore della ditta datrice di lavoro da interrogare in merito alla sua attività professionale e alle prospettive future della stessa. Come correttamente considerato dal Dipartimento, ai sensi dell'art. 11 LGA, la fattispecie deve essere accertata d'ufficio mentre gli interessati alla procedura sono tenuti a collaborare alla ricostruzione di fatti e circostanze. L'autorità amministrativa assume le prove necessarie ma non è vincolata alle singole richieste riguardanti l'accertamento della fattispecie stessa. In effetti, spetta al funzionario, rispettivamente al giudice incaricato, stabilire i mezzi di prova utili all'accertamento della fattispecie giuridicamente rilevante. Detto principio procedurale trova i propri limiti nell'obbligo di ammissione delle prove

derivante dal diritto di essere sentito del cittadino sancito dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale (CF). Il diritto costituzionale di essere sentito, in sostanza, serve a permettere alla persona coinvolta nella procedura di diritto pubblico la richiesta di assumere prove atte a avvalorare la sua causa. Nel rispetto dei principi dell'economia procedurale e della proporzionalità, l'autorità amministrativa è tenuta a dar seguito alla richiesta dell'amministrato unicamente in relazione ai mezzi probatori palesemente rilevanti ai fini del giudizio. Un mezzo di prova deve essere considerato rilevante quando può essere atto ad influenzare la decisione. E contrario è ammissibile rinunciare alla richiesta di assunzione di prove quando la fattispecie che l'istante intende comprovare non appare giuridicamente rilevante, oppure se si intende provare quanto già appurato o dato per scontato. Alla richiesta probatoria non è quindi necessario dar seguito se appare certo a priori che la prova offerta non sia atta a chiarire la fattispecie conosciuta oppure qualora gli elementi in possesso dell'autorità giudicante siano ritenuti sufficienti ai fini del giudizio (DTF 124 I 241 cons. 2; DTF 122 I 53 cons. 4a; cfr. al riguardo anche Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 5. Auflage, Basilea 1976, vol. I, n. 82 B IV b; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband zur 5. Auflage, Basilea 1990, n. 82 B IV b). Nel caso in giudizio, il Dipartimento, a giusta ragione, non ha ritenuto necessario sentire quali testi la fidanzata e il superiore del ricorrente in quanto, come risulta dalla motivazione della decisione impugnata, il legame sentimentale, le prospettive di matrimonio, il desiderio di restare in Svizzera e il comportamento professionale ineccepibile del ricorrente, ribaditi dallo stesso nei propri scritti, non sono stati contestati dall'autorità giudicante che ha emanato la propria decisione negativa pur tenendo conto di dette circostanze. Le stesse conclusioni valgono per il presente giudizio nel cui ambito il Dipartimento convenuto non contesta quanto il ricorrente vorrebbe avvalorare tramite i testi invocati. 3.Ai sensi dell'art. 1 lett. a LDDS, le disposizioni di detta normativa interna sono applicabili nei confronti dei cittadini degli Stati membri della Comunità Europea e dei loro familiari solo qualora l'ALC non disponga altrimenti oppure la LDDS

preveda disposizioni più favorevoli. Il ricorrente risulta essere cittadino italiano per cui può godere dei privilegi previsti dall'ALC. Premesso che il soggiorno in Svizzera dell’interessato è disciplinato da un permesso di domicilio (libretto C) e malgrado le normative dell’ALC non contengano disposizioni sul rilascio, rispettivamente sulla revoca del domicilio dei cittadini degli stati contraenti, i provvedimenti della polizia degli stranieri devono essere compatibili con i principi dell’ALC anche nel caso di tale categoria di stranieri. In base all’art. 5 cpv. 1 Allegato I ALC, i diritti previsti dalle disposizioni dell’ALC stessa possono essere limitati soltanto tramite misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità. Quale misura in tale contesto deve essere interpretata ogni disposizione che riguarda il diritto di entrata e di dimora (DTF 130 II 176 cons. 3.1; DTF 129 II 215 cons. 6.3). Il decreto e la conseguente decisione impugnata implicano la perdita di validità di un permesso di domicilio in quanto l'ordine di espulsione costituisce sia una misura di allontanamento che una misura di tenuta a distanza che tange il diritto di entrata e di dimora e deve quindi essere considerata quale misura ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 allegato I ALC (DTF 130 II 176 cons. 3.1). Alla luce di quanto illustrato, la LDDS e le relative ordinanze sono applicabili sussidiariamente a condizione che concedano allo straniero domiciliato in Svizzera uno statuto giuridico più vantaggioso rispetto a quello connesso al permesso di dimora CE/AELS in base agli art. 4 e 6 ALC. In considerazione del fatto che l'art. 1 lett. a LDDS garantisce ai cittadini della Comunità Europea uno statuto di favore, il permesso di dimora può essere negato agli stessi, in applicazione dell'art. 5 cpv. 1 allegato I ALC, solo qualora il rifiuto sia possibile anche in base all'ordinamento giuridico nazionale (DTF 130 II 176 cons. 3.2). Secondo il diritto elvetico, ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. d LDDS, il permesso di dimora perde ogni validità in seguito a espulsione o a rimpatrio dello straniero. I motivi di espulsione sono elencati in modo esaustivo dall'art. 10 cpv. 1 LDDS ai sensi del quale lo straniero può essere espulso dalla Svizzera o da un Cantone quando egli sia stato punito dall'autorità giudiziaria per un crimine o un delitto (lett. a), quando la sua condotta in generale e i suoi atti permettano di concludere che egli non vuole o non è capace di adattarsi

all'ordinamento vigente nel paese che lo ospita (lett. b), quando in seguito a malattia mentale abbia compromesso l'ordine pubblico (lett. c) oppure quando egli stesso o una persona a cui deve provvedere cade in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica (lett. d). Le citate premesse per l'espulsione non devono essere adempite in modo cumulativo, bensì è sufficiente l'insorgere di una delle stesse. Ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 dell'ordinanza d'esecuzione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (ODDS), l'espulsione può essere giustificata conformemente all'art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS segnatamente quando lo straniero contravviene gravemente o reiteratamente alle disposizioni di legge o alle decisioni dell'autorità, quando contravviene gravemente alla morale, quando tralascia continuamente, per cattiva volontà o sregolatezza, di adempire ai propri obblighi di diritto pubblico o privato o quando vive nelle sregolatezza o nell'ozio. Anche per quanto concerne la norma in oggetto le premesse non devono essere adempite cumulativamente. In base all'art. 11 cpv. 3 LDDS, l'espulsione può essere pronunciata alla condizione che dall'insieme delle circostanze detta misura appaia adeguata. Onde giudicare l'equità dell'espulsione ai sensi dell'art. 11 cpv. 3 LDDS l'autorità deve tenere particolarmente conto della gravità della colpa commessa dallo straniero, della durata del suo soggiorno in Svizzera e del pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero in seguito a detta misura (art. 16 cpv. 3 ODDS). Un elemento importante nella valutazione delle premesse per l'espulsione è appunto costituito dalla durata del soggiorno dello straniero in Svizzera. Maggiore è tale durata tanto più severe sono le premesse per l'espulsione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale Federale appare inoltre necessario tenere conto dell'età dello straniero al momento della sua venuta in Svizzera. In ogni caso l'espulsione non è esclusa neppure in relazione a stranieri che sono nati e cresciuti in Svizzera (DTF 125 II 523 cons. 2b, 122 II 433 cons. 2 e 3). 4.Come risulta dagli atti, il ricorrente, entrato in Svizzera nel 1998, all'età di 17 anni, nell'ambito del ricongiungimento familiare, in data 11 novembre 2001, circolando con la propria automobile sull'autostrada, ad un'andatura

esagerata, per sua stessa ammissione valutabile fra i 160 e i 180 km/h, sotto parziale influsso dell'alcool, ha causato un incidente stradale. L'automobilista, tramite mandato penale del 7 febbraio 2002, è stato condannato dal giudice competente, per infrazione grave alle norme della LCS, a 14 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per 2 anni, e a 500.- franchi di multa. Come considerato dal giudice nel mandato penale, il condannato, con il proprio comportamento, ha messo in serio pericolo la vita e la sicurezza altrui. Durante i primi mesi del 2004, il ricorrente, come risulta dalla sentenza della Corte delle assise criminali del Canton Ticino, nell'intento di guadagnare in fretta e senza fatica del denaro onde finanziare un tenore di vita più elevato, si è introdotto nel mondo del traffico degli stupefacenti cercando lui stesso i necessari contatti. Da tale momento fino al suo arresto, avvenuto nel dicembre 2004, l'interessato ha spacciato complessivamente ca. 504 grammi di cocaina e ha ceduto a terzi gratuitamente ca. 15 grammi di cocaina acquistando pure altri 100 grammi di tale stupefacente, dei quali si è disfatto a causa della cattiva qualità. Inoltre, egli ha cercato di mettere in atto il commercio di ulteriori 2100 grammi di cocaina. Sul posto di lavoro il ricorrente ha detenuto, a scopo di vendita, altri 27 grammi di detta sostanza stupefacente, consumando altresì 15 grammi della stessa nel periodo antecedente il suo arresto. Tramite sentenza del 13 settembre 2005, la Corte delle assise criminali ha condannato l'imputato a due anni di reclusione per infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti pur riconoscendogli l'attenuante del sincero pentimento. Alla luce di tali antecedenti appare senz'altro adempito il presupposto per l'espulsione di cui all'art. 10 cpv. 1 lett. a LDDS che premette la condanna dello straniero per un crimine o un delitto da parte dell'autorità giudiziaria. Sia il comportamento nell'ottica del codice stradale che ha visto il ricorrente, a causa della guida sotto l'influsso dell'alcool e di una velocità esagerata, mettere in serio pericolo la vita del passeggero e degli altri utenti stradali, sia l'attività, continuata fino all'arresto, di commercio all'ingrosso di stupefacenti, palesano una condotta senza scrupoli e fortemente criminale che lascia presupporre la mancata volontà del ricorrente di adattarsi all'ordinamento

svizzero, per cui appare dato anche il motivo di espulsione previsto dall'art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS. In relazione all’espulsione in base ai motivi di cui all’art. 10 cpv. 1 lett. a e b LDDS e alle contestazioni del ricorrente che si appella al giudizio della Corte delle assise criminali del Canton Ticino, nel cui contesto si sarebbe preso atto del suo sincero pentimento e quindi rinunciato a sancire tale drastica misura, giova rilevare come, secondo la giurisprudenza del Tribunale Federale, le misure penali perseguano scopi diversi da quelli prefissi dall’attività della polizia degli stranieri. Nel comminare una pena, rispettivamente nel disporre una misura, il giudice penale deve tenere conto della situazione personale del condannato, rispettivamente del suo reinserimento sociale. Per l’autorità amministrativa è invece determinante la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici. Ne consegue che l’apprezzamento di pertinenza dell’autorità di polizia degli stranieri può implicare, nei confronti dello straniero stesso, misure più rigorose nei confronti di quelle adottate dal giudice penale, rispettivamente dalle autorità preposte all’esecuzione della pena (STA U 06 136 cons. 5a; DTF 125 II 105 cons. 2c, 122 II 433 cons. 2b, 120 Ib 129 cons. 5b). Di conseguenza, pur prendendo atto che il tribunale penale avrebbe già goduto della possibilità di ordinare l’espulsione conformemente all’art. 55 del Codice Penale Svizzero (CP) nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2006, e che lo stesso, per motivi di risocializzazione, abbia rinunciato a tale misura, alla luce della giurisprudenza citata la polizia degli stranieri appare legittimata ad applicare la disposizione dell’art. 10 cpv. 1 lett. a LDDS che, appunto, permette l’espulsione quando lo straniero sia stato punito dall’autorità giudiziaria per un crimine o un delitto. Giova inoltre rilevare che, indipendentemente dal rilascio anticipato, il ricorrente ha subito, entro un breve periodo, due condanne consecutive a 14 giorni, rispettivamente a 2 anni di detenzione. 5. a)In applicazione degli art. 11 cpv. 3 LDDS e 16 cpv. 3 ODDS, l’espulsione può essere sancita solo se dall’insieme delle circostanze appaia adeguata. Per giudicare l’equità dell’espulsione si deve particolarmente tenere conto della gravità della colpa commessa dallo straniero, della durata del suo soggiorno in Svizzera e del pregiudizio che egli e la sua famiglia patirebbero in seguito

a detta misura. Le disposizioni citate, in sostanza, impongono all’autorità preposta l’esame della pratica nel rispetto del principio della proporzionalità vagliando gli interessi personali del ricorrente alla permanenza in Svizzera con quelli pubblici a tenere lontano lo straniero dal territorio nazionale. Nel caso di reati gravi, in particolare di crimini contro la persona, delitti sessuali e traffico di stupefacenti, soprattutto qualora l’autore sia recidivo, sussiste un interesse pubblico preponderante all’espulsione (DTF 122 II 433 cons. 2c). Giova infatti rilevare come la tutela della collettività di fronte al proliferare della criminalità, di cui il traffico di droga costituisce una piaga virulenta, giustifichi un interesse pubblico preponderante all’allontanamento dalla Svizzera dello straniero. A prescindere dal primo evento che ha visto il ricorrente guidare in stato di ebrietà ad una velocità di gran lunga maggiore a quella permessa sul tratto di strada interessato, mettendo quindi in serio pericolo l’incolumità fisica di terze persone, il traffico di droga da lui messo in atto poco tempo dopo costituisce un crimine di estrema gravità e pericolosità sociale. Come risulta dalla fattispecie, il ricorrente, per meri fini di lucro e quindi per permettersi un tenore di vita al di sopra delle sue possibilità, si è attivato cercando agganci nella cerchia dei trafficanti di droga e, durante un periodo di diversi mesi, ha smerciato attivamente una quantità rilevante di cocaina, pur dovendo e potendo sapere che la sua attività metteva in serio pericolo la vita di diverse persone. Come correttamente citato dal Dipartimento, in base alla giurisprudenza del Tribunale Federale, a partire da una quantità di 18 grammi di cocaina pura viene riconosciuto un caso grave ai sensi dell’art. 19 cifra 2 LStup. Una simile quantità di droga mette in pericolo la salute di almeno 20 persone. Secondo gli accertamenti della Corte delle assise criminali ticinese, il ricorrente ha messo in circolazione un quantitativo di ben 14 volte superiore a detta soglia ponendo in pericolo la salute di almeno 280 persone. Non irrilevanti appaiono pure i preparativi per spacciare ulteriori 2100 grammi di cocaina che avrebbero messo in pericolo la salute di oltre 550 persone. L’azione commessa dal ricorrente appare ancor più esecrabile se si tiene conto che lui stesso non poteva essere considerato quale tossicodipendente e che l’attività delittuosa ha trovato spunto solo ed unicamente nella sete di denaro. Giova inoltre considerare che il tribunale penale ha ravvisato il sincero

pentimento dell’imputato in virtù della completa collaborazione fornita da quest’ultimo in seguito all’arresto permettendo di smantellare una banda di trafficanti di stupefacenti. Tale circostanza lascia però sussistere il dubbio che la completa collaborazione possa altresì essere ricondotta a una mirata strategia processuale al fine di ottenere una riduzione della pena. La cronaca penale è ricca di precedenti che vedono incalliti criminali pentirsi e fornire informazioni utili alle inchieste con l’unico scopo di trarre dei profitti personali nel contesto della loro condanna. Diversa potrebbe essere giudicata la situazione qualora il ricorrente si fosse pentito prima dell'arresto e, consegnandosi alla giustizia, avesse confessato i propri crimini e quindi collaborato a smantellare il traffico di droga. Pure il comportamento ineccepibile del condannato durante la carcerazione non costituisce una prova inoppugnabile del suo ravvedimento bensì potrebbe essere ricondotto ad una mirata strategia onde meritarsi la liberazione condizionale anticipata. Infine, la circostanza per la quale, dall’inizio 2006, il ricorrente eserciti correttamente la propria attività professionale e non abbia più infranto la legge, visto anche il breve periodo trascorso, non può essere considerata per lo Stato una garanzia della completa redenzione dello stesso. Alla luce di tali conclusioni, nell’ottica delle disposizioni che reggono l’attività della polizia degli stranieri, la tutela preventiva dell’ordine e della salute pubblici prevale sull’interesse del cittadino straniero a rimanere in Svizzera. b)Dal punto di vista della proporzionalità della misura dell’espulsione deve pure essere vagliata la componente relativa alla durata del soggiorno in Svizzera e allo stato di integrazione dello straniero. Come risulta dalla fattispecie, il ricorrente è nato e cresciuto in Italia dove ha frequentato le scuole e esercitato una prima attività lucrativa. Nel 1998, all’età di 17 anni, egli è entrato in Svizzera nell’ambito del ricongiungimento familiare, assolvendo quindi il tirocinio di costruttore stradale nonché un corso di perfezionamento professionale quale capo operaio. A prescindere dal periodo di carcerazione, lo straniero ha sempre lavorato per la stessa ditta, che è soddisfatta delle sue prestazioni. Attualmente, il ricorrente ha 27 anni e si trova in Svizzera da 10 anni, durante i quali ha trascorso 15 mesi di detenzione. Il padre dell’interessato vive in Svizzera da 22 anni mentre la sua

sorella maggiore, sposata con un italiano, risiede pure in Svizzera. Inoltre, il ricorrente, a sua volta, è fidanzato con un’italiana residente in ..., che intende sposare prossimamente e con la quale persegue l’intenzione di fondare una famiglia radicata in Svizzera. Nell’ottica della prassi del Tribunale Federale in materia di espulsioni precedentemente indicata (DTF 122 II 433 cons. 2 e 3) un soggiorno in Svizzera di 10 anni non può essere considerato di lunga durata e non preclude l’espulsione all’insorgere dei presupposti. In effetti, il Tribunale Federale, dipendentemente dai reati commessi, giudica ammissibile l’espulsione di stranieri nati e cresciuti in Svizzera, cioè dei cosiddetti stranieri della “seconda generazione”. D’altro canto, con il proprio comportamento privo di scrupoli, il ricorrente ha dimostrato di non volersi o di non sapersi adattare all’equilibrato sistema di legalità che persegue la salvaguardia dell’ordine e della sicurezza sul territorio elvetico. L’integrazione del ricorrente deve essere altresì relativizzata considerato come egli soggiorni in Svizzera in una regione dove si parla la sua lingua madre, cioè l’idioma italiano, come egli viva con il padre italiano, come sua sorella abbia sposato un cittadino italiano e come la sua fidanzata sia pure italiana. Alla luce di tale situazione, il rimpatrio del ricorrente non comporta per lui un trauma eccessivo in quanto si ristabilisce in un ambiente a lui familiare dove può altresì trovare un’occupazione, facilitato dalla sua stessa formazione, alla stregua dei suoi connazionali restati nel paese d’origine. In tale contesto giova rilevare che l’Italia, stato facente parte dell’Unione Europea, è considerato un paese culturalmente e economicamente evoluto, alla stregua della Svizzera, dove i diritti umani sono pienamente rispettati, per cui, l’espulsione non implica per il ricorrente pericoli o particolari disagi. c)Ai sensi dell’art. 16 cpv. 3 ODDS, l’equità dell’espulsione deve pure essere ponderata tenendo conto di eventuali pregiudizi che il ricorrente e la sua famiglia subirebbero in seguito alla stessa. Nel merito giova rilevare che l’interessato, attualmente, non è sposato e non ha figli per cui non possiede una famiglia che possa essere considerata sua nel senso stretto del concetto. In Svizzera risiedono suo padre, sua sorella sposata con un connazionale calabrese che pure vive a ..., mentre la madre e il fratello minore hanno lasciato il territorio elvetico il 31 luglio 2005 per raggiungere la nonna

bisognosa di cure in Italia. Dagli atti risulta come la madre e il fratello intenderebbero ritornare in Svizzera non appena la situazione lo permetterà. Risulta inoltre che il ricorrente intende sposare prossimamente l’attuale fidanzata italiana, figlia unica che risiede in ... con i propri genitori, dai quali un domani dovrebbe ereditare la casa che sorge in tale vallata. La fidanzata non sarebbe disposta a seguire il futuro marito in Italia. Come detto, il ricorrente, al momento, non ha una famiglia propria composta da moglie e figli, bensì può considerare quali familiari la nonna, i genitori, il fratello e la sorella. Ovviamente, il fine primario della disposizione che impone di tener conto dei vincoli familiari riguarda la moglie, rispettivamente il marito, e i figli perseguendo lo scopo di mantenere, per quanto possibile, unito simile nucleo familiare. Nel caso in giudizio, l’espulsione del ricorrente non implica perciò una simile traumatica divisione. La circostanza per la quale egli intenda sposare l’attuale fidanzata che, a sua volta, non sarebbe intenzionata a lasciare la Svizzera, pur se incontestata, riveste una portata relativa nell’ottica della verifica degli interessi contrapposti in quanto bisogna tenere conto della giovane età dei due promessi sposi e della mancanza di figli, elementi che permettono loro una considerevole mobilità e che non precludono agli stessi la possibilità di costituire altrove la propria dimora coniugale. L’esperienza di vita insegna che le difficoltà, quali un trasferimento, non sono atte a rompere una relazione affettiva quando questa è consolidata. Se, in effetti, la fidanzata dovesse abbandonare il ricorrente solo per non seguirlo in Italia, non si potrebbe che concludere a una mancanza di solide basi affettive, in ogni caso necessarie per cementare la futura unione coniugale. A prescindere dal fatto che la madre e il fratello minore del ricorrente, anche se non in modo definitivo, si trovano già in Italia e che quindi egli può raggiungerli e mantenere con essi un contatto più stretto di quello attuale, detto ricorrente, come giustamente considerato dal Dipartimento, potrebbe anche insediarsi nella fascia di confine a sud del Ticino ad una distanza relativamente breve dall’attuale dimora del padre e della fidanzata. Alla luce delle conclusioni addotte quindi, anche nell’ottica del pregiudizio arrecato allo straniero e alla sua famiglia, prevale l’interesse pubblico all’espulsione. In simili circostanze una mera diffida, richiesta in via subordinata, risulta pure esclusa.

6.Lo straniero che ha uno stretto legame di parentela con una persona che possiede un permesso di domicilio o la nazionalità svizzera puo invocare a protezione della propria sfera familiare l’art. 8 CEDU. Lo stesso diritto è garantito dalla Costituzione Federale tramite l’art. 13 cpv. 1 anche se detta garanzia non accorda maggiori diritti di quelli derivanti dalla CEDU (DTF 126 II 394 cons. 7). Il diritto al rispetto della vita privata e familiare previsto dall’art. 8 CEDU non è però assoluto. Un’ingerenza nell’esercizio di tale diritto è ammissibile, ai sensi dell’art. 8 cifra 2 CEDU, “in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale o la protezione dei diritti e delle libertà altrui”. In questo contesto, come peraltro previsto dalle disposizioni del diritto interno (art. 11 cpv. 3 LDDS e 16 cpv. 3 ODDS), è necessario esaminare la pratica nell’ottica del principio della proporzionalità effettuando una ponderazione fra interessi pubblici e privati. Nel caso in giudizio, come precedentemente considerato, il ricorrente è da tempo maggiorenne e non ha una famiglia propria, nel senso di moglie e figli. Di conseguenza, la protezione della vita familiare prevista dall’art. 8 CEDU che, primariamente, persegue la tutela dei nuclei familiari nel senso stretto del concetto, in casu, appare relativizzata. Dal testo della norma citata risulta inoltre come, in sostanza, la stessa non conceda allo straniero diritti maggiori di quelli previsti dal diritto interno e che quindi la prevenzione dei reati e la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici costituiscano un valido motivo di deroga alla stessa stregua delle disposizioni della LDDS e della relativa ordinanza (DTF 126 II 377 cons. 7). 7.Concludendo, il preminente interesse pubblico alla prevenzione di azioni criminose, quali il traffico di droga, atte a mettere in pericolo la salute del cittadino, alla luce dell’approfondito esame effettuato nell’ottica delle premesse legali e del principio della proporzionalità, prevale sull’interesse personale del ricorrente alla permanenza in Svizzera. Di conseguenza il ricorso deve essere respinto.

8.Visto l’esito del gravame, le spese procedurali vengono poste a carico del ricorrente (art. 72 cpv. 1 LGA). In applicazione dell’art. 78 cpv. 2 LGA, il Dipartimento convenuto non gode del diritto all’assegnazione di ripetibili. Il Tribunale decide: 1.Il ricorso è respinto. 2.Vengono prelevate

  • una tassa di Stato di fr.1'000.--
  • e le spese di cancelleria difr.466.-- totalefr.1'466.-- il cui importo sarà versato da ... entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. L’interposto ricorso al Tribunale federale è stato accolto con decisione del 20 gennaio 2009 (2C_387/2008).

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