Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni
Rif.:Coira, 10 febbraio 2009Comunicata per iscritto il: VB 08 8 Sentenza II. Camera penale Composizione PresidenzaBochsler, GiudiciHubert e Schlenker AttuarioCrameri
Visto l’appello penale amministrativo di X., appellante, rappresentato dall'avv. lic. iur. Roberto A. Keller, Piazza de la Grida, 6535 Roveredo, contro la decisione penale del Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni del 05.12.2008, comunicata l’08.12.2008, in re contro l’appellante, concernente violazione di norme sulla circolazione stradale, è risultato:
pagina 2 — 7 Fattispecie A.Con decreto penale del 29 febbraio 2008 l’Ufficio della circolazione del Cantone dei Grigioni ha ritenuto X. colpevole di violazione degli artt. 30 cpv. 2 LCS e 10 cpv. 4 LCS ed in applicazione degli artt. 90 cifra 1 LCS e 99 cifra 3 LCS nonché dell’allegato 1 cifra 100.1 OMD l’ha punito con una multa di fr. 170.--, per aver condotto il _ a A. il furgoncino targato _ col carico insufficientemente assicurato ed omesso di portare seco la licenza di condurre. B.Adito dal condannato con opposizione, il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni, con decisione penale del 5 dicembre 2008, comunicata l’8 dicembre 2008, ha pronunciato lo stesso verdetto di colpevolezza e la stessa condanna come la prima istanza. C.Con appello del 23 dicembre 2008 X. è insorto contro questa decisione ed ha chiesto al Tribunale cantonale dei Grigioni, con protesta di spese e ripetibili, che sia annullata. Il Dipartimento cantonale ha proposto, con protesta di spese, la reiezione dell’ap- pello. Considerandi 1.Contro decisioni del Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità in materia di diritto penale amministrativo nell’ambito della circolazione stradale l’interessato può proporre appello al Tribunale cantonale dei Grigioni giusta gli artt. 141 segg. LGP, essendo necessario per ricorrere al Tribunale federale (art. 80 cpv. 2 LTF) un esame d’ultima istanza da parte del Tribunale cantonale (art. 141 cpv. 3 e art. 180 LGP). L’appello va presentato motivato, con indicazione dei vizi della decisione o della procedura, entro venti giorni dalla comunicazione scritta della decisione (art. 142 cpv. 1 LGP). Tempestivo e motivato, l’appello proposto il 23 dicembre 2008 dal rappresentante dell’appellante è ricevibile in ordine, mentre che la memoria completiva del 2 gennaio 2009 dell’appellante, impostata il 3 gennaio 2009, è intempestiva e quindi non può essere presa in considerazione. Prescindendo da ciò, rispetto all’appello, colla stessa non sono mosse nuove essenziali obiezioni. 2.Per quanto riguarda l’imputazione di non aver assicurato sufficientemente il carico, X. lamenta sostanzialmente una valutazione arbitraria delle prove. A suo dire
pagina 3 — 7 non vi sono prove a suo carico, mentre che le prove a sua discolpa sono chiare ed inconfutabili. Ma la sua critica è infondata. 2.1Ai sensi dell’art. 30 cpv. 2 LCS il carico deve essere collocato in modo che non sia di pericolo né di ostacolo ad alcuno e che non possa cadere. L’agente della Polizia cantonale ha fotografato il carico sul furgoncino. Stando al rapporto di polizia del 2_ il carico trasportato - diverse bottiglie vuote e sacchi di spazzatura rispettivamente pattumiere - non era stato per niente assicurato (atto 21). Interrogato dall’agente di polizia X. ha deposto che era impossibile che i container cadessero sulla strada, poiché erano contornati dai sacchi di spazzatura (atto 21/3). L’agente scuotendo i contenitori, aveva tentato invano di farli cadere (atto 18). Escusso dal funzionario istruttore del Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità, l’imputato ha messo a verbale che le due pattumiere erano incastrate dai sacchi di rifiuti e le bottiglie incuneate tra loro. Se le bottiglie fossero cadute dai secchi, sarebbero rimaste sul furgoncino. Prima di partire s’era assicurato che il carico non potesse cadere; frenando per prova in salita davanti all’albergo B., il carico era rimasto immobile (atto 11). Queste deposizioni sono confermate dal teste C. (atto 12). Coll’appello è inoltre stato addotto che sul tratto di strada percorso la velocità era limitata a 30 km/h. 2.2L’appellante è del parere che il Dipartimento cantonale, di fronte alle chiare testimonianze di C., non poteva fondare il giudizio di merito semplicemente sulla documentazione fotografica; a conferma della sua tesi, che il carico non era sufficientemente assicurato, avrebbe dovuto sentire l’agente di polizia, che l’ha controllato. Certo, il rapporto di polizia è steso in poche parole; in particolare dallo stesso non risulta come è stato controllato il carico, rispettivamente se l’affermazione dell’imputato e del testimone, secondo cui l’agente di polizia ha inutilmente tentato di rovesciare la pattumiera verde, è effettivamente giusta. Ci si può anche chiedere perché l’istanza precedente ha comunque interrogato C. come teste, se poi per il giudizio s’è fondata unicamente sugli atti già disponibili, senza ricevere la testimonianza. In tal caso avrebbe dovuto valutare anticipatamente le prove. Sia come sia, un’interrogazione dell’agente di polizia come testimone - ciò che avrebbe per conseguenza l’accoglimento dell’appello ed il rinvio della causa all’autorità amministrativa - va ordinata soltanto se in base agli atti presentati non v’è già un risultato probatorio maturo per la decisione. In concreto, come si può dedurre dalle argomentazioni che seguono, c’è un simile risultato delle prove.
pagina 4 — 7 2.3Conformemente alla DTF 97 II 238 cons. 3c pag. 242 la stabilità del carico deve essere assicurata tenendo conto non solo del traffico normale, ma occorre pure considerare la possibilità di lievi infortuni. Dalle fotografie si evince con chiarezza che il furgoncino, contrariamente all’allegazione dell’appellante (vedi appello pag. 4 in fondo) non aveva sponde alte adibite a coprire tutto il carico. È quindi manifesto che il carico non soddisfa alle summenzionate esigenze. Pur ammettendo che l’agente di polizia non sia riuscito a rovesciare la pattumiera verde, come pretende l’appellante, ciò non significa per niente che il carico era sufficientemente assicurato. Del pari dicasi della frenata per prova in salita. Con queste argomentazioni l’appellante misconosce che in caso di una collisione, anche alla velocità di soli 30 km/h, sul carico hanno effetto altre forze, rispettivamente forze notevolmente maggiori. Se in una tale eventualità le pattumiere possono effettivamente cadere dal veicolo, è questione che può rimanere aperta. In ogni caso è evidente che le bottiglie, in contrasto con quanto preteso dall’appellante, non incuneate tra loro, ma messe sciolte nei secchi senza coperchi a vite, in caso di uno scontro non possono cadere unicamente sul pianale, ma anche sulla strada. Al riguardo non sono necessarie ulteriori chiarificazioni ed in particolare la testimonianza dell’agente di polizia. La sua conclusione, che il carico non è stato sufficientemente assicurato, non presta fianco a delle critiche. 3.Secondo l’appellante l’addebito di non aver portato seco la licenza di condurre è poi incoerente e contrario alle prove raccolte nonché al chiaro testo legale. Ma anche queste censure non reggono. 3.1Giusta l’art. 10 cpv. 4 LCS il conducente deve sempre portare con sé le licenze e presentarle agli organi di controllo che le richiedono. Controversa è in concreto innanzitutto la questione di sapere se dev’essere portato seco l’originale della licenza di condurre o se basta una copia della stessa. Dall’art. 71 cpv. 4 OAC l’appellante deduce che basta anche una copia della licenza di condurre. Questa disposizione prevede che la licenza di circolazione deve sempre essere portata seco in originale a meno che non sia stato rilasciato un duplicato. Da essa l’appellante trae l’argomentazione a contrario, che quindi la licenza di condurre può esser portata con sé anche in copia. Ma il suo parere è insostenibile. La sola circostanza, che al titolo “licenza di condurre”, negli artt. 24 segg. OAC, a tal riguardo nulla è detto, non significa affatto che il Consiglio federale colla regolarizzazione dell’art. 71 cpv. 4 OAC al titolo “veicoli” contemporaneamente voleva esprimere che di conseguenza l’originale della licenza di condurre non era necessario. L’istanza precedente ha esposto in modo esauriente ed esatto i motivi
pagina 5 — 7 per cui l’originale è da portar seco. Se l’esecutivo, nonostante gl’impor-tanti motivi, che parlano a favore d’avere con sé l’originale, a ciò avesse voluto rinunciare, senza dubbio l’avrebbe regolarizzato nell’ordinanza al titolo “licenza di condurre”. Nella dottrina è esplicitamente espresso l’obbligo di portar seco e presentare le licenze ed i permessi speciali sempre ed ovviamente in originale (Giger, SVG Kommentar, 7. Aufl. Zürich 2008, art. 10 n. 12). L’appellante cita letteralmente Bussy & Rusconi, CSCR Commentaire, 3. édition Lausanne 1996, art. 10 n. 9.1.1, ma questo passo non ammette la conclusione da lui tratta. Infatti, è unicamente espresso che quanto alla licenza di condurre manca una simile regolarizzazione come nell’art. 71 cpv. 4 OAC. Il passaggio non dice però che tramite l’argo-mentazione a contrario quanto alla licenza di condurre basta una copia. È quindi d’ammettere che la licenza di condurre dev’essere portata seco in originale. 3.2Stando al rapporto di polizia a X. è stato addebitato, oltre di non aver assicurato sufficientemente il carico, di non aver portato seco la licenza di condurre. Su quest’ultima imputazione l’imputato allora non s’è espresso. Nel suo scritto del 12 febbraio 2008 all’Ufficio della circolazione ha preteso che ci fosse una nuova accusa di non aver portato con sé la licenza di condurre, ciò che è contrario agli atti (cfr. atto 21). L’agente di polizia aveva preso a sé una copia, che era nel furgoncino. Non aveva però a lui chiesto - come previsto nell’art. 10 cpv. 4 LCS - di presentargli il documento originale (atto 18). Interrogato dal funzionario istruttore, l’imputato ha dichiarato per la prima volta, che portava seco anche l’originale della licenza (atto 11 pag. 2 al centro). Coll’appello quest’obiezione non è più avanzata, per contro è preteso che una copia basta (cfr. l’appello cifra 7 pag. 6). La dichiarazione dell’imputato al funzionario istruttore che aveva portato con sé anche l’originale della licenza di condurre è da reputare un’affermazione protettrice. Che l’imputato abbia avuto seco l’originale della licenza di condurre non è confermato dal teste C., avendo questi testimoniato che l’imputato aveva consegnato all’agente di polizia la licenza di circolazione e una fotocopia, che credeva fosse della licenza di condurre (atto 12 pag. 2 in alto). Aveva l’imputato effettivamente seco l’originale, è incomprensibile che non abbia protestato contro l’addebito, fattogli nell’interrogatorio da parte della polizia, di non averlo portato con sé e l’abbia mostrato. Anche nel suo scritto del 12 febbraio 2008 all’Ufficio della circolazione non ha affermato d’aver portato seco l’originale, ma unicamente preteso che l’agente di polizia non aveva chiesto l’originale del documento (atto 18). Dirimpetto ad un simile comportamento appare incredibile affermare in seguito d’aver avuto con sé l’originale della licenza di condurre.
pagina 6 — 7 È perciò lecito inferire che l’imputato in occasione del controllo di polizia non portasse seco la licenza di condurre in originale. 3.3L’appellante erra nella misura in cui è dell’avviso che una violazione dell’art. 10 cpv. 4 LCS sarebbe già esclusa, non avendo l’agente di polizia da lui richiesto l’originale della licenza di condurre. Non portar seco il documento originale e rifiutarsi, per domanda, di presentare la licenza sono due fattispecie differenti e per ciascuna di esse v’è una separata disposizione penale. A tal proposito vedi artt. 99 cifra 3 e 99 cifra 3 bis LCS. Il conducente di un veicolo che non porta con sé la licenza necessaria è colpevole di violazione dell’art. 99 cifra 3 LCS. Non ha nessuna importanza se al riguardo è stato costatato che prima gli organi di controllo hanno richiesto di presentare la licenza. Neanche l’istanza precedente s’è fondata sull’art. 99 cifra 3 bis LCS, ma sull’art. 99 cifra 3 LCS. 4.Da queste considerazioni risulta che l’appello è infondato sia quanto al carico, sia quanto alla licenza di condurre e di conseguenza va respinto. 5.I costi della procedura d’appello vanno a carico dell’appellante (art. 160 cpv. 1 LGP).
pagina 7 — 7 La II. Camera penale giudica: 1.L’appello è respinto. 2.I costi della procedura d’appello di fr. 800.-- vanno a carico dell’appellante. 3.Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell’ art. 78 della Legge sul Tribunale federale (LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14. Il ricorso va inoltrato al Tribunale federale per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione col testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 4.Comunicazione a:
Tribunale cantonale dei Grigioni II. Camera penale Il PresidenteL'Attuario