SV2 2025 61

Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Sentenza del 6 marzo 2026 comunicata il 10 marzo 2026 N. d'incartoSV2 25 61 IstanzaSeconda Camera di diritto delle assicurazioni sociali ComposizioneRighetti, presidente PartiA._____ attrice contro B._____ convenuta Oggettocontributi LPP (pena convenzionale)

2 / 5 Ritenuto in fatto e considerando in diritto che: -con decisione del 1° dicembre 2017, la A._____ (di seguito: attrice) sottoponeva la B._____ (di seguito: convenuta) al Decreto del Consiglio federale, che conferisce l’obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore d’edilizia principale (CCL PEAN); in questo senso, la convenuta è stata assoggettata all'applicazione del CCL PEAN e, di conseguenza, è tenuta al versamento dei contributi, -con fattura 18949.0 del 9 maggio 2025 indirizzata alla convenuta, l’attrice riteneva che, malgrado il richiamo, la società non avrebbe inviato la massa salariale relativa all'anno 2024 e, in questo modo, avrebbe violato le disposizioni contrattuali del CCL PEAN; di conseguenza, l’attrice pronunciava una pena convenzionale di CHF 3'000.00, mettendo al contempo a carico della convenuta costi legali di CHF 500.00, -in data 3 settembre 2025 l'Ufficio esecuzione e fallimenti Regione Moesa (di seguito: UEF Moesa) rilasciava un precetto esecutivo per CHF 3'500.00 a carico della convenuta, al quale quest'ultima, il 10 settembre 2025, interponeva opposizione totale, -con azione di riconoscimento del debito del 13 ottobre 2025 e replica del 23 gennaio 2026, l’attrice chiedeva che la convenuta le corrispondesse una pena convenzionale di CHF 3'000.00 oltre alle spese procedurali di CHF 500.00; inoltre, domandava che nell'esecuzione no. 20252969 dell'UEF Moesa le venisse concesso il rigetto definitivo dell’opposizione per l'importo di CHF 3'500.00, -con presa di posizione del 24 novembre 2025 e duplica del 9 febbraio 2026, la convenuta, in sostanza, non contestava l’omissione del versamento dei contributi e, di principio, riconosceva la sanzione, chiedendo tuttavia una rivalutazione del rispettivo importo, in quanto, a suo avviso, sarebbe ingiustificato e sproporzionato, -la competenza del Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni in qualità di tribunale delle assicurazioni sociali è data (art. 73 cpv. 1 LPP [RS 831.40] i.c.d. con l’art. 49 cpv. 2 lett. a LGA [CSC 370.100]; vedi al riguardo sentenza del Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni SV2 24 61 del 24 novembre 2025, con rimandi),

3 / 5 -considerato il valore litigioso inferiore a CHF 10'000.00, è competente il Giudice unico (art. 43 cpv. 3 lett. a LGA), -secondo l'iscrizione nel registro di commercio, la convenuta è un’impresa di costruzione e, pertanto, attiva nel ramo edilizio, -l’attrice, dunque, ha assoggettato a ragione la convenuta al CCL PEAN, -inoltre, dagli atti non emerge che la convenuta abbia impugnato la decisione di assoggettamento al CCL PEAN del 1° dicembre 2017; ciò sebbene essa fosse munita di rimedio giuridico, -poiché la convenuta non ha fornito all’attrice informazioni sulla massa salariale per l’anno 2024 entro il termine impartito – circostanza non contestata –, in applicazione dell’art. 25 CCL PEAN i.c.d. con l’art. 6 cpv. 2 del regolamento FAR (cfr. anche cifre 3.3.1 e 3.3.2 e 6 delle Linee guida riguardanti le sanzioni), l'attrice ha fissato la sanzione per la prima violazione a CHF 3'000.00, oltre ai costi legali pari a CHF 500.00, -sebbene la pena convenzionale vada stabilita basandosi sul singolo caso, tenuto conto della gravità della colpa e delle dimensioni dell’azienda, nonché di eventuali sanzioni pronunciate in precedenza, nel caso concreto non sono ravvisabili motivi che facciano apparire l'importo qui in esame inadeguato (sia per quanto riguarda la sanzione che i costi legali), considerato il tetto massimo della sanzione pari a CHF 50'000.00 e il fatto che l’attrice si è attenuta alle cifre 3.3.2 e 6 delle Linee guida riguardanti le sanzioni (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Nidvaldo SV 23 5 del 16 ottobre 2023 consid. 4.6), -all’attrice spetta un certo spazio discrezionale nella determinazione dell'importo della sanzione entro il limite previsto dall’art. 25 CCL PEAN; inoltre, il fatto che l’attrice si attenga alle proprie linee guida interne, contribuisce alla sicurezza del diritto e alla definizione equa della sanzione (cfr. sentenza del Tribunale d’appello del Canton Uri OG V 24 4 del 5 luglio 2024 consid. 3.3), -la convenuta non afferma di aver impiegato lavoratori non sottoposti all’obbligo contributivo, giustificando, in questo modo, un dimezzamento della sanzione, -infine, diversi Tribunali hanno già avuto modo di confermare la liceità di una pena convenzionale di CHF 3'000.00, oltre ai costi legali di CHF 500.00 (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo del Canton Zugo S 2023 12 del 30 settembre 2024 e S 2022 17 del 30 marzo 2022; sentenza del Tribunale delle

4 / 5 assicurazioni del Canton San Gallo BV 2023/12 del 16 novembre 2023; sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia VKL.2022.4 del 12 agosto 2022; sentenze del Tribunale amministrativo del Canton Berna 200 24 174 BV del 18 aprile 2024 e 200 22 133 BV del 21 aprile 2022; sentenza del Tribunale d’appello del Canton Uri OG V 24 4 del 5 luglio 2024; sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Nidvaldo SV 23 5 del 16 ottobre 2023), -ciò posto, la pena convenzionale di CHF 3'000.00, oltre ai costi legali di CHF 500.00, è stata inflitta a ragione e, pertanto, l’azione deve essere accolta, -in sintesi, in accoglimento dell'azione, la convenuta è condannata a versare all'attrice l'importo totale di CHF 3'500.00, -è rigettata definitivamente l’opposizione al precetto esecutivo n. 20252969 emesso dall’UEF Moesa per il summenzionato credito (escluse le spese del precetto esecutivo; cfr. al riguardo sentenza del Tribunale federale 5A_455/2012 del 5 dicembre 2012 consid. 3), -secondo l'art. 73 cpv. 2 LPP, la procedura è gratuita; per conseguenza, anche in questo caso non si giustifica prelevare spese, -rilevato che l’attrice non è rappresentata da un legale e che la condotta processuale della convenuta non è né temeraria né sconsiderata, non vengono concesse indennità,

5 / 5 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1.In accoglimento dell'azione, B._____ viene obbligata al versamento dell'importo di CHF 3'500.00 alla A._____. 2.È rigettata definitivamente l’opposizione al precetto esecutivo n. 20252969 dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti Moesa per il summenzionato credito (escluse le spese del precetto esecutivo). 3.Non si prelevano spese. 4.Non vengono assegnate indennità. 5.[Rimedi giuridici] 6.[Comunicazione]

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