Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Sentenza del 15 dicembre 2025 comunicata il 5 gennaio 2026 N. d'incartoSV2 25 27 IstanzaSeconda Camera di diritto delle assicurazioni sociali ComposizioneRighetti, presidente Schupp, attuaria PartiA._____ ricorrente contro Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Cassa di compensazione AVS convenuto Oggettoprestazioni complementari AVS/AI

2 / 7 Ritenuto in fatto: A.A., nato il D. 1960, percepisce una rendita AVS dal 1° dicembre 2023. Tramite apposito formulario firmato, il 23 luglio 2024 egli faceva richiesta di prestazioni complementari (di seguito PC) all’Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni (di seguito SVA Grigioni). B.Con decisione del 16 gennaio 2025, l’istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Cassa di compensazione AVS (di seguito Cassa AVS), concedeva ad A._____ a partire dal 1° luglio 2024 PC per un importo mensile di CHF 765.00, modificato a CHF 807.00 a partire dal 1° gennaio 2025, nonché, in aggiunta, il rimborso del premio di assicurazione malattia mensile. Il pagamento retroattivo ammontava a CHF 4'590.00 (6 x CHF 765.00). Tale importo veniva totalmente compensato con debiti verso la SVA Grigioni per contributi personali non pagati per gli anni 2020-2022 (“Informazioni sul calcolo”). Di conseguenza, ad A._____ venivano versate le PC di gennaio per un importo di CHF 807.00. C.A._____ si rivolgeva alla SVA Grigioni, con scritto del 24 gennaio 2025, chiedendo cosa significasse la frase nella decisione, secondo la quale gli arretrati sarebbero stati compensati con i debiti verso la SVA Grigioni per i contributi personali non pagati per gli anni 2020-2022. Egli riteneva di aver sempre pagato i contributi con la sua attività indipendente e chiedeva di ricevere un estratto conto. D.In data 11 febbraio 2025 A._____ sollevava opposizione contro la decisione del 16 gennaio 2025, ritenendo, in sintesi, che gli sarebbe dovuto essere versato l’importo di CHF 4'590.00. E.La Cassa AVS, con decisione su opposizione del 27 marzo 2025, respingeva l’opposizione, ritenendo che, con sentenza del 22 marzo 2023, A._____ sarebbe stato obbligato a versare all’AVS un indennizzo di CHF 8'582.25 per contributi AVS/AI/IPG non versati. Con lettera del 25 maggio 2023, sarebbe stato fissato un piano di pagamento rateale di CHF 100.00 mensili. La compensazione intra- e intersistemica di prestazioni e crediti sarebbe possibile e di grande importanza. L’attuale necessità di emergenza di A._____ non verrebbe intaccata dalla compensazione dei pagamenti arretrati, in quanto egli continuerebbe a ricevere mensilmente l’integralità delle PC, per cui non sarebbe necessario un esame del minimo vitale. Nella decisione del 16 gennaio 2025, sarebbe stato erroneamente affermato che la compensazione riguarderebbe i contributi AVS personali in sospeso; in realtà si tratterebbe della richiesta di risarcimento danni in sospeso. Tuttavia, un tale errore di trascrizione non comporterebbe l’illegalità della decisione; anzi questo errore gli sarebbe poi stato spiegato. In seguito alla compensazione gli

3 / 7 rimarrebbe ancora un importo di CHF 1'897.25 da pagare e potrebbe dunque proseguire con il piano di rimborso. Grazie alla compensazione egli potrebbe estinguere il suo debito molto prima e avrebbe più denaro a disposizione per le spese mensili. F.A._____ (di seguito ricorrente) presentava reclamo (recte: ricorso) in data 19 maggio 2025 presso il Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni (di seguito Tribunale d’appello). In sostanza, egli afferma di sempre aver pagato i contributi personali e che, su richiesta, gli sarebbe stato comunicato che i contributi fissati per la compensazione sarebbero stati “paritetici” e scaturenti dall’azione di risarcimento della B., in seno alla quale egli sarebbe stato amministratore; circostanza, questa, da lui contestata. Il piano di pagamento mensile di CHF 100.00 concordato con la Cassa AVS sarebbe stato dettato dalla sua precaria situazione finanziaria ed elaborato sul fabbisogno reale e non per privilegio. Compensando la somma prevista nella decisione contestata, egli si troverebbe in difficoltà finanziaria (riguardo alla sua esigenza d’emergenza). Gli sarebbe oltretutto stato comunicato, con inganno, di continuare il versamento del piano di pagamento, facendogli in questo modo sottintendere che gli arretrati gli sarebbero stati versati. Egli chiede gli venga versato l’importo di CHF 4'590.00. G.La Cassa AVS (di seguito convenuta), nella presa di posizione del 10 giugno 2025, chiede il respingimento del ricorso, rimandando integralmente agli atti e alla decisione su opposizione del 27 marzo 2025. H.Con disposizione ordinatoria del 13 giugno 2025, il Presidente della Seconda Camera di diritto delle assicurazioni sociali comunicava di non ritenere necessario un ulteriore scambio di scritti. Considerando in diritto: 1.Impugnata è la decisione su opposizione del 27 marzo 2025 (cfr. act. B.1). Ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 LPC (RS 831.30) i. c. d. con l'art. 56 cpv. 1 e l’art. 58 cpv. 1 LPGA (RS 830.1), per un ricorso è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l'assicurato è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso. Considerato che il ricorrente al momento del ricorso era domiciliato a C., la competenza per territorio è del Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni. La competenza per materia è data dall'art. 57 LPGA i. c. d. con l'art. 49 cpv. 2 lett. a LGA (CSC 370.100) e l’art. 19 della Legge concernente le prestazioni complementari cantonali all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (CSC 544.300). Il ricorrente è legittimato a ricorrere (cfr. art. 59 LPGA). Il suo

4 / 7 ricorso, presentato tempestivamente e nella dovuta forma (art. 60 cpv. 1 LPGA i. c. d. con l’art. 39 cpv. 1 lett. a LGA e 61 lett. b LPGA), è dunque ricevibile. 2.Questo Tribunale decide nella composizione di giudice unico quando il valore litigioso non supera CHF 10'000.00 e non è prescritta una composizione di cinque giudici (art. 61 ingresso LPGA i. c. d. con l’art. 43 cpv. 3 lett. a LGA). Nel caso qui in esame, è incontestato che il valore litigioso non raggiunge il summenzionato importo e non è prescritta una composizione di cinque giudici. Pertanto è giustificata la competenza del giudice unico. 3.Contestata è unicamente la compensazione di CHF 4'590.00 di risarcimento del danno per il mancato pagamento di contributi assicurativi sociali AVS/AI/IPG/AD/CAF con il pagamento di PC arretrate. Per contro, non è oggetto litigioso l’obbligo della convenuta di erogare PC retroattive per un importo di CHF 4'590.00. 4.Legittimità della compensazione 4.1.La convenuta è dell’avviso che, sulla base di riferimento all’art. 20 cpv. 2 LPC, per analogia, sarebbe applicabile l’art. 20 cpv. 2 LAVS, che regola la compensazione intra- e intersistemica di prestazioni e crediti. Inoltre, la compensazione di pagamenti arretrati sarebbe possibile sulla scorta dell’art. 20 cpv. 2 seconda frase LPGA. In base all'art. 20 cpv. 2 LPGA, sarebbe dunque possibile la compensazione di pagamenti arretrati di PC anche con crediti AVS dovuti. Inoltre, a suo dire, l'attuale necessità di emergenza del ricorrente non sarebbe intaccata dalla compensazione dei pagamenti arretrati, per cui non sarebbe necessario un esame del minimo vitale. In questo contesto, innanzitutto, si rileva che, sulla scorta della giurisprudenza e della dottrina in materia di compensazione, non si può concludere che l’art. 20 LAVS sia applicabile per analogia anche alla compensazione tra pretese di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 52 LAVS e PC. Infatti, l’art. 20 cpv. 2 LPC non può essere ritenuto una base legale sufficiente per un rinvio (cfr. per quanto riguarda la base legale per la compensazione DTF 138 V 402 consid. 4.2, 136 V 286 consid. 4.1; sentenza del Tribunale federale 9C_1015/2010 del 12 aprile 2011 consid. 2.1; MÜLLER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ELG, 2015, art. 12 n. 773). Oltre a ciò, nemmeno l’accenno della convenuta all’art. 20 cpv. 2 seconda frase LPGA regge, ritenuto che, questa norma regola il divieto di compensazione risp. l’eccezione per quanto concerne l’art. 22 cpv. 2 LPGA. Il motivo per cui tale norma dovrebbe essere di rilevanza quale base per una compensazione non è stato sostanziato dalla convenuta e non è nemmeno ravvisabile (cfr. al riguardo p.es. DTF 138 V 402 consid. 4.2). Anche dal

5 / 7 rinvio alla cifra 10060 delle Direttive sulle rendite (DR) dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (stato al 1° gennaio 2024) non può essere dedotto nulla a favore della convenuta, rilevato che tale disposizione non si riferisce all’art. 20 cpv. 2 LPGA, ma all’art. 20 cpv. 2 LAVS (cfr. DTF 141 V 139). Oltre a quanto precede, va ravvisato che, secondo le Direttive sulle prestazioni complementari all’AVS e all’AI (DPC), valide dal 1° aprile 2011 (stato 1° gennaio 2024), per quanto perlomeno riguarda i contributi AVS scoperti, essi non possono essere compensati con le PC esigibili, salvo se sono già stati considerati per calcolare le PC (cfr. DPC n. 4640.04). Considerata dunque la mancanza di una base legale sufficiente, si ritiene la compensazione di pretese di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 52 LAVS con PC non essere ammissibile. Ciò posto, il quesito relativo all’obbligo di ossequio del minimo vitale nell’ambito della compensazione può rimanere qui irrisolto. 4.2.1. A titolo abbondanziale, giova tuttavia ravvisare che la questione della compensazione può sorgere in relazione a richieste di contributi, prestazioni e richieste di restituzione di prestazioni. Per quanto riguarda la compensazione dei pagamenti arretrati, è importante stabilire se questi debbano essere compensati con contributi non versati o con richieste di restituzione di prestazioni. Nel primo caso, il credito compensativo sorge perché l'assicurato non ha adempiuto ai propri obblighi nei confronti dell'assicuratore sociale; nel secondo caso, perché un assicuratore sociale ha erogato prestazioni il cui fondamento giuridico è venuto meno successivamente. La questione del rispetto del minimo vitale del diritto esecutivo può sorgere solo nel primo caso (cfr. DTF 138 V 402 consid. 4.4; v. anche sentenza del Tribunale federale 9C_1015/2010 del 12 aprile 2011 consid. 2.2). Di regola, una compensazione di crediti con le prestazioni assicurative può tuttavia avvenire unicamente nella misura in cui ciò non incida sul minimo vitale del diritto esecutivo della persona assicurata (cfr. DTF 136 V 286 consid. 6.1 con rif., 131 V 249 consid. 1.2, 130 V 505 consid. 2.4; sentenza del Tribunale federale 9C_533/2009 del 16 ottobre 2009 consid. 2.1 con rif., per quanto concerne le PC vedi anche sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Zurigo VB.2023.00094 del 20 dicembre 2024 consid. 6.3.3). Questa circostanza è d’altronde esplicitamente prevista in caso di restituzione di importi percepiti, da compensare con delle PC esigibili (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni S 14 38 del 19 marzo 2015 consid. 6a; DPC n. 4640.02; DR, n. 10212; MÜLLER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ELG, 3a ed., 2015, art. 12 n. 778 segg.). Secondo la giurisprudenza, la questione dell’ammissibilità di una compensazione dal punto di vista della salvaguardia del minimo vitale del diritto esecutivo, non si pone solo nel caso di una rendita corrente versata mensilmente, ma anche nel caso di pagamenti

6 / 7 retroattivi di rendite. La motivazione addotta è che anche questi hanno lo scopo di coprire il fabbisogno vitale della persona assicurata; ciò, segnatamente, per il periodo per il quale vengono versate a titolo di pagamento retroattivo. In tal caso, ai fini della verifica del minimo vitale del diritto esecutivo è determinante il lasso di tempo per il quale è previsto il pagamento retroattivo (cfr. DTF 136 V 286 consid. 6.2 con rif.; sentenze del Tribunale federale 8C_14/2012 del 17 settembre 2012 consid. 4.3, 9C_1015/2010 del 12 aprile 2011 consid. 3.3. e 3.4). Dalla giurisprudenza del Tribunale federale si evince che il rispetto del divieto di compensazione, in caso di pagamenti arretrati, deve garantire soprattutto che non vi siano svantaggi ingiustificati per l’assicurato a causa di ritardi nei pagamenti (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_14/2012 del 17 settembre 2012 consid. 4.3). 4.2.2. Nel caso in oggetto, nell’eventualità in cui si considerasse il minimo esistenziale del ricorrente, la compensazione non sarebbe da ritenere lecita. Sulla scorta degli atti a disposizione, il ricorrente, durante il periodo per il quale era previsto il pagamento retroattivo, ovvero dal 1° luglio al 31 dicembre 2024 (cfr. act. C.3 doc. 24), percepiva, quale unica entrata, la rendita AVS (cfr. act. C.3 doc.4 p. 4 segg.) di CHF 1'761.00. Contrapponendo tale entrata alle uscite mensili del ricorrente di CHF 1'200.00 per l’importo base mensile (cfr. Beschluss Shuldbetreibungs- und Konkurskammer als Aufsichtsbehörde über Schuldbetreibung und Konkurs, KSK 09 39 del 18 agosto 2009, https://www._____ [visitato l’ultima volta il 15 dicembre 2025]), CHF 850.00 per l’appartamento e CHF 408.95 per il premio di cassa malati (cfr. act. C.3 doc. 4 e doc. 5) e vista l’assenza di capitale (cfr. act. C.3 doc.10 e 11) – considerando a sostegno dello stato di indigenza anche il precetto esecutivo per premi di cassa malati non pagati tra il 1° aprile e 30 giugno 2024 (cfr. act. C.11 p. 7) –, risulta che il minimo esistenziale nel lasso di tempo di rilevanza giuridica non era raggiunto. 4.3.In definitiva, rilevato quanto sopra, il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata per quanto riguarda la compensazione. Per conseguenza, la convenuta non può porre in compensazione la pretesa di risarcimento del danno AVS con gli arretrati PC e, in questo senso, è obbligata a versare al ricorrente l’importo di CHF 4'590.00. 5. Ai sensi dell'art. 61 lett. a LPGA, la procedura di ricorso cantonale in materia di assicurazioni sociali è gratuita, salvo in caso di conduzione sconsiderata o temeraria del processo. Nel caso in esame non vengono addebitate spese e non vengono corrisposte indennità.

7 / 7 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1.Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata per quanto concerne la compensazione della pretesa di risarcimento del danno AVS con gli arretrati delle prestazioni complementari per un valore di CHF 4'590.00. 2.Non vengono prelevate spese. 3.Non vengono assegnate indennità. 4.[Rimedi giuridici] 5.[Comunicazione]

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