«I_NAM» «I_ALI» «I_BEM» Sentenza del 1° ottobre 2025 comunicata il 15 ottobre 2025 N. d'incarto[SV2 24 38] IstanzaSeconda Camera di diritto delle assicurazioni sociali ComposizioneRighetti, presidente von Salis e Bäder Federspiel, giudici Schupp, attuaria PartiA.________ ricorrente patrocinato da Unia Ticino e Moesa, contro SUVA/INSAI convenuta patrocinata dall'avv. Sabrina Gendotti Oggettoprestazioni assicurative LAINF

2 / 30 Ritenuto in fatto: A.A., nato nel 1992, di nazionalità D., domiciliato a E., era impiegato al 100% presso la F. SA in qualità di carpentiere per casserature, quando, in data 11 settembre 2019, subiva un infortunio su un cantiere, dal quale riportava una frattura del metatarso del piede destro, nonché un'incapacità lavorativa (di seguito: IL) al 100% fino al 31 agosto 2023. B.Dal rapporto medico d'urgenza relativo alla visita dell'11 settembre 2019 della Dr. med. G., medico assistente, Ospedale C. (di seguito C.) risultava, facendo riferimento a radiografie del piede destro, un trauma da schiacciamento del piede con frattura composta del terzo medio II metatarso. In data 12 settembre 2019 veniva inoltrata la notifica d'infortunio dell'11 settembre 2019 e segnalata una contusione della caviglia destra. C.A decorrere dall'11 settembre 2019, svariati medici, fra cui i medici curanti Dr. med. J., FMH medicina interna generale, e il suo successore, Dr. med. K., FMH medicina interna generale, nonché i Dr. med. L., FMH ortopedia e traumatologia; M., FMH ortopedia e traumatologia dell'apparato motorio; N., medico assistente; O., specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore; P., medico assistente; Q., FMH chirurgia ortopedia e traumatologia dell'apparato motorio specializzato in chirurgia del ginocchio; R., medico assistente; S., medico assistente in chirurgia della spalla e del gomito; T., medico assistente; U., medico assistente, attestavano all'infortunato un'IL del 100% fino al 31 agosto 2023. D.Con scritto del 18 settembre 2019, la SUVA/INSAI (qui di seguito: SUVA) informava A. e il datore di lavoro che a partire dal 14 settembre 2019 avrebbe versato un'indennità giornaliera di CHF 138.35. E.Nel referto radiologico, risonanza magnetica del piede destro, del 30 ottobre 2019, la Dr. med. V., FMH radiologia, Istituto B. (di seguito B.), riferiva di uno stato "post frattura della diafisi del II metatarso con diffuso edema osseo, soprattutto della testa metatarsale. Verosimile distacco fratturativo recente, con scalino articolare, della base del I metatarso. Utile complemento TC.". F.Dal referto radiologico, tomografia assiale computerizzata (TAC) del piede destro, del 4 novembre 2019 della Dr. med. W., FMH radiologia,

3 / 30 B., risultava una "frattura recente della base del I metatarso con presenza di frammento osseo lievemente dislocato; il frammento interessa il versante plantare della base del I metatarso. La rima di frattura raggiunge la superficie articolare con il cuneiforme mediale. Frattura non consolidata della porzione intermedia della diafisi del II metatarso con millimetrico disallineamento dei capi ossei e segni di reazione periostale.". G.Nei rapporti ortopedici, datati 11 novembre e 5 dicembre 2019, in merito alla visita del 6 novembre risp. 4 dicembre 2019, il Dr. med. O., poneva quale diagnosi "postumi di frattura diafisaria trasversa del II metatarso e parcellare della base del I metatarso piede destro". H.Dal referto radiologico, risonanza magnetica del piede destro, datato 20 gennaio 2020, del radiologo Dr. med. X., specialista in radiologia, Clinica Y., risultavano nella conclusione "postumi di frattura della base del I MTT con edema osseo residuo, frattura non completamente consolidata, minuto frammento lievemente diastasato sul versante plantare, da rivalutare a distanza in caso di persistenza della sintomatologia algica. Postumi di frattura in consolidamento al terzo medio-diafisario del II MTT.". I.Secondo il rapporto medico datato 21 gennaio 2020 del Dr. med. L., in merito alla visita del 20 gennaio 2020, si consigliava di attendere la guarigione completa, prevista circa sei mesi dopo l'infortunio. Inoltre, si evidenziava un possibile percorso di artrosi; qualora essa fosse diventata sintomatica, sarebbe stata da considerare un'artrodesi. L.Nel rapporto di sottoposizione medico-assicurativa del 22 gennaio 2020, il Dr. med. Z., FMH ortopedia e traumatologia, nonché medico assicurativo, riteneva che prima dell'infortunio A.________ non avrebbe presentato secondo il criterio della probabilità preponderante delle affezioni manifeste o asintomatiche a livello della parte del corpo toccata. Inoltre, l'infortunio avrebbe causato con probabilità preponderante ulteriori lesioni strutturali oggettivabili come descritto nel rapporto del Dr. med. L.. M.Il Dr. med. L., con rapporto medico del 18 febbraio 2020, diagnosticava una frattura base di metatarsale 1 dislocata a destra e "sosp. delayed union". N.Con referto radiologico, TAC del piede destro, del 20 febbraio 2020, il Dr. med. X.________ riferiva di una "frattura mal consolidata della base del primo

4 / 30 metatarso con incompleto consolidamento e lieve diastasi sul versante plantare. Non segni radiografici di osteonecrosi. Non ulteriori rime di frattura.". O.Dal rapporto di sottoposizione medico-assicurativa del 21 febbraio 2020 del Dr. med. Z., emerge la prognosi post-operatoria di ca. tre mesi e riguardo all'attività assicurata un buon decorso con scarpe adeguate. P.Nel rapporto medico del 9 marzo 2020, il Dr. med. L. poneva la diagnosi di una "pseudoartrosi di una frattura intra-articolare nella base della articolazione, base del primo metatarso laterale destro" e consigliava l'esecuzione di un'artrodesi tra iI I metatarsale e l'osso cuneiforme. Q. In data 13 marzo 2020 A.________ compilava una richiesta per adulti di integrazione professionale/rendita AI. Con comunicazione datata 14 aprile 2020, l'Ufficio AI cantonale comunicava a A.________ che i provvedimenti integrativi erano conclusi, in quanto a causa dello stato di salute un provvedimento professionale reintegrativo non sarebbe stato possibile. R.Il Dr. med. L., nel suo rapporto medico del 7 aprile 2020, poneva la diagnosi di "pseudoartrosi di una frattura intra-articolare nella base dell'articolazione, base del primo metatarso laterale destro.". S.Il rapporto operatorio datato 6 maggio 2020 del Dr. med. L. riferisce dell'intervento dello stesso giorno di riposizionamento a cielo aperto della frattura, pulizia dei frammenti ed osteosintesi con una placca e viti. Dalla lettera d'uscita dei Dr. med. AA., medico assistente, della Clinica Y. e L., del 6 maggio 2020 emerge che il paziente è stato ricoverato elettivamente dal 5 al 7 maggio 2020 per tale intervento. T.Dai rapporti di decorso del Dr. med. L., datati 19 maggio 2020 e 16 giugno 2020 emerge che era stata prescritta fisioterapia. Nel primo rapporto, il dottore riteneva che la ferita sarebbe stata pulita e calma ed egli avrebbe tolto i punti. Ci sarebbero meno gonfiore della scorsa volta e segni di infiammazione. Leggera iposensibilità della ferita. Nel secondo rapporto il dottore confermava a grandi linee il referto, indicando che nella regione dell'ex frattura non vi sarebbero quasi dolori. U.Con rapporto medico del 12 maggio 2020, il Dr. med. L.________ diagnosticava uno "stato dopo riposizionamento al cielo aperto e osteosintesi di una frattura ritardata alla base del metatarso 1". Per l'esame clinico riteneva: "Il paziente è mobile. Cammina bene con carico parziale e due stampelle. La ferita è calma e

5 / 30 pulita. Leggero gonfiore sull'avampiede e sul tallone. La mobilità della caviglia è: estensione/flessione 0-0-20.". V.Dal rapporto medico del Dr. med. L.________ del 20 luglio 2020 si evince la prescrizione di plantari per un supporto ai piedi. Z.Nel rapporto di decorso del 31 agosto 2020, il Dr. med. L.________ proponeva alla SUVA di attivare il servizio per una valutazione del posto di lavoro. A suo avviso, il paziente non sarebbe riuscito né a svolgere un lavoro pesante in cantiere né a salire e scendere dai ponteggi. AA.Il Dr. med. L.________ ribadiva tale considerazione nel rapporto ortopedico del 12 ottobre 2020. BB.Nel rapporto di visita medico-assicurativa del 9 novembre 2020, per la visita del 6 novembre 2020, il medico di circondario della SUVA, Dr. med. AB., specialista in chirurgia ortopedica, poneva la diagnosi di "trauma da schiacciamento del piede destro con frattura della base del I metatarsale e della porzione intermedia della diafisi del II metatarsale. Stato dopo ritardo di consolidazione della frattura della base del I metatarsale e stato dopo intervento di riposizionamento a cielo aperto della frattura, pulizia dei frammenti ed osteosintesi con placca e viti eseguita dal PD dr. med. L. il 06.05.2020.". Il medico suggeriva l'utilizzo di calzature con suola morbida, associata a terapia antalgica, fisioterapia, ovvero con applicazioni locali anti-infiammatori topici. Inoltre, riteneva opportuno un secondo parere. Dall'aspetto medico-assicurativo i disturbi lamentati sarebbero stati da mettere in relazione con l'infortunio. Una rivalutazione sarebbe stata effettuata dopo ricezione del secondo parere. Il dottore ritiene poi che i disturbi attualmente lamentati sarebbero da mettere in relazione probabile con l'infortunio. CC.Il Dr. med. L.________ riferiva nel rapporto medico di decorso del 23 novembre 2020 che trovava la cicatrice pulita e calma, senza gonfiori, caviglia mobile, estensione/flessione 5-0-30, pronosupinazione 20-0-40, assenti segni di instabilità, polsi palpabili, niente segni di un CRPS, niente deficit neurologici valutabili. DD.Con rapporto di decorso dell'11 gennaio 2021, il Dr. med. L.________ proponeva di continuare la fisioterapia, nonché di considerare una valutazione osteopatica, poiché i dolori persistenti al piede sarebbero potuti essere causati da un bloccaggio del rachide lombare.

6 / 30 EE.Nel rapporto ortopedico specialistico del Dr. med. AC., FMH chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore, dell'11 febbraio 2021 si poneva la diagnosi di sospetta instabilità post-traumatica articolazione di Lisfranc. Secondo il dottore, andrebbe considerato che i disturbi residui sarebbero stati probabilmente dovuti ad una traumatizzazione della linea articolare della Lisfranc. Richiedeva l'esecuzione di TAC e SPECT-CT, ipotizzando l'esecuzione di una artrodesi tarso-metatarsale I, III. FF.Il Dr. med. L., nel rapporto medico di decorso del 22 febbraio 2021, diagnostica "Stato dopo riposizionamento al cielo aperto e osteosintesi di una frattura ritardata alla base del metatarso 1. Sbilanciamento della muscolatura dell'avampiede destro. Sospetta linea articolazione di Lisfranc traumatizzata." Egli riteneva la cicatrice pulita e calma. Ci sarebbero stati dolori all'avampiede mestrale destro senza segni di infiammazione o di un CRPS. GG.Nel referto medico nucleare, scintigrafia ossea trifasica (SPECT-CT), del 1° marzo 2021, la Dr. med. AD., specialista in medicina nucleare, Istituto H., riferiva che i reperti descritti a carico del I metatarso potrebbero essere stati espressione di un processo di mobilizzazione dei mezzi di sintesi associati al quadro di iniziale artropatia degenerative a livello della corrispondente articolazione tarso-metatarsale. HH.Con rapporto di decorso dell'8 marzo 2021, il Dr. med. L.________ confermava la diagnosi già conosciuta e proponeva un'infiltrazione probatoria e, in caso di mancato effetto, un'artrodesi. La SPECT-CT non confermerebbe la diagnosi di traumatizzazione dell'articolazione di Lisfranc. II.A.________ si sottoponeva a un nuovo intervento. Nel rapporto operatorio / lettera d'uscita dell'11 marzo 2021, il Dr. med. L.________ riferiva riguardo all'intervento d'infiltrazione sull'articolazione tarso-metatarsale destra. LL.Dal rapporto di decorso del Dr. med. L.________ del 23 marzo 2021 emerge la conferma che lo SPECT-CT mostra la diagnosi di un'artrosi tarso-metatarsale I, nonché l'indicazione per un intervento di artrodesi e fusione tarso-metatarsale I. Il medico curante consigliava la necessità di un cambio di lavoro con uno meno pesante, evitando di sovraccaricare il piede. MM. Con valutazione medico-assicurativa datata 8 aprile 2021, il Dr. med. AB.________ concordava con la proposta chirurgica e riteneva probabile la necessità di un lavoro più leggero.

7 / 30 NN.A.________ si sottoponeva nuovamente a un intervento. Il rapporto operatorio del Dr. med. L.________ del 22 aprile 2021 riferisce dell'intervento di un'artrodesi tarso-metatarsale I. Dalla lettera d'uscita della Clinica Y.________ del 23 aprile 2021 dei Dr. med. Med. AE., medico assistente, e L., emergeva che il ricovero era durato dal 21 al 24 aprile 2021. OO.Nell'iter post-operatorio emergeva dai rapporti del Dr. med. L., datati 17 maggio 2021 e 7 giugno 2021, la prescrizione di fisioterapia. Con rapporto del 20 settembre 2021, veniva consigliato un trattamento di onde d'urto in caso di formazione di una pseudoartrosi. Nel rapporto del 7 giugno 2021, il dottore riteneva che l'esame radiologico dello stesso giorno avrebbe mostrato un'artrodesi TM T1 in consolidazione. Nei rapporti di decorso del 21 luglio 2021 e del 3 agosto 2021, il dottore non riteneva niente di nuovo. Egli riferiva riguardo all'esame radiologico del 3 agosto 2021, il quale avrebbe mostrato materiale di osteosintesi in sede con poca consolidazione della pseudoartrosi. PP.Nel rapporto di decorso del 18 ottobre 2021, il Dr. med. L., facendo riferimento a una TAC del piede destro dello stesso giorno, affermava un iniziale segno di guarigione del sito di fusione e riteneva comunque opportuno eseguire un ciclo di trattamento con onde d'urto. QQ.Con valutazione medico-assicurativa datata 2 dicembre 2021, il Dr. med. AB.________ riteneva nelle risposte alla SUVA del 2 dicembre 2021 che un trattamento determinato dell'infortunio sarebbe stato ancora necessario. Egli, come misure terapeutiche, proponeva onde d'urto indicate e in nesso. RR.Nel rapporto di decorso del 6 dicembre 2021, il Dr. med. L.________ faceva riferimento a una TAC di controllo dello stesso giorno, la quale mostrerebbe un referto radiologico essenzialmente invariato, con fusione ancora incompleta, e richiedeva una valutazione presso la Clinica AF.. Nell'esame clinico, il dottore riteneva che il paziente avrebbe camminato senza mezzi ausiliari e senza zoppia. La cicatrice sarebbe stata pulita e calma, normotrofica. Non ci sarebbero stati dolori su palpazione e compressione della regione della fusione. Nessun gonfiore o edema. I polsi sarebbero stati ben palpabili. Estensione/flessione caviglia 5-0-40. SS.Dal rapporto di decorso del 25 gennaio 2022 del Dr. med. L., emergeva – referto radiologico dello stesso giorno – la valutazione secondo la quale il materiale sarebbe stato ben in sede e non sarebbe visibile una chiara pseudoartrosi. Nell'esame clinico riconfermava quanto già ritenuto in precedenza.

8 / 30 TT.Il Dr. med. L.________ constatava nel rapporto di decorso del 1° febbraio 2022 – facendo riferimento al referto radiologico della TAC datato 31 gennaio 2022 – che a circa nove mesi dall'artrodesi ci sarebbero stati segni clinici e radiologici di uno sviluppo di una pseudoartrosi ed egli richiedeva un secondo parere presso la Clinica AF.. UU.Con valutazione medico-assicurativa datata 11 febbraio 2022, il Dr. med. AB. concordava di effettuare un secondo parere. VV.Il rapporto ortopedico dei Dr. med. M.________ e AG., medico assistente, Clinica AF., del 29 marzo 2022, si riferiva alla consultazione e al referto radiologico del 15 marzo 2022 e confermava la diagnosi di mancata consolidazione dell'artrodesi, nonché la proposta di intervento di revisione della pseudoartrosi. ZZ.A.________ si è sottoposto a un ulteriore intervento. Il rapporto operatorio del Dr. med. M.________ del 22 aprile 2022 riferiva di una revisione della pseudoartrosi tarso-metatarsale I con re-osteosintesi e prelievo di osso spongioso dalla tibia distale omolaterale. Dalla lettera d'uscita della Clinica AF.________ del 26/27 aprile 2022 dei Dr. med. M.________ e N.________ emergeva che il paziente era stato ricoverato dal 22 al 26 aprile 2022. AAA. Nei due rapporti post-operatori di decorso presso la Clinica AF.________ veniva riscontrato dal Dr. med. M., in quello del 7/8 giugno 2022 (vedi radiologia del 7 giugno 2022), e del Dr. med. Q., FMH ortopedia chirurgia e traumatologia dell'apparato motorio, specializzato in chirurgia del ginocchio, in quello del 19 luglio 2022 (vedi radiologia dello stesso giorno): un decorso regolare e una consolidazione iniziale, nonché la prescrizione di fisioterapia e mezzi ausiliari ortopedici. Nel rapporto del 5 settembre 2022 (vedi radiologia del 30 agosto 2022), i Dr. med. M.________ e R.________ segnalavano una consolidazione avanzata della TMT I artrodesi e ritenevano la consolidazione ossea completata. La ripresa dell'attività come carpentiere per casserature non sarebbe stata possibile allo stato e sarebbe stata da rivalutare. Dal rapporto del 5 ottobre 2022 (vedi radiologia del 4 ottobre 2023) dei Dr. med. M.________ e S.________ emergeva che una lesione tendinea o una sindrome irritativa acuta eccessiva poteva essere esclusa. Sussisteva il sospetto di intolleranza ai mezzi di osteosintesi, la cui rimozione sarebbe stata però precoce. BBB. Il Dr. med. M.________, nel suo rapporto di decorso del 15 novembre 2022, confrontava la TAC (la quale mostrava il materiale di osteosintesi integro senza

9 / 30 mobilizzazione) eseguita lo stesso giorno con i referti radiologici precedenti e giungeva alla conclusione che l'artrodesi era consolidata, proponendo un intervento di asportazione del materiale di osteosintesi. CCC. A.________ si sottoponeva a un'ulteriore operazione. Nel rapporto operatorio del 20 gennaio 2023, i Dr. med. M.________ e AJ., medico assistente, riportavano l'intervento di asportazione del materiale di osteosintesi del piede destro. Dalla lettera d'uscita della Clinica AF. del 20/23 gennaio 2023 dei Dr. med. M.________ e U., emerge la prescrizione di fisioterapia. DDD. Il rapporto di decorso dei Dr. med. M. e AH., medico assistente, Clinica AF., datato 4/11 aprile 2023, faceva riferimento alla consultazione e al referto radiologico, RM piede destro, del 4 aprile 2023. Nel quadro della rivalutazione clinica vi sarebbe stata una persistenza di dolore a livello della sede della cicatrice chirurgica e anche a livello plantare sul I raggio; non vi sarebbe stato dolore sulla tarso-metatarsale dalla III alla V e sulla caviglia lateralmente. Il referto radiologico avrebbe mostrato gli esiti dell'artrodesi tarso- metatarsale I senza segnali di alterazione ossea, segni di tendovaginalite del flessore lungo dell'alluce e tendinopatia tibiale posteriore. Si proponeva fisioterapia e un'infiltrazione terapeutica. EEE. Nella valutazione medico-assicurativa del 19/20 giugno 2023, il Dr. med. AB., riteneva data un'indennità per menomazione dell'integrità (di seguito IMI) del 7.5%. Lo stesso Dr. med. AB., nel rapporto di visita medico- assicurativa del 15/20 giugno 2023, per la visita di chiusura del 15 giugno 2023, diagnosticava un trauma da schiacciamento del piede destro con frattura della base del I metatarsale e della porzione intermedia della diafisi del II metatarsale. Non ci sarebbero stati segni clinici di flogosi articolare, parziale ipodisestesia I e II dito, limitazione e dolore alla inversione/eversione. Non sarebbero stati proposti trattamenti chirurgici. Pur terminando la fisioterapia, non si sarebbe ravvisata la possibilità di una variazione strutturale della situazione. Egli riteneva in conciso una limitata esigibilità al lavoro nell'attività precedente. Mentre in un lavoro che rispettasse l'esigibilità espressa, l'assicurato apparirebbe abile al 100%. FFF. Con lettera dell'11 luglio 2023, la SUVA comunicava a A.________ che l'esame medico del 15 giugno 2023 avrebbe mostrato che dalla continuazione della cura medica non ci si sarebbe potuto attendere un sostanziale miglioramento dello stato di salute e, pertanto, si sospendevano le prestazioni a titolo di spese di cura e d'indennità giornaliera a partire dal 1° settembre 2023. Da tale data in poi avrebbe fatto stato una capacità lavorativa nella misura massima possibile.

10 / 30 GGG. Nel rapporto ortopedico specialistico del 22 agosto 2023, il Dr. med. AC.________ (vedi SPECT-CT e visita del 21 agosto 2023) diagnosticava disturbi persistenti con traumatizzazione della linea articolare di Lisfranc destra con artrodesi TMT-I destra. HHH. A partire dal 1° settembre 2023 la SUVA cessava le prestazioni a titolo di spese di cura e d'indennità giornaliera. III.Dal rapporto ortopedico del Dr. med. AC.________ del 12 settembre 2023, emergevano disturbi persistenti. Egli confermava la diagnosi già posta ad agosto 2023. Con riferimento allo SPECT-CT del 21 agosto 2023, la quale avrebbe mostrato un'artrodesi consolidata, il medico consigliava di attendere dai tre ai quattro mesi prima di prendere in considerazione un'infiltrazione. LLL. Con apprezzamento medico assicurativo del 18 ottobre 2023, il Dr. med. AB.________ riteneva, considerando il rapporto medico del Dr. med. AC., che la valutazione dell'IMI non andava rivalutata. MMM. Con ulteriore apprezzamento medico del 10 novembre 2023, il Dr. med. AB. rivalutava il caso alla luce degli ultimi rapporti del Dr. med. AC.________ e della SPECT-CT eseguita. Egli riteneva che la documentazione prodotta dall'avv. Marchi non avrebbe contenuto nuovi elementi di giudizio tali da dover revocare la stabilizzazione dello stato infortunistico. Gli esami avrebbero mostrato una consolidazione dell'artrodesi. NNN. Nella decisione del 9 gennaio 2024, la SUVA, basandosi su un salario da valido di CHF 68'775.00 e uno da invalido di CHF 63'899.00, fissava un grado d'invalidità di 7%. Inoltre, fissava un'IMI del 7.5% secondo l'apprezzamento medico, cioè di CHF 11'115.00, calcolata su un guadagno annuale di CHF 148'200.00 OOO. A.________ formulava opposizione in data 8 febbraio 2024. Egli chiedeva una rendita d'invalidità a seguito di infortunio del 30% e un'IMI almeno del 15%. PPP. Nel rapporto medico del 6 marzo 2024 del Dr. med. AL., I., inoltrato da A.________ con scritto del 13 marzo 2024, il dottore riteneva la situazione clinica consolidata dal 16 giugno 2023. L'evento in esame avrebbe comportato sul lato destro: cicatrici chirurgiche dolorose, limitazione della dorsiflessione della caviglia destra, tendinite del tendine tibiale posteriore, artrodesi parziale dell'articolazione di Lisfranc e artrosi dell'articolazione di Lisfranc. Secondo il dottore, le evidenze disponibili avrebbero consentito di accettare l'esistenza di un nesso causale tra il trauma e il danno.

11 / 30 QQQ. Il Dr. med. AB.________ si esprimeva nell'apprezzamento medico assicurativo del 20/21 marzo 2024 riguardo alla nuova documentazione medica del Dr. med. AL.. Egli confermava l'esigibilità, nonché l'IMI da lui già fissate. RRR. La SUVA, il 22 marzo 2024, rilasciava una decisione su opposizione, con la quale respingeva l'opposizione e confermava la decisione impugnata. SSS. Con ricorso del 2 maggio 2024, contro tale decisione A. (di seguito ricorrente) chiedeva che esso fosse accolto e, di conseguenza, che la decisione su opposizione venisse annullata e gli fosse riconosciuta una rendita d'invalidità LAINF del 30% e una IMI del 15%. TTT. Con risposta del 17 maggio 2024, si esprimeva la SUVA (di seguito convenuta) chiedendo che il ricorso fosse integralmente respinto e, conseguentemente, che la decisione su opposizione venisse confermata. UUU. Il giudice dell'istruzione informava le parti con scritto del 22 maggio 2024 che un ulteriore scambio di scritti non era ritenuto necessario. Considerando in diritto: 1.Il 1° gennaio 2025 è entrata in vigore nel Cantone dei Grigioni la riforma giudiziaria 3. Il Tribunale cantonale e il Tribunale amministrativo sono stati fusionati per formare il nuovo Tribunale d'appello che, da tale data, esercita la giurisdizione amministrativa (cfr. art. 55 cpv. 1 Costituzione del Cantone dei Grigioni; CSC 110.100). Secondo l'art. 122 cpv. 5 LOC (CSC 173.000), le procedure pendenti presso il Tribunale cantonale o il Tribunale amministrativo al momento dell'entrata in vigore della presente legge (al 1° gennaio 2025), vengono riprese dal Tribunale d'appello con l'entrata in vigore della presente legge. 2.Impugnata è la decisione su opposizione del 22 marzo 2024 (act. SUVA 489 e 494) della convenuta. Ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 LAINF in combinato disposto con l'art. 56 cpv. 1 e art. 58 cpv. 1 LPGA (RS 830.1), per un ricorso è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l'assicurato è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso. Considerato che il ricorrente al momento del ricorso era domiciliato a E.________, la competenza per territorio è del Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni. La competenza per materia è data dall'art. 57 LPGA in combinato disposto con l'art. 49 cpv. 2 lett. a della LGA (CSC 370.100). Il ricorrente è legittimato a ricorrere (art. 59 LPGA). Il suo ricorso, presentato tempestivamente e nella dovuta forma (art. 60 e 61 lett. b e art. 38 cpv. 4 lett. a LPGA), è dunque ricevibile.

12 / 30 3.Controversi sono il grado d'invalidità di 7% e, congiuntamente, il reddito da valido e da invalido calcolati, nonché l'IMI di 7.5% pari a CHF 11'115.00 in rapporto al guadagno totale di CHF148'200.00 (act. SUVA 474, 494), statuiti dalla convenuta. Nel valutare la questione controversa occorre prendere in considerazione i fatti come si sono presentati al momento dell'emissione della decisione su opposizione del 22 marzo 2024 (cfr. DTF 143 V 295 consid. 4.1.4 e 142 V 337 consid. 3.2.2; sentenza del Tribunale federale 8C_714/2018 del 5 marzo 2019 consid. 4.3 con riferimenti a DTF 134 V 392 consid. 6 e 130 V 445 consid. 1.2). 4. Dapprima vanno ricordati i principi generali relativi alle prestazioni assicurative per quanto riguarda la rendita LAINF. 4.1.Secondo l'art. 10 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio. Inoltre, egli ha diritto all'indennità giornaliera se, a seguito di un incidente, è totalmente o parzialmente incapace al lavoro (art. 16 cpv. 1 LAINF). È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, causato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte (art. 6 LAINF in combinato disposto con l'art. 4 LPGA). Il diritto alla rendita nasce qualora dalla continuazione della cura medica non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell’assicurato e siano conclusi eventuali provvedimenti d’integrazione dell’AI. Il diritto alla cura medica ed alle indennità giornaliere cessa con la nascita del diritto alla rendita (art. 19 cpv. 1 LAINF). Il fatto che l'accaduto dell'11 settembre 2019 (forte urto del piede destro) sia da qualificare come infortunio ai sensi della LAINF non è contestato. 4.2.È considerata quale invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata (art. 8 cpv. 1 LPGA). Secondo l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido almeno al 10% in seguito a infortunio ha diritto a una rendita d'invalidità. L'obbligo di assunzione delle prestazioni dell'assicuratore contro gli infortuni richiede, tra l'altro, un nesso di causalità naturale tra l'infortunio e il danno verificatosi. Secondo la giurisprudenza, sono richiesti cumulativamente un nesso causale naturale e uno adeguato (cfr. DTF 148 V 301 consid. 2.2). L'adeguatezza non ha praticamente alcun ruolo nell'ambito dell'esame delle conseguenze organicamente e oggettivamente riconosciute degli incidenti, poiché la causalità adeguata coincide in larga misura con quella naturale (cfr. DTF 134 V 109 consid. 2.1). Nel caso di danni alla salute organicamente e oggettivamente provati è solitamente sufficiente esaminare il nesso causale naturale (cfr. DTF 135 V 465 consid. 5.1). Se l'assicuratore contro gli infortuni ha confermato la causalità e ha versato le prestazioni, il suo obbligo di versamento cessa solo se il danno alla salute si basa esclusivamente su cause non correlate all'infortunio. Ciò è il caso se

13 / 30 è stato raggiunto lo stato di salute (patologico) esistente immediatamente prima dell'incidente (status quo ante), o lo stato che sarebbe prima o poi insorto anche senza incidente, in base al decorso di una precedente condizione patologica (status quo sine) (cfr. DTF 146 V 51 consid. 5.1; sentenze del Tribunale federale 8C_727/2022 del 16 marzo 2023 consid. 3.2.4, 8C_68/2020 dell'11 marzo 2020 consid. 3.2, 8C_840/2019 del 14 febbraio 2020 consid. 3.2, 8C_17/2017 del 4 aprile 2017 consid. 2.2, 8C_570/2014 del 9 marzo 2015 consid. 6.2). Nel presente caso il nesso causale non è contestato. 4.3.La procedura di assicurazione sociale è regolata dal principio inquisitorio (art. 61 LPGA). Il tribunale deve chiarire e stabilire d'ufficio i fatti giuridicamente rilevanti, senza essere vincolato alle osservazioni o alle richieste di prova delle parti. Dalla massima d'inquisizione deriva anche il principio del libero apprezzamento delle prove, secondo il quale il tribunale non è vincolato ad alcuna regola formale in materia di prove (art. 61 lett. c LPGA). Tutto il materiale probatorio deve essere esaminato con imparzialità e attenzione per verificarne la plausibilità. L'amministrazione, risp. l'autorità che decide e, in caso di ricorso, il tribunale, possono accettare un fatto come provato solo se sono convinti della sua esistenza. Nel diritto delle assicurazioni sociali il tribunale deve decidere sulla base della probabilità preponderante, a meno che la legge non preveda diversamente. La mera possibilità dell'avverarsi di una fattispecie non soddisfa i requisiti di prova. Piuttosto, il tribunale deve seguire la versione dei fatti che ritiene più probabile tra tutti i possibili corsi degli eventi (cfr. DTF 144 V 427 consid. 3.2, 138 V 218 consid. 6; sentenze del Tribunale federale 8C_745/2020 del 29 marzo 2021 consid. 1.3, 9C_439/2020 del 18 agosto 2020 consid. 1.3). 4.3.1. Per quanto riguarda il valore probatorio di una perizia medica, il fattore decisivo è se essa è esaustiva per le questioni controverse, si basa su analisi complete, tiene anche conto dei disturbi lamentati, è stata esperita con conoscenza degli atti precedenti (anamnesi), è sufficiente per fornire un parere medico e se le conclusioni dell'esperto sono giustificate (cfr. DTF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157 consid. 1c; cfr. anche sentenze del Tribunale federale 9C_529/2021 del 26 luglio 2022 consid. 3.2.1, 9C_528/2021 dell'11 febbraio 2022 consid. 4.1). Secondo la giurisprudenza, anche i referti e le perizie di medici interni dell'assicurazione hanno valore probatorio, purché appaiano come conclusivi, siano comprensibilmente motivati e internamente coerenti, nonché non vi siano prove contro la loro affidabilità. Il semplice fatto che il medico coinvolto è un dipendente dell'assicurazione, non indica di per sé una mancanza di obiettività. Sono piuttosto necessarie circostanze particolari che facciano apparire oggettivamente giustificata

14 / 30 la sfiducia nell'imparzialità del giudizio. Tuttavia, data la notevole importanza dei referti medici nel diritto delle assicurazioni sociali, è necessario applicare uno standard rigoroso all'imparzialità del perito (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/ee). Se un sinistro assicurativo deve essere deciso senza ottenere una perizia esterna, è necessario imporre requisiti rigorosi per la valutazione delle prove. In caso di dubbi, anche minimi, sull'affidabilità e sull'efficacia dei risultati medici interni, è necessario effettuare ulteriori chiarimenti (cfr. DTF 145 V 97 consid. 8.5, 142 V 58 consid. 5.1, 139 V 225 consid. 5.2, 135 V 465 consid. 4.4 e 4.6 seg., 125 V 351 consid. 3b/ee; cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_740/2020 del 7 aprile 2021 consid. 2.2). Anche una semplice perizia basata sugli atti ha valore probatorio se questi forniscono un quadro completo della storia clinica, del decorso e dello stato attuale del paziente e se questi dati sono indiscussi; i risultati del riscontro devono essere completi, in modo che il relatore sia in grado di farsi un quadro completo sulla base dei documenti a disposizione (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_397/2019 del 6 agosto 2019 consid. 4.3 con rif.). Essenzialmente si tratta solo della valutazione medica specialistica di una fattispecie medica accertata; ciò significa che il coinvolgimento diretto del medico risp. la visita della persona assicurata passa in secondo piano (cfr. sentenze del Tribunale federale 8C_527/2020 del 2 novembre 2020 consid. 3.2, 8C_322/2020 del 9 luglio 2020 consid. 3, 8C_780/2016 del 24 marzo 2017 consid. 6.1, entrambe con rif.). 4.3.2. Per quanto riguarda i medici curanti, in particolare i medici di famiglia, va notato che essi hanno un rapporto contrattuale con l'assicurato. Inoltre, dovendo concentrarsi in prima linea sul trattamento del paziente, i loro rapporti non perseguono lo scopo di una valutazione oggettiva dello stato di salute che consenta di prendere una decisione definitiva sulle richieste di risarcimento dell'assicurazione e, quindi, non soddisfano quasi mai i requisiti per una perizia (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3a). Per questi motivi e sulla base dell'esperienza si può per conseguenza presupporre che i medici curanti – con riferimento alla loro posizione di fiducia in base al diritto contrattuale –, in caso di dubbio, siano più propensi a testimoniare a favore dei loro pazienti. Ne discende che, in caso di controversia, un'assegnazione diretta delle prestazioni basata esclusivamente sulle indicazioni fornite dai medici curanti non è, di regola, un'opzione. Tuttavia, quanto riferito non esonera il giudice dal dovere di valutare correttamente le prove, in cui devono essere presi in considerazione anche i rapporti presentati dalla persona assicurata. Va in questo senso vagliato se essi mettono in dubbio, anche solo minimamente, l'attendibilità e l'efficacia delle conclusioni dei medici della compagnia di assicurazioni (cfr. DTF 135 V 465 consid. 4.5 seg.; sentenze del Tribunale federale 8C_301/2021 del 23 giugno 2021 consid. 5.2.2, 8C_160/2012 del 13 giugno 2012 consid. 3.1.2,

15 / 30 8C_245/2011 del 25 agosto 2011 consid. 5.3, 8C_907/2009 del 12 febbraio 2010 consid. 1.1). 5.Grado d'invalidità/Rendita LAINF 5.1.1. Il ricorrente non ritiene giustificato il grado di invalidità di 7% fissato nella decisione su opposizione, in quanto questo dovrebbe essere, a suo parere, superiore. La decisione impugnata non considererebbe adeguatamente le limitazioni. Egli sarebbe completamente inabile al lavoro nella sua professione da carpentiere e limitatamente abile al lavoro in un'attività adattata. Il Dr. med. AC.________ il 12 settembre 2023 avrebbe attestato una capacità lavorativa dello 0% nella sua professione di operaio edile e avrebbe auspicato un ri-orientamento professionale. Il Dr. med. AL.________ avrebbe ritenuto che sarebbe data un'incapacità permanente e assoluta per il lavoro abituale e che il ricorrente dovrebbe essere soggetto a un adeguato programma di formazione, al fine di sostenere una riabilitazione e il reinserimento professionale. Secondo detto medico, il quadro clinico presentato condizionerebbe la capacità funzionale e reddituale nella misura dell'invalidità permanente parziale proposta. In un'attività adattata la capacità funzionale e di guadagno sarebbe di 17.55%. Tale riduzione sarebbe da considerare nella valutazione del reddito da invalido. Inoltre, il calcolo dell'invalidità allestito nella decisione si baserebbe su redditi da valido e da invalido non corretti. Egli contesta il grado d'invalidità di 7% e argomenta che il reddito senza invalidità ammonterebbe a CHF 73'124.95 (considerando uno stipendio di CHF 68'290.30 nel 2018, di CHF 71'300.00 nel 2020 e vista l'evoluzione nominale dei salari). Il reddito da invalido, considerando i valori statistici, sarebbe di CHF 66'937.40 con riduzione del 10% per ridotta capacità funzionale e di rendimento. Inoltre, sarebbe anche da applicare una riduzione globale del 15% per la situazione e le caratteristiche personali dell'assicurato: assenza di adeguata formazione (formazione limitata svolta in I.), necessità di iniziare una nuova professione come richiesto dalle valutazioni mediche, scarse conoscenze linguistiche e gravi carenze nell'italiano scritto, necessità di cambiamenti di posizione e riduzione di rendimento. Il reddito da invalido ammonterebbe quindi a CHF 51'206.80. La perdita di guadagno ammonterebbe a 30%. Anche considerando una sola riduzione di 5%, sarebbe data un'invalidità del 13%. 5.1.2. La convenuta ritiene le censure ricorsuali infondate e, quindi, da rigettare. La relazione del Dr. med. AL., quale medico straniero, sarebbe da considerare con riserva, in quanto un apprezzamento espresso con piena cognizione di causa presupporrebbe una certa famigliarità con il diritto delle assicurazioni sociali. Nella fattispecie i criteri utilizzati dal medico non

16 / 30 corrisponderebbero a quelli svizzeri e sarebbero vaghi. Il medico non esprimerebbe compiutamente delle limitazioni fisiche del ricorrente. Ciò che confermerebbe anche il Dr. med. AB.________ nel suo apprezzamento medico del 21 marzo 2024; pertanto quest'ultimo apprezzamento sarebbe da confermare. Dalla valutazione del Dr. med. AL.________ non sarebbe possibile stabilire come egli sarebbe giunto alla sua conclusione. Per quanto riguarda lo stipendio da valido, la convenuta specifica che avrebbe richiesto al datore di lavoro di compilare il formulario con estratto delle annotazioni salariali, fogli paga, calendario delle ore lavorative e le schede delle ore lavorate. In base ai dati forniti, avrebbe poi calcolato il salario nel seguente modo: CHF 30.05 x 176 h x 13 mesi = CHF 68'754.40 (salario minimo del CCL edilizia, classe B, anno 2023, CHF 29.75/h). Non avendo il ricorrente uno stipendio uguale ogni mese ci si sarebbe basati sullo stipendio orario. Il salario da invalido ammonterebbe a CHF 67'263.00, con deduzione sociale del 5%; quindi CHF 63'899.00 totali. Non si comprenderebbe come il ricorrente sarebbe giunto all'importo di CHF 66'937.40. Il medico della convenuta avrebbe già tenuto conto delle limitazioni fisiche del ricorrente. Per quanto concerne le deduzioni sociali, il tribunale non potrebbe, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione. Inoltre, il livello di qualifica 1 dei dati RSS comprenderebbe già tutta una serie di attività leggere, che terrebbero conto di molte limitazioni. Quindi, potrebbero essere considerate sotto il cappello delle limitazioni funzionali solo circostanze che in un mercato equilibrato del lavoro dovrebbero essere considerate come eccezionali. Nel presente caso, si avrebbe fatto capo al profilo 1, cioè al profilo più basso esistente, che verrebbe applicato ai lavoratori non qualificati; per cui, per l'assenza di formazione – così come per eventuali problematiche linguistiche –, una riduzione non sarebbe giustificata. Non si giustificherebbero ulteriori deduzioni. 5.2.Nella decisione su opposizione del 22 marzo 2024 (act. SUVA. 489), nella quale viene confermata la prima decisione del 9 gennaio 2024 (act. SUVA. 474), la convenuta cita quanto ritenuto dal Dr. med. AB.________ al termine della sua visita di chiusura. In seguito ella menziona quanto ritenuto dallo stesso dottore in data 10 novembre 2023, quando egli si sarebbe riconfermato nelle proprie conclusioni. La convenuta sottolinea poi che, riguardo al Dr. med. AL., le basi di valutazione all'estero sarebbero spesso diverse da quelle conosciute in Svizzera. Il Dr. med. AB. in data 20 marzo 2024 avrebbe confermato le proprie conclusioni. Per il guadagno post-infortunistico, la convenuta menziona che un operaio chiamato a svolgere lavori semplici di tipo fisico o manuale non qualificati, secondo i dati RSS, avrebbe percepito mediamente nel 2020, TA1 livello 1, tenuto conto dell'orario settimanale medio determinante, un salario complessivo di CHF

17 / 30 65'815.11 (CHF 5'261.00 / 40 ore x 41.7 ore x 12 mesi). Vista l'evoluzione nominale dei salari si giungerebbe nel 2024 a un ammontare di CHF 67'262.62. A tale cifra si opererebbe una riduzione del 5% per tenere conto delle limitazioni funzionali. Riguardo alla riduzione, incomberebbe all'assicuratore apprezzare la fattispecie alla luce delle circostanze specifiche di ogni caso. La riduzione per le limitazioni funzionali decisa dall'amministrazione, alla luce della giurisprudenza, non potrebbe essere aumentata. Una riduzione per le limitazioni dipendenti dal danno alla salute si giustificherebbe soltanto se, anche su un mercato generale del lavoro equilibrato, non esisterebbe più un ventaglio sufficientemente ampio di attività accessibili all'assicurato tenuto conto degli impedimenti legati alla persona o al posto di lavoro. Le limitazioni mediche già incluse nell'esame della capacità lavorativa residua non dovrebbero influire ulteriormente sulla disamina della riduzione del reddito da invalido. Il livello di qualifica 1 dei dati RSS comprenderebbe già molte attività leggere, che terrebbero conto di molte limitazioni. 5.3.Per quanto riguarda la capacità lavorativa rimanente, si rileva che è considerata invalidità l'incapacità al guadagno, la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l’assicurato alle cure e alle misure d’integrazione ragionevolmente esigibili (art. 7 cpv. 1 LPGA). Per valutare la presenza di un’incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute. Inoltre, sussiste un’incapacità al guadagno soltanto se essa non è obiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA; DTF 141 V 574 consid. 5.2 con riferimento a 139 V 547 consid. 5.7, 140 V 197 consid. 6.2.1). La possibilità di una persona assicurata di sfruttare il restante potenziale di prestazione sul mercato del lavoro generale equilibrato dipende dalle circostanze specifiche del singolo caso. Secondo la giurisprudenza, sono determinanti tipo e proprietà del danno alla salute e delle sue conseguenze, il prevedibile sforzo di adeguamento e di introduzione al lavoro e, in questo contesto, anche la struttura della personalità, doti e know-how esistenti, formazione, carriera professionale o l'applicabilità dell'esperienza professionale del proprio campo di lavoro. Il mercato del lavoro equilibrato rappresenta una grandezza teorica, così che non possa essere ritenuto con leggerezza che la residua capacità di prestazione non sarebbe sfruttabile. Il mancato sfruttamento della capacità di lavoro residua è da presumere se l'attività ragionevolmente esigibile è possibile solo in una forma così limitata, che il mercato del lavoro equilibrato praticamente non la conosce o sarebbe possibile solo con una concessione irrealistica di un datore di lavoro medio e trovare una posizione adeguata sembra quindi essere escluso a prescindere (cfr. DTF 148 V 174 consid.

18 / 30 9.1, 138 V 457 consid. 3.1, entrambi con riferimenti; sentenze del Tribunale federale 8C_323/2021 del 14 aprile 2022 consid. 6.1 e 9C_15/2020 del 10 dicembre 2020 consid. 6.1 con riferimenti). 5.3.1. Pareri medici riguardanti l'abilità lavorativa rimanente 5.3.1.1. Il 18 febbraio 2020 il Dr. med. L.________ (act. SUVA 49) scriveva che avrebbe proposto alla SUVA di fare una valutazione del posto di lavoro del paziente. Egli riferiva: "Anche dopo un'artrodesi lavori pesanti, specie sull'impalcatura, saranno difficili.". Il 20 luglio 2020 il Dr. med. L.________ (act. SUVA 100) rilevava di aver comunicato al paziente di cambiare posto di lavoro per svolgere lavori meno pesanti e non su ponteggi. Lo stesso Dr. med. L.________ ribadiva ciò il 31 agosto 2020 (act. SUVA 112): "Propongo alla SUVA di attivare il servizio per una valutazione del posto di lavoro. Per il momento in questa condizione a mio parere il paziente non riesce a lavorare con un lavoro pesante in cantiere o salire e scendere dai ponteggi.". Anche il 12 ottobre 2020 (act. SUVA 122) il Dr. med. L.________ sottolineava nuovamente di aver chiesto ancora alla SUVA di valutare la situazione del paziente, specialmente del posto di lavoro. L'11 gennaio 2021 (act. SUVA 154) il Dr. med. L., nel suo rapporto, scriveva che avrebbe spiegato al suo paziente che il suo lavoro, molto probabilmente, non sarebbe adeguato ai suoi piedi e gli avrebbe proposto di valutare un cambiamento della formazione e iniziare una nuova carriera lavorativa. 5.3.1.2. Nel rapporto del 22 agosto 2023 (act. SUVA 479), il Dr. med. AC. riteneva che un lavoro a tempo pieno in piedi sarebbe risultato improbabile a causa dell'andamento fino ad allora osservato, motivo per cui egli raccomandava una riqualifica verso un'attività leggera e a carico variabile. Nel rapporto medico del 12 settembre 2023 (act. SUVA 455), il Dr. med. AC.________, per quanto riguarda la capacità lavorativa riteneva, in base all'andamento degli ultimi quattro anni, giungeva alla conclusione che non si poteva ritenere che il ricorrente avrebbe potuto essere reinserito, in futuro, in un'attività pesante e a tempo pieno, che richiederebbe di stare in piedi tutto il giorno. Riguardo a ciò egli consigliava un ri-orientamento.

19 / 30 5.3.1.3. Nel rapporto medico del Dr. med. AL.________ del 6 marzo 2024 (act. SUVA 496 segg.), questi riteneva lo stato finale raggiunto in data 16 giugno 2023. L'evento in esame avrebbe comportato l'incapacità completa e permanente all'esercizio della professione usuale. L'inabilità lavorativa (di seguito IL) nell'attività precedente sarebbe assoluta e permanente e, in attività adattata, ci sarebbe una riduzione della capacità lavorativa del 17.55% (per analogia alla tabella nazionale per gli infortuni e le malattie professionali). Per le professioni diverse da quella precedente il paziente sarebbe limitato alle attività quotidiane (per es. camminare, guidare), e a quelle della vita affettiva, familiare e sociale (per es. sport o altre attività ricreative che richiederebbero un maggiore carico sull'arto inferiore destro). Secondo il medico, il quadro clinico peggiorerebbe in futuro e sarebbe prevedibile un trattamento chirurgico. Il ricorrente avrebbe dovuto essere soggetto a un adeguato programma di formazione al fine di sostenere la riabilitazione e il reinserimento professionale. 5.3.1.4. Il Dr. med. AB.________ riteneva nel rapporto medico-assicurativo dell'11 febbraio 2022 (act. SUVA 264) riguardo alla prognosi per l'attività di gessatore: "attività parzialmente a rischio. Se possibile revisione chirurgica con ottimo risultato potrebbe anche riprendere tempo previsto 8 mesi.". Nel rapporto di visita medico-assicurativa del 20 giugno 2023, per la visita di chiusura del 15 giugno 2023 (act. SUVA 410), egli riteneva: "Molto probabilmente l'attività precedentemente in essere non sarà più esigibile in misura apprezzabile [...]. L'assicurato appare abile in un lavoro da leggero a medio, con possibilità di posizione prevalentemente seduta che non preveda una posizione in piedi di lunga durata e non preveda deambulazione prolungata o su terreni sconnessi nonché posizione accovacciata ed inginocchiata. Vi sono limitazioni specifiche all'utilizzo prolungato del piede destro per flesso-/estensione e prono-/supinazione, nonché inversione ed eversione. In un lavoro che rispetti l'esigibilità espressa, l'assicurato appare abile in misura completa con rendimento completo e senza pause supplementari.". Inoltre, il medico, nel rapporto di visita medico assicurativa del 10 novembre 2023 (act. SUVA 463), prendeva posizione al riguardo degli ultimi rapporti del Dr. med. AC.________ e la SPECT-CT eseguita. A suo avviso, la documentazione del ricorrente (ricorso contro la prima decisione) non avrebbe contenuto nuovi elementi di giudizio tali da dover revocare la stabilizzazione dello stato infortunistico. Gli esami eseguiti avrebbero mostrato una consolidazione dell'artrodesi. Il Dr. med. AC.________, allo stato attuale, non avrebbe proposto trattamenti in grado di migliorare in modo importante il quadro. L'effetto della terapia infiltrativa da lui

20 / 30 ipotizzata sarebbe solo sintomatico, ma non modificherebbe in modo strutturale la situazione. Il Dr. med. AC.________ avrebbe ribadito, a più riprese, la necessità di un ri-orientamento professionale, confermando una stazionarietà del quadro non ulteriormente migliorabile. Quindi, il Dr. med. AB.________ giudicava che non ci sarebbero state terapie ancora suscettibili di migliorare sostanzialmente l'esigibilità al lavoro secondo il grado della probabilità preponderante. Il Dr. med. AB., nel suo rapporto del 20/21 marzo 2024 (act. SUVA 488), criticava il rapporto del Dr. med. AL.: "Per quanto riguarda la capacità lavorativa rileviamo che anche nella perizia eseguita in I.________ si è stabilito che l'attività precedentemente in essere non può più essere eseguita. Su questo punto non rilevo discordanze con la visita medico-assicurativa. Risulta quindi chiaro che, anche per il dott. AL., il caso è stabilizzato e valutabile. Per quanto riguarda l'esigibilità al lavoro, nella perizia succitata non viene eseguita una esigibilità dettagliata secondo prassi valutativa della medicina assicurativa svizzera. Posso confermare che l'esigibilità da me esposta è rispettosa delle limitazioni presentate da questo assicurato, valutate con l'esame obbiettivo in occasione della visita stessa. Tali limitazioni sono già piuttosto tutelanti e rispondono al quadro funzionale residuo. Ritengo pertanto che esse siano da confermarsi unitamente al giudizio sul rendimento nei limiti della esigibilità.". 5.3.2. Apprezzamento dei pareri medici Si rammenta innanzitutto che il ricorrente ritiene di essere completamente inabile al lavoro nella professione originaria e limitatamente abile al lavoro in una professione adattata; quindi, tale riduzione andrebbe considerata nella valutazione del reddito da invalido. Egli cita i rapporti medici dei Dr. med. AC. (12 settembre 2023) e AL.________ (6 marzo 2024). Alla luce del fatto che tutti i medici sopracitati ritengono il ricorrente inabile al lavoro nell'attività originaria – i rapporti medici del Dr. med. AB.________ sono esaustivi, dettagliati e esprimono un parere in maniera approfondita –, è unicamente da statuire in merito all'abilità lavorativa in un'attività adattata. Per quanto riguarda il rapporto medico del Dr. med. AL.________, come giustamente ritenuto dalla convenuta, le valutazioni rilasciate dai medici stranieri sono da considerare con riserva, in quanto un apprezzamento espresso con piena cognizione di causa presuppone una certa familiarità con il diritto svizzero delle assicurazioni sociali. Infatti, le basi di valutazione estere sono spesso diverse da quelle elvetiche (vedi al riguardo anche OMLIN, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, 1995, p. 296 seg.). Con occhio critico si guarda all'impiego di

21 / 30 medici stranieri come periti, senza esperienza pratica in Svizzera, perché ciò porterebbe a una mancanza di trasparenza riguardo alle loro qualifiche professionali in generale e alla loro conoscenza delle condizioni mediche assicurative in Svizzera (cfr. sentenze del Tribunale federale 8C_771/2019 del 19 maggio 2020 consid. 4.3.1 e 4.3.3. con rif., 8C_767/2019 del 19 maggio 2020 consid. 3.3.3; ALIOTTA, Begutachtungen im Bundessozialversicherungsrecht, 2017, p. 182). Di conseguenza, la valutazione del Dr. med. AL.________ riveste un valore probatorio limitato; ciò vale anche per la valutazione dell'IMI da lui esperita (v. considerando 6.4.4. sotto). Il Dr. med. L.________ non si esprime in maniera precisa riguardo all'attività adattata del ricorrente. Egli nel corso degli anni proponeva però di valutare un cambiamento della formazione e iniziare una nuova carriera lavorativa. Nemmeno il Dr. med. K.________ si esprime in maniera dettagliata al riguardo, ma rimanda ai rapporti del Dr. med. AC.. Quest'ultimo si esprime per una riqualifica lavorativa o ri-orientamento verso un'attività più leggera e a carico variabile, senza però definire con precisione un grado d'IL in un'attività adattata. I rapporti medici del Dr. med. AB. prendono posizione riguardo ai rapporti del Dr. med. AC.________ e AL.. Inoltre, i suoi rapporti si esprimono dal profilo clinico in maniera esaustiva e approfondita riguardo alla situazione di salute del ricorrente, tenendo conto di tutte le sue limitazioni. In particolare il 15 e il 20 giugno 2023 il ricorrente è stato esaminato clinicamente in modo approfondito e accurato dal Dr. med. AB., il quale si esprime anche in maniera approfondita e come unico medico in merito alla tipologia di lavori possibili e alle limitazioni sul lavoro riconducibili alle problematiche di salute. In tal senso, il valore probatorio delle risultanze mediche del Dr. med. AB.________ soddisfa i requisiti. Inoltre, quanto da lui statuito non viene messo in discussione da nessun altro esperto medico. Egli, in definitiva, ritiene che il ricorrente è "abile in misura completa con rendimento completo e senza pause supplementari" (act. SUVA 410 pag. 4) in un'attività adattata, con gli accorgimenti del caso. A titolo abbondanziale, va tenuto conto del parere medico assicurativo del Dr. med. AK.________, medico SMR incaricato dall'Ufficio AI, il quale, in data 23 agosto 2023, riteneva il ricorrente a partire dal 16 giugno 2023 abile al 60% nell'attività abituale e in misura completa nelle attività adattate allo stato di salute, circoscrivendo la capacità lavorativa adeguata nell'ambito di lavori leggeri a medi, con possibilità di posizione prevalentemente seduta, che non prevedono una posizione in piedi di lunga durata o deambulazione prolungata o su terreni sconnessi, nonché posizioni accovacciate e inginocchiate, con limitazioni specifiche all'utilizzo prolungato del piede. Dal profilo

22 / 30 delle risorse, il Dr. med. AK.________ ricordava che il ricorrente sarebbe tecnico informatico (diploma del 17 luglio 2011) e avrebbe il patentino di gruista base (26 febbraio 2020); attività, queste, esigibili senza limitazione della capacità lavorativa (vedi sentenza riguardante il ricorrente in ambito AI di questo Tribunale SV1 24 85 del 24 giugno 2025 consid. B e 4.2.1, 4.4.1). Risulta di conseguenza che anche il Dr. med. AK.________ sostiene l'analisi medica esperita dal Dr. med. AB.. Appare quindi giustificato basarsi sulle risultanze mediche del Dr. med. AB. e, pertanto, confermare l'abilità lavorativa del 100% in un'attività adattata, come da decisione su opposizione (e come peraltro già rilevato nella sentenza di questo Tribunale in merito all'invalidità SV1 24 85 del 24 giugno 2025). In questo punto alle censure ricorsuali non può essere dato seguito. 5.4.Salario da valido e invalido 5.4.1. Il ricorrente, in sostanza, ritiene errato sia il calcolo del salario da valido che quello da invalido e, di riflesso, anche il grado l'invalidità statuito nella decisione su opposizione. 5.4.2. Preliminarmente si rileva che, secondo la giurisprudenza, non sussiste alcun effetto vincolante reciproco tra i gradi di invalidità – sebbene possa essere tenuto in considerazione – accertati dall'assicurazione invalidità o dall'assicurazione contro gli infortuni (sentenza del Tribunale federale 8C_429/2021 del 17 maggio 2022 consid. 5.1). L’assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10% in seguito a infortunio ha diritto a una rendita d’invalidità se l’infortunio si è verificato prima del raggiungimento dell’età di riferimento (art. 18 LAINF). In caso d'invalidità totale, l'ammontare della rendita è pari all'80% del guadagno assicurato; esso è ridotto in proporzione in caso di invalidità parziale (art. 20 cpv. 1 LAINF). In linea con l'art. 18 LAINF, l'art. 16 LPGA prevede che, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione – tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro – (reddito da invalido) è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il confronto dei redditi, in genere, deve essere effettuato in modo tale che i due ipotetici redditi siano determinati in cifre nel modo più accurato possibile e confrontati tra loro. Dalla differenza tra i redditi si determina il grado d'invalidità in percentuale (metodo generale del confronto dei redditi; DTF 144 I 21 consid. 2.1, 142 V 290 consid. 4, 141 V 15 consid. 3.2, 128 V 29 consid. 1; sentenze del Tribunale federale 9C_225/2019 dell'11 settembre 2019 consid. 2 e 8C_176/2021 del 18 maggio 2021 consid. 5.2.2). Se e in quale misura i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende

23 / 30 dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione). Va qui ritenuto che una deduzione massima del 25% del salario statistico permette di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro e che il giudice chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale – la quale deriva da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare – non può senza valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (cfr. DTF 137 V 71 consid. 5.2, 134 V 322 consid. 5.2 e 126 V 75 consid. 5b/cc e 6). 5.4.3. Per il reddito da valido fa stato il reddito che il ricorrente avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. In questo senso, ci si basa sull'ultimo salario percepito dal ricorrente quale casseratore, considerandolo alla prima data possibile dell'inizio della rendita; quindi, secondo la lettera della SUVA del 11 luglio 2023 (act. SUVA 419), a partire dal 1° settembre 2023 (act. SUVA 428, 444, 477). Non trattandosi di un caso speciale ai sensi dell'art. 28 OAINF, è opportuno considerare lo stipendio effettivamente conseguito dal ricorrente, come ha fatto la convenuta nella sua decisione del 9 gennaio 2024 (act. SUVA 477). Questa ha stabilito un salario orario di CHF 30.05 (previsione anno 2023), per 176 ore lavorative mensili sull'arco di 13 mesi, basandosi, a ragione, sulle indicazioni della datrice di lavoro del ricorrente (cfr. act. SUVA 440, 442). La convenuta è poi giunta ad un salario da valido pari a CHF 68'755.00. Tale modo di procedere non dà adito a critiche. Volendo, a titolo abbondanziale, tuttavia fare un calcolo della plausibilità, si giungerebbe perfino ad un salario da valido inferiore. La media di ore mensili che si evince dai conti della datrice di lavoro risulta, come visto, essere corretta (le ore da settembre 2018 a agosto 2019 sommate, poi suddivise per 12 mesi, corrispondono a 175.5 ore mensili, arrotondate 176; v. act. SUVA 442 p. 7, 8). Applicando la media sugli stipendi da settembre 2018 ad agosto 2019 (act. SUVA 442 p.10-21), ne risulta uno stipendio mensile lordo medio di CHF 5'385.15. Suddividendolo sulle 176 ore ne deriva poi un importo di CHF 30.60. Tale importo comprende la tredicesima mensilità, come anche l'indennità di vacanza e, quando necessario, il supplemento del 25% per le ore lavorative supplementari (act. SUVA 442 p. 10 segg.). Tenuto a questo punto conto dell'evoluzione nominale dei salari – in quanto sono qui considerati gli estratti paga degli anni 2018 e 2019 – di anno in anno (tabella je-d-03.04.03.00.05, T1.1.15 [pubblicata il 26 maggio 2023, la più attuale a disposizione al momento della decisione su opposizione], specifico per genere e settore uomini, settore edile 41-43) con 0 nel 2021, 0.4 nel 2022 e 1.8 (stima 1° trimestre 2023, tabella je-d-03.04.03.01.01, T1.1.10, settore 41-43, pubblicata il 31 maggio 2023), si ottiene un salario da valido di CHF 5'504.00 mensili

24 / 30 (5'385.151.0041.018), ovvero di CHF 66'048.15 annuali nel 2023. Considerato però che il salario da valido stabilito dalla Suva è più vantaggioso per il ricorrente, questo Tribunale ritiene essere giustificato basarsi sull'importo di CHF 68'755.00. 5.4.4. A riguardo del salario da invalido è stata constatata una capacità lavorativa in attività adattata al 100% (vedi considerando 5.3. sopra). Risulta dunque corretto, come ha fatto la convenuta, basarsi sulle tabelle RSS 2020 (TA1_skill_level 2020, settore privato, 40 ore settimanali, totale, livello di competenza 1, uomini), in quanto il ricorrente, a partire dall'infortunio, non era più abile al lavoro (cfr. act. SUVA 158 p. 3). Ciò posto, tenuto conto, fra l'altro, dell'indicizzazione, si giunge ad un salario da invalido annuale pari a CHF 67'262.62 (CHF 5'261.00 / 40 x 41.7 x 12 [ovvero CHF 65'815.11] x 0.993 [2021] x 1.011 [2022] x 1.018 [1° trimestre del 2023, tabella je-d-03.04.03.00.05 e T1.1.15 del 26 maggio 2023]). 5.4.5. Va infine statuito in merito alla deduzione sociale: per quanto riguarda lo stato di straniero del ricorrente, non risulta esservi spazio per una deduzione, poiché, anche se egli – essendo in possesso del permesso di dimora – avesse, secondo la tabella RSS 2020 TA12 un reddito pari a CHF 5'372.00, ovvero inferiore rispetto al mediano degli svizzeri e stranieri in una funzione non dirigenziale (mediano uomini – pari a CHF 6'032.00 –, il che comporterebbe una perdita di guadagno del 10.9%), il reddito mediano secondo la RSS tabella TA12 sarebbe superiore a quello utilizzato per la valutazione dell'invalidità secondo la tabella TA1 e, con ciò, lo stato di straniero non avrebbe influsso sull'importo del reddito (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni S 24 37 del 25 giugno 2024 consid. 9.3 con rinvii, S 17 39 del 13 febbraio 2018 consid. 4e/bb). Il ricorrente sostiene, inoltre, di avere scarse conoscenze della lingua italiana. Tuttavia, dal curriculum vitae risulta che egli stesso ha dichiarato di avere buone conoscenze della lingua italiana, sia parlata che scritta. In ogni caso, considerando che egli ha potuto frequentare corsi di formazione e continuare a lavorare come gruista, non si ravvisa il motivo per cui la lingua possa influire sul reddito da invalido. Infine, si ricorda che la giurisprudenza non riconosce una deduzione per difficoltà linguistiche, poiché le mansioni di lavoro nel livello di competenza 1 non richiedono una buona conoscenza della lingua (cfr. sentenze del Tribunale federale 9C_266/2017 del 29 maggio 2018 consid. 3.4.4 con rinvii, 8C_492/2015 del 5 settembre 2015 consid. 3.2.3). Una deduzione a causa di un'insufficiente risp. assente formazione non entra dunque in considerazione. Una deduzione per le limitazioni funzionali dovute al danno alla salute si giustifica soltanto se, tenuto conto degli impedimenti legati alla persona o al posto di lavoro,

25 / 30 anche su un mercato del lavoro equilibrato non esiste più un ventaglio sufficientemente ampio di attività accessibili all'assicurato (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_174/2019 del 9 luglio 2019 consid. 5.2.2). In tutti gli altri casi non viene applicata nessuna deduzione a tale titolo, nemmeno se la capacità lavorativa completa in attività adeguate non comporta il rischio di una doppia deduzione ingiustificata (cfr. DTF 146 V 16 consid. 4.1; sentenze del Tribunale federale 8C_111/2021 del 30 aprile 2021 consid. 4.3.1, 8C_9/2020 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4, 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2 con rinvii). Nonostante sia disponibile un ampio spettro di attività di lavoro, in cui le restrizioni qualitative per il ricorrente potrebbero non avere un impatto aggiuntivo significativo sul reddito (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_410/2023 del 5 dicembre 2023 consid. 5.4.2.3), a mente di questo Tribunale, considerate le limitazioni riguardanti l'esclusione di determinate attività (posizione prevalentemente seduta senza posizione in piedi di lunga durata, né deambulazione prolungata o su terreni sconnessi, nonché posizione accovacciata ed inginocchiata), è giustificata la concessione di una deduzione sociale. In considerazione dell'esigibilità risp. dei limiti funzionali posti al ricorrente, si può considerare che, in un mercato equilibrato, le attività ancora accessibili al ricorrente sono leggermente limitate e, quindi, risulta giustificata una deduzione nella misura del 5%, come peraltro già statuito nella decisione del 9 gennaio 2024 (act. SUVA 474). Considerata una deduzione del 5%, lo stipendio da invalido ammonta a CHF 63'899.50. 5.4.6. In definitiva, considerando un salario da valido di CHF 68'755.00 e uno da invalido di CHF 63'899.50, il grado di invalidità che ne scaturisce è del 7.06% e, quindi, inferiore a 10% e non sufficiente per l'erogazione di una rendita d'invalidità a seguito di infortunio. Ne consegue che, anche in questo punto, il ricorso è da respingere e la decisione del 22 marzo 2024 va confermata. 6. Indennità per menomazione dell'integrità (IMI) 6.1.Il ricorrente ritiene che egli avrebbe diritto a un'IMI di almeno 15%. Tale indennità si calcolerebbe secondo l'allegato 3 dell'OAINF. La perdita dell'uso di un organo sarebbe equiparata alla perdita dell'organo stesso e, in caso di perdita parziale di un organo o del suo uso, l'IMI sarebbe corrispondentemente ridotta. Egli richiama la perizia medica del Dr. AL.________ del 6 marzo 2024, il quale avrebbe fissato un'IMI complessiva del 15%, ossia 7.5% per l'artrosi della parte non artrodica e 7.5% per l'artrodesi parziale. Il Dr. med. AC.________ avrebbe ritenuto nel rapporto medico del 22 agosto 2023 un'IMI tra 10 e 15%.

26 / 30 6.2.1. La convenuta richiama la valutazione del 21 marzo 2024 del Dr. med. AB., il quale riteneva non corretta la valutazione del Dr. med. AL. e la valutazione del Dr. med. AC.________ (già commentata in precedenza). Un'IMI del 15% sarebbe sovrastimata e non conforme alla situazione concreta. La valutazione IMI del 5% eseguita durante una visita medico-assicurativa sarebbe corretta – artrodesi della tarso-metatarsale I come da tabella 5.2 SUVA – e un'ulteriore 7.5% per ricomprendere il quadro generale dell'avampiede considerando il parziale interessamento della tarso-metatarsale II e, in generale, il quadro globale dell'avampiede. La convenuta ritiene la valutazione IMI del Dr. med. AB.________ corretta. 6.2.2. Nella decisione su opposizione del 22 marzo 2024 (act. SUVA 489), nella quale la convenuta conferma la prima decisione del 9 gennaio 2024 (act. SUVA 474), viene riferito quanto constatato dal Dr. med. AB.________ al termine della sua visita di chiusura, ossia un'IMI del 7.5%. 6.3.Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l’assicurato ha diritto ad un’equa indennità se, in seguito all’infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all’integrità fisica, mentale o psichica. Giusta l'art. 36 cpv. 1 OAINF, una menomazione dell’integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà per tutta la vita almeno con identica gravità. Essa è importante se l’integrità fisica, mentale o psichica, indipendentemente dalla capacità di guadagno, è alterata in modo evidente o grave. L'IMI è assegnata in forma di prestazione in capitale. Essa non deve superare l’ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all’epoca dell’infortunio ed è scalata secondo la gravità della menomazione (art. 25 cpv. 1 LAINF). Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell’indennità (art. 25 cpv. 2 LAINF un combinato disposto con l'art. 36 OAINF), ed egli si è avvalso di questa autorizzazione. Secondo l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'IMI è calcolata secondo le direttive figuranti nell’allegato 3 OAINF. In questo contesto, il Consiglio federale, in una scala legittimamente riconosciuta ma non esaustiva (cfr. DTF 124 V 29 consid. 1b con riferimenti), ha ponderato in percentuale i danni frequenti e tipici. Secondo l'allegato 3 OAINF, per le IMI menzionate, l’indennità corrisponde, nel caso normale, al tasso indicato dell’ammontare massimo del guadagno assicurato (cifra 1 cpv. 1). Per le menomazioni speciali dell’integrità e quelle non indicate nelle tabelle raffigurate, l’indennità è calcolata secondo il valore della tabella in funzione della gravità della menomazione (cifra 1 cpv. 2 prima frase). In questo senso, la SUVA ha elaborato ulteriori basi di valutazione in forma tabellare per sviluppare ulteriormente la scala emanata dal Consiglio federale. Queste tabelle pubblicate nelle comunicazioni del Dipartimento medico della SUVA concernenti la

27 / 30 compensazione della menomazione dell'integrità ai sensi della LAINF rappresentano griglie di precisione per la valutazione. Nella misura in cui contengono solamente valori di riferimento, volti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, sono compatibili con l'allegato 3 OAINF (cfr. DTF 124 V 29 consid. 1c, 116 V 156 consid. 3a con riferimenti; sentenza del Tribunale federale 8C_478/2022 del 30 maggio 2023 consid. 6.1). Le menomazioni dell’integrità che non raggiungono il tasso del 5% della tabella, non danno diritto ad alcuna indennità (allegato 3 cifra 1 cpv. 3 OAINF). La determinazione della menomazione dell'integrità è una questione di fatto che deve essere valutata da un medico (cfr. DTF 140 V 193 consid. 3.2; sentenze del Tribunale federale 8C_1/2023 del 6 luglio 2023 consid. 9.1, 8C_653/2020 del 15 febbraio 2021 consid. 5.1 e 8C_762/2019 del 12 marzo 2020 consid. 6.3; anche BERGER, in Frésard/Fellay/Leuzinger/Pärli [Hrsg.], Basler Kommentar zum Unfallversicherungsgesetz, 2019, art. 25 n. 13). La gravità della menomazione dell'integrità viene valutata esclusivamente sulla base di risultati medici. A differenza della riparazione morale del diritto privato, eventuali particolarità individuali della persona assicurata non vengono considerate (cfr. DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 218 consid. 4b; sentenze del Tribunale federale 8C_756/2019 dell'11 febbraio 2020 consid. 4.2, 8C_812/2010 del 2 maggio 2011 consid. 6.2). 6.4.Riproduzione dei rapporti medici riguardanti l'IMI 6.4.1. Nel rapporto del 22 agosto 2023 (act. SUVA 479), il Dr. med. AC.________ ritiene che riguardo all'IMI sarebbe stato spiegato al paziente che solo una parte della linea articolare di Lisfranc sarebbe stata irrigidita (solo l'articolazione TMT-I) e, per questo motivo, l'IMI sarebbe solo di 7.5%. Nella CT del 21 agosto 2023 sarebbe risaltata una frattura ossea, che comprenderebbe anche l'articolazione TMT-II. A suo dire si tratterebbe di un'IMI del 10-15%. 6.4.2. Il Dr. med. AL., nel suo rapporto del 6 marzo 2024 (act. SUVA 497), riteneva al riguardo che, secondo la tabella SUVA, tenuto conto dei danni alla salute constatati (vedi sopra cifra 5.3.2.3), l'IMI sarebbe di complessivi 15%, suddivisa in 7.5% dovuto all'artrosi della parte dell'articolazione non artrodica e in 7.5% dovuto all'artrodesi parziale. 6.4.3. Nell'apprezzamento medico del 15/20 giugno 2023 (act. SUVA 410), il Dr. med. AB. riteneva un danno all'integrità di 7.5%, ovvero pari alla metà della percentuale riconosciuta per un'artrodesi completa dell'articolazione di Lisfranc. Egli si riferiva alla tabella 5.2 Suva.

28 / 30 Con apprezzamento sintetico medico assicurativo del 18 ottobre 2023 (act. SUVA 456), il Dr. med. AB.________ riteneva che la valutazione dell'IMI non andava rivalutata. Egli si esprimeva circa la valutazione del Dr. med. AC.________ di agosto (consid. 6.4.1), ritenendo che il dottore non si sarebbe espresso in modo definitivo e avrebbe richiesto un approfondimento diagnostico. Per l'IMI il Dr. med. AB.________ confermava quanto stabilito in precedenza, in quanto il Dr. med. AC.________ non avrebbe fornito una motivazione e/o una valutazione critica della sua proposta. Inoltre, l'IMI determinata avrebbe compreso già una sovrastima atta a ricomprendere il quadro sul secondo raggio. Nell'apprezzamento medico assicurativo del 10 novembre 2023 (act. SUVA 463), il Dr. med. AB.________ si esprimeva riguardo alla valutazione degli ultimi rapporti del Dr. med. AC.________ e della SPEC-CT eseguita. La valutazione dell'IMI sarebbe stata corretta. Questa avrebbe compreso già una sovrastima atta a comprendere il quadro sul II raggio. Gli esami eseguiti e la valutazione del Dr. med. AC.________ non avrebbero fornito ulteriori elementi oltre quelli già considerati nella precedente sottoposizione del 18 ottobre 2023. Il Dr. med. AB., nel suo rapporto del 20/21 marzo 2024 (act. SUVA 488), si esprimeva come segue: "Per quanto riguarda il diritto ad IMI abbiamo già risposto in passato alle obiezioni del Dott. Med. AC.. Per quanto riguarda il nuovo documento presentato rilevo che il collega AL.________ pone una IMI del 15% motivandola con un interessamento dell'articolazione Lisfranc in parte oggetto di artrodesi valutata 7.5% e per la parte residua, a suo parere sede di artrosi, valutata con un ulteriore 7.5%. L'articolazione di Lisfranc è l'articolazione tra il tarso e i cinque metatarsali facente parte dei cinque raggi delle dita del piede. In questo assicurato l'artrodesi ha interessato solo l'articolazione tarso-metatarsale I tra l'articolazione di Lisfranc e il I metatarsale. Vi è un parziale interessamento della tarso-metatarsale II. Non abbiamo menzione di particolare artrosi nella restante parte dell'articolazione di Lisfranc come risulta dalla TAC, dalla RM e dalla SPEC-CT, nonché dalle valutazioni degli specialisti che hanno seguito l'assicurato che si sono sempre riferiti alla tarso-metatarsale prima eventualmente con parziale interessamento della II (vedasi valutazione Dr. med. AC.). Non pare quindi corretto applicare, come fa il collega D., due fattispecie diverse (artrodesi e artrosi) alla stessa articolazione sommandole. A maggior ragione quando la restante parte dell'articolazione di Lisfranc appare indenne, in considerazione del fatto che la tabella 5.2 Suva, per un'artrosi lieve, prevede "nessun risarcimento". Tale errore appare ancor più evidente se si considera che il valore finale a cui addiviene la

29 / 30 valutazione del collega D.________ ammonta al 15% che corrisponderebbe ad una artrodesi completa di tutta l'articolazione di Lisfranc. È di chiara evidenza che tale situazione è del tutto sovrastimata e non aderente alla situazione oggettiva di questo assicurato. Viceversa, come già spiegato in precedenza, la valutazione IMI eseguita in occasione della visita medico-assicurativa riconosce correttamente un 5% per un'artrodesi della tarso-metatarsale I come da tabella 5.2 Suva e un'ulteriore percentuale a maggior tutela dell'assicurato portando il valore totale a 7.5% per ricomprendere il quadro generale dell'avampiede considerando il parziale interessamento della tarso-metatarsale II ed in generale il quadro globale dell'avampiede. Ritengo pertanto che anche la valutazione IMI sia da confermarsi con le motivazioni sopra esposte.". 6.4.4. Innanzitutto, per quanto riguarda la valutazione esperita dal Dr. med. AL., si rimanda a quanto sopra ritenuto al consid. 5.3.2. Di conseguenza, la valutazione del Dr. med. AL. riveste un valore probatorio limitato. Il Dr. med. AC., dal canto suo, si esprime solo in maniera superficiale riguardo all'IMI. Per quanto riguarda i rapporti medici del Dr. med. AB., essi si confrontano anche con le conclusioni dei Dr. med. AC.________ e AL.. Infine, egli argomenta la sua tesi in maniera approfondita ed esatta, richiamando singolarmente le limitazioni fisiche del ricorrente (vedi anche considerando 5.3.2 sopra). Ne discende che non vi sono dubbi al riguardo delle conclusioni effettuate dal Dr. med. AB. e, per tale motivo, per quanto concerne l'IMI, questo Tribunale ritiene che la convenuta, basandosi sulle rispettive conclusioni, non abbia violato il diritto. 6.5.Anche in questo punto il ricorso è dunque da respingere e la decisione della convenuta, per quanto riguarda la menomazione dell'integrità, da confermare. 7.In conclusione, in ragione di quanto sopra ritenuto, il ricorso deve essere integralmente respinto. 8.1.L'art. 61 lett. f bis LPGA in combinato disposto con gli artt. 105 segg. LAINF non prevede un obbligo generale di prelevamento di costi. Quindi, la procedura di ricorso dell'assicurazione infortuni riguardante le prestazioni è generalmente gratuita. Il presente procedimento di ricorso non comporta dunque spese. 8.2.La convenuta non ha diritto a ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e contrario).

30 / 30 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1.Il ricorso è respinto. 2.Non vengono prelevate spese. 3.Non vengono assegnate indennità. 4.[Vie di diritto] 5.[Comunicazione]

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