U 07 74 1a Camera SENTENZA del 19 ottobre 2007 nella vertenza di diritto amministrativo concernente naturalizzazione 1.Durante la prima metà del 2007, ..., nata nel 1985, interponeva formale domanda di naturalizzazione presso il Comune patriziale di ... (qui di seguito detto semplicemente comune patriziale). Nell’ambito della riunione del consiglio patriziale del 26 luglio 2007, la richiesta non veniva trattata non raggiungendo la petente il numero minimo di anni di residenza richiesti dal regolamento patriziale comunale (RP). La relativa decisione di non entrare nel merito della richiesta in assenza del requisito della residenza sul territorio comunale per almeno sei anni veniva intimata all’interessata il 13 agosto 2007. 2.Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 22 agosto 2007, ... chiedeva l’annullamento della decisione di rifiuto. L’istante ritiene di adempiere il presupposto della durata minima del domicilio sul territorio comunale, poiché gli anni prima del compimento del ventesimo anno d’età conterebbero il doppio. Essendo essa residente sul territorio comunale dell’età di 17 anni (3 x 2 = 6) ed avendo ora 22 anni, la durata del domicilio sarebbe complessivamente di otto anni e non solo dei sei richiesti dalla legislazione comunale. 3.Nella risposta al ricorso, il consiglio patriziale ribadiva la legittimità del motivo a sostegno della decisione di non entrare nel merito della richiesta.
Considerando in diritto: 1.Giusta l’art. 14 della legge sulla cittadinanza del Cantone dei Grigioni (LCCit), la competenza per decidere la concessione dell’attinenza comunale spetta all’assemblea patriziale (cpv. 1) che può demandare questo compito alla sovrastanza del comune patriziale (cpv. 2). Ciò è quanto il comune patriziale convenuto ha fatto durante l’assemblea dei patrizi del 21 novembre 2006. In applicazione all’art. 25 cpv. 2 LCCit, le decisioni del comune patriziale o, come nell’evenienza della sua sovrastanza, possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo. In ossequio all’art. 51 della legge cantonale sulla giustizia amministrativa (LGA), davanti al Tribunale amministrativo possono essere fatti valere le violazioni di diritto, compreso l’uso eccessivo o l’abuso del potere discrezionale, e l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. Dal canto suo, la LCCit non accorda ai richiedenti un diritto al rilascio della cittadinanza comunale. Mentre dal profilo procedurale pertanto la cognizione di questo Giudice è piena, dal profilo materiale l’esame del Tribunale amministrativo si limita praticamente alla valutazione dell’arbitrarietà del provvedimento preso. 2. a)Ai sensi dell’art. 12 della legge federale su l’acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (LCit), la cittadinanza svizzera si acquista mediante la naturalizzazione in un cantone e in un comune. In conformità al diritto cantonale, la cittadinanza cantonale può essere acquisita da persone che sono state domiciliate per un periodo complessivo di sei anni nei Grigioni, tre dei quali durante gli ultimi cinque anni (art. 6 LCCit). L’attinenza comunale può essere concessa a persone che sono state domiciliate nel comune per almeno quattro anni, due dei quali immediatamente prima dell’inoltro della domanda. I comuni patriziali possono aumentare la durata del domicilio minima a sei anni al massimo per cittadini svizzeri e a dodici anni al massimo per cittadini stranieri (art. 11 cpv. 1 e 2 LCCit). Facendo uso di questa facoltà, il comune patriziale convenuto ha stabilito a sei anni la durata minima del domicilio sul territorio comunale, di cui gli ultimi due anni immediatamente prima dell’inoltro della domanda (vedi risoluzione assembleare del 21 novembre 2006).
b)Non è contestato che l’istante, in possesso di un permesso di residenza C, abbia il proprio domicilio sul territorio comunale dal 1. dicembre 2002, come attestato dall’ufficio controllo abitanti il 27 agosto 2007. Nel luglio del 2007, epoca alla quale è stato deciso di non entrare nel merito della richiesta presentata, la petente era pertanto domiciliata sul territorio comunale da 4 anni e 8 mesi e non adempieva manifestamente i requisiti della durata per l’acquisto della cittadinanza comunale. 3.In conformità all’art. 15 LCit, la straniera può chiedere l’autorizzazione soltanto se ha risieduto nella Svizzera durante dodici anni, di cui tre nel corso dei cinque anni che precedono la domanda. Nel calcolo dei dodici anni, il tempo che la richiedente ha trascorso in Svizzera tra i dieci e i vent’anni compiuti è computato due volte. Appellandosi alle condizioni di residenza contenute nella legislazione federale, la ricorrente considera soddisfatte le condizioni di residenza anche a livello comunale. Giusta l’art. 37 cpv. 1 della Costituzione federale (CF), ha la cittadinanza Svizzera chi possiede una cittadinanza comunale e la cittadinanza di un cantone. Questi tre diritti di cittadinanza sono in principio inscindibili. Poiché la naturalizzazione ordinaria avviene tramite comune e cantone, questi due enti sono legittimati a definire dei propri presupposti per la naturalizzazione, segnatamente per quanto riguarda la condizione della durata del domicilio. In questo contesto quanto sancito a livello federale costituisce uno dei presupposti per l’acquisto della cittadinanza svizzera, ma non per l’acquisto dell’attinenza comunale o della cittadinanza cantonale. A livello comunale, il RP non contiene disposizioni analoghe a quella prevista dal diritto federale per un’agevolazione delle condizioni di residenza. Questo è quanto del resto viene pure esplicitamente spiegato sulla pagina http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/it/home/themen/migration/ref_buergerrecht/ref _einbuergerungen/ref_ordentliche_einbuergerung.html a cui l’istante si riferisce per comprovare il proprio diritto. In detta sede viene infatti espressamente richiamato il fatto che “l'esame confederale di naturalizzazione avviene a tre livelli. L'autorizzazione federale di naturalizzazione è solo la "luce verde" della Confederazione all'acquisto della cittadinanza. I comuni e i cantoni possono prevedere dal canto loro condizioni
proprie per quel che concerne la residenza e l'idoneità. La cittadinanza svizzera può essere concessa solo se la candidata ha ottenuto, oltre all'autorizzazione di naturalizzazione, anche la cittadinanza del comune e del cantone”. Pertanto la decisione di non entrare nel merito della richiesta dell’istante in assenza già del requisito minimo della durata di residenza sul territorio comunale merita in questa sede piena conferma. 4.Dagli atti prodotti a questo Giudice è dato dubitare che l’iter scelto dall’istante per acquisire la cittadinanza svizzera si conformi alla normativa in vigore. Vada pertanto semplicemente precisato alla ricorrente che - da un punto di vista procedurale - la cittadina straniera è tenuta a inoltrare domanda di naturalizzazione all’ufficio cantonale per questioni di polizia e diritto civile, unitamente alla documentazione necessaria. E’ in seguito detto ufficio che, dopo aver esaminato la documentazione, la fedina penale e i requisiti del domicilio cantonali e federali, trasmette poi la domanda unitamente agli atti al comune patriziale competente, per la presa da parte di questo della relativa decisione (art. 13 cpv. 1 e 2 LCCit). 5.In conclusione il ricorso deve essere respinto. Giusta l’art. 73 cpv. 1 LGA, nella procedura di ricorso le spese vengono accollate alla parte soccombente. Il Tribunale decide: 1.Il ricorso è respinto. 2.Vengono prelevate