Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Sentenza del 13 gennaio 2026 comunicata il 16 gennaio 2026 N. d'incartoVR1 25 50 IstanzaPrima Camera di diritto costituzionale e amministrativo ComposizioneRighetti, presidente Audétat e Pedretti, giudici Paganini, attuario PartiA._____ ricorrente patrocinata dall'avv. Camilla Battaglioni-Gendotti contro B._____ convenuto patrocinato dall'avv. Peder Cathomen e C._____ convocata patrocinata dall'avv. Rocco Taminelli Oggettoappalto pubblico

2 / 13 Ritenuto in fatto: A.Con pubblicazione del _____ 2025, il B._____ ha indetto un pubblico concorso per i lavori da impresario costruttore per il risanamento danni maltempo strada forestale D.. B.Entro il termine prestabilito del 20 giugno 2025, cinque concorrenti hanno inoltrato la loro offerta per la commessa in esame. L’apertura delle stesse è avvenuta il 23 giugno 2025. C.E., incaricato della direzione lavori, ha controllato le offerte e allestito la tabella comparativa. L’Ufficio foreste e pericoli naturali, Regione Grigioni centrale/Moesano (in seguito: UFPN), direttore del progetto, ha steso il rapporto di valutazione e sottoposto la proposta di delibera al B.. La valutazione delle offerte del 7 luglio 2025 sulla base dei criteri di aggiudicazione del team di valutazione (formato dal committente, dalla direzione di progetto e dalla direzione lavori) dava il seguente quadro: D.Con decisione del 18 luglio 2025, il B. ha aggiudicato la commessa alla C., argomentando che questa risulterebbe essere l’offerta più vantaggiosa in considerazione dei criteri d’aggiudicazione nella documentazione di gara. E.Su richiesta della A., il 22 luglio 2025 si è tenuto un debriefing con il B.. F.Avverso la suddetta decisione di aggiudicazione, il 29 luglio 2025 la A. (in seguito: ricorrente) ha presentato ricorso al Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni, chiedendo l’annullamento della decisione impugnata e l’aggiudicazione della commessa a se stessa, e, in via subordinata, il rinvio degli atti al B._____ per una nuova decisione debitamente motivata. In via processuale, essa ha chiesto il

3 / 13 conferimento dell’effetto sospensivo al ricorso (anche in via supercautelare) nonché di poter accedere agli atti. G.Con disposizione ordinatoria del 31 luglio 2025, il presidente della Prima Camera di diritto costituzionale e amministrativo (in seguito: giudice istruttore) ha accordato l’effetto sospensivo al ricorso in via supercautelare e ha interdetto qualsiasi misura d’esecuzione fino alla decisione sull’istanza dell’effetto sospensivo. H.Nelle osservazioni formali dell’11 agosto 2025, la C._____ (aggiudicataria, in seguito: convocata) ha chiesto di respingere la richiesta di conferimento dell’effetto sospensivo. I.Il 13 agosto 2025 il giudice istruttore ha accolto la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo al ricorso. L.Nella presa di posizione del 15 agosto 2025, il B._____ (in seguito: convenuto) ha chiesto il rigetto del ricorso. M.Nelle osservazioni materiali del 18 agosto 2025, la convocata ha concluso al rigetto del ricorso per quanto ricevibile. N.Nella disposizione ordinatoria del 20 agosto 2025, il giudice istruttore ha deciso in merito alla visione degli atti. O.Nel secondo scambio di scritti (replica del 10 settembre 2025 e dupliche rispettivamente del 9 e 10 ottobre 2025), le parti si sono confermate nelle loro precedenti richieste materiali. Considerando in diritto: 1.La competenza del Tribunale d’appello per giudicare il presente ricorso contro la decisione di aggiudicazione del 18 luglio 2025 è pacifica (art. 52 cpv. 1 e art. 53 cpv. 1 lett. e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici [CIAP; CSC 803.710]). La legittimazione a ricorrere della ricorrente è data, in quanto come seconda classificata ha una reale possibilità di aggiudicarsi l'appalto se il ricorso venisse accolto o se l'accoglimento del medesimo portasse a una ripetizione della procedura di gara (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni U 23 75 del 10 settembre 2024 consid. 1.4 con riferimenti). Il ricorso è inoltre tempestivo (art. 56 cpv. 1 CIAP) e rispetta i requisiti formali (art. 55 CIAP i.c.d. con l'art. 38 LGA), per cui è ricevibile.

4 / 13 2.Sotto il profilo formale, bisogna fondamentalmente convenire con la ricorrente sul fatto che la motivazione nella decisione impugnata (v. sopra fattispecie D.) – secondo cui l’offerta considerata sarebbe quella più vantaggiosa in considerazione dei criteri d’aggiudicazione – non soddisfa i requisiti di una motivazione sommaria ai sensi dell’art. 51 cpv. 3 CIAP (cfr. in tal senso sotto l’egida del vecchio diritto sentenza del Tribunale federale 2D_40/2008 del 19 maggio 2008 fattispecie A. e consid. 2.4). Tuttavia, secondo prassi del Tribunale d’appello e dell’ex Tribunale amministrativo, va ritenuto che le motivazioni sintetiche siano regolarmente ammissibili se risulta altrimenti per quali motivi l'autorità appaltante ha aggiudicato l'appalto a un determinato offerente, segnatamente a seguito del debriefing o della pubblicazione dell’aggiudicazione (v. sentenza del Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni VR1 25 1 del 4 luglio 2025 consid. 6.2.3 seg. con rinvii). Anche nel caso di specie, nell’ambito dell’avvenuto debriefing gli offerenti hanno avuto la possibilità di rivolgere domande all'autorità aggiudicatrice, in particolare sulla motivazione, per poter tutelare adeguatamente i propri diritti nel successivo procedimento di ricorso. Il vizio di carenza di motivazione è stato dunque sanato dal debriefing. Fatta astrazione di quanto precede, anche volendo ammettere che il debriefing non dovesse sanare il vizio relativo alla motivazione lacunosa, la violazione sarebbe da ritenere in ogni caso sanata in questa sede, in quanto il convenuto ha rivelato tutti i motivi alla base della sua decisione, garantito l’accesso agli atti per quanto possibile (in particolare la valutazione delle offerte) e la ricorrente ha potuto esprimersi in merito. Un rinvio della causa al convenuto costituirebbe pertanto una formalità eccessiva (giro a vuoto; cfr. fra le tante DTF 142 II 218 consid. 2.8.1). 3.Per quanto concerne il merito, la ricorrente contesta alcune valutazioni attribuite ad essa e alla convocata per determinati criteri di aggiudicazione, e, in tale contesto, l’utilizzo di mezzi punti nella valutazione. 4.Mezzi punti 4.1.Secondo il convenuto e la convocata, la formulazione dei criteri di aggiudicazione nel capitolato d'oneri non escluderebbe l'assegnazione di mezzi punti. Una valutazione in base a sottocriteri presupporrebbe che questa si basi su punti con decimali o proprio su mezzi punti. I mezzi punti consentirebbero di tenere conto nel modo più accurato possibile delle differenze tra le offerte e tra gli offerenti. L'assegnazione di punti interi porterebbe ad arrotondamenti ingiustificati, difficilmente conciliabili con il principio della parità di trattamento. La ricorrente fa invece notare che il bando di gara non avrebbe permesso l’utilizzo di mezzi punti. Altrimenti non avrebbe avuto alcun senso associare ai singoli punteggi (numeri

5 / 13 interi) una descrizione del loro significato. Non si tratterebbe – come sostenuto dalla convocata – di meglio modulare le valutazioni, perché l’associazione del numero intero a una valutazione precisa già permetterebbe di essere sufficientemente precisi. Il mezzo punto non avrebbe dunque alcuna giustificazione. 4.2.1. L'autorità appaltante è vincolata, in linea di principio, al bando di gara e alla documentazione di gara. Tale vincolo deriva in particolare dal principio di trasparenza e dal principio di parità di trattamento (art. 11 lett. a, c CIAP). Strumenti destinati a valutare i diversi criteri e sottocriteri utilizzati (come una scala di valutazione, una matrice di calcolo, ecc.) non devono necessariamente essere comunicati in anticipo agli offerenti (cfr. DTF 130 I 241 consid. 5.1; sentenza del Tribunale federale 2C_1196/2013 del 21 febbraio 2013 consid. 2.4; sentenza del Tribunale amministrativo federale B-3302/2019 del 24 settembre 2019 consid. 8.3). 4.2.2. Il formalismo eccessivo (art. 29 cpv. 1 Cost.) si realizza quando la stretta applicazione delle norme di procedura non si giustifica da nessun interesse degno di protezione, diviene pertanto fine a se stesso, complica in maniera insostenibile la realizzazione del diritto materiale o l'accesso ai tribunali (sentenza del Tribunale federale 2C_241/2012 del 28 giugno 2012 consid. 4.2 con rinvii). 4.3.Per i due criteri d’aggiudicazione “qualità dell’offerente” e “qualità dell’offerta” con relativi sottocriteri, il capitolato prevedeva una valutazione con punti (pieni) da 0 a 5 (con relativa spiegazione: “non valutabile”, “molto poco soddisfacente” ecc.; cfr. CPN 102, pos. 224.200 e 300). Evidentemente, l’introduzione di mezze note consente una migliore ponderazione delle offerte nei rispettivi (sotto)criteri e, quindi, una valutazione più differenziata e precisa, come giustamente affermato dal convenuto e dalla convocata. Inoltre, è vero che il capitolato non indica la possibilità di assegnare mezzi punti. Ma, d’altro canto, esso nemmeno la escludeva. Inoltre, se – stando alla giurisprudenza – lo strumento di valutazione dei criteri e sottocriteri non deve necessariamente essere comunicato in anticipo agli offerenti, è dato concludere che anche l’affinamento del medesimo attraverso l’impiego di una scala più graduata – in questo caso con l’introduzione di mezzi punti – può avvenire a posteriori, purché sia applicato a tutti i concorrenti senza discriminazioni. Nel caso di specie, i mezzi punti sono stati applicati a entrambi i (sotto)criteri d’aggiudicazione in cui era prevista la scala da 0 a 5 e il principio della parità di trattamento è stato rispettato. Non vi è stato un abuso o un eccesso di potere da parte del convenuto. Benché per motivi di trasparenza sia opportuno indicare la possibilità di utilizzare i mezzi punti già nel capitolato, secondo il Tribunale sarebbe un formalismo eccessivo concludere che non era possibile introdurre a posteriori una scala di punti

6 / 13 più graduata con mezzi punti invece di soli punti pieni. La relativa censura va pertanto respinta. 5.Restano da verificare le ulteriori censure della ricorrente relative ad alcune valutazioni per determinati criteri d’aggiudicazione. Al proposito, si rammenta che il Tribunale d'appello esamina le violazioni del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, nonché l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti. L'adeguatezza di una decisione non può essere esaminata nel quadro di una procedura di ricorso (cfr. art. 56 cpv. 3 seg. CIAP). Il Tribunale deve pertanto accettare soluzioni dell'autorità aggiudicatrice che sono oggettivamente giustificabili, anche se un'altra soluzione sembra essere più appropriata. L'autorità aggiudicatrice dispone di un ampio margine di discrezionalità. Nella valutazione dell’idoneità e delle offerte sulla base dei criteri di aggiudicazione, in special modo nelle questioni di natura tecnica, tecnologica, fisica (strutturale) e metodologica, la cognizione del Tribunale è praticamente limitata all’arbitrio. Il Tribunale può intervenire solo se una valutazione è palesemente errata e di fatto insostenibile (cfr. DTF 141 II 353 consid. 3, 125 II 86 consid. 6; sentenza del Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni VR1 24 61 del 12 giugno 2025 consid. 2; sentenze del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni U 22 15 del 23 maggio 2022 consid. 1.7, 4.5, U 23 54 del 24 ottobre 2023 consid. 1.4 con rinvii). 6.Qualità dell’offerente, sottocriteri “referenze impresa per lavori simili” e “referenze persone chiave per lavori simili” (CPN 102, pos. 224.200) 6.1.La ricorrente non comprende perché vi sia stata una valutazione a vantaggio della convocata per i due succitati sottocriteri, considerata la completezza della sua relazione tecnica fornita. 6.2.1. In primo luogo, la ricorrente eccepisce il punteggio di 3 ricevuto per il sottocriterio “referenze impresa per lavori simili” – di fronte a un punteggio pieno di 5 della convocata – dal momento che, a suo dire, avrebbe indicato le referenze in maniera completa nella sua relazione tecnica. 6.2.2. Secondo il bando, circa le referenze dell’impresa, la relazione tecnica doveva contenere l’esecuzione di oggetti simili, in particolare lavori di costruzione di muri in scogliera su strade di montagna (cfr. CPN 102, pos. 252.110). 6.2.3. Riguardo a questo sottocriterio, nella valutazione il convenuto afferma che la ricorrente avrebbe dimostrato molte referenze di cantieri, ma non di cantieri simili su strade forestali o di montagna, mentre la convocata vanterebbe grande esperienza in questo settore specifico. In queste conclusioni non è ravvisabile

7 / 13 arbitrarietà (cfr. relazione tecnica della ricorrente, punto 22 e relazione tecnica della convocata, punto 8). La relativa censura della ricorrente – peraltro non sostanziata – si rivela pertanto infondata. 6.3.1. La ricorrente non comprende, inoltre, il motivo del suo punteggio di 4 – di fronte al punteggio di 4.5 della convocata – per il sottocriterio “referenze persone chiave per lavori simili”. In particolare, essa fa notare che le attività lavorative del capo cantiere della convocata sarebbero state interrotte dal 2017 al 2020 e che, di conseguenza, questi disporrebbe di un’esperienza in termini di anni inferiore al suo capo cantiere, il quale vanterebbe un’esperienza continua su questo tipo di oggetto di ben dieci anni. 6.3.2. Secondo il bando, circa le referenze del capo cantiere, la relazione tecnica doveva altresì contenere l’esecuzione di oggetti simili, in particolare lavori di costruzione di muri in scogliera su strade di montagna (cfr. CPN 102, pos. 252.110). 6.3.3. In proposito, nella valutazione il convenuto afferma che la ricorrente avrebbe dimostrato alcune referenze anche di oggetti simili, mentre riguardo alle persone chiave della convocata – come riguardo all’impresa convocata stessa – afferma che disporrebbero di una grande esperienza in questo settore specifico. In questa sede, il convenuto ha precisato che entrambi i capi cantieri sarebbero noti per essere molto competenti e possiederebbero ottime conoscenze come operatori di escavatori. Il convenuto risp. i suoi consulenti avrebbero avuto esperienze leggermente migliori con il capo cantiere della convocata per quanto riguarda le capacità di direzione e valuterebbero le sue competenze in tal senso come leggermente superiori per il cantiere in questione. 6.3.4. Come correttamente rimarcato dalla convocata, indipendentemente dal fatto che per quattro anni (dal 2017 al 2020) non sono state presentate referenze per il capo cantiere della convocata, resta il fatto che per gli ultimi cinque anni questi ha accumulato molte referenze proprio per il rifacimento di strade di montagna (cfr. relazione tecnica della convocata, punti 8 e 9). Non è dunque ravvisabile un eccesso del potere di apprezzamento o arbitrio se il convenuto nella valutazione giunge alla conclusione che il capo cantiere della convocata vanta di una grande esperienza in questo settore specifico (nota 4.5) mentre il capo cantiere della ricorrente vanta alcune referenze anche di oggetti simili (nota 4); tant’è che delle cinque referenze del capo cantiere della ricorrente solo alcune si riferiscono a strade di montagna (cfr. relazione tecnica della ricorrente, punto 23) ma il punteggio ricevuto di 4 equivale comunque a “più che soddisfacente”. Va poi aggiunto che, anche volendo

8 / 13 assegnare alla ricorrente 0.5 punti in più, ovvero la nota 4.5, per questo sottocriterio, il suo punteggio finale sarebbe comunque inferiore a quello della convocata. 6.4.Anche in seguito all’accesso agli atti, la convocata non è quindi in grado di inficiare le relative conclusioni del convenuto e non dimostra in che modo il convenuto avrebbe sconfinato nell’arbitrio, assegnando un punteggio più alto alla convocata per questi due sottocriteri. 7.Qualità dell’offerta, sottocriterio “relazione tecnica” (CPN 102, pos. 224.300) 7.1.Nel ricorso la ricorrente sostiene di aver perfettamente affrontato, nella propria relazione tecnica, i sette aspetti valutati sotto questo sottocriterio e non comprenderebbe, quindi, la media di 3 (21 punti totali : 7) ottenuta per questo sottocriterio. 7.2.Nella valutazione, il convenuto ha ravvisato delle criticità nell’offerta della ricorrente, in particolare per la posizione: “Descrizione tecnica di cantiere”, affermando al riguardo quanto segue: “Nessuna menzione su come intervenire in singoli punti”. Per questa posizione alla ricorrente è stata pertanto assegnata la nota 0. Oltre a ciò, il convenuto ha assegnato la nota 3 alla ricorrente per la posizione “Programma lavori dettagliato”, argomentando quanto segue: “Descrizione presente e dettagliata ma tiene poco conto del concetto di chiusura e apertura della strada”. Infine, a motivazione della nota 2 attribuita alla ricorrente per la posizione “Descrizione procedimento dei lavori”, il convenuto ha osservato quanto segue: “Nessuna descrizione specifica delle varie tipologie di lavori da eseguire. Queste sono elencate solo nel programma lavori dettagliato (grafico)”. 7.3.1. In seguito all’acceso agli atti, in sede di duplica la ricorrente adduce innanzitutto che, per quanto concerne il punteggio di 0 (corrispondente secondo il bando a “non valutabile - nessuna indicazione”) relativo alla descrizione tecnica di cantiere, sarebbe il convenuto medesimo a indicare, nelle proprie osservazioni, che nell’offerta della ricorrente vi sarebbero indicazioni relative a questo aspetto (rinvio alla presa di posizione del convenuto, pag. 4). Sarebbe pertanto chiaro come l’esistenza di un piano di lavoro con indicazioni in tal senso non possa permettere al convenuto di attribuirle un punteggio corrispondente a una posta non valutabile. Questa modalità di valutazione sarebbe a maggior ragione arbitraria, se si considera che il convenuto non avrebbe avuto lo stesso metro di giudizio per la tematica “Piano di sicurezza”, per il quale la convocata – contrariamente alla ricorrente – si sarebbe limitata a indicare “Piano sicurezza: norme di sicurezza previste dalla SUVA”, ottenendo tuttavia comunque il punteggio di 3 corrispondente a “soddisfacente”.

9 / 13 7.3.2. Come correttamente asserito dalla convocata, posta l’assenza nella relazione tecnica della ricorrente della tecnica o della procedura utilizzata per le diverse parti dell’opera e tenuto conto della difficoltà dei lavori puntualizzata dal convenuto, non è arbitrario ritenere che dalla sola raffigurazione grafica del programma di lavoro – il quale indica solamente quando verranno eseguiti i rispettivi lavori – non sia possibile valutare la correttezza della tecnica e della procedura di lavoro per le singole parti d’opera. Nessun arbitrio è dunque ravvisabile da parte del convenuto nell’assegnazione della nota 0 alla posizione “Descrizione tecnica di cantiere”. Inoltre, considerata la mancanza di una descrizione specifica delle varie tipologie di lavori da eseguire (che sono solo state elencate nel programma lavori), è altresì sostenibile il punteggio di 2 attribuito alla ricorrente nella posizione “Descrizione procedimento dei lavori”. Non è oltretutto arbitrario che alla convocata sia stata assegnata la nota di 3 – di fronte a una nota di 4 della ricorrente – alla posizione “Piano di sicurezza”, benché mancassero i formulari SUVA. La situazione è in questo caso diversa da quella della posizione analizzata sopra (“Descrizione tecnica di cantiere”), visto che nella relazione tecnica della convocata vi è una descrizione al riguardo, ma non sono stati presentati i relativi formulari. 7.4.1. Infine, la ricorrente eccepisce la nota 3 ricevuta per la posizione “Programma lavori dettagliato”, sostenendo di aver garantito, nella propria relazione tecnica (rinvio al punto 11 della stessa), un’esecuzione nei termini imposti dal programma di lavoro e delle particolarità illustrati dal convenuto (come da allegato 7 del bando, a cui l’offerta della ricorrente farebbe riferimento). Le vie di passaggio sarebbero pure state adeguatamente calcolate per quanto concerne l’aspetto finanziario di tali aperture/chiusure (rinvio all’allegato della relazione tecnica, misura 7). 7.4.2. Il punteggio di 3, corrispondente a “soddisfacente”, assegnato alla ricorrente per la posizione “Programma lavori dettagliato” è da ricondurre al fatto che secondo il convenuto il programma lavori non avrebbe tenuto molto conto del concetto di chiusura e apertura della strada come da allegato del bando (allegato 7). Questa valutazione del convenuto non appare arbitraria. Sebbene la ricorrente nella relazione tecnica abbia garantito il rispetto dei termini imposti dal bando, dal rispettivo punto 10 e dalla rappresentazione grafica nella relazione tecnica non emerge una debita integrazione delle aperture e chiusure di cui all’allegato 7 del bando. Il fatto poi che la ricorrente abbia integrato le vie di passaggio nei prezzi offerti è inconferente ai fini della valutazione del programma lavori. 7.5.Le obiezioni della ricorrente in merito alla valutazione della relazione tecnica vanno pertanto respinte.

10 / 13 8.Completezza dell’offerta 8.1.Secondo la ricorrente, l’offerta della convocata sarebbe incompleta non solo in quanto a produttori e prodotti che possono essere ricostruiti esaminando il capitolato, bensì anche a indicazioni da quest’ultimo non espressamente indicate, ovvero:

  • CPN 181, pos. 511.301
  • CPN 214, pos. 222.201 e 225.101 (per quest’ultima non vi sarebbe alcuna traccia del tipo di malta da inserire)
  • CPN 237, pos. 452.100 e 454.100 (sarebbe stato indicato soltanto il nome del fornitore e non il tipo di prodotto)
  • CPN 237, pos. 611.100 (non sarebbe stato indicato il tipo di prodotto)
  • CPN 241, pos. 761.001 La ricorrente pretende quindi che l’offerta della convocata sia eliminata dalla gara. 8.2.A proposito della completezza, il capitolato specifica quanto segue: “Il capitolato riempito completamente dall’impresario con gli allegati richiesti, senza cambiamenti, completazioni o correzioni. Eventuali riserve o varianti vanno consegnate separatamente. Capitolati incompleti saranno eliminati” (CPN 102, pos. R250.920). Riguardo alle posizioni non riempite, il capitolato precisa quanto segue: “Prodotti, indicazioni sulla fornitura. L’elenco delle prestazioni è da completare con i diversi dati sui produttori e prodotti speciali. Dove viene precisato il nome del prodotto, l’impresario è autorizzato a offrire prodotti equivalenti. In tal caso, il nome del prodotto e la parola “equivalente” vanno cancellati e sostituiti con il prodotto offerto; caso contrario, sono validi produttori e prodotto elencati nel capitolato d’appalto. È compito dell’impresario comprovare l’equivalenza del prodotto offerto, che dovrà essere autorizzato dalla DL. Prima dell’esecuzione dei lavori. Dove le posizioni lo richiedono, i puntini vanno sostituiti dall’impresa con le indicazioni dettagliate richieste” (CPN 102, R250. 930). 8.3.Si concorda con il convenuto e la convocata che le censure della ricorrente sono infondate, ovvero per i seguenti motivi. 8.3.1. Riguardo alla CPN 181, pos. 511.301, si rileva che la convocata non ha indicato la provenienza dei blocchi in pietra nel capitolato, ma l’ha fatto nella relazione tecnica (cfr. punto 4 della stessa), per cui un’eliminazione per questo motivo rappresenterebbe un formalismo eccessivo. Lo stesso dicasi per il materiale delle tubazioni (CPN 214, pos. 222.201). 8.3.2. Circa la malta per le iniezioni di ancoraggio, si osserva che la CPN 214, pos. 225.101, prevede che le iniezioni devono essere effettuate con malta omologata dal

11 / 13 BAFU. Benché la convocata non ne abbia indicato il tipo, si conviene con le controparti che non erano necessarie ulteriori indicazioni, entrando in considerazione solo i prodotti omologati dal BAFU di cui, stando alle informazioni del convenuto, ve ne sono solo tre tipi. Un’eliminazione per questo motivo sarebbe dunque altresì un formalismo eccessivo. 8.3.3. Per quanto concerne le CPN 237, pos. 452.100 e 454.100 (tubi di drenaggio e curve con giunzione a innesto), in cui la convocata ha indicato soltanto il nome del fornitore e non il tipo di prodotto, è dato partire dal presupposto che il fornitore indicato fornisce prodotti omologati. Visto poi che le caratteristiche che il prodotto deve avere sono state descritte nel capitolato, si può escludere l’impiego di prodotti non idonei. Per di più, si tratta di un importo complessivo al di sotto di CHF 1'000.00, per cui un eliminazione per questo motivo apparirebbe come un formalismo eccessivo. 8.3.4. Riguardo ai fondi di pozzetto (CPN 237, pos. 611.100), va notato che si tratta solo di un pezzo per l’importo di CHF 500.00. Siccome il fornitore – che apparentemente fornisce materiali omologati – è rilevabile dalla relazione tecnica e visto che il capitolato stabilisce le esigenze tecniche che questo prodotto deve soddisfare, sarebbe un formalismo eccessivo eliminare l’offerta della convocata solo perché non ne è stato indicato il tipo. 8.3.5. Infine, riguardo alla CPN 241, pos. 761.001, si osserva che il tipo di calcestruzzo era indicato nel capitolato, di modo che, non avendo la convocata indicato prodotti alternativi, significa che fornirà il prodotto indicato. 8.4.Stante quanto sopra, non occorre entrare nel merito delle obiezioni mosse dalla convocata in punto alla completezza dell’offerta della ricorrente. 9.In conclusione, in rigetto del ricorso, la decisione di aggiudicazione impugnata va confermata. 10.1. Visto l'esito della procedura, le spese sono fondamentalmente addebitate alla ricorrente (art. 73 cpv. 1 LGA). In considerazione dell’importo dell’offerta di ca. CHF 590'000.00, tenuto conto della prassi di questo Tribunale (v. ad es. sentenze del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni U 22 15 del 23 maggio 2022 consid. 8.2, U 23 39 del 29 agosto 2023 consid. 5.1), la tassa di stato viene fissata a CHF 5'000.00 e viene posta a carico della ricorrente. 10.2. Al convenuto non spettano ripetibili, poiché vincente nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali (art. 78 cpv. 2 LGA). In assenza di una nota d’onorario, alla

12 / 13 convocata vincente in causa è assegnato l’importo forfettario di CHF 5'000.00 a titolo di ripetibili a carico della ricorrente.

13 / 13 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1.Il ricorso è respinto. 2.Vengono prelevate le seguenti spese processuali: –una tassa di Stato diCHF5’000.00 –e le spese di cancelleria diCHF327.00 totaleCHF5’327.00 Tali spese sono poste a carico della A.. 3.La A. versa alla C._____ CHF 5'000.00 a titolo di ripetibili. 4.[Rimedi giuridici] 5.[Comunicazione]

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13.01.2026
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25.03.2026