«I_NAM» «I_ALI» «I_BEM» Sentenza del 19 giugno 2025 comunicata il 25 giugno 2025 N. d'incartoVR3 25 10 IstanzaTerza Camera di diritto amministrativo ComposizioneRighetti, presidente Audétat e Brun, giudici Paganini, attuario PartiA._____ ricorrente patrocinata dall'avv. lic. iur. Mario Antonio Ghidoni contro Comune di Roveredo convenuto 1 e B._____ convenuto 2 patrocinato dall'avv. Fabrizio Keller, e Ufficio per lo sviluppo del territorio convocato Oggettodomanda di costruzione (EFZ)
2 / 5 Ritenuto in fatto e considerando in diritto che: –il 13/14 agosto 2024 A._____ ha inoltrato al Comune di Roveredo (di seguito: Comune) una domanda di costruzione EFZ a posteriori per la costruzione di un deposito legna e di un pollaio sul proprio fondo n. Z1._____ situato in zona agricola, –la domanda è stata pubblicata il 26 settembre 2024 e l'8 ottobre 2024 è pervenuta un'opposizione da parte di B., proprietario del fondo confinante n. Z2., –con decisione del 19 dicembre 2024, il Comune ha rinunciato alla trasmissione all'Ufficio per lo sviluppo del territorio dei Grigioni (UST GR) di detta domanda di costruzione EFZ a posteriori unitamente all'opposizione, rifiutandola e accogliendo la relativa opposizione, –avverso questa decisione, il 23 gennaio 2025 A._____ (ricorrente) ha inoltrato ricorso al Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, l'accoglimento della domanda di costruzione EFZ (a posteriori), il rigetto della relativa opposizione e il rilascio della licenza edilizia concernente la posa di una sosta/ripostiglio e pollaio sul fondo n. Z1., in via subordinata, il rinvio dell'incarto all'autorità inferiore per evasione secondo i considerandi; in via procedurale e formale, ha postulato il conferimento dell'effetto sospensivo e l'estromissione dal fascicolo della foto n. 1 prodotta dall'opponente dinanzi all'autorità inferiore; protestate spese, tasse e ripetibili, –con presa di posizione del 6 febbraio 2025, B. (convenuto 2) ha chiesto il rigetto del ricorso nonché, in via formale e procedurale, il mantenimento nell'incarto della foto n. 1 e il rifiuto del conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso; protestate tasse, spese e ripetibili, –nella presa di posizione del 17 febbraio 2025, l'UST GR (convocato) ha concluso al rigetto del ricorso con protesta di spese e ripetibili, –con disposizione ordinatoria del 24 febbraio 2025, il Presidente della camera ha concesso l'effetto sospensivo al ricorso, –nella presa di posizione del 7 marzo 2025, il Comune (convenuto 1) ha domandato il rigetto del ricorso, per quanto ricevibile; protestate spese e ripetibili,
3 / 5 –il Tribunale d'appello è competente per dirimere la vertenza in oggetto (art. 49 cpv. 1 lett. a LGA [CSC 370.100]); gli ulteriori presupposti processuali (cfr. artt. 38, 50, 52 cpv. 1 LGA) sono adempiti, per cui si entra nel merito del ricorso, –secondo l'art. 25 cpv. 2 LPT (RS 700), per tutti i progetti edilizi fuori delle zone edificabili, l’autorità cantonale competente decide se siano conformi alla zona o se un’eccezione possa essere autorizzata, –giusta l'art. 87 cpv. 3 LPTC (CSC 801.100), l'autorità edilizia comunale trasmette al Servizio, con una domanda motivata di rilascio del permesso EFZ, le domande per progetti di costruzione al di fuori delle zone edificabili (domanda EFZ), per i quali ritiene soddisfatti i presupposti per una licenza edilizia e un permesso EFZ. Altrimenti respinge la domanda (cfr. anche l'art. 47 cpv. 1 OPTC [CSC 801.110]), –nel corso di questa procedura, con sentenza 1C_170/2024 del 5 marzo 2025 (prevista per la pubblicazione), il Tribunale federale ha osservato, in particolare, che il comune non può sottrarre i progetti edilizi che ritiene non approvabili al di fuori della zona edificabile al controllo cantonale da parte dell'autorità competente (e quindi anche al coordinamento), nella misura in cui si tratta della valutazione della conformità alla zona e della possibilità di concedere deroghe; esso non ha approfondito la questione in che misura – alla luce del principio di coordinamento – esista un margine per una regolamentazione o una prassi cantonale che consenta al comune di respingere preventivamente i progetti edilizi al di fuori della zona edificabile risp. di emanare una cosiddetta "decisione killer" senza coinvolgere l'autorità cantonale, nel caso in cui il comune negasse la licenza edilizia solo per motivi che rientrano nella sua competenza e che possono essere risolti indipendentemente dalle questioni – di competenza dell'autorità cantonale – relative alla conformità alla zona e alla possibilità di concedere deroghe, –in ossequio a questa vincolante giurisprudenza, pur ammettendo che, nel quadro di un permesso EFZ, un comune possa invocare un "motivo killer" rientrante nella sua sfera di competenza e non necessitante di un coordinamento, non essendo intravedibile un simile motivo, il convenuto 1 avrebbe dovuto trasmettere la domanda di costruzione EFZ della ricorrente al convocato, –a mente del Tribunale, questa violazione non può essere sanata in questa procedura di ricorso; infatti, sebbene il convocato abbia dichiarato in questo
4 / 5 procedimento che non vi sono i presupposti per il rilascio di una licenza edilizia EFZ – circostanza questa che potrebbe lasciar presagire un giro a vuoto qualora si rinviasse l'incarto per nuova procedura e decisione da parte del convocato – , ciò è apparentemente avvenuto in base a una valutazione prima facie e senza presa in visione di tutti gli atti determinanti della relativa procedura edilizia nonché senza tutti gli accertamenti dovuti. Oltretutto, in questo contesto, giova rilevare che si è in presenza di un quesito che concerne la competenza decisionale di un ufficio, –di conseguenza, la decisione impugnata va annullata e il caso rinviato al convenuto 1, affinché provveda a trasmettere l'incarto al convocato per valutazione e decisione, –ciò considerato, non è necessario entrare nel merito delle censure ricorsuali nonché della richiesta probatoria di estromissione dall'incarto della contestata fotografia prodotta dal convenuto 2, –visto l'esito della vertenza, le spese processuali vanno in parti uguali a carico dei convenuti soccombenti in causa (art. 73 cpv. 1 e 2 LGA), i quali sono inoltre tenuti a rimborsare alla ricorrente le spese necessarie causate dalla procedura (art. 78 cpv. 1 LGA), –considerate le circostanze straordinarie del caso e il modesto onere per il Tribunale, le spese processuali sono fissate a CHF 1'000.00 e, in assenza di una nota d'onorario, la ricorrente ha diritto alla rifusione delle spese ripetibili per un importo forfettario di CHF 1'500.00 (IVA e spese incluse), che vengono poste a carico dei convenuti in ragione di un mezzo ciascuno.
5 / 5 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1.Il ricorso è accolto e la decisione impugnata del 19 dicembre 2024 annullata. L'incarto è rinviato al Comune di Roveredo ai sensi dei considerandi. 2.Le spese processuali di CHF 1'000.00 sono poste in ragione di un mezzo ciascuno a carico del Comune di Roveredo e di B.. 3.Il Comune di Roveredo e B., in ragione di un mezzo ciascuno, versano a A._____ complessivamente CHF 1'500.00 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili. 4.[Vie di diritto] 5.[Comunicazione]