Kantonsgericht von Graubünden Tribunale cantonale dei Grigioni Dretgira chantunala dal Grischun
Rif.: Coira, 1° febbraio 2006Comunicata per iscritto il: ZB 05 55 Sentenza Commissione del Tribunale cantonale PresidenzaPresidente Brunner GiudiciVital e Möhr attuaria ad hocKeller —————— Nel ricorso civile di X., attore e ricorrente, rappresentato dall’avvocato lic. iur. Mirco Rosa, Casella postale 109, Palazzo del Sole, 6535 Roveredo, contro la sentenza della Commissione del Tribunale distrettuale Moesa del 20 ottobre 2005, comunicata il 27 novembre 2005, nella causa dell’attore e ricorrente contro la Z . , convenuta e opponente al ricorso, rappresentata dall’avvocato lic. iur. Roberto A. Keller, Casa la Grida, 6535 Roveredo, concernente azione creditoria, è risultato:
2 A.Nella primavera del 2002, X. sottoscriveva una proposta assicurativa per una polizza vita della compagnia T. che gli era stata offerta da C., il quale agiva per conto della ditta individuale Z.. Parallelamente, il cliente disdiceva, rispettivamente chiedeva il congelamento di altre due polizze vita che deteneva presso la S., Società svizzera di assicurazioni sulla vita. B.Poiché per la disdetta della polizza no. 0674460 e il congelamento della polizza no. 0617437, la S. metteva a carico dell’interessato gli importi rispettivi di fr. 4'044.30 e di fr. 1’359.90, il 21 luglio 2004, X. si rivolgeva a Z. chiedendo il risarcimento della perdita subita di complessivi fr. 5’404.20. Nel contesto della stipulazione della nuova polizza con la compagnia T., a X. sarebbe, infatti, stato garantito il congelamento di quanto versato in precedenza presso la S. con un diritto di riscossione del relativo importo a distanza di alcuni anni, senza perdite di sorta. C.Non essendo stato possibile trovare un accordo di risarcimento, il 29 ottobre 2004, X., senza essere assistito da un avvocato, inoltrava un’istanza di conciliazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Roveredo, chiedendo che la ditta individuale Z. venisse condannata a versargli l’importo di fr. 5'404.20 - oltre agli interessi del 5% a far stato dal 1. gennaio 2003 - e che venisse rigettata in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo no. 4077/04 dell’Ufficio esecuzioni di Roveredo. Giusta l’elenco atti allestito dal Circolo di Roveredo, accanto all’istanza di conciliazione (atto no. 1), venivano in questo contesto trasmessi al Presidente di circolo la copia del precetto esecutivo (atto no. 2), la cronistoria del 21 luglio 2004 inviata dall’istante alla ditta convenuta (atto no. 3), la lettera del 24 aprile 2002 inviata dalla S. all’assicurato (atto no. 4), la copia della proposta per un’assicurazione sulla vita dell’8 aprile 2002 (atto no. 5), la lettera di sollecito del 17 ottobre 2002 (atto no. 6) nonché le dichiarazioni di P. (atto no. 8) e C. (atto no. 9) del 12 e 15 novembre 2004. Accertata l’impossibilità di conciliare le parti, il 17 novembre 2004 il Presidente del Circolo di Roveredo emanava il libello. Entro la scadenza del termine di 20 giorni, X. presentava istanza processuale. Dal canto suo, la ditta convenuta concludeva alla reiezione dell’azione, non considerandosi in tutta la faccenda come una consulente assicurativa, bensì come una semplice intermediaria. D.Nella sentenza del 27 ottobre 2005, la Commissione del Tribunale distrettuale Moesa respingeva integralmente l’istanza processuale intentata da X. e gli accollava le spese del procedimento. Dopo aver lasciata aperta la questione di
3 sapere quale fosse il regime legale che univa le parti all’accordo concluso - e di conseguenza se le pretese avanzate dall’istante fossero da considerare di natura contrattuale o extracontrattuale - la Commissione del Tribunale distrettuale Moesa considerava in ogni caso non comprovato il danno subito dall’istante, giacché le pretese di quest’ultimo si sarebbero fondate su delle semplici affermazioni senza alcun valore probatorio. E. Assistito da un avvocato, nella persona del lic. iur. Mirco Rosa, il 17 novembre 2005, X. adiva la Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni chiedendo l’accoglienza del ricorso con protesta di spese e ripetibili. Essenzialmente il ricorrente chiede che gli venga garantito il diritto di essere trattato da parte degli organi dello Stato secondo il principio della buona fede. Poco prima dello scadere del termine per proseguire la causa dinanzi alla Commissione del Tribunale distrettuale, X. si sarebbe, infatti, rivolto alla Giudicatura di pace del Circolo di Roveredo per ottenere informazioni sull’ulteriore procedere. In tale occasione il Segretario di circolo, R., si sarebbe adoperato per redigere una proposta d’istanza e avrebbe confermato all’interessato, digiuno da specifiche conoscenze in campo legale, che non sarebbe occorso inoltrare i documenti che erano già stati inviati al Presidente di Circolo, giacché questi atti sarebbero stati trasmessi d’ufficio all’istanza superiore. Questo non sarebbe invece avvenuto e tale omissione avrebbe compromesso l’esito della causa, non essendo l’istante stato in grado di comprovare il danno fatto valere. Nella propria risposta, la Z. postulava la reiezione del ricorso per quanto lo stesso potesse essere considerato ammissibile. Al ricorrente non sarebbe dato invocare in sede di ricorso la buona fede, dopo aver omesso di introdurre tempestivamente e dinnanzi all’istanza competente i necessari mezzi di prova. Sentiti sulla questione, il Presidente e il Segretario del Circolo di Roveredo confermavano la versione dei fatti fornita dal ricorrente, in particolare che R., avesse effettivamente assicurato il ricorrente sulla trasmissione d’ufficio degli atti in giacenza presso il circolo al Tribunale distrettuale, poco prima dello scadere del termine per la prosecuzione della causa. Nell’ambito dell’ulteriore scambio di scritti, le parti si riconfermavano essenzialmente nelle loro precedenti allegazioni e proposte, sulle quali, per quanto utile ai fini del giudizio, si tornerà nelle considerazioni di merito che seguono.
4 La Commissione del Tribunale cantonale considera : 1.Giusta l’art. 232 CPC si può ricorrere alla Commissione del Tribunale cantonale per violazione di legge contro sentenze della Commissione del Tribunale distrettuale. Il ricorso deve essere presentato al Presidente del Tribunale cantonale per iscritto, allegando la decisione impugnata e i documenti di prova già restituiti al ricorrente, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione della decisione impugnata. Nel ricorso si deve dare una breve motivazione, indicando i punti impugnati della decisione e le proposte per la loro modifica; sono esclusi nuovi petiti e nuovi mezzi di prova (art. 233 CPC). Conformemente all’art. 235 CPC, la Commissione del Tribunale cantonale esamina nell’ambito delle istanze di ricorso, se la decisione impugnata oppure la procedura che l’ha preceduta viola disposizioni legali essenziali per il giudizio della questione controversa. In questo senso, il Giudice è libero nell’applicazione del diritto e non è vincolato dalle richieste delle parti, mentre le constatazioni dell’istanza precedente concernenti le circostanze di fatto sono vincolanti per l’istanza di ricorso, a meno che esse non siano avvenute violando norme sulle prove oppure si rivelino arbitrarie. Per l’istante, che si è visto rifiutare la propria richiesta davanti al giudice di prime cure, la legittimazione attiva al ricorso è data. Per il resto, il ricorso tempestivo e redatto nella dovuta forma, è ricevibile in ordine. 2.Si pone in primo luogo la questione di sapere se nell’ambito della presente procedura davanti alla Commissione del Tribunale cantonale possano essere ammessi nuovi mezzi di prova (atti no. 1-6 e 8 e 9 introdotti davanti al Presidente di circolo), che l’istante non aveva prodotto dinanzi alla Commissione del Tribunale distrettuale, fidandosi delle allegazioni ottenute dal Segretario di circolo e stando alle quali gli atti in giacenza presso il Presidente di circolo sarebbero stati inviati d’ufficio all’istanza superiore. A sostegno dell’ammissibilità dei nuovi documenti, il ricorrente invoca l’art. 9 Cost., che garantisce ad ogni individuo il diritto di essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato (sulla specifica questione della buona fede nell’ambito di una errata indicazione dei rimedi legali vedi decisione del Tribunale federale 5P.341/2004 dell’8 marzo 2005). Nella fattispecie concreta, la controversa questione dell’ammissibilità dei nuovi mezzi di prova può però rimanere aperta, poiché il ricorso va respinto per altri motivi. 3.Nel giudizio impugnato, malgrado la ditta individuale convenuta avesse contestata la propria responsabilità non considerandosi in tutta la faccenda
5 come una consulente assicurativa, bensì come una semplice intermediaria, era stata lasciata aperta la questione di sapere quale fosse l’effettiva relazione tra le parti in considerazione della consulenza prestata dalla ditta opponente in merito alla possibilità di resiliare il contratto di assicurazione con la S. e alla preparazione delle lettere di disdetta. L’istanza inferiore, dopo aver negato l’esistenza di un contratto di mediazione (art. 421 segg. CO), propendeva a ritenere che si trattasse più probabilmente di un’obbligazione fondata sulle norme del mandato gratuito (art. 394 segg. CO) o comunque di un caso di responsabilità extracontrattuale basata sulla fiducia. Anche nella risposta al ricorso però la ditta opponente ribadiva la propria estraneità all’insorgere del preteso danno patito dal ricorrente come pure l’inesistenza di un qualsivoglia nesso di causalità tra la ditta e quanto occorso al ricorrente. In questo senso, contestando la ditta opponente implicitamente la propria legittimazione passiva, si palesa la necessità di meglio chiarire su quali disposizioni possa fondarsi la relazione tra le parti. 4.a)In base all’iscrizione nel Registro di commercio dei Grigioni, la ragione sociale della ditta individuale Z. è l’intermediazione di prodotti assicurativi. Come risulta dalla deposizione fatta dal teste F. davanti al Presidente del Tribunale distrettuale, Z. aveva iniziato nel 2001 un rapporto di collaborazione con la compagnia T., nel senso che acquisiva clientela per la compagnia assicurativa e che per queste acquisizioni percepiva delle provvigioni (verbale d’interrogatorio atto no. 4.3 del Tribunale distrettuale). Risulta pure dalla deposizione fatta dal teste C. (verbale d’interrogatorio atto no. 4.1 del Tribunale distrettuale) che per acquisire nuova clientela Z. praticasse pure la relativa consulenza in merito alle pratiche assicurative e aiutasse la clientela a disdire la vecchie polizze. Per questo particolare tipo di contratto d’agenzia, che ha come oggetto la stipulazione di un’assicurazione occorre distinguere tra i rapporti interni che legano l’agente all’assicuratore e quelli esterni tra l’assicurato e l’agente o l’assicurazione. Mentre i rapporti interni tra l’agente e l’assicuratore possono essere retti dalle disposizioni sul mandato (art. 418a segg. CO), sul contratto di lavoro (art. 319 segg. CO), sul contratto d’impiego del commesso viaggiatore (art. 347 segg. CO) o quello di mediazione (art. 412 segg. CO) ecc., i rapporti esterni nell’ambito della stipulazione di un’assicurazione vita, come nel caso in parola, sono retti dalle disposizioni della legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA), in virtù di quanto sancito agli art. 101 della legge federale sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) in concomitanza con gli art. 4 e 53 LSA (Wettenschwiler, Basler Kommentar, 3a edizione, Basilea 2003, art. 418e marginale 6; Alfred Maurer, Schweizerisches Privatversicherung-
6 srecht, Berna 1995, pag. 142 segg.; Moritz Kuhn, Grundzüge des Schweizerischen Privatversicherungsrechts, Zurigo 1989, pag. 88 segg.). b)L’art. 34 LCA regola la “responsabilità dell’assicuratore per i suoi agenti” (vedi marginale), e sancisce una lex specialis rispetto alle norme sulla rappresentanza del CO. Giusta l’art. 34 cpv. 1 LCA, nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2005, di fronte allo stipulante l’agente si ritiene autorizzato a fare per l’assicuratore gli atti abitualmente inerenti alle funzioni di un agente della sua categoria e quelli che l’agente suole fare col tacito consenso dell’assicuratore. Generalmente, le assicurazioni vita vengono offerte al cliente da un agente detto intermediario, che si distingue dall’agente abilitato a decidere e concludere autonomamente l’assicurazione vera e propria (Bühler, Zürcher Kommentar, Zurigo 2000, art. 418e marginale 28). Per atti abitualmente inerenti alle funzioni di un agente intermediario si intendono tutte le pattuizioni che riguardano la proposta di un’assicurazione vita, la consulenza in merito al significato delle condizioni assicurative, l’aiuto nella compilazione del formulario concernente lo stato di salute del richiedente ecc., fino alla definitiva richiesta concreta di stipulazione del contratto vero e proprio. In quest’ambito il cliente deve poter contare sull’attendibilità e la veridicità delle informazioni fornitegli dall’agente in merito a questioni tecniche difficili e poco chiare. La consulenza e le informazioni che l’agente è tenuto a fornire al cliente non si limitano però solo alle questioni oggettivamente poco chiare, difficilmente comprensibili o che presuppongono conoscenza di base in un determinato settore, ma anche a richieste soggettivamente rilevanti per l’interessato. Per tutte queste azioni e in particolare anche per la consulenza fornita dall’agente intermediario, l’assicuratore risponde in virtù dell’art. 34 LCA, anche se le informazioni fornite non si palesano esatte (Bühler, op. cit., art. 418e marginale 28). In realtà, la responsabilità dell’assicuratore va oltre. Non da ultimo in considerazione della grande divergenza di conoscenze tra le parti al contratto, mentre l’assicuratore non può essere costretto a dare spiegazioni su cose che non sono dovute, se ciò malgrado lo fa è responsabile per tali affermazioni secondo il principio dell’affidabilità, anche se queste dichiarazioni vengono fornite da un ausiliario (Fuhrer, Basler Kommentar, Basilea 2001, art. 34 LCA marginale 98). c)Poiché in virtù dell’art. 34 LCA è l’assicuratore a rispondere degli atti dell’agente, è in principio nei confronti dell’assicuratore che va aperta un’eventuale azione in responsabilità per il danno subito. L’agente non è poi solo il rappresentante dell’assicuratore, ma anche un suo ausiliario giusta il disposto di cui all’art. 101 CO. Questo significa che spetta all’assicuratore risarcire all’altra parte il danno, che la commessa persona le cagiona nell’adempimento delle sue
7 incombenze (Wiegand, Basler Kommentar, 3a edizione, Basilea 2003, art. 101 marginale 18). Sulla base della giurisprudenza in materia di responsabilità precontrattuale (culpa in contrahendo) il Tribunale federale ha sviluppato la cosiddetta responsabilità fondata sulla fiducia, che si presenta come un tipo di responsabilità indipendente, situata tra la responsabilità contrattuale e quella per atto illecito, le cui disposizioni possono se del caso tornare applicabili per analogia (DTF 131 III 380 cons. 3 e riferimenti). Questa estensione della nozione di responsabilità trova applicazione nei casi in cui vengono violati dei doveri fondamentali di protezione (Schutzpflichten). Il concetto di questo tipo di responsabilità si fonda sulla riflessione stando alla quale dal momento in cui iniziano delle trattative tra le parti, gli interessati devono comportarsi secondo il principio della buona fede, poiché l’apertura di negoziazioni fonda già una relazione giuridica tra i contraenti che impone loro il dovere di agire secondo i canoni dalla buona fede (DTF 121 III 354 cons. 6c e decisione del Tribunale federale 4C.191/2005 del 15 settembre 2005). Per il proprio ausiliario pertanto, l’assicuratore risponde degli atti commessi nell’inadempimento dell’obbligazione vera e propria e in generale per i casi di responsabilità risultante dalla fiducia suscitata da determinate dichiarazioni in ossequio all’art. 2 CO (Fuhrer, op. cit., art. 34 LCA marginale 91 e 98). d)La modifica apportata al nuovo art. 34 LCA, in vigore dal 1. gennaio 2006, non ha alcuna rilevanza per la fattispecie in parola anche se opera una semplificazione rispetto al precedente regime legale. Sotto la marginale “responsabilità dell’assicuratore per i suoi intermediari”, il disposto sancisce il principio stando al quale nei confronti dello stipulante, l’assicuratore risponde anche degli atti del proprio intermediario. Con ciò viene eliminata la tanto discussa distinzione - e conseguente facoltà d’azione - tra il semplice agente intermediario non autorizzato a stipulare la polizza assicurativa vera e propria e l’agente assicurativo legittimato a concludere il contratto con il cliente (FF 2003 pag. 3857). e) Nell’evenienza concreta, il ricorrente imputa all’opponente un’errata informazione, avendogli l’agente intermediario assicurato che non avrebbe subito perdite dal congelamento delle polizze presso il precedente assicuratore. Essendosi in buona fede affidato a tali dichiarazioni, egli avrebbe stipulato una nuova polizza assicurativa disdicendo, rispettivamente congelando, le due polizze presso la S. e subendo per questo fatto un danno economico. In questo senso, l’istante accolla all’agente intermediario un’errata consulenza, ciò che per i motivi esposti in precedenza ingenera però in primo luogo la responsabilità dell’assicuratore e non dell’agente stesso.
8 5.A prescindere da atteggiamenti delittuosi, la responsabilità personale dell’agente intermediario è esclusa (Gautschi, Berner Kommentar, Berna 1964, art. 418e marginale 4c) o comunque limitata ad alcuni casi particolari come l’assenza di qualsiasi potere di rappresentanza, l’esistenza di pieni poteri in virtù dell’art. 32 CO o infine la violazione del contratto che regola i rapporti dell’agente con l’assicuratore (Fuhrer, op. cit., art. 34 LCA marginale 170). La fattispecie in esame non presenta però alcuna di queste particolarità, essendo stabilito che la ditta opponente fungesse da agente intermediario della T., senza però essere un’amministratrice diretta della compagnia con potere di rappresentanza individuale e non essendo ravvisabile alcuna violazione contrattuale tra agente e assicuratore. Per questi motivi, sulla base delle censure sollevate dall’attore e ricorrente l’istanza andava intentata contro la T. e non direttamente contro l’agente intermediario, ossia la ditta opponente al ricorso. Ne consegue che il ricorso, anche se con una diversa motivazione rispetto alle argomentazioni fornite dell’istanza precedente, è destinato all’insuccesso per carenza di legittimazione passiva della parte opponente. 6.Gli oneri processuali e l’indennità a titolo di ripetibili della sede cantonale seguono la soccombenza (art. 122 cpv. 1 e 2 CPC).
9 La Commissione del Tribunale cantonale giudica: 1.Il ricorso è respinto. 2.I costi della procedura di ricorso, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 1'200.-- ed in quella di scritturazione di fr. 135.--, quindi dell’importo totale di fr. 1’335.-- vanno a carico del ricorrente, il quale rifonde all’opponente un’indennità a titolo di ripetibili di fr. 800.--. 3.Comunicazione a:
Per la Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Presidente:L'attuaria ad hoc: