Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Sentenza del 9 settembre 2025 comunicata il 10 settembre 2025 N. d'incartoSV2 25 39 IstanzaSeconda Camera di diritto delle assicurazioni sociali ComposizioneRighetti, presidente Schupp, attuaria PartiA._____ ricorrente contro Cassa di compensazione AVS del Cantone dei Grigioni convenuta Oggettopretesa di risarcimento LAVS

2 / 5 Ritenuto in fatto e considerando in diritto che:

  • in data 14 aprile 2025 la Cassa di compensazione AVS (di seguito Cassa AVS) ha emanato una decisione di risarcimento del danno (no. di conteggio D.), nei confronti di A. in qualità di direttore della società B._____ Sagl, di C._____,
  • detta decisione è stata notificata a A._____ il 15 aprile 2025,
  • avverso detta decisione, il 9 giugno 2025, A._____ ha sollevato opposizione dinanzi all'Istituto delle Assicurazioni sociali Grigioni. Egli, in sostanza, chiedeva che la summenzionata decisione venisse annullata, ritenendo di non disporre dei mezzi finanziari per far fronte ad un rimborso e di non essere il responsabile del danno,
  • con decisione su opposizione del 19 giugno 2025, la Cassa AVS non è entrata nel merito dell'opposizione, in quanto ritenuta tardiva,
  • il 28 giugno 2025 A._____ (di seguito ricorrente) è insorto al Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni (di seguito Tribunale) contro la decisione della Cassa AVS (di seguito convenuta). In questa sede, egli ribadisce i motivi già avanzati all'istanza inferiore; quindi chiede l'annullamento della decisione su opposizione e il prolungamento dei termini per presentare opposizione alla decisione del 14 aprile 2025, in quanto egli sarebbe stato impossibilitato al lavoro in misura del 100% a partire dal 5 giugno 2025. Inoltre, in via eventuale, egli fa richiesta di riduzione dell'importo relativo al danno da saldare e, in via subeventuale, chiede il rispettivo pagamento rateale,
  • con disposizione ordinatoria dell'8 luglio 2025, il Presidente della seconda camera di diritto delle assicurazioni sociali (di seguito Presidente) comunicava al ricorrente che i termini legali non sono prorogabili. Al contempo, al ricorrente veniva concesso un termine per comunicare al Tribunale se veniva richiesta una restituzione del termine ai sensi dell'art. 41 LPGA (RS 830.1),
  • in ragione del fatto che a detta disposizione ordinatoria non veniva dato seguito, il Presidente prendeva in edizione l'intero incarto dalla convenuta,

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  • con missiva del 27 agosto 2025, il ricorrente comunicava al Tribunale di contare su una restituzione del termine ai sensi dell'art. 41 LPGA, ribadendo la sua incapacità lavorativa,
  • quando un ufficio emana una decisione di non entrata nel merito, il Tribunale, in caso di ricorso, non valuta la questione materiale, bensì esclusivamente se l'ufficio preposto, a ragione o a torto, non è entrato nel merito dell'opposizione. Pertanto devono essere prese in considerazione solo le censure che si riferiscono alla questione della ricevibilità dinanzi all'istanza inferiore, mentre sono escluse dal controllo giurisdizionale le censure che riguardano l'aspetto materiale. Se il Tribunale giunge alla conclusione che l'opposizione avrebbe dovuto essere accolta, il ricorso è da accogliere e il caso da rinviare all'istanza inferiore per la valutazione in merito. In caso contrario, il ricorso è da respingere e la decisione dell'istanza inferiore da confermare (v. DTF 116 V 265 consid. 2.a; sentenza del Tribunale federale 9C_20/2025 del 19 febbraio 2025 consid. 2; sentenze del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni A 21 15 del 21 marzo 2021 consid. 3 e A 19 32 del 9 settembre 2019 consid. 2),
  • rilevato quanto sopra e, segnatamente, che l'opposizione presentata il 9 giugno 2025 avverso la decisione del 14 aprile 2025 è manifestamente tardiva, la convenuta, a ragione, non è entrata nel merito dell'opposizione. Per tale motivo, in questo punto, il ricorso del 28 giugno 2025 dinanzi a questo Tribunale deve essere respinto,
  • in questa procedura di ricorso non si può dunque entrare nel merito delle richieste di natura materiale del ricorrente. Non può nemmeno essere oggetto di questo procedimento la richiesta di "proroga del termine" per presentare l'opposizione alla decisione del 14 aprile 2025, in quanto non oggetto della decisione su opposizione del 19 giugno 2025. Lo stesso vale per la richiesta di pagamento rateale del danno. La competenza decisionale, allo stadio attuale, spetta alla convenuta. In questo senso, dunque, non si entra nel merito del ricorso,
  • a titolo abbondanziale, si rileva che, con "replica e opposizione" del 28 giugno 2025, il ricorrente ha fatto le stesse richieste – segnatamente il prolungamento dei termini e il pagamento rateale – di quelle oggetto del presente ricorso alla convenuta, la quale, con lettera del 3 luglio 2025, ha comunicato di confermare le sue decisioni del 14 aprile 2025 e 19 giugno 2025,

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  • giusta l'art. 49 cpv. 2 lett. a LGA (CSC 370.100), il Tribunale d'appello, quale Tribunale cantonale delle assicurazioni, giudica ricorsi contro decisioni su opposizione e decisioni in materia di assicurazioni sociali che, secondo il diritto federale, sono suscettibili di ricorso. A mente dell'art. 22 LGA, le decisioni devono essere motivate e devono contenere un dispositivo con sentenza e regolamentazione delle spese, nonché con l'indicazione della possibilità e del termine dell'impugnazione ordinaria (cpv. 1). Qualora manchi l'indicazione dei mezzi d'impugnazione, l'impugnazione è ammessa entro due mesi dalla comunicazione della decisione (cpv. 2),
  • dagli atti procedurali non è chiaro se la convenuta abbia (o meno) già emanato una decisione formale in merito alla richiesta di prolungamento del termine e al pagamento rateale. Si constata tuttavia che avverso la "missiva" del 3 luglio 2025 non è stato finora interposto un rimedio legale,
  • essendo il ricorso manifestamente irricevibile risp. infondato, questo caso va giudicato in qualità di Giudice unico (art. 61 ingresso LPGA i.c.d. con l'art. 43 cpv. 3 lit. b LGA),
  • per la presente procedura vengono prelevate spese processuali pari a CHF 500.00 (cfr. sentenza del Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni SV2 24 39 del 6 maggio 2025 consid. 10, a mente del quale a questi casi vengono applicati gli artt. 72 segg. LGA invece che l'art. 61 lett. f bis LPGA), che vengono poste a carico del ricorrente soccombente,
  • non vengono corrisposte indennità (art. 61 lett. g LPGA),
  • ogni parte può richiedere per iscritto una sentenza interamente motivata entro 30 giorni dalla comunicazione della stessa. Se viene richiesta una motivazione integrale, le spese processuali aumentano da CHF 500.00 a CHF 2'000.00. Se entro tale termine nessuna delle parti richiede una motivazione, la sentenza cresce in giudicato (art. 61 ingresso LPGA i.c.d. con l'art. 48 LGA).

5 / 5 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1.Nella misura in cui ricevibile, il ricorso è respinto. 2.Le spese processuali di CHF 500.00 sono poste a carico di A._____. 3.Non vengono corrisposte indennità. 4.[rimedi legali] 5.[Comunicazione]

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