U 07 106 1a Camera SENTENZA del 25 febbraio 2008 nella vertenza di diritto amministrativo concernente domicilio 1.... risiedeva per alcuni anni a ..., in Francia, in quanto impegnato nella progettazione e costruzione di due navi presso un cantiere navale di Marsiglia. Il 24 aprile 2007, il Comune di ... invitava ... a voler trasferire il proprio domicilio sul territorio comunale, giacché era stata constatala la regolare presenza del cittadino presso l’abitazione che questi detiene presso la frazione comunale di ... L’interessato non reagiva alla sollecitazione e non prendeva posizione sulla stessa, come era stato invitato a fare in caso di disapprovazione. Per questo, con decisione 6 novembre 2007, il Comune di ... emanava una decisione nell’ambito della quale constatava che dal 1. dicembre 2007 ... era domiciliato sul territorio comunale. 2.Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 5 dicembre 2007, ... chiedeva l’annullamento della decisione impugnata. L’istante non contesta di soggiornare presso la propria abitazione di ..., ma ritiene di non poter essere costretto ad eleggere domicilio sul territorio di un comune che gli procurerebbe delle commesse pubbliche di entità irrisoria per vivere durante tutto l’anno, presso un’amministrazione comunale che si sarebbe ripetutamente resa colpevole di discriminazione verso gli svizzeri tedeschi e che non gli avrebbe risparmiato difficoltà omettendo di procedere al regolare sgombero della neve lungo la tratta d’accesso alla sua abitazione e di aver assegnato - senza averlo previamente sentito – parte della sua particella sopraedificata all’altro territorio comunale nell’ambito della revisione
parziale della pianificazione locale. Sarebbe disposto ad accettare di eleggere il proprio domicilio in qualsiasi luogo della Svizzera, tranne a ... 3.Nella propria presa di posizione il comune convenuto chiedeva la reiezione del ricorso e la conferma di quanto stabilito con il provvedimento impugnato. Il ricorrente con contesterebbe gli accertamenti svolti dall’autorità comunale comprovanti la residenza effettiva a ... e non addurrebbe alcun motivo oggettivo che lascerebbe in qualche modo dubitare della liceità della constatazione operata. Considerando in diritto:
del diritto svizzero relative al domicilio si basano prevalentemente su due importanti principi. Il primo è quello della necessità del domicilio (ogni persona deve necessariamente avere un domicilio). Il secondo impone, per ragioni pratiche, l’unità dello stesso (ogni persona non può avere più di un domicilio civile). La costituzione del domicilio presuppone la sussistenza di due condizioni cumulative: la relazione territoriale, ossia la residenza o la dimora in un determinato luogo (condizione oggettiva), e una relazione personale, ossia l’intenzione di stabilirsi in detto luogo durevolmente (condizione soggettiva). Il concetto di domicilio ai sensi dell’art. 23 CC presuppone allora la residenza effettiva in un determinato luogo, anche se la durata del soggiorno non riveste importanza decisiva, e l’intenzione, non solo astratta, ma concretamente manifestata di stabilirsi durevolmente nel luogo prescelto. Il principio basilare a fondamento dell’art. 23 cpv. 1 CC è che i cittadini abbiano il loro domicilio dove mantengono il centro delle loro relazioni personali (DTF 127 V 238 cons. 1, 120 III 8 cons. 2b, 97 II 3 cons. 3, 85 II 322 cons. 3). In generale, le persone celibi, rispettivamente nubili, che si intrattengono alternativamente in due luoghi diversi (luogo di lavoro e di dimora dei genitori) creano il domicilio nel posto in cui risiede la famiglia, purché vi sia un rientro settimanale. In questi casi i vincoli familiari sono da considerarsi più intensi di quelli sociali, personali o professionali. Questa regola non vale qualora la persona non sposata disponga nel luogo dove lavora di un grande appartamento, viva in concubinato o abbia una cerchia importante di amici e conoscenti. In tal caso, i legami col luogo di lavoro possono essere considerati determinanti malgrado il rientro settimanale al domicilio dei genitori (DTF 125 I 57 cons. 2b/bb). Per contro, le persone sposate sono generalmente domiciliate nel luogo dove dimora la famiglia (STA A 04 64). c)Vi è residenza quando la persona soggiorna per una certa durata in un determinato posto e crea rapporti di intensità tale da far apparire questo posto come il centro delle proprie relazioni personali (RDAT II-1999 no. 3). Nella DTF 96 I 145 cons. 4c il Tribunale federale definiva come andava intesa la nozione di dimora e precisava che la semplice presenza in un determinato luogo non costituisce dimora, per dimorare la persona deve abitare nel luogo prescelto. Per abitare si intende disporre di locali abitabili per dormire. La
stragrande maggioranza della nostra popolazione dimora nel luogo in cui ha un appartamento per dormire, sia da sola sia con altri conviventi e per la maggior parte di queste persone la possibilità di alloggio stabile è accompagnata dall’intenzione di restare durevolmente in detto luogo (Christian Brückner, Das Personenrecht des ZGB, Zurigo 2000, pag. 92, marginale no. 319). 2. a)Nell’evenienza concreta, l’istante ha soggiornato per motivi di lavoro all’estero, dove aveva fino al momento della presente vertenza presumibilmente pure il proprio domicilio. Attualmente, il ricorrente stesso ammette di dormire e mangiare nei locali della casa di sua proprietà a ..., trovandosi in fase di divorzio, avendo assunto un incarico a corto termine a ... e dovendo vendere la casa di vacanza pure sul territorio del comune convenuto. Come poi le indagini svolte su incarico dall’autorità comunale dimostrano, dal 15 giugno all’11 settembre 2007, erano stati effettuati dei controlli di presenza presso l’abitazione del ricorrente. Su 22 controlli segnalati durante questi tre mesi e riguardanti i diversi giorni della settimana, ben 18 volte era stata rilevata la presenza dell’istante presso la propria abitazione alle più svariate ore del giorno. Risulta pertanto chiaro, e come si è detto non è neppure contestato, che vi sia oggettivamente una residenza sul territorio comunale. b)Il ricorrente non vuole però essere domiciliato presso il comune convento e quindi resta da esaminare se la condizione soggettiva dell’”intenzione di stabilirsi” possa nell’evenienza essere considerata soddisfatta, malgrado il diverso parere dell’interessato. L’intenzione di stabilirsi durevolmente in un determinato luogo deve risultare da circostanze esteriori oggettive e riconoscibili. La semplice manifestazione di volontà non è sufficiente. Non basta dichiarare di volere o di non volere costituire il proprio domicilio in un determinato luogo, ma occorre che l’intenzione sia suffragata dall’effettiva residenza nel luogo prescelto (RDAT II-1999 no. 3). Per durevole, ai sensi di questa disposizione si intende “fino a nuovo avviso” e non per sempre o per tutta la vita (Christian Brückner, op. cit., pag. 96, marginale no. 328). In questo senso basta la volontà di restare in un determinato luogo fino a quando
circostanze non ancora definibili con certezza attualmente potrebbero giustificare una modifica della dimora (cfr. DTF 49 I 193, dove un rifugiato politico russo era stato reputato domiciliato a Parigi, dove aveva dimorato un anno, anche se intendeva soggettivamente rientrare immediatamente in Russia al cambiare della situazione politica). La sola intenzione di lasciare più tardi un determinato luogo non esclude in queste circostanze la possibilità di eleggere un domicilio nel luogo di dimora (DTF 127 V 241 cons. 2c). c)Il ricorrente non pretende di voler andare a vivere a corto termine in un luogo diverso da quello attuale. Presso la propria abitazione sul territorio del comune convenuto, egli gestisce uno studio dove esercita l’attività in proprio. Nel proprio ricorso, l’istante non pretende di vivere o voler vivere altrove e neppure di avere dei legami particolari con altri posti, anzi l’incarico per un grosso progetto a ... viene preso a motivo per giustificare la residenza sul territorio del comune convenuto. In queste condizioni non è dato appellarsi ad alcun valido elemento per dubitare che anche l’intenzione di risiedere sul territorio comunale sia nell’evenienza data. 3.Il ricorrente si oppone all’elezione del domicilio adducendo tutta una serie di motivi che però per la definizione della presente vertenza non hanno rilevanza. Almeno per gli immobili ubicati sul territorio del comune convenuto l’istante era tenuto a corrispondere le rispettive imposte, indipendentemente dal domicilio in Francia e quindi dall’impossibilità di esercitare il proprio diritto di voto a livello comunale in Svizzera. Per il resto, la problematica dello sgombero della neve, delle multe inflittegli, della diversa attribuzione di zona ecc. non hanno alcun legame con quanto è oggetto della decisione di constatazione impugnata e non possono pertanto essere udite in questa sede. Ne discende che la decisione di accertamento del domicilio sul territorio del comune convenuto deve essere confermata ed il ricorso respinto. 4.Giusta l’art. 73 cpv. 1 LGA nella procedura di ricorso, la parte soccombente deve di regola assumersi le spese. Per le ripetibili, l’art. 78 cpv. 2 LGA prevede che ai comuni non vengano di regola assegnate ripetibili, se vincono la causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. Ne consegue che l’istante è tenuto
a sopportare le spese del presente procedimento, mentre il comune convenuto non ha diritto alle ripetibili. Il Tribunale decide: 1.Il ricorso è respinto. 2.Vengono prelevate