Obergericht des Kantons Graubünden
Dretgira superiura dal chantun Grischun
Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni
Sentenza del 9 settembre 2025
comunicata il 10 settembre 2025
N. d'incartoSV2 25 39
IstanzaSeconda Camera di diritto delle assicurazioni sociali
ComposizioneRighetti, presidente
Schupp, attuaria
PartiA._____
ricorrente
contro
Cassa di compensazione AVS del Cantone dei Grigioni
convenuta
Oggettopretesa di risarcimento LAVS
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto che:
- in data 14 aprile 2025 la Cassa di compensazione AVS (di seguito Cassa AVS)
ha emanato una decisione di risarcimento del danno (no. di conteggio D.),
nei confronti di A. in qualità di direttore della società B._____ Sagl, di
C._____,
- detta decisione è stata notificata a A._____ il 15 aprile 2025,
- avverso detta decisione, il 9 giugno 2025, A._____ ha sollevato opposizione
dinanzi all'Istituto delle Assicurazioni sociali Grigioni. Egli, in sostanza, chiedeva
che la summenzionata decisione venisse annullata, ritenendo di non disporre dei
mezzi finanziari per far fronte ad un rimborso e di non essere il responsabile del
danno,
- con decisione su opposizione del 19 giugno 2025, la Cassa AVS non è entrata
nel merito dell'opposizione, in quanto ritenuta tardiva,
- il 28 giugno 2025 A._____ (di seguito ricorrente) è insorto al Tribunale d'appello
del Cantone dei Grigioni (di seguito Tribunale) contro la decisione della Cassa
AVS (di seguito convenuta). In questa sede, egli ribadisce i motivi già avanzati
all'istanza inferiore; quindi chiede l'annullamento della decisione su opposizione
e il prolungamento dei termini per presentare opposizione alla decisione del 14
aprile 2025, in quanto egli sarebbe stato impossibilitato al lavoro in misura del
100% a partire dal 5 giugno 2025. Inoltre, in via eventuale, egli fa richiesta di
riduzione dell'importo relativo al danno da saldare e, in via subeventuale, chiede
il rispettivo pagamento rateale,
- con disposizione ordinatoria dell'8 luglio 2025, il Presidente della seconda
camera di diritto delle assicurazioni sociali (di seguito Presidente) comunicava al
ricorrente che i termini legali non sono prorogabili. Al contempo, al ricorrente
veniva concesso un termine per comunicare al Tribunale se veniva richiesta una
restituzione del termine ai sensi dell'art. 41 LPGA (RS 830.1),
- in ragione del fatto che a detta disposizione ordinatoria non veniva dato seguito,
il Presidente prendeva in edizione l'intero incarto dalla convenuta,
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- con missiva del 27 agosto 2025, il ricorrente comunicava al Tribunale di contare
su una restituzione del termine ai sensi dell'art. 41 LPGA, ribadendo la sua
incapacità lavorativa,
- quando un ufficio emana una decisione di non entrata nel merito, il Tribunale, in
caso di ricorso, non valuta la questione materiale, bensì esclusivamente se
l'ufficio preposto, a ragione o a torto, non è entrato nel merito dell'opposizione.
Pertanto devono essere prese in considerazione solo le censure che si
riferiscono alla questione della ricevibilità dinanzi all'istanza inferiore, mentre
sono escluse dal controllo giurisdizionale le censure che riguardano l'aspetto
materiale. Se il Tribunale giunge alla conclusione che l'opposizione avrebbe
dovuto essere accolta, il ricorso è da accogliere e il caso da rinviare all'istanza
inferiore per la valutazione in merito. In caso contrario, il ricorso è da respingere
e la decisione dell'istanza inferiore da confermare (v. DTF 116 V 265 consid. 2.a;
sentenza del Tribunale federale 9C_20/2025 del 19 febbraio 2025 consid. 2;
sentenze del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni A 21 15 del 21
marzo 2021 consid. 3 e A 19 32 del 9 settembre 2019 consid. 2),
- rilevato quanto sopra e, segnatamente, che l'opposizione presentata il 9 giugno
2025 avverso la decisione del 14 aprile 2025 è manifestamente tardiva, la
convenuta, a ragione, non è entrata nel merito dell'opposizione. Per tale motivo,
in questo punto, il ricorso del 28 giugno 2025 dinanzi a questo Tribunale deve
essere respinto,
- in questa procedura di ricorso non si può dunque entrare nel merito delle richieste
di natura materiale del ricorrente. Non può nemmeno essere oggetto di questo
procedimento la richiesta di "proroga del termine" per presentare l'opposizione
alla decisione del 14 aprile 2025, in quanto non oggetto della decisione su
opposizione del 19 giugno 2025. Lo stesso vale per la richiesta di pagamento
rateale del danno. La competenza decisionale, allo stadio attuale, spetta alla
convenuta. In questo senso, dunque, non si entra nel merito del ricorso,
- a titolo abbondanziale, si rileva che, con "replica e opposizione" del 28 giugno
2025, il ricorrente ha fatto le stesse richieste – segnatamente il prolungamento
dei termini e il pagamento rateale – di quelle oggetto del presente ricorso alla
convenuta, la quale, con lettera del 3 luglio 2025, ha comunicato di confermare
le sue decisioni del 14 aprile 2025 e 19 giugno 2025,
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- giusta l'art. 49 cpv. 2 lett. a LGA (CSC 370.100), il Tribunale d'appello, quale
Tribunale cantonale delle assicurazioni, giudica ricorsi contro decisioni su
opposizione e decisioni in materia di assicurazioni sociali che, secondo il diritto
federale, sono suscettibili di ricorso. A mente dell'art. 22 LGA, le decisioni devono
essere motivate e devono contenere un dispositivo con sentenza e
regolamentazione delle spese, nonché con l'indicazione della possibilità e del
termine dell'impugnazione ordinaria (cpv. 1). Qualora manchi l'indicazione dei
mezzi d'impugnazione, l'impugnazione è ammessa entro due mesi dalla
comunicazione della decisione (cpv. 2),
- dagli atti procedurali non è chiaro se la convenuta abbia (o meno) già emanato
una decisione formale in merito alla richiesta di prolungamento del termine e al
pagamento rateale. Si constata tuttavia che avverso la "missiva" del 3 luglio 2025
non è stato finora interposto un rimedio legale,
- essendo il ricorso manifestamente irricevibile risp. infondato, questo caso va
giudicato in qualità di Giudice unico (art. 61 ingresso LPGA i.c.d. con l'art. 43 cpv.
3 lit. b LGA),
- per la presente procedura vengono prelevate spese processuali pari a CHF
500.00 (cfr. sentenza del Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni SV2 24 39
del 6 maggio 2025 consid. 10, a mente del quale a questi casi vengono applicati
gli artt. 72 segg. LGA invece che l'art. 61 lett. f
bis
LPGA), che vengono poste a
carico del ricorrente soccombente,
- non vengono corrisposte indennità (art. 61 lett. g LPGA),
- ogni parte può richiedere per iscritto una sentenza interamente motivata entro 30
giorni dalla comunicazione della stessa. Se viene richiesta una motivazione
integrale, le spese processuali aumentano da CHF 500.00 a CHF 2'000.00. Se
entro tale termine nessuna delle parti richiede una motivazione, la sentenza
cresce in giudicato (art. 61 ingresso LPGA i.c.d. con l'art. 48 LGA).
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Il Tribunale d'appello pronuncia:
1.Nella misura in cui ricevibile, il ricorso è respinto.
2.Le spese processuali di CHF 500.00 sono poste a carico di A._____.
3.Non vengono corrisposte indennità.
4.[rimedi legali]
5.[Comunicazione]