VB 2008 2

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni


Rif.: Coira, 09 luglio 2008Comunicata per iscritto il: VB 08 2(non comunicata oralmente) Sentenza Commissione del Tribunale cantonale PresidenzaVicepresidente Bochsler GiudiciRehli e Hubert AttuarioCrameri —————— Visto l'appello amministrativo del dott. med. A., appellante, rappresentato dall'avv. Stefano Manetti, Piazza Teatro 1, 6501 Bellinzona, contro la decisione del Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni del 7 aprile 2008, comunicata il 24 aprile 2008, in re contro l'appellante, concernente revoca della licenza di condurre (domanda di revisione), è risultato:

2 A.Con decisione del 23 marzo 2007 la Sezione della circolazione della Repubblica e Cantone Ticino ha ritenuto A. colpevole di violazione degli artt. 3, 27 cpv. 1 e 36 cpv. 2 LCS nonché 14 cpv. 1 ONC come pure 24 cpv. 4, 36 cpv. 2 e 75 cpv. 3 e 4 OSS ed in applicazione dell'art. 90 cifra 1 LCS l'ha punito con una multa di fr. 400.--, per essersi, il E. alla guida dell'autovettura targata GR F., inoltrato nell'intersezione con percorso rotatorio di Via D. senza concedere la precedenza al motoveicolo con targa TI G., condotto da H., sopraggiungente da sinistra, collidendo con lo stesso. Questa decisione è cresciuta in giudicato. B.Considerata l'infrazione di media gravità ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 lett. a LCS, che in caso di precedenti gravi o medio gravi ha per conseguenza la revoca della licenza di condurre per almeno quattro mesi (art. 16b cpv. 2 lett. b LCS), l'Uf- ficio della circolazione del Cantone dei Grigioni, con scritto dell'11 maggio 2007, ha invitato A. ad esprimersi al riguardo. Questi ha risposto che era sua intenzione rive- dere mediante una perizia tecnica la dinamica dell'incidente, che aveva comportato l'imputazione a suo carico. Colla presa di posizione del 4 giugno 2007 A. ha inoltrato all'autorità amministrativa il referto peritale dell'ing. B., del 1° giugno 2007. C.Con decisione del 20 giugno 2007 l'Ufficio cantonale della circolazione ha revocato a A. la licenza di condurre per la durata di quattro mesi (art. 16b cpv. 2 lett. b LCS). A motivo ha addotto che aveva preso nota della risposta e della perizia, che la contravvenzione era chiaramente documentata dal rapporto di polizia e che non erano dati i presupposti che giustificavano di scostarsi dalle conclusioni dell'au- torità penale. D.Adito dall'interessato, il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni ha dichiarato l'intempestivo ricorso irricevibile con ordinanza del 17 settem- bre 2007. E.Il 2 gennaio 2008 A., chiedendo il riesame e l'annullamento della de- cisione di revoca della licenza di condurre, è insorto con domanda di revisione di- nanzi all'Ufficio cantonale della circolazione, che con decreto del 18 gennaio 2008 ha ritenuto irricevibile il rimedio legale straordinario per inesistenza di un motivo di revisione. F.Questa pronuncia è stata confermata dal Dipartimento cantonale di giustizia, sicurezza e sanità con ordinanza del 7 aprile 2008, comunicata il 24 aprile 2008.

3 G.A. ha impugnato questo verdetto con appello del 15 maggio 2008 ed ha chiesto: "1. L'istanza d'appello è accolta e la decisione impugnata annullata. 1.1 Di conseguenza è fatto ordine alla competente autorità di prima istanza di accertare l'esistenza dei motivi di revisione (dichiarazione 22 gennaio 2008 dott. C.; assunzione prove testimoniali richieste: signor H., ing. B., dott. C.). 1.2 È di conseguenza riesaminata nel merito la decisione 20/27 giugno 2007 del lodevole Ufficio della circolazione del Cantone dei Grigioni e annullata la revoca della licenza di condurre per la durata di 4 mesi ap- plicata al A.. 2.Protestate spese, tasse e ripetibili d'ogni istanza." Il Dipartimento cantonale ha proposto la reiezione dell'appello. La Commissione del Tribunale cantonale considera: 1.Contro decisioni del Dipartimento cantonale di giustizia, sicurezza e sanità in materia di provvedimenti amministrativi nell'ambito della circolazione stradale l'interessato può proporre appello alla Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni giusta gli artt. 141 segg. LGP, essendo necessario secondo l'art. 86 cpv. 2 LTF un giudizio di ultima istanza da parte di un tribunale (art. 141 cpv. 2 LGP, art. 19 cpv. 2 dell'ordinanza di attuazione della LCS, OLCS, CSC 870.100). L'appello va presentato motivato, con indicazione dei vizi della decisione o della procedura, entro venti giorni dalla comunicazione scritta della decisione (art. 142 cpv. 1 LGP). Tempestivo e motivato, l'appello contro l'ordinanza del suddetto dipartimento del 7 aprile 2008 è ricevibile in ordine. 2.Ai sensi dell'art. 67 cpv. 1 lett. a LGA l'autorità che ha deciso per ultima riesamina d'ufficio o su richiesta decisioni cresciute in giudicato, se la parte scopre a posteriori fatti rilevanti o mezzi di prova, che non poteva produrre tempestivamente. 2.1Per invalsa dottrina questo motivo di revisione da al partecipante di una precedente procedura ordinaria la possibilità di correggere una decisione, fondata su una fattispecie inesatta o incompleta, a meno che egli stesso sia responsabile dell'incompleto o inesatto accertamento dei fatti. La precedente decisione deve quindi essere viziata e ciò con riferimento alla fattispecie. Vizi nell'applicazione del diritto, che non riguardano la fattispecie determinante non sono motivo di revisione. Ciò vale segnatamente per l'applicazione sbagliata di una

4 norma. La revisione non sta a disposizione per imporre un'altra valutazione giuridica dei fatti noti al momento del rilascio della decisione (Tschannen/Zimmerli, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2. Aufl. Bern 2005, § 31 n. 51 pagg. 275 seg.; Kölz/Bosshart/-Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2. Aufl. Zürich 1999, § 86a n. 12, pag. 841; Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Bern 1997, Art. 95 n. 8, pagg. 683 seg.; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürche- rischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. Zürich 1997, § 293 n. 7, pag. 943). 2.2I fatti devono essere stati scoperti a posteriori. Deve perciò trattarsi di fatti che esistevano già al momento della pronuncia dell'impugnata decisione. I mezzi di prova devono in ogni caso riferirsi a fatti, che sussistevano prima del rilascio della decisione passata in giudicato. Considerati sono mezzi probatori, che esistevano già quando è stata rilasciata la decisione, ma a cui l'istante allora non aveva accesso (Kölz/Bosshart/Röhl, op. cit., § 86a n. 13, pag. 841; Merkli/Ae-schli- mann/Herzog, op. cit., Art. 56 n. 12, pag. 387; Frank/Sträuli/Messmer, op. cit., § 293 n. 5 seg., pagg. 942 seg.). 2.3Vanno addotti fatti rilevanti rispettivamente mezzi di prova, che qualificano come tali i fatti. Come nel processo civile sono intesi solo fatti, che sarebbero stati a favore dell'istante. Deve quindi essere vagliato se l'esito della procedura dipendeva dai pretesi fatti scorti a posteriori (Kölz/Bosshart/Röhl, op. cit., § 86a n. 15, pag. 842; Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., Art. 56 n. 12 seg., pagg. 386 seg.; Frank/Sträuli/Messmer, op. cit., § 293 n. 5 seg., pagg. 942 seg.). 2.4.In considerazione vengono presi unicamente fatti rilevanti o mezzi di prova che l'istante nella precedente procedura non poteva produrre. Di conseguenza fin dall'inizio non sono motivi di revisione fatti rilevanti o mezzi probatori, che avrebbero potuto essere presentati nella procedura prima del rilascio dell'impugnata decisione o con un rimedio legale ordinario. Con ciò dev'essere impedito che una decisione passata in giudicato su istanza di revisione possa essere modificata per fatti rilevanti o mezzi di prova scoperti a posteriori, ma che poteva produrre tempestivamente. È in prima linea questo principio, che qualifica la revisione quale rimedio giuridico straordinario e delimita il suo stretto campo d'applicazione. Ne viene che la revisione è esclusa, se il vizio nell'accertamento dei fatti é da a-scrivere all'istante stesso quale partecipante alla precedente procedura (Kölz/Bosshart/Röhl, op. cit., § 86a n. 16, pag. 842; Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., Art. 56 n. 12, pag. 386; Frank/Sträuli/Messmer, op. cit., § 293 n. 7., pag. 943).

5 3.A. chiede che venga ammessa la domanda di revisione: ciò sulla base della dichiarazione non firmata di H. del 25 ottobre 2007 e della dichiarazione di C. del 22 gennaio 2008, che a suo dire comprovano che a posteriori sono stati scoperti fatti rilevanti o mezzi di prova, che all'inizio non gli erano noti e che di conseguenza non ha potuto produrre tempestivamente. 3.1Il E. A. ha confessato alla polizia che circolava su Via D. in direzione di I. e che giunto alla rotatoria, dopo essersi sincerato che nessun veicolo prove- nisse dalla sua sinistra, s'immetteva con almeno tre quarti della vettura nell'area. Così facendo entrava in collisione con uno scooterista proveniente dalla sua sini- stra. Lo stesso, a seguito della collisione avvenuta contro la fiancata anteriore sini- stra della sua vettura, rovinava per terra circa due metri più avanti. Non sapeva dire da quale strada lo scooterista s'era immesso nell'area. L'aveva visto solo pochi istanti prima della collisione. La sua velocità (dell'autovettura) era talmente ridotta che al momento dell'urto non era più avanzato (atto no. 3). 3.2Il J. H. ha dichiarato che circolava in sella al motoveicolo su Via D. in direzione del liceo ad una velocità di circa 15 km/h e che giunto alla rotatoria, dopo essersi sincerato che dalla sua sinistra non sopraggiungessero altri veicoli, entrava all'interno. Dopo aver superato la seconda uscita, una vettura che sopraggiungeva dalle piscine s'immetteva senza prestare attenzione con la parte anteriore. Senza poter reagire, la vettura l'urtava sulla fiancata destra, facendolo cadere per terra (atto no.3). 3.3Nella sua perizia del 1° giugno 2007 (atto no. 8) l'ing. B. concludendo ha affermato: "È quindi risultato perfettamente attendibile che l'automobilista s'è immesso nell'intersezione circolare prima che il motociclo divenisse visibile; è verosi- mile che in tale frangente lo scooter non era ancora nella rotonda. A seguito del rallentamento del traffico che lo precedeva, il Dr. A. ha dovuto rallentare vistosamente quando già si trovava nella rotatoria. Sbucando da dietro l'aiuola posta al centro della rotonda e vedendo la vettura che procedeva a rilento, H. ha verosimilmente deciso di transitare davanti alla stessa spostandosi maggiormente sulla sinistra. Il movimento congiunto dei due veicoli ha invece portato gli stessi a colli- dere." 3.4La dichiarazione non firmata di H. del 25 ottobre 2007 (atto no. 18A) è del seguente tenore:

6 "Confermo di aver letto il rapporto peritale dell'ing. B. (........). Dichiaro che ne condivido l'esposizione della dinamica e le conclusioni poste a pag. 11, valendo le seguenti precisazioni: In base ai miei ricordi posso infatti affermare: Circolando nella rotatoria ho superato la siepe posta al centro e in quel mo- mento ho scorto la Peugeot ferma e comunque già immessa nella rotatoria, almeno parzialmente. Non escludo nemmeno che la vettura fosse immessa nella rotatoria totalmente. Dinnanzi alla vettura l'intersezione circolare era libera, permettendomi il transito inteso ad imboccare l'uscita che porta al li- ceo. Decidevo così di continuare sulla mia strada, ma mentre mi dirigevo verso l'uscita l'automobile Peugeot si rimise in moto. Ho cercato di evitare l'impatto piegando ulteriormente a sinistra, ma senza successo. Ribadisco che, allorché la scorsi, l'auto era ferma, già immessa nella rotonda e lo spazio antistante la vettura mi permetteva un normale transito per imboccare l'uscita." 3.5Per prassi del Tribunale federale l'autorità amministrativa può scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una sentenza penale unicamente se costata e mette alla base della sua decisione delle circostanze sconosciute al giudice penale, o se assume ulteriori prove, o se il giudice penale nell'applicazione del diritto non ha accertato tutte le questioni legali inerenti alla fattispecie. L'amministrazione deve fondarsi soprattutto sui fatti accertati nel giudizio penale qualora quest'ultimo sia stato pronunciato secondo la procedura ordinaria (dibattimento pubblico, audizione delle parti e interrogatorio di testi), salvo che sussistano indizi tali da far ritenere inesatte queste contingenze di fatto; in tal caso l'autorità amministrativa deve assumere le prove ritenute necessarie. Tale principio vale pure ove la decisione penale sia stata emanata in un procedimento sommario, in cui l'autorità si basa su un rapporto di polizia fondato sulle deposizioni dei protagonisti, che sono determinanti per la revoca della licenza di condurre. Ciò vale segnatamente se l'interessato sa o deve contare che sarà aperta una procedura amministrativa. Conformemente al principio della buona fede egli deve far valere i diritti garantiti alla difesa, se del caso esaurendo i rimedi giuridici penali disponibili (sentenza del Tribunale federale 6A.17/2005 del 16 maggio 2005 cons. 3.1). Nella fattispecie A. è stato condannato penalmente per violazione del diritto di precedenza, essendosi immesso con almeno tre quarti della vettura nella rotatoria ed entrato in collisione con lo scooterista, che l'ha visto solo pochi istanti prima dello scontro, come lui stesso ha confessato. Non risulta quindi, né è fatto valere, che all'epoca sussistevano le condizioni eccezionali a cui l'Ufficio della circolazione del Cantone dei Grigioni, quale autorità di revoca della licenza di condurre, poteva sco- starsi dalla decisione penale. Di conseguenza può rimanere aperta la questione di sapere se il condannato già dirimpetto ai due provvedimenti amministrativi LCS do- veva contare che anche in questo caso sarebbe stata aperta una procedura ammi-

7 nistrativa e quindi impugnare il verdetto penale. Una delle condizioni per scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti nella decisione penale esisteva però al mo- mento che l'Ufficio cantonale della circolazione ha concesso all'interessato una pro- roga del termine per esprimersi quanto alla revoca della licenza di condurre, rispet- tivamente per produrre una perizia infortunistica. Questa è poi stata addotta ed ac- cettata dall'autorità amministrativa. Con ciò l'amministrazione ha assunto un nuovo mezzo di prova e manifestato di non voler tener conto esclusivamente degli accer- tamenti del giudice penale. Contrariamente all'assunto dell'interessato l'autorità am- ministrativa non ha omesso di considerare le pertinenti risultanze peritali. 3.6A ragione l'appellante non invoca il rapporto peritale del 1° giugno 2007 quale motivo di revisione. Questa perizia è stata fornita già nel corso della procedura amministrativa di revoca della licenza di condurre. Essa non può quindi essere reputata un motivo di revisione, poichè non porta fatti rilevanti o è un mezzo di prova, che sono stati scoperti dopo la cresciuta in giudicato della decisione di revoca. Quale primo motivo di revisione è richiamata la dichiarazione non firmata di H. del 25 ottobre 2007. Sennonché questo documento, prodotto solo colla domanda di revisione, non è motivo di revisione. Fatti rilevanti o mezzi probatori scoperti a posteriori non possono esser presi in considerazione nell'ambito della procedura di revisione, se avessero potuto esser prodotti nella precedente procedura o con un mezzo giuridico ordinario (Kölz/Bosshart/Röhl, op. cit., § 86a n. 16, pag. 842). L'onere dell'asserzione e della prova nella procedura ordinaria fanno parte del dovere di diligenza dell'interessato. Una condotta del processo trascurata non va premiata coll'ammissibilità di una procedura di revisione (Frank/Sträuli/Messmer, op. cit., § 293 n. 7, pag. 943). Nell'evenienza concreta unitamente alle osservazioni all'Ufficio cantonale della circolazione ed al contemporaneo inoltro della perizia, l'interessato avrebbe dovuto chiedere l'interrogatorio dell'altro protagonista dell'incidente, segnatamente con riguardo alle conclusioni contenute nel referto peritale. La medesima richiesta avrebbe potuto esser fatta nell'ambito della procedura di ricorso al Dipartimento cantonale di giustizia, sicurezza e sanità, dato che col ricorso sono ammesse nuove asserzioni di fatti e proposte di prova (art. 31 cpv. 2 LGA). Colla presa di posizione l'interessato non ha fatto uso di questa possibilità ed il ricorso è stato dichiarato irricevibile per tardività. È inammissibile che la parte stessa faccia degli accertamenti, segnatamente interrogatori, in un secondo tempo e tenti di ottenere giustizia in via di revisione adducendo nuovi fatti rispettivamente mezzi probatori

8 con una dichiarazione non firmata. Ne viene che la dichiarazione non firmata di H. non può essere reputata un motivo di revisione. 4.Il secondo motivo di revisione invocato dall'appellante è la dichiarazione del 22 gennaio 2008, fatta da C. (allegato L all'atto no. 18). Questi ha affermato: "(.....)Mi trovavo poco distante dalla rotonda prossima al L., ero incolonnato in attesa di imboccare la rotonda. Davanti a me alla distanza di ca. 20 metri assisto all'incidente tra uno scooter ed un'auto Peugeot di colore grigio metallizzato; lo scooter girava sul raggio interno della rotonda tagliando verso l'uscita in direzione delle scuole di commercio e urtava sul fianco anteriore sinistro l'auto, cadendo a terra in seguito all'urto. A mia memoria l'auto si trovava nella rotonda e incolonnata al momento dell'urto, senza evidente movimento proprio, mentre era evidente il movimento dello scooter." 4.1L'istante non ha presentato questa dichiarazione coll'istanza di revisione, dato che il 2 gennaio 2008 non era ancora stata fatta, ma col ricorso del 29 gennaio 2008 al Dipartimento cantonale di giustizia, sicurezza e sanità contro la decisione d'irricevibilità della domanda di revisione, emanata dall'Ufficio cantonale della circolazione. Nella sua decisione l'istanza cantonale di ricorso non ha considerato la dichiarazione C., adducendo a motivo che essa doveva esser inoltrata all'Ufficio cantonale della circolazione unitamente ad una nuova domanda di revisione. Il Dipartimento cantonale di giustizia, sicurezza e sanità ha a ragione esposto che la procedura di ricorso é retta dagli artt. 28 segg. LGA. Peró l'art. 31 cpv. 2 LGA dispone che col ricorso sono ammesse nuove asserzioni di fatti e proposte di prova. Di conseguenza l'istanza cantonale di ricorso doveva accettare la dichiarazione del 22 gennaio 2008 e vagliare se era motivo di revisione. 4.2Adita con appello, la Commissione del Tribunale cantonale esamina la decisione dell'istanza precedente nell'ambito dei petiti d'appello sia di fatto che di diritto liberamente (art. 180 cpv. 1 LGP in unione all'art. 146 cpv. 1 LGP; sentenza della Commissione del Tribunale cantonale del 6 ottobre 2004, VB 04 12 cons. 1). L'appellante pretende che la dichiarazione C. é motivo di revisione, confermando la stessa la posizione della vettura ferma, già nella rotonda e l'investimento da parte dello scooterista. Ma questi fatti rilevanti in essa contenuti non sono stati scoperti a posteriori, dopo la crescita in giudicato della decisione di revoca della licenza di condurre. Infatti già con scritto del 5 marzo 2007 alla Sezione della circolazione A. ha osservato, contrariamente a quanto confessato alla polizia - collisione con lo scooter al momento che era immesso con almeno tre quarti della vettura nella ro-

9 tonda, aveva visto lo scooterista solo pochi istanti prima dello scontro - che dalle fotografie si poteva evincere che la sua auto si trovava già ampiamente dentro la rotonda e che la sua velocità era limitatissima (allegato no. 4 all'atto no. 11). Queste contingenze di fatto pretese dall'interessato già nel corso della procedura penale sono poi state confermate dall'esperto B.. Che C. abbia asserito che l'autovettura era senza evidente movimento, mentre che era evidente il movimento dello scooter, non possono essere reputati fatti rilevanti, da considerare nella procedura di revi- sione. Infatti una velocità più alta dell'avente la precedenza dirimpetto a quella del debitore della precedenza non annulla il diritto di precedenza del veicolo prove- niente da sinistra. Le circostanze asserite dal dott. C. erano quindi note all'interes- sato già all'inizio della procedura di revoca della licenza di condurre e già allora sono state prodotte, sicché é manifestamente malvenuto a pretendere che sono motivi di revisione. Di conseguenza anche la dichiarazione C. non mette alla luce fatti rile- vanti scoperti a posteriori, per cui non possono essere reputati motivi di revisione. 4.3Da queste considerazioni risulta che le allegazioni di fatto contenute da una parte nella dichiarazione non firmata di H. e dall'altra in quella del dott. C. non sono state scoperte dopo la crescita in giudicato della decisione di revoca della licenza di condurre e sono state prodotte nel corso della procedura ordinaria. Il pre- teso motivo di revisione ai sensi dell'art. 67 cpv. 1 lett. a LGA non è quindi dato. Di conseguenza la domanda di revisione é stata a ragione dichiarata irricevibile da parte dell'Ufficio cantonale della circolazione. L'impugnata decisione del Diparti- mento cantonale di giustizia, sicurezza e sanità merita perciò conferma, per cui l'ap- pello va respinto. 5.I costi della procedura d'appello vanno a carico dell'appellante (art. 160 cpv. 1 LGP).

10 La Commissione del Tribunale cantonale giudica: 1.L'appello è respinto. 2.I costi della procedura d'appello di fr. 1'000.-- vanno a carico dell'appellante. 3.Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale ai sensi dell'art. 82 LTF. Questo è da inoltrare al Tribunale federale per iscritto, entro 30 giorni dalla notificazione della decisione col testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 4.Comunicazione a:


Per la Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni Il VicepresidenteL'Attuario

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Graubünden
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
GR_KG_999
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_KG_999, VB 2008 2
Entscheidungsdatum
09.07.2008
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026